IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA
l’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 244/97 del 16/10/13 e ss.mm.ii., concessa alla Ditta Isagro
s.p.a. di Bussi (PE) (di seguito denominata Gestore),
con sede legale ed operativa in Piazzale Elettrochimica, 1 – Bussi Officine
(PE) nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, per l’esercizio
dell’impianto di Produzione di tetraconazolo;
PRESO
ATTO della nota ARTA prot.
4744 del 30/06/15 ove si rileva che durante il sopralluogo effettuato presso lo
stabilimento in data 03/06/15 (nell’ambito dei controlli programmati anno 2015)
si è potuto constatare che lo stato emissivo “è quello ante AIA ovvero sono
ancora presenti n. 4 camini EA01, EA02, EA03, EA04 e non è stato realizzato il
convogliamento delle emissioni nella fase di purificazione all’unico camino
EA06 (non presente) ne è stato istallato il sistema di abbattimento (carbone
attivo)”. Contestualmente si chiedeva alla AC di chiarire entro quali termini
le emissioni contenenti toluene dovevano essere convogliate verso un unico
punto di emissione, dotato di impianto di abbattimento;
DANDOSI
ATTO, così come chiarito in sede di riunione
del 29/06/15, che l’unico assetto emissivo al quale la ditta è autorizzata è
quello riferito al QRE di cui alla AIA n. 244/97 del 16/10/13;
DATO
ATTO che l’art. 29-decies del D. Lgs. 152/06 prevede “In caso di inosservanza delle
prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in
assenza di autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle
misure di sicurezza di cui all'articolo 29-quattuordecies, l'autorità
competente procede secondo la gravita delle infrazioni:
a.
alla diffida, assegnando un
termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un
termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di
autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le
appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorità competente
ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;
b.
alla diffida e contestuale
sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino
situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due
volte all'anno;
c.
alla revoca dell'autorizzazione e
alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle
prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che
determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente;
d.
alla chiusura dell'installazione,
nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di
autorizzazione.
VISTA
la nota della ditta del 08/04/15 (ns. prot. RA/
107585 del 22/04/15) avente all’oggetto “richiesta di modifica non sostanziale
e senza variazione dei limiti in autorizzazione del sistema di trattamento
delle emissioni gassose dello Stabilimento Isagro di
Bussi sul Tirino” afferente il sistema di trattamento delle emissioni gassose,
“consistente nella sostituzione del carbone attivo attuale con impianto
criogenico al camino E06”;
VISTA
la nota ARTA prot.7989 del 25/06/15 (ns prot. RA/174960 del 02/07/15) con cui si comunica che la
modifica comunicata si configura come non sostanziale ai sensi della DGR
917/11, considerando che non saranno introdotte sostanze nuove all’interno del
ciclo produttivo e non si origineranno nuovi codici CER per i rifiuti, anche
alla luce dell’inserimento di un filtro a carbone attivo di guardia rima dello
scarico finale in atmosfera. Con la medesima nota l’ARTA richiedeva ulteriori
integrazioni documentali.
RITENUTO
sulla base di quanto sopra descritto che la modifica sia da ritenersi non
sostanziale;
DANDOSI
ATTO che, ad oggi, ARTA non ha rilevato
pericoli immediati per l’ambiente e pertanto può essere consentito l’esercizio
dell’impianto con l’assetto attuale nelle more dell’adeguamento dell’impianto e
dell’attuazione delle modifiche proposte;
DATO
ATTO di quanto emerso nella citata riunione
tecnica svoltasi tra ARTA Abruzzo, Ditta e Regione Abruzzo in data 29/06/15
(allegato 1);
RITENUTO
pertanto che la ditta è tenuta ad esercire alle condizioni riportate
nell’autorizzazione rilasciata e con le modifiche impiantistiche di cui alla
comunicazione del 08/04/15;
VISTA
la nota della ditta del 13/07/15 con cui comunica che a seguito di valutazioni
tecniche il nuovo sistema verrà installato entro il 31/12/2015;
DIFFIDA
ai sensi dell’art. 29-decies del D. Lgs. 152/06 comma a)
-
la
ditta, ad esercire secondo il QRE di cui
all’Autorizzazione n. 244/97 del 16/10/13, con le modifiche impiantistiche
comunicate con nota della ditta del 08/04/15, pervenendo all’assetto definitivo
entro il 31/12/15.
-
ulteriori
prescrizioni verranno eventualmente stabilite a seguito di quanto verrà
comunicato da ARTA, anche a fronte della disamina delle integrazioni della
ditta del 02/07/15.
-
nelle
more dell’attuazione degli interventi, la
ditta può continuare ad esercire con l’assetto attuale, dandosi atto che ad
oggi non è stato rilevato pericolo imminente per l’ambiente;
-
entro
5 giorni lavorativi a partire dalla data di fine lavori la ditta dovrà fornire
all’Autorità Competente e all’ARTA apposita documentazione, anche fotografica,
atta a comprovare l’effettiva realizzazione degli interventi;
-
l’ARTA
verificherà con apposito sopralluogo da effettuarsi entro il 15/01/16,
l’ottemperanza alla diffida da parte della ditta.
-
sono
fatti salvi i provvedimenti che il Sindaco
può emanare in ogni momento nella sua funzione di Autorità Sanitaria Locale;
-
il
Responsabile del Procedimento mette a disposizione,
per la consultazione da parte del pubblico, copia del presente provvedimento
presso l’ufficio Qualità dell’aria, inquinamento acustico, elettromagnetico –
Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, SINA – DIPARTIMENTO OPERE
PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI, ai sensi dell’art.
29-decies, comma 8, del D.lgs. 152/06.
-
il
Responsabile del Procedimento trasmette copia
conforme del presente provvedimento ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio, al BURA per la pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo.
Contro il presente provvedimento è
ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo
Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Iris Flacco