IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO il D.Lgs 03.04.2006, n.
152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.
RICHIAMATO l’art. 182, comma 3, del predetto D. Lgs., ai sensi del quale
è vietato smaltire i rifiuti urbani
non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti,
fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti
territoriali e l'opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali
di utenza servita lo richiedano;
CONSIDERATO che la gestione dei rifiuti costituisce attività di
pubblico interesse ed è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza,
economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nel rispetto dei
principi dell’ordinamento nazionale e comunitario; per conseguire i suddetti
obiettivi e finalità, gli Enti interessati adottano ogni opportuna azione tra
cui accordi di programma, contratti di programma e protocolli d’intesa, secondo
principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti
coinvolti;
VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione
integrata dei rifiuti” e s.m.i., pubblicata nel
B.U.R.A. n. 10 Straordinario del 21.12.2007, con la quale è stato approvato il
Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) ed in particolare:
-
l’art.
4 “Competenze della Regione”;
-
l’art.
9 “Piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti”;
-
l’art.
28 “Accordi e contratti di programma, protocolli d’intesa”;
VISTA la L.R. 29.12.2011, n. 44 “Disposizioni per
l’adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall’appartenenza
dell’Italia all’Unione Europea. Attuazione delle direttive 2008/98/CE,
91/676/CE, 2008/50CE, 2007/2/CE, 2006/123/CE e del Regolamento (CE) 1107/2009.
(Legge Comunitaria regionale 2011)”, con la quale si è provveduto a recepire la
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/98/Ce del 19 novembre
2008;
VISTA la L.R. 16.06.2006, n. 17 “Disciplina del tributo
speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi” e s.m.i.,
pubblicata sul BURA n. 37 del 07.07.2006, recante le disposizioni inerenti
l’applicazione del tributo speciale (cd.“ecotassa”),
per i rifiuti che sono conferiti negli impianti di trattamento/smaltimento/recupero,autorizzati ed in esercizio;
RICHIAMATA la DGR n. 693 del 13.09.2010 avente per oggetto:
“L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - art. 59. Direttive
regionali per la determinazione della tariffa di conferimento di rifiuti urbani
agli impianti. Approvazione”;
RICHIAMATA la delibera della Giunta regionale del Lazio n. 546
del 05.08.2014, avente per oggetto: “Approvazione schema di Accordo tra la
Regione Lazio e la Regione Abruzzo per il trattamento temporaneo di una quota
dei rifiuti aventi codice CER 20.03.01 prodotti nel territorio di Roma
Capitale”;
RICHIAMATA la DGR n. 607 del 26 settembre 2014, avente per
oggetto: D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - D.Lgs. 13.01.03, n. 36 e
s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.
– Schema di accordo tra la Regione Lazio e la Regione Abruzzo per il
trattamento/smaltimento/recupero temporaneo di una quota dei rifiuti aventi
codice CER 20 03 01 prodotti nel
territorio di Roma Capitale. Approvazione, con la quale la Regione Abruzzo, sulla
base del principio di collaborazione e sussidiarietà istituzionale tra Enti
interessati, ha ritenuto di accogliere la richiesta di collaborazione avanzata
dalla Regione Lazio, al fine di superare le situazioni di criticità nella
gestione dei rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati, provenienti dal
territorio di Roma Capitale;
DATO ATTO che l’accordo di programma in parola è stato
sottoscritto dai rappresentanti delle rispettive Regioni in data 16 ottobre
2014, avente una validità temporale fissata in anni uno dalla medesima data;
TENUTO CONTO che i conferimenti dei rifiuti di che trattasi
(rifiuti urbani indifferenziati aventi C.E.R. 200301) prodotti nel territorio
di Roma Capitale, avvengono presso l’impianto di trattamento meccanico
biologico (TMB) di titolarità di ACIAM Spa, con sede legale in via Edison, 27 -
67051 Avezzano (AQ), autorizzato con A.I.A. n. 14/10 del 31.12.2010;
PRESO ATTO del contenuto dei dati riepilogativi degli esiti
dell’Accordo contenuti nei report allegati alla nota prot.
