IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO l’art. 121 della
Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;
VISTI gli artt. 39 e 44
del vigente Statuto regionale;
VISTO il verbale n. 1
del 11.08.2015 del Consiglio Regionale – III Commissione Consiliare Permanente,
in sede deliberante
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
EMANA
il seguente regolamento:
Indice
“Art. 1 7
(Modifiche
ed integrazioni al Regolamento “L.R. 10/2004 - Regolamento per la gestione
faunistico - venatoria degli ungulati”) 7
Al Regolamento “L.R. 10/2004 -Regolamento per la gestione
faunistico - venatoria degli ungulati” sono apportate le seguenti modifiche ed
integrazioni:
a.
Alla
fine del comma 9 dell’articolo 1, è aggiunto il seguente periodo: “In caso il
cacciatore abbia già frequentato e superato la prova valutativa finale di corsi
relativi alle figure di cui al comma 8 lettere b), c), d), e), f), g), h), j) e
k), qualora ne frequenti di successivi, le parti dei programmi
coincidenti con quelle dei corsi già conseguiti, sono automaticamente
riconosciute e scomputate sia dal programma da seguire sia dalla relativa prova
valutativa finale.”;
b.
Al
comma 15 dell’articolo 1, dopo la parola “tra le parti”, sono aggiunte le
seguenti: “, ovvero a seguito di richiesta dell’ATC alla quale non segua un
accordo con la Provincia entro e non oltre il termine di trenta giorni
lavorativi.”;
c.
Alla
fine del comma 27 dell’articolo 1, è aggiunto il seguente periodo: “A decorrere
dal 1 agosto 2015, le modifiche alle MA sono effettuate dagli ATC e comunicate
alla Provincia entro e non oltre sette giorni dall’approvazione delle stesse da
parte dei Comitati di Gestione.”;
d.
Il
comma 28 dell’articolo 1 è sostituito dal seguente:
-
“28.
Il territorio non vocato rappresenta l'area nella quale la presenza del
cinghiale è da ritenere incompatibile con la salvaguardia delle colture
agricole e delle altre specie selvatiche. Fatto salvo quanto previsto
nell’articolo 1 bis, in tale territorio, sono esclusi dalla gestione
faunistico-venatoria, tendente ad eliminare la presenza del cinghiale, i
cacciatori che partecipano alla gestione della specie all’interno della MA e
sono ammesse tutte le tecniche di caccia tranne la braccata.”;
e.
Al
comma 31 dell’articolo 1, le parole “in accordo con la Provincia” sono
soppresse;
f.
Al
comma 33 dell’articolo 1, le parole “e vidimato dalla Provincia” sono
soppresse;
g.
Al
comma 34 dell’articolo 1, le parole “dalla Provincia” sono sostituite con le
seguenti: “dall’ATC”;
h.
Al
comma 35 dell’articolo 1, sono apportate le seguenti modifiche:
1) Dopo le parole
“e comunque compreso”, sono aggiunte le seguenti: “, di norma,”;
2) Dopo le parole
“due vice-capisquadra.”, è inserito il seguente periodo: “L’ATC in presenza di
contrasti tra le squadre o per migliorare la pianificazione
faunistico-venatoria del territorio o per ottimizzare la gestione delle specie
può ridurre o aumentare il numero minimo di componenti delle squadre
rispettivamente fino a dieci e trenta”.
i.
Al
comma 39 dell’articolo 1, le parole “Entro due anni dall’entrata in vigore del
presente regolamento” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 30 giugno
2017”;
j.
Il
comma 45 dell’articolo 1 è sostituito dal seguente:
-
“45.
Il caposquadra, congiuntamente ai vice-capisquadra, è responsabile del rispetto
delle regole contenute nel presente Regolamento per la caccia al cinghiale in
braccata nella MA di cui al comma 49. Entro il 30 giugno 2016 i capisquadra e i
vice-capisquadra devono conseguire la qualifica di selecacciatore/selecontrollore”;
k.
Al
comma 46 dell’articolo 1, le parole “e d’intesa con la Provincia” sono
soppresse;
l.
Il
comma 47 dell’articolo 1 è sostituito dal seguente:
-
“47. Le zone di cui al comma 46 sono
costituite da un'area continua, di estensione superficiale compresa tra 200 e
2.000 ettari, con i confini corrispondenti ad elementi fissi facilmente
determinabili ed individuabili quali strade, fossi, ecc. Non costituiscono
interruzione alla continuità territoriale elementi quali strade, ferrovie,
corsi d'acqua e simili. Le zone di caccia sono individuate dall’ATC.
L'assegnazione delle zone vocate viene effettuata per un periodo di cinque anni,
rinnovabile. Fatto salvo quanto previsto al comma 61, qualora nelle MA
rimangano zone non assegnate, l’ATC, su richiesta scritta da parte delle
squadre della MA, da formularsi entro il 31 agosto di ogni anno, le ripartisce
ed assegna, entro il 15 settembre, ed esclusivamente per la stagione venatoria
in corso, a ciascuna richiedente una sola zona di superficie proporzionale al
numero dei propri iscritti, possibilmente contigua a quella già assegnata,
utilizzando i criteri di priorità previsti al comma 56. Con la nuova
assegnazione la superficie complessiva a disposizione della squadra può
superare il limite di 2.000 ettari. L’ATC, in presenza di contrasti tra le
squadre o per migliorare la pianificazione faunistico-venatoria del territorio
o per ottimizzare la gestione delle specie può revocare o modificare
l’assegnazione o la perimetrazione delle zone anche durante la stagione
venatoria in corso. Qualora non pervengano all’ATC nuove richieste di
assegnazione di zone non assegnate, per l’anno venatorio in corso, provvede
autonomamente alla ripartizione e all’assegnazione di dette zone alle squadre
della MA, in modo proporzionale al numero dei propri iscritti, superando il
limite dei 2.000 ettari ciascuna.”;
m.
Al
comma 49 dell’articolo 1, dopo le parole “componenti delle squadre”, sono
inserite le seguenti: “(prevedendone chiaramente anche le modalità di
occupazione e di abbandono delle poste)”;
n.
Il
comma 54 dell’articolo 1 è sostituito dal seguente:
-
“54.
Nelle MA e nelle zone di caccia assegnate alle squadre, anche durante lo
svolgimento della caccia al cinghiale, è consentito a tutti i cacciatori di
esercitarvi altre forme di caccia, tranne se partecipanti a qualsiasi titolo
alla battuta del giorno.”
o.
Al
comma 56 dell’articolo 1, le parole “dalla Provincia” sono sostituite dalle
seguenti: “dall’ATC”;
p.
Alla
lettera a) del comma 56 dell’articolo 1, dopo la parola “residenti” sono
aggiunte le seguenti: “o nativi”;
q.
Al
comma 58 dell’articolo 1, il numero “57” è sostituito con il numero: “56”;
r.
Il
comma 72 dell’articolo 1 è sostituito dal seguente:
-
“72.
Durante lo svolgimento della braccata ai partecipanti è consentito abbattere
esclusivamente il cinghiale e, se nel periodo ne è consentita la caccia, la
volpe (Vulpes Vulpes). Ai
partecipanti alla braccata, è vietato abbattere altri tipi di selvaggina, esercitare altre forme di
caccia, detenere o utilizzare munizioni diverse da quelle a palla unica.”;
s.
Al
comma 108 dell’articolo 1, il numero “2” è sostituito con il numero: “3”;
t.
Dopo
l’articolo 1, è inserito il seguente:
“Art. 1 bis
(Salvaguardia
delle colture agricole e delle altre specie selvatiche: contenimento dei danni
causati dal cinghiale nel territorio non vocato)
1.
Nel
rispetto del Calendario venatorio, in presenza di danni documentati alle
colture agricole o alle altre specie selvatiche nel territorio non vocato
definito dal comma 28 dell’articolo 1, le Associazioni agricole rappresentate
nell’ATC possono presentare allo stesso istanza d’intervento scritta. L’ATC,
celermente, verificata l’effettiva presenza dei danni, incarica giornalmente
con nota scritta una squadra, già assegnataria di una zona e che partecipa alla
gestione della specie all’interno di una MA, d’intervenire. La squadra può
utilizzare tutte le tecniche di caccia e, in deroga a quanto previsto dal comma
28 dell’articolo 1, se autorizzata dall’ATC, anche la braccata.
2.
Le
squadre interessate a partecipare alle attività previste dal presente articolo
presentano domanda scritta all’ATC entro il 31 agosto di ogni anno e sono
automaticamente inserite cronologicamente nell’elenco annuale da cui l’ATC, con
criteri di rotazione delle squadre e delle zone, le seleziona per interventi
giornalieri.
3.
L’ATC
alla nota scritta con la quale incarica d’intervento una squadra, su cui
riporta espressamente il giorno d’intervento e l’autorizzazione o il diniego
dell’utilizzazione anche della tecnica di caccia della braccata, allega
fotocopia della cartografia dell’area in cui la stessa è chiamata ad agire.
4.
La
squadra incaricata conferma, entro e non oltre dodici ore dal ricevimento della
nota d’intervento, l’accettazione dell’incarico e, decorso inutilmente tale
termine, l’ATC incarica dell’intervento la squadra che nell’elenco cronologico
la segue. La nota e la cartografia sono inviate prima dell’intervento agli
organi deputati al controllo.
5.
Tutte
le comunicazioni previste nel presente articolo possono essere effettuate anche
con mezzi telematici.”;
u.
Dopo
l’articolo 1 bis è inserito il seguente:
“Art. 1 ter
(Piani di gestione dei cervidi)
1.
La
Provincia o gli ATC, delegati ai sensi del comma 15 dell’articolo 1, entro sei
mesi dall’approvazione del presente regolamento, adottano un Piano quinquennale
di gestione dei cervidi. Per i cervidi nella tabella sottostante vengono
fornite le superfici ottimali dei comprensori cui fare riferimento per la
gestione di una popolazione.
|
Superficie (ha) |
Capriolo |
1.500-5.000 |
Cervo |
25.000 - 60.000 |
2.
Per
quanto riguarda i cervidi per ogni comprensorio faunistico di gestione devono
essere identificati delle densità ottimali (dette densità obiettivo), espresse
come numero di capi ogni
|
Densità di riferimento indicative |
Capriolo |
10 -30 capi /100 ha |
Cervo |
1,5 - 6 capi/100 ha |
3.
I Piani quinquennali devono contenere:
a)
la carta della vocazione faunistica;
b)
l'individuazione dei comprensori
faunistici di gestione;
c)
gli obiettivi del piano;
d)
l'indicazione delle modalità
per gli interventi di miglioramento ambientale;
e)
l'indicazione e la
localizzazione degli eventuali danni causati dai cervidi e gli interventi di
prevenzione da adottare;
f)
l'indicazione delle modalità
dei censimenti delle popolazioni;
g)
le indicazioni per la modulistica
relativa alle varie fasi di gestione della specie.
4.
I
Piani quinquennali di gestione dei cervidi sono subordinati, per la loro adozione,
al parere dell'ISPRA.
5.
Ai
fini di un'ottimale gestione faunistica delle popolazioni di cervo, la Regione,
le Province o gli ATC, possono stipulare tra loro o con altre regioni e
province non abruzzesi interessate, nonché con gli enti gestori delle aree
protette, specifici protocolli per la gestione della specie in ambiti
territoriali omogenei. Gli ATC per l'espletamento di tali funzioni devono
avvalersi di tecnici con qualifiche definite dall'articolo 1, comma 8, lettera
a).
IL PRESIDENTE
Dott.
Luciano D’Alfonso