D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., art. 208 - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., art. 45. Ditta DI.BA. METALLI S.r.l. -  sede legale in Giulianova (TE), Via Pisa 16, C.F e P.I. n. 01436330672. Autorizzazione regionale alla realizzazione e gestione unica di un impianto di messa in riserva e trattamento di rifiuti speciali pericolosi (RSP) e non pericolosi (RSNP) ubicato in Giulianova (TE), Via Cupa foglio n° 21, p.lle nn. 848, 1124, 1125, 1137, 347 e 287 parte (sperficie complessiva dell’impianto pari a mq. 7.600 di cui mq. 6.755 di area scoperta e mq. 845 di area coperta), fasi gestionali di cui all’allegato C della parte IV del T.U.A. R13/R12/R4 per RSNP e fasi R13/R12 per RSP).Progetto denominato: “Passaggio da regime semplificato a regime ordinario dell’attività di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi, con ricongiungimento nella vigente Autorizzazione Regionale N.DF3/96 per la gestione di rifiuti pericolosi”

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

Omissis

 

DETERMINA

 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

 

1.       di fare propro quanto deciso nelle conferenze dei servizi tenutesi in data 5 agosto 2014 e 16 febbraio 2015;

 

2.       di approvare, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 03.04.2006 n° 152 e s.m.i. e dell’art. 45  della Legge Regionale 19.12.2007 n. 45 e s.m.i., il progetto denominato “Passaggio da regime semplificato a regime ordinario dell’attività di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi, con ricongiungimento nella vigente Autorizzazione Regionale N.DF3/96 per la gestione di rifiuti pericolosi” presentato dalla  DI.BA Metalli  Srl -  sede legale Giulianova (TE), Via Pisa 16,  C.F e P.I. n. 01436330672-  per la realizzazione e la gestione unica di un impianto di messa in riserva e trattamento di rifiuti speciali pericolosi (RSP) e di rifiuti speciali non pericolosi (RSNP) ubicato in Giulianova  (TE), Via Cupa foglio n° 21 - p.lle nn. 848, 1124, 1125, 1137, 347 e 287 parte- (sperficie complessiva dell’impianto pari a mq. 7.600 di cui mq. 6.755 di area scoperta e mq. 845 di area coperta), fasi gestionali di cui all’allegato C della parte IV del T.U.A. R13/R12/R4 per RSNP e fasi R13/R12 per RSP, costituito dagli elaborati citati in premessa, avente una capacità istantanea pari a 130 Tons (fasi R13/R12 per RSP), T. 804 Tons (fasi R13/R12/R4 per RSNP) ed una capacità complessiva annua pari a 25.257 Tons  (fasi R13/R12/R4 per RSNP) e 1.700 Tons (fasi R13/R12 per RSP), i cui elaborati progettuali risultano così costituiti:

-        Relazione tecnica art. 208

-        Tav.01_rev.00 di Marzo 2014 – Inquadramento cartografico

-        Tav.02_rev.00 di Marzo 2014 – Planimetria generale , Lay-out rifiuti

-        Tav.03_rev.00 di Marzo 2014 – Planimetria generale, gestione acque,

-        Tav.04_rev.00 di Marzo 2014 – Planimetria generale, emissioni in atmosfera

-        Tav.05_rev.00 di Marzo 2014 – Planimetria generale, particolari costruttivi

-        Quadro riassuntivo emissioni

-        Relazione tecnica art. 269

-        Valutazione impatto acustico rev 01

-        Aggiornamento tabella autorizzativa

-        Relazione tecnica integrativa in risposta a nota 54541 del 10.03.2015

3.       di disporre  che nell’impianto di cui sopra  possono essere gestiti i seguenti rifiuti, con le potenzialità e le operazioni di trattamento di seguito evidenziate:

RAGGRUPPAMENTO PER TIPOLOGIA OMOGENEA

CODICI C.E.R.

 

OPERAZIONE DI RECUPERO

POTENZIALITA'

ANNUE

t/anno

ISTANTANEA

t

GRUPPO N.1

Metalli ferrosi

10.02.10

R12-R4

10.500 t/a

300 t

12.01.01

12.01.02

15.01.04

16.01.17

17.04.05

19.01.02

19.01.18

20.01.40

19.12.02

10.02.99

12.01.99

GRUPPO N.2

Metalli non ferrosi

20.01.40

R12-R4

8.000 t/a

200 t

12.01.99

16.01.18

11.05.99

10.08.99

17.04.01

11.05.01

17.04.02

19.10.02

12.01.03

17.04.03

19.12.03

12.01.04

15.01.04

17.04.04

17.04.06

17.04.07

GRUPPO N.3

Rifiuti costituiti da carcasse e parti di autoveicoli messi in sicurezza e bonificati

16.01.18

R12

700 t/a

7 t

16.01.22

16.01.16

GRUPPO N.4

Rifiuti costituiti da spezzoni di cavi di diverso materiale 

17.04.11

R12

1.950 t/a

55 t

16.02.16

GRUPPO N.5

Rifiuti costituiti da materiali plastici

02.01.04

R12

170 t/a

20 t

15.01.02

17.02.03

20.01.39

19.12.04

07.02.13

12.01.05

16.01.19

16.02.16

20.01.39

16.03.06

GRUPPO N.6

Rifiuti costituiti da materiali in legno e sughero

03.01.01

R12

22 t/a

5 t

03.01.05

03.01.99

15.01.03

17.02.01

19.12.07

20.01.38

20.03.01

GRUPPO N.7

Rifiuti costituiti da carta, cartone, cartoncino, etc

15.01.01

R12

120 t/a

5 t

15.01.05

15.01.06

20.01.01

15.02.03

GRUPPO N.8

Rifiuti costituiti da pneumatici etc

16.01.03

R13

50 t/a

5 t

GRUPPO N.9

Rifiuti costituiti da R.A.E.E. non contenenti sostanze pericolose 

 

16.02.14

R12

3.683 t/a

200 t

16.02.16

20.01.36

11.01.14

11.02.99

20.01.40

11.02.06

GRUPPO N.9 bis

Rifiuti costituiti da rottami elettrici ed elettronici contenenti metalli preziosi selezionati

16.02.16

R4

2 t/a

 

2 t

GRUPPO N.10

Rifiuti costituiti da marmitte catalitiche esauste contenenti metalli preziosi

16.08.01

R12

60 t/a

5 t

 

RIFIUTI PERICOLOSI

 

 

 

 

16 02 10*

R12

50

10

16 02 11*

50

10

16 02 13*

50

10

16 02 15*

50

10

17 04 09*

50

10

17 04 10*

50

10

20 01 35*

50

10

16 06 01*

R13

1.400

70

 

 

prescrivendo inoltre:

-                 I rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero siano identificati di norma con i codici CER del capitolo dell’allegato A parte IV del D.Lgs 1052/2006 e smi;

-                 Per i RAEE devono essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs 14.03.2014 n. 49;

-                 Per i rifiuti provenienti dalla messa in sicurezza dei veicoli devono essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs 24.06.2003 n.209;

-                 Per i rifiuti costituiti da accumulatori devono essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs 20.01.2008 n. 188;

-                 L’impianto dovrà essere dotato dei presidi di cui al D.M. 24.01.2011 n.20;

-                 I rifiuti derivanti dalle operazioni di raggruppamento, ai quali sono attribuiti i codici di cui ai capitoli 1912, dovranno essere registrati nel registro di carico e scarico come rifiuti prodotti nell’impianto, con indicato nello spazion riservato alle annotazioni i numeri delle registrazioni in carico dei rifiuti che sono stati oggetto di raggruppamento. Nello spazion riservato alle annotazioni dei rifiuti ricevuto da terzi e sottoposti a raggruppamento dovrà essere indicata la data dell’operazione e il quantitativo del rifiuto sottoposto a raggruppamento;

-                 Nell’impianto non potranno essere gestiti i rifiuti di cui al CER 150106 (multimateriale), provenienti dalle raccolte differenziate effettuate dai Comuni;

-                 Nel registro di carico e scarico, per i rifiuti identificati con il CER 160216, nello spazio riservato alle annotazioni dovrà essere indicato il tipo di componente;

-                 L’impianto di recupero idrometallurgico dovrà essere dotato di apposito registro di carico e scarico;

-                 Tenuto conto che sulla maggiorparte dei rifiuti si eseguono operazioni di selezione, cernita, riduzione volumetrica e raggruppamento, si specifica che l’operazione di messa in riserva (R13) è ricompresa nelle operazioni di recupero da R1 a R12;

4.       di autorizzare la DI.BA Metalli srl alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs 152/2006 e smi e di approvare lo specifico quadro riassuntivo (Allegato Q.R.E. Settembre 2014 parte integrante della presente determina) relativo al punto di emissione E1 (impianto di affinazione idrometallurgica) e alle eventuali  emissioni diffuse, sempre  nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

-                 N.2 controlli durante la marcia controllata;

-                 Frequenza di controllo annuale;

-                 Tempo massimo intercorrente tra la data di messa in esercizio e la messa a regime: 30 gg;

-                 Tempo massimo per la comunicazione dei dati di controllo emissioni durante la marcia controllata, decorrenti dalla messa a regime: 40 gg;

-                 Devono   essere adottate  tutte le misure necessarie  per  il contenimento  delle emissioni diffuse e non, per la tutela della qualità dell'aria, nonché  tutte le misure atte ad evitare molestie olfattive, in  linea  con le migliori tecnologie disponibili;

-                 L'impianto  deve essere condotto secondo  le modalità e i  tempi di lavoro proposti dalla ditta. Eventuali   variazioni possono costituire modifica sostanziale dell'impianto e devono quindi essere  preventivamente autorizzate;

-                 Ai  sensi  del  comma  5 dell'art. 269  del  D.Lgs. n. 152/06  e s.m.i.,  qualora  siano  attivati  nuovi  punti  di  emissione  o eventuali  modifiche aquelli già autorizzati, la Ditta è tenuta a comunicare alla Regione Abruzzo, alla Provincia di  Teramo, al Dipartimento Provinciale dell'ARTA, al Comune di Giulianova, al Dipartimento di Prevenzione - Servizio  Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica  della  ASL di Teramo,  la data  di  messa in esercizio con  un anticipo  di almeno  15 (quindici)  giorni,  pena l'applicazione di quanto  previsto dal comma  3 dell'art. 279 del D.Lgs. n. 152/06;

-                 Devono  essere  trasmessi alla Regione Abruzzo, al Dipartimento Provinciale dell'ARTA di Teramo e alla Provincia di Teramo,   nel tennine  perentorio   di   40   (quaranta)   giorni dalla data di messa a regime,   i    rapporti   di prova relativi   a  due campionamenti   da  effettuarsi  durante il periodo  continuativo di marcia controllata di durata di 10 (dieci)  giorni,  pena l'applicazione del  comma4 dell'art. 279  del  D.Lgs. n. 152/06;

-                 In caso di rottura, malfunzionamento, o in qualunque altro caso di interruzione dei sistemi di abbattimento, entro le otto  ore  successive  all'evento, deve  essere  data  comun icazione  al  Comune  territodalmente  competente,   alla Regione  Abruzzo,  alla  Provincia  d i   Teramo, al   Dipartimento    Provinciale   ARTA, al Dipartimento    di Prevenzione    -    Servizio  Igiene,  Epidemiologia  e  Sanità  Pubblica  della  ASL di  Teramo  e  interrotta  l 'atti v ità dell'impianto fino al ripristino delle normali condizioni di esercizio, comunicando  al tresì eventuali  provvedimenti che si adotteranno;

-                 Ai sensi del punto 2.8 dell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., ogni interruzione  del normale funzionamento dei sistemi di abbattimento  (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti interruzione del funzionamento  dell'impianto produttivo) deve essere  tempestivamente annotata su  un apposito registro  delle  manutenzioni, conforme alla  D.GR. 517/07, vidimato dall'Organo  competente. Il suddetto registro deve  essere  tenuto a  disposizione  degli  Organi  di controllo unitamente  agli  esiti  degli  autocontrolli previsti.  Copia  dei  risultati analitici  deve  essere  inoltrata  alla  Regione  Abruzzo,  alla  Provincia  di  Teramo, al Distretto  provinciale ARTA di  Teramo,  al  Comune  di Giulianova,  tramite  P.E.C. e  firma  digitale  ai seguenti indirizzi:

gestionerifiutiebonifiche@pec.regione.abruzzo.it ambiente@pec.provincia.teramo.it dist.teramo@pec.artaabruzzo.it protocollogenerale@comunedigiulianova.it

-                 Ai sensi dell'allegato  VI al Titolo Quinto del D.Lgs.   152/06, i dati relativi    ai controlli analitici prescritti devono essere   riportati a cura  del  gestore  su  apposito registro degli  autocontrolli, conforme alla  D.GR.  517/07, vidimato dall'Organo competente. Tale registro deve essere tenuto a disposizione   degli organi di controllo, con allegati i certificati analitici cui si fa riferimento;

