ATTO DI PROMULGAZIONE N. 1
VISTO
l’art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22
novembre 1999 n. 1;
VISTI
gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;
VISTO
il verbale del Consiglio Regionale n. 16/3 del 23.12.2014
Promulga
LEGGE
REGIONALE 08.01.2015, n. 1
Proroga
termini e altre disposizioni urgenti
e
ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Art. 1
(Modifiche all’articolo 55 della L.R. 2/2013)
1. Al comma 1 dell’articolo 55 della L.R. 10 gennaio 2013, n. 2 (Disposizioni finanziarie per la
redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione
Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2013)) le parole “entro il 31 dicembre
2014” sono sostituite dalle parole “entro il 31 dicembre 2015”.
Art. 2
(Modifiche all’articolo 85 della L.R. 15/2004)
1. Al comma 2 dell’articolo 85 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 (Disposizioni finanziarie per la
redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione
Abruzzo - Legge finanziaria regionale 2004) le parole “alla data del 31
dicembre 2011” sono sostituite dalle parole “alla data del 30 settembre 2014”.
2. Al comma 9 dell’articolo 85 della L.R. 15/2004 le parole “entro il 31 dicembre 2014” sono
sostituite dalle parole “entro il 31 dicembre 2015”.
Art. 3
(Modifiche alla L.R.
15/2011)
1. Dopo l'articolo 2 della L.R. 27 maggio 2011, n. 15 “Adozione dei modelli di
organizzazione e di gestione ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs.
8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di
personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n.
300) e modifica all'articolo 67 della L.R.
1/2011" è inserito il seguente:
“Art.
2 bis
(Soggetti
esterni)
1. La Regione Abruzzo prevede criteri di premialità nei confronti delle persone giuridiche, delle
società e delle associazioni che adottano i modelli di organizzazione e di
gestione ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. 8 giugno
2001, n. 231, con cui ha rapporti.".
Art. 4
(Modifiche alla L.R.
39/2012)
1. Al comma 2 dell'articolo 2 della L.R. 31 luglio 2012, n. 39 (Disciplina della professione di
maestro di sci) dopo le parole "aree sciistiche attrezzate da destinare a
campi scuola" sono aggiunte le seguenti: ", a sede operativa di
Scuola Sci".
2. Il comma 5 dell'articolo 6 della L.R. 39/2012 è sostituito dal seguente:
"5. Il mancato superamento della prova
tecnica comporta la ripetizione di tale prova, nella sessione immediatamente
successiva. Il mancato superamento della prova culturale o di quella didattica
comporta la ripetizione di tali singole prove.".
3. Al comma 1 dell'articolo 9 della L.R. 39/2012 dopo le parole "ha validità
triennale" sono aggiunte le seguenti: "con l'aggiornamento
professionale regolarmente effettuato".
4. Al comma 1 dell'articolo 10 della L.R. 39/2012 dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
"e
bis) tutti gli argomenti derivanti dalle ultime novità emerse sia in campo
tecnico che in campo professionale.".
5. Al comma 7 dell'articolo 12 della L.R. 39/2012 dopo le parole "in materia di formazione,
almeno di categoria C" sono aggiunte le seguenti: "o in caso di
impedimento dello stesso, da un componente il Comitato Tecnico".
6. Alla lettera c) dei commi 4, 5 e 6
dell'articolo 13 della L.R. 39/2012 dopo le parole
"dell'art. 12" sono inserite le seguenti: "senza diritto di
voto".
7. Al comma 8 dell'articolo 13 della L.R. 39/2012 dopo le parole "che cura la segreteria
del Comitato tecnico" sono aggiunte le seguenti: "o in caso di
impedimento dello stesso, da un componente la sottocommissione".
8. Al comma 4 dell'articolo 15 della L.R. 39/2012 dopo le parole "e la loro posizione
fiscale" sono aggiunte le seguenti: ", allegando certificazione di
attribuzione di numero di Partita Iva e copia della polizza di responsabilità
civile".
