VISTO l’art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale
22 novembre 1999 n. 1;
VISTI gli artt. 39 e 44 del vigente Statuto regionale;
VISTO il verbale n. 1 del 18.06.2015 del Consiglio Regionale – II
Commissione Consiliare Permanente, in sede deliberante
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE
EMANA
il seguente
regolamento:
Art. 1
(Obiettivi e finalità)
1. In
attuazione dell’articolo 19-bis della legge regionale 11 agosto 2011 n. 28
(Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo
su opere e costruzioni in zone sismiche) il presente Regolamento disciplina le
attività operative necessarie per il rilascio della “autorizzazione sismica” di
cui agli articoli 7 e 8 della l.r. 28/2011 e
dell’attestazione di “deposito sismico” di cui agli articoli 9 e 10 della l.r. 28/2011, nonché le modalità di effettuazione e di
svolgimento dei compiti di vigilanza e dei controlli sulla realizzazione delle
opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico.
2. Per
“Uffici competenti” si intendono gli uffici che esercitano le funzioni di
vigilanza e controllo sulle costruzioni in zona sismica di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), con competenza
sul territorio provinciale o di area vasta, o sub-provinciale.
Art. 2
(Denuncia dei lavori)
1. L’istanza
per la richiesta di “autorizzazione sismica” o attestazione di avvenuto
“deposito sismico”, di seguito denominata anche “istanza”, “denuncia” o
“preavviso scritto”, consiste nella presentazione del progetto esecutivo e dei
relativi allegati, a cura del committente dei lavori. Il contenuto minimo della
documentazione da allegare all’istanza è definito all'articolo 3.
2. L’istanza
di cui al comma 1 è valida anche agli effetti della “denuncia dei lavori” di
cui all’articolo 65 del d.p.r. 380/2001 (articolo 8,
comma 6, l.r. 28/2011), se sottoscritta anche dal
costruttore, purché il progetto, la denuncia di deposito e la relazione
illustrativa sui materiali, abbiano i contenuti previsti dallo stesso articolo.
3. In
caso di lavori a committenza privata, è legittimato a presentare l’istanza di
cui al comma 1:
a) il titolare del permesso di costruire;
b) il richiedente il titolo abilitativo;
c) il proprietario dell’immobile oggetto dei
lavori;
d) i soggetti altrimenti aventi titolo, ai
sensi dell’articolo 11 del d.p.r. 380/2001.
4. In
caso di lavori a committenza pubblica, è legittimato a presentare istanza, il
Responsabile Unico del Procedimento.
5. La
denuncia è presentata prima dell’inizio dei lavori, allo Sportello Unico per
l’Edilizia (di seguito S.U.E.) competente per territorio (articolo 5 del d.p.r. n. 380/2001), al quale compete la trasmissione
dell’istanza agli Uffici competenti, entro 5 giorni dal ricevimento. Nelle more
dell’istituzione del S.U.E., l’istanza può essere presentata direttamente agli
Uffici competenti per territorio.
6. Per
gli Uffici competenti dotati di sistema informatizzato di acquisizione delle
pratiche, la presentazione di cui al comma 5, si intende assolta con
l’acquisizione del protocollo informatico rilasciato dal sistema.
7. L’istanza
contiene l’indicazione dei dati anagrafici, del codice fiscale e del domicilio
del committente, del progettista architettonico, del progettista strutturale,
del geologo, del direttore dei lavori, del collaudatore in corso d’opera e del
costruttore.
8. La
documentazione inerente i lavori da allegarsi all’istanza, da redigersi nel
rispetto delle norme statali e regionali vigenti, consiste nel progetto
architettonico e nel progetto strutturale di livello esecutivo che definisce
compiutamente ed in ogni dettaglio l’intervento da realizzare, i cui contenuti
minimi sono descritti nell'articolo 3.
9. L’istanza
contiene altresì:
a) asseverazione dei progettisti relativa a:
1) conformità
degli elaborati redatti alla normativa vigente;
2) conformità
degli elaborati strutturali agli elaborati architettonici oggetto di titolo
abitativo;
3) livello
esecutivo della progettazione e completezza della stessa;
4) redazione
del progetto sulla base dei risultati degli studi geologici, geotecnici e
sismici;
5) rispetto
delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di
pianificazione territoriale ed urbanistica;
6) rispetto
delle eventuali prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione di
bacino;
7) conformità
dello stato dei luoghi a quello rappresentato nel progetto;
8) inizio
dei lavori ancora non avvenuto (asseverato anche dal direttore dei lavori);
b) asseverazione del geologo da cui risulti
la conformità degli elaborati di propria competenza alla normativa vigente e
dell’avvenuta valutazione delle condizioni di pericolosità geologica del sito
in riferimento all’opera da realizzare;
c) asseverazione del costruttore che si impegna
alla realizzazione dell’opera come descritta nel progetto e che la denuncia dei
lavori, già completa della Relazione illustrativa delle caratteristiche, delle
qualità e delle dosature dei materiali che verranno impiegati nella
costruzione, è da ritenersi valida anche ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 65, comma 1, del d.p.r. 380/2001, così
come previsto dall’articolo 8, comma 6 della
l.r. n. 28/11.
10. All’istanza sono allegate le ricevute
attestanti il pagamento del Contributo Regionale e delle Spese di istruttoria
di cui all’articolo 15 della l.r. 28/2011 secondo le
modalità che sono indicate dalla Giunta regionale, in base ai criteri generali
dettati in Appendice 4 al presente Regolamento. La mancanza delle suddette
attestazioni di pagamento determina la non ricevibilità dell’istanza ai sensi
dell’articolo 15, comma 3 della l.r. 28/2011 e
l’immediata restituzione della stessa all’interessato.
11. La
denuncia di inizio dei lavori, da comunicare ai soggetti di cui al comma 5,
sottoscritta dal committente, dal costruttore e dal direttore dei lavori,
avviene entro il termine di cui all’articolo 7, comma 6 ed all’articolo 9,
comma 4, della l.r. n. 28/2011, decorrente dalla data
del rilascio dell’attestazione di avvenuto autorizzazione/deposito, pena la sua
decadenza. L’omessa denuncia di inizio lavori comporta una sanzione pecuniaria
amministrativa pari al 30 per cento delle spese di istruttoria di cui
all’articolo 15 della l.r. 28/2011, da corrispondere
agli Uffici competenti per territorio.
12.
Per “inizio dei lavori” di cui al
comma 11, si intende qualsiasi intervento finalizzato alla realizzazione
dell’opera ad eccezione dei lavori di allestimento del cantiere.
13. In
caso di cessazione dell’incarico del direttore dei lavori, del collaudatore in
corso d’opera o del costruttore, il committente ne dà tempestiva notizia per
iscritto agli Uffici competenti, indicando il nominativo del tecnico ovvero del
costruttore subentrante, allegando la dichiarazione di accettazione
dell’incarico. Per le opere in conglomerato cementizio armato o a struttura
metallica, il costruttore subentrante adempie l’obbligo di denuncia di cui
all’articolo 65 del d.p.r. n. 380/2001.
14. Per
appalti di lavori pubblici è consentito effettuare la denuncia dei lavori
omettendo l’indicazione del costruttore nelle more del completamento delle
procedure di scelta del contraente. L’Ufficio competente effettua le attività
istruttorie e, in caso di esito positivo, il dirigente emette un provvedimento
con il quale subordina il rilascio della “autorizzazione sismica”, ovvero del
“deposito sismico”, alla comunicazione del nominativo del costruttore e, se
prevista, alla denuncia dei lavori da questi dovuta ai sensi dell’articolo 65,
comma 1, del d.p.r. 380/2001, così come previsto
dall’articolo 8, comma 6 della l.r. n. 28/11.
15. Per le attività produttive, l’istanza è
presentata esclusivamente dal soggetto interessato, allo Sportello Unico per le
Attività Produttive (S.U.A.P.) competente per territorio, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la
semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le
attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133), al quale compete la trasmissione dell’istanza agli Uffici competenti,
entro cinque giorni dal ricevimento.
Art. 3
(Documentazione minima)
1. Le
disposizioni del presente articolo:
a) sono
volte a definire la documentazione minima da presentare a corredo dell’istanza
di
deposito sismico o di rilascio dell’autorizzazione sismica a norma
dell’articolo 93, commi 3, 4 e 5 del d.p.r. 380/2001;
b) si
applicano per le nuove costruzioni e per gli interventi sulle costruzioni
esistenti.
2. Ai
fini della verifica di completezza dell’istanza per il rilascio del deposito
sismico o dell’autorizzazione sismica, i progetti strutturali di livello
esecutivo, sono composti dai seguenti elaborati, in conformità a quanto disposto
dal d.p.r. 380/2001 e dalle nuove norme tecniche per
le costruzioni (NTC 2008) di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008 e
successive modifiche e integrazioni:
a) relazione
tecnica generale;
b) progetto
architettonico (articolo 93, comma 3, d.p.r.
380/2001);
c) relazione
sintetica del progetto strutturale (schema approvato dalla Giunta regionale);
d) relazione
di calcolo strutturale (articolo 65, comma 3, d.p.r.
