IL COMMISSARIO AD ACTA

 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2014, con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo secondo i Programmi Operativi di cui al richiamato art. 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto del Commissario ad acta n. 90/2014 del 12 agosto 2014, di insediamento del Presidente pro tempore Dr. Luciano D’Alfonso, come Commissario ad acta per l’attuazione del summenzionato Piano di Rientro;

CONSIDERATO che la predetta deliberazione individua, tra l’altro, quale specificazione della funzione attribuita al Commissario, la definizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati e dei tetti di spesa delle relative prestazioni;

ATTESO che, in base all’art. 4 comma 2 del D.L. 01.10.2007 n.159, convertito in Legge 29.11.2007 n. 222, l’incarico commissariale è conferito per l’intero periodo di vigenza del Piano di Rientro;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2012, con la quale il dott. Giuseppe Zuccatelli è stato nominato Sub Commissario, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta per l’attuazione del piano di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del servizio sanitario abruzzese, avviato nell’anno 2007 e proseguito con i programmi operativi di cui all’art. 2, comma 88, della L. n. 191/2009;

VISTO il decreto commissariale n. 20/2012 dell’11.06.2012, di presa d’atto dell’insediamento del dott. Giuseppe Zuccatelli in qualità di Sub Commissario, con decorrenza dell’incarico dall’11.06.2012;

VISTO il decreto commissariale n. 148 del 30.10.2014 avente ad oggetto “Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni erogate dalla rete ospedaliera privata accreditata per l’anno 2014” con il quale il Commissario ad acta ha provveduto:

-          a dare atto che le strutture private erogatrici di prestazioni ospedaliere con le quali si procede alla negoziazione 2014 sono quelle che hanno ottenuto l’accreditamento istituzionale nonché quelle provvisoriamente accreditate operanti sul territorio all’atto dell’emanazione della L.R. 31.07.2007, n. 32, ai sensi dell’articolo 12 della legge stessa;

-          ad autorizzare nella misura di euro 123.963.659,43 il tetto di spesa massimo complessivo relativo all’anno 2014 per l’acquisto di prestazioni di ospedalità privata in favore di pazienti regionali ed extraregionali, ripartito tra le singole strutture private come indicato nell’allegato prospetto (allegato1) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

-          a dare atto che il predetto valore risulta coerente con il programma Operativo 2013-2015, approvato con Decreto Commissariale n. 84 del 9 ottobre 2013, integrato e modificato con Decreto Commissariale n. 112 del 30 dicembre 2013;

-          a dare atto altresì che, in conformità a quanto previsto dall’art 15 comma 14 -come successivamente modificato ed integrato dall’ art. 49, comma 2-bis, lett. b), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 - “il predetto valore massimo complessivo di spesa tiene conto anche degli atti di programmazione regionale riferiti a strutture provvisoriamente accreditate precedentemente operanti sul territorio regionale e rimaste inoperative a causa di eventi sismici o per effetto di situazioni di insolvenza (e conseguentemente non ammesse alla negoziazione per l’anno in corso)”;

-          a specificare che anche nella fattispecie, di cui al capoverso precedente, la Regione assicura, tramite l’adozione di misure di contenimento dei costi su altre aree della spesa sanitaria, il rispetto dell'obiettivo finanziario previsto dal menzionato art. 15 comma 14 -come successivamente modificato ed integrato dall’ art. 49, comma 2-bis, lett. b), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98;

-          a stabilire che, qualora le verifiche periodiche sul fatturato evidenzino il reiterato superamento del tetto massimo annuale di spesa assegnato con il presente provvedimento come valorizzato per ciascuna Casa di cura nell’allegato prospetto (allegato 1), la Regione può motivatamente riservarsi, fatti salvi i principi di garanzia del contraddittorio e di partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo di cui alla L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, di non invitare i predetti erogatori interessati alle negoziazioni per l’acquisto di prestazioni ospedaliere successive a quelle a cui è riferita la verifica;

-          ad approvare lo schema di contratto negoziale per le prestazioni di assistenza ospedaliera, erogate dalle strutture private accreditate, di cui all’allegato 2 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

-          a stabilire che il presente decreto, unitamente agli allegati, viene notificato, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno/posta elettronica certificata, a ciascun erogatore privato entro il termine di sette giorni dalla data di adozione, fissando, altresì, la data di sottoscrizione del contratto con gli erogatori ammessi alla contrattazione che deve essere effettuata entro i successivi quindici giorni;

-          a stabilire che il termine di cui sopra può anche essere utilizzato dalla struttura privata ammessa alla contrattazione ai fini del deposito di eventuali controdeduzioni al Commissario ad acta in ordine al rapporto di sua competenza quale risultante dallo schema di contratto e dai tetti assegnati e che, in tal caso, il Commissario provvederà a fornire la relativa risposta entro i successivi quindici giorni fissando entro i successivi dieci giorni la data per la stipula del contratto;

-          a fissare la data del 12 dicembre 2014 come termine massimo per la sottoscrizione dei contratti di ospedalità privata con gli erogatori ammessi alla contrattazione, anche a seguito della eventuale procedura di interlocuzione;

VISTA la nota prot.n. RA/300260/COMM del 12.11.2014 con la quale il Subcommissario ha evidenziato al Ministero della Salute ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze alcuni rilievi in ordine al contenuto del decreto commissariale n. 148/2014 del 30.10.2014;

ATTESO CHE, nel corso della riunione congiunta del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza del 20 novembre u.s, è stata evidenziata la necessità che in ordine alla definizione delle Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni erogate dalla rete ospedaliera privata accreditata per l’anno 2014 si pervenga ad un decreto condiviso sia dal Commissario ad acta che dal Subcommissario;

VISTO il verbale della suddetta riunione, pervenuto alla struttura commissariale il 5 dicembre 2014, laddove è espressamente previsto che “restano in attesa di un provvedimento relativo ai tetti per l’assistenza ospedaliera condiviso dalla struttura commissariale nella sua interezza”;

CONSIDERATO, pertanto, necessario provvedere ad alcune rettifiche del decreto commissariale n. 148/2014, anche al fine di renderlo coerente con il vigente Programma Operativo 2013-2015;

RITENUTO, conseguentemente, di dover procedere alle seguenti modifiche:

-          Nelle premesse del provvedimento n. 148/2014 vanno inserite tra le Case di Cura in possesso dell’accreditamento istituzionale anche le seguenti strutture:

          Ini Canistro – decreto commissariale n. 128/2014 del 20.10.2014

          L’Immacolata – decreto commissariale n. 127/2014 del 20.10.2014

          San Francesco – decreto commissariale n. 129/2014 del 20.10.2014

-          Nel deliberato del surrichiamato decreto vanno eliminati il 4°, 5° e 6° capoverso in quanto:

          nelle premesse dell’atto in più punti vengono evidenziati i provvedimenti posti in essere nel corso del tempo affinché le Case di Cura realizzino una produzione non eccedente i tetti massimi annuali di spesa fissati, così come più volte richiesto dai dicasteri della Salute e dell’Economia e Finanze, mentre, al contrario, nel decreto di che trattasi in ordine alla sanzione da porre in essere in caso di superamento del tetto di spesa fissato, si lega detta sanzione al fatturato e non più alla produzione;

