VISTO l’art. 121
della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999
n. 1;
VISTI gli artt.
39 e 44 del vigente Statuto regionale;
VISTO il verbale
n. 3 del 23.07.2015 del Consiglio Regionale – V Commissione Consiliare
Permanente, in sede deliberante
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
EMANA
il seguente regolamento:
Art. 1
(Oggetto
e finalità)
1.
Il presente regolamento disciplina gli indirizzi per
il concorso alla spesa della quota sociale di compartecipazione a carico
dell’utente e/o del Comune di residenza dello stesso per le prestazioni
socio-sanitarie in regime residenziale e semiresidenziale, secondo quanto
previsto dalla legge regionale 14 ottobre 2014, n. 37 (Istituzione del Fondo
regionale per l’integrazione socio-sanitaria e interventi finanziari in materia
di agricoltura), nonché in attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 14 febbraio 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia
di prestazioni socio-sanitarie) e del Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 29 novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali di
assistenza).
2.
Il presente regolamento ha l’obiettivo di assicurare
il diritto alla tutela della salute e all’accesso alle prestazioni, garantendo
cure gratuite agli indigenti, ai sensi degli articoli 32 e 38 della
Costituzione.
Art. 2
(Tipologie di prestazioni
socio-sanitarie soggette all’obbligo di compartecipazione)
1.
Le prestazioni socio-sanitarie rientranti
nell’obbligo di compartecipazione sono riferite esclusivamente alle seguenti
prestazioni, rientranti nell’Allegato 1.C del d.p.c.m.
29/11/2001 e s.m.i.:
a)
prestazioni diagnostiche, terapeutiche e
socioriabilitative in regime semiresidenziale per disabili gravi, di cui alla
lettera b) del livello di assistenza “Attività sanitaria e socio-sanitaria
nell’ambito di programmi riabilitativi a favore di disabili fisici, psichici e
sensoriali” (d.p.c.m. 29/11/2001, Allegato 1.C, punto
8 “Assistenza territoriale semi-residenziale”);
b)
prestazioni terapeutiche, di recupero e mantenimento
funzionale delle abilità per non autosufficienti in regime semiresidenziale,
ivi compresi interventi di sollievo, di cui lettera a) del livello di
assistenza “Attività sanitaria e socio-sanitaria nell’ambito di programmi
riabilitativi a favore di anziani” (d.p.c.m.
29/11/2001, Allegato 1.C, punto 8 “Assistenza territoriale semi-residenziale”);
c)
prestazioni terapeutiche e socioriabilitative in
strutture a bassa intensità assistenziale in regime residenziale, di cui alla
lettera b) del livello di assistenza “Attività sanitaria e socio-sanitaria
nell’ambito di programmi riabilitativi a favore delle persone con problemi
psichiatrici e/o delle famiglie” (d.p.c.m.
29/11/2001, Allegato 1.C, punto 9 “Assistenza territoriale residenziale”);
d)
prestazioni terapeutiche e socioriabilitative in
regime residenziale per disabili gravi e disabili privi di sostegno familiare,
di cui alla lettera c) del livello di assistenza “Attività sanitaria e
socio-sanitaria nell’ambito di programmi riabilitativi a favore di disabili
fisici, psichici e sensoriali” (d.p.c.m. 29/11/2001,
Allegato 1.C, punto 9 “Assistenza territoriale residenziale”);
e)
prestazioni terapeutiche, di recupero e mantenimento
funzionale delle abilità per non autosufficienti in regime residenziale, ivi
compresi interventi di sollievo, di cui alla lettera b) del livello di
assistenza “Attività sanitaria e socio-sanitaria nell’ambito di programmi
riabilitativi a favore di anziani” (d.p.c.m.
29/11/2001, Allegato 1.C, punto 9 “Assistenza territoriale residenziale”).
2.
In applicazione del d.p.c.m.
14 febbraio 2001, le prestazioni riabilitative ex art. 26 (Codice A)
ambulatoriali, semiresidenziali e residenziali in fase intensiva ed estensiva e
nei casi di responsività minimale, restano a carico al 100% al Servizio
Sanitario Regionale.
3.
Rientrano, pertanto, nel regime di compartecipazione
esclusivamente le prestazioni socio-riabilitative semiresidenziali e
residenziali in fase di lungo assistenza (mantenimento).
4.
Per le persone con disabilità grave, non assistibili
a domicilio, inserite nelle strutture riabilitative a carattere intensivo ed
estensivo, qualora la permanenza nelle strutture residenziali e
semiresidenziali si protragga oltre il termine del trattamento riabilitativo
previsto dal progetto individuale e le stesse siano valutate dall’Unità di
Valutazione Multidimensionale (UVM) competente come clinicamente stabilizzate e
bisognose di azioni di recupero finalizzate ad evitare l’aggravamento e
favorire l’autonomia nella vita quotidiana, si applica la quota di
compartecipazione in quanto tale prestazione si configura di carattere
socio-riabilitativo e rientra nella fase di lungo assistenza (mantenimento).