380/2001 - paragrafo 10.2 NTC 2008);
e) relazione
sui materiali (articolo 65, comma 3, d.p.r. 380/2001
- paragrafi 10.1 e 11 NTC 2008);
f) elaborati
grafici esecutivi e particolari costruttivi (articolo 65, comma 3 e articolo
93, comma 3, d.p.r. 380/2001 - paragrafo 10.1 NTC
2008);
g) piano
di manutenzione della parte strutturale dell’opera (paragrafo 10.1 NTC 2008);
h) relazioni
specialistiche sui risultati sperimentali corrispondenti alle indagini ritenute
necessarie alla realizzazione dell’opera (articolo 65 comma 3, e articolo 93
commi 4 e 5, d.p.r. n. 380/2001 - paragrafi 10.1, 3 e
6 NTC 2008), anche in considerazione delle indicazioni contenute nella Carta
delle microaree a comportamento sismico omogeneo
(carta delle MOPS) rilevate dallo studio di microzonazione
sismica di Livello 1 e negli approfondimenti superiori (Livello 2 e 3), ove
disponibili:
1) relazione
geologica e modellazione sismica del sito (paragrafi 6.2.1 e 3.2 NTC 2008);
2) relazione
geotecnica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione del volume
significativo di terreno (paragrafo 6.2.2 NTC 2008);
3) relazione
geotecnica sulle fondazioni e verifiche della sicurezza e delle prestazioni
(paragrafi 6 e 7 NTC 2008).
3. In
aggiunta agli elaborati di cui al comma 2, i progetti strutturali di livello
esecutivo relativi alle costruzioni esistenti sono composti altresì dai
seguenti documenti:
a) elaborati
grafici del rilievo geometrico-strutturale (paragrafo 8.5.2 NTC 2008);
b) elaborati
grafici del rilievo del danno se presente (paragrafo 8.5.2 NTC 2008);
c) caratterizzazione
meccanica dei materiali (paragrafo 8.5.3 NTC 2008);
d) livelli
di conoscenza e fattori di confidenza (paragrafo 8.5.4 NTC 2008);
e) valutazione
della sicurezza (paragrafi 8.3 e 8.5 NTC 2008);
f) documentazione
fotografica (stato di fatto).
4. Ogni
elaborato (relazione, tabulato di calcolo, piano di manutenzione, ...) è
singolarmente fascicolato, riporta su ciascuna facciata la numerazione
progressiva e totale delle pagine che lo costituiscono (esempio: 1 di 20 o
1/20) e reca sul frontespizio il totale del numero di facciate di cui esso è
costituito.
5. Nelle
more della realizzazione del sistema informativo unico per la presentazione
delle pratiche, la documentazione di cui ai commi 3 e 4 è prodotta in:
a) due copie cartacee ed una copia
informatizzata (con indicazione dei riferimenti del progetto sulla copertina)
se l’istanza è presentata direttamente agli Uffici competenti;
b) due
copie cartacee e due copie informatizzate se l’istanza è presentata allo
Sportello unico per l'edilizia (S.U.E.) il quale trasferisce, entro cinque
giorni, le due copie cartacee e una copia digitale agli Uffici competenti per
territorio. Il S.U.E. provvede al ritiro, presso gli Uffici competenti, della
copia cartacea vidimata da restituire al committente.
6. Le
disposizioni di cui al comma 5 non si applicano agli Uffici competenti già
dotati di sistema informatizzato di acquisizione delle pratiche, fermo restando
l’obbligo di presentazione al S.U.E. di una copia digitale della documentazione
di cui ai commi 3 e 4, per i Comuni in cui esso è istituito. Tale obbligo si
intende implicitamente assolto qualora il sistema informatico consenta al
S.U.E. l’accesso in visualizzazione, tramite procedura di autenticazione, di
tutte le pratiche presentate presso il Comune di riferimento.
7. Ciascuna
copia del progetto è custodita in idonea custodia, recante gli stessi dati
riportati sul frontespizio del modello allegato alla denuncia dei lavori; i
progetti privi dell’apposita custodia sono irricevibili da parte degli uffici
preposti alla loro accettazione e restituiti immediatamente all’interessato.
Art. 4
(Deposito sismico)
1. Il
“deposito sismico” è obbligatorio per i lavori di cui all’articolo 9 della l.r. 28/2011, da effettuarsi nelle zone a bassa sismicità
(zona 3), come individuate con deliberazione di Giunta regionale n. 438 del 29
marzo 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto previsto
dall’articolo 7, comma 2 della medesima legge regionale.
2. Il
soggetto interessato all’esecuzione dei lavori presenta il preavviso scritto e
deposita il progetto e gli allegati, ai sensi dell'articolo 3, agli uffici
indicati all’articolo 2, comma 5, i quali rilasciano la ricevuta di avvenuto
deposito. Nel caso di deposito al S.U.E. o allo Sportello Unico per le Attività
Produttive (S.U.A.P.), questi rilasciano all’interessato la ricevuta di
avvenuto deposito e la trasmettono agli Uffici competenti per territorio, entro
il termine di cinque giorni dal deposito, unitamente alla documentazione di cui
all'articolo 3, comma 5.
3. Gli
uffici di cui al comma 2 verificano, senza entrare nel merito dei contenuti
tecnico-amministrativi della pratica presentata, la completezza della
documentazione, anche a mezzo di liste di controllo, secondo le modalità
stabilite nell'articolo 7, comma 2, lettera a), certificando l’accettabilità
dell’istanza attraverso la “ricevuta” di avvenuto deposito di cui al comma 2,
datata, timbrata e firmata da parte dell’addetto dell’Ufficio competente
deputato al rilascio. La carenza anche di un solo documento tra quelli minimi
richiesti, determina la non ricevibilità del progetto e la relativa immediata
restituzione all’interessato, previa verbalizzazione dei motivi ostativi. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli Uffici competenti
già dotati di sistema informatizzato di acquisizione delle pratiche, per le
quali la verifica di completezza documentale è automaticamente effettuata dal
sistema in modo propedeutico all’acquisizione della denuncia.
4. L’Ufficio
competente, acquisita la documentazione di cui al comma 2, avvia l’istruttoria
finalizzata all’emanazione del provvedimento di attestazione di avvenuto
“deposito sismico”, da adottarsi entro il termine di venti giorni dalla data di
acquisizione al protocollo della stessa.
5. L’Ufficio
competente verifica, anche a mezzo di liste di controllo, la completezza e la
correttezza della documentazione trasmessa con particolare riguardo a:
a) condizioni
per le quali è previsto il “deposito sismico”;
b) correttezza
dell’impostazione dell’istanza;
c) rispondenza
tra gli elaborati progettuali presentati e quelli prescritti;
d) completezza
della documentazione e la sua corrispondenza a quanto riportato nell’istanza e
negli elaborati progettuali;
e) competenza
dei tecnici incaricati, desunta dalla loro abilitazione professionale.
6. Ove
sussistano motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, l’Ufficio competente
ne comunica al richiedente le ragioni, consentendogli di presentare
integrazioni o osservazioni scritte ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7
agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi) in un termine non superiore a
trenta giorni. In tal caso, il procedimento è interrotto fino alla
presentazione delle integrazioni o delle osservazioni e comunque non oltre
trenta giorni. L’interruzione può verificarsi una sola volta. Il termine dei
venti giorni di cui al comma 4, riprende a decorrere per intero dalla data di
ricevimento degli atti integrativi. Trascorso infruttuosamente tale termine o
persistendo i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, il Dirigente
dell’Ufficio competente dichiara la non depositabilità
della stessa e ne dà comunicazione contestuale all’interessato, al progettista,
al direttore dei lavori ed agli uffici comunali.
7. A
conclusione dell’istruttoria, in caso di esito positivo, il Dirigente
dell’Ufficio competente emette il provvedimento di attestazione di avvenuto
deposito sismico e ne dà comunicazione contestuale all’interessato, al
progettista, al direttore dei lavori, al S.U.E. o S.U.A.P. ovvero agli uffici
comunali. Costituiscono parte integrante della suddetta attestazione una copia
del progetto e la relativa documentazione allegata, debitamente timbrati e
vistati dall’Ufficio competente.
8. I
lavori strutturali possono avere inizio solo dopo l’avvenuto ritiro del
provvedimento di attestazione del deposito sismico di cui al comma 7, da
custodire in cantiere con i relativi allegati vistati. Il ritiro del
provvedimento può essere effettuato dal committente o da un suo espresso
delegato. In caso di procedura informatizzata, la copia analogica da custodire
in cantiere è stampata, a cura del committente, dal file vidimato con timbro e
firma elettronica dell’Ufficio competente.
9. Il
procedimento di cui al presente articolo si attua anche per i lavori che
comportano varianti sostanziali rispetto a quelli oggetto di un precedente
provvedimento di deposito sismico. Nel caso di varianti in corso d’opera le
prescrizioni di cui al comma 8, sono riferite all’effettivo inizio dei lavori
interessati dalla variante.
10.
Nel caso si chieda il rinnovo dell’istanza di cui è stata dichiarata la
non depositabilità ovvero per decorrenza dei termini
di cui all’articolo 9, comma 4, della l.r. n.
28/2011, le spese di istruttoria per la nuova pratica ammontano al 30 per cento
di quelle previste all’articolo 15 della l.r.
28/2011.
11. In
caso di esito negativo o in caso di mancato rilascio del provvedimento entro i
termini stabiliti dal comma 4, è ammesso ricorso gerarchico al Presidente della
Giunta regionale.
Art. 5
(Controlli sui depositi sismici)
1. Gli
Uffici competenti svolgono attività di controllo, con metodo a campione, sui
progetti per i quali è stato emesso il provvedimento di attestazione di
avvenuto deposito sismico ai sensi degli articoli 9 e 10 della l.r. 28/2011.
2. Il
campionamento avviene mediante sorteggio, da effettuarsi presso gli Uffici
competenti, nella misura del 10 per cento degli attestati di avvenuto deposito
emessi nel mese precedente.
3. Le
estrazioni di cui al comma 2 sono aperte al pubblico ed effettuate dal
Dirigente dell’ufficio competente con l’ausilio di due addetti, con un sistema
automatizzato ove disponibile, ovvero manualmente. I calendari delle estrazioni
sono stabiliti a discrezione degli Uffici competenti e pubblicati in bacheca e
sui rispettivi siti istituzionali. Delle predette operazioni di sorteggio è
redatto apposito verbale.
4. Gli
Uffici competenti inviano la comunicazione dell’avvio del procedimento di
controllo sulla progettazione, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), al
titolare del provvedimento di “deposito sismico”, al progettista, al direttore
dei lavori, al collaudatore, ove presente, ed agli uffici comunali competenti.
5. L’attività
di controllo sulla progettazione è finalizzata a verificare la correttezza
delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti, anche
a mezzo di liste di controllo, secondo le modalità stabilite nell'articolo 7,
comma 2, lettere a) e b).
6. Il
termine per la conclusione del procedimento di controllo sulla progettazione è
di sessanta giorni dalla data di invio della comunicazione di avvenuta
estrazione. Gli Uffici competenti adottano le procedure e la tempistica
previste dall’articolo 8, commi 3, 4 e 5 della l.r.
28/2011.
7. In
caso di esito positivo, gli Uffici competenti emettono il provvedimento finale
e lo comunicano ai soggetti di cui al comma 4, ai fini delle attività di
controllo sulla realizzazione, definite all'articolo 8.
8. Qualora
gli elaborati progettuali non risultino conformi a quanto stabilito
all’articolo 3 o le integrazioni richieste non siano state prodotte, ovvero
siano prodotte solo in parte o in modo non esaustivo rispetto a quanto
richiesto, il provvedimento finale emesso dal Dirigente dell’Ufficio competente
ha esito negativo.
9. In
caso di esito negativo, il relativo provvedimento comporta l’annullamento
dell’attestazione di avvenuto “deposito sismico” precedentemente emesso e,
conseguentemente:
a) nel
caso in cui i lavori non siano iniziati, la necessità di produrre una nuova
denuncia dei lavori;
b) nel
caso in cui i lavori siano iniziati e non ancora collaudati, l’attivazione
delle procedure previste dagli articoli 96 e 97 del d.p.r.
380/2001, e le relative segnalazioni agli ordini e collegi professionali;
c) nel
caso di lavori già collaudati, oltre a quanto prescritto alla lettera b), la
comunicazione al committente e all’Ufficio comunale competente,
dell’inefficacia del certificato di collaudo ai fini dell’agibilità e dell’utilizzabilità
dell’opera.
10. In caso di esito negativo o in caso di
mancato rilascio del provvedimento entro i termini stabiliti dal comma 6, è
ammesso ricorso gerarchico al Presidente della Giunta regionale.
Art. 6
(Autorizzazione sismica)
1. L’“autorizzazione
sismica” è obbligatoria per i lavori di cui all’articolo 7 della l.r. 28/2011, da effettuarsi nelle zone ad alta sismicità
(zona 1) e media sismicità (zona 2).
2. Nelle
zone a bassa sismicità (zona 3), l’“autorizzazione sismica” è obbligatoria nei
seguenti casi (articolo 7, comma 2, l.r. 28/2011):
a) interventi
edilizi ricadenti nelle “zone di attenzione per instabilità di versante attiva”
(ex zone suscettibile di instabilità di versante attiva) individuate nella
Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS) o, in assenza
dello studio di microzonazione sismica, nelle aree
classificate a pericolosità da frana elevata (P2) e molto elevata (P3),
determinanti condizioni di rischio elevato (R3) e molto elevato (R4),
individuate nei vigenti Piani stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico
(PAI). Per tali interventi, al progetto è allegato lo stralcio della carta
delle MOPS o del PAI, su cui è individuata l’area di intervento ed una
specifica relazione sugli interventi in progetto che verifichi l’influenza
degli stessi sulla stabilità globale dell’area; in tali zone il rilascio
dell’autorizzazione è subordinato al parere favorevole di compatibilità
idrogeologica o equivalente rilasciato dal Dipartimento della Giunta regionale
competente in materia;
b) progetti presentati a sanatoria e a
seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche;
c) interventi
relativi ad edifici a carattere “strategico” o “rilevante” di interesse
regionale (Elenchi A e B in allegato 1 alla deliberazione di Giunta regionale
n. 1009 del 29 ottobre 2008 recante "Disposizioni regionali in ordine
all'applicazione delle nuove Norme tecniche per le costruzioni (d.m. 14.01.2008) e alla Classificazione sismica del
territorio regionale" e s.m.i.) e di interesse
statale (Allegato 1 al decreto del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 3685 del 21 ottobre 2003 recante "Disposizioni attuative
dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante "Primi elementi in materia di
criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di
normative tecniche per le costruzioni in zona sismica"" e s.m.i.);
d) interventi
di sopraelevazioni degli edifici di cui all'articolo 90, comma 1, del d.p.r. 380/2001;
e) interventi
relativi ad edifici ubicati in aree classificate a pericolosità da frana
elevata (P2) e molto elevata (P3) e determinanti condizioni di rischio elevato
(R3) e molto elevato (R4), individuate nei vigenti Piani stralcio di bacino per
l'assetto idrogeologico (PAI), nei quali siano intervenuti od intervengano lo
Stato o la Regione per opere di consolidamento di abitato, di cui all’articolo
61 del d.p.r. 380/2001.
3. Sono
da escludere dalle fattispecie di cui al comma 2, lettera a), gli interventi da
effettuarsi nelle aree classificate ad instabilità di versante “quiescente” o
“inattiva” nella carta delle MOPS dello studio di microzonazione
sismica di Livello 1, ovvero nelle zone a pericolosità moderata P1 e nelle zone
a rischio idrogeologico moderato R1 o medio R2, per i quali si procede ad
effettuare il “deposito sismico” di cui all’articolo 4. All’istanza è allegata
una specifica relazione sugli interventi in progetto in merito alla stabilità
globale e alle condizioni idrogeologiche della zona, alla progettazione ed al
calcolo ai sensi delle NTC 2008 di eventuali opere di stabilizzazione,
consolidamento o drenaggio, ritenute necessarie dal progettista.
4. Le
modalità di presentazione dell’istanza per l’autorizzazione sismica sono
stabilite negli articoli 2 e 3.
5. Con
la presentazione della richiesta di “autorizzazione sismica”, l’Ufficio
competente avvia l’istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata
all’emanazione del provvedimento di “autorizzazione sismica”, da adottarsi
entro il termine di sessanta giorni dall’avvio del procedimento.
6. L’Ufficio
competente, nell’ambito dell’attività istruttoria, verifica la correttezza
amministrativa della denuncia dei lavori, nonché la correttezza delle
impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti, anche a
mezzo di liste di controllo, secondo le modalità stabilite nell'articolo 7.
7.
L’Ufficio competente, qualora riscontri la non completezza della documentazione
secondo quando indicato all'articolo 7, comma 2, lettera a), numero 2, entro
dieci giorni dall’acquisizione al protocollo dell’istanza, può far richiesta di
integrazione documentale, direttamente agli interessati, dichiarando
contestualmente il differimento dell’avvio del procedimento (articolo 8, comma
5, l.r. 28/2011). Il termine dei sessanta giorni
riprende a decorrere per intero dalla data di ricevimento degli atti
integrativi. Il termine massimo per fornire gli atti documentali richiesti è
fissato in trenta giorni, decorso inutilmente tale termine, la richiesta di
autorizzazione è negata ed è comunicata contestualmente al richiedente, al
progettista, al direttore dei lavori, al collaudatore e agli Uffici comunali.
8. Nel
corso dell’istruttoria l’Ufficio competente può richiedere agli interessati,
anche mediante convocazione per le vie brevi, i chiarimenti necessari,
l’integrazione della documentazione presentata e la rimozione delle
irregolarità e dei vizi formali nella stessa riscontrati.
9. Il
termine dei sessanta giorni può essere interrotto una sola volta per la
richiesta di chiarimenti o integrazioni tecniche; qualora i suddetti
chiarimenti o integrazioni non vengano forniti entro il termine di sessanta
giorni dalla richiesta, l’autorizzazione si intende negata per mancanza dei
requisiti tecnico-amministrativi.
10. In caso di diniego, la richiesta di
autorizzazione è archiviata con provvedimento motivato del Dirigente
dell’Ufficio competente e comunicata al committente, al progettista, al
direttore dei lavori, al collaudatore ed agli Uffici comunali competenti.
11. A
conclusione dell’istruttoria, in caso di esito positivo, il Dirigente
dell’Ufficio competente emette il provvedimento di “autorizzazione sismica”.
Costituiscono parte integrante del provvedimento: l’istanza della denuncia dei
lavori, le dichiarazioni, il progetto e la documentazione allegata, debitamente
timbrati e vistati dall’ufficio competente. Il provvedimento di autorizzazione
sismica è comunicato al committente, al progettista, al direttore dei lavori,
al collaudatore ed agli Uffici comunali competenti.
12.
I lavori strutturali e le varianti sostanziali possono avere inizio solo
dopo l’avvenuto ritiro del provvedimento di “autorizzazione sismica” da
custodire in cantiere. Il ritiro dell’autorizzazione può essere effettuato dal
committente o da un suo espresso delegato. In caso di procedura informatizzata,
il ritiro coincide con la corretta ricezione via PEC dell’autorizzazione da
parte del committente o del suo delegato e la copia cartacea da custodire in
cantiere è ricavata dalla stampa, a cura del committente, dei file firmati
elettronicamente, trasmessi dall’Ufficio competente.