          priva di fondamento è l’affermazione contenuta nel decreto relativa a “di dare atto altresì che, in conformità a quanto previsto dall’art. 15 comma 14 – come successivamente modificato ed integrato dall’art. 49, comma 2 –bis lettera b), del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 09 agosto 2013, n. 98 – “il predetto valore massimo complessivo di spesa tiene conto anche degli atti di programmazione regionale riferiti a strutture provvisoriamente accreditate precedentemente operanti su territorio regionale e rimaste inoperative a causa di eventi sismici o per effetto di situazioni di insolvenza (e conseguentemente non ammesse alla negoziazione per l’anno in corso)”, in quanto nel determinare il tetto di spesa, pari ad euro 123.963.659,43, non si è tenuto conto della possibilità prevista dall’art. 49, comma 2 –bis lettera b), del D.L. 69/2013 e, conseguentemente, la Regione non deve assicurare alcuna misura di contenimento come affermato nel punto successivo: “di specificare che anche nella fattispecie, di cui al capoverso precedente, la Regione assicura, tramite l’adozione di misure di contenimento dei costi su altre aree della spesa sanitaria, il rispetto dell’obiettivo finanziario previsto dal menzionato art. 15 comma 14 – come successivamente modificato ed integrato dall’art. 49, comma 2 –bis lettera b), del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 09 agosto 2013, n. 98”. Quanto indicato nei surrichiamati capoversi è in contraddizione con le altre parti del decreto dove viene specificato che il tetto di spesa è stato determinato in conformità a quanto previsto dall’art. 15, comma 14, del D.L. 95/2012 (spesa consuntivata anno 2011 ridotta del 2%) nonché con lo stesso Programma Operativo 2013/2015, approvato con decreto commissariale n. 84/2013 del 09.10.2013, laddove non si è ritenuto di avvalersi delle modifiche introdotte dall’art. 49, comma 2 –bis lettera b) della legge 09.08.2013 n. 98;

          infondata è l’affermazione relativa a ”(e conseguentemente non ammesse alla negoziazione per l’anno in corso)” in quanto le strutture rimaste inoperative nell’anno 2011 Sanatrix e Santa Maria sono confluite nelle case di cura Villa Letizia e L’Immacolata;

CONSIDERATO, inoltre, che essendo ormai quasi interamente trascorso l’anno 2014, vanno eliminati, all’articolo 3, comma 1, dello schema di contratto allegato al decreto commissariale n. 148/2014, le parole “di cui al piano delle prestazioni che sarà definito con il Direttore Generale dell’Unità Sanitaria Locale ove é territorialmente ubicata la struttura”;

RITENUTO, altresì, in ragione del carattere di urgenza che riveste il presente provvedimento, di procedere al relativo inoltro ai Ministeri dell’Economia e Finanze e della Salute successivamente alla sua formale adozione;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano

1)         di modificare il decreto commissariale n. 148/2014 del 30.10.2014 eliminando i capoversi 4°, 5° e 6° del deliberato e precisamente da “di dare atto altresì che, in conformità a quanto previsto dall’art. 15 comma 14” a “quelle a cui è riferita la verifica”;

2)         di eliminare dalle premesse del provvedimento n. 148/2014 del 30.10.2014 il capoverso “Stabilito che, qualora le verifiche periodiche sul fatturato evidenzino il reiterato superamento del tetto massimo annuale di spesa assegnato con il presente provvedimento come valorizzato per ciascuna Casa di cura nell’allegato prospetto (allegato 1), la Regione può motivatamente riservarsi fatti salvi i principi di garanzia del contraddittorio e di partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo di cui alla L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, di non invitare i predetti erogatori interessati alle negoziazioni per l’acquisto di prestazioni ospedaliere successive a quelle a cui è riferita la verifica”;

3)         di eliminare all’art. 3, 1° comma dello schema di contratto le parole “di cui al piano delle prestazioni che sarà definito con il Direttore Generale dell’Unità Sanitaria Locale ove territorialmente ubicata la struttura”;

4)         di fissare la data del 07 gennaio 2015 quale data ultima per la sottoscrizione dei contratti da parte delle Case di Cura di cui all’allegato 1 del decreto commissariale n. 148/2014;

5)         di trasmettere il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze per la sua successiva validazione;

6)         di notificare il presente provvedimento alle Case di Cura private ed ai Direttori Generali delle Unità Sanitarie Locali;

7)         di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) nonché sul sito internet dell’Ente, sezione “Atti della Regione”.

 

IL COMMISSARIO AD ACTA

Dott. Luciano D’Alfonso