LA GIUNTA REGIONALE
VISTO
il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e
che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;
VISTO
il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n.
352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e
(CE) n. 485/2008;
VISTO
il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti
diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla
politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del
Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio
VISTO
il regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione
all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i
regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno
2014
VISTO
il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della commissione dell’11 marzo 2014
che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e
le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo
rurale e alla condizionalità;
VISTO
il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio
2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTO
il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio
2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di
gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO
l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente
disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) così come
modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157,
convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale
si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di
sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, provvede con
decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla
Comunità europea;
VISTO
il Decreto Ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014 recante "Disposizioni
nazionali di applicazione del regolamento (UE) 1307/2013 del Parlamento Europeo
e del Consiglio, del 17 dicembre 2013";
VISTO
il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio
2015, prot. 162 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana – Serie generale n. 59 del 12 marzo 2015 , relativo
alla semplificazione della gestione della PAC;
VISTO
il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23
gennaio 2015, prot. 180 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n. 69 del 24 marzo 2015,
recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE)
n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari
dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;
RITENUTO
necessario emanare le disposizioni applicative in materia di condizionalità al
fine di dare attuazione alle nuove disposizioni regolamentari introdotte dalla
riforma della PAC;
ATTESO
CHE
-
le norme comunitarie sopra
richiamate stabiliscono il principio secondo il quale i beneficiari di
determinati aiuti comunitari devono rispettare una serie di criteri di gestione
obbligatori (CGO) e debbono altresì mantenere il terreno in buone condizioni
agronomiche e ambientali (BCAA);
-
gli obblighi di cui sopra (CGO e
BCAA) sono definiti nel loro complesso “condizionalità”;
VISTA
la Deliberazione della Giunta Regionale n.403 del 19-05-2014 che approva gli impegni applicabili nella
Regione ABRUZZO ai sensi del D.M. 30125
del 22 dicembre 2009, come modificato dai: D.M.10346 del 10.12.2013, n. 27417
del 22 dicembre 2011 e n. 15414 del 10.12.2013 “ disciplina della
condizionalità in agricoltura per l’anno 2014;
RITENUTO
che si debba procedere, all’aggiornamento per l’anno 2015 dell'elenco dei
criteri come sopra indicati tramite l’approvazione di un apposito ’allegato,
che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: (Allegato
1) ."Regole di Condizionalità Anno 2015 nella Regione Abruzzo";
TENUTO
CONTO che le proposte contenute nell’allegato al presente provvedimento sono
state trasmesse al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali,
come previsto dall'art. 22 comma 2 del D.M. n. 180 del 23 gennaio 2015;
PRESO
ATTO che Il Mi.P.A.A.F
con nota n. 12170 del 19.06.2015, ha fatto presente che “ non si hanno
osservazioni al riguardo”;
RITENUTO
che il presente atto sostituisce, a decorrere dalla data della sua
approvazione, la precedente e analoga deliberazione n.403 del 19-5- 2014;
RITENUTO
di demandare al Dipartimento Politiche Dello Sviluppo Rurale e della Pesca, l'adozione di eventuali atti
per dare piena attuazione alla presente deliberazione
DATO
ATTO che il Dirigente dell’ex Servizio
Produzioni Agricole e Mercato e il
Direttore regionale hanno espresso il parere favorevole in merito alla
regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;
VISTA
la L.R.77/99;
A voti unanimi espressi nelle forme di
legge
DELIBERA
Per quanto esposto in premessa di
-
stabilire,
in attuazione del DM Mipaaf 23 gennaio 2015, n. 180, art. 22- comma 1,
pubblicato nel supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo
2015, che gli impegni applicabili, per l’annualità 2015 nella Regione Abruzzo,
ai fini del regime di condizionalità, sono quelli elencati nell’Allegato 1 del
presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
-
demandare
al Dipartimento Politiche Dello Sviluppo Rurale
e della Pesca, l'adozione di eventuali atti per dare piena attuazione
alla presente deliberazione
-
stabilire
che copia della presente deliberazione, che regola
la condizionalità per l’anno solare 2015 venga trasmessa al Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali ed
all’AGEA;
-
stabilire
che la presente deliberazione sostituisce la DGR n.403 del 19-05-2014 che ha regolato la condizionalità per l’anno
2014.
-
precisare
che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio
regionale.