13.
Per gli interventi di sopraelevazione di cui al comma 2, lettera d), il
rilascio dell’autorizzazione sismica è valido anche ai fini della certificazione
preventiva di cui all’articolo 90 del d.p.r. 380/2001
(articolo 7, comma 4, l.r. 28/2011).
14.
L’inizio dei lavori, da comunicare con le modalità stabilite al comma 11
dell'articolo 2, avviene entro il termine di cui all’articolo 7, comma 6, della
l.r. n. 28/2011, decorrente dalla data del rilascio
dell’attestazione di autorizzazione, pena la sua decadenza.
15.
Il rinnovo dell’autorizzazione decaduta e la nuova autorizzazione
conseguente ad un diniego determinato da anomalie formali, sono rilasciati
dall’Ufficio competente, previo pagamento del 30 per cento delle spese di
istruttoria di cui all’articolo 15 della l.r.
28/2011.
16. In
caso di esito negativo o in caso di mancato rilascio del provvedimento entro i termini
stabiliti dal comma 5, è ammesso ricorso gerarchico al Presidente della Giunta
regionale.
Art. 7
(Controlli sulla progettazione)
1. Nella
valutazione del progetto, l’Ufficio competente, dopo la verifica di completezza
e regolarità formale del progetto esecutivo riguardante le strutture, prende in
esame primariamente i contenuti della “Relazione sintetica del progetto
strutturale” (redatta sulla base dello schema proposto dal Tavolo tecnico di
coordinamento delle province (TTCP) ed approvato dalla Giunta regionale),
procedendo, ove necessario, all’esame delle elaborazioni di maggior dettaglio
presenti nelle restanti parti del progetto, a cui la relazione sintetica fa
espresso rimando.
2. In particolare, il controllo del progetto
è articolato nelle seguenti attività:
a) verifica
della completezza formale del progetto, con particolare riguardo alla:
1) completezza
e regolarità formale della documentazione amministrativa: istanza di
autorizzazione/deposito; asseverazioni; versamento del Contributo regionale e
delle Spese di istruttoria; nomina del collaudatore (nei casi previsti). Tali
documenti sono prodotti utilizzando la modulistica unificata redatta sullo
schema approvato dalla Giunta regionale su proposta del TTCP;
2) completezza
e regolarità formale degli elaborati del progetto: corrispondenza con l’elenco
degli elaborati progettuali di cui all’articolo 3; presenza della relazione
sintetica; leggibilità degli elaborati; regolarità della sottoscrizione e
timbratura degli elaborati tecnici da parte dei professionisti coinvolti nel
procedimento; numerazione delle pagine degli elaborati costitutivi del
progetto;
b) controllo
di conformità del progetto alle vigenti norme tecniche per le costruzioni, con
particolare riguardo alla:
1) corrispondenza
tra la tipologia di intervento dichiarata nell’istanza e gli elaborati
progettuali;
2) completezza
e adeguatezza del progetto a rappresentare gli interventi strutturali e dei
particolari esecutivi limitatamente alle parti strutturali;
3) conformità
del progetto architettonico con il progetto strutturale;
4) congruenza
tra i parametri geologici e geotecnici con il progetto strutturale;
5) rispetto
della qualità dei materiali e dei prodotti per uso strutturale (paragrafo 11
NTC 2008) e corrispondenza tra le caratteristiche meccaniche dei materiali
adottati e l’indicazione degli stessi negli altri elaborati progettuali e di
calcolo;
6) completezza
ed analisi dei contenuti della Relazione sintetica, diretta a valutare la
conformità degli elementi essenziali del progetto ivi descritti, alle vigenti
norme tecniche per le costruzioni e alle eventuali prescrizioni contenute nei
Piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI);
7) adeguatezza
e completezza del rilievo geometrico-strutturale per le costruzioni esistenti;
8) adeguatezza
delle indagini per le costruzioni esistenti;
9) presenza
della verifica di tutti gli elementi resistenti;
10) presenza di opportune verifiche di
stabilità del sito in assenza ed in presenza dell’opera e di adeguato sistema
di regimazione delle acque per gli interventi edilizi ricadenti in aree
classificate a pericolosità elevata (P2) e molto elevata (P3) o a rischio
idrogeologico elevato (R3) e molto elevato (R4) individuate nei vigenti PAI,
negli abitati da consolidare (ex articolo 2 l. 64/1974 e articolo 61 d.p.r. 380/2001) o, in mancanza, nelle zone ad instabilità
di versante attiva perimetrata nelle carte delle MOPS.
3. Nelle
ordinarie attività istruttorie dei progetti esecutivi riguardanti le strutture,
l’Ufficio competente non ha l’obbligo di effettuare:
a) prove
sui materiali e sulle strutture, indagini sui terreni, con risorse tecniche e
strumentali proprie;
b) elaborazioni
autonome di calcolo;
c) validazione
dei risultati ottenuti attraverso l’utilizzo di codici di calcolo automatico
(paragrafo 10.2 NTC 2008);
d) esame
di tabulati numerici allegati alla relazione di calcolo strutturale;
e) valutazioni
sull’appropriatezza delle scelte progettuali del progettista.
4. Il
controllo del progetto non riguarda:
a) la progettazione
degli elementi strutturali e non strutturali, regolata da specifiche normative
di settore (ad es. macchine, impianti a fune, tralicci, pale eoliche, etc.);
b) la
progettazione degli elementi non strutturali e degli impianti, salvo le eventuali
interazioni con le strutture, di cui comunque la progettazione tiene conto;
c) la
progettazione nei confronti della resistenza all’incendio e alle altre azioni
di carattere eccezionale (paragrafo 6, NTC 2008).
5. Per
la verifica di ulteriori contenuti non specificati nel presente documento,
fanno fede le attestazioni, asseverazioni e autocertificazioni rilasciate dai
soggetti interessati (committente, progettista, costruttore, direttore dei
lavori, collaudatore), ai sensi della vigente normativa.
Art. 8
(Controlli sulla realizzazione)
1.
L’Ufficio competente per territorio svolge attività di controllo sulla
realizzazione delle opere in zona sismica, ai sensi dell’articolo 103 del d.p.r. 380/2001.
2. Le
attività di controllo sono effettuate con sopralluoghi in cantiere secondo
regolamentazioni interne agli uffici di cui al comma 1. Il controllo è a
campione mediante sorteggio in misura del 10 per cento delle pratiche
autorizzate o depositate nel mese precedente. L’Ufficio provvede a comunicare
agli interessati l’avvenuto sorteggio della pratica, e definisce le modalità di
effettuazione dei successivi controlli in corso d’opera.
3.
Per le pratiche sorteggiate, il controllo è finalizzato ad accertare:
a) che
presso il cantiere sia conservato il provvedimento di “autorizzazione
sismica”/“deposito sismico”, comprensivo di tutta la documentazione che ne
costituisce parte integrante;
b) la
corretta avvenuta regolarizzazione delle “varianti sostanziali” (soggette ad
autorizzazione/deposito in base alla zona sismica) o delle “varianti rilevanti”
(soggette a deposito);
c) che
il direttore dei lavori/collaudatore abbia adempiuto agli altri obblighi che
gli competono in forza del d.p.r. 380/2001 e delle
vigenti norme tecniche per le costruzioni, nonché a quelli del presente
regolamento;
d) la
presenza dei verbali di accettazione dei materiali e prodotti per uso
strutturale messi in opera;
e) la
sostanziale rispondenza dei lavori realizzati al progetto allegato alla
“autorizzazione sismica”/“deposito sismico”.
4.
A conclusione di ogni sopralluogo è redatto apposito verbale con le
eventuali prescrizioni.
5. In
presenza di varianti non sostanziali apportate in corso d’opera, il direttore
dei lavori ne documenta la progettazione esecutiva in fase di presentazione
della Relazione a Strutture Ultimate.
6. In
presenza di varianti sostanziali apportate in corso d’opera e non autorizzate
oppure in presenza di “varianti rilevanti” (articolo 12, comma 3, lettera B)
per le quali non sia stato effettuato il preventivo deposito, si procede ai
sensi degli articoli 96 e 97 del d.p.r. n. 380/2001.
7.
Nel caso di pratiche non sorteggiate e per quelle in cui sia già stato
effettuato almeno un sopralluogo in corso d’opera in cantiere da parte
dell’Ufficio competente, il direttore dei lavori può dichiarare ultimate le
strutture ed è possibile procedere con le opere di finitura della costruzione e
con le operazioni di collaudo, senza attendere un ulteriore sopralluogo.
8. Nel
caso di pratiche soggette ad “autorizzazione” e di pratiche a “deposito”
sorteggiate, in cui non sia stato effettuato alcun sopralluogo in corso d’opera
in cantiere, prima di dichiarare ultimate le strutture, il direttore dei lavori
richiede il sopralluogo all’Ufficio competente, il quale effettua il sopralluogo
entro il termine perentorio di venti giorni dalla ricezione della richiesta del
direttore dei lavori. Decorso inutilmente questo termine, il direttore dei
lavori può redigere la Relazione a Strutture Ultimate, allegando opportuna
documentazione fotografica dello stato dei luoghi e dei principali particolari
costruttivi, ed il collaudatore può procedere alle operazioni di collaudo ed i
lavori possono proseguire regolarmente fino alle finiture della costruzione.
