LL.RR. 35/86 e 134/98 art.5 “ Trasferimento fondi delle aree tratturali al patrimonio del Comune di FOSSACESIA (CH)

 

IL DIRETTORE REGIONALE

 

Omissis

 

Per le motivazioni esposte in narrativa :

 

1.             sono trasferiti  al patrimonio del Comune di  FOSSACESIA (CH)  i fondi tratturali  ricadenti entro i perimetri urbani o frazioni definiti da strumenti urbanistici comunali così come individuati tramite il prospetto “ A “  delle particelle tratturali . I suddetti fondi saranno alienati con le priorità e le eccezioni previste dalle sopra citate leggi Regionali .

2.             il Prospetto “ A “ , costituito da n. 1 foglio  e la nota della  Soprintendenza Archeologica dell’ Abruzzo di Chieti del  12.12.2014  prot. n. 0008728  sono   parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ;

3.             di delegare al Dirigente dello STA Abruzzo Sud con sede in Chieti  la consegna al Comune degli atti e dei fascicoli inerenti le concessioni precarie comunque rilasciate dall’autorità competente  mediante verbali redatti e sottoscritti dal Dirigente medesimo  e dal Funzionario dell’Amministrazione Comunale a ciò delegato ;

4.             di procedere per gli adempimenti attuati in applicazione degli artt. 1 , 2 e 5 della L.R. 16/80 e degli artt. 11 e 12 della L.R. 35/86 e successive modifiche ed integrazioni , alla definizione , da parte del Dirigente del  competente STA Abruzzo Sud  del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca di tutte le concessioni precarie e le eventuali occupazioni abusive in atto al fine del recupero dei canoni pregressi dovuti e non versati all’erario Regionale da parte dei possessori dei terreni tratturali senza titolo legittimo o con titolo legittimo scaduto ;

5.             di provvedere , con successivi verbali di consegna , da redigersi con le stesse modalità sopra descritte e previo recupero dei canoni dovuti , alla trasmissione al Comune di  Fossacesia (CH)  dei fascicoli delle ditte concessionarie il cui canone si estinguerà alla naturale scadenza ;

6.             l ‘ eventuale richiesta di alienazione , avanzata dai possessori delle concessioni di cui ai comma 4 e 5 precedenti potrà essere concessa  dal Comune di Fossacesia (CH) solo successivamente alla trasmissione da parte dello STA Abruzzo Sud di Chieti  , delle istruttorie , attestanti il recupero dei canoni pregressi dovuti e non versati all’erario Regionale ( art. 11 L.R. 35/86 e successive modifiche e integrazioni ) ;

7.             le alienazioni da parte del Comune devono essere eseguite , comunque , secondo le  disposizioni previste dal D. Lvo 490/99 , art. 55 ;

8.             il direttore del’ Dipartimento Politiche Dello Sviluppo Rurale e Della Pesca provvederà ad effettuare correzioni e modifiche agli elenchi delle particelle qualora derivanti da meri errori materiali ;

9.             di allegare al presente provvedimento la Deliberazione di G.R. n. 51 del 26.01.2000 ;

10.         di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;

11.         la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.  ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

 

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Antonio Di Paolo