n. 2892 del 19.06.2015, pervenuta da parte di ACIAM Spa di Avezzano (AQ),
titolare e gestore dell’impianto di ricevimento dei rifiuti provenienti da Roma
Capitale, nei quali si descrive l’analisi quantitativa dei flussi di rifiuti
conferiti e, in particolare, l’avvio effettivo delle operazioni a far data dal
18.11.2014;
VISTA la nota inoltrata da ACIAM Spa in data 24.06.2015, prot. n. 2986, con la quale si chiede di voler
riconsiderare l’attuale limite giornaliero massimo di conferimento, fissato
dalla D.G.R. n. 607/2014 e dal conseguente Accordo di programma in 110
tonnellate di rifiuti, fermi restando il limite temporale di durata del vigente
Accordo (un anno a scadere il 16 ottobre 2015)
ed il quantitativo massimo di T. 40.150 di rifiuti complessivamente conferibili nel periodo stabilito;
DATO ATTO che nella richiesta del 24.06.2015 ACIAM ha
calcolato in T. 17.595,80 il quantitativo complessivo di rifiuti provenienti da
Roma Capitale nel periodo 16.10.2014 – 30.06.2015, per una media giornaliera
pari a T/g 90;
CONSIDERATO che il dato consuntivo di cui sopra è sensibilmente
al di sotto delle originarie previsioni dell’Accordo interregionale, in quanto
l’avvio dei conferimenti dei rifiuti è avvenuto con ritardo rispetto al
calendario previsto;
ESAMINATA la richiesta di deroga formulata da ACIAM Spa, dal
limite giornaliero massimo stabilito in 110 tonnellate al giorno di
conferimenti di rifiuti presso l’impianto consortile ubicato in loc. La Stanga del Comune di Aielli (AQ), fermo restando le
ulteriori suddette limitazioni, calcolato che dall’1 luglio 2015 al 16 ottobre
2015 possono essere conferite circa 17.000 tonnellate di rifiuti, per una media
di n. T/g 180, per 94 giorni lavorativi;
DATO ATTO, quindi, che nell’arco temporale complessivo
dell’Accordo si prevede il conferimento complessivo di circa 34.000 tonnellate
di rifiuti provenienti da Roma capitale, quantitativo ben inferiore a quello
stabilito dall’Accordo stesso stimato in T. 40.150, assicurando il regolare
funzionamento dell’impianto di smaltimento e il fabbisogno di conferimento da
parte dei Comuni soci di ACIAM Spa;
CONSIDERATO opportuno, nel rispetto delle normative comunitarie
e nazionali in materia di rifiuti, ribadire di limitare il conferimento dei
rifiuti di cui trattasi fino alla durata dell’insufficienza impiantistica nel
Comune di Roma Capitale e, comunque fino alla data stabilita del 16 ottobre
2015, richiedendo che la cessata insufficienza impiantistica nel Comune di Roma
Capitale, sia rilevata dalla struttura competente in materia della Regione
Lazio, anche in base ai dati forniti dal Comune di Roma Capitale e da AMA Spa,
e comunicata alla Regione Abruzzo; eventuali proroghe dell’Accordo in argomento
saranno valutate previa acquisizione di ogni elemento utile a misurare gli
effetti prodotti dall’Accordo;
RITENUTO di accogliere la richiesta di modifica avanzata da
ACIAM Spa in data 24 giugno 2015 in quanto non significativa, nella sostanza,
rispetto a quanto precedentemente approvato con l’Accordo sottoscritto in data
16 ottobre 2014, fermi restando i termini di scadenza e il quantitativo totale, espresso in
tonnellate, di rifiuti conferibili nell’impianto consortile di proprietà della
stessa ACIAM Spa e ubicato nel Comune di Aielli (AQ);
RITENUTO, quindi, di approvare, ai sensi dell’art. 182 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,
l’integrazione all’Accordo tra la
Regione Lazio e la Regione Abruzzo per il trattamento/smaltimento/recupero
temporaneo di una quota dei rifiuti aventi codice CER 20.03.01 prodotti nel
territorio di Roma Capitale”, sottoscritto in data 16 ottobre 2014;
RITENUTO di confermare il rinvio ai soggetti interessati
dall’Accordo la definizione dei rapporti
contrattuali tra le parti, ai fini della corretta gestione delle
attività;
RITENUTO di incaricare il Dipartimento Opere Pubbliche –
Governo del Territorio – Politiche Ambientali,
Servizio Gestione Rifiuti, per l’attuazione di quanto derivante dalla
presente Deliberazione;
RITENUTO che l’ambito temporale per l’attuazione delle
modifiche di cui sopra è determinato nel periodo tra il 01.07.2015 ed il 16.10.2015;
DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti del
Dipartimento Opere Pubbliche – Governo del Territorio – Politiche Ambientali ha
espresso parere favorevole in merito alla legittimità e regolarità
tecnico-amministrativa del presente provvedimento e non rilevandosi dallo
stesso conseguenze negative sul piano ambientale;
DATO ATTO che il Direttore regionale del Dipartimento Opere
Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali ha reso l’attestazione
di cui al punto 8 della D.G.R. n. 197
del 13.03.2015, debitamente firmata e riportata in calce al dispositivo del
presente atto;
UDITA la relazione del Componente la Giunta preposto al
Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali
VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs 14.03.2013, n.
33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, pubblicato sulla G.U. n. 80 del 5.04.2013;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n.
267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;
VISTA la L.R. 01.10.2013, n. 31;
VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77 recante: “Norme in
materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e s.m.i.;
DETERMINA
per le motivazioni
espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e
trascritte:
1.di modificare lo “Schema di accordo tra la
Regione Lazio e la Regione Abruzzo per il trattamento/smaltimento/recupero
temporaneo di una quota dei rifiuti aventi codice CER 20.03.01 prodotti nel
territorio di Roma Capitale”, sottoscritto tra le parti in data 16 ottobre
2014, limitatamente al limite giornaliero massimo stabilito in 110 tonnellate
al giorno di conferimenti di rifiuti presso l’impianto consortile ubicato in loc. La Stanga del Comune di Aielli (AQ), fermo restando il
limite temporale di durata del vigente Accordo, la cui scadenza è fissata al 16
ottobre 2015 ed il quantitativo massimo
di T. 40.150 di rifiuti complessivamente
conferibili nel periodo stabilito; quindi dall’1 luglio 2015 al 16
ottobre 2015 i conferimenti possono proseguire per ulteriori 17.000 tonnellate
di rifiuti, per una media di n. T/g 180, per 94 giorni lavorativi;
2.di rinviare
a successivi ed eventuali provvedimenti l’attuazione delle modifiche
indicate al precedente punto 1);
3.di rinviare ai soggetti interessati,
titolari e/o gestori degli impianti e dei servizi, la definizione degli accordi
contrattuali tra le parti, ai fini della corretta gestione delle attività;
4.di trasmettere copia del presente
provvedimento al Presidente della Regione Lazio, all’ACIAM Spa, via Edison, 27
– 67051 Avezzano (AQ) ed all’AMA SpA, via Calderon de la Barca, n. 87 – 00142 ROMA, per i successivi
adempimenti di competenza;
5.di trasmettere il presente provvedimento
alla Provincia dell’Aquila, al Comune di Aielli, all’ARTA Abruzzo – Direzione
Centrale di Pescara e all’ARTA Abruzzo - Distretto provinciale dell’Aquila;
6.di disporre la pubblicazione integrale
della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo
(B.U.R.A.T.) e sul sito web della Regione Abruzzo.
Avverso il
presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente
Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica;
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing.
Gianfranco Piselli