LA
GIUNTA REGIONALE
VISTO il D.P.R. 13
marzo 2013, n. 59 con il quale è stato adottato il "Regolamento recante la
disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di
adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese e sugli
impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma
dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".
VISTO il D.Lgs 3 aprile
2006 n. 152 - Norme in materia ambientale ed particolare la Sezione II della
parte Terza “Tutela delle acque dall’inquinamento” dello stesso decreto;
PRESO ATTO che l’obiettivo del regolamento
adottato con il DPR 59/2013 è quello di introdurre strumenti di semplificazione
atti a facilitare gli adempimenti amministrativi contemplati dalle vigenti
normative in materia ambientale per gli impianti non soggetti ad Autorizzazione
Integrata Ambientale (A.I.A.) e che per tale finalità il decreto ha introdotto
un nuovo procedimento al termine del quale si emette una nuova autorizzazione
unica, la cosiddetta Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito A.U.A.), che
sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia
ambientale specificamente indicati dal regolamento in parola;
RITENUTO che, per quanto
riguarda gli scarichi idrici, la cui autorizzazione, ai sensi della lettera a)
dell'art. 3 del D.P.R. n. 59 del 2013, è sostituita dall'A.U.A., è opportuno
fornire delle precisazioni al fine di dare corretta attuazione alle previsioni
del decreto, tenendo conto delle disposizioni nazionali e di quelle regionali
vigenti in materia;
CONSIDERATO che:
-
il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, all'art. 124,
comma 1, prevede quale regola generale che "tutti gli scarichi devono
essere preventivamente autorizzati".
-
lo
stesso articolo 124 , al comma 4, tuttavia specifica che "in deroga a
quanto previsto al comma 1, gli scarichi di acque reflue domestiche in reti
fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal
gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'Ente di governo
dell'ambito". Tale previsione, peraltro, trova testuale conferma nel comma
2 dell'art. 107 del medesimo decreto legislativo.
-
il
comma 3 dell'art. 124, inoltre, prevede che "il regime autorizzatorio
degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, servite o meno da
impianti di depurazione delle acque reflue urbane, è definito dalle regioni
nell'ambito dalla disciplina di cui all’art. 101, commi 1 e 2".
PRESO ATTO che l’art. 101 comma 7 del D.Lgs 152/06 stabilisce altresì che , “ai
fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni” sono assimilate
alle acque reflue domestiche, le acque reflue elencate ai punti da a) a f)
dello stesso comma, tra cui compaiono “le acque reflue aventi caratteristiche
qualitative equivalenti a quelle
domestiche e indicate dalla normativa regionale”;
CONSIDERATO che la Regione
Abruzzo con Legge Regionale 29 luglio 2010, n. 31 “Norme regionali contenenti
la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in
materia ambientale)”, ha definito, al Capo II, i criteri qualitativi di
assimilazione delle acque reflue alle domestiche e le procedure da seguire per
l’assimilazione sia in caso di scarico in reti fognaria che in caso di scarichi
in recapiti diversi;
PRESO ATTO che, alla luce delle disposizioni
di cui sopra, gli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche che
recapitano in pubblica fognatura non sono soggette ad uno specifico atto
autorizzativo, bensì ad una comunicazione di assimilabilità rilasciata dal
Gestore del Servizio Idrico Integrato, dietro verifica dei requisiti previsti nella
L.R. 31/2010, e valida finché non intervengano variazioni significative dello
scarico;
RITENUTO pertanto di dover
chiarire, al fine di evitare inutili appesantimenti burocratici, che per gli
scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche, recapitanti in reti
fognarie, resta ferma la procedura di assimilazione di cui alla LR 31/2010 e
che gli stessi non sono soggetti all’AUA;
RITENUTO inoltre di
precisare che:
-
come
previsto dalla L.R 31/2010 tra la documentazione a corredo dell’istanza di assimilazione
presentata dal titolare dello scarico al Gestore delle pubblica fognatura, deve
risultare “certificato di analisi dello scarico o altra idonea documentazione
comprovante l’assimilabilità delle acque reflue alle domestiche”. Ne consegue
che, laddove non sia tecnicamente possibile effettuare delle analisi, si possa
presentare adeguata documentazione, anche autocertificata , che attesti che il
refluo provenga da sole attività domestiche,
-
è
in capo al titolare dello scarico l’obbligo di comunicare tempestivamente
al Gestore del Servizio Idrico Integrato
qualsiasi variazione significativa dello scarico che possa far venir meno le
condizione di assimilabilità già verificate dal Gestore stesso;
-
è
altresì compito del Gestore del Servizio Idrico Integrato definire, nel proprio
Regolamento, le procedure con cui assicurare periodicamente la verifica della
sussistenza delle condizioni di assimilabilità.
DATO ATTO che il presente provvedimento non
comporta costi aggiuntivi sul Bilancio Regionale;
DATO ATTO della legittimità del presente
provvedimento attestata dal Dirigente del Servizio Qualità delle Acque, con la
firma in calce allo stesso, a norma della L.R. 77/99;
DATO ATTO del parere favorevole del
Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche
Ambientali, in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli
obiettivi assegnati al Dipartimento;
UDITO il relatore e gli
interventi dei Componenti presenti;
A VOTI unanimi resi
nelle forme di Legge
Per
le motivazioni espresse in narrativa
DELIBERA
Per
le motivazioni espresse in premessa, quali parti integranti e sostanziali del
presente atto:
1. di
prevedere che gli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche
recapitanti in reti fognarie non rientrano nella disciplina dell’Autorizzazione
Unica Ambientale (A.U.A.),
2. di
chiarire che:
-
come
previsto dalla L.R 31/2010 all’art. 3 comma 2, a corredo dell’istanza di
assimilazione delle acque reflue alle domestiche, presentata, dal titolare
dello scarico, al Gestore delle pubblica fognatura, laddove non sia
tecnicamente possibile effettuare delle analisi, si possa presentare adeguata
documentazione, anche autocertificata, che attesti che il refluo provenga da
sole attività domestiche;
-
è
in capo al titolare dello scarico l’obbligo di comunicare tempestivamente
al Gestore del Servizio Idrico Integrato
qualsiasi variazione significativa dello scarico che possa far venir meno le
condizione di assimilabilità già verificate dal Gestore stesso;
-
è
altresì compito del Gestore del Servizio Idrico Integrato definire, nel proprio
Regolamento, le procedure con cui assicurare periodicamente la verifica della
sussistenza delle condizioni di assimilabilità.
3. di
stabilire che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a
carico del Bilancio Regionale;
4. di
disporre la pubblicazione sul BURAT del presente atto.