9. La lettera g) del comma 5 dell'articolo
16 della L.R. 39/2012 è sostituita dalla seguente:
"g) disciplina l'uso della divisa regionale indicando le caratteristiche
della stessa e del distintivo della Regione Abruzzo nonché le modalità per
l'identificazione dei maestri che sono approvati dalla Giunta regionale;".
10. La lettera d) del comma 3 dell'articolo
18 della L.R. 39/2012 è sostituita dalla seguente:
"d) disponibilità di una sede operativa, dotata di segreteria e locali
idonei all'accoglienza degli utenti, ubicata nell'area sciistica attrezzata di
cui all'art. 2, comma 2;".
11. Al comma 1 dell'articolo 19 della L.R. 39/2012 dopo le parole "in regola con la
normativa fiscale ed assicurativa" sono aggiunte le seguenti:
"allegando certificazione di attribuzione di numero di Partita Iva e copia
della polizza di responsabilità civile".
12. Al comma 1 dell'articolo 24 della L.R. 39/2012 dopo le parole "(AMSI) con il logo ed i
colori della Regione Abruzzo." sono aggiunte le seguenti: "Per la
violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, sono comminate le
sanzioni disciplinari di cui all'art. 17, comma 1 e dal Regolamento del
Collegio regionale.”.
Art. 5
(Aeroporto d’Abruzzo)
1. La Regione Abruzzo, al fine di
promuovere interventi di sostegno e sviluppo dell'aeroporto d'Abruzzo per il
raggiungimento di finalità di pubblico interesse, può concedere temporanee
anticipazioni di liquidità in favore della Società di gestione dello scalo SAGA
SpA a titolo oneroso secondo le disposizioni di cui al presente articolo.
2. Le anticipazioni di cui al comma 1,
concesse nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 19 dell'articolo 6 del
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con la legge 30 luglio 2010, n.
122, sono a titolo oneroso, hanno natura temporanea e sono rimborsabili entro
un arco temporale definito. Al fine di ottenere l'anticipazione di cui al comma
1 la Società SAGA SpA, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, presenta apposita richiesta alla Regione Abruzzo
corredata da un piano industriale quinquennale e relativo piano
economico-finanziario asseverato dagli organi di controllo interno e di
revisione contabile.
3. Per quanto non espressamente
disciplinato dal presente articolo trovano applicazione le norme di cui agli
articoli 2467 e 2497 quinquies del codice civile.
4. La Giunta regionale propone entro
sessanta giorni al Consiglio regionale una proposta di legge regionale
finalizzata a dare attuazione al presente articolo.
Art. 6
(Modifica alla L.R.
12/2007)
1. Alla lett. c bis) dell'articolo 1 della
L.R. 29 maggio 2007, n. 12 (Integrazione all'art. 15
della legge regionale n. 141/1997 recante: "Norme per l'attuazione delle
funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche
e ricreative", così come modificato dall'articolo 2, comma 1 della L.R. 4 dicembre 2006, n. 42 recante "Disposizioni
urgenti in materia di demanio marittimo, turismo ed attività sportive") le
parole "l'anno 2014" sono sostituite con le parole "l'anno
2015".
Art. 7
(Modifiche all'articolo 46 della L.R. 11/1999)
1. Al comma 7 dell'articolo 46 della legge
regionale 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono
l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti
amministrativi degli enti locali ed alle autonomie funzionali) le parole
"tra un minimo del 5% e un massimo del 20% del valore dell'opera o di
parte di essa" sono sostituite dalle seguenti: "tra un minimo di
20.000,00 euro e un massimo di 150.000,00 euro"; dopo le parole
"dall'opera stessa" sono aggiunte le seguenti: "equivalenti alla
sanzione stessa".
