Legge 20 febbraio 2006, n. 82, art. 9 – DGR  n. 845 del 24.07.2006 – Determinazione del  periodo entro il quale le fermentazioni e le rifermentazioni sono consentite nella Regione Abruzzo. Campagna vendemmiale 2015/2016.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1308/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante Organizzazione Comune dei Mercati agricoli (Regolamento unico OCM), e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CEE) n. 1037/01, (CEE) n. 1234/07 del Consiglio;

 

RITENUTO necessario, nelle more dell’emanazione dei Regolamenti attuativi al Regolamento (CE) n. 1308/2013, operare con il Regolamento (CE) n. 1234/2007 e con i corrispondenti Regolamenti attuativi ancora  vigenti;

 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (Regolamento OCM Unica) come  modificato dal  Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio  2009;

 

VISTO il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all’Organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

 

VISTO il Reg. (CE) n. 606/09 della Commissione del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del  Regolamento CE n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

 

VISTO il Reg. (CE) n. 607/09 della Commissione del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del  Regolamento CE n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

 

VISTA la legge 20 febbraio 2006,  n. 82  pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 59 del 13/3/2006,  recante: “Disposizioni di attuazione comunitaria concernente l’organizzazione comune del mercato (OCM) del vino”;

 

VISTO in particolare,  l’art. 9 (Determinazione del periodo delle  fermentazioni) della sopraccitata legge  n. 82/2006  che prevede che le Regioni,  annualmente, con proprio provvedimento:

-                              stabiliscano il periodo entro il quale le fermentazioni e le rifermentazioni sono consentite e comunque non oltre il 31 dicembre dell’anno in cui tale provvedimento viene  adottato

(comma 1);

-                              stabiliscano che le fermentazioni spontanee, che  avvengono al di fuori del periodo normato, devono essere immediatamente comunicate, a mezzo telegramma, telefax o sistemi equipollenti riconosciuti, al competente ufficio periferico dell’Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità e Repressioni Frodi dei Prodotti Agroalimentari (comma 3);

-                              vietino qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito ai sensi del comma 1, fatta eccezione per quelle effettuate in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti e dei mosti parzialmente fermentati frizzanti, nonché per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati (comma 4);

-                              individuino i vini tradizionali per i quali sono consentite  fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito ai sensi del medesimo comma 1 (comma 4);

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 845 del 24.07.2006 con  la quale si dà mandato al Dirigente del Servizio Promozione delle Filiere, competente in materia di stabilire quanto previsto dall’articolo n. 9  della legge 20 febbraio 2006,  n. 82;

 

TENUTO CONTO di quanto segnalato, tra l’altro, dal “Consorzio Tutela Vini D’Abruzzo”, nella nota  congiunta con l’Assoenologi Sez. Abruzzo-Molise, pervenuta in data 29.07.2015 ed assunta al protocollo n. RA 198599;

 

CONSIDERATO che bisogna stabilire tale periodo vendemmiale tenendo presente delle necessità di lavorazione di vitigni precoci;

 

VISTA  la Legge Regionale n. 77 del 14 Settembre 1999;

 

DETERMINA

 

-                              di stabilire, per quanto in premessa, che:

·                                Il periodo vendemmiale per la campagna 2015/2016  è  fissato dal  03.08.2015  al  30.11.2015;

·                                Il periodo entro il quale le fermentazioni e/o le rifermentazioni vinarie sono consentite, ha inizio il 03.08.15 e ha il termine  il 31.12.2015;

Le fermentazioni spontanee che avvengono al di fuori di detto periodo debbono essere immediatamente comunicate, a mezzo di telegramma, telefax o sistemi equipollenti riconosciuti (PEC icqrf.roma@pec.politicheagricole.gov.it), al MIPAAF - Dipartimento dell’Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità e della Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari Ufficio ICQRF Italia Centrale – Ufficio d’area di Pescara  -  Piazza Vittoria Colonna  s. n., precisando:

1.             numero e ubicazione del vaso vinario, riportati sulla planimetria di cui all’art. 15 della Legge 20 febbraio 2006, n. 82., in cui ha luogo la fermentazione;

2.           natura merceologica dei prodotti, conformemente alle definizioni menzionate nell’allegato VII°, parte II del Reg.  (CE) n. 1308/2013;

3.           quantità e designazione del prodotto in fermentazione conformemente a quanto previsto nell’allegato VII°, parte II del Reg.  (CE) n. 1308/2013 e dal  Reg. (CE) n. 607/09  e relative disposizioni applicative;

4.           colore (bianco, rosso, rosato).

E’ vietata qualsiasi fermentazione o rifermentazione oltre il 31.12.2015 fatta eccezione per:

-                              quelle effettuate in bottiglia o in autoclave o per la preparazione dei vini spumanti naturali, dei vini frizzanti e dei mosti parzialmente fermentati frizzanti nonché per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati;

-                              la preparazione dei vini a I.G.P. e D.O.P. che possono utilizzare la menzione tradizionale “passito” che sono autorizzate fino al 15/05/2016;

Le pratiche  di cui al  secondo punto (quelle  relative ai vini passiti) sono consentite purché l’inizio delle lavorazioni venga denunciato previa comunicazione, a mezzo telegramma, telefax o sistemi equipollenti riconosciuti, al MIPAAF – Dipartimento dell’Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità e della Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari Ufficio ICQRF Italia centrale – Ufficio d’area di Pescara  Piazza Vittoria Colonna   s. n.,  con un preavviso di almeno cinque giorni, precisando:

a.              le materie prime da impiegare e i quantitativi da porre in fermentazione e/o rifermentazione;

b.             designazione del prodotto che si intende ottenere;

-                              di dare atto che la detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal trentesimo giorno dalla fine del periodo vendemmiale indicato nel presente provvedimento, fatta eccezione per i casi previsti dalla normativa in vigore;

-                              di dare atto che per quanto non disposto dal presente  atto si rimanda alla specifica normativa comunitaria e nazionale di settore;

-                              di far pubblicare integralmente la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

-                              di far pubblicare integralmente la presente deliberazione, per una maggiore  divulgazione a tutti i soggetti interessati, sul sito internet della Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca:

·                                www. regione.abruzzo.it/agricoltura;

-                              di impegnare le Amministrazioni Comunali,  Enti Pubblici, Organizzazioni Professionali Agricole, Consorzi di Tutela e Cantine Sociali  interessate a dare alla presente Determina la massima diffusione con qualsiasi  mezzo idoneo di comunicazione

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco La Civita