LA GIUNTA REGIONALE
VISTA
la legge 18.05.89 n. 183 recante “Norme per il riassetto organizzativo e
funzionale della difesa del suolo” e successive modificazioni, ed in
particolare:
-
l’art. 17, comma 1, che definisce
il «piano di bacino», individuandolo come lo strumento conoscitivo, normativo e
tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e
le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla
valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base
delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato;
-
l’art. 17, comma 6 ter, che
prevede la possibilità della redazione ed approvazione dello stesso Piano di
bacino anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali;
VISTA
la Legge della Regione Abruzzo 16 settembre 1998 n. 81 “Norme per il riassetto
organizzativo e funzionale della difesa del suolo” e successive modificazioni
ed integrazioni, istitutiva dell’Autorità dei bacini di rilievo regionale
abruzzesi;
VISTO
il Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 ed, in particolare, l’art. 170, comma
2 bis, come da ultimo modificato con L. n. 13/2006, che proroga, nelle more
della costituzione dei distretti idrografici di cui al titolo II della parte
terza del medesimo D.Lgs. n. 152/200, le Autorità di
Bacino di cui alla L. n. 183/89 fino alla data di entrata in vigore di apposito
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ne definisca la relativa
disciplina, facendo conseguentemente salvi gli atti posti in essere “medio
tempore” dalle medesime Autorità;
VISTO
il verbale consiliare n. 94/7 del 29.01.2008 (pubblicato sul BURA n. 12 Speciale
del 01.02.08) con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per
l’assetto idrogeologico “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi”riferito
al territorio della Regione Abruzzo ricompreso all’interno dei Bacini di
rilievo regionale dell’Abruzzo;
VISTO
il verbale consiliare n. 39/6 del 04.05.2010 (pubblicato sul BURA n. 41
Speciale del 23.06.2010) con il quale
sono state approvate talune modifiche ed integrazioni alle Norme Tecniche di
Attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico “Fenomeni
Gravitativi e Processi Erosivi”riferito ai Bacini di
rilievo regionale abruzzesi, approvato con il verbale consiliare n. 94/7 del
29.01.2008 sopra citato;
VISTA
la L.R. n. 5 del 10.03.2015 recante “Soppressione dell’Autorità dei bacini di
rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del Fiume Sangro, modifiche alle
leggi regionali 9/2011, 39/2014, 2/2013, 77/1999, 9/2000, 5/2008 e disposizioni
urgenti per il funzionamento dell’Agenzia Sanitaria Nazionale” pubblicata sul
BURA Speciale n. 25 del 11.03.2015, ed in particolare:
1.
l’art. 1, comma 1, in base a cui
la Regione Abruzzo, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, da
emanarsi su proposta del Dipartimento competente in materia di Difesa del Suolo
entro quindici giorni dall’entrata in
vigore della legge, sopprime le Autorità dei Bacini di rilievo regionale
abruzzesi ed interregionale del Fiume Sangro istituite, rispettivamente, con
legge regionale 16 settembre 1998 n. 81 (Norme per il riassetto organizzativo e
funzionale della difesa del suolo) e con legge regionale 24 agosto 2001 n. 43
(Istituzione dell’Autorità di Bacino di rilievo interregionale del Fiume
Sangro);
2.
l’art. 2, al comma 1, che così
recita “Con il decreto del Presidente della Giunta Regionale di cui
all’articolo 1 è nominato un commissario liquidatore per lo svolgimento delle
attività conseguenti alla soppressione delle Autorità dei Bacini di rilievo
regionale abruzzesi ed interregionale del Fiume Sangro e sono disciplinati i
compiti, le funzioni e la durata dell’incarico, che non può in ogni caso
superare i centottanta giorni a decorrere dalla data di notifica della nomina”;
3.
