L.R. 30 ottobre 2009, n. 23, Parte Quinta Titolo II, art. 55 -  Disposizioni di attuazione per  la costituzione e per lo svolgimento delle attività dei Centri di Assistenza Tecnica e per l’eventuale accreditamento”

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

RICHIAMATA la L.R.30 ottobre 2009, n. 23  “Nuova legge organica in materia di artigianato”, indicata come “legge regionale” che nella Parte quinta Titolo II “ Osservatorio regionale per l’artigianato e Centri di Assistenza Tecnica”, all’art. 55 prevede che:

-    la Regione individua nell’assistenza tecnica alle imprese uno strumento per favorire l’ammodernamento del tessuto produttivo;

-    l’attività di assistenza tecnica può essere prestata da centri di assistenza tecnica alle imprese, denominati CAT, costituiti, anche in forma consortile, dalle Associazioni artigiane di categoria;

-    i centri svolgono, a favore delle attività imprenditoriali e degli stessi imprenditori artigiani, attività di assistenza tecnica e di formazione e aggiornamento in diversi ambiti di materia previsti nella stessa legge regionale  ed in altre materie eventualmente previste dagli statuti;

 

ATTESO che il comma 4 dello stesso art. 55 della legge regionale stabilisce che la Giunta Regionale, con proprio provvedimento, prevede le modalità ed i criteri per la costituzione e per lo svolgimento delle attività dei centri di assistenza tecnica e per l’eventuale accreditamento;

 

ATTESO che  l’art. 4 “Disposizioni di attuazione”  della citata legge regionale stabilisce che la Giunta Regionale, in tutte le norme della stessa nelle quali è previsto, detta le disposizioni di attuazione  della stessa legge secondo criteri di imparzialità, trasparenza, buona amministrazione, parità di trattamento, ragionevolezza e coerenza;

 

ATTESO, ai sensi dell’art. 55, comma 4, della legge regionale dover dettare le disposizioni di attuazione  per la   costituzione e per lo  svolgimento delle attività dei Centri di Assistenza Tecnica e per l’eventuale accreditamento;

 

ATTESO che il presente atto è stato redatto secondo criteri di imparzialità, trasparenza, buona amministrazione, parità di trattamento, ragionevolezza e coerenza, così come previsto nell’art. 4 sopra richiamato della legge regionale;

 

DATO ATTO che  le Associazioni Regionali Artigiane di categoria hanno espresso il proprio assenso in ordine al testo delle Disposizioni di attuazione oggetto del presente provvedimento;

 

ATTESO che  l’adozione del presente atto non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale;

 

DATO ATTO:

-       della puntuale istruttoria favorevole  da parte della struttura proponente;

-       del parere favorevole espresso dal Direttore Regionale del Dipartimento “Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università” e dal Dirigente del Servizio proponente in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa, nonchè alla  legittimità del presente provvedimento;

 

SENTITO il Relatore;

 

AD UNANIMITA' di voti espressi nelle forme di legge;

 

DELIBERA

 

per le motivazioni espresse in  narrativa che si intendono integralmente richiamate,

 

1.             di dettare le disposizioni di attuazione dell’art. 55 della L.R 30 ottobre 2009, n. 23, “Nuova legge organica in materia di artigianato”, indicata come “legge regionale” in ordine a  “Costituzione e svolgimento delle  attività dei Centri di Assistenza Tecnica ed eventuale accreditamento”  così come segue:

-      Art. 55 della L.R. 30 ottobre 2009, n. 23 – “Disposizioni di  attuazione per la costituzione e per lo svolgimento delle attività dei Centri di Assistenza Tecnica e per l’eventuale accreditamento” – Allegato n. 1, Parte integrante e sostanziale;

2.             di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul B.U.R.A.T.

Segue Allegato