IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO il Regolamento
(CE) n. 1308/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante Organizzazione
Comune dei Mercati agricoli (Regolamento unico OCM), e che abroga i Regolamenti
(CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CEE) n. 1037/01, (CEE) n. 1234/07 del
Consiglio;
VISTO, in particolare, l’allegato VIII del predetto Regolamento (CE)
n. 1308/2013, recante norme sulle “ Pratiche enologiche di cui all’articolo 80”, parte
I “Arricchimento, acidificazione e
disacidificazione in alcune zone viticole” e nello specifico:
-
il punto A (limiti di arricchimento)
che prevede:
·
al paragrafo 1, la
possibilità per gli Stati membri, quando
le condizioni climatiche lo richiedono, di autorizzare l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale(arricchimento) delle uve fresche, del mosto di uve, del
mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e
del vino;
·
al paragrafo 2, i
limiti che il suddetto aumento non può superare, con riferimento alla
classificazione in tre categorie delle zone viticole, come declinate
nell’Appendice 1 dell’allegato VII del medesimo Regolamento (CE) n. 1308/2013;
-
il punto B (operazioni di
arricchimento) che fissa le modalità per l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di cui punto A;
-
la punto D (trattamenti) che individua ulteriori prescrizioni in merito
alle pratiche di arricchimento;
PRESO ATTO che ai fini della
classificazione delle zone viticole suddette, l’Abruzzo è inserito nella zona C e, pertanto, il
limite massimo dell’arricchimento, ai sensi della citata normativa comunitaria,
è pari a 1,5% vol.;
RILEVATO che le
disposizioni Comunitarie sopra citate sono le medesime contenute nell’abrogato
Reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 aprile 2007;
VISTO il Reg. (CE) n.
555/08 della Commissione, del 28/06/2008, recante modalità di applicazione del
Reg. (CE) n. 479/08 del Consiglio, relativo alla organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai
programmi di sostegno, agli scambi con i paesi
terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
VISTO il Reg. (CE) n.
606/09 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di
applicazione del Reg. (CE) n. 479/08 del Consiglio per quanto riguarda le
categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative
restrizioni;
VISTO, in particolare,
l’Allegato II, Sezione
A, punto 4. del Reg. (CE) n. 606/09
che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le Regioni e le
varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo
condizioni da stabilirsi, l’arricchimento della partita (“curvée”)
nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;
VISTA la legge 20
febbraio 2006, n. 82 recante: “Disposizione di attuazione della normativa
comunitaria concernente l’organizzazione comune di mercato (OCM) del vino”, in
particolare:
-
l’articolo 9, comma 2, il
quale stabilisce che le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano,
autorizzano annualmente l’aumento
del titolo alcolometrico
volumico naturale dei prodotti destinati a diventare vini da tavola con o senza
indicazione geografica (IGT), dei VQPRD e delle partite per l’elaborazione dei
vini spumanti, dei VSQ e dei VSQPRD;
-
articolo 2, il quale
stabilisce che le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano,
autorizzano l’arricchimento dei prodotti della vendemmia previo accertamento
della sussistenza delle condizioni climatiche che ne giustificano il ricorso e
trasmettono copia del provvedimento di autorizzazione all’Ufficio periferico
del Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e
repressioni Frodi dei Prodotti Agroalimentari competente per territorio,
all’ICQRF ed al Ministero;
VISTO il Decreto
Legislativo 8 aprile 2010 n. 61 recante “Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della legge 7 luglio 2009,
n. 88;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 278 del 09.10.2012, recante
“Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio per quanto
riguarda l’autorizzazione all’aumento del titolo alcolometrico
volumico naturale di taluni prodotti vitivinicoli”;
VISTA la Deliberazione
della Giunta Regionale n. 845 del 24.07.2006 con la quale si da
mandato al Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato, competente in
materia di stabilire quanto previsto dall’articolo n. 9 della legge 20 febbraio 2006, n. 82;
VISTA la richiesta
congiunta in data il 29.07.2015 del Consorzio di Tutela dei Vini d’Abruzzo e dall’Associazione
degli Enologi ed Enotecnici Italiani (AEEI) – Sezione Abruzzo e Molise ed
assunta al prot. al n. RA 198599 del 29.07.2015;
PRESO ATTO che con tale richiesta si chiede, per la vendemmia
2015, l’aumento
del titolo alcolometrico volumico naturale dell’1,5%
vol. dei prodotti destinati a divenire vini, vini varietali, dei vini con
Indicazione Geografica (IGP – IGT), dei vini a Denominazione di Origine (DOP -
DOC/DOCG) nonché delle partite per l’elaborazione dei vini spumanti, ottenuti
da tutte le varietà idonee alla coltivazione e raccolte nella Regione Abruzzo
per la vendemmia 2015;
VISTA la nota n. RA
204749 del 04.08.2015 del Servizio Promozione delle Filiere del Dipartimento
Sviluppo Rurale e della Pesca della Regione Abruzzo con la quale veniva
richiesto, agli Enti preposti, il parere tecnico di sussistenza delle
condizioni per l’aumento del titolo alcolometrico
volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2015;
VISTE le note, acquisite
al Servizio, con le quali sono state trasmesse le relazioni tecniche:
1.
