D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”- indirizzi in materia di applicazione della disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale agli scarichi idrici di acque reflue assimilate alle domestiche in pubblica fognatura

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 con il quale è stato adottato il "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".

 

VISTO il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 - Norme in materia ambientale ed particolare la Sezione II della parte Terza “Tutela delle acque dall’inquinamento” dello stesso decreto;

 

PRESO ATTO che l’obiettivo del regolamento adottato con il DPR 59/2013 è quello di introdurre strumenti di semplificazione atti a facilitare gli adempimenti amministrativi contemplati dalle vigenti normative in materia ambientale per gli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) e che per tale finalità il decreto ha introdotto un nuovo procedimento al termine del quale si emette una nuova autorizzazione unica, la cosiddetta Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito A.U.A.), che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale specificamente indicati dal regolamento in parola;

 

RITENUTO che, per quanto riguarda gli scarichi idrici, la cui autorizzazione, ai sensi della lettera a) dell'art. 3 del D.P.R. n. 59 del 2013, è sostituita dall'A.U.A., è opportuno fornire delle precisazioni al fine di dare corretta attuazione alle previsioni del decreto, tenendo conto delle disposizioni nazionali e di quelle regionali vigenti in materia;

 

 

CONSIDERATO che:

-                              il  D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, all'art. 124, comma 1, prevede quale regola generale che "tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati".

-                              lo stesso articolo 124 , al comma 4, tuttavia specifica che "in deroga a quanto previsto al comma 1, gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'Ente di governo dell'ambito". Tale previsione, peraltro, trova testuale conferma nel comma 2 dell'art. 107 del medesimo decreto legislativo.

-                              il comma 3 dell'art. 124, inoltre, prevede che "il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane, è definito dalle regioni nell'ambito dalla disciplina di cui all’art. 101, commi 1 e 2".

 

PRESO ATTO che l’art. 101 comma 7  del D.Lgs 152/06 stabilisce altresì che , “ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni” sono assimilate alle acque reflue domestiche, le acque reflue elencate ai punti da a) a f) dello stesso comma, tra cui compaiono “le acque reflue aventi caratteristiche qualitative equivalenti  a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale”;

 

CONSIDERATO che la Regione Abruzzo con Legge Regionale 29 luglio 2010, n. 31 “Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale)”, ha definito, al Capo II, i criteri qualitativi di assimilazione delle acque reflue alle domestiche e le procedure da seguire per l’assimilazione sia in caso di scarico in reti fognaria che in caso di scarichi in recapiti diversi;

 

PRESO ATTO che, alla luce delle disposizioni di cui sopra, gli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche che recapitano in pubblica fognatura non sono soggette ad uno specifico atto autorizzativo, bensì ad una comunicazione di assimilabilità rilasciata dal Gestore del Servizio Idrico Integrato, dietro verifica dei requisiti previsti nella L.R. 31/2010, e valida finché non intervengano variazioni significative dello scarico;

RITENUTO pertanto di dover chiarire, al fine di evitare inutili appesantimenti burocratici, che per gli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche, recapitanti in reti fognarie, resta ferma la procedura di assimilazione di cui alla LR 31/2010 e che gli stessi non sono soggetti all’AUA;

 

RITENUTO inoltre di precisare che:

-                              come previsto dalla L.R 31/2010 tra la documentazione a corredo dell’istanza di assimilazione presentata dal titolare dello scarico al Gestore delle pubblica fognatura, deve risultare “certificato di analisi dello scarico o altra idonea documentazione comprovante l’assimilabilità delle acque reflue alle domestiche”. Ne consegue che, laddove non sia tecnicamente possibile effettuare delle analisi, si possa presentare adeguata documentazione, anche autocertificata , che attesti che il refluo provenga da sole attività domestiche,

-                              è in capo al titolare dello scarico l’obbligo di comunicare tempestivamente al  Gestore del Servizio Idrico Integrato qualsiasi variazione significativa dello scarico che possa far venir meno le condizione di assimilabilità già verificate dal Gestore stesso;

-                              è altresì compito del Gestore del Servizio Idrico Integrato definire, nel proprio Regolamento, le procedure con cui assicurare periodicamente la verifica della sussistenza delle condizioni di assimilabilità.

 

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta costi aggiuntivi sul Bilancio Regionale;

 

DATO ATTO della legittimità del presente provvedimento attestata dal Dirigente del Servizio Qualità delle Acque, con la firma in calce allo stesso, a norma della L.R. 77/99;

 

DATO ATTO del parere favorevole del Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati al Dipartimento;

 

UDITO il relatore e gli interventi dei Componenti presenti;

 

A VOTI unanimi resi nelle forme di Legge

 

Per le motivazioni espresse in narrativa

 

DELIBERA

 

Per le motivazioni espresse in premessa, quali parti integranti e sostanziali del presente atto:

1.       di prevedere che gli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche recapitanti in reti fognarie non rientrano nella disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.),

2.       di chiarire che:

-                              come previsto dalla L.R 31/2010 all’art. 3 comma 2, a corredo dell’istanza di assimilazione delle acque reflue alle domestiche, presentata, dal titolare dello scarico, al Gestore delle pubblica fognatura, laddove non sia tecnicamente possibile effettuare delle analisi, si possa presentare adeguata documentazione, anche autocertificata, che attesti che il refluo provenga da sole attività domestiche;

-                              è in capo al titolare dello scarico l’obbligo di comunicare tempestivamente al  Gestore del Servizio Idrico Integrato qualsiasi variazione significativa dello scarico che possa far venir meno le condizione di assimilabilità già verificate dal Gestore stesso;

-                              è altresì compito del Gestore del Servizio Idrico Integrato definire, nel proprio Regolamento, le procedure con cui assicurare periodicamente la verifica della sussistenza delle condizioni di assimilabilità.

3.       di stabilire che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del Bilancio Regionale;

4.       di disporre la pubblicazione sul BURAT del presente atto.