5.
Le Unità di Valutazione Multidimensionale indicano
nei documenti di valutazione e nelle relative autorizzazioni la tipologia del
trattamento (intensivo, estensivo, mantenimento), l’appartenenza ad una delle
tipologie indicate nel comma 1, il grado di disabilità e la fascia di
competenza per l’attribuzione della relativa quota tariffaria, comunicando tali
dati alla Struttura sanitaria ospitante, al Comune di residenza dell’assistito
e all’Ambito Territoriale Sociale – ATS – in cui il Comune è ricompreso.
Art. 3
(Quote di
compartecipazione alla spesa a carico dell’utente e/o del Comune)
1.
Le quote di compartecipazione alla spesa a carico
dell’utente e/o del Comune sono definite sulla base delle tariffe e delle
percentuali di ripartizioni fra quota sociale e quota sanitaria, stabilite nei
Decreti del Commissario ad Acta per il Piano di rientro sanitario o in altri
specifici provvedimenti, in applicazione del d.p.c.m.
29/11/2001 e s.m.i.
2.
Il Direttore del Dipartimento per la Salute e il
Welfare provvede, con specifico atto, a riepilogare in apposite tabelle le tariffe
derivanti dall’applicazione degli atti di cui al comma 1 e le relative quote
sociali e sanitarie.
Art. 4
(Comune di
residenza e funzioni della rete di coordinamento)
1. Il Comune tenuto alla
contribuzione della spesa è il Comune dove l’utente ha la residenza prima
dell’inizio delle prestazioni residenziali o semiresidenziali, secondo quanto
previsto dall’art. 6, comma 4, della l. 328/2000.
2. La Struttura accreditata
deve informare previamente il Comune di residenza dell’assistito e l’Ambito
Territoriale Sociale nel quale è ricompreso il Comune all’atto della richiesta
di ricovero o, nei casi in cui il ricovero sia disposto d’urgenza, all’atto di
accettazione, al fine dell’assunzione da parte del Comune degli obblighi
connessi all’eventuale integrazione economica.
3. Gli Ambiti Territoriali
Sociali cui appartengono i Comuni di residenza coordinano l’applicazione del
presente regolamento, assicurando funzioni di assistenza tecnica ai Comuni,
modalità applicative della compartecipazione secondo criteri di omogeneità e
uniformità, rendicontazione dei costi sostenuti e delle richieste di contributo
alla Regione, gestione dei relativi flussi finanziari, anche attraverso
specifici protocolli.
4.
Le
UVM, le Aziende USL, le Strutture sanitarie e socio sanitarie accreditate, i
Comuni e gli ATS collaborano in rete al fine di assicurare l’efficace
applicazione del regolamento attraverso lo svolgimento congiunto delle
verifiche e lo scambio dei dati e delle informazioni.
Art. 5
(Definizione di
disabilità ai fini dell’applicazione del regime ISEE)
1.
Per “persone con disabilità medio grave, grave o non
autosufficiente” si intendono, le persone per le quali sia stata accertata una
delle condizioni descritte nella tabella di cui all’allegato 3 del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, n. 159 (regolamento concernente la revisione delle
modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE)). La condizione di disabilità e non
autosufficienza è accertata dall’UVM territorialmente competente.
2. Per “disabili privi del sostegno familiare” si intendono i disabili, che
abbiano perso il sostegno per decesso o per malattia o per abbandono di tutti i
familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell’art. 433 del Codice civile, inteso
come assenza naturale e giuridica o come ogni altra condizione ad essa
giuridicamente assimilabile, previo accertamento di tale condizione da parte
del Servizio sociale professionale e dell’UVM.
Art. 6
(Compartecipazione
alla spesa da parte dell’utente e/o del Comune)
1. Le persone che accedono
alle prestazioni socio-sanitarie in regime residenziale e semiresidenziale
partecipano, in rapporto alle proprie condizioni economiche, così come definite
dalle norme in materia di Indicatore della Situazione Economica Equivalente
(ISEE), alla copertura del costo delle prestazioni mediante il pagamento di una
quota, secondo la definizione di cui all’articolo 3, nel rispetto dei principi
di equità, omogeneità e progressività in ragione della capacità economica degli
utenti non autosufficienti.
2. La compartecipazione
alla spesa anche da parte del Comune di residenza dell’assistito è determinata
sulla base del d.p.c.m. 5 dicembre 2013, n. 159 e dei relativi
Decreti attuativi e successive modifiche e integrazioni.
