Regolamento attuativo della legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche

 

VISTO l’art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

 

VISTI gli artt. 39 e 44 del vigente Statuto regionale;

 

VISTO il verbale n. 1 del 18.06.2015 del Consiglio Regionale – II Commissione Consiliare Permanente, in sede deliberante

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

EMANA

 

il seguente regolamento:

 

 

Art. 1

(Obiettivi e finalità)

 

1.        In attuazione dell’articolo 19-bis della legge regionale 11 agosto 2011 n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) il presente Regolamento disciplina le attività operative necessarie per il rilascio della “autorizzazione sismica” di cui agli articoli 7 e 8 della l.r. 28/2011 e dell’attestazione di “deposito sismico” di cui agli articoli 9 e 10 della l.r. 28/2011, nonché le modalità di effettuazione e di svolgimento dei compiti di vigilanza e dei controlli sulla realizzazione delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico.

2.        Per “Uffici competenti” si intendono gli uffici che esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sulle costruzioni in zona sismica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), con competenza sul territorio provinciale o di area vasta, o sub-provinciale.

 

Art. 2

(Denuncia dei lavori)

 

1.        L’istanza per la richiesta di “autorizzazione sismica” o attestazione di avvenuto “deposito sismico”, di seguito denominata anche “istanza”, “denuncia” o “preavviso scritto”, consiste nella presentazione del progetto esecutivo e dei relativi allegati, a cura del committente dei lavori. Il contenuto minimo della documentazione da allegare all’istanza è definito all'articolo 3.

2.        L’istanza di cui al comma 1 è valida anche agli effetti della “denuncia dei lavori” di cui all’articolo 65 del d.p.r. 380/2001 (articolo 8, comma 6, l.r. 28/2011), se sottoscritta anche dal costruttore, purché il progetto, la denuncia di deposito e la relazione illustrativa sui materiali, abbiano i contenuti previsti dallo stesso articolo.

3.        In caso di lavori a committenza privata, è legittimato a presentare l’istanza di cui al comma 1:

a) il titolare del permesso di costruire;

b) il richiedente il titolo abilitativo;

c) il proprietario dell’immobile oggetto dei lavori;

d) i soggetti altrimenti aventi titolo, ai sensi dell’articolo 11 del d.p.r. 380/2001.

4.        In caso di lavori a committenza pubblica, è legittimato a presentare istanza, il Responsabile Unico del Procedimento.

5.        La denuncia è presentata prima dell’inizio dei lavori, allo Sportello Unico per l’Edilizia (di seguito S.U.E.) competente per territorio (articolo 5 del d.p.r. n. 380/2001), al quale compete la trasmissione dell’istanza agli Uffici competenti, entro 5 giorni dal ricevimento. Nelle more dell’istituzione del S.U.E., l’istanza può essere presentata direttamente agli Uffici competenti per territorio.

6.        Per gli Uffici competenti dotati di sistema informatizzato di acquisizione delle pratiche, la presentazione di cui al comma 5, si intende assolta con l’acquisizione del protocollo informatico rilasciato dal sistema.

7.        L’istanza contiene l’indicazione dei dati anagrafici, del codice fiscale e del domicilio del committente, del progettista architettonico, del progettista strutturale, del geologo, del direttore dei lavori, del collaudatore in corso d’opera e del costruttore.

8.        La documentazione inerente i lavori da allegarsi all’istanza, da redigersi nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti, consiste nel progetto architettonico e nel progetto strutturale di livello esecutivo che definisce compiutamente ed in ogni dettaglio l’intervento da realizzare, i cui contenuti minimi sono descritti nell'articolo 3.

9.        L’istanza contiene altresì:

a) asseverazione dei progettisti relativa a:

1)        conformità degli elaborati redatti alla normativa vigente;

2)        conformità degli elaborati strutturali agli elaborati architettonici oggetto di titolo abitativo;

3)        livello esecutivo della progettazione e completezza della stessa;

4)        redazione del progetto sulla base dei risultati degli studi geologici, geotecnici e sismici;

5)        rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica;

6)        rispetto delle eventuali prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione di bacino;

7)        conformità dello stato dei luoghi a quello rappresentato nel progetto;

8)        inizio dei lavori ancora non avvenuto (asseverato anche dal direttore dei lavori);

b) asseverazione del geologo da cui risulti la conformità degli elaborati di propria competenza alla normativa vigente e dell’avvenuta valutazione delle condizioni di pericolosità geologica del sito in riferimento all’opera da realizzare;

c) asseverazione del costruttore che si impegna alla realizzazione dell’opera come descritta nel progetto e che la denuncia dei lavori, già completa della Relazione illustrativa delle caratteristiche, delle qualità e delle dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione, è da ritenersi valida anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 65, comma 1, del d.p.r. 380/2001, così come previsto dall’articolo 8, comma 6 della  l.r. n. 28/11.

10. All’istanza sono allegate le ricevute attestanti il pagamento del Contributo Regionale e delle Spese di istruttoria di cui all’articolo 15 della l.r. 28/2011 secondo le modalità che sono indicate dalla Giunta regionale, in base ai criteri generali dettati in Appendice 4 al presente Regolamento. La mancanza delle suddette attestazioni di pagamento determina la non ricevibilità dell’istanza ai sensi dell’articolo 15, comma 3 della l.r. 28/2011 e l’immediata restituzione della stessa all’interessato.

11.  La denuncia di inizio dei lavori, da comunicare ai soggetti di cui al comma 5, sottoscritta dal committente, dal costruttore e dal direttore dei lavori, avviene entro il termine di cui all’articolo 7, comma 6 ed all’articolo 9, comma 4, della l.r. n. 28/2011, decorrente dalla data del rilascio dell’attestazione di avvenuto autorizzazione/deposito, pena la sua decadenza. L’omessa denuncia di inizio lavori comporta una sanzione pecuniaria amministrativa pari al 30 per cento delle spese di istruttoria di cui all’articolo 15 della l.r. 28/2011, da corrispondere agli Uffici competenti per territorio.

12.      Per “inizio dei lavori” di cui al comma 11, si intende qualsiasi intervento finalizzato alla realizzazione dell’opera ad eccezione dei lavori di allestimento del cantiere.

13.      In caso di cessazione dell’incarico del direttore dei lavori, del collaudatore in corso d’opera o del costruttore, il committente ne dà tempestiva notizia per iscritto agli Uffici competenti, indicando il nominativo del tecnico ovvero del costruttore subentrante, allegando la dichiarazione di accettazione dell’incarico. Per le opere in conglomerato cementizio armato o a struttura metallica, il costruttore subentrante adempie l’obbligo di denuncia di cui all’articolo 65 del d.p.r. n. 380/2001.

14.      Per appalti di lavori pubblici è consentito effettuare la denuncia dei lavori omettendo l’indicazione del costruttore nelle more del completamento delle procedure di scelta del contraente. L’Ufficio competente effettua le attività istruttorie e, in caso di esito positivo, il dirigente emette un provvedimento con il quale subordina il rilascio della “autorizzazione sismica”, ovvero del “deposito sismico”, alla comunicazione del nominativo del costruttore e, se prevista, alla denuncia dei lavori da questi dovuta ai sensi dell’articolo 65, comma 1, del d.p.r. 380/2001, così come previsto dall’articolo 8, comma 6 della  l.r. n. 28/11.

15. Per le attività produttive, l’istanza è presentata esclusivamente dal soggetto interessato, allo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) competente per territorio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), al quale compete la trasmissione dell’istanza agli Uffici competenti, entro cinque giorni dal ricevimento.

 

Art. 3

(Documentazione minima)

 

1.        Le disposizioni del presente articolo:

a)        sono volte a definire la documentazione minima da presentare a corredo dell’istanza di

deposito sismico o di rilascio dell’autorizzazione sismica a norma dell’articolo 93, commi 3, 4 e 5 del d.p.r. 380/2001;

b)        si applicano per le nuove costruzioni e per gli interventi sulle costruzioni esistenti.

2.        Ai fini della verifica di completezza dell’istanza per il rilascio del deposito sismico o dell’autorizzazione sismica, i progetti strutturali di livello esecutivo, sono composti dai seguenti elaborati, in conformità a quanto disposto dal d.p.r. 380/2001 e dalle nuove norme tecniche per le costruzioni (NTC 2008) di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008 e successive modifiche e integrazioni:

a)        relazione tecnica generale;

b)        progetto architettonico (articolo 93, comma 3, d.p.r. 380/2001);

c)        relazione sintetica del progetto strutturale (schema approvato dalla Giunta regionale);

d)        relazione di calcolo strutturale (articolo 65, comma 3, d.p.r. 380/2001 - paragrafo 10.2 NTC 2008);

e)        relazione sui materiali (articolo 65, comma 3, d.p.r. 380/2001 - paragrafi 10.1 e 11 NTC 2008);

f)         elaborati grafici esecutivi e particolari costruttivi (articolo 65, comma 3 e articolo 93, comma 3, d.p.r. 380/2001 - paragrafo 10.1 NTC 2008);

g)        piano di manutenzione della parte strutturale dell’opera (paragrafo 10.1 NTC 2008);

h)        relazioni specialistiche sui risultati sperimentali corrispondenti alle indagini ritenute necessarie alla realizzazione dell’opera (articolo 65 comma 3, e articolo 93 commi 4 e 5, d.p.r. n. 380/2001 - paragrafi 10.1, 3 e 6 NTC 2008), anche in considerazione delle indicazioni contenute nella Carta delle microaree a comportamento sismico omogeneo (carta delle MOPS) rilevate dallo studio di microzonazione sismica di Livello 1 e negli approfondimenti superiori (Livello 2 e 3), ove disponibili:

1)  relazione geologica e modellazione sismica del sito (paragrafi 6.2.1 e 3.2 NTC 2008);

2)  relazione geotecnica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione del volume significativo di terreno (paragrafo 6.2.2 NTC 2008);

3)  relazione geotecnica sulle fondazioni e verifiche della sicurezza e delle prestazioni (paragrafi 6 e 7 NTC 2008).