9. I
sopralluoghi in cantiere sono svolti, ove necessario, con l’assistenza degli
altri soggetti di cui all’articolo 103, comma 1, del d.p.r.
n. 380/2001, nonché da soggetti vincolati all’Ufficio competente con qualsiasi
rapporto di collaborazione.
Art. 9
(Certificato di rispondenza delle opere)
1. Ai
fini del rilascio del certificato di agibilità di cui all’articolo 24 del d.p.r. n. 380/2001, previa richiesta da parte
dell’interessato, l’Ufficio competente rilascia, entro il termine di sessanta
giorni, il certificato di cui all'articolo 62 del d.p.r.
n. 380/2001, attestante la conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche
alle disposizioni di cui al capo IV della parte II del medesimo d.p.r.. Ove, per motivate ragioni di complessità tecnica o
procedurale, non sia possibile rispettare il termine di sessanta giorni,
l’ufficio competente né da comunicazione al committente indicando i motivi e
stabilendo il termine entro cui è rilasciato il certificato. In ogni caso, il
termine non può superare il massimo stabilito dalla l. 241/90.
2. Il
Certificato di rispondenza delle opere è rilasciato sulla base dei possibili
accertamenti condotti dall’Ufficio competente, come normato dal presente
Regolamento e sulla scorta delle dichiarazioni e certificazioni fornite dal
progettista, direttore dei lavori e collaudatore.
3. Per
i depositi sismici non sorteggiati, la conformità di cui al comma 1 è attestata
dal collaudatore; per gli interventi non soggetti a collaudo è attestata dal
direttore dei lavori il quale allega al certificato di conformità, la relazione
sull’accettazione dei materiali e prodotti per uso strutturale.
Art. 10
(Direzione dei lavori)
1. Il direttore dei lavori informa
preventivamente il collaudatore dell’inizio dei lavori strutturali,
dell’esecuzione delle principali fasi costruttive e dell’ultimazione dei lavori
strutturali.
2. Il
direttore dei lavori:
a) vista
tutti gli elaborati progettuali allegati alla denuncia dei lavori, prima della
presentazione della stessa;
b) comunica
la data di inizio dei lavori (specificata all’articolo 2, comma 12) all’Ufficio
competente, congiuntamente al committente ed al costruttore (articoli 7 e 9, l.r. 28/2011);
c) assicura
che sul cartello di cantiere siano indicati gli estremi del provvedimento di
autorizzazione/deposito sismico;
d) assicura
la rispondenza dei lavori strutturali al progetto, fino alla loro ultimazione;
e) cura
l’annotazione sul giornale dei lavori, anche mediante proprio delegato,
dell’andamento dei lavori e delle verifiche che attengono alla statica delle
strutture;
f) vista
periodicamente, ed in particolare nelle fasi più importanti dell’esecuzione, il
giornale di cui alla lettera e) e ne garantisce la regolare tenuta e la
conservazione in cantiere, unitamente al provvedimento di “autorizzazione sismica”/“deposito
sismico” ed ai relativi atti progettuali;
g) allega
alla Relazione a Strutture Ultimate la documentazione fotografica dei
principali particolari costruttivi non più ispezionabili;
h) rilascia,
al termine dei lavori, il certificato di conformità di cui al comma 3
dell'articolo 9, per lavori non soggetti a collaudo.
3. In
caso di variante sostanziale, il direttore dei lavori sospende l’esecuzione
degli stessi e ne consente la ripresa solo dopo aver acquisito dal committente
il nuovo provvedimento di “autorizzazione sismica”. In caso di “variante
rilevante” il direttore dei lavori sospende l’esecuzione degli stessi e ne
consente la ripresa solo dopo avere acquisito la ricevuta di avvenuto “deposito
sismico” delle strutture così come modificate. In caso di “variante non
sostanziale” aggiorna gli elaborati progettuali e redige una relazione sulle
varianti apportate che è allegata alla Relazione a Strutture Ultimate insieme
al “come costruito” (cd. “asbuilt”).
4. Nei
casi previsti dalla legge, il direttore dei lavori redige la Relazione a
Strutture Ultimate e ne consegna una copia al collaudatore in corso d’opera.
Tale relazione è presentata in duplice originale, entro sessanta giorni
dall’ultimazione dei lavori strutturali, all’Ufficio competente per territorio,
che avvia l’istruttoria amministrativa finalizzata al rilascio
dell’attestazione di avvenuto e corretto deposito della Relazione a Strutture
Ultimate, da adottarsi entro il termine di quindici giorni dalla presentazione.
5.
L’Ufficio competente nell’attività istruttoria di cui al comma 4,
verifica:
a) il rispetto dei termini di legge;
b) la completezza degli atti;
c) la
coerenza tra quanto riportato negli atti di cui alla lettera b) e quanto indicato
nell’istanza di autorizzazione/deposito.
6. Nel
corso dell’istruttoria di cui ai commi 4 e 5, l’Ufficio competente può
richiedere integrazioni o chiarimenti al direttore dei lavori, da presentare
entro un termine non superiore a dieci giorni. In tal caso, il procedimento
rimane sospeso.
7. A
conclusione dell’istruttoria, in caso di esito positivo, il Dirigente
dell’Ufficio competente attesta l’avvenuto e corretto deposito della Relazione
a Strutture Ultimate e restituisce al direttore dei lavori una copia degli atti
presentati. In caso di esito negativo, il Dirigente comunica il diniego di
attestazione.
8. Il
direttore dei lavori, nel caso in cui rassegni le proprie dimissioni o riceva
la revoca dell'incarico, ne dà immediata comunicazione all’Ufficio competente e
contestualmente:
a) sospende i lavori, redigendo specifico
verbale che trasmette al committente, al collaudatore e all’Ufficio competente;
b) al fine di attestare la corretta
esecuzione dei lavori realizzati, redige una dettagliata relazione,
sottoscritta anche dall’impresa esecutrice, sulle opere eseguite nel corso
dell’espletamento del suo incarico, allegando le verbalizzazioni dei prelievi
effettuati sui materiali ai fini dei controlli di accettazione e tutta la
documentazione di cui all’articolo 65, comma 6, lettere a), b), c), del d.p.r. 380/2001;
c) trasmette al committente la relazione, il
giornale dei lavori, il provvedimento di “autorizzazione sismica”/”deposito
sismico” con relativi allegati, da consegnare al direttore dei lavori subentrante,
ovvero al collaudatore in corso d’opera.
9. Nel
caso in cui il direttore dei lavori non effettui gli adempimenti di cui alle
lettere a) e b) del comma 8, ad essi provvede il collaudatore in corso d’opera,
che effettua ispezioni, prove di carico o altri accertamenti tecnici, se
ritenuti necessari.
10.
Il direttore dei lavori subentrante, oltre a quanto già previsto dal
presente regolamento:
a) vista
gli elaborati progettuali originali allegati al provvedimento di
“autorizzazione sismica”/“deposito sismico” in possesso del committente;
b) prende
atto delle opere effettivamente realizzate e ne riscontra, per le parti
ispezionabili, la corrispondenza con gli elaborati progettuali;
c) dispone
la ripresa dei lavori da verbalizzare in contraddittorio con il collaudatore in
corso d’opera e il costruttore.
11. La dichiarazione di accettazione
dell’incarico, da allegare alla comunicazione di cui all’articolo 2, comma 13,
attesta l’avvenuta effettuazione delle attività di cui alle lettere a), b), c)
del comma 10.
12. In caso di cessazione, per qualsiasi
causa, dell’incarico al collaudatore in corso d’opera, il direttore dei lavori
sospende i lavori fino alla nomina del tecnico subentrante dandone
comunicazione all’Ufficio competente.
13. In caso di revoca dell’incarico al
costruttore, o di rinuncia di questi, il direttore dei lavori sottopone al
costruttore subentrante i provvedimenti di “autorizzazione sismica”/“deposito
sismico”, gli allegati e gli elaborati progettuali originali in possesso del
committente, ai fini della sottoscrizione degli stessi. Nella dichiarazione di
accettazione dell’incarico, da allegare alla comunicazione di cui all’articolo
2, comma 13, il costruttore subentrante dà atto dell’avvenuta sottoscrizione
degli elaborati progettuali. La dichiarazione di accettazione dell’incarico,
allegata alla comunicazione di cui all’articolo 2, comma 13, assolve
all’obbligo di denuncia di cui all’articolo 65 del d.p.r.
380/2001.
14.
Nel caso in cui l’Ufficio competente sia dotato di procedura informatizzata,
le comunicazioni e le trasmissioni indicate nel presente articolo, sono
effettuate telematicamente.
Art. 11
(Collaudo)
1. Il
collaudatore indicato dal committente nell’istanza di cui all’articolo 2 svolge
la propria attività in corso d’opera, in osservanza delle vigenti norme
tecniche per le costruzioni nonché del d.p.r.
380/2001 e della legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle
opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura
metallica), per le opere in cemento armato e a struttura metallica.
2. Il
collaudatore vigila sul processo costruttivo fino all’ultimazione dei lavori
strutturali. Dell'attività di vigilanza è redatto verbale in contraddittorio
con il costruttore e il direttore dei lavori, ovvero con loro delegati, con
conseguente annotazione sul giornale dei lavori. È redatto un ulteriore
verbale, eventualmente, prima di eseguire ciascuna variante sostanziale al
progetto autorizzato o depositato.