Art. 8
(Disciplina della fase transitoria
dell'accreditamento della strutture socio sanitarie)
1. Le strutture di cui all'articolo 35
della legge regionale 30 aprile 2009, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la
redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009 - 2011 della Regione
Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2009)) come modificata dalla legge
regionale n. 3 del 12 gennaio 2012 e quelle che fino all'anno 2014 hanno
erogato prestazioni socio sanitarie in esecuzione di "Progetti
Obiettivo" approvati ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34 bis, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono continuare ad erogare le stesse
prestazioni fino al 31.12.2015 in attesa della puntuale ridefinizione della
normativa regionale di conclusione della fase di accreditamento delle medesime,
fermo restando l'obbligo del possesso dei requisiti strutturali ed
organizzativi.
Art. 9
(Modifica all'articolo 63 della L.R. 1/2012)
1. Al comma 2 dell'articolo 63 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la
redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione
Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2012), le parole "31 dicembre
2014" sono sostituite dalle parole: "1° giugno 2015".
2. I commi da 3 a 14 dell'articolo 63
della L.R. 1/2012 trovano applicazione dal 1° giugno
2015.
Art. 10
(Proroga concessioni e contratti di
servizio di trasporto pubblico locale)
1. La Regione e gli Enti locali titolari
delle concessioni e dei contratti di servizio di trasporto pubblico locale su
gomma e su ferro in scadenza al 31 dicembre 2014 provvedono a garantire la
continuità del servizio in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 5, del
regolamento (CE) n. 1370/2007, tramite imposizione dell'obbligo di continuità
del servizio pubblico fino all'affidamento dei servizi ai sensi del presente
articolo e comunque per una durata non superiore ad un anno.
Art. 11
(Modifiche all'articolo 3 della L.R. 36/2013)
1. Al comma 1 dell'articolo 3 della L.R. 21 ottobre 2013, n. 36 (Attribuzione delle funzioni
relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla
legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei
rifiuti)) le parole "un Commissario Unico Straordinario, scelto tra i
dirigenti regionali in servizio al momento del conferimento della nomina, in
possesso di adeguata professionalità," sono sostituite con le seguenti:
"un Commissario Unico straordinario, scelto tra i dirigenti e funzionari
regionali, di enti e di società partecipate dalla Regione Abruzzo".
Art. 12
(Modifiche all’articolo 3 della L.R. 132/1997)
1. All'articolo 3 della L.R. 12 novembre 1997, n. 132 "Medicina dello sport e
tutela sanitaria delle attività sportive", le parole "2. Centri
riconosciuti della Federazione Medico Sportiva Italiana e Centri Universitari
di Medicina dello Sport. Tali Centri possono chiedere l'accreditamento a
livello regionale" sono sostituite dalle seguenti: "2. Centri di Medicina
dello Sport regolarmente autorizzati in rispetto della L.R.
31 luglio 2007, n. 32 e successive modificazioni, Centri riconosciuti della
Federazione Medico Sportiva Italiana e Centri Universitari di Medicina dello
Sport. Tali Centri possono chiedere l'accreditamento a livello regionale".
Art. 13
(Modifiche all'articolo 56 della L.R. 10/2004)
1. All'articolo 56, comma 2 della L.R. 28 gennaio 2004, n 10 (Normativa organica per
l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma
e la tutela dell'ambiente) e s.m.i., dopo le parole
"annuali leggi di Bilancio" è inserito il seguente periodo: ";
con Deliberazione della Giunta regionale, quota parte dello stanziamento
annualmente iscritto sul medesimo capitolo di spesa, in misura non superiore al
10%, è destinata a sopperire alle esigenze di elaborazione di strumenti di
programmazione faunistico-venatoria ed al
funzionamento dell'Osservatorio faunistico regionale di cui all'articolo 5,
comma 1 della presente legge".
Art. 14
(Modifiche alla L.R.
45/2001 e disposizioni applicative)
1. L’articolo 3 della legge regionale 24
agosto 2001, n. 45 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato
regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)), è
sostituito dal seguente:
“Art. 3
(Composizione)
1. Il
Comitato regionale per le comunicazioni è composto dal Presidente e da altri
due componenti, scelti tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza
sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore
delle comunicazioni e che possiedano comprovate competenze ed esperienza nel
settore delle comunicazioni nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e
tecnologici.