3.        In aggiunta agli elaborati di cui al comma 2, i progetti strutturali di livello esecutivo relativi alle costruzioni esistenti sono composti altresì dai seguenti documenti:

a)  elaborati grafici del rilievo geometrico-strutturale (paragrafo 8.5.2 NTC 2008);

b)  elaborati grafici del rilievo del danno se presente (paragrafo 8.5.2 NTC 2008);

c)  caratterizzazione meccanica dei materiali (paragrafo 8.5.3 NTC 2008);

d)  livelli di conoscenza e fattori di confidenza (paragrafo 8.5.4 NTC 2008);

e)  valutazione della sicurezza (paragrafi 8.3 e 8.5 NTC 2008);

f)   documentazione fotografica (stato di fatto).

4.        Ogni elaborato (relazione, tabulato di calcolo, piano di manutenzione, ...) è singolarmente fascicolato, riporta su ciascuna facciata la numerazione progressiva e totale delle pagine che lo costituiscono (esempio: 1 di 20 o 1/20) e reca sul frontespizio il totale del numero di facciate di cui esso è costituito.

5.        Nelle more della realizzazione del sistema informativo unico per la presentazione delle pratiche, la documentazione di cui ai commi 3 e 4 è prodotta in:

a) due copie cartacee ed una copia informatizzata (con indicazione dei riferimenti del progetto sulla copertina) se l’istanza è presentata direttamente agli Uffici competenti;

b)  due copie cartacee e due copie informatizzate se l’istanza è presentata allo Sportello unico per l'edilizia (S.U.E.) il quale trasferisce, entro cinque giorni, le due copie cartacee e una copia digitale agli Uffici competenti per territorio. Il S.U.E. provvede al ritiro, presso gli Uffici competenti, della copia cartacea vidimata da restituire al committente.

6.        Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano agli Uffici competenti già dotati di sistema informatizzato di acquisizione delle pratiche, fermo restando l’obbligo di presentazione al S.U.E. di una copia digitale della documentazione di cui ai commi 3 e 4, per i Comuni in cui esso è istituito. Tale obbligo si intende implicitamente assolto qualora il sistema informatico consenta al S.U.E. l’accesso in visualizzazione, tramite procedura di autenticazione, di tutte le pratiche presentate presso il Comune di riferimento.

7.        Ciascuna copia del progetto è custodita in idonea custodia, recante gli stessi dati riportati sul frontespizio del modello allegato alla denuncia dei lavori; i progetti privi dell’apposita custodia sono irricevibili da parte degli uffici preposti alla loro accettazione e restituiti immediatamente all’interessato.

 

Art. 4

(Deposito sismico)

 

1.        Il “deposito sismico” è obbligatorio per i lavori di cui all’articolo 9 della l.r. 28/2011, da effettuarsi nelle zone a bassa sismicità (zona 3), come individuate con deliberazione di Giunta regionale n. 438 del 29 marzo 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 2 della medesima legge regionale.

2.        Il soggetto interessato all’esecuzione dei lavori presenta il preavviso scritto e deposita il progetto e gli allegati, ai sensi dell'articolo 3, agli uffici indicati all’articolo 2, comma 5, i quali rilasciano la ricevuta di avvenuto deposito. Nel caso di deposito al S.U.E. o allo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.), questi rilasciano all’interessato la ricevuta di avvenuto deposito e la trasmettono agli Uffici competenti per territorio, entro il termine di cinque giorni dal deposito, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 3, comma 5.

3.        Gli uffici di cui al comma 2 verificano, senza entrare nel merito dei contenuti tecnico-amministrativi della pratica presentata, la completezza della documentazione, anche a mezzo di liste di controllo, secondo le modalità stabilite nell'articolo 7, comma 2, lettera a), certificando l’accettabilità dell’istanza attraverso la “ricevuta” di avvenuto deposito di cui al comma 2, datata, timbrata e firmata da parte dell’addetto dell’Ufficio competente deputato al rilascio. La carenza anche di un solo documento tra quelli minimi richiesti, determina la non ricevibilità del progetto e la relativa immediata restituzione all’interessato, previa verbalizzazione dei motivi ostativi. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli Uffici competenti già dotati di sistema informatizzato di acquisizione delle pratiche, per le quali la verifica di completezza documentale è automaticamente effettuata dal sistema in modo propedeutico all’acquisizione della denuncia.

4.        L’Ufficio competente, acquisita la documentazione di cui al comma 2, avvia l’istruttoria finalizzata all’emanazione del provvedimento di attestazione di avvenuto “deposito sismico”, da adottarsi entro il termine di venti giorni dalla data di acquisizione al protocollo della stessa.

5.        L’Ufficio competente verifica, anche a mezzo di liste di controllo, la completezza e la correttezza della documentazione trasmessa con particolare riguardo a:

a)  condizioni per le quali è previsto il “deposito sismico”;

b)  correttezza dell’impostazione dell’istanza;

c)  rispondenza tra gli elaborati progettuali presentati e quelli prescritti;

d)  completezza della documentazione e la sua corrispondenza a quanto riportato nell’istanza e negli elaborati progettuali;

e)  competenza dei tecnici incaricati, desunta dalla loro abilitazione professionale.

6.        Ove sussistano motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, l’Ufficio competente ne comunica al richiedente le ragioni, consentendogli di presentare integrazioni o osservazioni scritte ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) in un termine non superiore a trenta giorni. In tal caso, il procedimento è interrotto fino alla presentazione delle integrazioni o delle osservazioni e comunque non oltre trenta giorni. L’interruzione può verificarsi una sola volta. Il termine dei venti giorni di cui al comma 4, riprende a decorrere per intero dalla data di ricevimento degli atti integrativi. Trascorso infruttuosamente tale termine o persistendo i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, il Dirigente dell’Ufficio competente dichiara la non depositabilità della stessa e ne dà comunicazione contestuale all’interessato, al progettista, al direttore dei lavori ed agli uffici comunali.

7.        A conclusione dell’istruttoria, in caso di esito positivo, il Dirigente dell’Ufficio competente emette il provvedimento di attestazione di avvenuto deposito sismico e ne dà comunicazione contestuale all’interessato, al progettista, al direttore dei lavori, al S.U.E. o S.U.A.P. ovvero agli uffici comunali. Costituiscono parte integrante della suddetta attestazione una copia del progetto e la relativa documentazione allegata, debitamente timbrati e vistati dall’Ufficio competente.

8.        I lavori strutturali possono avere inizio solo dopo l’avvenuto ritiro del provvedimento di attestazione del deposito sismico di cui al comma 7, da custodire in cantiere con i relativi allegati vistati. Il ritiro del provvedimento può essere effettuato dal committente o da un suo espresso delegato. In caso di procedura informatizzata, la copia analogica da custodire in cantiere è stampata, a cura del committente, dal file vidimato con timbro e firma elettronica dell’Ufficio competente.

9.        Il procedimento di cui al presente articolo si attua anche per i lavori che comportano varianti sostanziali rispetto a quelli oggetto di un precedente provvedimento di deposito sismico. Nel caso di varianti in corso d’opera le prescrizioni di cui al comma 8, sono riferite all’effettivo inizio dei lavori interessati dalla variante.

10.    Nel caso si chieda il rinnovo dell’istanza di cui è stata dichiarata la non depositabilità ovvero per decorrenza dei termini di cui all’articolo 9, comma 4, della l.r. n. 28/2011, le spese di istruttoria per la nuova pratica ammontano al 30 per cento di quelle previste all’articolo 15 della l.r. 28/2011.

11.      In caso di esito negativo o in caso di mancato rilascio del provvedimento entro i termini stabiliti dal comma 4, è ammesso ricorso gerarchico al Presidente della Giunta regionale.

 

Art. 5

(Controlli sui depositi sismici)

 

1.        Gli Uffici competenti svolgono attività di controllo, con metodo a campione, sui progetti per i quali è stato emesso il provvedimento di attestazione di avvenuto deposito sismico ai sensi degli articoli 9 e 10 della l.r. 28/2011.

2.        Il campionamento avviene mediante sorteggio, da effettuarsi presso gli Uffici competenti, nella misura del 10 per cento degli attestati di avvenuto deposito emessi nel mese precedente.

3.        Le estrazioni di cui al comma 2 sono aperte al pubblico ed effettuate dal Dirigente dell’ufficio competente con l’ausilio di due addetti, con un sistema automatizzato ove disponibile, ovvero manualmente. I calendari delle estrazioni sono stabiliti a discrezione degli Uffici competenti e pubblicati in bacheca e sui rispettivi siti istituzionali. Delle predette operazioni di sorteggio è redatto apposito verbale.

4.        Gli Uffici competenti inviano la comunicazione dell’avvio del procedimento di controllo sulla progettazione, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), al titolare del provvedimento di “deposito sismico”, al progettista, al direttore dei lavori, al collaudatore, ove presente, ed agli uffici comunali competenti.

5.        L’attività di controllo sulla progettazione è finalizzata a verificare la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti, anche a mezzo di liste di controllo, secondo le modalità stabilite nell'articolo 7, comma 2, lettere a) e b).

6.        Il termine per la conclusione del procedimento di controllo sulla progettazione è di sessanta giorni dalla data di invio della comunicazione di avvenuta estrazione. Gli Uffici competenti adottano le procedure e la tempistica previste dall’articolo 8, commi 3, 4 e 5 della l.r. 28/2011.

7.        In caso di esito positivo, gli Uffici competenti emettono il provvedimento finale e lo comunicano ai soggetti di cui al comma 4, ai fini delle attività di controllo sulla realizzazione, definite all'articolo 8.

8.        Qualora gli elaborati progettuali non risultino conformi a quanto stabilito all’articolo 3 o le integrazioni richieste non siano state prodotte, ovvero siano prodotte solo in parte o in modo non esaustivo rispetto a quanto richiesto, il provvedimento finale emesso dal Dirigente dell’Ufficio competente ha esito negativo.

9.        In caso di esito negativo, il relativo provvedimento comporta l’annullamento dell’attestazione di avvenuto “deposito sismico” precedentemente emesso e, conseguentemente:

a) nel caso in cui i lavori non siano iniziati, la necessità di produrre una nuova denuncia dei lavori;

b)  nel caso in cui i lavori siano iniziati e non ancora collaudati, l’attivazione delle procedure previste dagli articoli 96 e 97 del d.p.r. 380/2001, e le relative segnalazioni agli ordini e collegi professionali;

c)  nel caso di lavori già collaudati, oltre a quanto prescritto alla lettera b), la comunicazione al committente e all’Ufficio comunale competente, dell’inefficacia del certificato di collaudo ai fini dell’agibilità e dell’utilizzabilità dell’opera.

10. In caso di esito negativo o in caso di mancato rilascio del provvedimento entro i termini stabiliti dal comma 6, è ammesso ricorso gerarchico al Presidente della Giunta regionale.

 

Art. 6

(Autorizzazione sismica)

 

1.        L’“autorizzazione sismica” è obbligatoria per i lavori di cui all’articolo 7 della l.r. 28/2011, da effettuarsi nelle zone ad alta sismicità (zona 1) e media sismicità (zona 2).

2.        Nelle zone a bassa sismicità (zona 3), l’“autorizzazione sismica” è obbligatoria nei seguenti casi (articolo 7, comma 2, l.r. 28/2011):

a)  interventi edilizi ricadenti nelle “zone di attenzione per instabilità di versante attiva” (ex zone suscettibile di instabilità di versante attiva) individuate nella Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS) o, in assenza dello studio di microzonazione sismica, nelle aree classificate a pericolosità da frana elevata (P2) e molto elevata (P3), determinanti condizioni di rischio elevato (R3) e molto elevato (R4), individuate nei vigenti Piani stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI). Per tali interventi, al progetto è allegato lo stralcio della carta delle MOPS o del PAI, su cui è individuata l’area di intervento ed una specifica relazione sugli interventi in progetto che verifichi l’influenza degli stessi sulla stabilità globale dell’area; in tali zone il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al parere favorevole di compatibilità idrogeologica o equivalente rilasciato dal Dipartimento della Giunta regionale competente in materia;

b) progetti presentati a sanatoria e a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche;

c)  interventi relativi ad edifici a carattere “strategico” o “rilevante” di interesse regionale (Elenchi A e B in allegato 1 alla deliberazione di Giunta regionale n. 1009 del 29 ottobre 2008 recante "Disposizioni regionali in ordine all'applicazione delle nuove Norme tecniche per le costruzioni (d.m. 14.01.2008) e alla Classificazione sismica del territorio regionale" e s.m.i.) e di interesse statale (Allegato 1 al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 3685 del 21 ottobre 2003 recante "Disposizioni attuative dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica"" e s.m.i.);

d)  interventi di sopraelevazioni degli edifici di cui all'articolo 90, comma 1, del d.p.r. 380/2001;

e)  interventi relativi ad edifici ubicati in aree classificate a pericolosità da frana elevata (P2) e molto elevata (P3) e determinanti condizioni di rischio elevato (R3) e molto elevato (R4), individuate nei vigenti Piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI), nei quali siano intervenuti od intervengano lo Stato o la Regione per opere di consolidamento di abitato, di cui all’articolo 61 del d.p.r. 380/2001.

3.        Sono da escludere dalle fattispecie di cui al comma 2, lettera a), gli interventi da effettuarsi nelle aree classificate ad instabilità di versante “quiescente” o “inattiva” nella carta delle MOPS dello studio di microzonazione sismica di Livello 1, ovvero nelle zone a pericolosità moderata P1 e nelle zone a rischio idrogeologico moderato R1 o medio R2, per i quali si procede ad effettuare il “deposito sismico” di cui all’articolo 4. All’istanza è allegata una specifica relazione sugli interventi in progetto in merito alla stabilità globale e alle condizioni idrogeologiche della zona, alla progettazione ed al calcolo ai sensi delle NTC 2008 di eventuali opere di stabilizzazione, consolidamento o drenaggio, ritenute necessarie dal progettista.

4.        Le modalità di presentazione dell’istanza per l’autorizzazione sismica sono stabilite negli articoli 2 e 3.

5.        Con la presentazione della richiesta di “autorizzazione sismica”, l’Ufficio competente avvia l’istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata all’emanazione del provvedimento di “autorizzazione sismica”, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dall’avvio del procedimento.

6.        L’Ufficio competente, nell’ambito dell’attività istruttoria, verifica la correttezza amministrativa della denuncia dei lavori, nonché la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti, anche a mezzo di liste di controllo, secondo le modalità stabilite nell'articolo 7.

7.        L’Ufficio competente, qualora riscontri la non completezza della documentazione secondo quando indicato all'articolo 7, comma 2, lettera a), numero 2, entro dieci giorni dall’acquisizione al protocollo dell’istanza, può far richiesta di integrazione documentale, direttamente agli interessati, dichiarando contestualmente il differimento dell’avvio del procedimento (articolo 8, comma 5, l.r. 28/2011). Il termine dei sessanta giorni riprende a decorrere per intero dalla data di ricevimento degli atti integrativi. Il termine massimo per fornire gli atti documentali richiesti è fissato in trenta giorni, decorso inutilmente tale termine, la richiesta di autorizzazione è negata ed è comunicata contestualmente al richiedente, al progettista, al direttore dei lavori, al collaudatore e agli Uffici comunali.

8.        Nel corso dell’istruttoria l’Ufficio competente può richiedere agli interessati, anche mediante convocazione per le vie brevi, i chiarimenti necessari, l’integrazione della documentazione presentata e la rimozione delle irregolarità e dei vizi formali nella stessa riscontrati.

9.        Il termine dei sessanta giorni può essere interrotto una sola volta per la richiesta di chiarimenti o integrazioni tecniche; qualora i suddetti chiarimenti o integrazioni non vengano forniti entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, l’autorizzazione si intende negata per mancanza dei requisiti tecnico-amministrativi.

10. In caso di diniego, la richiesta di autorizzazione è archiviata con provvedimento motivato del Dirigente dell’Ufficio competente e comunicata al committente, al progettista, al direttore dei lavori, al collaudatore ed agli Uffici comunali competenti.

11.  A conclusione dell’istruttoria, in caso di esito positivo, il Dirigente dell’Ufficio competente emette il provvedimento di “autorizzazione sismica”. Costituiscono parte integrante del provvedimento: l’istanza della denuncia dei lavori, le dichiarazioni, il progetto e la documentazione allegata, debitamente timbrati e vistati dall’ufficio competente. Il provvedimento di autorizzazione sismica è comunicato al committente, al progettista, al direttore dei lavori, al collaudatore ed agli Uffici comunali competenti.

12.    I lavori strutturali e le varianti sostanziali possono avere inizio solo dopo l’avvenuto ritiro del provvedimento di “autorizzazione sismica” da custodire in cantiere. Il ritiro dell’autorizzazione può essere effettuato dal committente o da un suo espresso delegato. In caso di procedura informatizzata, il ritiro coincide con la corretta ricezione via PEC dell’autorizzazione da parte del committente o del suo delegato e la copia cartacea da custodire in cantiere è ricavata dalla stampa, a cura del committente, dei file firmati elettronicamente, trasmessi dall’Ufficio competente.