3. Il
collaudatore redige il certificato di collaudo e la relazione di collaudo, che
riassume le attività svolte; ad essa sono allegati i verbali di cui al comma 2.
Il collaudatore riporta negli atti di collaudo gli elementi essenziali della
Relazione a Strutture Ultimate. Nei casi in cui la legge non prevede l’obbligo
di redazione della “Relazione a Strutture Ultimate” di cui all’articolo 65,
comma 6 del d.p.r. 380/2001 (ex articolo 6 l.
1086/1971), agli atti di collaudo è allegata la relazione redatta dal direttore
dei lavori per l’accettazione dei materiali.
4. Il
collaudatore, nel caso previsto dall’articolo 9, comma 3 , redige il
Certificato di rispondenza delle opere.
5. Salvo
i casi espressamente previsti dalla legge, non sono ammessi Relazioni a
Strutture Ultimate, Collaudi e Certificati di rispondenza, in forma parziale
rispetto al progetto depositato o autorizzato.
6. Il
collaudatore, d’intesa con il direttore dei lavori, programma e fa eseguire le
prove di carico ritenute necessarie, secondo quanto prescritto dalle vigenti
norme tecniche per le costruzioni.
7. Gli
atti di collaudo statico sono redatti entro sessanta giorni dall’ultimazione
dei lavori strutturali. Tali atti, in duplice copia, sono trasmessi all’Ufficio
competente successivamente all’avvenuta attestazione della eventuale Relazione
a Strutture Ultimate; l’Ufficio avvia l’istruttoria finalizzata
all’attestazione dell’avvenuto e corretto deposito degli atti di collaudo, da
rilasciarsi entro il termine di trenta giorni dalla ricezione degli atti.
8. Nel
corso dell’istruttoria di cui al comma 7, l’Ufficio competente può richiedere
integrazioni o chiarimenti al direttore dei lavori, da presentare entro un
termine non superiore a dieci giorni. In tal caso, il procedimento rimane
sospeso.
9. L’Ufficio
competente, nell’attività istruttoria degli atti di collaudo, verifica:
a) il rispetto dei termini di legge;
b) la completezza degli atti;
c) la
coerenza tra quanto riportato negli atti di cui alla lettera b) e quanto
indicato nell’istanza di cui all’articolo 2 e nella Relazione a Strutture
Ultimate, ove prevista.
10.
A conclusione dell’istruttoria, in caso di esito positivo, il Dirigente
dell’Ufficio competente attesta l’avvenuto deposito degli atti di collaudo e restituisce
al collaudatore copia dello stesso. In caso di esito negativo, emette un
provvedimento motivato di diniego, dandone notizia anche al committente e agli
Uffici comunali territorialmente competenti.
11. In
caso di provvedimento positivo, il collaudatore o suo delegato ritira presso
l’Ufficio competente, una copia del certificato di collaudo statico e ne
trasmette copia al committente.
12. In
caso di revoca dell’incarico o di dimissioni del collaudatore in corso d’opera,
lo stesso redige una dettagliata relazione sull’attività di vigilanza svolta
nel corso dell’espletamento del suo incarico, allegando le verbalizzazioni di
cui al presente articolo e quelle relative alle ulteriori attività da lui
eventualmente disposte, ivi compresa l’effettuazione di prove di carico. Tale
relazione è consegnata al committente, al fine di trasmetterla al collaudatore
in corso d’opera subentrante. In caso di dimissioni, il collaudatore ne dà
immediata comunicazione all’Ufficio competente per territorio.
13. Il
collaudatore subentrante :
a) prende
atto delle opere effettivamente realizzate e riscontra ogni eventuale
violazione delle norme sismiche;
b) verbalizza,
in contraddittorio con il direttore dei lavori e con il costruttore, l’avvenuta
effettuazione di tali attività in occasione della ripresa dei lavori;
c) esamina
la relazione del precedente collaudatore.
14. La dichiarazione di accettazione
dell’incarico da parte del collaudatore subentrante, da allegare alla
comunicazione di cui all’articolo 2, comma 13, attesta l’intervenuta
effettuazione delle attività di cui alle lettere a), b), c) del comma 13.
15. Nel
caso in cui l’Ufficio competente sia dotato di procedura informatizzata, le
comunicazioni e le trasmissioni indicati nel presente articolo, sono effettuate
telematicamente.
Art. 12
(Varianti al progetto originario)
1. Le
modifiche apportate in corso d’opera all’intervento previsto dalla denuncia dei
lavori di cui all’articolo 2, si distinguono, ai fini sismici, in:
a) “varianti
sostanziali”;
b) “varianti
rilevanti”;
c) “varianti
non sostanziali”.
2. Le
disposizioni del presente articolo si applicano alle varianti relative sia alle
nuove costruzioni che agli interventi sulle costruzioni esistenti.
3. Sono
considerate, in ogni caso, “varianti sostanziali” quelle che comportano
significative variazioni degli effetti dell’azione sismica o delle resistenze
delle strutture o della loro duttilità, come di seguito elencato:
a) adozione
di un sistema costruttivo diverso da quello previsto nel progetto iniziale;
b) modifiche
all’organismo strutturale nei seguenti casi:
1) sopraelevazioni,
ampliamenti, cambiamento del numero dei piani entro e fuori terra;
2) creazione
o eliminazione di giunti strutturali;
3) variazioni
della tipologia delle fondazioni (es. da superficiali a profonde);
4) modifica,
spostamento, nonché introduzione o eliminazione di elementi strutturali che
creano una configurazione in falso;
5) modifiche
della rigidezza nel piano degli impalcati e della copertura che determinino il
passaggio da un comportamento a piano rigido ad un comportamento a piano non
rigido, e viceversa;
6) modifiche
alla tipologia strutturale delle strutture sismo-resistenti, come definite al
paragrafo 7 delle NTC 2008 per i vari tipi di materiali;
c) modifiche
delle classi d’uso delle costruzioni o aumenti dei carichi globali in
fondazione superiori ad un’aliquota del 10 per cento rispetto a quelli
originariamente previsti.
4. Sono
da considerare “varianti rilevanti” le varianti al progetto
“autorizzato”/“depositato”, i cui casi non rientrano nelle fattispecie indicate
nei commi 3 e 9. Il Tavolo Tecnico Scientifico, di cui all'articolo 16, ha
facoltà di esprimersi su casi specifici e/o di dubbia interpretazione,
adottando, se lo ritiene opportuno, apposite circolari informative.
5. In
tutte le zone sismiche (1, 2 e 3), le "varianti rilevanti" possono
essere realizzate nel corso dei lavori dopo aver preventivamente acquisito
l’attestazione di “deposito sismico” del progetto relativo alla nuova
configurazione strutturale, allegando gli elaborati ivi previsti. In tal caso
il direttore dei lavori avvisa anche il collaudatore della variante effettuata.
6. Le
“varianti rilevanti”, per non ricadere nelle fattispecie delle “varianti
sostanziali”, rispettano comunque le seguenti condizioni:
a) la
struttura nel suo complesso è ricalcolata con lo stesso tipo di analisi della
struttura originaria;
b) qualora
si effettuino analisi strutturali in cui è previsto il fattore di struttura
“q”, esso è debitamente rivalutato ed in ogni caso non può essere aumentato;
c) sia
la struttura nel suo complesso che ciascun elemento strutturale risultano
verificati positivamente con la nuova configurazione strutturale per tutti gli
stati limite considerati;
d) il
progetto di variante, compreso dei suoi dettagli costruttivi, è conforme a
tutte le prescrizioni contenute nelle NTC 2008.
7. Nella
relazione sintetica di cui all’articolo 2, comma 3, lettera c, è presente un
ulteriore paragrafo in cui sono messe in evidenza tutte le modifiche apportate
al progetto precedentemente autorizzato o depositato, indicando esplicitamente
le motivazioni per le quali le modifiche apportate non determinano una
“variante sostanziale” ed attestando il rispetto delle condizioni di cui al
comma 6.
8. In
caso di presentazione di più “varianti rilevanti” consecutive, l’attribuzione
di tale fattispecie va fatta rispetto al progetto originario (oggetto di
autorizzazione/deposito) e non rispetto all’ultima “variante rilevante”
effettuata; se nel confronto si rileva che gli interventi non ricadono più
nelle condizioni definite nei commi 4, 5, 6 e 7, trattasi di “variante
sostanziale”.
9. Le
seguenti varianti al progetto sono “non sostanziali”:
a) variazioni
inferiori al 10 per cento dell’altezza di interpiano o di altezza media in caso
di copertura a falde inclinate, e comunque entro il 5 per cento di incremento
dell’altezza massima della costruzione;
b) variazioni
dei carichi globali (G1+G2+Q) non superiori al 20 per cento su un singolo
impalcato e complessivamente non superiori al 10 per cento in fondazione, con
controllo della distribuzione delle masse ai fini della risposta sismica della
struttura;
c) interventi
su elementi non strutturali (quali: impianti, tamponamenti, divisori) o su
elementi strutturali secondari (quali: cornicioni, balconi, scale), a
condizione che tali interventi siano compatibili con le capacità portanti delle
strutture cui sono direttamente collegate;
d) variazione della posizione della
costruzione nella stessa area di sedime, qualora non varino le condizioni di
stabilità dei terreni;
e) mancata esecuzione di opere già
autorizzate o depositate, a meno che tali interventi non determinano variazioni
globali al comportamento strutturale delle opere già eseguite;
f) variazioni
non superiori al 5 per cento delle distanze reciproche di posizionamento
planimetrico degli elementi strutturali;
g) variazioni
che riguardano le strutture in muratura quali piccoli spostamenti o piccole
modifiche alle bucature nell’ambito dello stesso allineamento murario, a patto
che non comportino una variazione delle dimensioni delle bucature superiore al
10 per cento, nonché una variazione della rigidezza dei maschi murari adiacenti
maggiore del 15 per cento;
h) lievi
modifiche agli elementi e ai collegamenti tra elementi strutturali, a patto che
non modifichino il tipo ed il grado di vincolo e che rispettino le regole di
progetto, le disposizioni costruttive e la gerarchia delle resistenze
prescritti dalle NTC 2008;
i) variazioni
non superiori al 15 per cento dell’area della sezione trasversale (senza
variazione della forma geometrica della sezione) in un numero di elementi non
superiore al 10 per cento del totale degli elementi strutturali orizzontali e/o
verticali (ad es.: non più del 10 per cento del numero complessivo di
pilastri/setti, e/o non più del 10 per cento del numero complessivo di travi),
ma comunque sempre nel rispetto dei dettagli costruttivi e della gerarchia
delle resistenze prescritti dalle NTC 2008.
10. Le
varianti non sostanziali possono essere realizzate nel corso dei lavori, senza
il preventivo rilascio dell’autorizzazione sismica/deposito sismico. Il
direttore dei lavori le documenta comunque in corso d’opera ed in sede di
redazione della Relazione a Strutture Ultimate ovvero della relazione
sull’accettazione di materiali ad uso strutturale.
Art. 13
(Sopraelevazioni, ampliamenti e strutture
compenetranti)
1. Il
presente articolo definisce i criteri per l’individuazione dell’appartenenza di
un intervento su una costruzione esistente alla tipologia di “sopraelevazione”,
ai fini dell’applicazione del paragrafo 8.4.1, lettera a) delle NTC 2008 e per
le procedure di autorizzazione di cui all’articolo 90 del d.p.r.
380/2001 (articolo 7, comma 2, lettera d) della l.r.
28/2011) o di “ampliamento” ai fini dell’applicazione del paragrafo 8.4.1,
lettera b) delle NTC 2008.
2.
È definita “sopraelevazione” qualsiasi intervento che comporti un aumento
dell’altezza dell’unità strutturale esistente cui è strutturalmente connessa, a
meno che l’aumento di altezza non sia determinato dalle seguenti realizzazioni
ed a condizione che non venga alterato il comportamento sismico globale
dell’edificio:
a) realizzazione
di cordolo sommitale (edifici in muratura sprovvisti di un collegamento
efficace), purché ciò non comporti un aumento del numero dei piani;
b) realizzazione con soluzioni strutturali
leggere di manufatti tecnologici e strutture di contenimento per impianti (es.:
extracorsa di ascensore, torrino scale/ascensore,
tralicci, ciminiere e vani tecnici);
c) livellamento
di quote, fino ad un massimo di 1 metro, di solai di copertura sfalsati per la
eliminazione di pericolosi meccanismi locali in unità strutturali adiacenti di
differente altezza;
d) installazione
di impianti tecnologici (impianto a pannelli solari o fotovoltaici, etc.),
parapetti (di qualunque materiale, nel rispetto del limite consentito dai
regolamenti edilizi comunali), pergolati.
3. Gli
interventi di sopraelevazione comportano l’esecuzione di interventi di adeguamento
sismico della costruzione esistente (paragrafo 8.4.1 NTC 2008) e sono soggetti
alle procedure di “autorizzazione sismica” ai sensi dell’articolo 90 del d.p.r. 380/2001 (così come previsto dall’articolo 7, comma
2, lettera d) della l.r. 28/2011).
4. È
definito “ampliamento” qualsiasi realizzazione effettuata mediante opere
strutturalmente connesse all’unità strutturale oggetto di intervento che dia
luogo ad un aumento della superficie accessibile e non si configuri come
sopraelevazione, ad esclusione della realizzazione di manufatti di modeste
dimensioni e a condizione che non venga alterato il comportamento sismico
globale dell’edificio. Gli interventi di ampliamento sono attuabili solo a
seguito di interventi di adeguamento sismico della costruzione esistente
(paragrafo 8.4.1 NTC 2008) e sono soggetti alle procedure di “autorizzazione
sismica” o “deposito sismico” in base alla zona sismica.
5.
È definita “struttura compenetrante” la realizzazione di “strutture a scavalco
esterne” e strutture interne a costruzioni esistenti, progettate e realizzate
in modo tale da costituire un’unità strutturale indipendente che non
interagisce direttamente con la costruzione esistente, non si configura, ai
fini dell’applicazione del paragrafo 8.4.1 delle NTC 2008, né come intervento
di ampliamento né di sopraelevazione, purché limitate ad un solo piano
aggiuntivo.
6. Per
limitare il “rischio esterno” derivante dall’aumento di esposizione apportato
dal nuovo intervento di realizzazione di una struttura interna ad una costruzione
esistente (come definita al comma 5), è valutata la sicurezza della costruzione
esistente che deve risultare non inferiore al 60 per cento di quella di una
struttura sismicamente adeguata. In alternativa, sono adottati accorgimenti
progettuali tali per cui la struttura secondaria oggetto di intervento possa
sopportare, quale azione eccezionale, l’eventuale crollo delle parti della
struttura principale interagenti con il nuovo intervento (ad es. sistemi di
assorbimento urti, etc.).
7. Per
la definizione di alcuni esempi applicativi degli interventi indicati nel
presente articolo, si rinvia agli schemi in Appendice 2; mentre per ulteriori
singoli casi non previsti in Appendice 2, il committente può richiedere
apposito parere al Tavolo Tecnico Scientifico di cui all'articolo 16.
Art. 14
(Valutazione della sicurezza di costruzioni
esistenti)
1. La
verifica sismica o valutazione di sicurezza ai sensi delle vigenti norme
tecniche in zona sismica 1, 2 e 3, sono depositate, a cura del soggetto
interessato, con le procedure di cui all’articolo 4 , presso i competenti
Uffici di cui all’articolo 2, comma 5.
2. La
verifica tecnica è obbligatoria sugli edifici e sulle opere infrastrutturali a
carattere “strategico” o “rilevante” ai sensi dell'articolo 2 della OPCM
3274/2003.
3. L’elenco
delle categorie di opere “strategiche” o “rilevanti” di interesse regionale è
riportato in Allegato 1 alla deliberazione di Giunta regionale n. 1009 del 29
ottobre 2008 (Disposizioni regionali in ordine all’applicazione delle nuove
“Norme tecniche per le costruzioni” d.m. 14.01.2008
ed alla “Classificazione sismica” del territorio regionale) e s.m.i.; mentre le medesime opere di interesse nazionale
sono indicate il Allegato 1 al DCDPC 3685/2003 e s.m.i.
4. Sono
altresì depositate le valutazioni della sicurezza degli edifici o opere
ordinarie, che non rientrano nelle suddette categorie, ma che ricadono nelle
condizioni elencate nel paragrafo 8.3 delle NTC 2008, e nel paragrafo C 8.3
della Circolare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio
2009, n. 617 (Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche
per le costruzioni" di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008).
5. Se,
a seguito della verifica tecnica e della valutazione di sicurezza, è necessario
eseguire interventi, il soggetto interessato deposita direttamente il progetto
esecutivo riguardante le strutture o la richiesta di autorizzazione sismica
secondo quanto previsto dagli articoli 7, 8, 9 e 10 della l.r.
28/2011. In tali casi la verifica o la valutazione sono parte integrante del
progetto esecutivo riguardante le strutture. Le procedure per la presentazione
dell’istanza sono indicate agli articoli 4 e 6.
6. Il
deposito delle verifiche tecniche assolve esclusivamente alla comunicazione di avvenuto
adempimento dell’obbligo previsto dalla OPCM 3274/2003 e, pertanto, le stesse
non sono assoggettate al controllo a sorteggio di cui all’articolo 5.
Art. 15
(Tavolo Tecnico di Coordinamento)
1. Il
Tavolo Tecnico di Coordinamento tra gli Uffici competenti per territorio
Provinciale o di area vasta (TTCP), istituito dall’articolo 2, comma 4 della l.r. 28/2011, al fine di uniformare la presentazione delle
istanze sul territorio regionale e le procedure di controllo
tecnico/amministrativo:
a) verifica
l’attuazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento;
b) predispone
le ulteriori procedure organizzative interne agli Uffici competenti, non
previste dal presente Regolamento, in base alle diverse dotazioni organiche e
funzionali di ciascun Settore;
c) predispone
i modelli semplificativi delle istanze, delle asseverazioni e delle
dichiarazioni e le apposite liste di controllo citate nel presente Regolamento,
da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale;
d) in
accordo con gli uffici regionali competenti, predispone le attività necessarie
per l’informatizzazione delle istanze e dei modelli;
e) fornisce
indirizzi operativi per la risoluzione delle problematiche operative degli
Uffici competenti ed emana circolari esplicative in merito a casi applicativi
della normativa tecnica vigente.
2. Per la risoluzione di quesiti o
problematiche complesse il TTCP si avvale del supporto del Tavolo Tecnico
Scientifico di cui all'articolo 16.
3. I componenti del TTCP sono
individuati tra i dirigenti ed i responsabili degli Uffici competenti. La
partecipazione al TTCP è senza oneri a carico della Regione. La conformazione
del TTCP e la nomina del coordinatore spetta al Servizio regionale competente
in materia di prevenzione del rischio sismico.
