D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i.,
art. 208 - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., art. 45.
Ditta DI.BA. METALLI S.r.l. - sede
legale in Giulianova (TE), Via Pisa 16, C.F e P.I. n. 01436330672.
Autorizzazione regionale alla realizzazione e gestione unica di un impianto di
messa in riserva e trattamento di rifiuti speciali pericolosi (RSP) e non
pericolosi (RSNP) ubicato in Giulianova (TE), Via Cupa foglio n° 21, p.lle nn. 848, 1124, 1125, 1137,
347 e 287 parte (sperficie complessiva dell’impianto
pari a mq. 7.600 di cui mq. 6.755 di area scoperta e mq. 845 di area coperta),
fasi gestionali di cui all’allegato C della parte IV del T.U.A. R13/R12/R4 per
RSNP e fasi R13/R12 per RSP).Progetto denominato:
“Passaggio da regime semplificato a regime ordinario dell’attività di messa in
riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi, con ricongiungimento
nella vigente Autorizzazione Regionale N.DF3/96 per la gestione di rifiuti
pericolosi”
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per le motivazioni
espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:
1. di fare propro
quanto deciso nelle conferenze dei servizi tenutesi in data 5 agosto 2014 e 16
febbraio 2015;
2. di approvare, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 03.04.2006 n° 152 e s.m.i.
e dell’art. 45 della Legge Regionale
19.12.2007 n. 45 e s.m.i., il progetto denominato
“Passaggio da regime semplificato a regime ordinario dell’attività di messa in
riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi, con ricongiungimento
nella vigente Autorizzazione Regionale N.DF3/96 per la gestione di rifiuti
pericolosi” presentato dalla DI.BA
Metalli Srl
- sede legale Giulianova (TE), Via Pisa
16, C.F e P.I. n. 01436330672- per la realizzazione e la gestione unica di
un impianto di messa in riserva e trattamento di rifiuti speciali pericolosi
(RSP) e di rifiuti speciali non pericolosi (RSNP) ubicato in Giulianova (TE), Via Cupa foglio n° 21 - p.lle nn. 848, 1124, 1125, 1137,
347 e 287 parte- (sperficie complessiva dell’impianto
pari a mq. 7.600 di cui mq. 6.755 di area scoperta e mq. 845 di area coperta),
fasi gestionali di cui all’allegato C della parte IV del T.U.A. R13/R12/R4 per
RSNP e fasi R13/R12 per RSP, costituito dagli elaborati citati in premessa,
avente una capacità istantanea pari a 130 Tons (fasi
R13/R12 per RSP), T. 804 Tons (fasi R13/R12/R4 per
RSNP) ed una capacità complessiva annua pari a 25.257 Tons (fasi R13/R12/R4 per RSNP) e 1.700 Tons (fasi R13/R12 per RSP), i cui elaborati progettuali
risultano così costituiti:
- Relazione tecnica art. 208
- Tav.01_rev.00 di Marzo 2014 –
Inquadramento cartografico
- Tav.02_rev.00 di Marzo 2014 –
Planimetria generale , Lay-out rifiuti
- Tav.03_rev.00 di Marzo 2014 –
Planimetria generale, gestione acque,
- Tav.04_rev.00 di Marzo 2014 –
Planimetria generale, emissioni in atmosfera
- Tav.05_rev.00 di Marzo 2014 –
Planimetria generale, particolari costruttivi
- Quadro riassuntivo emissioni
- Relazione tecnica art. 269
- Valutazione impatto acustico rev 01
- Aggiornamento tabella autorizzativa
- Relazione tecnica integrativa in
risposta a nota 54541 del 10.03.2015
3. di disporre che nell’impianto di cui sopra possono essere gestiti i seguenti rifiuti,
con le potenzialità e le operazioni di trattamento di seguito evidenziate:
RAGGRUPPAMENTO PER TIPOLOGIA OMOGENEA |
