Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. - Autorizzazione Integrata Ambientale  DITTA: Isagro S.p.A. Sede impianto: P.le Elettrochimica, 1 Bussi (PE) Attività svolta: Produzione di tetraconazolo Codice IPPC: 4.4 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di bioacidi.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

RICHIAMATA l’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 244/97 del 16/10/13 e ss.mm.ii., concessa alla Ditta Isagro s.p.a. di Bussi (PE) (di seguito denominata Gestore), con sede legale ed operativa in Piazzale Elettrochimica, 1 – Bussi Officine (PE) nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, per l’esercizio dell’impianto di Produzione di tetraconazolo;

 

PRESO ATTO della nota ARTA prot. 4744 del 30/06/15 ove si rileva che durante il sopralluogo effettuato presso lo stabilimento in data 03/06/15 (nell’ambito dei controlli programmati anno 2015) si è potuto constatare che lo stato emissivo “è quello ante AIA ovvero sono ancora presenti n. 4 camini EA01, EA02, EA03, EA04 e non è stato realizzato il convogliamento delle emissioni nella fase di purificazione all’unico camino EA06 (non presente) ne è stato istallato il sistema di abbattimento (carbone attivo)”. Contestualmente si chiedeva alla AC di chiarire entro quali termini le emissioni contenenti toluene dovevano essere convogliate verso un unico punto di emissione, dotato di impianto di abbattimento;

 

DANDOSI ATTO, così come chiarito in sede di riunione del 29/06/15, che l’unico assetto emissivo al quale la ditta è autorizzata è quello riferito al QRE di cui alla AIA n. 244/97 del 16/10/13;

 

DATO ATTO che l’art. 29-decies del D. Lgs. 152/06 prevede “In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'articolo 29-quattuordecies, l'autorità competente procede secondo la gravita delle infrazioni:

a.         alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;

b.         alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all'anno;

c.         alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente;

d.         alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione.

 

VISTA la nota della ditta del 08/04/15 (ns. prot. RA/ 107585 del 22/04/15) avente all’oggetto “richiesta di modifica non sostanziale e senza variazione dei limiti in autorizzazione del sistema di trattamento delle emissioni gassose dello Stabilimento Isagro di Bussi sul Tirino” afferente il sistema di trattamento delle emissioni gassose, “consistente nella sostituzione del carbone attivo attuale con impianto criogenico al camino E06”;

VISTA la nota ARTA prot.7989 del 25/06/15 (ns prot. RA/174960 del 02/07/15) con cui si comunica che la modifica comunicata si configura come non sostanziale ai sensi della DGR 917/11, considerando che non saranno introdotte sostanze nuove all’interno del ciclo produttivo e non si origineranno nuovi codici CER per i rifiuti, anche alla luce dell’inserimento di un filtro a carbone attivo di guardia rima dello scarico finale in atmosfera. Con la medesima nota l’ARTA richiedeva ulteriori integrazioni documentali.

 

RITENUTO sulla base di quanto sopra descritto che la modifica sia da ritenersi non sostanziale;

 

DANDOSI ATTO che, ad oggi, ARTA non ha rilevato pericoli immediati per l’ambiente e pertanto può essere consentito l’esercizio dell’impianto con l’assetto attuale nelle more dell’adeguamento dell’impianto e dell’attuazione delle modifiche proposte;

 

DATO ATTO di quanto emerso nella citata riunione tecnica svoltasi tra ARTA Abruzzo, Ditta e Regione Abruzzo in data 29/06/15 (allegato 1);

 

RITENUTO pertanto che la ditta è tenuta ad esercire alle condizioni riportate nell’autorizzazione rilasciata e con le modifiche impiantistiche di cui alla comunicazione del 08/04/15;

 

VISTA la nota della ditta del 13/07/15 con cui comunica che a seguito di valutazioni tecniche il nuovo sistema verrà installato entro il 31/12/2015;

 

DIFFIDA

ai sensi dell’art. 29-decies del D. Lgs. 152/06 comma a)

 

-          la ditta, ad esercire secondo il QRE di cui all’Autorizzazione n. 244/97 del 16/10/13, con le modifiche impiantistiche comunicate con nota della ditta del 08/04/15, pervenendo all’assetto definitivo entro il 31/12/15.

-          ulteriori prescrizioni verranno eventualmente stabilite a seguito di quanto verrà comunicato da ARTA, anche a fronte della disamina delle integrazioni della ditta del 02/07/15.

-          nelle more dell’attuazione degli interventi, la ditta può continuare ad esercire con l’assetto attuale, dandosi atto che ad oggi non è stato rilevato pericolo imminente per l’ambiente;

-          entro 5 giorni lavorativi a partire dalla data di fine lavori la ditta dovrà fornire all’Autorità Competente e all’ARTA apposita documentazione, anche fotografica, atta a comprovare l’effettiva realizzazione degli interventi;

-          l’ARTA verificherà con apposito sopralluogo da effettuarsi entro il 15/01/16, l’ottemperanza alla diffida da parte della ditta.

-          sono fatti salvi i provvedimenti che il Sindaco può emanare in ogni momento nella sua funzione di Autorità Sanitaria Locale;

-          il Responsabile del Procedimento mette a disposizione, per la consultazione da parte del pubblico, copia del presente provvedimento presso l’ufficio Qualità dell’aria, inquinamento acustico, elettromagnetico – Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, SINA – DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI, ai sensi dell’art. 29-decies, comma 8, del D.lgs. 152/06.

-          il Responsabile del Procedimento trasmette copia conforme del presente provvedimento ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio, al BURA per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Iris Flacco