IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per le
motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono
integralmente riportate:
1.di fare proprio il contenuto dei verbali
delle conferenze dei servizi tenutesi in data 16 ottobre 2014 e 19 febbraio
2015, richiamati in premessa;
2.di approvare, ai sensi dell’art. 208 del
Decreto Legislativo 03.04.2006 n° 152 e s.m.i.,
dell’art. 45 della Legge Regionale 19.12.2007 n. 45 e s.m.i.,
nonché ai sensi delle disposizioni nazionali di cui all’art. 124 e 269 del
citato D.Lgs. 152/2006 e s.m.i,
il progetto presentato dalla Ditta S.C.
S.r.l.– C.F CCCSFN76H19L113H –
P.I. n. 02181720695 sede legale Via Laterni, 23,
CASALBORDINO (CH) e sede operativa in Contrada Castellani di Casalbordino –
Foglio di mappa 12 particelle n. 4039, n. 4041 in parte per complessivi mq.
21.245,00 inerente l’autorizzazione per la realizzazione l’esercizio di un
impianto di trattamento di rifiuti inerti non pericolosi ubicato nel Comune di
Casalbordino (CH) in C.da Castellani. Attività
R13/R4/R5, costituito dagli elaborati qui di seguitoelencati:
Codice
Elaborato |
TEMATISMO |
Scala |
RT |
Relazione
Tecnica |
- |
TAV. 01 |
Inquadramento
generale |
varie |
TAV. 02 |
Vincolistica |
varie |
TAV. 03 |
Planimetria
generale con particolari impiantistici e layout impianto |
varie |
TAV. 04 |
Planimetria
rete idrica |
varie |
- ALLEGATO
I. Elenco rifiuti ammissibili
all’impianto |
||
- ALLEGATO
II. RELAZIONE GEOLOGICA ed
IDROGEOLOGICA a cura del dott. geol. A. Di Ninni |
||
- ALLEGATO
III. Documenti di apertura e chiusura
Cava |
||
- ALLEGATO
IV. Certificato di destinazione
urbanistica |
||
- ALLEGATO
V. Conformità dell’impianto di frantumazione |
||
- ALLEGATO
VI. Giudizio N° 2323 del 11.12.2013 |
||
RTI |
Relazione
Tecnica integrativa |
- |
TAV.03
Rev.01 |
Planimetria
generale con particolari impiantistici e layout impianto |
varie |
TAV.04
Rev.01 |
Planimetria
rete idrica |
varie |
3.di autorizzare la Ditta indicata in oggetto
alla realizzazione ed alla gestione
dell’impianto di cui al precedente punto 2), presso il quale
possono essere avviati a recupero rifiuti meglio identificati nella tabelle che
seguono e secondo le potenzialità e le modalità ivi meglio specificate:
Codici CER |
Descrizione |
Attività recupero |
Potenzialità giornalieta (t/g) |
Potenzialità annua (t/a) |
17
01 01 |
Cemento |
R13 R4 R5 |
80 t/g |
20.000 t/a |
17.01
02 |
Mattoni |
|||
17
01 03 |
Mattonelle
e ceramiche |
|||
17
03 02 |
Miscele
bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01* |
|||
17
08 02 |
Materiali
da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alle voce 17 08 01 |
|||
17
09 04 |
Rifiuti
misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui
alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03* |
|||
17
02 01 |
Legno |
R13 |
||
17
02 03 |
Plastica |
R13 |
- I
rifiuti messi in riserva presso l’impianto devono essere avviati alla
successiva operazione di recupero entro 1 anno dalla data di ricezione ai sensi
della normativa vigente;
- L’area
destinata alla messa in riserva deve essere dotata di adeguata copertura in
modo da evitare il contatto dei cumuli con gli agenti atmosferici;
- L’operazione
di messa in riserva di rifiuti deve essere eseguita in modo separato e distinto
per ciascuna tipologia di rifiuto;
- I
rifiuti non recuperabili prodotti in sito dalle attività di cernita e selezione
devono essere suddivisi per tipologie omogenee e gestiti idoneamente in
appositi spazi e contenitori distinti;
- Al
fine di limitare la formazione e la dispersione delle polveri devono essere
mantenute idoneamente umide a mezzo di bagnature tutte le aree interne al
cantiere potenzialmente in grado di originare fenomeni emissivi come i
piazzali, la viabilità interna, i cumuli di rifiuto e i cumuli di prodotti recuperati;
- Il
riconoscimento come MPS dei materiali originati dalle operazioni di recupero
(R5) deve essere effettuato prima che il prodotto lavorato esca dall’impianto.
- Le
quantità massime di rifiuti non pericolosi che possono essere gestite
annualmente, coincidono con le quantità massime recuperabili così come previsto
dalla normativa vigente per la specifica attività di recupero svolta nello
stabilimento;
- Le
quantità di rifiuti recuperati non devono superare le potenzialità istantanea
ed annua riportati in tabella;
- Durante
la movimentazione e la lavorazione dei materiali devono essere adottate tutte
le cautele per limitare la dispersione delle polveri;
- La
gestione delle acque di prima pioggia dell’area della messa in riserva deve
rispettare la normativa di settore;
- L’individuazione
dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero è soggetto al rispetto della
normativa di settore e nello specifico alla conformità dei valori limite per il
test di cessione.
- Il
Gestore dell’impianto dovrà attenersi alle disposizioni contenute nell’allegato
V, parte V del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii..
- Considerato
che dalla documentazione risulta che il tipo di abbattimento utilizzato è
costituito da nebulizzatori e/o umidificatori a spruzzo di acqua, il Gestore
dovrà installare un apposito contatore volumetrico che dia evidenza dei consumi
di acqua; consumi che devono essere annotati in un apposito registro. Dovrà
essere adottato il registro delle manutenzioni del sistema di abbattimento, ove
previsto.
- La
ditta dovrà presentare apposito QRE così come previsto dalla DGR 517/07
debitamente compilato (punto di emissione n., provenienza, durata emissione,
frequenza emissione nelle 24 h, tipo di sostanza inquinante, tipo di impianto
di abbattimento) in cui indicare i punti di emissione diffuse del materiale
“particellare”.
- Sistemazione
a verde delle aree antistanti e retrostanti l’impianto;
- Il
deflusso delle acque meteorologiche dovrà essere regimentato in modo che
vengano salvaguardati i terreni di proprietà privata e le strade comunali poste
a valle;
- In
merito alla prescrizione dettata dal Comune di
Casalbordino circa la necessità di stipulare una convenzione con la
Ditta al fine di effettuare la manutenzione della strada comunale interessata
dal transito dei mezzi d’opera e la corresponsione di una cauzione di Euro
10.000,00 in favore e su richiesta dell’Ente stesso, si rinvia, ai fini
dell’adempimento, agli accordi che saranno intrapresi tra gli interessati in
separata sede;
5.di stabilire che l’autorizzazione di
cui al precedente punto 3), è concessa per un periodo di 10 anni (dieci) dalla
data di notifica del presente provvedimento, per il tramite del competente
SUAP, ed è comprensiva sia della fase di realizzazione che di gestione dell’impianto;
6. di precisare che l’autorizzazione di
cui al precedente punto 3), è prorogabile nelle forme stabilite dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dalla
L.R. 45/07 e s.m.i., su istanza motivata da parte
della Ditta interessata;
7.di stabilire che l’esercizio dell’impianto,
è preceduto dall’invio allo scrivente Servizio della seguente documentazione:
- documentazione
attestante la prestazione delle garanzie finanziarie in conformità a quanto
stabilito nel seguente punto 14);
- comunicazione
alla quale deve essere allegata un dichiarazione del Direttore dei Lavori
contenente:
· l’ultimazione
delle opere in conformità al progetto approvato;
· l’avvenuta
effettuazione con esito positivo della verifica di idoneità funzionale;
· il
nominativo del Responsabile della gestione dell’impianto, in possesso di idonee
e documentate conoscenze tecniche;
- data
di avvio dell’impianto;
- documentazione
comprovante il regolare adempimento alle procedure di cui al D.P.R. n.
380/2001, certificato di agibilità dell’impianto, reso dall’Autorità Competente
ai sensi delel vigenti normative in materia;
- copia
della autorizzazione prevista dal D.P.R. n. 151/2011 e s.m.i.
in materia di antincendio e predisposizione di presidi di protezione cosi come
richiesti dalla medesima normativa;
- Copia
istanza di cancellazione dall’iscrizione al RIP presso la Provincia di Chieti
inerente l’esercizio dell’attività in procedura semplificata;
8.di disporre che entro 180 giorni
(centottanta) dalla comunicazione di avvio dell’impianto, salvoproroga
accordata su motivata istanza
dell’interessato, la Ditta interessata presenti il certificato di collaudo
dell’impianto. Detto certificato deve
attestare, tra l’altro, in funzione
anche della tipologia di impianto:
- la
conformità dell’impianto realizzato con il progetto a suo tempo approvato;
- la
funzionalità dei sistemi di stoccaggio e dei processi di smaltimento e
recupero, in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da smaltire;
- l’idoneità
delle singole opere civili ed elettromeccaniche dell’impianto a conseguire i rispettivi
risultati funzionali;
- il
regolare funzionamento dell’impianto nel suo complesso a regime di minima e di
massima potenzialità;
- l’idoneità
dell’impianto a garantire il rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli
prescritti come condizione nel provvedimento di approvazione;
- la
predisposizione e l’attuazione delle
attività di monitoraggio, di controllo e di caratterizzazione previste
nell’allegato parere ARTA Abruzzo;
9.di prescrivere che nell’impianto
oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre
attività afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle
vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o attività di gestione
deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
10.di precisare che la presente
autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulterioriprescrizioni:
- deve
essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere
e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- deve
essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni
rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua del suolo e del sottosuolo,
nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- devono
essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado
dell’ambiente e del paesaggio;
- devono
essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza,
sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie
prime ed energia;
11.di richiamare la Ditta interessata al
rispetto, per quanto applicabili, degli obblighi previsti dall’art. 189
(Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190 (Registro di carico e scarico) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e alla
trasmissione con cadenza semestrale, alla Provincia di CHIETI ed all’ARTA -
Distretto Provinciale di CHIETI di una comunicazione concernente la quantità
dei rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, distinguendo
quelli provenienti dalla Regione da quelli fuori Regione, in conformità con le
disposizioni di cui alla D.G.R. n. 778 del 11.10.2010;
12.di richiamare la Ditta all’osservanza
degli adempimenti e degli obblighi derivanti dalle vigenti normative
che regolano il
sistema informatico di
controllo della tracciabilità
dei rifiuti (S.I.S.T.R.I.), come da ultimo disciplinato dal D.L. n.
101/2013, convertito con modificazioni in L. n. 125/2013;
13.di dare atto che l’inosservanza delle
prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l’adozione dei
provvedimenti previsti dall’art. 208 comma 13) del Decreto Legislativo
03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e dell’art. 45, comma 16)
della Legge Regionale 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;
14.di obbligare la Ditta beneficiaria del
presente provvedimento, a prestare prima dell’avvio dell’impianto adeguate
garanzie finanziarie ai sensi della D.G.R. n. 790/2007 e s.m.i.;
per tutta la durata delle operazioni di cantiere necessarie alla realizzazione
dell’impianto, la Ditta sia munita di adeguata polizza assicurativa a tutela di
terzi, per eventuali danni derivanti dalla realizzazione delle opere e di
quanto altro ad esse connesso;
15.di stabilire che, in relazione al
vigente quadro normativo concernente la disciplina dell’utilizzazione delle
terre e rocce da scavo, in particolare gli artt.li 184-bis, 185 e 186 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e il D.M.
10 agosto 2012, n. 161, art. 5, nel caso in cui, nella fase di realizzazione
dell’impianto, si rendesseroi necessari movimenti di terra, ancorché di modesta
entità, non previsti nel progetto che si approva con il presente provvedimento,
per materiali da scavo derivanti dalla
realizzazione dell’opera utilizzati nel corso dello stesso o di un successivo
processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi,
almeno novanta giorni prima dell’inizio dei lavori, la Ditta è tenuta a
ottemperare agli adempimenti previsti dalla normativa di settore;
16.di fare salve eventuali e ulteriori
autorizzazioni, visti pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri
Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia;
si precisa in tal senso che la presente autorizzazione viene rilasciata nei
limiti di quanto disposto dalle vigenti normative in campo ambientale e che,
gli ulteriori provvedimenti di natura edilizia e di igiene e sanità, da
emanarsi da parte delle competenti Autorità, devono essere richiesti e/o
acquisiti successivamente al rilascio della presente autorizzazione; sono fatti
salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
17.di riservarsi l’adozione di ulteriori
ed eventuali provvedimenti all’esito della acquisizione della comunicazione
antimafia prevista dal vigente “Codice Antimafia” di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.,
nonché all’esito delle verifiche in ordine alle autocertificazioni prodotte
dalla Ditta ai sensi del D.P.R. n. 445/2010;
18.di redigere il presente provvedimento
in n. 1 originale, copia dell’autorizzazione viene trasmessa al competente SUAP
che provvederà ad effettuare la notifica ai sensi di legge presso la sede
legale della Ditta;
19.di trasmettere copia del presente
provvedimento al Comune di Casalbordino, all’Amministrazione Provinciale di
Chieti, all’A.R.T.A. – Sede Centrale di PESCARA ed all’A.R.T.A. - Distretto sub
provinciale di San Salvo Vasto;
19.di trasmettere altresì, ai sensi
dell’art. 208, comma 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale
Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria
Artigianato Agricoltura di L’Aquila;
20.di disporre la pubblicazione del
presente provvedimento, limitatamente agli estremi, all’oggetto ed al
dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Avverso il presente provvedimento è
ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo
Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro centoventi giorni dalla notifica;
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing.
Gianfranco Piselli