Regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori. Carico minimo di bestiame da applicare sui pascoli permanenti ai sensi del DM n. 1420 del 26 febbraio 2015 articolo 2 “Mantenimento di una superfice agricola” ed art 3 “ Attività minima agricola”.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTO il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

 

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l’allegato X di tale regolamento;

 

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503, “Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173”;

 

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali prot. 6513 18 novembre 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n. 295 del 20 dicembre 2014, recante “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”;

 

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015, prot. 162 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n. 59 del 12 marzo 2015, relativo alla semplificazione della gestione della PAC;

 

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 gennaio 2015, prot. 180 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n. 69 del 24 marzo 2015, recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;

 

VISTO il Decreto n. 1420 del 26 febbraio 2015 Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

 

VISTO l’articolo 13 “Aggiornamento SIPA” comma 2 del citato decreto n. 1420/2015,  il quale  definisce che per l’anno di domanda UNICA 2015, la trasmissione dei dati di cui al comma 1 (dati relativi alle superfici dei pascoli riconosciuti come uso e consuetudine) da parte delle Regioni e Province autonome all’organismo di coordinamento di cui all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, deve avvenire entro il decimo giorno decorrente dalla pubblicazione del presente decreto sul sito del Ministero e l’acquisizione nel SIPA è completata dal medesimo organismo di coordinamento entro il 31 marzo 2015;

 

PRESO ATTO che l’ex Servizio Produzioni Agricole e Mercato  dell’ex Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche Agricole, al fine dell’applicazione di quanto sopra, con nota n. RA 85284 del 31 marzo 2015 ha chiesto all’AGEA Coordinamento, lo scarico alla banca dati del SIAN, dei riferimenti catastali  delle superfici inerbite dei sottobosco   della Regione Abruzzo che hanno beneficiato del premio UNICO e/o PSR negli ultimi 5 anni, che ai sensi della normativa citata in oggetto, possono usufruire della deroga.

 

PRESO ATTO l’ AGEA area coordinamento, con la nota prot. 203 del 12 maggio 2015, avente ad oggetto “adempimenti ex art. 13 DM 26.2.2015 n. 1420, ha fornito alla Regione i dati delle particelle dichiarate dai produttori come pascolo dalla Regione Abruzzo ed estratti dalla banca dati del Fascicolo Aziendale dell’Organismo Pagatore AGEA;

 

PRESO ATTO che il citato ex Servizio Produzioni Agricole e Mercato dell’ex Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche Agricole, con nota n. RA 137671 del 22 maggio 2015 ha confermato ad AGEA i dati pervenuti;

 

CONSIDERATO che, per quanto di competenza, si ritiene che le aree su cui si svolgono le “pratiche tradizionali di pascolamento” coincidono con le superfici indicate da AGEA nella nota del 12 maggio 2015 prot. SIGCU.2015.203;

 

VISTO l’articolo 2 del decreto 1420/2015 sopra citato “mantenimento di una superficie agricola”, commi 4, 5 e 6 e l’art. 3 “attività agricola minima” che permettono alle Regioni ed alle Provincie autonome di determinare tra l’altro:

-          un periodo di pascolamento in deroga alla durata di sessanta giorni stabilita al comma 3 dell’art 2;

-          un carico minimo di bestiame espresso in unità di bovino adulto (UBA) per ettaro di pascolo  permanente;

VISTA la successiva nota del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali prot. 2954 del 8/5/2015 che chiarisce alcune disposizioni recate dai decreti di attuazione sulla riforma dei pagamenti diretti ed in particolare definisce che il carico di pascolo individuato in 0.2 UBA/ha anno non conduce a fenomeni erosivi nemmeno se riferito al solo periodo pascolivo;

 

VISTA la nota del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali prot. 3411 del 29/5/2015 che fornisce ulteriori chiarimenti su talune disposizioni recate dai decreti di attuazione sulla riforma dei pagamenti diretti;

 

CONSIDERATO che le Regioni possono assumere provvedimenti per adattare sia il carico minimo di bestiame per ettaro sia la durata minima del periodo di pascolamento ai sensi degli articoli 2 e 3 del DM 1420/2015;

 

VISTA la nota n. 210 del 7.06.2015 assunta agli atti dell’ex Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche Agricole in data 18.06.2015, prot. RA 160804, con la quale la Coldiretti Abruzzo chiede di modificare il carico UBA/Ha /anno, stabilendo un valore di 0,1 secondo quanto previsto dal DM 26-02-2015;

 

VISTA la nota del 9.06.2015 assunta agli atti dell’ex Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche Agricole in data 23.06.2015,  prot. n. RA 165838, con la quale la CIA Regionale d’Abruzzo fra l’altro, chiede di modificare il carico UBA/Ha /anno, stabilendo un valore tra 0,2 e 0,1;

 

