LA GIUNTA REGIONALE
PREMESSO
- Che
l’ultimo aumento tariffario per i servizi di trasporto pubblico locale su gomma
è stato approvato dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 194 del 26
marzo 2012 che ha apportato un aumento del 10,0% per le tutte le tipologie di
tariffe dei servizi urbani, suburbani ed interurbani, nonché per le tariffe
relative al supplemento autostradale e per le tariffe bagagli ai sensi della
L.R. 10-1-2011 n. 1 Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio
annuale 2011 e pluriennale 2011–2013 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria
Regionale 2011);
- Che
appare atto dovuto dar corso a una nuova manovra tariffaria, a tre anni dalla
precedente, finalizzata esclusivamente al recupero, ai sensi della L. R. 23 luglio 1991,n. 40 e s.m.i., dell’inflazione registrata nel corso del periodo
2012 – 2015;
- Che
la D.G.R. n.763 del 24 ottobre 2013 che approva il Piano di Riprogrammazione
dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale e di Trasporto ferroviario regionale
ai sensi del comma 4 dell'art. 16-bis del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/2012, così come modificato
dall’art. 1, co. 301, della legge n. 228/2012, prevede tra le azioni da porre
in essere al fine del raggiungimento degli obiettivi di efficientamento
e razionalizzazione del trasporto pubblico locale, l’adeguamento tariffario al
tasso d’inflazione;
CONSIDERATO
-
che il tasso di inflazione
programmato nel 2015, come dal Documento di Economia e Finanza 2015 deliberato
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 10 aprile 2015, risulta essere
pari al 0,3%;
-
che il tasso medio di inflazione
definitivo per l’anno 2012 (dati ISTAT) è risultato pari al 3%;
-
che il tasso medio di inflazione
definitivo per l’anno 2013 (dati ISTAT) è risultato pari al 1,2%;
-
che il tasso medio di inflazione
definitivo per l’anno 2014 (dati ISTAT) è risultato pari al 0,2%;
DATO ATTO CHE non appare
possibile, vista la costante diminuzione dei fondi destinati dal Fondo Unico
Regionale al Trasporto Pubblico Locale, procrastinare ulteriormente
l’adeguamento tariffario;
EVIDENZIATO pertanto che
la manovra sulle tariffe è strutturata con le seguenti modalità:
-
aumento del 4,7% per le tutte le
tipologie di tariffe dei servizi urbani, suburbani ed interurbani;
-
l’aumento è stato calcolato sulle
tariffe precedenti fissate con la Deliberazione della Giunta regionale n. 194
del 26 marzo 2012 e con la successiva Deliberazione della Giunta regionale n.
200 del 18 marzo 2013;
-
l’arrotondamento, al fine di
evitare tariffe a cinque centesimi di euro, è stato operato in eccesso mentre
il sovrapprezzo del biglietto a bordo è stato arrotondato a 0,50;
-
rimangono invariate le tariffe
dei bagagli e dei supplementi autostradali;
-
il biglietto urbano emesso a
bordo dei mezzi dalle apposite emettitrici dovrà avere un costo superiore di €
0,10 al Biglietto Urbano 90 minuti;
DATO ATTO che il
sistema tariffario su gomma si applica ai servizi effettuati dalla Ferrovia
Adriatica Sangritana s.p.a.
(ora T.U.A. S.p.A.) su gomma e non su quelli ferroviari;
DATO ATTO
-
che l’adeguamento tariffario
riguarda anche il sistema tariffario dell’area metropolitana Chieti – Pescara,
c.d. “Unico”, e per tale motivo interessa le quattro società coinvolte dal 2004
in detto progetto (A.R.P.A S.p.A., G.T.M. S.p.A., LA PANORAMICA S.n.c. E SATAM
S.r.l);
-
che, pertanto, anche
l’adeguamento complessivo delle tariffe di “UNICO” viene effettuato al 4,7% con
arrotondamento all’unità superiore;
-
che l’attuale sistema tariffario
integrato UNICO, in vigore da oltre dieci anni, necessita di essere aggiornato
in quanto la sostenibilità economica del progetto è messa a dura prova dalla
presenza di un unico scaglione tariffario per un’area che presenta percorrenze
molto variabili e in qualche caso assai consistenti;
-
che occorre, pertanto,
ridisegnare l’area di Unico su due zone tariffarie, ciascuna comprendente per
intero il servizio urbano delle due città capoluogo; in modo che gli utenti
urbani possano continuare a utilizzare la tariffa della “zona 1”, mentre per
coloro che attraversano il confine di zona scatterebbe la tariffa “zona 2;
RITENUTO di dare
mandato al Servizio Trasporto Pubblico del Dipartimento Trasporti, Mobilità’, Turismo e Cultura di
attivare le procedure per la definizione di un nuovo accordo tra quattro