3. La Giunta Regionale, con
proprio atto di indirizzo applicativo, acquisito il parere obbligatorio della
competente commissione consiliare, determina le soglie di compartecipazione
alla spesa da parte dell’utente secondo il metodo della progressività lineare,
prevedendo scaglioni graduali di compartecipazione progressiva, anche sulla
base di apposite rilevazioni ricognitive sull’impatto dell’applicazione delle
tariffe di compartecipazione e del nuovo ISEE.
4. Gli Ambiti Territoriali
Sociali e i Comuni definiscono o aggiornano i propri regolamenti sulle modalità
di accesso alle prestazioni di natura socio-sanitaria, tenendo conto di quanto
previsto dal presente regolamento e dai relativi dispositivi attuativi.
Art. 7
(Compartecipazione
per le prestazioni in regime residenziale)
1.
Atteso che il
ricovero di tipo residenziale assolve a tutti i compiti di mantenimento e cura dell’assistito da parte della struttura
accreditata ospitante, l’utente concorrerà alla spesa della quota
sociale, versando, alla Struttura ospitante, a prescindere dalle soglie ISEE e
comunque fino alla concorrenza massima della quota sociale corrispondente,
tutte le prestazioni e le indennità di natura previdenziale e assistenziale
percepite per le proprie esigenze di assistenza e accompagnamento, fatta salva
una quota mensile per piccole spese personali da lasciare nella disponibilità
dell’assistito, pari al 30% del trattamento minimo pensionistico INPS con le maggiorazioni
sociali e comunque non inferiore a 150,00 euro, in analogia a quanto previsto
dalla Deliberazione del Consiglio Regionale 30/01/2007, n. 58/6 “Approvazione
linee guida regionali sull’ISEE per la verifica del diritto all’erogazione di
prestazioni sociali agevolate”. Laddove
l’utilizzo di queste risorse non vada a coprire l’intero costo della quota
sociale, la compartecipazione da parte del Comune e/o dell’assistito sulla
parte residuale è calcolata applicando l’ISEE con le modalità previste dall’articolo
6 , comma 3 e dall’atto di indirizzo applicativo.
2. Ai fini dell’applicazione del comma 1, qualora l’indennità di
accompagnamento e altri assegni di natura previdenziale e assistenziale non
siano percepiti, l’utente, assistito dai familiari, dal tutore o
dall’amministratore di sostegno, dai responsabili della struttura accreditata
ospitante, deve attivare o ripristinare presso l’INPS l’erogazione delle
prestazioni e indennità spettanti per l’assistenza.L’utente
deve, altresì, provvedere al pagamento della quota sociale con il versamento
anche degli eventuali arretrati percepiti dalla data di decorrenza dell’istanza
di ammissione al beneficio.
3. Nel caso dell’utente minorenne accolto a regime residenziale, qualora il
reddito annuale ISEE del nucleo familiare sia inferiore alla soglia prevista
con le modalità di cui all’articolo 6, il Comune copre la quota di
compartecipazione dell’utente per l’intero importo, detratta l’indennità di
accompagnamento ed eventuali altri assegni percepiti per l’assistenza del minore,
che concorrono al pagamento della compartecipazione, fermo restando il diritto
alla quota garantita, di cui al comma 1. Nel caso di superamento della soglia
minima, si applica la compartecipazione del relativo scaglione di reddito ISEE.
La compartecipazione dell’utente minorenne non si applica nel caso di ricovero
disposto dall’Autorità giudiziaria.
Art. 8
(Compartecipazione
per le prestazioni in regime semiresidenziale)
1. La determinazione della
quota per il regime semiresidenziale per l’utente adulto va effettuata tenendo
conto di quanto previsto dall’articolo 6 e dall’atto di indirizzo applicativo,
di cui al comma 3 dell’articolo 6, secondo il relativo scaglione di reddito.
2.
Nel caso dell’utente minorenne accolto in regime
semiresidenziale, qualora il reddito annuale ISEE del nucleo familiare sia
inferiore alla soglia stabilita secondo le modalità dell’articolo 6, il Comune
copre la quota di compartecipazione dell’utente per l’intero importo.
Art. 9
(Modalità di richiesta di
compartecipazione dell’utente al Comune)
1. L’utente, assistito
dalla Struttura accreditata ospitante, da un familiare (nel caso del minore da
chi esercita la potestà), dal tutore/amministratore di sostegno, al fine di
ricevere l’eventuale contributo da parte del Comune, deve presentare al proprio
Comune di residenza, entro 5 giorni lavorativi dall’inizio del ricovero presso
la Struttura accreditata, apposita istanza di compartecipazione, presentando la
Dichiarazione Sostitutiva Unica dell’ISEE, al fine di stabilire la quota di compartecipazione
alla spesa. L’utente è tenuto altresì a dichiarare, sotto la propria personale
responsabilità, al Comune di residenza e alla Struttura accreditata ospitante,
tutte le indennità previdenziali e assistenziali percepite per le finalità di
assistenza e il loro relativo ammontare.