CODICI
C.E.R. |
OPERAZIONE DI RECUPERO |
POTENZIALITA' |
|
ANNUE t/anno |
ISTANTANEA t |
|||
GRUPPO
N.1 Metalli
ferrosi |
10.02.10 |
R12-R4 |
10.500
t/a |
300
t |
12.01.01 |
||||
12.01.02 |
||||
15.01.04 |
||||
16.01.17 |
||||
17.04.05 |
||||
19.01.02 |
||||
19.01.18 |
||||
20.01.40 |
||||
19.12.02 |
||||
10.02.99 |
||||
12.01.99 |
||||
GRUPPO
N.2 Metalli
non ferrosi |
20.01.40 |
R12-R4 |
8.000
t/a |
200
t |
12.01.99 |
||||
16.01.18 |
||||
11.05.99 |
||||
10.08.99 |
||||
17.04.01 |
||||
11.05.01 |
||||
17.04.02 |
||||
19.10.02 |
||||
12.01.03 |
||||
17.04.03 |
||||
19.12.03 |
||||
12.01.04 |
||||
15.01.04 |
||||
17.04.04 |
||||
17.04.06 |
||||
17.04.07 |
||||
GRUPPO
N.3 Rifiuti costituiti da carcasse e parti di autoveicoli messi in
sicurezza e bonificati |
16.01.18 |
R12 |
700
t/a |
7 t |
16.01.22 |
||||
16.01.16 |
||||
GRUPPO
N.4 Rifiuti costituiti da spezzoni di cavi di diverso materiale |
17.04.11 |
R12 |
1.950
t/a |
55 t |
16.02.16 |
||||
GRUPPO
N.5 Rifiuti costituiti da materiali plastici |
02.01.04 |
R12 |
170
t/a |
20 t |
15.01.02 |
||||
17.02.03 |
||||
20.01.39 |
||||
19.12.04 |
||||
07.02.13 |
||||
12.01.05 |
||||
16.01.19 |
||||
16.02.16 |
||||
20.01.39 |
||||
16.03.06 |
||||
GRUPPO
N.6 Rifiuti
costituiti da materiali in legno e sughero |
03.01.01 |
R12 |
22
t/a |
5 t |
03.01.05 |
||||
03.01.99 |
||||
15.01.03 |
||||
17.02.01 |
||||
19.12.07 |
||||
20.01.38 |
||||
20.03.01 |
||||
GRUPPO
N.7 Rifiuti costituiti da carta, cartone, cartoncino, etc |
15.01.01 |
R12 |
120
t/a |
5 t |
15.01.05 |
||||
15.01.06 |
||||
20.01.01 |
||||
15.02.03 |
||||
GRUPPO
N.8 Rifiuti costituiti da pneumatici etc |
16.01.03 |
R13 |
50
t/a |
5 t |
GRUPPO
N.9 Rifiuti costituiti da R.A.E.E. non contenenti sostanze
pericolose |
16.02.14 |
R12 |
3.683
t/a |
200
t |
16.02.16 |
||||
20.01.36 |
||||
11.01.14 |
||||
11.02.99 |
||||
20.01.40 |
||||
11.02.06 |
||||
GRUPPO
N.9 bis Rifiuti
costituiti da rottami elettrici ed elettronici contenenti metalli preziosi
selezionati |
16.02.16 |
R4 |
2
t/a |
2 t |
GRUPPO
N.10 Rifiuti costituiti da marmitte catalitiche esauste contenenti
metalli preziosi |
16.08.01 |
R12 |
60
t/a |
5 t |
RIFIUTI
PERICOLOSI |
16
02 10* |
R12 |
50 |
10 |
16
02 11* |
50 |
10 |
||
16
02 13* |
50 |
10 |
||
16
02 15* |
50 |
10 |
||
17
04 09* |
50 |
10 |
||
17
04 10* |
50 |
10 |
||
20
01 35* |
50 |
10 |
||
16
06 01* |
R13 |
1.400 |
70 |
prescrivendo inoltre:
-
I
rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero siano identificati di norma con
i codici CER del capitolo dell’allegato A parte IV del D.Lgs
1052/2006 e smi;
-
Per
i RAEE devono essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs
14.03.2014 n. 49;
-
Per
i rifiuti provenienti dalla messa in sicurezza dei veicoli devono essere
rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs 24.06.2003
n.209;
-
Per
i rifiuti costituiti da accumulatori devono essere rispettate le disposizioni
di cui al D.Lgs 20.01.2008 n. 188;
-
L’impianto
dovrà essere dotato dei presidi di cui al D.M. 24.01.2011 n.20;
-
I
rifiuti derivanti dalle operazioni di raggruppamento, ai quali sono attribuiti
i codici di cui ai capitoli 1912, dovranno essere registrati nel registro di
carico e scarico come rifiuti prodotti nell’impianto, con indicato nello spazion riservato alle annotazioni i numeri delle
registrazioni in carico dei rifiuti che sono stati oggetto di raggruppamento.
