LA
GIUNTA REGIONALE
RICHIAMATA la
L.R.30 ottobre 2009, n. 23 “Nuova legge organica
in materia di artigianato”, indicata come “legge regionale” che nella Parte quinta Titolo II “
Osservatorio regionale per l’artigianato e Centri di Assistenza Tecnica”,
all’art. 55 prevede che:
-
la Regione individua nell’assistenza
tecnica alle imprese uno strumento per favorire l’ammodernamento del tessuto
produttivo;
-
l’attività di assistenza
tecnica può essere prestata da centri di assistenza tecnica alle imprese,
denominati CAT, costituiti, anche in forma consortile, dalle Associazioni
artigiane di categoria;
-
i centri svolgono, a favore delle
attività imprenditoriali e degli stessi imprenditori artigiani, attività di
assistenza tecnica e di formazione e aggiornamento in diversi ambiti di materia
previsti nella stessa legge regionale ed
in altre materie eventualmente previste dagli statuti;
ATTESO che il comma 4
dello stesso art. 55 della legge regionale stabilisce che la Giunta Regionale,
con proprio provvedimento, prevede le modalità ed i criteri per la costituzione
e per lo svolgimento delle attività dei centri di assistenza tecnica e per
l’eventuale accreditamento;
ATTESO che
l’art.
4 “Disposizioni di attuazione” della citata legge regionale stabilisce
che la Giunta Regionale, in tutte le norme della stessa nelle quali è previsto,
detta le disposizioni di attuazione della stessa legge secondo criteri di
imparzialità, trasparenza, buona amministrazione, parità di trattamento,
ragionevolezza e coerenza;
ATTESO, ai sensi dell’art. 55, comma 4, della legge regionale dover dettare le disposizioni di
attuazione per
la costituzione e per lo svolgimento delle attività dei Centri di
Assistenza Tecnica e per l’eventuale accreditamento;
ATTESO che
il presente atto è stato redatto secondo criteri di imparzialità, trasparenza,
buona amministrazione, parità di trattamento, ragionevolezza e coerenza, così
come previsto nell’art. 4 sopra richiamato della legge regionale;
DATO ATTO che le Associazioni Regionali Artigiane di
categoria hanno espresso il proprio assenso in ordine al testo delle
Disposizioni di attuazione oggetto del presente provvedimento;
ATTESO che l’adozione del
presente atto non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale;
DATO ATTO:
-
della puntuale istruttoria
favorevole da parte della struttura
proponente;
-
del parere favorevole espresso dal
Direttore Regionale del Dipartimento “Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro,
Istruzione, Ricerca e Università” e dal Dirigente del Servizio proponente in
ordine alla regolarità tecnico – amministrativa, nonchè
alla legittimità del presente
provvedimento;
SENTITO il Relatore;
AD UNANIMITA' di voti espressi nelle forme
di legge;
DELIBERA
per le motivazioni espresse in
narrativa che si intendono integralmente richiamate,
1.
di dettare le disposizioni di attuazione dell’art.
55 della L.R 30 ottobre 2009, n. 23,
“Nuova legge organica in materia di artigianato”, indicata come “legge
regionale” in ordine a “Costituzione e
svolgimento delle attività dei
Centri di Assistenza Tecnica ed eventuale accreditamento” così come segue:
-
Art.
55 della L.R. 30 ottobre 2009, n. 23 – “Disposizioni di attuazione per la costituzione e per
lo svolgimento delle attività dei Centri di Assistenza Tecnica e per
l’eventuale accreditamento” – Allegato n. 1, Parte integrante e sostanziale;
2.
di disporre la pubblicazione integrale della presente
deliberazione sul B.U.R.A.T.