IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO il D.Lgs n. 152 del. 3 Aprile 2006 e
s.m.i. "Norme in materia ambientale”;
VISTA la Legge Regionale n. 64 del 29
Luglio 1998, istitutiva dell’Agenzia Regionale Tutela Ambiente;
VISTA la Legge Regionale n. 31 del 29
luglio 2010 “Norme Regionali contenenti la prima attuazione del D.Lgs 152/06 –
Norme in materia ambientale”;
VISTO il Capo VI della Legge Regionale
sopra citata recante la “Disciplina dell’approvazione dei progetti degli
impianti di depurazione delle acque reflue urbane”;
PRESO ATTO che
ai sensi dell’art. 20 della L.R. 31/2010, la valutazione del progetto degli
impianti di depurazione delle acque reflue urbane deve essere effettuata
dall’ARTA Abruzzo attraverso l’emanazione di specifico parere tecnico, sulla
base del quale la Regione approva la realizzazione dell’impianto o, in caso di
parere negativo, respinge il progetto;
VISTO in particolare l’art. 21, comma 4
della stessa Legge che prevede quanto segue: “con Delibera di Giunta Regionale
sono definiti i criteri tecnici specifici per la valutazione dei progetti degli
impianti di depurazione secondo le indicazioni del presente Capo”;
VISTA la Deliberazione della Giunta
Regionale n. 227 del 28 Marzo 2013 di approvazione del documento “Iter e linee
guida per l’approvazione di progetti di impianti di depurazione di acque reflue
urbane”;
CONSIDERATO che ai sensi del documento sopra citato:
-
i
soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di depurazione di acque reflue
urbane o delle modifiche sostanziali di impianti esistenti devono presentare
apposita domanda alla Regione unitamente alla documentazione richiesta in duplice
copia (sia in formato cartaceo che elettronico-pdf);
-
la
Regione verifica la completezza (formale ma non sostanziale) degli elaborati e,
se la domanda risulta procedibile invia copia della richiesta ed entrambe le
copie della documentazione all’ARTA, ai fini dell’approvazione del progetto
dell’impianto di depurazione;
-
a
conclusione della valutazione, e sulla base delle risultanze della stessa,
l’ARTA esprime il proprio parere sull’approvazione del progetto (eventualmente
con prescrizioni) e lo invia alla Regione, corredato di una copia completa del
progetto, timbrato e numerato dall’ARTA su ogni elaborato;
-
qualora
l’approvazione del progetto sia stata subordinata al rispetto di specifiche
prescrizioni o al rilascio di ulteriori pareri o nulla osta da parte di Enti,
il richiedente deve presentare all’ARTA la documentazione richiesta, entro i
tempi indicati dal provvedimento di approvazione. L’ARTA attesta il rispetto di
tali prescrizioni e ne dà comunicazione alla Regione per la conclusione
definitiva dell’iter di approvazione dell’impianto;
VISTA la nota della SASI S.p.A. prot. n.
5342 del 25 giugno 2013, pervenuta a questo Servizio il 25 giugno 2013 prot. n.
RA/162483, in qualità di Stazione appaltante, con la quale ha trasmesso, in
duplice copia, il Progetto preliminare denominato “Potenziamento impianti di
depurazione nei comuni di Gessopalena, Lama dei Peligni, Taranta Peligna e
Fresagrandinaria e realizzazione dei relativi collettori fognari” ;
VISTA la nota di questo Servizio, prot. n.
RA/170655 del 04 luglio 2013, con la quale, nel trasmettere all’ARTA Abruzzo,
doppia copia del progetto di cui sopra, chiede alla stessa Agenzia il parere
tecnico di cui all’art. 20 della L.R. n. 31/2010;
VISTA la nota dell’ARTA prot n. 10501 del 9
settembre 2013, acquisita al protocollo regionale n. RA/224584 del 12 settembre
2013, relativa alla richiesta di integrazioni in merito al progetto in
questione e alla sospensione del rilascio del
parere tecnico di competenza in attesa delle integrazioni indicate
nell’apposita relazione tecnica allegata;
VISTA la nota di questo Servizio, prot. n.
RA/230569 del 19 settembre 2013, con la quale si richiede al Gestore SASI
S.p.A., in qualità di Stazione appaltante dell’intervento in oggetto, la
documentazione integrativa necessaria per la formulazione del parere tecnico di
cui sopra;
VISTA la nota di questo Servizio, prot. n.
RA/328203 del 10 dicembre 2015, con la
quale si chiede al Gestore SASI S.p.A., considerato il tempo intercorso dalla
richiesta di integrazioni al progetto, effettuata dall’ARTA Abruzzo, riscontro
in merito allo stato dell’arte del progetto in questione;
VISTA la nota della SASI S.p.A. prot. n.
8288 del 16 dicembre 2014, pervenuta a questo Servizio il 19 dicembre 2014
prot. n. RA/339357, con la quale la Società comunica che “[…]a seguito della Delibera Regionale n. 196 del 24/03/2014 “Programma del Fondo
per lo sviluppo e la Coesione (Ex FAS 2007/2013)”” il progetto in
questione “risulta nell’elenco dei
progetti che verranno finanziati” e che pertanto la Società sta provvedendo
alla predisposizione della documentazione integrativa necessaria.
VISTA la nota della SASI S.p.A. prot. n.
4643 del 10 giugno 2015, pervenuta a questo Servizio l’11 giugno 2015 prot. n.
RA/153910, in qualità di Stazione appaltante, con la quale ha trasmesso, in
duplice copia, il Progetto preliminare denominato “Potenziamento impianti di
depurazione nei comuni di Gessopalena, Lama dei Peligni, Taranta Peligna e
Fresagrandinaria e realizzazione dei relativi collettori fognari” ;
VISTA la nota di questo Servizio, prot. n.
RA/156228 del 12 giugno 2015, con la quale, nel trasmettere all’ARTA Abruzzo,
doppia copia del progetto di cui sopra, chiede alla stessa Agenzia il parere
tecnico di cui all’art. 20 della L.R. n. 31/2010;
VISTA la nota dell’ARTA prot n. 9163 del 21
luglio 2015, acquisita al protocollo regionale n. RA/209764 dell’11/08/2015,
con la quale ha rimesso apposita Relazione Tecnica contenente il Parere
conclusivo favorevole;
CONSIDERATO che l’ARTA nella suddetta Relazione
Tecnica, tenuto conto dell’analisi dei documenti e presentati dalla SASI S.p.A.
con nota succitata e in riferimento alle Linee Guida di cui alla DGR 227/13
esprime parere favorevole all’intervento proposto con le seguenti prescrizioni:
COMUNE
DI GESSOPALENA
1) Per quanto riguarda i sistemi di
abbattimento delle eventuali emissioni odorigene della linea fanghi, verificare
con la competente Amministrazione Provinciale la necessità di munirsi
dell’autorizzazione alle emissioni di cui all’art. 269 del D. Lgs 152/06 e
s.m.i.
2) Compatibilità urbanistica: l’intervento
ricade in zona E agricola normale del PRG, pertanto necessita di variante
puntuale ai sensi dell’art. 19 del DPR 327/01 ( “l’approvazione da parte del
Consiglio Comunale costituisce adozione della Variante allo strumento
urbanistico” );
3) Fornire i Nulla Osta/pareri degli Uffici
competenti in merito alla presenza dei vincoli
COMUNE
DI TARANTA PELIGNA
1) Prevedere un misuratore di portata e un
pozzetto di campionamento anche sulla linea delle acque scolmate prima della
confluenza con quelle depurate;
2) Per quanto riguarda i sistemi di
abbattimento delle eventuali emissioni odorigene della linea fanghi, verificare
con la competente Amministrazione Provinciale la necessità di munirsi
dell’autorizzazione alle emissioni di cui all’art. 269 del D.Lgs 152/06 e
s.m.i.;
3) Come richiesto nelle Linee Guida recepite
nella DGR 227/13, la portata minima da convogliare all’impianto per il
trattamento di depurazione deve essere pari ad almeno 4 volte la portata media
nera;
4) Fornire i Nulla Osta/pareri degli Uffici
competenti in merito alla presenza dei vincoli.
COMUNE
DI FRESAGRANDINARIA
1) Prevedere un pozzetto di campionamento anche
sulla linea delle acque scolmate, prima del convogliamento in quelle depurate;.
2) Per quanto riguarda i sistemi di
abbattimento delle eventuali emissioni odorigene della linea fanghi, verificare
con la competente Amministrazione Provinciale la necessità di munirsi
dell’autorizzazione alle emissioni di cui all’art. 269 del D. Lgs 152/06 e
s.m.i.
3) Compatibilità urbanistica: l’intervento
ricade in zona E agricola normale del PRG, pertanto necessita di variante
puntuale ai sensi dell’art. 19 del DPR 327/01 ( “l’approvazione da parte del
Consiglio Comunale costituisce adozione della Variante allo strumento
urbanistico” );
4) Fornire i Nulla Osta/pareri degli Uffici competenti in merito alla
presenza dei vincoli.
ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa
della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;
VISTA la L.R. n. 77 del 14.09.1999
concernente “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della
Regione Abruzzo” ed in particolare l’art. 5, comma 2, lettera a) che prevede
l’adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti
amministrativi compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno;
A
termini delle vigenti norme legislative e regolamentari
DETERMINA
Per
le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono per integralmente
riportate e trascritte:
1.
di approvare ai sensi dell’art. 126 del D.Lgs 152/06 e
s.m.i. e della L.R. 31/2010, sulla base del parere tecnico dell’ARTA Abruzzo di
cui alla nota prot n. 9163 del 21 luglio 2015, allegato al presente atto e che
ne costituisce parte integrante e sostanziale, il progetto relativo ai lavori
di “Potenziamento impianti di depurazione nei comuni di Gessopalena, Lama dei
Peligni, Taranta Peligna e Fresagrandinaria e realizzazione dei relativi
collettori fognari”,
2.
di subordinare l’approvazione di cui al punto 1. al rispetto
delle prescrizioni contenute nel parere tecnico dell’ARTA Abruzzo succitato, ed
in particolare:
COMUNE
DI GESSOPALENA
1) Per quanto riguarda i sistemi di
abbattimento delle eventuali emissioni odorigene della linea fanghi, verificare
con la competente Amministrazione Provinciale la necessità di munirsi
dell’autorizzazione alle emissioni di cui all’art. 269 del D. Lgs 152/06 e
s.m.i.
2) Compatibilità urbanistica: l’intervento
ricade in zona E agricola normale del PRG, pertanto necessita di variante
puntuale ai sensi dell’art. 19 del DPR 327/01 ( “l’approvazione da parte del
Consiglio Comunale costituisce adozione della Variante allo strumento urbanistico”
);
3) Fornire i Nulla Osta/pareri degli Uffici
competenti in merito alla presenza dei vincoli
COMUNE
DI TARANTA PELIGNA
1) Prevedere un misuratore di portata e un
pozzetto di campionamento anche sulla linea delle acque scolmate prima della confluenza
con quelle depurate;
2) Per quanto riguarda i sistemi di
abbattimento delle eventuali emissioni odorigene della linea fanghi, verificare
con la competente Amministrazione Provinciale la necessità di munirsi
dell’autorizzazione alle emissioni di cui all’art. 269 del D.Lgs 152/06 e
s.m.i.;
3) Come richiesto nelle Linee Guida recepite
nella DGR 227/13, la portata minima da convogliare all’impianto per il
trattamento di depurazione deve essere pari ad almeno 4 volte la portata media
nera;
4) Fornire i Nulla Osta/pareri degli Uffici
competenti in merito alla presenza dei vincoli.
COMUNE
DI FRESAGRANDINARIA
1) Prevedere un pozzetto di campionamento
anche sulla linea delle acque scolmate, prima del convogliamento in quelle
depurate;.
2) Per quanto riguarda i sistemi di
abbattimento delle eventuali emissioni odorigene della linea fanghi, verificare
con la competente Amministrazione Provinciale la necessità di munirsi
dell’autorizzazione alle emissioni di cui all’art. 269 del D. Lgs 152/06 e
s.m.i.
3) Compatibilità urbanistica: l’intervento
ricade in zona E agricola normale del PRG, pertanto necessita di variante
puntuale ai sensi dell’art. 19 del DPR 327/01 ( “l’approvazione da parte del
Consiglio Comunale costituisce adozione della Variante allo strumento
urbanistico” );
4) Fornire i Nulla Osta/pareri degli Uffici competenti in merito alla
presenza dei vincoli.
3.
di stabilire che ai sensi della L.R. n. 31/2010 e del documento “Iter e
linee guida per l’approvazione di progetti di depurazione di acque reflue
urbane” approvato con D.G.R. n. 227 del 28 Marzo 2013, l‘approvazione del
progetto ha una durata di tre anni dal suo rilascio;
3.
di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A.T. della
Regione Abruzzo;
4.
di trasmettere Il presente atto alla SASI. S.p.A., ai Comuni di Gessopalena, Lama
dei Peligni, Taranta Peligna e Fresagrandinaria, all’ATO Chietino, all’ARTA
Abruzzo e alla Provincia di Chieti.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Avv.
Sebastiana Parlavecchio