“Modifiche al regolamento “L.R. 10/2004 -regolamento per la gestione faunistico - venatoria degli ungulati”.

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

VISTO l’art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

 

VISTI gli artt. 39 e 44 del vigente Statuto regionale;

 

VISTO il verbale n. 1 del 11.08.2015 del Consiglio Regionale – III Commissione Consiliare Permanente, in sede deliberante

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

EMANA

 

il seguente regolamento:

 

Indice

 

“Art. 1                                                           7

(Modifiche ed integrazioni al Regolamento “L.R. 10/2004 - Regolamento per la gestione faunistico - venatoria degli ungulati”)   7

 

 

Art. 1

(Modifiche ed integrazioni al Regolamento “L.R. 10/2004 - Regolamento per la gestione faunistico - venatoria degli ungulati”)

 

Al Regolamento “L.R. 10/2004 -Regolamento per la gestione faunistico - venatoria degli ungulati” sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

 

a.              Alla fine del comma 9 dell’articolo 1, è aggiunto il seguente periodo: “In caso il cacciatore abbia già frequentato e superato la prova valutativa finale di corsi relativi alle figure di cui al comma 8 lettere b), c), d), e), f), g), h), j) e k), qualora ne frequenti di successivi, le parti dei programmi coincidenti con quelle dei corsi già conseguiti, sono automaticamente riconosciute e scomputate sia dal programma da seguire sia dalla relativa prova valutativa finale.”;

b.             Al comma 15 dell’articolo 1, dopo la parola “tra le parti”, sono aggiunte le seguenti: “, ovvero a seguito di richiesta dell’ATC alla quale non segua un accordo con la Provincia entro e non oltre il termine di trenta giorni lavorativi.”;

c.              Alla fine del comma 27 dell’articolo 1, è aggiunto il seguente periodo: “A decorrere dal 1 agosto 2015, le modifiche alle MA sono effettuate dagli ATC e comunicate alla Provincia entro e non oltre sette giorni dall’approvazione delle stesse da parte dei Comitati di Gestione.”;

d.             Il comma 28 dell’articolo 1 è sostituito dal seguente:

-               “28. Il territorio non vocato rappresenta l'area nella quale la presenza del cinghiale è da ritenere incompatibile con la salvaguardia delle colture agricole e delle altre specie selvatiche. Fatto salvo quanto previsto nell’articolo 1 bis, in tale territorio, sono esclusi dalla gestione faunistico-venatoria, tendente ad eliminare la presenza del cinghiale, i cacciatori che partecipano alla gestione della specie all’interno della MA e sono ammesse tutte le tecniche di caccia tranne la braccata.”;

e.              Al comma 31 dell’articolo 1, le parole “in accordo con la Provincia” sono soppresse;

f.              Al comma 33 dell’articolo 1, le parole “e vidimato dalla Provincia” sono soppresse;

g.             Al comma 34 dell’articolo 1, le parole “dalla Provincia” sono sostituite con le seguenti: “dall’ATC”;

h.             Al comma 35 dell’articolo 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) Dopo le parole “e comunque compreso”, sono aggiunte le seguenti: “, di norma,”;

2) Dopo le parole “due vice-capisquadra.”, è inserito il seguente periodo: “L’ATC in presenza di contrasti tra le squadre o per migliorare la pianificazione faunistico-venatoria del territorio o per ottimizzare la gestione delle specie può ridurre o aumentare il numero minimo di componenti delle squadre rispettivamente fino a dieci e trenta”.

i.               Al comma 39 dell’articolo 1, le parole “Entro due anni dall’entrata in vigore del presente regolamento” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 30 giugno 2017”;

j.               Il comma 45 dell’articolo 1 è sostituito dal seguente:

-               “45. Il caposquadra, congiuntamente ai vice-capisquadra, è responsabile del rispetto delle regole contenute nel presente Regolamento per la caccia al cinghiale in braccata nella MA di cui al comma 49. Entro il 30 giugno 2016 i capisquadra e i vice-capisquadra devono conseguire la qualifica di selecacciatore/selecontrollore”;

k.             Al comma 46 dell’articolo 1, le parole “e d’intesa con la Provincia” sono soppresse;

l.               Il comma 47 dell’articolo 1 è sostituito dal seguente:

