L.R.30 ottobre 2009, n. 23 Parte seconda  Titolo II, Art 32 -  ”Disposizioni di attuazione per gli Interventi diretti della Giunta Regionale”

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

RICHIAMATA la L.R. 30 0ttobre 2009, n. 23  Nuova legge organica in materia di artigianato”, indicata come “legge regionale”, che nella Parte prima,  Titolo II “ Funzioni della Regione e degli Enti locali”,  prevede all’art. 5 comma 3 lett. a) che sono riservate alla Regione le funzioni amministrative di cui agli artt. 28 e seguenti della stessa legge regionale, concernenti, tra l’altro,  gli “Interventi diretti della Giunta Regionale”

 

RICHIAMATO altresì, il Titolo II della Parte seconda della stessa legge regionale, che in particolare disciplina gli  Interventi diretti della Giunta Regionale”;

 

ATTESO che i commi 1 e 2 dell’art. 32 della legge regionale rispettivamente prevedono, il primo che la Giunta Regionale è autorizzata a finanziare e realizzare iniziative per la nascita di imprese artigiane gestite da disabili e composte a maggioranza di capitale e soci disabili,  il secondo che la stessa Giunta  è autorizzata a finanziare e realizzare iniziative per l’avvio e il consolidamento di imprese artigiane  gestite da donne imprenditrici e composte a maggioranza di capitale e soci donne, in particolare favorendo le donne in fuoriuscita dal processo produttivo;

 

ATTESO che le iniziative di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 32, secondo quanto previsto nel comma 3 dello stesso art. 32,   possono comprendere l’acquisto, la locazione finanziaria, la ristrutturazione di locali, l’acquisto o la locazione finanziaria di macchine ed attrezzature connesse con la produzione;

 

ATTESO che  l’art. 4 “Disposizioni di attuazione” della legge regionale stabilisce che la Giunta Regionale, in tutte le norme della stessa nelle quali è previsto, detta le disposizioni di attuazione  della stessa legge secondo criteri di imparzialità, trasparenza, buona amministrazione, parità di trattamento, ragionevolezza e coerenza;

 

ATTESO  che l’art. 32, comma 4, della legge regionale  prevede che la Giunta Regionale, con proprio atto, stabilisce  criteri e  modalità di concessione delle agevolazioni di cui ai   commi 1 e 2 del medesimo art. 32 richiamato;

 

ATTESO, ai sensi dell’art. 32, comma 4, della legge regionale  dover  dettare  le disposizioni di attuazione per gli “Interventi diretti della Giunta Regionale” di cui all’art. 32, comma 1 ( nascita di imprese artigiane gestite da disabili e composte a maggioranza di capitale e soci disabili) e comma 2 (avvio e consolidamento di imprese artigiane gestite da donne imprenditrici e composte a maggioranza di capitale e soci donne); 

 

ATTESO che il presente atto è stato redatto secondo criteri di imparzialità, trasparenza, buona amministrazione, parità di trattamento, ragionevolezza e coerenza così come previsto nell’art. 4 sopra richiamato della legge regionale;

 

ATTESO che il presente atto è stato redatto secondo criteri di imparzialità, trasparenza, buona amministrazione, parità di trattamento, ragionevolezza e coerenza così come previsto nell’art. 4 sopra richiamato della legge regionale;

 

DATO ATTO che  le Associazioni Regionali Artigiane di categoria hanno espresso il proprio assenso in ordine al testo delle Disposizioni di attuazione oggetto del presente provvedimento;

 

ATTESO che  l’adozione del presente atto non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale;

 

DATO ATTO:

-       della puntuale istruttoria favorevole  da parte della struttura proponente;

-       del parere favorevole espresso dal Direttore Regionale del Dipartimento “Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università” e dal Dirigente del Servizio proponente in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa, nonchè alla  legittimità del presente provvedimento;

 

SENTITO il Relatore;

 

AD UNANIMITA' di voti espressi nelle forme di legge;

 

DELIBERA

 

per le motivazioni espresse in  narrativa che si intendono integralmente richiamate,

1.             di dettare  le disposizioni di attuazione dell’art. 32 del  Titolo II della Parte seconda della L.R. 30 0ttobre 2009, n. 23 “ Nuova legge organica in materia di artigianato”, indicata come “legge regionale”, per gli ”Interventi diretti della Giunta Regionale”, così come sotto riportato:

-               Artt. 32  della L.R. 30 ottobre 2009, n. 23 – “Disposizioni di attuazione per gli Interventi diretti della Giunta Regionale ” -  Allegato n. 1,  parte integrante e sostanziale.

2.             di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul B.U.R.A.T.

 

Segue Allegato