IL COMMISSARIO AD ACTA
VISTA
la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2014, con la quale il
Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi
del settore sanitario della Regione Abruzzo secondo i Programmi Operativi di
cui al richiamato art. 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e
successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO
il decreto del Commissario ad acta n. 90/2014 del 12
agosto 2014, di insediamento del Presidente pro tempore Dr. Luciano D’Alfonso,
come Commissario ad acta per l’attuazione del
summenzionato Piano di Rientro;
CONSIDERATO
che la predetta deliberazione individua, tra l’altro, quale specificazione
della funzione attribuita al Commissario, la definizione dei contratti con gli
erogatori privati accreditati e dei tetti di spesa delle relative prestazioni;
ATTESO
che, in base all’art. 4 comma 2 del D.L. 01.10.2007 n.159, convertito in Legge
29.11.2007 n. 222, l’incarico commissariale è conferito per l’intero periodo di
vigenza del Piano di Rientro;
VISTA
la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2012, con la quale il
dott. Giuseppe Zuccatelli è stato nominato Sub
Commissario, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta
per l’attuazione del piano di riorganizzazione, riqualificazione e
potenziamento del servizio sanitario abruzzese, avviato nell’anno 2007 e
proseguito con i programmi operativi di cui all’art. 2, comma 88, della L. n.
191/2009;
VISTO
il decreto commissariale n. 20/2012 dell’11.06.2012, di presa d’atto
dell’insediamento del dott. Giuseppe Zuccatelli in
qualità di Sub Commissario, con decorrenza dell’incarico dall’11.06.2012;
VISTO
il decreto commissariale n. 148 del 30.10.2014 avente ad oggetto “Linee
negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni
erogate dalla rete ospedaliera privata accreditata per l’anno 2014” con il
quale il Commissario ad acta ha provveduto:
- a dare atto che le strutture private
erogatrici di prestazioni ospedaliere con le quali si procede alla negoziazione
2014 sono quelle che hanno ottenuto l’accreditamento istituzionale nonché
quelle provvisoriamente accreditate operanti sul territorio all’atto
dell’emanazione della L.R. 31.07.2007, n. 32, ai
sensi dell’articolo 12 della legge stessa;
- ad autorizzare nella misura di euro
123.963.659,43 il tetto di spesa massimo complessivo relativo all’anno 2014 per
l’acquisto di prestazioni di ospedalità privata in
favore di pazienti regionali ed extraregionali, ripartito tra le singole
strutture private come indicato nell’allegato prospetto (allegato1) che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- a dare atto che il predetto valore
risulta coerente con il programma Operativo 2013-2015, approvato con Decreto
Commissariale n. 84 del 9 ottobre 2013, integrato e modificato con Decreto Commissariale
n. 112 del 30 dicembre 2013;
- a dare atto altresì che, in conformità
a quanto previsto dall’art 15 comma 14 -come successivamente modificato ed
integrato dall’ art. 49, comma 2-bis, lett. b), D.L. 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 - “il predetto
valore massimo complessivo di spesa tiene conto anche degli atti di
programmazione regionale riferiti a strutture provvisoriamente accreditate
precedentemente operanti sul territorio regionale e rimaste inoperative
a causa di eventi sismici o per effetto di situazioni di insolvenza (e
conseguentemente non ammesse alla negoziazione per l’anno in corso)”;
- a specificare che anche nella
fattispecie, di cui al capoverso precedente, la Regione assicura, tramite
l’adozione di misure di contenimento dei costi su altre aree della spesa
sanitaria, il rispetto dell'obiettivo finanziario previsto dal menzionato art.