Nello spazion riservato alle annotazioni dei rifiuti
ricevuto da terzi e sottoposti a raggruppamento dovrà essere indicata la data
dell’operazione e il quantitativo del rifiuto sottoposto a raggruppamento;
-
Nell’impianto
non potranno essere gestiti i rifiuti di cui al CER 150106 (multimateriale),
provenienti dalle raccolte differenziate effettuate dai Comuni;
-
Nel
registro di carico e scarico, per i rifiuti identificati con il CER 160216,
nello spazio riservato alle annotazioni dovrà essere indicato il tipo di
componente;
-
L’impianto
di recupero idrometallurgico dovrà essere dotato di
apposito registro di carico e scarico;
-
Tenuto
conto che sulla maggiorparte dei rifiuti si eseguono
operazioni di selezione, cernita, riduzione volumetrica e raggruppamento, si
specifica che l’operazione di messa in riserva (R13) è ricompresa nelle
operazioni di recupero da R1 a R12;
4. di autorizzare la DI.BA Metalli srl alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs 152/2006 e smi e di
approvare lo specifico quadro riassuntivo (Allegato Q.R.E. Settembre 2014 parte
integrante della presente determina) relativo al punto di emissione E1
(impianto di affinazione idrometallurgica) e alle eventuali emissioni
diffuse, sempre nel rispetto delle
seguenti prescrizioni:
-
N.2
controlli durante la marcia controllata;
-
Frequenza
di controllo annuale;
-
Tempo
massimo intercorrente tra la data di messa in esercizio e la messa a regime: 30
gg;
-
Tempo
massimo per la comunicazione dei dati di controllo emissioni durante la marcia
controllata, decorrenti dalla messa a regime: 40 gg;
-
Devono essere adottate tutte le misure necessarie per il
contenimento delle emissioni diffuse e
non, per la tutela della qualità dell'aria, nonché tutte le misure atte ad evitare molestie
olfattive, in linea con le migliori tecnologie disponibili;
-
L'impianto
deve
essere condotto secondo le modalità e i tempi di lavoro proposti dalla ditta.
Eventuali variazioni possono costituire
modifica sostanziale dell'impianto e devono quindi essere preventivamente autorizzate;
-
Ai
sensi del
comma 5 dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., qualora siano
attivati nuovi punti
di emissione o eventuali
modifiche aquelli già autorizzati, la Ditta è
tenuta a comunicare alla Regione Abruzzo, alla Provincia di Teramo, al Dipartimento Provinciale
dell'ARTA, al Comune di Giulianova, al Dipartimento di Prevenzione -
Servizio Igiene Epidemiologia e Sanità
Pubblica della ASL di Teramo, la data
di messa in esercizio con un anticipo
di almeno 15 (quindici) giorni,
pena l'applicazione di quanto
previsto dal comma 3 dell'art.
279 del D.Lgs. n. 152/06;
-
Devono
essere trasmessi alla Regione Abruzzo, al
Dipartimento Provinciale dell'ARTA di Teramo e alla Provincia di Teramo, nel tennine perentorio
di 40 (quaranta)
giorni dalla data di messa a regime,
i rapporti di prova relativi a due
campionamenti da effettuarsi
durante il periodo continuativo
di marcia controllata di durata di 10 (dieci)
giorni, pena l'applicazione
del comma4 dell'art. 279 del D.Lgs. n. 152/06;
-
In
caso di rottura, malfunzionamento, o in qualunque altro caso di interruzione
dei sistemi di abbattimento, entro le otto
ore successive all'evento, deve essere
data comun icazione al
Comune territodalmente competente,
alla Regione Abruzzo, alla
Provincia d i Teramo, al
Dipartimento Provinciale ARTA, al Dipartimento di Prevenzione -
Servizio Igiene, Epidemiologia
e Sanità Pubblica
della ASL di Teramo
e interrotta l 'atti v ità
dell'impianto fino al ripristino delle normali condizioni di esercizio,
comunicando al tresì
eventuali provvedimenti che si
adotteranno;
-
Ai
sensi del punto 2.8 dell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs.
n. 152/06 e s.m.i., ogni interruzione del normale funzionamento dei sistemi
di abbattimento (manutenzione ordinaria
e straordinaria, guasti, malfunzionamenti interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere tempestivamente annotata su un apposito registro delle
manutenzioni, conforme alla D.GR.
517/07, vidimato dall'Organo
competente. Il suddetto registro deve essere
tenuto a disposizione degli
Organi di controllo unitamente agli
esiti degli autocontrolli previsti. Copia dei
risultati analitici deve essere
inoltrata alla Regione
Abruzzo, alla Provincia
di Teramo, al Distretto provinciale ARTA di Teramo,
al Comune di Giulianova, tramite
P.E.C. e firma digitale
ai seguenti indirizzi:
gestionerifiutiebonifiche@pec.regione.abruzzo.it
ambiente@pec.provincia.teramo.it dist.teramo@pec.artaabruzzo.it
protocollogenerale@comunedigiulianova.it
-
Ai
sensi dell'allegato VI
al Titolo Quinto del D.Lgs. 152/06, i dati relativi ai controlli analitici prescritti devono
essere riportati a cura del
gestore su apposito registro degli autocontrolli, conforme alla D.GR.
517/07, vidimato dall'Organo competente. Tale registro deve essere
tenuto a disposizione degli organi di
controllo, con allegati i certificati analitici cui si fa riferimento;
-
Eventuali
variazioni dei
parametri dichiarati dalla Ditta,
che possono determinare
un aumento delle emissioni, compresa la durata delle emissioni
e il flusso di massa o anche variazioni
qualitative degli inquinanti, costituiscono modifica sostanziale dell'impianto
e devono essere preventivamente autorizzate;
-
La
Ditta è tenuta ad eseguire tutte le opere eventualmente necessarie per consentire gli accessi,
le ispezioni e le operazioni di
prelievo nei punti di emissione. ln particolare tutti i
punti di em issione
significativi devono essere dotati di
opere di presa
per il prelievo
degli inquinanti e
resi accessibili, con
possibilità di appoggio
per strumentazione ed
operatori, rispettando criteri
di sicurezza, in modo
da consentire il controllo
immediato in qualsivoglia camino,
qualora gli organi preposti lo dispongano;
-
Per
la valutazione delle misure degli inquinanti negli scarichi in atmosfera si applica
quanto stabi l ito
dal D.Lgs.152/06, Parte Quinta, allegato VI, con particolare riferimento ai
punti 2.1, 2.3, 2.7 e 2.8. Ai sensi dei punti 2.1 e 2.3 del suddetto allegato,
il referto analitico deve riportare i valori delle grandezze più significative dell'impianto
atte a caratterizzarne Io stato di funzionamento, la durata del campionamento, la concentrazione riferita
ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle
condizioni di esercizio più gravose;
-
Fatti
salvi eventuali aggiornamenti delle
norme successivamente
riportate, devono essere
indicati e comunicati i metodi di
campionamento ed analisi. In particolare:
la velocità e la
portata devono essere misurate
applicando la norma UNI EN ISO 16911-1, 2:2013;
•
-1'Ammoniaca
(NH3) deve essere misurata secondo UNICHIM 632:1984;
•
-I'Acido Cloridrico (HCL) deve essere misurato secondo la
norma UNI-EN 1911:1,2,3;
•
-1'Acido
Nitrico (HN03) deve essere misurato secondo ISTISAN 98/2, NIOSH 7903;
•
-Gli
Ossidi di Azoto (NOx) devono essere misurati secondo la norma
14792:2006;
•
-Gli
Ossidi di Zolfo (SOx) devono essere misurati secondo il D.M.