Art. 16
(Tavolo Tecnico Scientifico)
1. Ai
sensi dell’articolo 2, comma 5 della l.r. 28/2011 è
istituito presso la Giunta regionale il Tavolo Tecnico Scientifico (TTS).
2. Il
TTS è l’organo tecnico consultivo della Regione nel campo della riduzione del
rischio sismico, cui è garantita l'indipendenza di giudizio e di valutazione e
l’autonomia funzionale e tecnico-scientifica.
3. Sono
attività principali del TTS:
a) esprimere
pareri su richiesta della Giunta regionale o degli Uffici competenti in materia
sismica, nonché delle altre amministrazioni pubbliche e degli organismi
rappresentativi delle categorie professionali, per le attività inerenti la
valutazione del rischio sismico;
b) emanare
circolari attinenti l’interpretazione delle norme tecniche vigenti e linee guida
per la realizzazione di verifiche tecniche e interventi antisismici effettuati
sul territorio regionale con fondi Statali e/o Regionali;
c) collaborare
con gli Uffici competenti nell’esame dei progetti esecutivi riguardanti le
strutture di particolare complessità ovvero per le verifiche tecniche delle
costruzioni in corso di realizzazione o ultimate, ai fini dell’esercizio delle
funzioni autorizzative e di controllo, stabilite dalla disciplina vigente;
d) collaborare
nell'elaborazione ed aggiornamento di provvedimenti legislativi e regolamentari
in materia di sicurezza delle costruzioni;
e) supportare
la Giunta regionale nell’attività di vigilanza sull’attuazione della disciplina
in materia di riduzione del rischio sismico e nelle funzioni ispettive e valutative,
anche nei casi previsti all’articolo 100 del d.p.r.
380/2001.
4. Il
TTS è composto da componenti fissi scelti tra il personale tecnico interno alla
Giunta regionale e degli Uffici competenti e da componenti aggiuntivi esterni
esperti in materia sismica o che abbiano svolto attività istituzionale
afferenti l’attività edilizia in zona sismica.
5. Il
TTS è costituito in seno al Servizio regionale competente in materia di
prevenzione del rischio sismico ed è composto, nella forma minima, da:
a) il dirigente
del Servizio regionale competente in materia di prevenzione del rischio sismico
in qualità di coordinatore;
b) due
funzionari con qualifica di “specialista tecnico ingegnere/architetto” del
Servizio regionale competente in materia di prevenzione del rischio sismico o,
in mancanza, di altri Servizi della Giunta regionale;
c) un
funzionario con qualifica di “specialista tecnico geologo” del Servizio
regionale competente in materia di prevenzione del rischio sismico o, in
mancanza, di altri Servizi della Giunta regionale;
d) un
funzionario con qualifica di “specialista avvocato” del Servizio regionale
competente in materia di prevenzione del rischio sismico o, in mancanza, di
altri Servizi della Giunta regionale.
6. La
conformazione minima di cui al comma 5, può essere integrata con i seguenti
componenti aggiuntivi con documentata esperienza in campo sismico e di
progettazione, o per aspetti legali legati a questioni edilizie, scelti e
convocati di volta in volta dal Coordinatore in base agli specifici argomenti
oggetto della seduta:
a) un
rappresentante del Dipartimento di Ingegneria civile, edile-architettura,
ambientale dell’Università degli studi dell’L'Aquila;
b) un
rappresentante del Dipartimento di ingegneria e geologia dell’Università degli
studi di Chieti;
c) un
rappresentante del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi
di Teramo;
d) un
rappresentante dell'Istituto per le Tecnologie della Costruzione del Consiglio
Nazionale delle Ricerche, sede di L’Aquila;
e) un
rappresentante dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, sede di
L’Aquila;
f) un
rappresentante esperto in ingegneria antisismica dell’Ufficio speciale per la
ricostruzione dell'Aquila;
g) un
rappresentante esperto in ingegneria antisismica dell’Ufficio speciale per la
ricostruzione dei comuni del cratere;
h) un
rappresentante esperto in ingegneria antisismica del Dipartimento della
Protezione civile;
i) un
rappresentante esperto in ingegneria antisismica per ciascun Ordine
professionale degli ingegneri, degli architetti e dei geologi;
7. Ciascun
Ente, Istituto o Ordine indicato nei commi 5 e 6, comunica al citato Servizio
regionale competente, il nominativo del referente e di un suo sostituto; in
caso di assenza di entrambi, può essere nominato un delegato che presenzia alla
riunione con diritto di voto. Il Servizio predispone apposito atto di nomina
per la formazione nominativa del TTS.
8. Il
Coordinatore convoca le sedute, determinando l’ordine del giorno, su propria
iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti di cui al comma 5.
Il Coordinatore presiede allo svolgimento delle sedute. In caso di impedimento
o di assenza del Coordinatore del TTS le funzioni sono svolte da altro membro a
ciò delegato.
9. La
convocazione del TTS è comunicata per le vie brevi o a mezzo mail, agli
indirizzi dichiarati dai diversi componenti. L’avviso di convocazione,
contenente l’elenco degli argomenti da trattare, è fatto pervenire ai
componenti almeno tre giorni prima della seduta, salvo casi di dichiarata urgenza.
10. Il
TTS ha sede presso gli uffici del Servizio regionale competente in materia di
prevenzione del rischio sismico. Il Coordinatore o suo delegato cura
l’attuazione di tutti gli adempimenti relativi alla costituzione, al
funzionamento e, per quanto di sua competenza, alla attuazione delle
deliberazioni, avvalendosi della propria struttura.
11. Per
la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà dei
componenti indicati al comma 5 e la metà dei componenti aggiuntivi di cui al
comma 6 convocati per la seduta. I pareri sono validi quando riportano la
maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del
Coordinatore.
12. Per
questioni relative al rilascio di autorizzazione sismica/deposito sismico, il
Dirigente dell’Ufficio competente che ha richiesto il parere al TTS, si astiene
dalla votazione in fase di parere finale. Il Dirigente può tener conto del
suddetto parere in fase di rilascio o diniego dell’autorizzazione, dandone
indicazione nella relativa documentazione.
13. Se
il TTS è rinviato per mancanza del numero legale, in seconda convocazione può
deliberare validamente purché siano presenti almeno un terzo dei componenti
indicati al comma 5 ed un terzo dei componenti aggiuntivi di cui al comma 6
convocati per la seduta, con arrotondamento all’unità superiore, e comunque non
meno di cinque. Della circostanza è fatta specifica menzione nell’avviso di
convocazione.
14.
Alle riunioni possono partecipare senza diritto di voto i collaboratori della
struttura operativa facente capo agli Uffici competenti ed al Servizio
competente in materia di prevenzione del rischio sismico.
15. Per
l’esame di progetti o quesiti di particolare complessità il TTS può costituire
una o più Commissioni ristrette o gruppi di lavoro, formati da suoi componenti
o delegati, per un primo esame degli atti soggetti a parere. Ciascuna
Commissione/gruppo è presieduta da un componente del TTS, incaricato dal
Coordinatore.
Art. 17
(Oneri e spese istruttorie)
1. I
criteri generali per la definizione dei contributi, diritti e spese di cui
all'articolo 15, comma 1 della l.r. 28/2011 e delle
procedure di corresponsione degli stessi da parte dei soggetti privati
richiedenti sono riportati nell'Appendice 4 allegata al presente Regolamento.
2. Gli
oneri di cui al comma 1 sono distinti in:
a) contributo
a favore della Regione Abruzzo per l’espletamento delle funzioni di competenza
regionale di cui all’articolo 2 della l.r. 28/2011;
b) diritti
di istruttoria e spese di conservazione e consultazione dei progetti
corrisposti alle strutture tecniche competenti per territorio per
l’espletamento delle attività di cui agli articoli 7, 9 e 13 della l.r. 28/2011.
3. Sono
esclusi dalla corresponsione degli oneri di cui al comma 2:
a) gli
interventi effettuati a qualsiasi titolo:
1) dalla
pubblica amministrazione e dagli enti di cui all’articolo 16 dell’Allegato B al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina
dell'imposta di bollo);
2) dalle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e dalle federazioni
sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI di cui
all’articolo 27–bis dell’Allegato B al d.p.r.
642/1972;
b) gli
interventi di ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009 di cui
all'articolo 36, comma 1 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1
(Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e
pluriennale 2012 - 2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale
2012)).
4. Ai
sensi dell'articolo 15, comma 3 della l.r. 28/2011,
il mancato versamento degli oneri di cui al comma 2 costituisce motivazione
dell’improcedibilità della domanda.
5. I
diritti di cui al comma 2, lettera b) sono riscossi dalle amministrazioni di
cui all'articolo 15, comma 5 della l.r. 28/2011 ed in
base alle percentuali ivi indicate.
6. Le
somme riscosse sono vincolate alla copertura delle spese indicate all'articolo
15, comma 5, lettere a) e b) della l.r. 28/2011.
Art. 18
(Disposizioni finali)
1. Sono
parti integranti del presente regolamento le seguenti appendici:
a) Appendice
1: Elenco delle opere di trascurabile importanza ai fini della pubblica
incolumità;
b) Appendice
2: Esempi applicativi di interventi di sopraelevazione e di ampliamento;
c) Appendice
3: Glossario;
d) Appendice
4: Criteri generali per la definizione degli oneri e delle spese istruttorie.
2. Il
presente regolamento e le Appendici di cui al comma 1 sono pubblicati nei siti
web istituzionali della Regione Abruzzo e degli Uffici competenti per territorio.
L’Aquila 5 agosto 2015
IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D’Alfonso