Regolamento (UE) n. 1306/2013 –D.M N.180 del 23 gennaio 2015: applicazione del regime di condizionalità della Politica Agricola Comune –PAC nella Regione Abruzzo per l’annualità 2015.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTO il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e  che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;

 

VISTO il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

 

VISTO il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio

 

VISTO il regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014

 

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della commissione dell’11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

 

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

 

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

 

VISTO l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) così come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014 recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013";

 

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015, prot. 162 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n. 59 del 12 marzo 2015 , relativo alla semplificazione della gestione della PAC;

 

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 gennaio 2015, prot. 180 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n. 69 del 24 marzo 2015, recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;

 

RITENUTO necessario emanare le disposizioni applicative in materia di condizionalità al fine di dare attuazione alle nuove disposizioni regolamentari introdotte dalla riforma della PAC;

 

ATTESO CHE

-          le norme comunitarie sopra richiamate stabiliscono il principio secondo il quale i beneficiari di determinati aiuti comunitari devono rispettare una serie di criteri di gestione obbligatori (CGO) e debbono altresì mantenere il terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

-          gli obblighi di cui sopra (CGO e BCAA) sono definiti nel loro complesso “condizionalità”;

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.403 del 19-05-2014  che approva gli impegni applicabili nella Regione ABRUZZO  ai sensi del D.M. 30125 del 22 dicembre 2009, come modificato dai: D.M.10346 del 10.12.2013, n. 27417 del 22 dicembre  2011  e n. 15414 del 10.12.2013 “ disciplina della condizionalità in agricoltura per l’anno 2014;

 

RITENUTO che si debba procedere, all’aggiornamento per l’anno 2015 dell'elenco dei criteri come sopra indicati tramite l’approvazione di un apposito ’allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: (Allegato 1) ."Regole di Condizionalità Anno 2015 nella Regione Abruzzo";

 

TENUTO CONTO che le proposte contenute  nell’allegato al presente provvedimento sono state trasmesse al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, come previsto dall'art. 22 comma 2 del D.M. n. 180 del 23 gennaio 2015;

 

PRESO ATTO che Il Mi.P.A.A.F con nota n. 12170 del 19.06.2015, ha fatto presente che “ non si hanno osservazioni al riguardo”;

 

RITENUTO che il presente atto sostituisce, a decorrere dalla data della sua approvazione, la precedente e analoga deliberazione n.403 del 19-5- 2014;

 

RITENUTO di demandare al Dipartimento Politiche Dello Sviluppo Rurale  e della Pesca, l'adozione di eventuali atti per dare piena attuazione alla presente deliberazione

 

DATO ATTO che il Dirigente dell’ex Servizio Produzioni Agricole e Mercato  e il Direttore regionale hanno espresso il parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

 

VISTA la L.R.77/99;

 

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

 

DELIBERA

 

Per quanto esposto in premessa di

 

-          stabilire, in attuazione del DM Mipaaf  23 gennaio 2015, n. 180, art. 22- comma 1, pubblicato nel supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo 2015, che gli impegni applicabili, per l’annualità 2015 nella Regione Abruzzo, ai fini del regime di condizionalità, sono quelli elencati nell’Allegato 1 del presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

-          demandare al Dipartimento Politiche Dello Sviluppo Rurale  e della Pesca, l'adozione di eventuali atti per dare piena attuazione alla presente deliberazione

-          stabilire che copia della presente deliberazione, che regola la condizionalità per l’anno solare 2015 venga trasmessa al Ministero delle Politiche Agricole  e Forestali ed all’AGEA;

-          stabilire che la presente deliberazione sostituisce la DGR  n.403 del 19-05-2014  che ha regolato la condizionalità per l’anno 2014.

-          precisare che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale.

 

Segue allegato