società coinvolte dal 2004 in detto progetto: A.R.P.A S.p.A., G.T.M. S.p.A.,
(ora T.U,A. S.p.A.), LA PANORAMICA S.n.c. e SATAM S.r.l da approvare con
Deliberazione di Giunta Regionale entro il 31 dicembre 2015;
CONSIDERATO che l’art.60,
comma 4, della L.R. 1/2011 prevede espressamente che “gli incrementi tariffari
devono contenere una diversificazione di costi tra il prezzo del biglietto e
quello degli abbonamenti nel rispetto dell'Indicatore di Situazione Economica
Equivalente (ISEE) relativo al richiedente il titolo di viaggio”;
RITENUTO di
confermare, la validità del nuovo “titolo di viaggio a tariffa agevolata”,
abbonamento mensile nominativo, urbano (anche nell’area UNICO) suburbano e
interurbano, secondo la tariffazione di cui alla precedente manovra tariffaria
approvata con la DGR n. 590 del 24 agosto 2011 agli utenti in possesso di ISEE
non superiore a 10.000,00 euro;
RITENUTO di confermare
i titoli di viaggio introdotti con la Deliberazione della Giunta regionale
n.200 del 18 marzo 2013 ovvero il titolo di viaggio annuale nominativo
suburbano, il titolo di viaggio nominativo extraurbano denominato “abbonamento
mensile lunedì – venerdì” valido sulle tratte tra 50 km. e 150 km. e il titolo
di viaggio nominativo extraurbano semestrale;
EVIDENZIATO che in base
agli artt. 12, 13 e 14 della L.R. 23 luglio 1991, n. 40, come interpretati
dall’art.2 della L.R. 29-7-1998 n. 65, i Comuni, per le linee di loro
competenza, hanno facoltà di sostituire, aggiungere, non utilizzare alcune
tipologie di titoli di viaggio previste dalla Regione e che, in base
all’art.62, comma 2 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1, i Comuni possono
individuare livelli tariffari inferiori a quelli stabiliti dalla Giunta regionale
ma in questo caso la copertura della differenza tariffaria è versata
direttamente ed esclusivamente dagli Enti locali medesimi alle aziende;
DATO ATTO che il
presente provvedimento non necessita del competente parere della IV Commissione Consiliare in
quanto ai sensi dell’art.3 della L.R. 23 luglio 1991,n. 40 e s.m.i. il presente non contiene adeguamenti, modifiche e
revisioni di entità superiori, salvo gli arrotondamenti, al tasso di
svalutazione;
VISTE le tabelle
allegate A,B,C,D,E,F predisposte dal
Servizio Trasporto Pubblico del Dipartimento
Trasporti, Mobilità, Turismo e Cultura , contenenti le tariffe
automobilistiche 2015;
PRESO ATTO che il
Dirigente del Servizio Trasporto Pubblico del Dipartimento Trasporti, Mobilità,
Turismo e Cultura con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la
legittimità e la regolarità;
VISTA la normativa
di riferimento;
A voti unanimi
resi nei modi di legge
DELIBERA
1.
di
adeguare, ai sensi della L.R. 10-1-2011 n. 1, le
tariffe dei servizi automobilistici di trasporto pubblico locale, con
decorrenza 1 agosto 2015, come da allegate tabelle A,B,C,D,E,F;
2.
di
dare mandato al Servizio Trasporto Pubblico su Gomma
e Ferro del Dipartimento Trasporti,
Mobilità, Turismo e Cultura di attivare le procedure per la definizione di un
nuovo accordo tra quattro società coinvolte dal 2004 in detto progetto: A.R.P.A
S.p.A. e G.T.M. S.p.A. (ora T.U.A. S.p.A.), LA PANORAMICA S.n.c. e SATAM S.r.l
da approvare con Deliberazione di Giunta Regionale entro il 31 dicembre 2015;
3.
di
precisare che il sistema tariffario previsto dal
presente atto si applica ai servizi automobilistici esercitati dalla Ferrovia
Adriatico Sangritana S.p.a. (ora T.U.A. S.p.A.),
mentre per i servizi ferroviari rimane confermato il tariffario regionale dei
servizi ferroviari;
4.
di
dare atto che la manovra tariffaria non
comporterà oneri finanziari né diretti né indiretti a carico della Regione.
Infatti, la differenza sul prezzo dei titoli venduti in regime speciale
(collegato all’attestazione ISEE o all’età del richiedente) rispetto alle
tariffe aggiornate alla presente manovra non graverà sulla Regione;
5.
di
notificare il dispositivo del presente
provvedimento alle Amministrazioni Comunali con servizi di trasporto pubblico
urbano ed a tutte le imprese concessionarie interessate;
6.
di
disporre la pubblicazione del dispositivo del
presente provvedimento e delle tabelle ad esso allegate sul Bollettino della
Regione Abruzzo;
7.
di
dare mandato al Dirigente del Servizio Trasporto
Pubblico del Dipartimento Trasporti,
Mobilità, Turismo e Cultura di provvedere agli adempimenti conseguenti
all’adozione del presente atto.