-               “47.          Le zone di cui al comma 46 sono costituite da un'area continua, di estensione superficiale compresa tra 200 e 2.000 ettari, con i confini corrispondenti ad elementi fissi facilmente determinabili ed individuabili quali strade, fossi, ecc. Non costituiscono interruzione alla continuità territoriale elementi quali strade, ferrovie, corsi d'acqua e simili. Le zone di caccia sono individuate dall’ATC. L'assegnazione delle zone vocate viene effettuata per un periodo di cinque anni, rinnovabile. Fatto salvo quanto previsto al comma 61, qualora nelle MA rimangano zone non assegnate, l’ATC, su richiesta scritta da parte delle squadre della MA, da formularsi entro il 31 agosto di ogni anno, le ripartisce ed assegna, entro il 15 settembre, ed esclusivamente per la stagione venatoria in corso, a ciascuna richiedente una sola zona di superficie proporzionale al numero dei propri iscritti, possibilmente contigua a quella già assegnata, utilizzando i criteri di priorità previsti al comma 56. Con la nuova assegnazione la superficie complessiva a disposizione della squadra può superare il limite di 2.000 ettari. L’ATC, in presenza di contrasti tra le squadre o per migliorare la pianificazione faunistico-venatoria del territorio o per ottimizzare la gestione delle specie può revocare o modificare l’assegnazione o la perimetrazione delle zone anche durante la stagione venatoria in corso. Qualora non pervengano all’ATC nuove richieste di assegnazione di zone non assegnate, per l’anno venatorio in corso, provvede autonomamente alla ripartizione e all’assegnazione di dette zone alle squadre della MA, in modo proporzionale al numero dei propri iscritti, superando il limite dei 2.000 ettari ciascuna.”;

m.           Al comma 49 dell’articolo 1, dopo le parole “componenti delle squadre”, sono inserite le seguenti: “(prevedendone chiaramente anche le modalità di occupazione e di abbandono delle poste)”;

n.             Il comma 54 dell’articolo 1 è sostituito dal seguente:

-               “54. Nelle MA e nelle zone di caccia assegnate alle squadre, anche durante lo svolgimento della caccia al cinghiale, è consentito a tutti i cacciatori di esercitarvi altre forme di caccia, tranne se partecipanti a qualsiasi titolo alla battuta del giorno.”

o.             Al comma 56 dell’articolo 1, le parole “dalla Provincia” sono sostituite dalle seguenti: “dall’ATC”;

p.             Alla lettera a) del comma 56 dell’articolo 1, dopo la parola “residenti” sono aggiunte le seguenti: “o nativi”;

q.             Al comma 58 dell’articolo 1, il numero “57” è sostituito con il numero: “56”;

r.               Il comma 72 dell’articolo 1 è sostituito dal seguente:

-               “72. Durante lo svolgimento della braccata ai partecipanti è consentito abbattere esclusivamente il cinghiale e, se nel periodo ne è consentita la caccia, la volpe (Vulpes Vulpes). Ai partecipanti alla braccata, è vietato abbattere altri tipi di  selvaggina, esercitare altre forme di caccia, detenere o utilizzare munizioni diverse da quelle a palla unica.”;

s.              Al comma 108 dell’articolo 1, il numero “2” è sostituito con il numero: “3”;

t.               Dopo l’articolo 1, è inserito il seguente:

 

“Art. 1 bis

(Salvaguardia delle colture agricole e delle altre specie selvatiche: contenimento dei danni causati dal cinghiale nel territorio non vocato)

1.             Nel rispetto del Calendario venatorio, in presenza di danni documentati alle colture agricole o alle altre specie selvatiche nel territorio non vocato definito dal comma 28 dell’articolo 1, le Associazioni agricole rappresentate nell’ATC possono presentare allo stesso istanza d’intervento scritta. L’ATC, celermente, verificata l’effettiva presenza dei danni, incarica giornalmente con nota scritta una squadra, già assegnataria di una zona e che partecipa alla gestione della specie all’interno di una MA, d’intervenire. La squadra può utilizzare tutte le tecniche di caccia e, in deroga a quanto previsto dal comma 28 dell’articolo 1, se autorizzata dall’ATC, anche la braccata.

2.             Le squadre interessate a partecipare alle attività previste dal presente articolo presentano domanda scritta all’ATC entro il 31 agosto di ogni anno e sono automaticamente inserite cronologicamente nell’elenco annuale da cui l’ATC, con criteri di rotazione delle squadre e delle zone, le seleziona per interventi giornalieri.

3.             L’ATC alla nota scritta con la quale incarica d’intervento una squadra, su cui riporta espressamente il giorno d’intervento e l’autorizzazione o il diniego dell’utilizzazione anche della tecnica di caccia della braccata, allega fotocopia della cartografia dell’area in cui la stessa è chiamata ad agire.

4.             La squadra incaricata conferma, entro e non oltre dodici ore dal ricevimento della nota d’intervento, l’accettazione dell’incarico e, decorso inutilmente tale termine, l’ATC incarica dell’intervento la squadra che nell’elenco cronologico la segue. La nota e la cartografia sono inviate prima dell’intervento agli organi deputati al controllo.

5.             Tutte le comunicazioni previste nel presente articolo possono essere effettuate anche con mezzi telematici.”;

u.             Dopo l’articolo 1 bis è inserito il seguente:

 

“Art. 1 ter

(Piani di gestione dei cervidi)

1.             La Provincia o gli ATC, delegati ai sensi del comma 15 dell’articolo 1, entro sei mesi dall’approvazione del presente regolamento, adottano un Piano quinquennale di gestione dei cervidi. Per i cervidi nella tabella sottostante vengono fornite le superfici ottimali dei comprensori cui fare riferimento per la gestione di una popolazione.

 

 

Superficie (ha)

Capriolo

1.500-5.000

Cervo

25.000 - 60.000

 

2.             Per quanto riguarda i cervidi per ogni comprensorio faunistico di gestione devono essere identificati delle densità ottimali (dette densità obiettivo), espresse come numero di capi ogni 100 ettari di territorio, intese e calcolate rispetto alla superficie territoriale idonea alla specie di ciascuna unità di gestione. Nella tabella sottostante vengono forniti i valori di riferimento delle densità obiettivo per cervo e capriolo (i valori possono variare in funzione delle condizioni locali e degli obiettivi delle specifiche strategie di gestione adottate).

 

 

Densità di

riferimento indicative

 

Capriolo

10 -30 capi /100 ha

Cervo

1,5 - 6 capi/100 ha

 

 

3.             I Piani quinquennali devono contenere:

a)             la carta della vocazione faunistica;

b)             l'individuazione dei comprensori faunistici di gestione;

c)             gli obiettivi del piano;

d)            l'indicazione delle modalità per gli interventi di miglioramento ambientale;

e)             l'indicazione e la localizzazione degli eventuali danni causati dai cervidi e gli interventi di prevenzione da adottare;

f)              l'indicazione delle modalità dei censimenti delle popolazioni;

g)             le indicazioni per la modulistica relativa alle varie fasi di gestione della specie.

4.             I Piani quinquennali di gestione dei cervidi sono subordinati, per la loro adozione, al parere dell'ISPRA.

5.           Ai fini di un'ottimale gestione faunistica delle popolazioni di cervo, la Regione, le Province o gli ATC, possono stipulare tra loro o con altre regioni e province non abruzzesi interessate, nonché con gli enti gestori delle aree protette, specifici protocolli per la gestione della specie in ambiti territoriali omogenei. Gli ATC per l'espletamento di tali funzioni devono avvalersi di tecnici con qualifiche definite dall'articolo 1, comma 8, lettera a).

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso