LA GIUNTA REGIONALE
VISTO
il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n.
352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e
(CE) n. 485/2008;
VISTO
il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e
del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito
dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il
regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del
Consiglio;
VISTO
il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014,
che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei
regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica
l’allegato X di tale regolamento;
VISTO
il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014,
che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e
le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo
rurale e alla condizionalità;
VISTO
il decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503,
“Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del
pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo
14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173”;
VISTO
il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali prot. 6513 18 novembre 2014 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n. 295 del 20 dicembre
2014, recante “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n.
1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”;
VISTO
il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12
gennaio 2015, prot. 162 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n. 59 del 12 marzo 2015,
relativo alla semplificazione della gestione della PAC;
VISTO
il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23
gennaio 2015, prot. 180 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n. 69 del 24 marzo 2015,
recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE)
n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari
dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;
VISTO
il Decreto n. 1420 del 26 febbraio 2015 Disposizioni modificative ed
integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del
regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013;
VISTO
l’articolo 13 “Aggiornamento SIPA” comma 2 del citato decreto n.
1420/2015, il quale definisce che per l’anno di domanda UNICA
2015, la trasmissione dei dati di cui al comma 1 (dati relativi alle superfici
dei pascoli riconosciuti come uso e consuetudine) da parte delle Regioni e
Province autonome all’organismo di coordinamento di cui all’articolo 7,
paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, deve avvenire entro il decimo
giorno decorrente dalla pubblicazione del presente decreto sul sito del
Ministero e l’acquisizione nel SIPA è completata dal medesimo organismo di
coordinamento entro il 31 marzo 2015;
PRESO
ATTO che l’ex Servizio Produzioni Agricole e
Mercato dell’ex Dipartimento Sviluppo
Economico e Politiche Agricole, al fine dell’applicazione di quanto sopra, con
nota n. RA 85284 del 31 marzo 2015 ha chiesto all’AGEA Coordinamento, lo
scarico alla banca dati del SIAN, dei riferimenti catastali delle superfici inerbite dei sottobosco della Regione Abruzzo che hanno beneficiato
del premio UNICO e/o PSR negli ultimi 5 anni, che ai sensi della normativa
citata in oggetto, possono usufruire della deroga.
PRESO
ATTO l’ AGEA area coordinamento, con la nota
prot. 203 del 12 maggio 2015, avente ad oggetto
“adempimenti ex art. 13 DM 26.2.2015 n. 1420, ha fornito alla Regione i dati
delle particelle dichiarate dai produttori come pascolo dalla Regione Abruzzo
ed estratti dalla banca dati del Fascicolo Aziendale dell’Organismo Pagatore
AGEA;
PRESO
ATTO che il citato ex Servizio Produzioni
Agricole e Mercato dell’ex Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche
Agricole, con nota n. RA 137671 del 22 maggio 2015 ha confermato ad AGEA i dati
pervenuti;
CONSIDERATO
che, per quanto di competenza, si ritiene che le aree su cui si svolgono le
“pratiche tradizionali di pascolamento” coincidono con le superfici indicate da
AGEA nella nota del 12 maggio 2015 prot. SIGCU.2015.203;
VISTO
l’articolo 2 del decreto 1420/2015 sopra citato “mantenimento di una superficie
agricola”, commi 4, 5 e 6 e l’art. 3 “attività agricola minima” che permettono
alle Regioni ed alle Provincie autonome di determinare tra l’altro:
-
un periodo di pascolamento in
deroga alla durata di sessanta giorni stabilita al comma 3 dell’art 2;
-
un carico minimo di bestiame
espresso in unità di bovino adulto (UBA) per ettaro di pascolo permanente;
VISTA
la successiva nota del Ministero delle Politiche agricole alimentari e
forestali prot. 2954 del 8/5/2015 che chiarisce
alcune disposizioni recate dai decreti di attuazione sulla riforma dei
pagamenti diretti ed in particolare definisce che il carico di pascolo
individuato in 0.2 UBA/ha anno non conduce a fenomeni erosivi nemmeno se
riferito al solo periodo pascolivo;
VISTA
la nota del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali prot. 3411 del 29/5/2015 che fornisce ulteriori chiarimenti
su talune disposizioni recate dai decreti di attuazione sulla riforma dei
pagamenti diretti;
CONSIDERATO
che le Regioni possono assumere provvedimenti per adattare sia il carico minimo
di bestiame per ettaro sia la durata minima del periodo di pascolamento ai
sensi degli articoli 2 e 3 del DM 1420/2015;
VISTA
la nota n. 210 del 7.06.2015 assunta agli atti dell’ex Dipartimento Sviluppo
Economico e Politiche Agricole in data 18.06.2015, prot.
RA 160804, con la quale la Coldiretti Abruzzo chiede di modificare il carico
UBA/Ha /anno, stabilendo un valore di 0,1 secondo quanto previsto dal DM
26-02-2015;
VISTA
la nota del 9.06.2015 assunta agli atti dell’ex Dipartimento Sviluppo Economico
e Politiche Agricole in data 23.06.2015,
prot. n. RA 165838, con la quale la CIA
Regionale d’Abruzzo fra l’altro, chiede di modificare il carico UBA/Ha /anno,
stabilendo un valore tra 0,2 e 0,1;
VISTA
la nota n.1618 del 23.06.2015, assunta agli atti dell’ex Dipartimento Sviluppo
Economico e Politiche Agricole in data 23.06.2015, prot.
RA 165347 con la quale l’A.R.A Abruzzo chiede di adottare anche nella Regione
Abruzzo provvedimenti di deroga rispetto al carico minimo di bestiame da
applicare sui pascoli permanenti e precisamente ritiene che per i pascoli
ricadenti nelle aree montane o svantaggiate il carico minimo di bestiame possa
essere compreso tra 0,05 e 0,1 UBA/Ha/anno, che rapportato al periodo di
pascolamento minimo di 60 giorni corrisponde a valori compresi tra 0,3 e 0,6
UBA/Ha;
PRESO
ATTO delle valutazioni di carattere
tecnico/giuridico, formulate dall’ex SERVIZIO POLITICHE FORESTALI E DEMANIO
CIVICO E ARMENTIZIO, di cui alla nota n° 172059 del 30/6/2015, allegata alla
presente delibera , da cui risulta che “Naturalmente ove risultino adottati
dall’Ente gestore dei pascoli o da enti gestori del territorio (parchi, riserve
,ecc.) atti di pianificazione che sulla scorta di analisi e studi puntuali del
territorio dettagliano il carico di bestiame sui pascoli permanenti ricompresi
nei perimetri del territorio pianificato, rimane obbligatorio attenersi alle
disposizioni puntuali fissate in materia, anche perché potrebbero essere
specificati carichi sia inferiori sia
superiori al limite minimo di 0,2
UBA/ettaro/anno…...omissis……Da quanto sopra esposto…….omissis….. si può
derogare dal carico minimo di 0,2 UBA per ettaro e per anno per 60 giorni
consentendo un carico minimo di 0,1 UBA per ettaro riferiti a 90 giorni di
pascolo. La eventuale deroga deve però escludere quei pascoli per i quali
esistono atti di pianificazione come dianzi prescritti, per i quali occorre
assicurare il rispetto delle disposizioni tecniche in essi contenute anche
quando specificano carichi differenti”;
RITENUTO
di confermare il periodo minimo di
pascolamento in 60 gg come previsto dagli articoli 2 e 3 del DM 1420/ 2015;
PRESO
ATTO delle motivazioni addotte e riscontrate
la completezza e ragionevolezza delle stesse che consentono di fissare allo 0.1 UBA/ha per anno, riferito a 60 gg di
pascolo, il carico minimo di bestiame espresso
in unità di bovino adulto (UBA) per ettaro di pascolo permanente, utile alla
definizione del “mantenimento di una superficie agricola” di cui all’art. 2 e
alla definizione dell’attività agricola minima” di cui all’art. 3 del Decreto
n. 1420 del 28 febbraio 2015;
RITENUTO
di stabilire che la deroga di cui sopra inerente il carico minimo di bestiame,
da applicare in sede di prima applicazione ,
deve però escludere quei pascoli per i quali esistono atti di
pianificazione adottati dall’Ente gestore dei pascoli o da Enti gestori del
territorio, per i quali occorre assicurare il rispetto delle disposizioni
tecniche in essi contenute anche quando specificano carichi differenti;
PRESO
ATTO che il Dirigente dell’ex Servizio
Produzioni Agricole e Mercato, il Dirigente dell’ex Servizio Politiche
Forestali e Demanio Civico ed Armentizio ed il Direttore del Dipartimento
Politiche dello Sviluppo rurale e della Pesca hanno espresso il loro parere in
merito alla regolarità tecnico amministrativa sulla proposta di deliberazione ed alla sua conformità alla
legislazione vigente;
A voti unanimi espressi nelle forme di
legge
DELIBERA
-
di
confermare il periodo minimo di pascolamento in 60 gg come previsto dagli
articoli 2 e 3 del DM 1420/ 2015;
-
di
stabilire che il carico minimo di bestiame
espresso in unità di bovino adulto (UBA) per ettaro di pascolo permanente,
utile alla definizione del “mantenimento di una superficie agricola” di cui
all’art. 2 e alla definizione dell’attività agricola minima” di cui all’art. 3
del Decreto n. 1420 del 28 febbraio 2015, sia pari a 0.1 UBA/ha per anno
riferito a 60 gg di pascolo;
-
di
stabilire che la deroga di cui sopra inerente il
carico minimo di bestiame, da applicare in sede di prima applicazione, deve
però escludere quei pascoli per i quali esistono atti di pianificazione
adottati dall’Ente gestore dei pascoli o da Enti gestori del territorio, per i
quali occorre assicurare il rispetto delle disposizioni tecniche in essi
contenute anche quando specificano carichi differenti;
-
di
prendere atto e di condividere il contenuto della
nota n. RA 137671 del 22 maggio 2015 con la quale il citato ex Servizio
Produzioni Agricole e Mercato dell’ex Dipartimento Sviluppo Economico e
Politiche Agricole, ha confermato ad AGEA i dati pervenuti dalla stessa AGEA
con la nota del 12 maggio 2015 prot. SIGCU.2015.203;
-
di
dare atto che la presente deliberazione non
comporta spesa a carico del bilancio regionale.
Segue allegat