13.    Per gli interventi di sopraelevazione di cui al comma 2, lettera d), il rilascio dell’autorizzazione sismica è valido anche ai fini della certificazione preventiva di cui all’articolo 90 del d.p.r. 380/2001 (articolo 7, comma 4, l.r. 28/2011).

14.   L’inizio dei lavori, da comunicare con le modalità stabilite al comma 11 dell'articolo 2, avviene entro il termine di cui all’articolo 7, comma 6, della l.r. n. 28/2011, decorrente dalla data del rilascio dell’attestazione di autorizzazione, pena la sua decadenza.

15.   Il rinnovo dell’autorizzazione decaduta e la nuova autorizzazione conseguente ad un diniego determinato da anomalie formali, sono rilasciati dall’Ufficio competente, previo pagamento del 30 per cento delle spese di istruttoria di cui all’articolo 15 della l.r. 28/2011.

16.  In caso di esito negativo o in caso di mancato rilascio del provvedimento entro i termini stabiliti dal comma 5, è ammesso ricorso gerarchico al Presidente della Giunta regionale.

 

Art. 7

(Controlli sulla progettazione)

 

1.        Nella valutazione del progetto, l’Ufficio competente, dopo la verifica di completezza e regolarità formale del progetto esecutivo riguardante le strutture, prende in esame primariamente i contenuti della “Relazione sintetica del progetto strutturale” (redatta sulla base dello schema proposto dal Tavolo tecnico di coordinamento delle province (TTCP) ed approvato dalla Giunta regionale), procedendo, ove necessario, all’esame delle elaborazioni di maggior dettaglio presenti nelle restanti parti del progetto, a cui la relazione sintetica fa espresso rimando.

2. In particolare, il controllo del progetto è articolato nelle seguenti attività:

a)  verifica della completezza formale del progetto, con particolare riguardo alla:

1)  completezza e regolarità formale della documentazione amministrativa: istanza di autorizzazione/deposito; asseverazioni; versamento del Contributo regionale e delle Spese di istruttoria; nomina del collaudatore (nei casi previsti). Tali documenti sono prodotti utilizzando la modulistica unificata redatta sullo schema approvato dalla Giunta regionale su proposta del TTCP;

2)  completezza e regolarità formale degli elaborati del progetto: corrispondenza con l’elenco degli elaborati progettuali di cui all’articolo 3; presenza della relazione sintetica; leggibilità degli elaborati; regolarità della sottoscrizione e timbratura degli elaborati tecnici da parte dei professionisti coinvolti nel procedimento; numerazione delle pagine degli elaborati costitutivi del progetto;

b)  controllo di conformità del progetto alle vigenti norme tecniche per le costruzioni, con particolare riguardo alla:

1)  corrispondenza tra la tipologia di intervento dichiarata nell’istanza e gli elaborati progettuali;

2)  completezza e adeguatezza del progetto a rappresentare gli interventi strutturali e dei particolari esecutivi limitatamente alle parti strutturali;

3)  conformità del progetto architettonico con il progetto strutturale;

4)  congruenza tra i parametri geologici e geotecnici con il progetto strutturale;

5)  rispetto della qualità dei materiali e dei prodotti per uso strutturale (paragrafo 11 NTC 2008) e corrispondenza tra le caratteristiche meccaniche dei materiali adottati e l’indicazione degli stessi negli altri elaborati progettuali e di calcolo;

6)  completezza ed analisi dei contenuti della Relazione sintetica, diretta a valutare la conformità degli elementi essenziali del progetto ivi descritti, alle vigenti norme tecniche per le costruzioni e alle eventuali prescrizioni contenute nei Piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI);

7)  adeguatezza e completezza del rilievo geometrico-strutturale per le costruzioni esistenti;

8)  adeguatezza delle indagini per le costruzioni esistenti;

9)  presenza della verifica di tutti gli elementi resistenti;

10) presenza di opportune verifiche di stabilità del sito in assenza ed in presenza dell’opera e di adeguato sistema di regimazione delle acque per gli interventi edilizi ricadenti in aree classificate a pericolosità elevata (P2) e molto elevata (P3) o a rischio idrogeologico elevato (R3) e molto elevato (R4) individuate nei vigenti PAI, negli abitati da consolidare (ex articolo 2 l. 64/1974 e articolo 61 d.p.r. 380/2001) o, in mancanza, nelle zone ad instabilità di versante attiva perimetrata nelle carte delle MOPS.

3.        Nelle ordinarie attività istruttorie dei progetti esecutivi riguardanti le strutture, l’Ufficio competente non ha l’obbligo di effettuare:

a) prove sui materiali e sulle strutture, indagini sui terreni, con risorse tecniche e strumentali proprie;

b) elaborazioni autonome di calcolo;

c) validazione dei risultati ottenuti attraverso l’utilizzo di codici di calcolo automatico (paragrafo 10.2 NTC 2008);

d) esame di tabulati numerici allegati alla relazione di calcolo strutturale;

e) valutazioni sull’appropriatezza delle scelte progettuali del progettista.

4.        Il controllo del progetto non riguarda:

a) la progettazione degli elementi strutturali e non strutturali, regolata da specifiche normative di settore (ad es. macchine, impianti a fune, tralicci, pale eoliche, etc.);

b) la progettazione degli elementi non strutturali e degli impianti, salvo le eventuali interazioni con le strutture, di cui comunque la progettazione tiene conto;

c) la progettazione nei confronti della resistenza all’incendio e alle altre azioni di carattere eccezionale (paragrafo 6, NTC 2008).

5.        Per la verifica di ulteriori contenuti non specificati nel presente documento, fanno fede le attestazioni, asseverazioni e autocertificazioni rilasciate dai soggetti interessati (committente, progettista, costruttore, direttore dei lavori, collaudatore), ai sensi della vigente normativa.

 

Art. 8

(Controlli sulla realizzazione)

 

1.     L’Ufficio competente per territorio svolge attività di controllo sulla realizzazione delle opere in zona sismica, ai sensi dell’articolo 103 del d.p.r. 380/2001.

2.        Le attività di controllo sono effettuate con sopralluoghi in cantiere secondo regolamentazioni interne agli uffici di cui al comma 1. Il controllo è a campione mediante sorteggio in misura del 10 per cento delle pratiche autorizzate o depositate nel mese precedente. L’Ufficio provvede a comunicare agli interessati l’avvenuto sorteggio della pratica, e definisce le modalità di effettuazione dei successivi controlli in corso d’opera.

3.     Per le pratiche sorteggiate, il controllo è finalizzato ad accertare:

a)  che presso il cantiere sia conservato il provvedimento di “autorizzazione sismica”/“deposito sismico”, comprensivo di tutta la documentazione che ne costituisce parte integrante;

b)  la corretta avvenuta regolarizzazione delle “varianti sostanziali” (soggette ad autorizzazione/deposito in base alla zona sismica) o delle “varianti rilevanti” (soggette a deposito);

c)  che il direttore dei lavori/collaudatore abbia adempiuto agli altri obblighi che gli competono in forza del d.p.r. 380/2001 e delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, nonché a quelli del presente regolamento;

d)  la presenza dei verbali di accettazione dei materiali e prodotti per uso strutturale messi in opera;

e)  la sostanziale rispondenza dei lavori realizzati al progetto allegato alla “autorizzazione sismica”/“deposito sismico”.

4.     A conclusione di ogni sopralluogo è redatto apposito verbale con le eventuali prescrizioni.

5.        In presenza di varianti non sostanziali apportate in corso d’opera, il direttore dei lavori ne documenta la progettazione esecutiva in fase di presentazione della Relazione a Strutture Ultimate.

6.   In presenza di varianti sostanziali apportate in corso d’opera e non autorizzate oppure in presenza di “varianti rilevanti” (articolo 12, comma 3, lettera B) per le quali non sia stato effettuato il preventivo deposito, si procede ai sensi degli articoli 96 e 97 del d.p.r. n. 380/2001.

7.       Nel caso di pratiche non sorteggiate e per quelle in cui sia già stato effettuato almeno un sopralluogo in corso d’opera in cantiere da parte dell’Ufficio competente, il direttore dei lavori può dichiarare ultimate le strutture ed è possibile procedere con le opere di finitura della costruzione e con le operazioni di collaudo, senza attendere un ulteriore sopralluogo.

8.        Nel caso di pratiche soggette ad “autorizzazione” e di pratiche a “deposito” sorteggiate, in cui non sia stato effettuato alcun sopralluogo in corso d’opera in cantiere, prima di dichiarare ultimate le strutture, il direttore dei lavori richiede il sopralluogo all’Ufficio competente, il quale effettua il sopralluogo entro il termine perentorio di venti giorni dalla ricezione della richiesta del direttore dei lavori. Decorso inutilmente questo termine, il direttore dei lavori può redigere la Relazione a Strutture Ultimate, allegando opportuna documentazione fotografica dello stato dei luoghi e dei principali particolari costruttivi, ed il collaudatore può procedere alle operazioni di collaudo ed i lavori possono proseguire regolarmente fino alle finiture della costruzione.

9.        I sopralluoghi in cantiere sono svolti, ove necessario, con l’assistenza degli altri soggetti di cui all’articolo 103, comma 1, del d.p.r. n. 380/2001, nonché da soggetti vincolati all’Ufficio competente con qualsiasi rapporto di collaborazione.

