LA
GIUNTA REGIONALE
VISTO il D.Lgs. 387 del 29.12.2003 “Attuazione della
direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta
da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” ed in
particolare l'art. 12, concernente la razionalizzazione e semplificazione delle
procedure autorizzative il procedimento
dell’autorizzazione unica, che al comma 1 dichiara che le opere per la
realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere
connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio
degli stessi impianti, autorizzati ai sensi del comma 3, sono di pubblica
utilità ed indifferibili ed urgenti;
VISTO il D.P.R. 327 del
08/06/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilità”;
VISTA la L.R. n. 7 del
03/03/2010 “Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica
utilità”;
VISTA la L.R. n. 28 del
19/06/2012 “Modifiche alla L.R. 3 marzo 2010, n. 7 (Disposizioni regionali in
materia di espropriazione per pubblica utilità) ed integrazione alla L.R. 10
marzo 2008, n. 2 (Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale)”;
PRESO ATTO dell’istanza del
29/04/2015 presentata dalle Società Nuova Energia S.p.a. e acquisita al
protocollo regionale n° RA/119882 del 06/05/2015 per la costruzione e
l’esercizio di un impianto idroelettrico di potenza di concessione pari a
443,53 kW da ubicarsi nel Comune di Palena (CH) loc. “Torre”;
CONSIDERATO che la L.R.
7/2010 all’art. 5, dispone, tra l’altro, di conferire agli Enti Locali, con
distinti provvedimenti dirigenziali, le funzioni di "autorità
espropriante" congiuntamente alle funzioni di esecuzione della relativa
procedura, relativamente a opere pubbliche di competenza regionale o ad opere
private dichiarate di pubblica utilità in base alla normativa vigente;
CONSIDERATO che nella
fattispecie trattasi di opere che interessano il territorio di un solo Comune e
che pertanto, ai sensi dell’art. 3 comma 3 lettera a), costituisce autorità
espropriante il Comune ove insiste l’opera soggetta ad espropri;
CONSIDERATA
la possibilità di conferire ai sensi dell’art. 5
comma 1 della L.R. n. 7/2010, all’Amministrazione Comunale di Palena la
funzione di "autorità espropriante" congiuntamente alle funzioni di
esecuzione della relativa procedura, relativamente alla costruzione di un
impianto idroelettrico e delle opere connesse e infrastrutture indispensabili
alla costruzione e all’esercizio dell’impianto stesso, da ubicarsi nel Comune
di Palena (CH). Società proponente: Nuova Energia S.p.a. di Lanciano (CH) – di
cui all’istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003, acquisita al protocollo
regionale n° RA/119882 del 06/05/2015;
DATO
ATTO, altresì, che l’art. 5 comma 6 della richiamata
L.R. n. 7/2010 dispone che “con
provvedimento della Giunta regionale saranno determinate le modalità di
attuazione delle deleghe previa approvazione di uno schema tipo di convenzione
che disciplini i rapporti tra delegante e delegato”;
CONSIDERATO doveroso non impedire lo svolgimento dei procedimenti
di autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/03 per
la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica
alimentati da fonti rinnovabili e quindi, nelle more della determinazione delle
modalità di attuazione delle deleghe di cui all’art. 5 comma 6 della L.R.
7/2010, di procedere attraverso la definizione di delibera di giunta
straordinaria e specifica, facendo riferimento allo schema di Convenzione
approvato dalla Conferenza
Permanete Regione-Enti Locali di cui all’art. 5 comma 6 della L.R. 7/2010 e ai
criteri per il calcolo dei compensi da erogare agli Enti locali affidatari di
procedure espropriative delegate;
DATO
ATTO che l’intero onere finanziario della spesa per
l’acquisizione degli immobili ovvero del loro asservimento nonché dell’intera
procedura espropriativa, così come individuato all’art. 5 commi 5 e 8 della
L.R. n. 7 del 03/03/2010, sono a carico del soggetto Proponente, che è, per
l’impianto in oggetto la Società Nuova Energia S.p.a. con sede legale in Lanciano (CH) - Via Dalmazia, n.
27;
RITENUTO di dover approvare l’Allegato A “Criteri per il calcolo dei compensi da
erogare agli Enti locali affidatari di procedure espropriative delegate”
recante la formula per il calcolo degli importi da erogare agli stessi Enti,
approvato dalla Conferenza Permanente
Regione Enti Locali come risulta dalla copia dei verbali in data 04/07/2007 e
08/07/2009 in atti della Regione Abruzzo, evidenziando che le opere oggetto del
presente provvedimento sono opere private dichiarate di pubblica utilità ai
sensi di legge e pertanto tutti gli oneri di previsione della spesa per
l’acquisizione degli immobili ovvero
il loro asservimento nonché per l’espletamento delle procedure
espropriative, sono a carico dei proponenti e rese direttamente dagli stessi
all’autorità espropriante;
RITENUTO di dover approvare l’Allegato B “Convenzione
per impianto idroelettrico – Nuova Energia SpA” redatto secondo lo Schema di convenzione approvato dalla Conferenza
Permanente Regione Enti Locali, tenuto conto della facoltà della Regione di
delegare con provvedimenti regionali le funzioni espropriative agli Enti
locali, stabilendone limiti e modalità, come negli incontri della
Conferenza di cui ai verbali del 04/07/2007 e 08/07/2009, in atti della
Regione Abruzzo;
PRESO
ATTO di
dover avviare la fase dell’intera
procedura di esproprio per l’impianto idroelettrico sito nel Comune di
Palena (CH), proposto dalla Società
Nuova Energia SpA con istanza acquisita al
protocollo regionale n° RA/119882 del 06/05/2015;
RITENUTO
opportuno,
così come previsto dall’art. 6 comma 2 del D.P.R. 327/01 - che prevede
che le Regioni individuino ed
organizzino l’ufficio per le espropriazioni, ovvero attribuiscano i relativi
poteri ad un ufficio già esistente - individuare l’Ufficio Attività Tecniche
Ecologiche del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, SINA quale
ufficio idoneo alla definizione delle procedure di esproprio per la
realizzazione dell’impianto di che trattasi e alla predisposizione dei
provvedimenti conseguenti l’adozione del presente atto;
PRESO
ATTO che in fase di avvio del procedimento ai sensi
dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03 la struttura
competente istruisce la pratica nella sua completa documentazione, comprensiva
di Piano particellare di esproprio;
RITENUTO pertanto opportuno definire i costi istruttori in favore della Regione
per la fase di istruttoria preliminare all’avvio del procedimento di cui
all’art. 12 D.Lgs 387/03 e per il rilascio
dell’autorizzazione con la conseguente dichiarazione di pubblica utilità, così
come previsti nella quota Pp dell’Allegato A “Criteri per il calcolo dei compensi da
erogare agli Enti locali affidatari di procedure espropriative delegate” i
quali saranno versati, dalla ditta proponente, contestualmente alla stipula
della convenzione, in favore della Regione Abruzzo sul c.c.
della Regione Abruzzo c/o Banca Popolare dell'Emilia Romagna – IBAN
Omissis - con la seguente causale “Servizio DA13 -
costi istruttori relativi alla fase di istruttoria preliminare all’avvio del
procedimento ex art. 12 D.Lgs 387/03 e al rilascio
dell’autorizzazione con la conseguente dichiarazione di pubblica utilità” e
successivamente accertati dal Servizio Politica Energetica, Qualità
dell’Aria, SINA sul capitolo di entrata 31110 “Entrate derivanti dai diritti di
istruttoria per il rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 387/03 e s.m.i. – L.R.
09.08.2006 n.
DATO ATTO che il Dirigente
del Servizio Politica energetica, Qualità dell'aria, SINA
ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità tecnico –
amministrativa del presente atto e che la presente non comporta oneri a carico
del bilancio regionale;
PRESO ATTO che il Direttore
del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali
apponendo la propria firma sul presente provvedimento attesta che il contenuto
dello stesso è coerente con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati allo stesso
Dipartimento;
a voti
unanimi resi nelle forme di legge
DELIBERA
Per
i motivi espressi in narrativa che si intendono integralmente richiamati:
1.
di delegare all’Amministrazione Comunale di Palena
(CH), ai sensi e per gli effetti della L. R. n. 7 del 03/03/2010 e s.m.i., le funzioni di “autorità espropriante” per la
realizzazione delle opere relative al progetto per la costruzione e l’esercizio
di un impianto idroelettrico e delle sue opere connesse e infrastrutture
indispensabili alla costruzione e all’esercizio dell’impianto stesso, della
potenza di concessione pari a 443,53 kW da ubicarsi nel Comune di Palena (CH) loc. “Torre”. Società Proponente Nuova Energia S.p.a. di
Lanciano (CH) – istanza acquisita al protocollo regionale n° RA/119882 del
06/05/2015.
2.
di approvare l’allegato
A “Criteri per il calcolo dei
compensi da erogare agli Enti locali affidatari di procedure espropriative
delegate” approvato dalla
Conferenza Permanente Regione Enti Locali.
3.
di approvare l’Allegato B “Convenzione per impianto
idroelettrico – Nuova Energia Spa” redatto secondo lo schema di convenzione
approvato dalla Conferenza Permanente Regione Enti Locali, da stipulare
con l’Amministrazione Comunale di Palena, autorizzando all’uopo il Dirigente
del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, SINA del Dipartimento
Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali” o suo delegato.
4.
di individuare ai sensi dell’art. 6 comma 2 del DPR 327/01, l’Ufficio Attività Tecniche
Ecologiche del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, SINA quale
ufficio idoneo alla definizione delle procedure di esproprio per la
realizzazione dell’impianto di che trattasi e alla adozione dei provvedimenti
conseguenti l’adozione del presente atto.
5.
di stabilire che i costi
istruttori relativi alla fase di istruttoria preliminare all’avvio del
procedimento ex art. 12 D.Lgs 387/03 e al rilascio
dell’autorizzazione con la conseguente dichiarazione di pubblica utilità, così
come previsti nella quota Pp dell’Allegato A “Criteri
per il calcolo dei compensi da erogare agli Enti locali affidatari di procedure
espropriative delegate” siano versati, dalla ditta proponente,
contestualmente alla stipula delle convenzioni,
in favore della Regione Abruzzo sul c.c. della Regione Abruzzo c/o Banca Popolare dell'Emilia Romagna – IBAN Omissi - con la
seguente causale “Servizio DA13 - costi istruttori relativi alla fase di
istruttoria preliminare all’avvio del procedimento ex art. 12 D.Lgs 387/03 e al rilascio dell’autorizzazione con la
conseguente dichiarazione di pubblica utilità” e successivamente accertati dal
Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, SINA sul capitolo di
entrata 31110 “Entrate derivanti dai diritti di istruttoria per il rilascio
dell’Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 387/03
e s.m.i. – L.R. 09.08.2006 n.
6.
che il presente
provvedimento venga pubblicato per estratto sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo.
Segue
Allegato