2. Il
Presidente del Comitato è nominato dal Presidente della Giunta regionale d’intesa
con il Presidente del Consiglio regionale.
3. Gli
altri componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio regionale, a votazione
segreta, con voto limitato ad un nome. In caso di parità è eletto il più
anziano di età.
4. L’elezione
dei componenti del Comitato può essere delegata dalla Conferenza dei Capigruppo
al Presidente del Consiglio regionale.”.
2. L’articolo 4 della L.R.
45/2001 è sostituito dal seguente:
“Art. 4
(Durata)
1. I
componenti del Co.Re.Com durano in carica per la durata della Legislatura ed
esercitano le funzioni fino all’insediamento del Comitato subentrante.
2. Il
mandato decorre dalla data di insediamento a cui procede il Presidente del
Consiglio regionale entro quindici giorni dalla completa elezione del Comitato.
3. I
componenti che hanno ricoperto la carica per due mandati consecutivi non sono
immediatamente rieleggibili.
4. In
caso di morte, di dimissioni o di decadenza di un membro del Comitato, il
Consiglio regionale entro sessanta giorni lo sostituisce; chi subentra resta in
carica fino alla scadenza del Comitato.
5. Nel
caso in cui il Comitato si riduca ad un solo componente, il Consiglio regionale
procede al suo rinnovo integrale entro sessanta giorni dal verificarsi
dell’ipotesi.”.
3. L’articolo 12 della L.R.
45/2001 è sostituito dal seguente:
“Art. 12
(Indennità di funzione e rimborsi)
1. Ai componenti ed al Presidente del Co.Re.Com. spetta una indennità di funzione mensile lorda
nella misura pari rispettivamente al 10% ed al 35% dell’importo dell’indennità
mensile di carica spettante ai consiglieri regionali, come stabilito con
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza.
2. Ai componenti del Comitato che non
risiedono nel Comune dell’Aquila o nel luogo in cui esso compie eventuale
missione, è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio debitamente
documentate, se effettuato con mezzi pubblici, o un’indennità chilometrica pari
ad 1/5 del costo di un litro di benzina, per ogni chilometro percorso con mezzo
proprio dal luogo di residenza o domicilio, da calcolarsi in base alla minore
distanza rispetto al luogo di svolgimento delle funzioni.
3. Ai componenti del Comitato che su
incarico del Comitato stesso si recano in località diverse da quelle di residenza
o domicilio, è corrisposto il rimborso delle spese debitamente documentate per
vitto e alloggio nella misura prevista per i dirigenti regionali.”.
4. L’entrata in vigore del presente
articolo comporta l’elezione del nuovo Comitato secondo le attuali disposizioni
legislative e la decadenza del Comitato in carica.
5. Il presente articolo non comporta oneri
aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
6. Sono o restano abrogati gli articoli 8
e 21 della L.R. 45/2001.
Art. 15
(Disposizioni in materia di economia
ittica)
1. Con Deliberazione della Giunta
regionale le risorse stanziate sul capitolo 142330 del bilancio 2015,
denominato "Fondo unico delle politiche di sostegno all'economia ittica -
fondi regionali - L.R. 5.8.2004, n. 22", sono
destinate, nel limite di Euro 200.000,00, ad integrare, maggiorandolo, il
contributo di solidarietà previsto dall'articolo 17, comma 7 della L.R. 10.1.2013, n. 2, a favore dei lavoratori marittimi
imbarcati in esso individuati.
Art. 16
(Norma finanziaria)
1. Dalle disposizioni della presente legge
non derivano nuovi oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 17
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo in versione telematica.
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 8 Gennaio 2015
IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D’Alfonso
****************
TESTI
DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE
COORDINATI
CON LA LEGGE REGIONALE DI
MODIFICA 08.01.2015, n. 1"Proroga termini e altre disposizioni
urgenti"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)
****************
Avvertenza
I
testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture
del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3,
della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività
normativa regionale e sulla qualità della normazione)
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di
pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui riportati.