 

Art. 9

(Certificato di rispondenza delle opere)

 

1.        Ai fini del rilascio del certificato di agibilità di cui all’articolo 24 del d.p.r. n. 380/2001, previa richiesta da parte dell’interessato, l’Ufficio competente rilascia, entro il termine di sessanta giorni, il certificato di cui all'articolo 62 del d.p.r. n. 380/2001, attestante la conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni di cui al capo IV della parte II del medesimo d.p.r.. Ove, per motivate ragioni di complessità tecnica o procedurale, non sia possibile rispettare il termine di sessanta giorni, l’ufficio competente né da comunicazione al committente indicando i motivi e stabilendo il termine entro cui è rilasciato il certificato. In ogni caso, il termine non può superare il massimo stabilito dalla l. 241/90.

2.        Il Certificato di rispondenza delle opere è rilasciato sulla base dei possibili accertamenti condotti dall’Ufficio competente, come normato dal presente Regolamento e sulla scorta delle dichiarazioni e certificazioni fornite dal progettista, direttore dei lavori e collaudatore.

3.        Per i depositi sismici non sorteggiati, la conformità di cui al comma 1 è attestata dal collaudatore; per gli interventi non soggetti a collaudo è attestata dal direttore dei lavori il quale allega al certificato di conformità, la relazione sull’accettazione dei materiali e prodotti per uso strutturale.

 

Art. 10

(Direzione dei lavori)

 

1. Il direttore dei lavori informa preventivamente il collaudatore dell’inizio dei lavori strutturali, dell’esecuzione delle principali fasi costruttive e dell’ultimazione dei lavori strutturali.

2.        Il direttore dei lavori:

a)  vista tutti gli elaborati progettuali allegati alla denuncia dei lavori, prima della presentazione della stessa;

b)  comunica la data di inizio dei lavori (specificata all’articolo 2, comma 12) all’Ufficio competente, congiuntamente al committente ed al costruttore (articoli 7 e 9, l.r. 28/2011);

c)  assicura che sul cartello di cantiere siano indicati gli estremi del provvedimento di autorizzazione/deposito sismico;

d)  assicura la rispondenza dei lavori strutturali al progetto, fino alla loro ultimazione;

e)  cura l’annotazione sul giornale dei lavori, anche mediante proprio delegato, dell’andamento dei lavori e delle verifiche che attengono alla statica delle strutture;

f)   vista periodicamente, ed in particolare nelle fasi più importanti dell’esecuzione, il giornale di cui alla lettera e) e ne garantisce la regolare tenuta e la conservazione in cantiere, unitamente al provvedimento di “autorizzazione sismica”/“deposito sismico” ed ai relativi atti progettuali;

g)  allega alla Relazione a Strutture Ultimate la documentazione fotografica dei principali particolari costruttivi non più ispezionabili;

h)  rilascia, al termine dei lavori, il certificato di conformità di cui al comma 3 dell'articolo 9, per lavori non soggetti a collaudo.

3.        In caso di variante sostanziale, il direttore dei lavori sospende l’esecuzione degli stessi e ne consente la ripresa solo dopo aver acquisito dal committente il nuovo provvedimento di “autorizzazione sismica”. In caso di “variante rilevante” il direttore dei lavori sospende l’esecuzione degli stessi e ne consente la ripresa solo dopo avere acquisito la ricevuta di avvenuto “deposito sismico” delle strutture così come modificate. In caso di “variante non sostanziale” aggiorna gli elaborati progettuali e redige una relazione sulle varianti apportate che è allegata alla Relazione a Strutture Ultimate insieme al “come costruito” (cd. “asbuilt”).

4.        Nei casi previsti dalla legge, il direttore dei lavori redige la Relazione a Strutture Ultimate e ne consegna una copia al collaudatore in corso d’opera. Tale relazione è presentata in duplice originale, entro sessanta giorni dall’ultimazione dei lavori strutturali, all’Ufficio competente per territorio, che avvia l’istruttoria amministrativa finalizzata al rilascio dell’attestazione di avvenuto e corretto deposito della Relazione a Strutture Ultimate, da adottarsi entro il termine di quindici giorni dalla presentazione.

5.    L’Ufficio competente nell’attività istruttoria di cui al comma 4, verifica:

a) il rispetto dei termini di legge;

b) la completezza degli atti;

c)  la coerenza tra quanto riportato negli atti di cui alla lettera b) e quanto indicato nell’istanza di autorizzazione/deposito.

6.        Nel corso dell’istruttoria di cui ai commi 4 e 5, l’Ufficio competente può richiedere integrazioni o chiarimenti al direttore dei lavori, da presentare entro un termine non superiore a dieci giorni. In tal caso, il procedimento rimane sospeso.

7.        A conclusione dell’istruttoria, in caso di esito positivo, il Dirigente dell’Ufficio competente attesta l’avvenuto e corretto deposito della Relazione a Strutture Ultimate e restituisce al direttore dei lavori una copia degli atti presentati. In caso di esito negativo, il Dirigente comunica il diniego di attestazione.

8.        Il direttore dei lavori, nel caso in cui rassegni le proprie dimissioni o riceva la revoca dell'incarico, ne dà immediata comunicazione all’Ufficio competente e contestualmente:

a) sospende i lavori, redigendo specifico verbale che trasmette al committente, al collaudatore e all’Ufficio competente;

b) al fine di attestare la corretta esecuzione dei lavori realizzati, redige una dettagliata relazione, sottoscritta anche dall’impresa esecutrice, sulle opere eseguite nel corso dell’espletamento del suo incarico, allegando le verbalizzazioni dei prelievi effettuati sui materiali ai fini dei controlli di accettazione e tutta la documentazione di cui all’articolo 65, comma 6, lettere a), b), c), del d.p.r. 380/2001;

c) trasmette al committente la relazione, il giornale dei lavori, il provvedimento di “autorizzazione sismica”/”deposito sismico” con relativi allegati, da consegnare al direttore dei lavori subentrante, ovvero al collaudatore in corso d’opera.

9.        Nel caso in cui il direttore dei lavori non effettui gli adempimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 8, ad essi provvede il collaudatore in corso d’opera, che effettua ispezioni, prove di carico o altri accertamenti tecnici, se ritenuti necessari.

10.     Il direttore dei lavori subentrante, oltre a quanto già previsto dal presente regolamento:

a)  vista gli elaborati progettuali originali allegati al provvedimento di “autorizzazione sismica”/“deposito sismico” in possesso del committente;

b)  prende atto delle opere effettivamente realizzate e ne riscontra, per le parti ispezionabili, la corrispondenza con gli elaborati progettuali;

c)  dispone la ripresa dei lavori da verbalizzare in contraddittorio con il collaudatore in corso d’opera e il costruttore.

11. La dichiarazione di accettazione dell’incarico, da allegare alla comunicazione di cui all’articolo 2, comma 13, attesta l’avvenuta effettuazione delle attività di cui alle lettere a), b), c) del comma 10.

12. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell’incarico al collaudatore in corso d’opera, il direttore dei lavori sospende i lavori fino alla nomina del tecnico subentrante dandone comunicazione all’Ufficio competente.

13. In caso di revoca dell’incarico al costruttore, o di rinuncia di questi, il direttore dei lavori sottopone al costruttore subentrante i provvedimenti di “autorizzazione sismica”/“deposito sismico”, gli allegati e gli elaborati progettuali originali in possesso del committente, ai fini della sottoscrizione degli stessi. Nella dichiarazione di accettazione dell’incarico, da allegare alla comunicazione di cui all’articolo 2, comma 13, il costruttore subentrante dà atto dell’avvenuta sottoscrizione degli elaborati progettuali. La dichiarazione di accettazione dell’incarico, allegata alla comunicazione di cui all’articolo 2, comma 13, assolve all’obbligo di denuncia di cui all’articolo 65 del d.p.r. 380/2001.

14.  Nel caso in cui l’Ufficio competente sia dotato di procedura informatizzata, le comunicazioni e le trasmissioni indicate nel presente articolo, sono effettuate telematicamente.

 

Art. 11

(Collaudo)

 

1.        Il collaudatore indicato dal committente nell’istanza di cui all’articolo 2 svolge la propria attività in corso d’opera, in osservanza delle vigenti norme tecniche per le costruzioni nonché del d.p.r. 380/2001 e della legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica), per le opere in cemento armato e a struttura metallica.

2.        Il collaudatore vigila sul processo costruttivo fino all’ultimazione dei lavori strutturali. Dell'attività di vigilanza è redatto verbale in contraddittorio con il costruttore e il direttore dei lavori, ovvero con loro delegati, con conseguente annotazione sul giornale dei lavori. È redatto un ulteriore verbale, eventualmente, prima di eseguire ciascuna variante sostanziale al progetto autorizzato o depositato.