15 comma 14 -come successivamente modificato ed integrato dall’ art. 49, comma
2-bis, lett. b), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla L. 9 agosto 2013, n. 98;
- a stabilire che, qualora le verifiche
periodiche sul fatturato evidenzino il reiterato superamento del tetto massimo
annuale di spesa assegnato con il presente provvedimento come valorizzato per
ciascuna Casa di cura nell’allegato prospetto (allegato 1), la Regione può
motivatamente riservarsi, fatti salvi i principi di garanzia del
contraddittorio e di partecipazione degli interessati al procedimento
amministrativo di cui alla L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, di
non invitare i predetti erogatori interessati alle negoziazioni per l’acquisto
di prestazioni ospedaliere successive a quelle a cui è riferita la verifica;
- ad approvare lo schema di contratto
negoziale per le prestazioni di assistenza ospedaliera, erogate dalle strutture
private accreditate, di cui all’allegato 2 che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto;
- a stabilire che il presente decreto,
unitamente agli allegati, viene notificato, a mezzo raccomandata con ricevuta
di ritorno/posta elettronica certificata, a ciascun erogatore privato entro il
termine di sette giorni dalla data di adozione, fissando, altresì, la data di
sottoscrizione del contratto con gli erogatori ammessi alla contrattazione che
deve essere effettuata entro i successivi quindici giorni;
- a stabilire che il termine di cui
sopra può anche essere utilizzato dalla struttura privata ammessa alla
contrattazione ai fini del deposito di eventuali controdeduzioni al Commissario
ad acta in ordine al rapporto di sua competenza quale
risultante dallo schema di contratto e dai tetti assegnati e che, in tal caso,
il Commissario provvederà a fornire la relativa risposta entro i successivi
quindici giorni fissando entro i successivi dieci giorni la data per la stipula
del contratto;
- a fissare la data del 12 dicembre 2014
come termine massimo per la sottoscrizione dei contratti di ospedalità
privata con gli erogatori ammessi alla contrattazione, anche a seguito della
eventuale procedura di interlocuzione;
VISTA
la nota prot.n. RA/300260/COMM del 12.11.2014 con la
quale il Subcommissario ha evidenziato al Ministero
della Salute ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze alcuni rilievi in
ordine al contenuto del decreto commissariale n. 148/2014 del 30.10.2014;
ATTESO
CHE, nel corso della riunione congiunta del Tavolo tecnico per la verifica
degli adempimenti regionali con il Comitato permanente per la verifica dei
livelli essenziali di assistenza del 20 novembre u.s,
è stata evidenziata la necessità che in ordine alla definizione delle Linee
negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni
erogate dalla rete ospedaliera privata accreditata per l’anno 2014 si pervenga
ad un decreto condiviso sia dal Commissario ad acta
che dal Subcommissario;
VISTO
il verbale della suddetta riunione, pervenuto alla struttura commissariale il 5
dicembre 2014, laddove è espressamente previsto che “restano in attesa di un
provvedimento relativo ai tetti per l’assistenza ospedaliera condiviso dalla
struttura commissariale nella sua interezza”;
CONSIDERATO,
pertanto, necessario provvedere ad alcune rettifiche del decreto commissariale
n. 148/2014, anche al fine di renderlo coerente con il vigente Programma
Operativo 2013-2015;
RITENUTO,
conseguentemente, di dover procedere alle seguenti modifiche:
- Nelle premesse del provvedimento n.
148/2014 vanno inserite tra le Case di Cura in possesso dell’accreditamento
istituzionale anche le seguenti strutture:
• Ini Canistro – decreto
commissariale n. 128/2014 del 20.10.2014
• L’Immacolata
– decreto commissariale n. 127/2014 del 20.10.2014
• San
Francesco – decreto commissariale n. 129/2014 del 20.10.2014
- Nel deliberato del surrichiamato
decreto vanno eliminati il 4°, 5° e 6° capoverso in quanto:
• nelle
premesse dell’atto in più punti vengono evidenziati i provvedimenti posti in
essere nel corso del tempo affinché le Case di Cura realizzino una produzione non
eccedente i tetti massimi annuali di spesa fissati, così come più volte
richiesto dai dicasteri della Salute e dell’Economia e Finanze, mentre, al
contrario, nel decreto di che trattasi in ordine alla sanzione da porre in
essere in caso di superamento del tetto di spesa fissato, si lega detta
sanzione al fatturato e non più alla produzione;
• priva
di fondamento è l’affermazione contenuta nel decreto relativa a “di dare atto
altresì che, in conformità a quanto previsto dall’art. 15 comma 14 – come successivamente