2. L’utente, per il quale è
già intervenuta la presa in carico alla data di entrata in vigore dei Decreti
relativi alla compartecipazione, è comunque tenuto a presentare la richiesta di
cui al comma 1 entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento.
I Comuni, gli Ambiti Territoriali Sociali e le Strutture sanitarie e socio
sanitarie ospitanti provvedono a tal fine a fornire adeguata e ampia
informazione agli utenti e ai familiari.
3. Il Comune, sulla base della
documentazione presentata, anche con l’assistenza dell’A.T.S. e della rete di
collaborazione definita dall’articolo 4, accerta l’effettiva sussistenza del
diritto alla compartecipazione procede al calcolo delle relative quote. Nel
caso di ritardo nella presentazione delle istanze da parte degli utenti
rispetto ai termini stabiliti, la quota di compartecipazione a carico del
Comune decorre a partire dalla data di effettiva presentazione dell’istanza.
Art. 10
(Modalità di fatturazione da parte della Struttura
accreditata ospitante)
1. Le strutture accreditate
ospitanti che erogano le prestazioni socio-sanitarie
in regime residenziale e semiresidenziale sono tenute a fatturare:
a) la quota di competenza
del Servizio Sanitario Regionale alla ASL territorialmente competente,
stabilita secondo le tariffe di cui all’art. 3;
b) la quota sociale
direttamente all’utente per quanto concerne la quota da lui dovuta con il
calcolo di cui ai precedenti articoli;
c) la quota sociale
restante direttamente al Comune, con la puntuale indicazione dell’utente cui è
riferita la fatturazione, dei giorni effettivi di assistenza erogata, della
tipologia di quota applicata e degli importi fatturati ai sensi delle lettere
a) e b).
2. Il Comune verifica con
la ASL, nella quale è ubicata la struttura accreditata ospitante, se l’utente
ha fruito delle prestazioni per le quali è dovuta la contribuzione.
3. Il Direttore del
Dipartimento per la Salute e il Welfare della Giunta Regionale emana specifica
circolare applicativa sulle modalità di fatturazione delle prestazioni della
Struttura accreditata ospitante e sulle modalità di rendicontazione dei Comuni
e degli A.T.S.
Art. 11
(Concorso alla
spesa dei comuni da parte della Regione)
1)
La
Regione Abruzzo garantisce, dall’1 gennaio 2015, il contributo ai comuni pari
al 100% della spesa cui sono tenuti per la compartecipazione alle prestazioni
socio-sanitarie in regime residenziale e semiresidenziale, di cui alla l.r. 37/2014.
Art. 12
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Nelle more
dell’effettivo completamento del processo di riconversione delle strutture
residenziali e semiresidenziali e a seguito delle problematiche derivanti
dall’applicazione del nuovo ISEE, la Giunta Regionale, per il periodo 1 gennaio
– 31 dicembre 2015, coprirà per l’intero importo la quota di compartecipazione
posta a carico dell’utente/Comune dai Decreti del Commissario ad Acta.
2. La Giunta Regionale
garantisce, dall’1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 l’anticipo ai Comuni del
100% della spesa effettivamente accertata per la compartecipazione alle prestazioni socio-sanitarie in regime
residenziale e semiresidenziale, di cui alla l.r.37/2014.
3. La spesa di cui al
precedente comma 1 è imputata al capitolo di spesa n. 71576 – U.P.B. 13.01.005
–denominato “Fondo regionale per il sostegno alle prestazioni di assistenza
territoriale residenziale e semiresidenziale”, di cui alla l.r.
37/2014.
4. Il presente regolamento
si applica per la compartecipazione alla spesa sostenuta dagli utenti residenti
nei Comuni della Regione Abruzzo, ai sensi dell’articolo 4, e ospitati in
strutture sanitarie e socio sanitarie accreditate residenziali e
semiresidenziali aventi sede sul territorio della Regione Abruzzo.
5. Per le medesime
prestazioni erogate in strutture extra regionali, a favore di cittadini residenti
nei Comuni della Regione Abruzzo, ai sensi dell’articolo 4, la Regione
concorrerà al pagamento con le modalità di cui al presente regolamento e
comunque nel limite massimo delle tariffe previste dalla disciplina regionale
vigente nel luogo di assistenza e cura.
6. L’applicazione del
presente regolamento è limitata al periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2015.
7. Il Dipartimento per la
Salute e il Welfare, previo parere
della competente Commissione consiliare, definisce le modalità applicative del
presente regolamento con appositi atti e circolari.
L’Aquila 5 agosto
2015
IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D’Alfonso