-                 Eventuali  variazioni  dei  parametri  dichiarati  dalla Ditta,  che  possono  determinare  un aumento  delle  emissioni, compresa la durata delle emissioni e  il flusso di massa o anche variazioni qualitative degli inquinanti, costituiscono modifica sostanziale dell'impianto e devono essere preventivamente autorizzate;

-                 La Ditta è tenuta ad eseguire tutte le opere eventualmente  necessarie  per consentire  gli accessi,  le ispezioni  e le operazioni di prelievo nei punti di emissione.  ln particolare tutti i  punti di em issione significativi  devono essere dotati  di  opere  di  presa  per  il   prelievo  degli  inquinanti  e  resi  accessibili,  con  possibilità  di  appoggio   per strumentazione  ed operatori,  rispettando  criteri  di sicurezza,  in  modo  da  consentire   il controllo  immediato  in qualsivoglia camino, qualora gli organi preposti lo dispongano;

-                 Per la valutazione delle misure degli inquinanti  negli scarichi in atmosfera  si applica  quanto stabi l ito dal D.Lgs.152/06, Parte Quinta, allegato VI, con particolare riferimento ai punti 2.1, 2.3, 2.7 e 2.8. Ai sensi dei punti 2.1 e 2.3 del suddetto allegato, il referto analitico deve riportare i valori delle grandezze più significative  dell'impianto atte a caratterizzarne  Io stato  di funzionamento,  la durata del campionamento,  la concentrazione  riferita  ad  un'ora  di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose;

-                 Fatti salvi   eventuali   aggiornamenti  delle   norme   successivamente riportate,  devono   essere    indicati  e comunicati i metodi di campionamento ed analisi. In particolare:

la velocità e la portata devono  essere misurate applicando  la norma UNI EN  ISO 16911-1, 2:2013;

                -1'Ammoniaca (NH3) deve essere misurata secondo UNICHIM 632:1984;

                -I'Acido Cloridrico (HCL) deve essere misurato secondo la norma UNI-EN 1911:1,2,3;

                -1'Acido Nitrico (HN03) deve essere misurato secondo  ISTISAN 98/2, NIOSH 7903;

                -Gli Ossidi di Azoto (NOx) devono essere misurati secondo  la norma 14792:2006;

                -Gli Ossidi di Zolfo (SOx) devono essere misurati secondo  il D.M. 25.08.2000 all.l:

-                 La Ditta è tenuta a comunicare alla Regione Abruzzo, alla Provincia di Teramo ed al Distretto Provinciale dell'ARTA e agli altri Enti coinvolti nel procedimento, motivandone le cause, entro dieci giorni dal fatto, l'eventuale  mancata attivazione  della/e  emissione/i,   indicando  i  nuovi  tempi  dell'eventuale  attivazione,   la  disattivazione   della/e emissione/i che si protragga per più di 48 ore, sia essa parziale o totale, temporanea o definitiva, indicando i tempi deli'eventuale riattivazione;

-                 La Ditta è tenuta a comunicare  alla  Regione Abruzzo, alla Provincia  di Teramo,  al Comune    di  Giulianova, al Distretto  Provinciale  dell'ARTA di Teramo, al Dipartimento  di Prevenzione  - Servizio  Igiene, Epidemiologia  e Sanità Pubblica della ASL di Teramo,   ogni   variazione di ragione sociale, sede legale, legale rappresentante, responsabile di stabilimento e, preventivamente, ogni successiva variazione o modifica dell'impianto che sarà autorizzato, come  disposto  dall'art. 269  comma  2  del  D.Lgs. n. 152/2006  e  a richiedere  l'autorizzazione  alla Provincia nei casi previsti;

-                 L 'autorizzazione   dovrà  essere   vincolata al rispetto di quanto riportato nella documentazione tecnica allegata alla domanda e alle prescrizioni indicate;

-                 Sono fatte salve  altre autorizzazioni, benestare o nulla osta occorrenti a qualsiasi altro fine;

-                 Per quant'altro non detto si fa riferimento alle norme previste dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed allegati, nonché ad ogni altra normativa vigente in tema di tutel a dell'ambiente;

-                 Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27.7.1934  n°1265 e le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri  Enti e/o  Organismi,  nonché  le  altre  disposizioni  legislative  e  regolamentari   comunque  applicabili   in riferimento alle attività autorizzate con il presente atto;