25.08.2000 all.l:
-
La
Ditta è tenuta a comunicare alla Regione Abruzzo, alla Provincia di Teramo ed
al Distretto Provinciale dell'ARTA e agli altri Enti coinvolti nel
procedimento, motivandone le cause, entro dieci giorni dal fatto,
l'eventuale mancata attivazione della/e
emissione/i, indicando i
nuovi tempi dell'eventuale attivazione,
la disattivazione della/e emissione/i che si protragga per più
di 48 ore, sia essa parziale o totale, temporanea o definitiva, indicando i
tempi deli'eventuale riattivazione;
-
La
Ditta è tenuta a comunicare alla Regione Abruzzo, alla Provincia di Teramo,
al Comune di Giulianova, al Distretto Provinciale
dell'ARTA di Teramo, al Dipartimento
di Prevenzione - Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica della ASL di Teramo, ogni
variazione di ragione sociale, sede legale, legale rappresentante,
responsabile di stabilimento e, preventivamente, ogni successiva variazione o
modifica dell'impianto che sarà autorizzato, come disposto
dall'art. 269 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e a richiedere
l'autorizzazione alla Provincia
nei casi previsti;
-
L
'autorizzazione dovrà essere vincolata al rispetto di quanto riportato
nella documentazione tecnica allegata alla domanda e alle prescrizioni
indicate;
-
Sono
fatte salve altre
autorizzazioni, benestare o nulla osta occorrenti a qualsiasi altro fine;
-
Per
quant'altro non detto si fa riferimento alle norme previste dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed
allegati, nonché ad ogni altra normativa vigente in tema di tutel
a dell'ambiente;
-
Sono
fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da
parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S.
approvato con R.D. 27.7.1934
n°1265 e le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di
altri Enti e/o Organismi,
nonché le altre
disposizioni legislative e
regolamentari comunque applicabili
in riferimento alle attività autorizzate con il presente atto;
-
L'autorizzazione
che sarà rilasciata dalla Regione Abruzzo dovrà essere vincolata al rispetto delle
caratteristiche di esercizio indicate nella relazione tecnica e delle
prescrizioni indicate nel presente parere provinciale;
-
Il
non rispetto delle prescrizioni che dovranno essere riportate integralmente sull'Atto regionale o
delle ulteriori prescrizioni contenute
anche in successive leggi, comporterà l 'adozione dei provvedimenti previsti
dall'art. 278 (Poteri di ordinanza) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., fatta
salva l'eventuale applicazione di sanzioni di carattere penale e/o amministrativa
previste dall'art. 279 del suddetto Decreto o da altre norme se ed in quanto
applicabili;
-
In
caso di accertata inosservanza delle prescrizioni contenute nell'Atto
regionale, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 279
(Sanzioni) del già citato Decreto e delle eventuali misure cautelari disposte
dall'Autorità Giudiziaria, secondo la gravità dell'infrazione, l 'Autorità
competente procederà:
-
Alla
diffida con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità
dovranno essere eliminate;
-
Alla
diffida ed alla contestuale temporanea sospensione degli impianti e delle
attività autorizzate con il presente atto, per i quali vi è stata violazione
delle prescrizioni, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o
per l'ambiente;
-
Alla
revoca dell'autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attività per i
quali vi è stata violazione delle prescrizioni, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni
imposte con diffida o qualora la reiterata inosservanza delle
prescrizioni contenute nel
presente atto determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente;
-
Ai