VISTA la nota n.1618 del 23.06.2015, assunta agli atti dell’ex Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche Agricole in data 23.06.2015, prot. RA 165347 con la quale l’A.R.A Abruzzo chiede di adottare anche nella Regione Abruzzo provvedimenti di deroga rispetto al carico minimo di bestiame da applicare sui pascoli permanenti e precisamente ritiene che per i pascoli ricadenti nelle aree montane o svantaggiate il carico minimo di bestiame possa essere compreso tra 0,05 e 0,1 UBA/Ha/anno, che rapportato al periodo di pascolamento minimo di 60 giorni corrisponde a valori compresi tra 0,3 e 0,6 UBA/Ha;

 

PRESO ATTO delle valutazioni di carattere tecnico/giuridico, formulate dall’ex SERVIZIO POLITICHE FORESTALI E DEMANIO CIVICO E ARMENTIZIO, di cui alla nota n° 172059 del 30/6/2015, allegata alla presente delibera , da cui risulta che “Naturalmente ove risultino adottati dall’Ente gestore dei pascoli o da enti gestori del territorio (parchi, riserve ,ecc.) atti di pianificazione che sulla scorta di analisi e studi puntuali del territorio dettagliano il carico di bestiame sui pascoli permanenti ricompresi nei perimetri del territorio pianificato, rimane obbligatorio attenersi alle disposizioni puntuali fissate in materia, anche perché potrebbero essere specificati carichi sia inferiori  sia superiori al limite  minimo di 0,2 UBA/ettaro/anno…...omissis……Da quanto sopra esposto…….omissis….. si può derogare dal carico minimo di 0,2 UBA per ettaro e per anno per 60 giorni consentendo un carico minimo di 0,1 UBA per ettaro riferiti a 90 giorni di pascolo. La eventuale deroga deve però escludere quei pascoli per i quali esistono atti di pianificazione come dianzi prescritti, per i quali occorre assicurare il rispetto delle disposizioni tecniche in essi contenute anche quando specificano carichi differenti”;

 

RITENUTO di confermare il periodo minimo di  pascolamento in 60 gg come previsto dagli articoli  2 e 3 del DM 1420/ 2015;

 

PRESO ATTO delle motivazioni addotte e riscontrate la completezza e ragionevolezza delle stesse che consentono di fissare  allo 0.1 UBA/ha per anno, riferito a 60 gg di pascolo,  il carico minimo di bestiame espresso in unità di bovino adulto (UBA) per ettaro di pascolo permanente, utile alla definizione del “mantenimento di una superficie agricola” di cui all’art. 2 e alla definizione dell’attività agricola minima” di cui all’art. 3 del Decreto n. 1420 del 28 febbraio 2015;

 

RITENUTO di stabilire che la deroga di cui sopra inerente il carico minimo di bestiame, da applicare in sede di prima applicazione ,   deve però escludere quei pascoli per i quali esistono atti di pianificazione adottati dall’Ente gestore dei pascoli o da Enti gestori del territorio, per i quali occorre assicurare il rispetto delle disposizioni tecniche in essi contenute anche quando specificano carichi differenti;

 

PRESO ATTO che il Dirigente dell’ex Servizio Produzioni Agricole e Mercato, il Dirigente dell’ex Servizio Politiche Forestali e Demanio Civico ed Armentizio ed il Direttore del Dipartimento Politiche dello Sviluppo rurale e della Pesca hanno espresso il loro parere in merito alla regolarità tecnico amministrativa sulla proposta di  deliberazione ed alla sua conformità alla legislazione vigente;

 

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

 

DELIBERA

 

-          di confermare il periodo minimo di  pascolamento in 60 gg come previsto dagli articoli  2 e 3 del DM 1420/ 2015;

-          di stabilire che il carico minimo di bestiame espresso in unità di bovino adulto (UBA) per ettaro di pascolo permanente, utile alla definizione del “mantenimento di una superficie agricola” di cui all’art. 2 e alla definizione dell’attività agricola minima” di cui all’art. 3 del Decreto n. 1420 del 28 febbraio 2015, sia pari a 0.1 UBA/ha per anno riferito a 60 gg di pascolo;

-          di stabilire che la deroga di cui sopra inerente il carico minimo di bestiame, da applicare in sede di prima applicazione, deve però escludere quei pascoli per i quali esistono atti di pianificazione adottati dall’Ente gestore dei pascoli o da Enti gestori del territorio, per i quali occorre assicurare il rispetto delle disposizioni tecniche in essi contenute anche quando specificano carichi differenti;

-          di prendere atto e di condividere il contenuto della nota n. RA 137671 del 22 maggio 2015 con la quale il citato ex Servizio Produzioni Agricole e Mercato dell’ex Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche Agricole, ha confermato ad AGEA i dati pervenuti dalla stessa AGEA con la nota del 12 maggio 2015 prot. SIGCU.2015.203;

-          di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

 

Segue allegat

Allegato1

Allegato2