3.        Il collaudatore redige il certificato di collaudo e la relazione di collaudo, che riassume le attività svolte; ad essa sono allegati i verbali di cui al comma 2. Il collaudatore riporta negli atti di collaudo gli elementi essenziali della Relazione a Strutture Ultimate. Nei casi in cui la legge non prevede l’obbligo di redazione della “Relazione a Strutture Ultimate” di cui all’articolo 65, comma 6 del d.p.r. 380/2001 (ex articolo 6 l. 1086/1971), agli atti di collaudo è allegata la relazione redatta dal direttore dei lavori per l’accettazione dei materiali.

4.        Il collaudatore, nel caso previsto dall’articolo 9, comma 3 , redige il Certificato di rispondenza delle opere.

5.        Salvo i casi espressamente previsti dalla legge, non sono ammessi Relazioni a Strutture Ultimate, Collaudi e Certificati di rispondenza, in forma parziale rispetto al progetto depositato o autorizzato.

6.        Il collaudatore, d’intesa con il direttore dei lavori, programma e fa eseguire le prove di carico ritenute necessarie, secondo quanto prescritto dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni.

7.        Gli atti di collaudo statico sono redatti entro sessanta giorni dall’ultimazione dei lavori strutturali. Tali atti, in duplice copia, sono trasmessi all’Ufficio competente successivamente all’avvenuta attestazione della eventuale Relazione a Strutture Ultimate; l’Ufficio avvia l’istruttoria finalizzata all’attestazione dell’avvenuto e corretto deposito degli atti di collaudo, da rilasciarsi entro il termine di trenta giorni dalla ricezione degli atti.

8.        Nel corso dell’istruttoria di cui al comma 7, l’Ufficio competente può richiedere integrazioni o chiarimenti al direttore dei lavori, da presentare entro un termine non superiore a dieci giorni. In tal caso, il procedimento rimane sospeso.

9.        L’Ufficio competente, nell’attività istruttoria degli atti di collaudo, verifica:

a) il rispetto dei termini di legge;

b) la completezza degli atti;

c)  la coerenza tra quanto riportato negli atti di cui alla lettera b) e quanto indicato nell’istanza di cui all’articolo 2 e nella Relazione a Strutture Ultimate, ove prevista.

10.      A conclusione dell’istruttoria, in caso di esito positivo, il Dirigente dell’Ufficio competente attesta l’avvenuto deposito degli atti di collaudo e restituisce al collaudatore copia dello stesso. In caso di esito negativo, emette un provvedimento motivato di diniego, dandone notizia anche al committente e agli Uffici comunali territorialmente competenti.

11.      In caso di provvedimento positivo, il collaudatore o suo delegato ritira presso l’Ufficio competente, una copia del certificato di collaudo statico e ne trasmette copia al committente.

12.      In caso di revoca dell’incarico o di dimissioni del collaudatore in corso d’opera, lo stesso redige una dettagliata relazione sull’attività di vigilanza svolta nel corso dell’espletamento del suo incarico, allegando le verbalizzazioni di cui al presente articolo e quelle relative alle ulteriori attività da lui eventualmente disposte, ivi compresa l’effettuazione di prove di carico. Tale relazione è consegnata al committente, al fine di trasmetterla al collaudatore in corso d’opera subentrante. In caso di dimissioni, il collaudatore ne dà immediata comunicazione all’Ufficio competente per territorio.

13.      Il collaudatore subentrante :

a)  prende atto delle opere effettivamente realizzate e riscontra ogni eventuale violazione delle norme sismiche;

b)  verbalizza, in contraddittorio con il direttore dei lavori e con il costruttore, l’avvenuta effettuazione di tali attività in occasione della ripresa dei lavori;

c)  esamina la relazione del precedente collaudatore.

14. La dichiarazione di accettazione dell’incarico da parte del collaudatore subentrante, da allegare alla comunicazione di cui all’articolo 2, comma 13, attesta l’intervenuta effettuazione delle attività di cui alle lettere a), b), c) del comma 13.

15.      Nel caso in cui l’Ufficio competente sia dotato di procedura informatizzata, le comunicazioni e le trasmissioni indicati nel presente articolo, sono effettuate telematicamente.

 

Art. 12

(Varianti al progetto originario)

 

1.        Le modifiche apportate in corso d’opera all’intervento previsto dalla denuncia dei lavori di cui all’articolo 2, si distinguono, ai fini sismici, in:

a)  “varianti sostanziali”;

b)  “varianti rilevanti”;

c)  “varianti non sostanziali”.

2.        Le disposizioni del presente articolo si applicano alle varianti relative sia alle nuove costruzioni che agli interventi sulle costruzioni esistenti.

3.        Sono considerate, in ogni caso, “varianti sostanziali” quelle che comportano significative variazioni degli effetti dell’azione sismica o delle resistenze delle strutture o della loro duttilità, come di seguito elencato:

a)  adozione di un sistema costruttivo diverso da quello previsto nel progetto iniziale;

b)  modifiche all’organismo strutturale nei seguenti casi:

1)  sopraelevazioni, ampliamenti, cambiamento del numero dei piani entro e fuori terra;

2)  creazione o eliminazione di giunti strutturali;

3)  variazioni della tipologia delle fondazioni (es. da superficiali a profonde);

4)  modifica, spostamento, nonché introduzione o eliminazione di elementi strutturali che creano una configurazione in falso;

5)  modifiche della rigidezza nel piano degli impalcati e della copertura che determinino il passaggio da un comportamento a piano rigido ad un comportamento a piano non rigido, e viceversa;

6)  modifiche alla tipologia strutturale delle strutture sismo-resistenti, come definite al paragrafo 7 delle NTC 2008 per i vari tipi di materiali;

c)  modifiche delle classi d’uso delle costruzioni o aumenti dei carichi globali in fondazione superiori ad un’aliquota del 10 per cento rispetto a quelli originariamente previsti.

4.        Sono da considerare “varianti rilevanti” le varianti al progetto “autorizzato”/“depositato”, i cui casi non rientrano nelle fattispecie indicate nei commi 3 e 9. Il Tavolo Tecnico Scientifico, di cui all'articolo 16, ha facoltà di esprimersi su casi specifici e/o di dubbia interpretazione, adottando, se lo ritiene opportuno, apposite circolari informative.

5.        In tutte le zone sismiche (1, 2 e 3), le "varianti rilevanti" possono essere realizzate nel corso dei lavori dopo aver preventivamente acquisito l’attestazione di “deposito sismico” del progetto relativo alla nuova configurazione strutturale, allegando gli elaborati ivi previsti. In tal caso il direttore dei lavori avvisa anche il collaudatore della variante effettuata.

6.        Le “varianti rilevanti”, per non ricadere nelle fattispecie delle “varianti sostanziali”, rispettano comunque le seguenti condizioni:

a)  la struttura nel suo complesso è ricalcolata con lo stesso tipo di analisi della struttura originaria;

b)  qualora si effettuino analisi strutturali in cui è previsto il fattore di struttura “q”, esso è debitamente rivalutato ed in ogni caso non può essere aumentato;

c)  sia la struttura nel suo complesso che ciascun elemento strutturale risultano verificati positivamente con la nuova configurazione strutturale per tutti gli stati limite considerati;

d)  il progetto di variante, compreso dei suoi dettagli costruttivi, è conforme a tutte le prescrizioni contenute nelle NTC 2008.

7.        Nella relazione sintetica di cui all’articolo 2, comma 3, lettera c, è presente un ulteriore paragrafo in cui sono messe in evidenza tutte le modifiche apportate al progetto precedentemente autorizzato o depositato, indicando esplicitamente le motivazioni per le quali le modifiche apportate non determinano una “variante sostanziale” ed attestando il rispetto delle condizioni di cui al comma 6.

8.        In caso di presentazione di più “varianti rilevanti” consecutive, l’attribuzione di tale fattispecie va fatta rispetto al progetto originario (oggetto di autorizzazione/deposito) e non rispetto all’ultima “variante rilevante” effettuata; se nel confronto si rileva che gli interventi non ricadono più nelle condizioni definite nei commi 4, 5, 6 e 7, trattasi di “variante sostanziale”.

9.        Le seguenti varianti al progetto sono “non sostanziali”:

a)  variazioni inferiori al 10 per cento dell’altezza di interpiano o di altezza media in caso di copertura a falde inclinate, e comunque entro il 5 per cento di incremento dell’altezza massima della costruzione;

b)  variazioni dei carichi globali (G1+G2+Q) non superiori al 20 per cento su un singolo impalcato e complessivamente non superiori al 10 per cento in fondazione, con controllo della distribuzione delle masse ai fini della risposta sismica della struttura;

c)  interventi su elementi non strutturali (quali: impianti, tamponamenti, divisori) o su elementi strutturali secondari (quali: cornicioni, balconi, scale), a condizione che tali interventi siano compatibili con le capacità portanti delle strutture cui sono direttamente collegate;

d) variazione della posizione della costruzione nella stessa area di sedime, qualora non varino le condizioni di stabilità dei terreni;

e) mancata esecuzione di opere già autorizzate o depositate, a meno che tali interventi non determinano variazioni globali al comportamento strutturale delle opere già eseguite;

f)   variazioni non superiori al 5 per cento delle distanze reciproche di posizionamento planimetrico degli elementi strutturali;

g)  variazioni che riguardano le strutture in muratura quali piccoli spostamenti o piccole modifiche alle bucature nell’ambito dello stesso allineamento murario, a patto che non comportino una variazione delle dimensioni delle bucature superiore al 10 per cento, nonché una variazione della rigidezza dei maschi murari adiacenti maggiore del 15 per cento;

h)  lievi modifiche agli elementi e ai collegamenti tra elementi strutturali, a patto che non modifichino il tipo ed il grado di vincolo e che rispettino le regole di progetto, le disposizioni costruttive e la gerarchia delle resistenze prescritti dalle NTC 2008;

i)   variazioni non superiori al 15 per cento dell’area della sezione trasversale (senza variazione della forma geometrica della sezione) in un numero di elementi non superiore al 10 per cento del totale degli elementi strutturali orizzontali e/o verticali (ad es.: non più del 10 per cento del numero complessivo di pilastri/setti, e/o non più del 10 per cento del numero complessivo di travi), ma comunque sempre nel rispetto dei dettagli costruttivi e della gerarchia delle resistenze prescritti dalle NTC 2008.

