L.R. 3 marzo 2010 n. 7 e s.m.i. - Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità. Conferimento delega di funzioni di “autorità espropriante” per la costruzione di un impianto idroelettrico nel Comune di Palena (CH). Ditta Proponente: Nuova Energia S.p.A.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

 

VISTO il D.Lgs. 387 del 29.12.2003 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” ed in particolare l'art. 12, concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative il procedimento dell’autorizzazione unica, che al comma 1 dichiara che le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, autorizzati ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti;

 

VISTO il D.P.R. 327 del 08/06/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;

 

VISTA la L.R. n. 7 del 03/03/2010 “Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità”;

 

VISTA la L.R. n. 28 del 19/06/2012 “Modifiche alla L.R. 3 marzo 2010, n. 7 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità) ed integrazione alla L.R. 10 marzo 2008, n. 2 (Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale)”;

 

PRESO ATTO dell’istanza del 29/04/2015 presentata dalle Società Nuova Energia S.p.a. e acquisita al protocollo regionale n° RA/119882 del 06/05/2015 per la costruzione e l’esercizio di un impianto idroelettrico di potenza di concessione pari a 443,53 kW da ubicarsi nel Comune di Palena (CH) loc. “Torre”;

 

CONSIDERATO che la L.R. 7/2010 all’art. 5, dispone, tra l’altro, di conferire agli Enti Locali, con distinti provvedimenti dirigenziali, le funzioni di "autorità espropriante" congiuntamente alle funzioni di esecuzione della relativa procedura, relativamente a opere pubbliche di competenza regionale o ad opere private dichiarate di pubblica utilità in base alla normativa vigente;

 

CONSIDERATO che nella fattispecie trattasi di opere che interessano il territorio di un solo Comune e che pertanto, ai sensi dell’art. 3 comma 3 lettera a), costituisce autorità espropriante il Comune ove insiste l’opera soggetta ad espropri;

 

CONSIDERATA la possibilità di conferire ai sensi dell’art. 5 comma 1 della L.R. n. 7/2010, all’Amministrazione Comunale di Palena la funzione di "autorità espropriante" congiuntamente alle funzioni di esecuzione della relativa procedura, relativamente alla costruzione di un impianto idroelettrico e delle opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dell’impianto stesso, da ubicarsi nel Comune di Palena (CH). Società proponente: Nuova Energia S.p.a. di Lanciano (CH) – di cui all’istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003, acquisita al protocollo regionale n° RA/119882 del 06/05/2015;

 

DATO ATTO, altresì, che l’art. 5 comma 6 della richiamata L.R. n. 7/2010 dispone che “con provvedimento della Giunta regionale saranno determinate le modalità di attuazione delle deleghe previa approvazione di uno schema tipo di convenzione che disciplini i rapporti tra delegante e delegato”;

 

CONSIDERATO doveroso non impedire lo svolgimento dei procedimenti di autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/03 per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e quindi, nelle more della determinazione delle modalità di attuazione delle deleghe di cui all’art. 5 comma 6 della L.R. 7/2010, di procedere attraverso la definizione di delibera di giunta straordinaria e specifica, facendo riferimento allo schema di Convenzione approvato dalla Conferenza Permanete Regione-Enti Locali di cui all’art. 5 comma 6 della L.R. 7/2010 e ai criteri per il calcolo dei compensi da erogare agli Enti locali affidatari di procedure espropriative delegate;

 

DATO ATTO che l’intero onere finanziario della spesa per l’acquisizione degli immobili ovvero del loro asservimento nonché dell’intera procedura espropriativa, così come individuato all’art. 5 commi 5 e 8 della L.R. n. 7 del 03/03/2010, sono a carico del soggetto Proponente, che è, per l’impianto in oggetto la Società Nuova Energia S.p.a. con sede legale in Lanciano (CH)  - Via Dalmazia, n. 27;

 

RITENUTO di dover approvare l’Allegato A “Criteri per il calcolo dei compensi da erogare agli Enti locali affidatari di procedure espropriative delegate” recante la formula per il calcolo degli importi da erogare agli stessi Enti, approvato dalla Conferenza Permanente Regione Enti Locali come risulta dalla copia dei verbali in data 04/07/2007 e 08/07/2009 in atti della Regione Abruzzo, evidenziando che le opere oggetto del presente provvedimento sono opere private dichiarate di pubblica utilità ai sensi di legge e pertanto tutti gli oneri di previsione della spesa per l’acquisizione degli immobili ovvero il loro asservimento nonché per l’espletamento delle procedure espropriative, sono a carico dei proponenti e rese direttamente dagli stessi all’autorità espropriante;

 

RITENUTO di dover approvare l’Allegato B “Convenzione per impianto idroelettrico – Nuova Energia SpAredatto secondo lo Schema di convenzione  approvato dalla Conferenza Permanente Regione Enti Locali, tenuto conto della facoltà della Regione di delegare con provvedimenti regionali le funzioni espropriative agli Enti locali, stabilendone limiti e modalità, come negli incontri della Conferenza  di cui ai verbali  del 04/07/2007 e 08/07/2009, in atti della Regione Abruzzo;

 

PRESO ATTO di dover avviare la fase dell’intera procedura di esproprio per l’impianto idroelettrico sito nel Comune di Palena (CH), proposto dalla Società Nuova Energia SpA con istanza acquisita al protocollo regionale n° RA/119882 del 06/05/2015;

 

RITENUTO opportuno,  così come previsto dall’art. 6 comma 2 del D.P.R. 327/01 - che prevede che le Regioni  individuino ed organizzino l’ufficio per le espropriazioni, ovvero attribuiscano i relativi poteri ad un ufficio già esistente - individuare l’Ufficio Attività Tecniche Ecologiche del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, SINA quale ufficio idoneo alla definizione delle procedure di esproprio per la realizzazione dell’impianto di che trattasi e alla predisposizione dei provvedimenti conseguenti l’adozione del presente atto;

 

PRESO ATTO che in fase di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03 la struttura competente istruisce la pratica nella sua completa documentazione, comprensiva di Piano particellare di esproprio; 

 

RITENUTO pertanto opportuno definire i costi istruttori in favore della Regione per la fase di istruttoria preliminare all’avvio del procedimento di cui all’art. 12 D.Lgs 387/03 e per il rilascio dell’autorizzazione con la conseguente dichiarazione di pubblica utilità, così come previsti nella quota Pp dell’Allegato A  “Criteri per il calcolo dei compensi da erogare agli Enti locali affidatari di procedure espropriative delegate” i quali saranno versati, dalla ditta proponente, contestualmente alla stipula della convenzione,  in favore della Regione Abruzzo sul c.c. della Regione Abruzzo c/o Banca Popolare dell'Emilia Romagna – IBAN Omissis  -  con la seguente causale “Servizio DA13 - costi istruttori relativi alla fase di istruttoria preliminare all’avvio del procedimento ex art. 12 D.Lgs 387/03 e al rilascio dell’autorizzazione con la conseguente dichiarazione di pubblica utilità” e successivamente accertati dal Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, SINA sul capitolo di entrata 31110 “Entrate derivanti dai diritti di istruttoria per il rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 387/03 e s.m.i. – L.R. 09.08.2006 n. 27”;

 

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Politica energetica, Qualità dell'aria, SINA  ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità tecnico – amministrativa del presente atto e che la presente non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

 

PRESO ATTO che il Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali apponendo la propria firma sul presente provvedimento attesta che il contenuto dello stesso è coerente con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati allo stesso Dipartimento;

 

a voti unanimi resi nelle forme di legge

 

DELIBERA

 

Per i motivi espressi in narrativa che si intendono integralmente richiamati:

 

1.             di delegare all’Amministrazione Comunale di Palena (CH), ai sensi e per gli effetti della L. R. n. 7 del 03/03/2010 e s.m.i., le funzioni di “autorità espropriante” per la realizzazione delle opere relative al progetto per la costruzione e l’esercizio di un impianto idroelettrico e delle sue opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dell’impianto stesso, della potenza di concessione pari a 443,53 kW da ubicarsi nel Comune di Palena (CH) loc. “Torre”. Società Proponente Nuova Energia S.p.a. di Lanciano (CH) – istanza acquisita al protocollo regionale n° RA/119882 del 06/05/2015.

2.             di approvare l’allegato A Criteri per il calcolo dei compensi da erogare agli Enti locali affidatari di procedure espropriative delegateapprovato dalla Conferenza Permanente Regione Enti Locali.

3.             di approvare l’Allegato B “Convenzione per impianto idroelettrico – Nuova Energia Spa”  redatto secondo lo schema di convenzione approvato dalla Conferenza Permanente Regione Enti Locali, da stipulare con l’Amministrazione Comunale di Palena, autorizzando all’uopo il Dirigente del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, SINA del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali” o suo delegato.

4.             di individuare ai sensi dell’art. 6 comma 2 del DPR 327/01, l’Ufficio Attività Tecniche Ecologiche del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, SINA quale ufficio idoneo alla definizione delle procedure di esproprio per la realizzazione dell’impianto di che trattasi e alla adozione dei provvedimenti conseguenti l’adozione del presente atto.

5.             di stabilire che i costi istruttori relativi alla fase di istruttoria preliminare all’avvio del procedimento ex art. 12 D.Lgs 387/03 e al rilascio dell’autorizzazione con la conseguente dichiarazione di pubblica utilità, così come previsti nella quota Pp dell’Allegato A  Criteri per il calcolo dei compensi da erogare agli Enti locali affidatari di procedure espropriative delegate” siano versati, dalla ditta proponente, contestualmente alla stipula delle convenzioni,  in favore della Regione Abruzzo sul c.c. della Regione Abruzzo c/o Banca Popolare dell'Emilia Romagna – IBAN Omissi -  con la seguente causale “Servizio DA13 - costi istruttori relativi alla fase di istruttoria preliminare all’avvio del procedimento ex art. 12 D.Lgs 387/03 e al rilascio dell’autorizzazione con la conseguente dichiarazione di pubblica utilità” e successivamente accertati dal Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, SINA sul capitolo di entrata 31110 “Entrate derivanti dai diritti di istruttoria per il rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 387/03 e s.m.i. – L.R. 09.08.2006 n. 27”.

6.             che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

Segue Allegato

Allegato1

Allegato2