IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTA la L.R. n° 66 del 21/12/2012 recante
“Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei
tartufi in Abruzzo”
VISTO che, a sensi
dell’art. 13 comma
2 della L.R. in oggetto, il
riconoscimento delle Associazioni di raccoglitori e produttori di tartufi
avviene con provvedimento a cura del competente Servizio della Giunta Regionale
;
VISTO che, a sensi
dell’art. 13 della L.R. in oggetto, il Servizio competente della Giunta
Regionale individua i criteri e la modalità per il riconoscimento delle
Associazioni di raccoglitori di tartufi;
CONSIDERATO che, i
proprietari, i titolari di aziende agricole, i raccoglitori ed i produttori a
qualsiasi titolo possono costituire associazioni per la difesa del tartufo e
per la razionale raccolta e commercializzazione al fine del raggiungimento
degli obiettivi di cui alla L.R. n°66/2012, volti alla salvaguardia e
miglioramento degli ecosistemi tartufigeni, nonché alla gestione delle
tartufaie e alla valorizzazione del prodotto;
CONSIDERATO il provvedimento
recante “Criteri per il riconoscimento delle associazioni tartuficole regionali” approvato con Delibera di G.R. n° 381 del 27
maggio 2013 e pubblicata sul B.U.R.A. ordinario n° 24 del 26 giugno 2013;
RITENUTO opportuno costituire, nell’ambito
del provvedimento di cui sopra, l’elenco delle Associazioni Tartuficole
riconosciute per la partecipazione delle stesse alle attività di cui alla L.R.
66/2012;
CONSIDERATO che, per il 1° anno , entro 30 giorni dall’approvazione da parte della G.R.
del provvedimento recante “Criteri per il riconoscimento delle
associazioni tartuficole regionali”, le Associazioni esistenti sul territorio regionale possono presentare
domanda di riconoscimento e di iscrizione all’Elenco Regionale delle
Associazioni Tartuficole, allegando la documentazione richiesta dal comma 3
dell’art.13 della Legge 66/2012;
ACQUISITA agli atti dello scrivente Servizio, da
parte dell’ Associazione Tartufai di Lucoli, la domanda di riconoscimento e di
iscrizione all’elenco regionale delle Associazioni Tartuficole e la relativa
documentazione allegata, così come disciplinato dal comma 3,art. 13 della L.R.
n° 66/2012;
RITENUTO che, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 13 della L.R. n° 66/2012, nonché dall’esame della documentazione
prodotta, ricorrono le condizioni per approvare il riconoscimento dell’
Associazione Tartufai di Lucoli, avente sede legale in Lucoli (AQ) fraz. S.Giovanni di Lucoli, e
l’iscrizione nell’elenco regionale delle Associazioni Tartuficole;
RITENUTO, ancora, di
pubblicare integralmente il presente provvedimento sul B.U.R.A., ai sensi delle
norme vigenti in materia di trasparenza;
RITENUTO, infine, di potere
autorizzare, per ragioni di trasparenza e conoscibilità, la pubblicazione del
presente provvedimento anche sul sito internet del Dipartimento Politiche dello
Sviluppo Rurale e della Pesca: www.regione.abruzzo.it/agricoltura;
DATO ATTO, quindi, che il
presente provvedimento non comporta oneri presenti o futuri a carico del
bilancio regionale;
VISTA la L.R. 77/99;
DETERMINA
per i motivi esposti in narrativa, che qui si
intendono integralmente richiamati:
-
di riconoscere l’ Associazione
Tartufai di Lucoli e di iscriverla nell’elenco regionale delle Associazioni
Tartuficole ;
-
che la conferma di tale riconoscimento avviene annualmente
a seguito di autocertificazione da
parte del Presidente dell’Associazione richiedente, da produrre entro il 31
gennaio di ogni anno ;
-
di pubblicare la presente determinazione sul B.U.R.A.
ed integralmente su internet nel sito
ufficiale della Regione Abruzzo;
-
di dare atto che la
pubblicazione della presente Determinazione ha valore di notifica agli interessati.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita