D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - D.Lgs. 13.01.03, n. 36 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. – D.G.R. n. 607 del 26.09.2014. Accordo tra la Regione Lazio e la Regione Abruzzo, sottoscritto il 16 ottobre 2014, per il trattamento/smaltimento/recupero di una quota dei rifiuti aventi codice CER  20 03 01 presso impianti ubicati in Abruzzo di rifiuti, provenienti da Roma Capitale. Modifica del limite quantitativo giornaliero.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

VISTO il D.Lgs 03.04.2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.

 

RICHIAMATO l’art. 182, comma 3, del predetto D. Lgs., ai sensi del quale  è  vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano;

 

CONSIDERATO che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nel rispetto dei principi dell’ordinamento nazionale e comunitario; per conseguire i suddetti obiettivi e finalità, gli Enti interessati adottano ogni opportuna azione tra cui accordi di programma, contratti di programma e protocolli d’intesa, secondo principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti;

 

VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i., pubblicata nel B.U.R.A. n. 10 Straordinario del 21.12.2007, con la quale è stato approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) ed in particolare:

-       l’art. 4 “Competenze della Regione”;

-       l’art. 9 “Piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti”;

-       l’art. 28 “Accordi e contratti di programma, protocolli d’intesa”;

VISTA la L.R. 29.12.2011, n. 44 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea. Attuazione delle direttive 2008/98/CE, 91/676/CE, 2008/50CE, 2007/2/CE, 2006/123/CE e del Regolamento (CE) 1107/2009. (Legge Comunitaria regionale 2011)”, con la quale si è provveduto a recepire la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/98/Ce del 19 novembre 2008;

 

VISTA la L.R. 16.06.2006, n. 17 “Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi” e s.m.i., pubblicata sul BURA n. 37 del 07.07.2006, recante le disposizioni inerenti l’applicazione del tributo speciale (cd.“ecotassa”), per i rifiuti che sono conferiti negli impianti di trattamento/smaltimento/recupero,autorizzati ed in esercizio;

 

RICHIAMATA la DGR n. 693 del 13.09.2010 avente per oggetto: “L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - art. 59. Direttive regionali per la determinazione della tariffa di conferimento di rifiuti urbani agli impianti. Approvazione”;

 

RICHIAMATA la delibera della Giunta regionale del Lazio n. 546 del 05.08.2014, avente per oggetto: “Approvazione schema di Accordo tra la Regione Lazio e la Regione Abruzzo per il trattamento temporaneo di una quota dei rifiuti aventi codice CER 20.03.01 prodotti nel territorio di Roma Capitale”;

 

RICHIAMATA la DGR n. 607 del 26 settembre 2014, avente per oggetto: D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - D.Lgs. 13.01.03, n. 36 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. – Schema di accordo tra la Regione Lazio e la Regione Abruzzo per il trattamento/smaltimento/recupero temporaneo di una quota dei rifiuti aventi codice CER  20 03 01 prodotti nel territorio di Roma Capitale. Approvazione, con la quale la Regione Abruzzo, sulla base del principio di collaborazione e sussidiarietà istituzionale tra Enti interessati, ha ritenuto di accogliere la richiesta di collaborazione avanzata dalla Regione Lazio, al fine di superare le situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati, provenienti dal territorio di Roma Capitale;

 

DATO ATTO che l’accordo di programma in parola è stato sottoscritto dai rappresentanti delle rispettive Regioni in data 16 ottobre 2014, avente una validità temporale fissata in anni uno dalla medesima data;

 

TENUTO CONTO che i conferimenti dei rifiuti di che trattasi (rifiuti urbani indifferenziati aventi C.E.R. 200301) prodotti nel territorio di Roma Capitale, avvengono presso l’impianto di trattamento meccanico biologico (TMB) di titolarità di ACIAM Spa, con sede legale in via Edison, 27 - 67051 Avezzano (AQ), autorizzato con A.I.A. n. 14/10 del 31.12.2010;

 

PRESO ATTO del contenuto dei dati riepilogativi degli esiti dell’Accordo contenuti nei report allegati alla nota prot. n. 2892 del 19.06.2015, pervenuta da parte di ACIAM Spa di Avezzano (AQ), titolare e gestore dell’impianto di ricevimento dei rifiuti provenienti da Roma Capitale, nei quali si descrive l’analisi quantitativa dei flussi di rifiuti conferiti e, in particolare, l’avvio effettivo delle operazioni a far data dal 18.11.2014;

 

VISTA la nota inoltrata da ACIAM Spa in data 24.06.2015, prot. n. 2986, con la quale si chiede di voler riconsiderare l’attuale limite giornaliero massimo di conferimento, fissato dalla D.G.R. n. 607/2014 e dal conseguente Accordo di programma in 110 tonnellate di rifiuti, fermi restando il limite temporale di durata del vigente Accordo (un anno a scadere il 16 ottobre 2015)  ed il quantitativo massimo di T. 40.150 di rifiuti complessivamente  conferibili nel periodo stabilito;

 

DATO ATTO che nella richiesta del 24.06.2015 ACIAM ha calcolato in T. 17.595,80 il quantitativo complessivo di rifiuti provenienti da Roma Capitale nel periodo 16.10.2014 – 30.06.2015, per una media giornaliera pari a T/g 90;

 

CONSIDERATO che il dato consuntivo di cui sopra è sensibilmente al di sotto delle originarie previsioni dell’Accordo interregionale, in quanto l’avvio dei conferimenti dei rifiuti è avvenuto con ritardo rispetto al calendario previsto;

 