sensi del comma 9 dell 'art. 269 al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,
l'autorità competente per il controllo identificata dalla D.G.R. 517/2006 è l'A.R.T.A., autorizzata ad effettuare
presso l'impianto tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il
rispetto di quanto previsto nell'autorizzazione che dovrà essere rilasciata
dalla Regione Abruzzo;
5. di autorizzare la DI.BA Metalli srl, preso atto del provvedimento emanato dal Comune di
Giulianova (TE) n. 14163 del 07.04.2014 in corso di validità, a scaricare le
acque meteoriche (di prima pioggia depurate e di seconda pioggia) nella
pubblica fognatura (rete acque bianche) di via Cupa, alle seguenti conizioni e prescrizioni:
-
che il pozzetto d'ispezione e
campionamento delle acque di prima pioggia depurate dovrà essere sempre
accessibile agli organi di controllo ed agibile per il prelievo
-
che il punto d'immissione dello scarico
delle acque meteoriche nella pubblica fognatura (rete acque bianche) di via
Cupa dovrà essere sempre accessibile all'Organo tecnico di controllo
lo scarico delle
acque di prima pioggia depurate dovrà rispettare i limiti della Tab. 3 dell'llegato 5 al D.Lgs 152/2006 smi
-
La
ditta dovrà adeguare lo scarico ai nuovi limiti previsti da aggiornamenti
normativi, qualora più restrittivi;
-
Al
fine di perseguire il rispetto dei nuovi limiti previsti dalla normativa, la
ditta dovrà garantire la corretta e manutenzione dell'impianto di trattamento
ed effettuare con le modalità di legge, controlli analitivi
sullo scarico delle acque di prima pioggia depurate con cadenza annuale: i
relativi risultati, firmati da tecnico abilitato, dovranno essere conservati
per tutta la durata dell'autorizzazione ed esibiti, su richiesta, agli organi
di controllo. I parametri da controllare sono quelli stabiliti dall'ARTA
ovvero: pH - Solidi Sospesi Totali - COD - Azoto
Ammoniacale - Azoto nitrico - Rame - Zinco - Ferro - Alluminio - Nichel - Cromo
totale - Idrocarburi Totali. Sono da verificare, inoltre la presenza di oli
minerali persistenti (c>20);
-
Copia
dei certificati d'analisi dovrà essere trasmessa, con cadenza indicata,
all'ufficio Ambiente ed Igiene urbana del Comune di Giulianova, al Distretto
Provinciale ARTA di Teramo e al SIESP dellìASL di
Teramo;
-
La
ditta dovrà conservare la documentazione attestante l'avvio a smaltimento e/o
recupero dei fanghi per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque secondo
quanto previsto dalla al riguardo del D.Lgs
n.152/2006 parte IV;
-
Sono
fatti salvi eventuali diritti di terzi, nonchè le
autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri enti ed Organismi e le
altre disposizioni e direttive vigienti nella materia
e pertanto la ditta dovrà dotarsi di ogni altra eventuale autorizzazione
occorrente a qualsiasi altro fine;
-
la ditta è comunque tenuta a
comunicare preventivamente al comune di Giulianove e
allo scrivente servizio ogni variazione delle caratteristiche dell'impianto, dello
scarico o della titolarità dello stesso ed in particolare ai sensi dell'art.
124 comma 12 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
-
in caso di inosservanza alle
prescrizioni autorizzatorie e secondo la gravità
delle infrazioni, fatte salve le sanzioni espressamente previste dalla legge,
l'Ente provvederà all'adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti dalla
legge;
6. di stabilire che la presente autorizzazione è
concessa per un periodo di 10 anni (dieci) dalla data di notifica del presente
provvedimento, per il tramite del competente SUAP, ed è comprensiva sia della
fase di realizzazione che di gestione dell’impianto;
7. di precisare che la presente autorizzazione è
prorogabile, per ogni sua fase, nelle forme stabilite dal D.Lgs.
