IL
CONSIGLIO REGIONALE
UDITA la relazione della 2^ Commissione consiliare permanente svolta dal
Presidente Pietrucci che, allegata al presente atto, ne costituisce parte
integrante;
VISTA la proposta di deliberazione di Giunta regionale n. 421/C del 29.5.2015
avente ad oggetto: Comune di Atri (TE) - Nuovo P.R.G. con proposta di
Variante del Piano Regionale Paesistico;
PRESO ATTO che sulla base
dell’istruttoria risultante dal contenuto della predetta deliberazione la
Giunta regionale ha:
VISTO la delibera di Consiglio Comunale
n. 47 del 24.8.2012, avente ad oggetto "Adozione nuovo P.R.G. del comune
di ATRI";
VISTO la delibera di Consiglio Comunale
n. 8 del 23.3.2014, avente come oggetto "Esame osservazioni nuovo P.R.G.
di Atri";
VISTO la delibera di Consiglio Comunale
n. 13 del 28.4.2015, avente come oggetto "Determinazioni su esito
conferenza di servizi per l’approvazione del nuovo P.R.G.";
VISTO il verbale della Conferenza di
Servizi, seduta del 19.2.2015, avente come oggetto "L.R. n. 40 del
12.11.2014 – procedimento di acquisizione parere vincolante del Ministero per i
Beni e le Attività Culturali relativamente alle previsioni del nuovo
P.R.G.";
VISTO il parere favorevole della
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per l’Abruzzo,
espresso con nota n. 2360 del 19.2.2015 (allegato al verbale della C.S. del
19.2.2015), parte integrante e sostanziale del presente atto;
CONSIDERATO che il territorio del Comune di
Atri (TE) è interessato dal Piano Regionale Paesistico, "Ambito Costiero 5
– Costa Teramana" approvato con delibera di Consiglio regionale n. 141/21
del 21.3.1990;
CONSIDERATO che per la definizione della
richiesta, avanzata dall’Amministrazione Comunale, in merito alla modifica del
Piano Regionale Paesistico occorre applicare l’art. 2, commi 4 e 5, della L.R.
26/2014 come sostituito dall’art. 1 della L.R. 40/2014;
CONSIDERATO che alla luce di tali disposizioni
si desume quanto segue:
1.
la
proposta, nel caso in questione, comporta "circoscritte" varianti al
Piano Regionale Paesistico";
2.
in
relazione a quanto sopra richiamato dette varianti al Piano Regionale
Paesistico debbono essere approvate dal Consiglio regionale;
3.
il
provvedimento del Consiglio regionale rappresenta "condizione
imprescindibile" per la definitiva approvazione della Variante al P.R.G.
(art. 2, comma 5, della L.R. 26/2014 come sostituito dall’art. 1 della L.R.
40/2014);
DATO ATTO che, in applicazione delle disposizioni richiamate,
l’approvazione definitiva rimane, nella fattispecie, subordinata a quella della
Regione e deve seguire alla conclusione di questa;
DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del
Territorio e Politiche Ambientali ha attestato la legittimità della citata
deliberazione n. 421/C/2015 apponendo in calce la propria firma;
RITENUTO di poter approvare le varianti al
Piano Regionale Paesistico, come esplicitate nel Parere della Soprintendenza
per i Beni Architettonici e paesaggistici per l’Abruzzo n. 2360 del 19.2.2015,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, unitamente agli
elaborati elencati, così come proposto dalla Giunta regionale con deliberazione
n. 421/C del 29 maggio 2015, unitamente ai documenti allegati che costituiscono
parte integrante e sostanziale della stessa;
a maggioranza statutaria espressa con
voto palese
DELIBERA
Per
le finalità esplicitate nella premessa, che costituiscono parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione, di:
1.
approvare, ai sensi dell’art. 2, comma 4,
della L.R. 26/2014 come sostituito dall’art. 1 della L.R. 40/2014, le varianti
al Piano Regionale Paesistico, come esplicitate nel Parere della Soprintendenza
per i Beni Architettonici e paesaggistici per l’Abruzzo n. 2360 del 19.2.2015,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, unitamente agli
elaborati elencati, così come proposto dalla Giunta regionale con deliberazione
n. 421/C del 29 maggio 2015, unitamente ai documenti allegati che costituiscono
parte integrante e sostanziale della stessa;
2.
di
dare atto che
il presente provvedimento costituisce assenso anche ai sensi dell’art. 145 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm. e ii.;
3.
dare
atto
che, ai sensi dell’art. 2, comma 5, della L.R. 26/2014 come sostituito
dall’art. 1 della L.R. 40/2014, il presente provvedimento rappresenta la
condizione imprescindibile per la definitiva approvazione della variante al Piano
Regolatore Generale;
4.
trasmettere il presente provvedimento al
Presidente della Giunta regionale per i successivi adempimenti di competenza
del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali.
Segue Allegato