Le
modifiche sono evidenziate in grassetto.
Le
abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con
caratteri di colore grigio.
I
testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)",
all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno
carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in
casi di discordanza.
I
testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella
"Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo
web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il
sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione
europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad
altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella
legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web
"http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi
ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi
della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
****************
LEGGE REGIONALE 12 NOVEMBRE 1997, N. 132
Medicina
dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive.
Art. 3
La
Regione, attraverso le Aziende U.S.L., nell'esercizio delle competenze loro
attribuite dalla normativa vigente, opera per l'attuazione dei contenuti di cui
ai precedenti articoli legittimando a tal fine i medici specialisti o liberi
docenti in Medicina dello Sport ovvero in possesso dell'attestato di cui
all'art. 8 della L. n. 1099 del 1971 antecedente l'istituzione delle Scuole di
Specializzazione.
Gli
accertamenti e le certificazioni di idoneità all’attività sportiva agonistica
di cui al DM 18 febbraio 1992 e successive modifiche possono essere quindi
effettuati esclusivamente all’interno delle seguenti strutture autorizzate:
1. Servizi di Medicina dello Sport;
1-bis.
Studi professionali specialisti in Medicina dello Sport;
2. Centri di Medicina dello Sport
regolarmente autorizzati in rispetto della L.R. 31
luglio 2007, n. 32 e successive modificazioni, Centri riconosciuti della
Federazione Medico Sportiva Italiana e Centri Universitari di Medicina dello
Sport. Tali Centri possono chiedere l'accreditamento a livello regionale.
L'Assessorato
Regionale alla Sanità esercita le funzioni amministrative concernenti il
rilascio delle autorizzazioni all'apertura di nuove strutture di cui al
precedente comma.
Tutte
le domande di autorizzazione all'apertura di nuovi centri e la relativa
documentazione devono pertanto essere inviate al Settore Sanità per tramite
della Azienda U.S.L. competente che ne curerà la relativa istruttoria prima
dell'invio all'Assessorato per verificarne la congruità sentito il parere del
Comitato di cui all'art 10.
Presso
l'Assessorato Regionale alla Sanità è istituito l’Albo delle strutture
sanitarie abilitate al rilascio degli attestati di idoneità alla pratica
sportiva.
La
Regione si riserva la facoltà di verifica di tutte le strutture operanti.
LEGGE
REGIONALE 3 MARZO 1999, N. 11
Attuazione
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni
amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e
conferimento di funzioni e compiti amministrativi degli enti locali ed alle
autonomie funzionali.
Art. 46
(Valutazione di impatto ambientale)
1. La Regione è competente per la
procedura di valutazione di impatto ambientale riguardante i progetti di opere
indicati nell'Allegato A al D.P.R. 12 aprile 1996, nonché quelli elencati
all'art. 1 del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377 che
non siano riservati allo Stato, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs.
31 marzo 1998, n. 112.
2. Sono trasferiti alla provincia i
compiti e le funzioni relativi alla valutazione di impatto ambientale ed alla
procedura di verifica relativamente ai progetti di opere elencati nell'allegato
B del D.P.R. 12 aprile 1996. In caso di mancato espletamento della procedura di
valutazione di impatto ambientale da parte della provincia, il Presidente della
Giunta regionale o l'assessore competente, se delegato, interviene, in via
sostitutiva, mediante la nomina di un commissario ad acta,
entro i successivi trenta giorni, ponendo in capo agli enti inadempienti i
relativi oneri finanziari.
3. Il Presidente della Giunta regionale ne
dà comunicazione al Consiglio regionale nella prima seduta utile.
4. Con atto di Giunta regionale, la
Regione indica la tipologia di opere ed interventi da assoggettare, comunque, a
verifica regionale, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 12 aprile 1996.
5. Presso l'autorità competente, come
individuata ai sensi dei commi precedenti istituita un'unità organizzativa, cui
spetta curare l'istruttoria della procedura di valutazione di impatto
ambientale e di verifica, di cui all'art. 10 del D.P.R. 12 aprile 1996.