modificato ed integrato dall’art. 49, comma 2 –bis
lettera b), del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla L. 09 agosto 2013, n. 98 – “il predetto valore massimo complessivo di
spesa tiene conto anche degli atti di programmazione regionale riferiti a
strutture provvisoriamente accreditate precedentemente operanti su territorio
regionale e rimaste inoperative a causa di eventi
sismici o per effetto di situazioni di insolvenza (e conseguentemente non
ammesse alla negoziazione per l’anno in corso)”, in quanto nel determinare il
tetto di spesa, pari ad euro 123.963.659,43, non si è tenuto conto della
possibilità prevista dall’art. 49, comma 2 –bis
lettera b), del D.L. 69/2013 e, conseguentemente, la Regione non deve
assicurare alcuna misura di contenimento come affermato nel punto successivo:
“di specificare che anche nella fattispecie, di cui al capoverso precedente, la
Regione assicura, tramite l’adozione di misure di contenimento dei costi su
altre aree della spesa sanitaria, il rispetto dell’obiettivo finanziario
previsto dal menzionato art. 15 comma 14 – come successivamente modificato ed
integrato dall’art. 49, comma 2 –bis lettera b), del
D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 09 agosto
2013, n. 98”. Quanto indicato nei surrichiamati
capoversi è in contraddizione con le altre parti del decreto dove viene
specificato che il tetto di spesa è stato determinato in conformità a quanto
previsto dall’art. 15, comma 14, del D.L. 95/2012 (spesa consuntivata anno 2011
ridotta del 2%) nonché con lo stesso Programma Operativo 2013/2015, approvato
con decreto commissariale n. 84/2013 del 09.10.2013, laddove non si è ritenuto
di avvalersi delle modifiche introdotte dall’art. 49, comma 2 –bis lettera b) della legge 09.08.2013 n. 98;
• infondata
è l’affermazione relativa a ”(e conseguentemente non ammesse alla negoziazione
per l’anno in corso)” in quanto le strutture rimaste inoperative
nell’anno 2011 Sanatrix e Santa Maria sono confluite
nelle case di cura Villa Letizia e L’Immacolata;
CONSIDERATO,
inoltre, che essendo ormai quasi interamente trascorso l’anno 2014, vanno
eliminati, all’articolo 3, comma 1, dello schema di contratto allegato al
decreto commissariale n. 148/2014, le parole “di cui al piano delle prestazioni
che sarà definito con il Direttore Generale dell’Unità Sanitaria Locale ove é
territorialmente ubicata la struttura”;
RITENUTO,
altresì, in ragione del carattere di urgenza che riveste il presente
provvedimento, di procedere al relativo inoltro ai Ministeri dell’Economia e
Finanze e della Salute successivamente alla sua formale adozione;
DECRETA
per
le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano
1) di modificare il decreto commissariale
n. 148/2014 del 30.10.2014 eliminando i capoversi 4°, 5° e 6° del deliberato e
precisamente da “di dare atto altresì che, in conformità a quanto previsto
dall’art. 15 comma 14” a “quelle a cui è riferita la verifica”;
2) di eliminare dalle premesse del
provvedimento n. 148/2014 del 30.10.2014 il capoverso “Stabilito che, qualora
le verifiche periodiche sul fatturato evidenzino il reiterato superamento del
tetto massimo annuale di spesa assegnato con il presente provvedimento come
valorizzato per ciascuna Casa di cura nell’allegato prospetto (allegato 1), la
Regione può motivatamente riservarsi fatti salvi i principi di garanzia del
contraddittorio e di partecipazione degli interessati al procedimento
amministrativo di cui alla L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, di
non invitare i predetti erogatori interessati alle negoziazioni per l’acquisto
di prestazioni ospedaliere successive a quelle a cui è riferita la verifica”;
3) di eliminare all’art. 3, 1° comma dello
schema di contratto le parole “di cui al piano delle prestazioni che sarà
definito con il Direttore Generale dell’Unità Sanitaria Locale ove
territorialmente ubicata la struttura”;
4) di fissare la data del 07 gennaio 2015
quale data ultima per la sottoscrizione dei contratti da parte delle Case di
Cura di cui all’allegato 1 del decreto commissariale n. 148/2014;
5) di trasmettere il presente
provvedimento ai Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze per la sua
successiva validazione;
6) di notificare il presente provvedimento
alle Case di Cura private ed ai Direttori Generali delle Unità Sanitarie
Locali;
7) di pubblicare il presente provvedimento
nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.)
nonché sul sito internet dell’Ente, sezione “Atti della Regione”.
IL COMMISSARIO AD ACTA
Dott. Luciano D’Alfonso