LA
GIUNTA REGIONALE
RICHIAMATA la L.R. 30 0ttobre
2009, n. 23 “Nuova
legge organica in materia di artigianato”, indicata come “legge regionale”, che
nella Parte prima, Titolo II “ Funzioni della Regione e
degli Enti locali”, prevede all’art. 5
comma 3 lett. a) che sono riservate alla Regione le
funzioni amministrative di cui agli artt. 28 e seguenti della stessa legge
regionale, concernenti, tra l’altro, gli
“Interventi diretti della Giunta Regionale”
RICHIAMATO altresì, il Titolo
II della Parte seconda della stessa legge regionale, che in particolare
disciplina gli “Interventi
diretti della Giunta Regionale”;
ATTESO che i commi 1 e 2
dell’art. 32 della legge regionale rispettivamente prevedono, il primo che la
Giunta Regionale è autorizzata a finanziare e realizzare iniziative per la nascita di
imprese artigiane gestite da disabili e composte a maggioranza di capitale e
soci disabili, il secondo che la stessa
Giunta è autorizzata a finanziare e
realizzare iniziative per l’avvio e il consolidamento di imprese artigiane gestite da donne imprenditrici e composte a
maggioranza di capitale e soci donne, in particolare favorendo le donne in
fuoriuscita dal processo produttivo;
ATTESO che le iniziative di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 32, secondo quanto
previsto nel comma 3 dello stesso art. 32, possono comprendere l’acquisto, la
locazione finanziaria, la ristrutturazione di locali, l’acquisto o la locazione
finanziaria di macchine ed attrezzature connesse con la produzione;
ATTESO che l’art. 4 “Disposizioni di attuazione”
della legge regionale stabilisce che la Giunta Regionale, in tutte le norme
della stessa nelle quali è previsto, detta le disposizioni di attuazione della stessa legge secondo criteri di
imparzialità, trasparenza, buona amministrazione, parità di trattamento, ragionevolezza
e coerenza;
ATTESO che l’art. 32, comma 4, della legge
regionale prevede che la Giunta Regionale,
con proprio atto, stabilisce criteri
e modalità di concessione delle
agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 del
medesimo art. 32 richiamato;
ATTESO, ai sensi
dell’art. 32, comma 4, della legge regionale dover
dettare le disposizioni di
attuazione per gli “Interventi diretti della Giunta Regionale” di cui all’art.
32, comma 1 ( nascita di imprese artigiane gestite da disabili e composte a
maggioranza di capitale e soci disabili) e comma 2 (avvio e consolidamento di
imprese artigiane gestite da donne imprenditrici e composte a maggioranza di
capitale e soci donne);
ATTESO che il presente
atto è stato redatto secondo criteri di imparzialità, trasparenza, buona
amministrazione, parità di trattamento, ragionevolezza e coerenza così come
previsto nell’art. 4 sopra richiamato della legge regionale;
ATTESO che il presente
atto è stato redatto secondo criteri di imparzialità, trasparenza, buona
amministrazione, parità di trattamento, ragionevolezza e coerenza così come
previsto nell’art. 4 sopra richiamato della legge regionale;
DATO ATTO che le Associazioni Regionali Artigiane di
categoria hanno espresso il proprio assenso in ordine al testo delle
Disposizioni di attuazione oggetto del presente provvedimento;
ATTESO che l’adozione del presente atto
non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale;
DATO ATTO:
-
della puntuale istruttoria
favorevole da parte della struttura
proponente;
-
del parere favorevole espresso dal Direttore
Regionale del Dipartimento “Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro,
Istruzione, Ricerca e Università” e dal Dirigente del Servizio proponente in
ordine alla regolarità tecnico – amministrativa, nonchè
alla legittimità del presente
provvedimento;
SENTITO il Relatore;
AD UNANIMITA' di voti espressi
nelle forme di legge;
DELIBERA
per le motivazioni espresse in
narrativa che si intendono integralmente richiamate,
1.
di dettare le
disposizioni di attuazione dell’art. 32 del
Titolo II della Parte seconda della L.R. 30 0ttobre 2009, n. 23 “ Nuova
legge organica in materia di artigianato”, indicata come “legge regionale”, per
gli ”Interventi diretti della Giunta Regionale”, così come sotto riportato:
-
Artt.
32 della L.R.
30 ottobre 2009, n. 23 – “Disposizioni di attuazione per gli Interventi diretti
della Giunta Regionale ” - Allegato n.
1, parte integrante e sostanziale.
2.
di disporre la pubblicazione integrale della presente
deliberazione sul B.U.R.A.T.