10.      Le varianti non sostanziali possono essere realizzate nel corso dei lavori, senza il preventivo rilascio dell’autorizzazione sismica/deposito sismico. Il direttore dei lavori le documenta comunque in corso d’opera ed in sede di redazione della Relazione a Strutture Ultimate ovvero della relazione sull’accettazione di materiali ad uso strutturale.

 

Art. 13

(Sopraelevazioni, ampliamenti e strutture compenetranti)

 

1.        Il presente articolo definisce i criteri per l’individuazione dell’appartenenza di un intervento su una costruzione esistente alla tipologia di “sopraelevazione”, ai fini dell’applicazione del paragrafo 8.4.1, lettera a) delle NTC 2008 e per le procedure di autorizzazione di cui all’articolo 90 del d.p.r. 380/2001 (articolo 7, comma 2, lettera d) della l.r. 28/2011) o di “ampliamento” ai fini dell’applicazione del paragrafo 8.4.1, lettera b) delle NTC 2008.

2.        È definita “sopraelevazione” qualsiasi intervento che comporti un aumento dell’altezza dell’unità strutturale esistente cui è strutturalmente connessa, a meno che l’aumento di altezza non sia determinato dalle seguenti realizzazioni ed a condizione che non venga alterato il comportamento sismico globale dell’edificio:

a)  realizzazione di cordolo sommitale (edifici in muratura sprovvisti di un collegamento efficace), purché ciò non comporti un aumento del numero dei piani;

b) realizzazione con soluzioni strutturali leggere di manufatti tecnologici e strutture di contenimento per impianti (es.: extracorsa di ascensore, torrino scale/ascensore, tralicci, ciminiere e vani tecnici);

c)  livellamento di quote, fino ad un massimo di 1 metro, di solai di copertura sfalsati per la eliminazione di pericolosi meccanismi locali in unità strutturali adiacenti di differente altezza;

d)  installazione di impianti tecnologici (impianto a pannelli solari o fotovoltaici, etc.), parapetti (di qualunque materiale, nel rispetto del limite consentito dai regolamenti edilizi comunali), pergolati.

3.        Gli interventi di sopraelevazione comportano l’esecuzione di interventi di adeguamento sismico della costruzione esistente (paragrafo 8.4.1 NTC 2008) e sono soggetti alle procedure di “autorizzazione sismica” ai sensi dell’articolo 90 del d.p.r. 380/2001 (così come previsto dall’articolo 7, comma 2, lettera d) della l.r. 28/2011).

4.        È definito “ampliamento” qualsiasi realizzazione effettuata mediante opere strutturalmente connesse all’unità strutturale oggetto di intervento che dia luogo ad un aumento della superficie accessibile e non si configuri come sopraelevazione, ad esclusione della realizzazione di manufatti di modeste dimensioni e a condizione che non venga alterato il comportamento sismico globale dell’edificio. Gli interventi di ampliamento sono attuabili solo a seguito di interventi di adeguamento sismico della costruzione esistente (paragrafo 8.4.1 NTC 2008) e sono soggetti alle procedure di “autorizzazione sismica” o “deposito sismico” in base alla zona sismica.

5.        È definita “struttura compenetrante” la realizzazione di “strutture a scavalco esterne” e strutture interne a costruzioni esistenti, progettate e realizzate in modo tale da costituire un’unità strutturale indipendente che non interagisce direttamente con la costruzione esistente, non si configura, ai fini dell’applicazione del paragrafo 8.4.1 delle NTC 2008, né come intervento di ampliamento né di sopraelevazione, purché limitate ad un solo piano aggiuntivo.

6.        Per limitare il “rischio esterno” derivante dall’aumento di esposizione apportato dal nuovo intervento di realizzazione di una struttura interna ad una costruzione esistente (come definita al comma 5), è valutata la sicurezza della costruzione esistente che deve risultare non inferiore al 60 per cento di quella di una struttura sismicamente adeguata. In alternativa, sono adottati accorgimenti progettuali tali per cui la struttura secondaria oggetto di intervento possa sopportare, quale azione eccezionale, l’eventuale crollo delle parti della struttura principale interagenti con il nuovo intervento (ad es. sistemi di assorbimento urti, etc.).

7.        Per la definizione di alcuni esempi applicativi degli interventi indicati nel presente articolo, si rinvia agli schemi in Appendice 2; mentre per ulteriori singoli casi non previsti in Appendice 2, il committente può richiedere apposito parere al Tavolo Tecnico Scientifico di cui all'articolo 16.

 

Art. 14

(Valutazione della sicurezza di costruzioni esistenti)

 

1.        La verifica sismica o valutazione di sicurezza ai sensi delle vigenti norme tecniche in zona sismica 1, 2 e 3, sono depositate, a cura del soggetto interessato, con le procedure di cui all’articolo 4 , presso i competenti Uffici di cui all’articolo 2, comma 5.

2.        La verifica tecnica è obbligatoria sugli edifici e sulle opere infrastrutturali a carattere “strategico” o “rilevante” ai sensi dell'articolo 2 della OPCM 3274/2003.

3.        L’elenco delle categorie di opere “strategiche” o “rilevanti” di interesse regionale è riportato in Allegato 1 alla deliberazione di Giunta regionale n. 1009 del 29 ottobre 2008 (Disposizioni regionali in ordine all’applicazione delle nuove “Norme tecniche per le costruzioni” d.m. 14.01.2008 ed alla “Classificazione sismica” del territorio regionale) e s.m.i.; mentre le medesime opere di interesse nazionale sono indicate il Allegato 1 al DCDPC 3685/2003 e s.m.i.

4.        Sono altresì depositate le valutazioni della sicurezza degli edifici o opere ordinarie, che non rientrano nelle suddette categorie, ma che ricadono nelle condizioni elencate nel paragrafo 8.3 delle NTC 2008, e nel paragrafo C 8.3 della Circolare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2009, n. 617 (Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008).

5.        Se, a seguito della verifica tecnica e della valutazione di sicurezza, è necessario eseguire interventi, il soggetto interessato deposita direttamente il progetto esecutivo riguardante le strutture o la richiesta di autorizzazione sismica secondo quanto previsto dagli articoli 7, 8, 9 e 10 della l.r. 28/2011. In tali casi la verifica o la valutazione sono parte integrante del progetto esecutivo riguardante le strutture. Le procedure per la presentazione dell’istanza sono indicate agli articoli 4 e 6.

6.        Il deposito delle verifiche tecniche assolve esclusivamente alla comunicazione di avvenuto adempimento dell’obbligo previsto dalla OPCM 3274/2003 e, pertanto, le stesse non sono assoggettate al controllo a sorteggio di cui all’articolo 5.

 

Art. 15

(Tavolo Tecnico di Coordinamento)

 

1.        Il Tavolo Tecnico di Coordinamento tra gli Uffici competenti per territorio Provinciale o di area vasta (TTCP), istituito dall’articolo 2, comma 4 della l.r. 28/2011, al fine di uniformare la presentazione delle istanze sul territorio regionale e le procedure di controllo tecnico/amministrativo:

a) verifica l’attuazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento;

b) predispone le ulteriori procedure organizzative interne agli Uffici competenti, non previste dal presente Regolamento, in base alle diverse dotazioni organiche e funzionali di ciascun Settore;

c) predispone i modelli semplificativi delle istanze, delle asseverazioni e delle dichiarazioni e le apposite liste di controllo citate nel presente Regolamento, da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale;

d) in accordo con gli uffici regionali competenti, predispone le attività necessarie per l’informatizzazione delle istanze e dei modelli;

e) fornisce indirizzi operativi per la risoluzione delle problematiche operative degli Uffici competenti ed emana circolari esplicative in merito a casi applicativi della normativa tecnica vigente.

2.           Per la risoluzione di quesiti o problematiche complesse il TTCP si avvale del supporto del Tavolo Tecnico Scientifico di cui all'articolo 16.

3.           I componenti del TTCP sono individuati tra i dirigenti ed i responsabili degli Uffici competenti. La partecipazione al TTCP è senza oneri a carico della Regione. La conformazione del TTCP e la nomina del coordinatore spetta al Servizio regionale competente in materia di prevenzione del rischio sismico.

