Adeguamento delle tariffe del trasporto pubblico locale. servizi automobilistici. anno 2015.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

PREMESSO

-       Che l’ultimo aumento tariffario per i servizi di trasporto pubblico locale su gomma è stato approvato dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 194 del 26 marzo 2012 che ha apportato un aumento del 10,0% per le tutte le tipologie di tariffe dei servizi urbani, suburbani ed interurbani, nonché per le tariffe relative al supplemento autostradale e per le tariffe bagagli ai sensi della L.R. 10-1-2011 n. 1 Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011–2013 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2011);

-       Che appare atto dovuto dar corso a una nuova manovra tariffaria, a tre anni dalla precedente, finalizzata esclusivamente al recupero, ai sensi della  L. R. 23 luglio 1991,n. 40 e s.m.i., dell’inflazione registrata nel corso del periodo 2012 – 2015;

-       Che la D.G.R. n.763 del 24 ottobre 2013 che approva il Piano di Riprogrammazione dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale e di Trasporto ferroviario regionale ai sensi del comma 4 dell'art. 16-bis del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/2012, così come modificato dall’art. 1, co. 301, della legge n. 228/2012, prevede tra le azioni da porre in essere al fine del raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e razionalizzazione del trasporto pubblico locale, l’adeguamento tariffario al tasso d’inflazione;

 

CONSIDERATO

-             che il tasso di inflazione programmato nel 2015, come dal Documento di Economia e Finanza 2015 deliberato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 10 aprile 2015, risulta essere pari al 0,3%;

-             che il tasso medio di inflazione definitivo per l’anno 2012 (dati ISTAT) è risultato pari al 3%;

-             che il tasso medio di inflazione definitivo per l’anno 2013 (dati ISTAT) è risultato pari al 1,2%;

-             che il tasso medio di inflazione definitivo per l’anno 2014 (dati ISTAT) è risultato pari al 0,2%;

 

DATO ATTO CHE non appare possibile, vista la costante diminuzione dei fondi destinati dal Fondo Unico Regionale al Trasporto Pubblico Locale, procrastinare ulteriormente l’adeguamento tariffario;

 

EVIDENZIATO pertanto che la manovra sulle tariffe è strutturata con le seguenti modalità:

-             aumento del 4,7% per le tutte le tipologie di tariffe dei servizi urbani, suburbani ed interurbani;

-             l’aumento è stato calcolato sulle tariffe precedenti fissate con la Deliberazione della Giunta regionale n. 194 del 26 marzo 2012 e con la successiva Deliberazione della Giunta regionale n. 200 del 18 marzo 2013;

-             l’arrotondamento, al fine di evitare tariffe a cinque centesimi di euro, è stato operato in eccesso mentre il sovrapprezzo del biglietto a bordo è stato arrotondato a 0,50;

-             rimangono invariate le tariffe dei bagagli e dei supplementi autostradali;

-             il biglietto urbano emesso a bordo dei mezzi dalle apposite emettitrici dovrà avere un costo superiore di € 0,10 al Biglietto Urbano 90 minuti;

 

DATO ATTO che il sistema tariffario su gomma si applica ai servizi effettuati dalla Ferrovia Adriatica Sangritana s.p.a. (ora T.U.A. S.p.A.) su gomma e non su quelli ferroviari;

 

DATO ATTO

-       che l’adeguamento tariffario riguarda anche il sistema tariffario dell’area metropolitana Chieti – Pescara, c.d. “Unico”, e per tale motivo interessa le quattro società coinvolte dal 2004 in detto progetto (A.R.P.A S.p.A., G.T.M. S.p.A., LA PANORAMICA S.n.c. E SATAM S.r.l);

-       che, pertanto, anche l’adeguamento complessivo delle tariffe di “UNICO” viene effettuato al 4,7% con arrotondamento all’unità superiore;

-       che l’attuale sistema tariffario integrato UNICO, in vigore da oltre dieci anni, necessita di essere aggiornato in quanto la sostenibilità economica del progetto è messa a dura prova dalla presenza di un unico scaglione tariffario per un’area che presenta percorrenze molto variabili e in qualche caso assai consistenti;

-       che occorre, pertanto, ridisegnare l’area di Unico su due zone tariffarie, ciascuna comprendente per intero il servizio urbano delle due città capoluogo; in modo che gli utenti urbani possano continuare a utilizzare la tariffa della “zona 1”, mentre per coloro che attraversano il confine di zona scatterebbe la tariffa “zona 2;

 

RITENUTO di dare mandato al Servizio Trasporto Pubblico del Dipartimento  Trasporti, Mobilità’, Turismo e Cultura di attivare le procedure per la definizione di un nuovo accordo tra quattro società coinvolte dal 2004 in detto progetto: A.R.P.A S.p.A., G.T.M. S.p.A., (ora T.U,A. S.p.A.), LA PANORAMICA S.n.c. e SATAM S.r.l da approvare con Deliberazione di Giunta Regionale entro il 31 dicembre 2015;

 

CONSIDERATO che l’art.60, comma 4, della L.R. 1/2011 prevede espressamente che “gli incrementi tariffari devono contenere una diversificazione di costi tra il prezzo del biglietto e quello degli abbonamenti nel rispetto dell'Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) relativo al richiedente il titolo di viaggio”;

 

RITENUTO di confermare, la validità del nuovo “titolo di viaggio a tariffa agevolata”, abbonamento mensile nominativo, urbano (anche nell’area UNICO) suburbano e interurbano, secondo la tariffazione di cui alla precedente manovra tariffaria approvata con la DGR n. 590 del 24 agosto 2011 agli utenti in possesso di ISEE non superiore a 10.000,00 euro;

 

RITENUTO di confermare i titoli di viaggio introdotti con la Deliberazione della Giunta regionale n.200 del 18 marzo 2013 ovvero il titolo di viaggio annuale nominativo suburbano, il titolo di viaggio nominativo extraurbano denominato “abbonamento mensile lunedì – venerdì” valido sulle tratte tra 50 km. e 150 km. e il titolo di viaggio nominativo extraurbano semestrale;

 

EVIDENZIATO che in base agli artt. 12, 13 e 14 della L.R. 23 luglio 1991, n. 40, come interpretati dall’art.2 della L.R. 29-7-1998 n. 65, i Comuni, per le linee di loro competenza, hanno facoltà di sostituire, aggiungere, non utilizzare alcune tipologie di titoli di viaggio previste dalla Regione e che, in base all’art.62, comma 2 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1, i Comuni possono individuare livelli tariffari inferiori a quelli stabiliti dalla Giunta regionale ma in questo caso la copertura della differenza tariffaria è versata direttamente ed esclusivamente dagli Enti locali medesimi alle aziende;

 

DATO ATTO che il presente provvedimento non necessita del competente  parere della IV Commissione Consiliare in quanto ai sensi dell’art.3 della L.R. 23 luglio 1991,n. 40 e s.m.i. il presente non contiene adeguamenti, modifiche e revisioni di entità superiori, salvo gli arrotondamenti, al tasso di svalutazione;

 

VISTE le tabelle allegate A,B,C,D,E,F  predisposte dal Servizio Trasporto Pubblico del Dipartimento  Trasporti, Mobilità, Turismo e Cultura , contenenti le tariffe automobilistiche 2015;

 

PRESO ATTO che il Dirigente del Servizio Trasporto Pubblico del Dipartimento Trasporti, Mobilità, Turismo e Cultura con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità;

 

VISTA la normativa di riferimento;

 

A voti unanimi resi nei modi di legge

 

DELIBERA

 

1.            di adeguare, ai sensi della L.R. 10-1-2011 n. 1, le tariffe dei servizi automobilistici di trasporto pubblico locale, con decorrenza 1 agosto 2015, come da allegate tabelle A,B,C,D,E,F;

2.            di dare mandato al Servizio Trasporto Pubblico su Gomma e Ferro del Dipartimento  Trasporti, Mobilità, Turismo e Cultura di attivare le procedure per la definizione di un nuovo accordo tra quattro società coinvolte dal 2004 in detto progetto: A.R.P.A S.p.A. e G.T.M. S.p.A. (ora T.U.A. S.p.A.), LA PANORAMICA S.n.c. e SATAM S.r.l da approvare con Deliberazione di Giunta Regionale entro il 31 dicembre 2015;

3.            di precisare che il sistema tariffario previsto dal presente atto si applica ai servizi automobilistici esercitati dalla Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.a. (ora T.U.A. S.p.A.), mentre per i servizi ferroviari rimane confermato il tariffario regionale dei servizi ferroviari;

4.            di dare atto che la manovra tariffaria non comporterà oneri finanziari né diretti né indiretti a carico della Regione. Infatti, la differenza sul prezzo dei titoli venduti in regime speciale (collegato all’attestazione ISEE o all’età del richiedente) rispetto alle tariffe aggiornate alla presente manovra non graverà sulla Regione;

5.            di notificare il dispositivo del presente provvedimento alle Amministrazioni Comunali con servizi di trasporto pubblico urbano ed a tutte le imprese concessionarie interessate;

6.            di disporre la pubblicazione del dispositivo del presente provvedimento e delle tabelle ad esso allegate sul Bollettino della Regione Abruzzo;

7.            di dare mandato al Dirigente del Servizio Trasporto Pubblico del Dipartimento  Trasporti, Mobilità, Turismo e Cultura di provvedere agli adempimenti conseguenti all’adozione del presente atto.

 

Segue allegato