-                 L'autorizzazione che sarà rilasciata dalla Regione Abruzzo dovrà essere  vincolata al rispetto delle caratteristiche di esercizio indicate nella relazione tecnica e delle prescrizioni indicate nel presente parere provinciale;

-                 Il non rispetto delle prescrizioni che dovranno essere riportate  integralmente sull'Atto regionale o delle  ulteriori prescrizioni contenute anche in successive leggi, comporterà l 'adozione dei provvedimenti previsti dall'art.  278 (Poteri di ordinanza) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., fatta salva l'eventuale applicazione di sanzioni di carattere penale e/o amministrativa previste dall'art. 279 del suddetto Decreto o da altre norme se ed in quanto applicabili;

-                 In caso di accertata inosservanza delle prescrizioni contenute nell'Atto regionale, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 279 (Sanzioni) del già citato Decreto e delle eventuali misure cautelari disposte dall'Autorità Giudiziaria, secondo la gravità dell'infrazione, l 'Autorità competente procederà:

-                 Alla diffida con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità dovranno  essere  eliminate;

-                 Alla diffida ed alla contestuale temporanea sospensione degli impianti e delle attività autorizzate con il presente atto, per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;

-                 Alla revoca dell'autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni, in caso di  mancato adeguamento alle  prescrizioni  imposte con diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni  contenute  nel   presente atto determini situazioni di pericolo o di  danno per la salute o per l'ambiente;

-                 Ai sensi del comma 9 dell 'art. 269 al D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'autorità competente per il controllo identificata dalla D.G.R. 517/2006   è l'A.R.T.A., autorizzata ad effettuare presso l'impianto tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto di quanto previsto nell'autorizzazione che dovrà essere rilasciata dalla Regione Abruzzo;

 

5.       di autorizzare la DI.BA Metalli srl, preso atto del provvedimento emanato dal Comune di Giulianova (TE) n. 14163 del 07.04.2014 in corso di validità, a scaricare le acque meteoriche (di prima pioggia depurate e di seconda pioggia) nella pubblica fognatura (rete acque bianche) di via Cupa, alle seguenti conizioni e prescrizioni:

-                 che il pozzetto d'ispezione e campionamento delle acque di prima pioggia depurate dovrà essere sempre accessibile agli organi di controllo ed agibile per il prelievo

-                 che il punto d'immissione dello scarico delle acque meteoriche nella pubblica fognatura (rete acque bianche) di via Cupa dovrà essere sempre accessibile all'Organo tecnico di controllo

lo scarico delle acque di prima pioggia depurate dovrà rispettare i limiti della Tab. 3 dell'llegato 5 al D.Lgs 152/2006  smi

-                 La ditta dovrà adeguare lo scarico ai nuovi limiti previsti da aggiornamenti normativi, qualora più restrittivi;

-                 Al fine di perseguire il rispetto dei nuovi limiti previsti dalla normativa, la ditta dovrà garantire la corretta e manutenzione dell'impianto di trattamento ed effettuare con le modalità di legge, controlli analitivi sullo scarico delle acque di prima pioggia depurate con cadenza annuale: i relativi risultati, firmati da tecnico abilitato, dovranno essere conservati per tutta la durata dell'autorizzazione ed esibiti, su richiesta, agli organi di controllo. I parametri da controllare sono quelli stabiliti dall'ARTA ovvero: pH - Solidi Sospesi Totali - COD - Azoto Ammoniacale - Azoto nitrico - Rame - Zinco - Ferro - Alluminio - Nichel - Cromo totale - Idrocarburi Totali. Sono da verificare, inoltre la presenza di oli minerali persistenti (c>20);

-                 Copia dei certificati d'analisi dovrà essere trasmessa, con cadenza indicata, all'ufficio Ambiente ed Igiene urbana del Comune di Giulianova, al Distretto Provinciale ARTA di Teramo e al SIESP dellìASL di Teramo;

-                 La ditta dovrà conservare la documentazione attestante l'avvio a smaltimento e/o recupero dei fanghi per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque secondo quanto previsto dalla al riguardo del D.Lgs n.152/2006 parte  IV;

-                 Sono fatti salvi eventuali diritti di terzi, nonchè le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri enti ed Organismi e le altre disposizioni e direttive vigienti nella materia e pertanto la ditta dovrà dotarsi di ogni altra eventuale autorizzazione occorrente a qualsiasi altro fine;

-                 la ditta è comunque tenuta a comunicare preventivamente al comune di Giulianove e allo scrivente servizio ogni variazione delle caratteristiche dell'impianto, dello scarico o della titolarità dello stesso ed in particolare ai sensi dell'art. 124 comma 12 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

-                 in caso di inosservanza alle prescrizioni autorizzatorie e secondo la gravità delle infrazioni, fatte salve le sanzioni espressamente previste dalla legge, l'Ente provvederà all'adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti dalla legge;

6.       di stabilire che la presente autorizzazione  è concessa per un periodo di 10 anni (dieci) dalla data di notifica del presente provvedimento, per il tramite del competente SUAP, ed è comprensiva sia della fase di realizzazione che di gestione dell’impianto;

7.       di precisare che la presente autorizzazione  è prorogabile, per ogni sua fase, nelle forme stabilite dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dalla L.R. 45/07 e s.m.i., su istanza motivata da parte della Ditta interessata;

 

8.       di stabilire che l’esercizio dell’impianto, è preceduto dall’invio allo scrivente Servizio della seguente documentazione:

-                 documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie in conformità a quanto stabilito nel seguente punto 17);

-                 comunicazione alla quale deve essere allegata un dichiarazione del Direttore dei Lavori contenente:

-                 l’ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;

-                 l’avvenuta effettuazione con esito positivo della verifica di idoneità funzionale;

-                 il nominativo del Responsabile della gestione dell’impianto nella nuova configurazione operativa, in possesso di idonee e documentate conoscenze tecniche;

-                 data di avvio dell’impianto, nella nuova configurazione operativa;

-                 documentazione comprovante il regolare adempimento alle procedure di cui al D.P.R. n. 380/2001, certificato di agibilità dell’impianto, reso dall’Autorità Competente ai sensi delle vigenti normative in materia;

-                 copia della autorizzazione prevista dal D.P.R. n. 151/2011 e s.m.i. in materia di antincendio e predisposizione di presidi di protezione cosi come richiesti dalla medesima normativa;

 

9.       di disporre che entro 180 giorni (centottanta) dalla comunicazione di avvio dell’impianto, salvo proroga accordata su motivata istanza dell’interessato, la Ditta interessata presenti il certificato di collaudo dell’impianto. Detto certificato deve attestare, tra l’altro, in funzione anche della tipologia di impianto:

-                 la conformità dell’impianto realizzato con il progetto a suo tempo approvato;

-                 la funzionalità dei sistemi di stoccaggio e dei processi di smaltimento e recupero, in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da smaltire;

-                 l’idoneità delle singole opere civili ed elettromeccaniche dell’impianto a conseguire i rispettivi risultati funzionali;

-                 il regolare funzionamento dell’impianto nel suo complesso a regime di minima e di massima potenzialità;

-                 l’idoneità dell’impianto a garantire il rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli prescritti come condizione nel provvedimento di approvazione;

-                 la predisposizione e l’attuazione delle  attività di monitoraggio, di controllo e di caratterizzazione previste nell’allegato  parere ARTA Abruzzo;

10.     di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

11.     di disporre che all’atto dell’entrata in esercizio dell’impianto, nelle forme autorizzate con il presente provvedimento, si intende sostituita l’autorizzazione comunale N. 14163 del 07.04.2014 allo scarico delle acque meteoriche, di cui all’art. 113 del d.Lgs 152/2006 e smi, provenienti dal piazzale delle stabilimento Azienda DI.BA Metalli srl sita in via Cupa snc, Giulianova (TE) e revocata l’autorizzazione regionale rilasciata con determinazione n. DN3/309 del 07.11.2008;

12.     di prescrivere che la ditta DI.BA Metalli srl, in merito alla Iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese della Provincia di Teramo, RIP n. 194/TE, provveda ad inviare allo scrivente Servizio, entro n. 10 giorni dalla data fissata per l’entrata in esercizio dell’impianto,  secondo quanto autorizzato con il presente provvedimento, copia dell’istanza di revoca della predetta  iscrizione;

13.     di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori   prescrizioni:

-                 deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

-                 deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

-                 devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

-                 devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;

14.     di richiamare la Ditta interessata al rispetto, per quanto applicabili, degli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190 (Registro di carico e scarico) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e alla trasmissione con cadenza semestrale, alla Provincia di Teramo ed all’ARTA - Distretto Provinciale di TERAMO  di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, distinguendo quelli provenienti dalla Regione da quelli fuori Regione, in conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 778 del 11.10.2010;