l’art. 5, comma 3, secondo cui i
riferimenti alle Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi ed
interregionale del Fiume Sangro contenuti nella legge regionale n. 81/98, nei
regolamenti e nelle delibere regionali si intendono riferiti al Dipartimento
regionale competente in materia di difesa del suolo e/o ai competenti Organi
Istituzionali della Regione Abruzzo;
VISTO
il Decreto Presidenziale n. 37 del 14 aprile 2015 con cui, in attuazione
dell’art. 1 della L.R. n. 5/2015 sopra specificato, sono state soppresse le
Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del Fiume
Sangro e nominato il Commissario Liquidatore, designato nell’Ing. Luciano Di
Biase;
EVIDENZIATO
che tra i compiti del Commissario Liquidatore,enucleati
nel suddetto decreto presidenziale n. 37/2015, è prevista, tra l’altro, la
proposizione alla valutazione del Dipartimento competente in materia di Difesa
del Suolo degli atti che lo stesso Dipartimento provvede a sottoporre
all’approvazione della Giunta Regionale (punto 3, lettera e del dispositivo del
Decreto Presidenziale n. 37/2015);
VISTA
la nota Prot. RA/148919 del 04.06.2015 (ALL. 1) con
cui è stato trasmesso, al Dipartimento OO.PP., il decreto n. 6 del 04.06.2015
del Commissario Liquidatore dell’Autorità dei Bacini di rilievo regionale
abruzzesi ed interregionale del Fiume Sangro completo di Allegato A che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione (ALL. 2),con il quale sono approvate e
proposte alla valutazione del Dipartimento competente in materia di Difesa del
Suolo le modifiche delle perimetrazioni di talune aree a pericolosità da frana
localizzate nei Comuni di Treglio (CH), Moscufo (PE), Pianella (PE), Cellino
Attanasio (TE), ricadenti all’interno del territorio della Regione Abruzzo
ricompreso nei Bacini di rilievo regionale, siccome individuate e riportate
nello specifico Elaborato cartografico
di cui all’ ALL. 2 della presente deliberazione, predisposto
dall’Autorità dei Bacini di rilievo regionale dell’Abruzzo ed interregionale
del Fiume Sangro, a seguito di verifica e modifica delle perimetrazioni ex art.
24 , commi 3 e 4,delle vigenti Norme
Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l’assetto
idrogeologico, approvato con verbale
consiliare n. 94/7 del 29.01.2008, che così dispongono:
-
comma 3: “Le correzioni di errori
materiali e le conseguenti modifiche delle cartografie di Piano non
costituiscono varianti del Piano e sono approvate con delibera del Comitato
Istituzionale dell’Autorità di bacino”;
-
comma 4: “Le modifiche delle
cartografie di Piano e degli allegati tecnici di programmazione e
pianificazione possono essere approvate con delibera del Comitato Istituzionale
dell’Autorità di bacino senza necessità di avviare le procedure di Variante di
Piano nei seguenti casi:
a.
nuove emergenze ambientali;
b.
proposte di nuove perimetrazioni
di aree pericolose e/o di rischio non incluse nelle cartografie di Piano basate
su studi di dettaglio prodotti dai Comuni interessati, predisposti dai propri
" Uffici tecnici e/o da professionisti, iscritti all’albo professionale,
con documentata esperienza in materia di difesa del suolo. Detti studi,
trasmessi all’Autorità di bacino, che potrà avvalersi della Commissione
tecnico-scientifica di cui all’art. 22, dovranno, senza eccezione, essere
predisposti secondo gli appropriati indirizzi tecnici delle presenti norme fra
cui gli Allegati F, G e H alle presenti norme;
c.
proposte di riduzione della
perimetrazione o della classe di pericolosità di aree pericolose del Piano
basate su studi di dettaglio prodotti dai Comuni interessati, predisposti dai
propri Uffici tecnici e/o da Professionisti, iscritti all’albo professionale,
con documentata esperienza in materia di difesa del suolo, purché la modifica
proposta non riguardi una superficie superiore al 30% di ciascuna area
perimetrata. Detti studi, trasmessi all’Autorità di bacino, che potrà avvalersi
della Commissione tecnico-scientifica di cui all’art. 22, dovranno, senza
eccezione, essere predisposti secondo gli appropriati indirizzi tecnici delle
presenti norme fra cui gli Allegati F, G e H alle presenti norme”.
RITENUTO
di dover procedere, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli
art. 23 e 24, comma 4, lettera b) delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano
Stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivie dell’art. 5, comma 3, della L.R. n. 5/2015,alla
presa d’atto di quanto stabilito nel decreto del Commissario Liquidatore
dell’Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del
Fiume Sangro, n. 6/2015ed all’approvazione, da parte della Giunta Regionale,
delle modifiche delle perimetrazioni di talune aree a pericolosità da frana
localizzate nei Comuni di Treglio (CH), Moscufo (PE), Pianella (PE), Cellino
Attanasio (TE), ricadenti all’interno del territorio della Regione Abruzzo
ricompreso nei Bacini di rilievo regionale, siccome individuate e riportate
nello specifico Elaborato cartografico (ALL. A), che, allegato alla presente
deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale (ALL. 2);
DATO
ATTO della coerenza del presente
provvedimento con gli indirizzi ed obiettivi assegnati al Dipartimento OO.PP.
Governo del Territorio e Politiche Ambientali,
attestata con la firma in calce allo stesso, a norma dell’art. 23 della
L.R. n. 77/99 e s.m.i.;
DATO
ATTO della legittimità e regolarità tecnica
ed amministrativa del presente provvedimento attestata dal Direttore Regionale
del Dipartimento OO.PP. Governo del Territorio e Politiche Ambientali e dal
Dirigente del Servizio Difesa del Suolo, con le firme apposte in calce allo
stesso, a norma degli art. 23 e 24 della L.R. n. 77/99 e s.m.i;
Dopo puntuale istruttoria favorevole da
parte della Struttura proponente;
Ad unanimità di voti espressi nelle
forme di legge
DELIBERA
Per le finalità di cui alle premesse,
quali parti integranti e sostanziali del presente deliberato, di;
1.
approvare,
ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art.23 e 24, comma 4 lettera b), delle Norme Tecniche
di Attuazione del Piano Stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico
“Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi”,di cui al
verbale consiliare n. n. 94/7 del 29.01.2008,
e dell’art. 5, comma 3, della L.R. n. 5/2015, citati in premessa,le modifiche delle perimetrazioni di talune aree a
pericolosità da frana localizzate nei Comuni di Treglio (CH), Moscufo (PE),
Pianella (PE), Cellino Attanasio (TE) ricadenti all’interno del territorio
della Regione Abruzzo ricompreso nei Bacini di rilievo regionale dell’Abruzzo,
siccome individuate e riportate nello specifico Elaborato cartografico (ALL.
2), predisposto dall’Autorità dei Bacini di rilievo regionale dell’Abruzzo ed
interregionale del Fiume Sangro, a seguito di verifica e aggiornamento della
perimetrazione ex art. 23 e 24 , comma 4, lettera c), delle vigenti Norme Tecniche
di Attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico
“Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi”citato in
premessa riferito ai Bacini regionali;
2.
dare
mandato al Dipartimento Regionale OO.PP.,
Governo del Territorio, Politiche Ambientali di procedere alla pubblicazione
della presente deliberazione sul BURA della Regione Abruzzo;
3.
dare
atto che nelle aree,siccome
modificate ai sensi del punto 1) del dispositivo della presente deliberazione,
si applicano, a far data dalla pubblicazione sul BURA del presente
provvedimento, le relative Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio di
Bacino per l’assetto idrogeologico “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi” di
cui al Verbale Consiliare n. 94/7 del 29.01.2008 e successive modifiche ed integrazioni
approvate con verbale consiliare n. 39/6 del 04.05.2010.