 

Art. 16

(Tavolo Tecnico Scientifico)

 

1.        Ai sensi dell’articolo 2, comma 5 della l.r. 28/2011 è istituito presso la Giunta regionale il Tavolo Tecnico Scientifico (TTS).

2.        Il TTS è l’organo tecnico consultivo della Regione nel campo della riduzione del rischio sismico, cui è garantita l'indipendenza di giudizio e di valutazione e l’autonomia funzionale e tecnico-scientifica.

3.        Sono attività principali del TTS:

a)  esprimere pareri su richiesta della Giunta regionale o degli Uffici competenti in materia sismica, nonché delle altre amministrazioni pubbliche e degli organismi rappresentativi delle categorie professionali, per le attività inerenti la valutazione del rischio sismico;

b)  emanare circolari attinenti l’interpretazione delle norme tecniche vigenti e linee guida per la realizzazione di verifiche tecniche e interventi antisismici effettuati sul territorio regionale con fondi Statali e/o Regionali;

c)  collaborare con gli Uffici competenti nell’esame dei progetti esecutivi riguardanti le strutture di particolare complessità ovvero per le verifiche tecniche delle costruzioni in corso di realizzazione o ultimate, ai fini dell’esercizio delle funzioni autorizzative e di controllo, stabilite dalla disciplina vigente;

d)  collaborare nell'elaborazione ed aggiornamento di provvedimenti legislativi e regolamentari in materia di sicurezza delle costruzioni;

e)  supportare la Giunta regionale nell’attività di vigilanza sull’attuazione della disciplina in materia di riduzione del rischio sismico e nelle funzioni ispettive e valutative, anche nei casi previsti all’articolo 100 del d.p.r. 380/2001.

4.        Il TTS è composto da componenti fissi scelti tra il personale tecnico interno alla Giunta regionale e degli Uffici competenti e da componenti aggiuntivi esterni esperti in materia sismica o che abbiano svolto attività istituzionale afferenti l’attività edilizia in zona sismica.

5.        Il TTS è costituito in seno al Servizio regionale competente in materia di prevenzione del rischio sismico ed è composto, nella forma minima, da:

a)  il dirigente del Servizio regionale competente in materia di prevenzione del rischio sismico in qualità di coordinatore;

b)  due funzionari con qualifica di “specialista tecnico ingegnere/architetto” del Servizio regionale competente in materia di prevenzione del rischio sismico o, in mancanza, di altri Servizi della Giunta regionale;

c)  un funzionario con qualifica di “specialista tecnico geologo” del Servizio regionale competente in materia di prevenzione del rischio sismico o, in mancanza, di altri Servizi della Giunta regionale;

d)  un funzionario con qualifica di “specialista avvocato” del Servizio regionale competente in materia di prevenzione del rischio sismico o, in mancanza, di altri Servizi della Giunta regionale.

6.        La conformazione minima di cui al comma 5, può essere integrata con i seguenti componenti aggiuntivi con documentata esperienza in campo sismico e di progettazione, o per aspetti legali legati a questioni edilizie, scelti e convocati di volta in volta dal Coordinatore in base agli specifici argomenti oggetto della seduta:

a)  un rappresentante del Dipartimento di Ingegneria civile, edile-architettura, ambientale dell’Università degli studi dell’L'Aquila;

b)  un rappresentante del Dipartimento di ingegneria e geologia dell’Università degli studi di Chieti;

c)  un rappresentante del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Teramo;

d)  un rappresentante dell'Istituto per le Tecnologie della Costruzione del Consiglio Nazionale delle Ricerche, sede di L’Aquila;

e)  un rappresentante dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, sede di L’Aquila;

f)   un rappresentante esperto in ingegneria antisismica dell’Ufficio speciale per la ricostruzione dell'Aquila;

g)  un rappresentante esperto in ingegneria antisismica dell’Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere;

h)  un rappresentante esperto in ingegneria antisismica del Dipartimento della Protezione civile;

i)   un rappresentante esperto in ingegneria antisismica per ciascun Ordine professionale degli ingegneri, degli architetti e dei geologi;

7.        Ciascun Ente, Istituto o Ordine indicato nei commi 5 e 6, comunica al citato Servizio regionale competente, il nominativo del referente e di un suo sostituto; in caso di assenza di entrambi, può essere nominato un delegato che presenzia alla riunione con diritto di voto. Il Servizio predispone apposito atto di nomina per la formazione nominativa del TTS.

8.        Il Coordinatore convoca le sedute, determinando l’ordine del giorno, su propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti di cui al comma 5. Il Coordinatore presiede allo svolgimento delle sedute. In caso di impedimento o di assenza del Coordinatore del TTS le funzioni sono svolte da altro membro a ciò delegato.

9.        La convocazione del TTS è comunicata per le vie brevi o a mezzo mail, agli indirizzi dichiarati dai diversi componenti. L’avviso di convocazione, contenente l’elenco degli argomenti da trattare, è fatto pervenire ai componenti almeno tre giorni prima della seduta, salvo casi di dichiarata urgenza.

10.      Il TTS ha sede presso gli uffici del Servizio regionale competente in materia di prevenzione del rischio sismico. Il Coordinatore o suo delegato cura l’attuazione di tutti gli adempimenti relativi alla costituzione, al funzionamento e, per quanto di sua competenza, alla attuazione delle deliberazioni, avvalendosi della propria struttura.

11.      Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti indicati al comma 5 e la metà dei componenti aggiuntivi di cui al comma 6 convocati per la seduta. I pareri sono validi quando riportano la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Coordinatore.

12.      Per questioni relative al rilascio di autorizzazione sismica/deposito sismico, il Dirigente dell’Ufficio competente che ha richiesto il parere al TTS, si astiene dalla votazione in fase di parere finale. Il Dirigente può tener conto del suddetto parere in fase di rilascio o diniego dell’autorizzazione, dandone indicazione nella relativa documentazione.

13.      Se il TTS è rinviato per mancanza del numero legale, in seconda convocazione può deliberare validamente purché siano presenti almeno un terzo dei componenti indicati al comma 5 ed un terzo dei componenti aggiuntivi di cui al comma 6 convocati per la seduta, con arrotondamento all’unità superiore, e comunque non meno di cinque. Della circostanza è fatta specifica menzione nell’avviso di convocazione.

14.      Alle riunioni possono partecipare senza diritto di voto i collaboratori della struttura operativa facente capo agli Uffici competenti ed al Servizio competente in materia di prevenzione del rischio sismico.

15.      Per l’esame di progetti o quesiti di particolare complessità il TTS può costituire una o più Commissioni ristrette o gruppi di lavoro, formati da suoi componenti o delegati, per un primo esame degli atti soggetti a parere. Ciascuna Commissione/gruppo è presieduta da un componente del TTS, incaricato dal Coordinatore.

 

Art. 17

(Oneri e spese istruttorie)

 

1.        I criteri generali per la definizione dei contributi, diritti e spese di cui all'articolo 15, comma 1 della l.r. 28/2011 e delle procedure di corresponsione degli stessi da parte dei soggetti privati richiedenti sono riportati nell'Appendice 4 allegata al presente Regolamento.

2.        Gli oneri di cui al comma 1 sono distinti in:

a)  contributo a favore della Regione Abruzzo per l’espletamento delle funzioni di competenza regionale di cui all’articolo 2 della l.r. 28/2011;

b)  diritti di istruttoria e spese di conservazione e consultazione dei progetti corrisposti alle strutture tecniche competenti per territorio per l’espletamento delle attività di cui agli articoli 7, 9 e 13 della l.r. 28/2011.

3.        Sono esclusi dalla corresponsione degli oneri di cui al comma 2:

a)  gli interventi effettuati a qualsiasi titolo:

1)  dalla pubblica amministrazione e dagli enti di cui all’articolo 16 dell’Allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo);

2)  dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI di cui all’articolo 27–bis dell’Allegato B al d.p.r. 642/1972;

b)  gli interventi di ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009 di cui all'articolo 36, comma 1 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)).

4.        Ai sensi dell'articolo 15, comma 3 della l.r. 28/2011, il mancato versamento degli oneri di cui al comma 2 costituisce motivazione dell’improcedibilità della domanda.

5.        I diritti di cui al comma 2, lettera b) sono riscossi dalle amministrazioni di cui all'articolo 15, comma 5 della l.r. 28/2011 ed in base alle percentuali ivi indicate.

6.        Le somme riscosse sono vincolate alla copertura delle spese indicate all'articolo 15, comma 5, lettere a) e b) della l.r. 28/2011.

 

Art. 18

(Disposizioni finali)

 

1.        Sono parti integranti del presente regolamento le seguenti appendici:

a)  Appendice 1: Elenco delle opere di trascurabile importanza ai fini della pubblica incolumità;

b)  Appendice 2: Esempi applicativi di interventi di sopraelevazione e di ampliamento;

c)  Appendice 3: Glossario;

d)  Appendice 4: Criteri generali per la definizione degli oneri e delle spese istruttorie.

2.        Il presente regolamento e le Appendici di cui al comma 1 sono pubblicati nei siti web istituzionali della Regione Abruzzo e degli Uffici competenti per territorio.

 

L’Aquila  5 agosto 2015

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso