L.R. 30 ottobre 2009, n. 23  Parte seconda Titolo II, Artt da 28 a 31  - ” Disposizioni di attuazione per gli Aiuti alla trasmissione d’impresa e alla creazione d’impresa o start - up”.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

RICHIAMATA la L.R. 30 0ttobre 2009, n. 23  Nuova legge organica in materia di artigianato”, indicata come “legge regionale”, che nella Parte prima,  Titolo II “ Funzioni della Regione e degli Enti locali”, prevede all’art. 5, comma 3 lett. a) che sono riservate alla Regione le funzioni amministrative di cui agli artt. 28 e seguenti della stessa legge regionale, concernenti, tra l’altro,  gli “Aiuti alla trasmissione d’impresa e alla creazione d’impresa o start – up”;

 

RICHIAMATO altresì, il Titolo II della Parte seconda della stessa legge regionale, che in particolare disciplina gli  Aiuti alla trasmissione d’impresa e alla Creazione di impresa o Start – up”;

 

ATTESO che gli artt. 28 e 30 della legge regionale  prevedono che la  Giunta Regionale promuove iniziative intese ad attuare il trasferimento di proprietà di un’impresa artigiana da un titolare ad un altro, al  fine di  non disperdere le attività imprenditoriali già in essere e di salvaguardare i livelli occupazionali;

 

ATTESO che gli artt. 29 e 30 della legge regionale prevedono che  la stessa Giunta Regionale promuove iniziative intese   a porre in essere aiuti alla creazione d’impresa, altrimenti denominata  start – up, al  fine di  accrescere la nascita di nuova imprenditorialità e di favorire la crescita  occupazionale;

 

ATTESO che  l’art. 4 “Disposizioni di attuazione” della legge regionale stabilisce che la Giunta Regionale, in tutte le norme della stessa nelle quali è previsto, detta le disposizioni di attuazione  della stessa legge secondo criteri di imparzialità, trasparenza, buona amministrazione, parità di trattamento, ragionevolezza e coerenza;

 

ATTESO che l’art. 31, comma 1,  della legge regionale stabilisce che la Giunta Regionale, con proprio atto, disciplina  l’applicazione delle previsioni normative per gli “Aiuti alla trasmissione d’impresa e alla creazione d’impresa o start – up”, dettando  criteri e modalità per quanto attiene a:

a.              termine e modalità di presentazione  delle richieste di contributo;

b.             individuazione dei concetti di “cedente” e “successore”;

c.              contenuti dei progetti;

d.             concessione ed erogazione dei contributi;

e.              casi di revoca e decurtazione dei contributi;

f.              rendicontazione di spesa;

i.               monitoraggio;

 

ATTESO, ai sensi dell’art. 31, comma  1 della legge regionale  dover  dettare  le disposizioni di attuazione, rispettivamente per gli “Aiuti alla trasmissione d’impresa” di cui agli artt. 28 e 30  e per gli “Aiuti alla  creazione d’impresa o start - up di cui agli artt.  29 e 30;

 

ATTESO che il presente atto è stato redatto secondo criteri di imparzialità, trasparenza, buona amministrazione, parità di trattamento, ragionevolezza e coerenza così come previsto nell’art. 4 sopra richiamato della legge regionale;

 

DATO ATTO che  le Associazioni Regionali Artigiane di categoria hanno espresso il proprio assenso in ordine al testo delle Disposizioni di attuazioni oggetto del presente provvedimento;

 

ATTESO che  l’adozione del  presente atto non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale;

 

DATO ATTO:

-       della puntuale istruttoria favorevole  da parte della struttura proponente;

-       del parere favorevole espresso dal Direttore Regionale del Dipartimento “Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università” e dal Dirigente del Servizio proponente in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa, nonchè alla  legittimità del presente provvedimento;

 

SENTITO il Relatore;

 

AD UNANIMITA' di voti espressi nelle forme di legge;

 

DELIBERA

 

per le motivazioni espresse in  narrativa che si intendono integralmente richiamate,

 

1.                  di dettare le disposizioni di attuazione degli artt. da 28 a 31 del  Titolo II della Parte seconda della L.R. 30 0ttobre 2009, n. 23 “ Nuova legge organica in materia di artigianato”, indicata come “legge regionale”, rispettivamente per gli ”Aiuti alla trasmissione d’impresa” e per gli “Aiuti  alla creazione d’impresa o start – up”,  così come sotto riportato:

-                   Artt. 28 , 30 e 31 della  L.R. 30 0ttobre 2009, n. 23 - “Disposizioni di attuazione per gli Aiuti alla trasmissione d’impresa” -  Allegato n. 1,  parte integrante e sostanziale;

-                   Artt. 29, 30 e 31 della L.R. 30 ottobre 2009, n. 23 – “Disposizioni di attuazione per gli Aiuti alla creazione d’impresa o start –up”  -  Allegato n. 2,  parte integrante e sostanziale.

2.                  di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul B.U.R.A.T. nelle forme di legge;

 

Segue Allegato

Allegato1

Allegato2