D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., art. 208 - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., art. 45. Ditta S.C.  S.r.l.– sede legale Via Laterni, 23, CASALBORDINO (CH) e sede operativa in Contrada Castellani di Casalbordino – Foglio di mappa 12 particelle n. 4039, n. 4041 in parte per complessivi mq. 21.245,00 C.F  CCCSFN76H19L113H – P.I. n. 02181720695 Autorizzazione per la realizzazione l’esercizio di un impianto di trattamento di rifiuti inerti non pericolosi ubicato nel Comune di Casalbordino (CH) in C.da Castellani. R13/R4/R5.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

Omissis

 

DETERMINA

 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:


 

1.di fare proprio il contenuto dei verbali delle conferenze dei servizi tenutesi in data 16 ottobre 2014 e 19 febbraio 2015, richiamati in premessa;

2.di approvare, ai sensi dell’art. 208 del Decreto Legislativo 03.04.2006 n° 152 e s.m.i., dell’art. 45 della Legge Regionale 19.12.2007 n. 45 e s.m.i., nonché ai sensi delle disposizioni nazionali di cui all’art. 124 e 269 del citato D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, il progetto presentato dalla Ditta S.C.  S.r.l.– C.F  CCCSFN76H19L113H – P.I. n. 02181720695 sede legale Via Laterni, 23, CASALBORDINO (CH) e sede operativa in Contrada Castellani di Casalbordino – Foglio di mappa 12 particelle n. 4039, n. 4041 in parte per complessivi mq. 21.245,00 inerente l’autorizzazione per la realizzazione l’esercizio di un impianto di trattamento di rifiuti inerti non pericolosi ubicato nel Comune di Casalbordino (CH) in C.da Castellani. Attività R13/R4/R5, costituito dagli elaborati qui di seguitoelencati:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Codice Elaborato

TEMATISMO

Scala

RT

Relazione Tecnica

-

TAV. 01

Inquadramento generale

varie

TAV. 02

Vincolistica

varie

TAV. 03

Planimetria generale con particolari impiantistici e layout impianto

varie

TAV. 04

Planimetria rete idrica 

varie

-      ALLEGATO I.      Elenco rifiuti ammissibili all’impianto

-      ALLEGATO II.  RELAZIONE GEOLOGICA ed IDROGEOLOGICA a cura del dott. geol. A. Di Ninni

-      ALLEGATO III.  Documenti di apertura e chiusura Cava

-      ALLEGATO IV.  Certificato di destinazione urbanistica

-      ALLEGATO V. Conformità dell’impianto di frantumazione

-      ALLEGATO VI. Giudizio N° 2323 del 11.12.2013

RTI

Relazione Tecnica integrativa

-

TAV.03 Rev.01

Planimetria generale con particolari impiantistici e layout impianto

varie

TAV.04 Rev.01

Planimetria rete idrica 

varie

 

 


3.di autorizzare la Ditta indicata in oggetto alla realizzazione ed alla gestione  dell’impianto di cui al precedente punto 2), presso il quale possono essere avviati a recupero rifiuti meglio identificati nella tabelle che seguono e secondo le potenzialità e le modalità ivi meglio specificate:


 

 

Codici CER

 

Descrizione

 

Attività recupero

 

Potenzialità giornalieta

(t/g)

Potenzialità annua

(t/a)

17 01 01

Cemento

 

R13

R4

R5

 

80 t/g

20.000 t/a

17.01 02

Mattoni

17 01 03

Mattonelle e ceramiche

17 03 02

Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01*

17 08 02

Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alle voce 17 08 01

17 09 04

Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03*

17 02 01

Legno

R13

17 02 03

Plastica

R13


  1. di stabilire che l’autorizzazione indicata al precedente punto 3) è condizionata al rispetto delle condizioni stabilite negli elaborati progettuali esaminati nel corso del procedimento istruttorio, sopra indicati, e alle seguenti condizioni e prescrizioni:

 

-       I rifiuti messi in riserva presso l’impianto devono essere avviati alla successiva operazione di recupero entro 1 anno dalla data di ricezione ai sensi della normativa vigente;

-       L’area destinata alla messa in riserva deve essere dotata di adeguata copertura in modo da evitare il contatto dei cumuli con gli agenti atmosferici;

-       L’operazione di messa in riserva di rifiuti deve essere eseguita in modo separato e distinto per ciascuna tipologia di rifiuto;

-       I rifiuti non recuperabili prodotti in sito dalle attività di cernita e selezione devono essere suddivisi per tipologie omogenee e gestiti idoneamente in appositi spazi e contenitori distinti;

-       Al fine di limitare la formazione e la dispersione delle polveri devono essere mantenute idoneamente umide a mezzo di bagnature tutte le aree interne al cantiere potenzialmente in grado di originare fenomeni emissivi come i piazzali, la viabilità interna, i cumuli di rifiuto e i cumuli di prodotti  recuperati;

-       Il riconoscimento come MPS dei materiali originati dalle operazioni di recupero (R5) deve essere effettuato prima che il prodotto lavorato esca dall’impianto.

-       Le quantità massime di rifiuti non pericolosi che possono essere gestite annualmente, coincidono con le quantità massime recuperabili così come previsto dalla normativa vigente per la specifica attività di recupero svolta nello stabilimento;

-       Le quantità di rifiuti recuperati non devono superare le potenzialità istantanea ed annua riportati in tabella;

-       Durante la movimentazione e la lavorazione dei materiali devono essere adottate tutte le cautele per limitare la dispersione delle polveri;

-       La gestione delle acque di prima pioggia dell’area della messa in riserva deve rispettare la normativa di settore;

-       L’individuazione dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero è soggetto al rispetto della normativa di settore e nello specifico alla conformità dei valori limite per il test di cessione.

-       Il Gestore dell’impianto dovrà attenersi alle disposizioni contenute nell’allegato V, parte V del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii..

-       Considerato che dalla documentazione risulta che il tipo di abbattimento utilizzato è costituito da nebulizzatori e/o umidificatori a spruzzo di acqua, il Gestore dovrà installare un apposito contatore volumetrico che dia evidenza dei consumi di acqua; consumi che devono essere annotati in un apposito registro. Dovrà essere adottato il registro delle manutenzioni del sistema di abbattimento, ove previsto.

-       La ditta dovrà presentare apposito QRE così come previsto dalla DGR 517/07 debitamente compilato (punto di emissione n., provenienza, durata emissione, frequenza emissione nelle 24 h, tipo di sostanza inquinante, tipo di impianto di abbattimento) in cui indicare i punti di emissione diffuse del materiale “particellare”.

-       Sistemazione a verde delle aree antistanti e retrostanti l’impianto;

-       Il deflusso delle acque meteorologiche dovrà essere regimentato in modo che vengano salvaguardati i terreni di proprietà privata e le strade comunali poste a valle;

-       In merito alla prescrizione dettata dal Comune di  Casalbordino circa la necessità di stipulare una convenzione con la Ditta al fine di effettuare la manutenzione della strada comunale interessata dal transito dei mezzi d’opera e la corresponsione di una cauzione di Euro 10.000,00 in favore e su richiesta dell’Ente stesso, si rinvia, ai fini dell’adempimento, agli accordi che saranno intrapresi tra gli interessati in separata sede;

5.di stabilire che l’autorizzazione di cui al precedente punto 3), è concessa per un periodo di 10 anni (dieci) dalla data di notifica del presente provvedimento, per il tramite del competente SUAP, ed è comprensiva sia della fase di realizzazione che di gestione dell’impianto;

6. di precisare che l’autorizzazione di cui al precedente punto 3), è prorogabile nelle forme stabilite dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dalla L.R. 45/07 e s.m.i., su istanza motivata da parte della Ditta interessata;

7.di stabilire che l’esercizio dell’impianto, è preceduto dall’invio allo scrivente Servizio della seguente documentazione:

-       documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie in conformità a quanto stabilito nel seguente punto 14);

-       comunicazione alla quale deve essere allegata un dichiarazione del Direttore dei Lavori contenente:

·       l’ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;

·       l’avvenuta effettuazione con esito positivo della verifica di idoneità funzionale;

·       il nominativo del Responsabile della gestione dell’impianto, in possesso di idonee e documentate conoscenze tecniche;

-       data di avvio dell’impianto;

-       documentazione comprovante il regolare adempimento alle procedure di cui al D.P.R. n. 380/2001, certificato di agibilità dell’impianto, reso dall’Autorità Competente ai sensi delel vigenti normative in materia;

-       copia della autorizzazione prevista dal D.P.R. n. 151/2011 e s.m.i. in materia di antincendio e predisposizione di presidi di protezione cosi come richiesti dalla medesima normativa;

-       Copia istanza di cancellazione dall’iscrizione al RIP presso la Provincia di Chieti inerente l’esercizio dell’attività in procedura semplificata;

8.di disporre che entro 180 giorni (centottanta) dalla comunicazione di avvio dell’impianto, salvoproroga accordata su  motivata istanza dell’interessato, la Ditta interessata presenti il certificato di collaudo dell’impianto. Detto certificato  deve attestare, tra  l’altro, in funzione anche della tipologia di impianto:

-       la conformità dell’impianto realizzato con il progetto a suo tempo approvato;

-       la funzionalità dei sistemi di stoccaggio e dei processi di smaltimento e recupero, in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da smaltire;

-       l’idoneità delle singole opere civili ed elettromeccaniche dell’impianto a conseguire i rispettivi risultati funzionali;

-       il regolare funzionamento dell’impianto nel suo complesso a regime di minima e di massima potenzialità;

-       l’idoneità dell’impianto a garantire il rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli prescritti come condizione nel provvedimento di approvazione;

-       la predisposizione e l’attuazione delle  attività di monitoraggio, di controllo e di caratterizzazione previste nell’allegato  parere ARTA Abruzzo;

9.di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

10.di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulterioriprescrizioni:

-       deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

-       deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

-       devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

-       devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;

11.di richiamare la Ditta interessata al rispetto, per quanto applicabili, degli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190 (Registro di carico e scarico) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e alla trasmissione con cadenza semestrale, alla Provincia di CHIETI ed all’ARTA - Distretto Provinciale di CHIETI di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, distinguendo quelli provenienti dalla Regione da quelli fuori Regione, in conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 778 del 11.10.2010;

12.di richiamare la Ditta all’osservanza degli adempimenti e degli obblighi derivanti dalle vigenti  normative  che  regolano  il  sistema  informatico  di  controllo  della  tracciabilità  dei rifiuti (S.I.S.T.R.I.), come da ultimo disciplinato dal D.L. n. 101/2013, convertito con modificazioni in L. n. 125/2013;

13.di dare atto che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208 comma 13) del Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e dell’art. 45, comma 16) della Legge Regionale 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;

14.di obbligare la Ditta beneficiaria del presente provvedimento, a prestare prima dell’avvio dell’impianto adeguate garanzie finanziarie ai sensi della D.G.R. n. 790/2007 e s.m.i.; per tutta la durata delle operazioni di cantiere necessarie alla realizzazione dell’impianto, la Ditta sia munita di adeguata polizza assicurativa a tutela di terzi, per eventuali danni derivanti dalla realizzazione delle opere e di quanto altro ad esse connesso;

15.di stabilire che, in relazione al vigente quadro normativo concernente la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo, in particolare gli artt.li 184-bis, 185 e 186 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e il D.M. 10 agosto 2012, n. 161, art. 5, nel caso in cui, nella fase di realizzazione dell’impianto, si rendesseroi necessari  movimenti di terra, ancorché di modesta entità, non previsti nel progetto che si approva con il presente provvedimento, per  materiali da scavo derivanti dalla realizzazione dell’opera utilizzati nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi, almeno novanta giorni prima dell’inizio dei lavori, la Ditta è tenuta a ottemperare agli adempimenti previsti dalla normativa di settore;

16.di fare salve eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; si precisa in tal senso che la presente autorizzazione viene rilasciata nei limiti di quanto disposto dalle vigenti normative in campo ambientale e che, gli ulteriori provvedimenti di natura edilizia e di igiene e sanità, da emanarsi da parte delle competenti Autorità, devono essere richiesti e/o acquisiti successivamente al rilascio della presente autorizzazione; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

17.di riservarsi l’adozione di ulteriori ed eventuali provvedimenti all’esito della acquisizione della comunicazione antimafia prevista dal vigente “Codice Antimafia” di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., nonché all’esito delle verifiche in ordine alle autocertificazioni prodotte dalla Ditta ai sensi del D.P.R. n. 445/2010;

18.di redigere il presente provvedimento in n. 1 originale, copia dell’autorizzazione viene trasmessa al competente SUAP che provvederà ad effettuare la notifica ai sensi di legge presso la sede legale della Ditta;

19.di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Casalbordino, all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. – Sede Centrale di PESCARA ed all’A.R.T.A. - Distretto sub provinciale di San Salvo Vasto;

19.di trasmettere altresì, ai sensi dell’art. 208, comma 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila;

20.di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente agli estremi, all’oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica;

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Gianfranco Piselli