IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO il Regolamento
(CE) n. 1308/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante Organizzazione
Comune dei Mercati agricoli (Regolamento unico OCM), e che abroga i Regolamenti
(CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CEE) n. 1037/01, (CEE) n. 1234/07 del
Consiglio;
RITENUTO necessario, nelle
more dell’emanazione dei Regolamenti attuativi al Regolamento (CE) n.
1308/2013, operare con il Regolamento (CE) n. 1234/2007 e con i corrispondenti
Regolamenti attuativi ancora
vigenti;
VISTO il Regolamento
(CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione
comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti
agricoli (Regolamento OCM Unica) come modificato dal Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio,
del 25 maggio 2009;
VISTO il Regolamento
(CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, recante modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo
all’Organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di
sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai
controlli nel settore vitivinicolo;
VISTO il Reg. (CE) n.
606/09 della Commissione del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del Regolamento CE n.
479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti
vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;
VISTO il Reg. (CE) n.
607/09 della Commissione del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del Regolamento CE n.
479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette
e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali,
l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
VISTA la legge 20
febbraio 2006, n.
82 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 59 del 13/3/2006,
recante: “Disposizioni di attuazione comunitaria concernente
l’organizzazione comune del mercato (OCM) del vino”;
VISTO in particolare, l’art. 9
(Determinazione del periodo delle
fermentazioni) della sopraccitata legge
n. 82/2006 che prevede che le
Regioni, annualmente, con proprio
provvedimento:
-
stabiliscano il periodo entro
il quale le fermentazioni e le rifermentazioni sono consentite e comunque non
oltre il 31 dicembre dell’anno in cui tale provvedimento viene adottato
(comma 1);
-
stabiliscano che le
fermentazioni spontanee, che avvengono
al di fuori del periodo normato, devono essere immediatamente comunicate, a
mezzo telegramma, telefax o sistemi equipollenti riconosciuti, al competente
ufficio periferico dell’Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità e
Repressioni Frodi dei Prodotti Agroalimentari (comma 3);
-
vietino qualsiasi
fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito ai sensi del
comma 1, fatta eccezione per quelle effettuate in bottiglia o in autoclave per
la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti e dei mosti parzialmente
fermentati frizzanti, nonché per quelle che si verificano spontaneamente nei
vini imbottigliati (comma 4);
-
individuino i vini
tradizionali per i quali sono consentite
fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito ai
sensi del medesimo comma 1 (comma 4);
VISTA la Deliberazione
della Giunta Regionale n. 845 del 24.07.2006 con la quale si dà mandato al Dirigente
del Servizio Promozione delle Filiere, competente in materia di stabilire
quanto previsto dall’articolo n. 9 della
legge 20 febbraio 2006, n. 82;
TENUTO CONTO di quanto segnalato, tra l’altro,
dal “Consorzio Tutela Vini D’Abruzzo”, nella nota congiunta con l’Assoenologi
Sez. Abruzzo-Molise, pervenuta in data 29.07.2015 ed assunta al protocollo n.
RA 198599;
CONSIDERATO che bisogna
stabilire tale periodo vendemmiale tenendo presente delle necessità di
lavorazione di vitigni precoci;
VISTA la Legge Regionale n. 77 del 14 Settembre
1999;
DETERMINA
-
di stabilire, per quanto in premessa, che:
·
Il
periodo vendemmiale per la campagna 2015/2016 è
fissato dal 03.08.2015 al
30.11.2015;
·
Il
periodo entro il quale le fermentazioni e/o le rifermentazioni vinarie sono
consentite, ha inizio il 03.08.15 e ha il termine il 31.12.2015;
Le fermentazioni spontanee che avvengono
al di fuori di detto periodo debbono essere immediatamente comunicate, a mezzo
di telegramma, telefax o sistemi equipollenti riconosciuti (PEC icqrf.roma@pec.politicheagricole.gov.it),
al MIPAAF - Dipartimento dell’Ispettorato Centrale per il Controllo della
Qualità e della Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari Ufficio ICQRF
Italia Centrale – Ufficio d’area di Pescara
- Piazza Vittoria Colonna s. n., precisando:
1.
numero e ubicazione del
vaso vinario, riportati sulla planimetria di cui all’art. 15 della Legge 20
febbraio 2006, n. 82., in cui ha luogo la fermentazione;
2.
natura merceologica dei
prodotti, conformemente alle definizioni menzionate nell’allegato VII°, parte
II del Reg. (CE) n. 1308/2013;
3.
quantità e designazione
del prodotto in fermentazione conformemente a quanto previsto nell’allegato
VII°, parte II del Reg. (CE) n.
1308/2013 e dal Reg.
(CE) n. 607/09 e relative disposizioni
applicative;
4.
colore (bianco, rosso,
rosato).
E’ vietata qualsiasi fermentazione o
rifermentazione oltre il 31.12.2015
fatta eccezione per:
-
quelle effettuate in
bottiglia o in autoclave o per la preparazione dei vini spumanti naturali, dei
vini frizzanti e dei mosti parzialmente fermentati frizzanti nonché per quelle
che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati;
-
la preparazione dei vini a I.G.P. e
D.O.P. che possono utilizzare la menzione tradizionale “passito” che sono
autorizzate fino al 15/05/2016;
Le
pratiche di cui al secondo punto (quelle relative ai vini passiti) sono consentite
purché l’inizio delle lavorazioni venga denunciato previa comunicazione, a
mezzo telegramma, telefax o sistemi equipollenti riconosciuti, al MIPAAF –
Dipartimento dell’Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità e della
Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari Ufficio ICQRF Italia centrale –
Ufficio d’area di Pescara Piazza
Vittoria Colonna s. n., con un preavviso di almeno cinque giorni,
precisando:
a.
le materie prime da impiegare e i
quantitativi da porre in fermentazione e/o rifermentazione;
b.
designazione del prodotto che
si intende ottenere;
-
di dare atto che la detenzione delle vinacce negli
stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal trentesimo giorno dalla fine
del periodo vendemmiale indicato nel presente provvedimento, fatta eccezione
per i casi previsti dalla normativa in vigore;
-
di dare atto che per quanto non disposto dal
presente atto si rimanda alla specifica
normativa comunitaria e nazionale di settore;
-
di far pubblicare integralmente la presente deliberazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
-
di far pubblicare integralmente la presente deliberazione,
per una maggiore divulgazione a tutti i
soggetti interessati, sul sito internet della Dipartimento Politiche dello
Sviluppo Rurale e della Pesca:
·
www. regione.abruzzo.it/agricoltura;
-
di impegnare le Amministrazioni Comunali, Enti Pubblici, Organizzazioni Professionali
Agricole, Consorzi di Tutela e Cantine Sociali
interessate a dare alla
presente Determina la massima diffusione con qualsiasi mezzo idoneo di comunicazione
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.
Franco La Civita