152/06 e s.m.i. e dalla L.R. 45/07 e s.m.i., su istanza motivata da parte della Ditta
interessata;
8. di stabilire che l’esercizio
dell’impianto, è preceduto dall’invio allo scrivente Servizio della seguente
documentazione:
-
documentazione attestante la
prestazione delle garanzie finanziarie in conformità a quanto stabilito nel
seguente punto 17);
-
comunicazione alla quale deve
essere allegata un dichiarazione del Direttore dei Lavori contenente:
-
l’ultimazione delle opere in
conformità al progetto approvato;
-
l’avvenuta effettuazione con
esito positivo della verifica di idoneità funzionale;
-
il nominativo del Responsabile della
gestione dell’impianto nella nuova configurazione operativa, in possesso di
idonee e documentate conoscenze tecniche;
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data di avvio dell’impianto, nella
nuova configurazione operativa;
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documentazione comprovante il
regolare adempimento alle procedure di cui al D.P.R. n. 380/2001, certificato
di agibilità dell’impianto, reso dall’Autorità Competente ai sensi delle vigenti
normative in materia;
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copia della autorizzazione prevista dal
D.P.R. n. 151/2011 e s.m.i. in materia di antincendio
e predisposizione di presidi di protezione cosi come richiesti dalla medesima
normativa;
9. di disporre che entro 180 giorni (centottanta)
dalla comunicazione di avvio dell’impianto, salvo proroga accordata su motivata
istanza dell’interessato, la Ditta interessata presenti il certificato di
collaudo dell’impianto. Detto certificato deve attestare, tra l’altro, in
funzione anche della tipologia di impianto:
-
la conformità dell’impianto
realizzato con il progetto a suo tempo approvato;
-
la funzionalità dei sistemi di
stoccaggio e dei processi di smaltimento e recupero, in relazione alla quantità
e qualità dei rifiuti da smaltire;
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l’idoneità delle singole
opere civili ed elettromeccaniche dell’impianto a conseguire i rispettivi
risultati funzionali;
-
il regolare funzionamento
dell’impianto nel suo complesso a regime di minima e di massima potenzialità;
-
l’idoneità dell’impianto a
garantire il rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli prescritti come
condizione nel provvedimento di approvazione;
-
la predisposizione e l’attuazione
delle attività di monitoraggio, di
controllo e di caratterizzazione previste nell’allegato parere ARTA Abruzzo;
10. di prescrivere che nell’impianto oggetto
della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività
afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti
norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o attività di gestione deve
essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
11. di disporre che all’atto dell’entrata in
esercizio dell’impianto, nelle forme autorizzate con il presente provvedimento,
si intende sostituita l’autorizzazione comunale N. 14163 del 07.04.2014 allo
scarico delle acque meteoriche, di cui all’art. 113 del d.Lgs
152/2006 e smi, provenienti dal piazzale delle
stabilimento Azienda DI.BA Metalli srl sita in via
Cupa snc, Giulianova (TE) e revocata l’autorizzazione
regionale rilasciata con determinazione n. DN3/309 del 07.11.2008;
12. di prescrivere che la ditta DI.BA Metalli srl, in merito alla Iscrizione al Registro Provinciale
delle Imprese della Provincia di Teramo, RIP n. 194/TE, provveda ad inviare
allo scrivente Servizio, entro n. 10 giorni dalla data fissata per l’entrata in
esercizio dell’impianto,
secondo quanto autorizzato con il presente provvedimento, copia
dell’istanza di revoca della predetta
iscrizione;
13. di precisare che la presente autorizzazione
è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
-
deve essere evitato ogni danno o
pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della
collettività e dei singoli;
-
deve essere garantito il rispetto delle
esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria,
dell’acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da
rumori ed odori;
-
devono essere
salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado
dell’ambiente e del paesaggio;
-
devono essere promossi,
con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a
favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;
14. di richiamare la Ditta interessata al
rispetto, per quanto applicabili, degli obblighi previsti dall’art. 189
(Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190 (Registro di carico e scarico) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e alla
trasmissione con cadenza semestrale, alla Provincia di Teramo ed all’ARTA -
Distretto Provinciale di TERAMO di una comunicazione concernente la
quantità dei rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione,
distinguendo quelli provenienti dalla Regione da quelli fuori Regione, in
conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 778 del 11.10.2010;
15. di richiamare la Ditta all’osservanza degli
adempimenti e degli obblighi derivanti dalle vigenti normative che regolano il
sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti
(S.I.S.T.R.I.), come da ultimo disciplinato dal D.L. n. 101/2013, convertito
con modificazioni in L. n. 125/2013;
16. di dare atto che l’inosservanza delle
prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l’adozione dei
provvedimenti previsti dall’art. 208 comma 13) del Decreto Legislativo
03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e dell’art. 45, comma 16)
della Legge Regionale 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;
17. di obbligare la Ditta beneficiaria del
presente provvedimento, oltre a prestare prima dell’avvio dell’impianto
adeguate garanzie finanziarie ai sensi della D.G.R. n. 790/2007 e s.m.i., a dotarsi, per tutta la durata delle operazioni di
cantiere necessarie alla realizzazione dell’impianto, di adeguata polizza
assicurativa a tutela di terzi, per eventuali danni derivanti dalla
realizzazione delle opere e di quanto altro ad esse connesso;
18. di prescrivere che il titolare e/o gestore
dell’impianto, nel momento del conferimento dei rifiuti, ha l’obbligo di
effettuare i seguenti adempimenti:
a. accertare che il conferitore sia munito
di regolare iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;
b. in caso di conferimenti effettuati da
parte di privari cittadini: i rifiuti possono essere
accettati nei limiti quantitativi e nelle frequenze direttemante
connesse alla normale attività domestica e, comunque, nel rispetto del
Regolamento di igiene urbana del Comune ove ha sede l’impianto;
c. i conferimenti di rifiuti effettuati dai
soggetti di cui alla tipologia prevista dall’art. 266, comma 5, D.Lgs 152/2006 s.m.i., possono
avvenire esclusivamente per le tipologie riconducibili alla propria attività di
commercio ambulante.
Nei casi di cui alle lettere b), c) il gestore
dell’impianto, laddove vengano accettati i conferimenti di rifiuti, ha
l’obbligo di annotare nel registro di carico e scarico le seguenti informazioni:
estremi identificativi del produttore e/o trasportatore del rifiuto comprensivi
del codice fiscale del soggetto trasportatore, descrizione del rifiuto, luogo
di produzione del rifiuto, indicazione del mezzo e della targa con il quale il
rifiuto è stato trasportato. In caso di conferimenti anomali il titolare e/o
gestore dell’impianto ha altresì l’obbligo di segnalere
le predette irregolarità agli Organi di Controllo competenti per territorio;
19. di stabilire che, in relazione al vigente
quadro normativo concernente la disciplina dell’utilizzazione delle terre e
rocce da scavo, in particolare gli artt.li 184-bis, 185 e 186 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e il D.M.
10 agosto 2012, n. 161, art. 5, nel caso in cui, nella fase di realizzazione
dell’impianto, siano previsti movimenti di terra ancorché di modesta entità e
che i predetti materiali da scavo derivanti dalla realizzazione dell’opera
siano utilizzati nel corso dello stesso o di un successivo processo di
produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi, almeno
novanta giorni prima dell’inizio dei lavori, la Ditta è tenuta e presentare il
“Piano di utilizzo” previsto all’art. 5 del citato D.M. n. 161/2012, redatto
conformemente all’Allegato 5 dello stesso;
20. di fare salve eventuali e ulteriori
autorizzazioni, visti pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri
Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia;
si precisa in tal senso che la presente autorizzazione viene rilasciata nei
limiti di quanto disposto dalle vigenti normative in campo ambientale e che,
gli ulteriori provvedimenti di natura edilizia e di igiene e sanità, da
emanarsi da parte delle competenti Autorità, devono essere richiesti e/o
acquisiti successivamente al rilascio della presente autorizzazione; sono fatti
salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
21. di fare salvi altresì, i successivi
accertamenti che saranno effettuati dal servizio Gestione Rifiuti in ordine
alla sussistenza dei requisiti soggettivi ai sensi della D.G.R. 29.11.2007,
n.1227
22. di riservarsi, all’esito della verifica
della comunicazione antimafia prevista dal vigente Codice Antimafia di cui al
D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., l’adozione di eventuali ed ulteriori provvedimenti;
23. di stabilire che il presente documento sia
notificato ai sensi di legge, presso la sede legale della Ditta, a cura del
competente SUAP;
24. di trasmettere copia del presente
provvedimento al Comune di Giulianova (TE), all’Amministrazione Provinciale di
Teramo, all’A.R.T.A. – Sede Centrale di PESCARA ed all’A.R.T.A. - Distretto
Provinciale di TERAMO;
25. di trasmettere altresì, ai sensi dell’art.
208, comma 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale
Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria
Artigianato Agricoltura di L’Aquila;
26. di disporre la pubblicazione del presente
provvedimento, limitatamente agli estremi, all’oggetto ed al dispositivo, sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso
giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta
giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni
dalla notifica;
PER IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO
Dott.ssa Iris Flacco
Segue Allegato