dell’Ex
Servizio Gestione del Territorio – Ex Ufficio Vitivinicolo (prot. RA 206108 del 06.08.2015);
2.
del SIPA di Chieti - CAR ( Centro Agrometeorologico Regionale) (prot. RA 207739 del
07.08.2015);
3.
del CRIVEA – Consorzio per la Ricerca
Viticola ed Enologica in Abruzzo (prot. RA 207949
del 07.08.2015);
PRESO ATTO che le
sopraccitate relazioni hanno attestato che sul territorio della Regione Abruzzo
l’attuale stato dell’attività vegetativa della vite, lo stato di maturazione delle
uve e l’evolversi dell’andamento climatico verificatesi, in particolare durante
i mesi di giugno e luglio, della campagna viticola 2015/2016, confermano, dal punto di vista tecnico, che i
parametri di maturazione delle uve dei vitigni precoci e medi risultano
significativamente squilibrati;
PRESO ATTO che l’andamento climatico sopra
esposto ha come logica conseguenza la
necessità dell’anticipo della vendemmia, allo scopo di conservare i valori dei
parametri dei mosti nei limiti ottimali, e la necessità di ricorrere alla
correzione del contenuto glucidico con l’aggiunta dei mosti Concentrati e
Rettificati;
RITENUTO, pertanto di autorizzare l’aumento
del titolo alcolometrico volumico naturale dei
prodotti destinati a diventare vini senza DOP/IGP, vini varietali senza
DOP/IGP, vini DOP, vini IGP e vini spumanti, ottenuti da uve raccolte da tutte
le varietà idonee alla coltivazione ai sensi dell’articolo n. 81 del Reg. (CE) 1308/2013
RITENUTO, sulla base
dell’articolo 9, comma 2 della predetta legge n. 82/2006, di emanare il
previsto provvedimento regionale che autorizza l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei prodotti della vendemmia 2015, come
sopra precisato;
RITENUTO, pertanto, di non
limitare le operazioni di aumento del titolo alcolometrico
volumico naturale, consentendo tutte quelle ammesse dall’Allegato VIII - Parte I del Reg. (CE) 1308/2013;
VISTA la Legge Regionale n. 77 del 14 Settembre 1999;
DETERMINA
Ai
sensi della normativa e delle disposizioni richiamate in premessa che qui si
intendono integralmente richiamate:
1.
di prendere atto, condividendole, delle motivazioni
contenute nelle relazioni tecniche degli Enti preposti ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni
per l’aumento del titolo alcolometrico volumico
naturale dei prodotti della vendemmia 2015,
nella Regione Abruzzo;
2.
di autorizzare, per la Campagna
vendemmiale 2015/2016, secondo le modalità previste dall’Allegato VIII - Parte I del Reg. (CE) 1308/2013 e dal Decreto
MIPAAF n. 279 del 9 ottobre 2012, fatte salve le misure più restrittive
previste dagli specifici disciplinari di produzione, l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del
mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora
in fermentazione, ottenuti nella vendemmia
2015 (Campagna 2015/2016) da
tutte le varietà di vite autorizzate come idonee alla coltivazione e raccolte
nella Regione Abruzzo, destinati a diventare:
·
vini senza DOP/IGP;
·
vini varietali senza DOP/IGP;
·
vini DOP e vini IGP;
·
vini spumanti;
3.
di stabilire che le operazioni di aumento del titolo alcolometrico volumico naturale siano effettuate nel limite
massimo di 1,5 % vol. secondo le modalità ammesse dall’Allegato VIII - Parte I del Reg. (CE) 1308/2013;
4.
di disporre la pubblicazione
del presente provvedimento sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA);
5.
di autorizzare, altresì, la pubblicazione del presente atto, per una maggiore divulgazione a tutti i soggetti interessati,
sul sito internet della Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della
Pesca:
www.
regione.abruzzo.it/agricoltura;
6.
di inviare copia del presente provvedimento:
-
al MIPAAF - Direzione Generale delle
Politiche Comunitarie e Internazionali di Mercato – Settore Vitivinicolo – PIUE
7 – Via XX Settembre, 20 – ROMA;
-
al MIPAAF -
ICQRF – Direzione Generale della Prevenzione e
Repressioni Frodi -
Via Quintino Sella, 42 -ROMA
-
all’AGEA
- Ufficio OCM Vino ed altri Aiuti – Via Palestro, 81 - ROMA;
7.
di comunicare la
presente determinazione alle Prefetture e all’Ispettorato Centrale per il
Controllo della Qualità Ufficio Periferico di Roma sede distaccata di Pescara
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott. Franco La Civita