15.     di richiamare la Ditta all’osservanza degli adempimenti e degli obblighi derivanti dalle vigenti normative che regolano il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (S.I.S.T.R.I.), come da ultimo disciplinato dal D.L. n. 101/2013, convertito con modificazioni in L. n. 125/2013;

16.     di dare atto che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208 comma 13) del Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e dell’art. 45, comma 16) della Legge Regionale 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;

 

17.     di obbligare la Ditta beneficiaria del presente provvedimento, oltre a prestare prima dell’avvio dell’impianto adeguate garanzie finanziarie ai sensi della D.G.R. n. 790/2007 e s.m.i., a dotarsi, per tutta la durata delle operazioni di cantiere necessarie alla realizzazione dell’impianto, di adeguata polizza assicurativa a tutela di terzi, per eventuali danni derivanti dalla realizzazione delle opere e di quanto altro ad esse connesso;

18.     di prescrivere che il titolare e/o gestore dell’impianto, nel momento del conferimento dei rifiuti, ha l’obbligo di effettuare i seguenti adempimenti:

a.       accertare che il conferitore sia munito di regolare iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;

b.       in caso di conferimenti effettuati da parte di privari cittadini: i rifiuti possono essere accettati nei limiti quantitativi e nelle frequenze direttemante connesse alla normale attività domestica e, comunque, nel rispetto del Regolamento di igiene urbana del Comune ove ha sede l’impianto;

c.       i conferimenti di rifiuti effettuati dai soggetti di cui alla tipologia prevista dall’art. 266, comma 5, D.Lgs 152/2006 s.m.i., possono avvenire esclusivamente per le tipologie riconducibili alla propria attività di commercio ambulante.

Nei casi di cui alle lettere b), c) il gestore dell’impianto, laddove vengano accettati i conferimenti di rifiuti, ha l’obbligo di annotare nel registro di carico e scarico le seguenti informazioni: estremi identificativi del produttore e/o trasportatore del rifiuto comprensivi del codice fiscale del soggetto trasportatore, descrizione del rifiuto, luogo di produzione del rifiuto, indicazione del mezzo e della targa con il quale il rifiuto è stato trasportato. In caso di conferimenti anomali il titolare e/o gestore dell’impianto ha altresì l’obbligo di segnalere le predette irregolarità agli Organi di Controllo competenti per territorio;

19.     di stabilire che, in relazione al vigente quadro normativo concernente la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo, in particolare gli artt.li 184-bis, 185 e 186 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e il D.M. 10 agosto 2012, n. 161, art. 5, nel caso in cui, nella fase di realizzazione dell’impianto, siano previsti movimenti di terra ancorché di modesta entità e che i predetti materiali da scavo derivanti dalla realizzazione dell’opera siano utilizzati nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi, almeno novanta giorni prima dell’inizio dei lavori, la Ditta è tenuta e presentare il “Piano di utilizzo” previsto all’art. 5 del citato D.M. n. 161/2012, redatto conformemente all’Allegato 5 dello stesso;

20.     di fare salve eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; si precisa in tal senso che la presente autorizzazione viene rilasciata nei limiti di quanto disposto dalle vigenti normative in campo ambientale e che, gli ulteriori provvedimenti di natura edilizia e di igiene e sanità, da emanarsi da parte delle competenti Autorità, devono essere richiesti e/o acquisiti successivamente al rilascio della presente autorizzazione; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

21.     di fare salvi altresì, i successivi accertamenti che saranno effettuati dal servizio Gestione Rifiuti in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi ai sensi della D.G.R. 29.11.2007, n.1227

22.     di riservarsi, all’esito della verifica della comunicazione antimafia prevista dal vigente Codice Antimafia di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., l’adozione di eventuali ed ulteriori provvedimenti;

23.     di stabilire che il presente documento sia notificato ai sensi di legge, presso la sede legale della Ditta, a cura del competente SUAP;

24.     di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Giulianova (TE), all’Amministrazione Provinciale di Teramo, all’A.R.T.A. – Sede Centrale di PESCARA  ed all’A.R.T.A. - Distretto Provinciale di TERAMO;

25.     di trasmettere altresì, ai sensi dell’art. 208, comma 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila;

26.     di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente agli estremi, all’oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica;

 

PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Iris Flacco

 

Segue Allegato