ESAMINATA la richiesta di deroga formulata da ACIAM Spa, dal limite giornaliero massimo stabilito in 110 tonnellate al giorno di conferimenti di rifiuti presso l’impianto consortile ubicato in loc. La Stanga del Comune di Aielli (AQ), fermo restando le ulteriori suddette limitazioni, calcolato che dall’1 luglio 2015 al 16 ottobre 2015 possono essere conferite circa 17.000 tonnellate di rifiuti, per una media di n. T/g 180, per 94 giorni lavorativi;

 

DATO ATTO, quindi, che nell’arco temporale complessivo dell’Accordo si prevede il conferimento complessivo di circa 34.000 tonnellate di rifiuti provenienti da Roma capitale, quantitativo ben inferiore a quello stabilito dall’Accordo stesso stimato in T. 40.150, assicurando il regolare funzionamento dell’impianto di smaltimento e il fabbisogno di conferimento da parte dei Comuni soci di ACIAM Spa;

 

CONSIDERATO opportuno, nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali in materia di rifiuti, ribadire di limitare il conferimento dei rifiuti di cui trattasi fino alla durata dell’insufficienza impiantistica nel Comune di Roma Capitale e, comunque fino alla data stabilita del 16 ottobre 2015, richiedendo che la cessata insufficienza impiantistica nel Comune di Roma Capitale, sia rilevata dalla struttura competente in materia della Regione Lazio, anche in base ai dati forniti dal Comune di Roma Capitale e da AMA Spa, e comunicata alla Regione Abruzzo; eventuali proroghe dell’Accordo in argomento saranno valutate previa acquisizione di ogni elemento utile a misurare gli effetti prodotti dall’Accordo;

 

RITENUTO di accogliere la richiesta di modifica avanzata da ACIAM Spa in data 24 giugno 2015 in quanto non significativa, nella sostanza, rispetto a quanto precedentemente approvato con l’Accordo sottoscritto in data 16 ottobre 2014, fermi restando i termini di scadenza  e il quantitativo totale, espresso in tonnellate, di rifiuti conferibili nell’impianto consortile di proprietà della stessa ACIAM Spa e ubicato nel Comune di Aielli (AQ);

 

RITENUTO, quindi, di approvare, ai sensi dell’art. 182 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l’integrazione  all’Accordo tra la Regione Lazio e la Regione Abruzzo per il trattamento/smaltimento/recupero temporaneo di una quota dei rifiuti aventi codice CER 20.03.01 prodotti nel territorio di Roma Capitale”, sottoscritto in data 16 ottobre 2014;

 

RITENUTO di confermare il rinvio ai soggetti interessati dall’Accordo la definizione dei rapporti  contrattuali tra le parti, ai fini della corretta gestione delle attività;

 

RITENUTO di incaricare il Dipartimento Opere Pubbliche – Governo del Territorio – Politiche Ambientali,  Servizio Gestione Rifiuti, per l’attuazione di quanto derivante dalla presente Deliberazione;

 

RITENUTO che l’ambito temporale per l’attuazione delle modifiche di cui sopra è determinato nel periodo tra il 01.07.2015 ed il 16.10.2015;

 

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti del Dipartimento Opere Pubbliche – Governo del Territorio – Politiche Ambientali ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità e regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento e non rilevandosi dallo stesso conseguenze negative sul piano ambientale;

 

DATO ATTO che il Direttore regionale del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali ha reso l’attestazione di cui al punto 8 della D.G.R.  n. 197 del 13.03.2015, debitamente firmata e riportata in calce al dispositivo del presente atto;

 

UDITA la relazione del Componente la Giunta preposto al Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali

 

VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

 

VISTO il D.Lgs 14.03.2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, pubblicato sulla G.U. n. 80 del 5.04.2013;

 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;

 

VISTA la L.R. 01.10.2013, n. 31;

 

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77 recante: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e s.m.i.;

 

DETERMINA

 

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

 

1.di modificare lo “Schema di accordo tra la Regione Lazio e la Regione Abruzzo per il trattamento/smaltimento/recupero temporaneo di una quota dei rifiuti aventi codice CER 20.03.01 prodotti nel territorio di Roma Capitale”, sottoscritto tra le parti in data 16 ottobre 2014, limitatamente al limite giornaliero massimo stabilito in 110 tonnellate al giorno di conferimenti di rifiuti presso l’impianto consortile ubicato in loc. La Stanga del Comune di Aielli (AQ), fermo restando il limite temporale di durata del vigente Accordo, la cui scadenza è fissata al 16 ottobre 2015  ed il quantitativo massimo di T. 40.150 di rifiuti complessivamente  conferibili nel periodo stabilito; quindi dall’1 luglio 2015 al 16 ottobre 2015 i conferimenti possono proseguire per ulteriori 17.000 tonnellate di rifiuti, per una media di n. T/g 180, per 94 giorni lavorativi;

2.di rinviare  a successivi ed eventuali provvedimenti l’attuazione delle modifiche indicate al precedente punto 1);

3.di rinviare ai soggetti interessati, titolari e/o gestori degli impianti e dei servizi, la definizione degli accordi contrattuali tra le parti, ai fini della corretta gestione delle attività;

4.di trasmettere copia del presente provvedimento al Presidente della Regione Lazio, all’ACIAM Spa, via Edison, 27 – 67051 Avezzano (AQ) ed all’AMA SpA, via Calderon de la Barca, n. 87 – 00142 ROMA, per i successivi adempimenti di competenza;

5.di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia dell’Aquila, al Comune di Aielli, all’ARTA Abruzzo – Direzione Centrale di Pescara e  all’ARTA  Abruzzo - Distretto provinciale dell’Aquila;

6.di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e sul sito web della Regione Abruzzo.

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica;

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Gianfranco Piselli