6. La Giunta regionale, entro novanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva specifici criteri
per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di procedura di
valutazione di impatto ambientale, finalizzati, in particolare, a semplificare
ed unificare i vari procedimenti autorizzativi interessanti le opere soggette
alla procedure di V.I.A.; anche in assenza dei
predetti criteri operano, comunque, le procedure di valutazione di impatto
ambientale e verifica come disciplinate ai precedenti commi.
7. Qualora le opere indicate al precedente
comma 2 o parti di esse vengano poste in essere in violazione delle presenti
disposizioni o in difformità dai giudizi di compatibilità ambientale emessi,
l'autorità competente, ai sensi del precedente comma 5 irroga, in ragione della
gravità della violazione, una sanzione amministrativa, consistente nel pagamento
di una somma di denaro, compresa tra un minimo di 20.000,00 euro e un massimo
di 150.000,00 euro, e nel ripristino dello stato dei luoghi ovvero, qualora sia
impossibile il ripristino, nell'esecuzione di interventi di mitigazione diretti
ad eliminare o a ridurre gli effetti negativi sull’ambiente prodotti dall'opera
stessa equivalenti alla sanzione stessa; il provvedimento sanzionatorio, di cui
al presente comma, è comunicato al soggetto cui spetta la tenuta dell'albo
professionale, in cui risultano iscritti rispettivamente il trasgressore e il
progettista dell'opera oggetto di sanzione.
8. Qualora l'attuazione dei seguenti
progetti di infrastrutture: attrezzamento di aree industriali con una
superficie interessata superiore ai 40 ha; sviluppo di aree urbane, nuove o in
estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ha, nonché di progetti di
sviluppo urbano all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici
superiori ai 10 ha; interporti; comporti la variazione degli strumenti
urbanistici in atto, la pronuncia all'esito della procedura di verifica deve
avvenire nell'ambito della conferenza di servizi. Nel caso l'autorità
competente ritenga necessario lo studio di impatto ambientale, il procedimento
per la definizione dell'intervento si interrompe onde consentire l'espletamento
della via.
LEGGE
REGIONALE 24 AGOSTO 2001, N. 45
Istituzione,
organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.).
Art. 8
(Rinvio)
[1. Per quanto non espressamente
disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni previste dalla L.R. 11 agosto 1977, n. 41 in materia di nomine.]
Art. 21
(Norma transitoria)
[1. In sede di prima applicazione,
all'elezione dei membri del Comitato da parte del Consiglio regionale, ed alla
nomina del Presidente del Comitato da parte del Presidente della Giunta
regionale d'intesa con il Presidente del Consiglio, si provvede entro 60 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge. Il Comitato presenta entro 30
giorni dall'insediamento il primo programma di attività di cui all'art. 17.
2. Trascorsi 60 giorni senza che sia stato
nominato il Presidente del Co.Re.Com. e/o i
componenti alle nomine suddette si provvede entro i successivi 15 giorni con
decreti rispettivamente del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio.
3. Nelle more di adozione del regolamento
interno di cui all'art. 9, restano in vigore, in quanto compatibili, le
disposizioni vigenti per il Co.Re.Rat.]
LEGGE
REGIONALE 28 GENNAIO 2004, N 10
Normativa
organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna
selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente.
Art. 56
(Disposizioni finanziarie)
1. Nello stato di previsione dell'entrata,
lo stanziamento del Cap. 11621 concernente "tasse di concessione regionale
per l'esercizio dell'attività venatoria" comprende gli introiti
determinati dalle tasse di cui all'art. 47.
2. Nello stato di previsione della spesa
lo stanziamento del Cap. 142332 denominato "fondo per la tutela e
l'incremento della fauna e la disciplina della caccia" è determinato in
parte dal correlato capitolo di cui al comma 1 ed in parte dalle annuali leggi
di bilancio; con Deliberazione della Giunta regionale, quota parte dello
stanziamento annualmente iscritto sul medesimo capitolo di spesa, in misura non
superiore al 10%, è destinata a sopperire alle esigenze di elaborazione di strumenti
di programmazione faunistico-venatoria ed al
funzionamento dell'Osservatorio faunistico regionale di cui all'articolo 5,
comma 1 della presente legge.
3. Alle spese di funzionamento della
Consulta regionale della caccia, si provvede, ai sensi della L.R. n. 15/1988 con lo stanziamento annuale iscritto al
Cap. 11425 dello stato di previsione della spesa.
LEGGE REGIONALE 26 APRILE 2004, N. 15
Disposizioni finanziarie per la redazione del
bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge
finanziaria regionale 2004).
Art. 85
(Norme in materia di recupero
abitativo dei sottotetti)
1. La Regione Abruzzo al fine di dotare i
Comuni di un ulteriore strumento per la programmazione e razionalizzazione
degli interventi edilizi sul territorio, consente, su tutto il territorio
comunale, il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti, dove per
sottotetto si intende il volume sovrastante l'ultimo piano dell'edificio, o di
parti di esso, ricompreso nella sagoma di copertura realizzato almeno nella
parte strutturale.
2. Il recupero abitativo dei sottotetti
esistenti alla data del 30 settembre 2014 è consentito alle seguenti
condizioni:
a) l'edificio
dove è ubicato il sottotetto deve essere stato realizzato nel rispetto delle
normative comunali e regionali vigenti o, in caso di realizzazione totalmente o
parzialmente abusiva, deve risultare sanato o in itinere la pratica di
richiesta di sanatoria ai sensi della legge n. 47/1985 e successive
modificazioni e integrazioni;
b) l'altezza
media netta non può essere inferiore a 2,40 metri, calcolata in rapporto tra il
volume complessivo e la superficie del sottotetto interessato al recupero
abitativo, comunque l'altezza della parete minima non può essere inferiore a
metri 1,40.
Per
i Comuni montani, al di sopra di 1000 metri di altezza, l'altezza media è
ridotta a 2,20 metri e l'altezza della parete minima non può essere inferiore a
1,20 metri;
c) che
siano rispettate le norme sismiche.
3. Gli eventuali spazi di altezza
inferiore al minimo devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi
e se ne consente l'uso come spazio di servizio destinato a guardaroba o
ripostiglio. In corrispondenza di fonti di luce la chiusura di tali spazi non è
prescrittiva anche se di altezza inferiore al minimo consentito come indicato
al punto b) del comma 2.
In sede di ristrutturazione di
edifici esistenti che abbiano sottotetti non conformi alle altezze come sopra
stabilite è consentito, per il raggiungimento dell'altezza media minima
prevista, l'abbassamento dell'ultimo solaio sottostante il sottotetto a
condizione:
a) che
questo non comporti una modifica del prospetto del fabbricato;
b) che
vengano rispettati i requisiti minimi di abitabilità o agibilità dei locali
sottostanti;
c) che
siano rispettate le norme sismiche.
4. Al fine di assicurare i requisiti di
fruibilità e aereo-illuminazione naturale dei locali, il recupero abitativo dei
sottotetti può avvenire anche mediante l'apertura di porte, finestre, lucernai
e abbaini a condizione che si rispettino i caratteri formali e strutturali
dell'edificio conformemente ai regolamenti edilizi comunali.
5. Gli interventi finalizzati al recupero
abitativo dei sottotetti sono classificati come ristrutturazione edilizia e
comportano la corresponsione degli oneri concessori previsti dalla normativa
vigente.
6. Il recupero abitativo dei sottotetti
esistenti alla data di cui al comma 2 è consentito anche in deroga alla
legislazione urbanistica statale e regionale vigente in materia, nonché agli
strumenti urbanistici comunali vigenti o in itinere ed ai regolamenti edilizi
vigenti.
7. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della
presente legge, il Consiglio comunale, con atto motivato, può disporre
l'esclusione del territorio comunale dall'applicazione della presente legge.
8. Il recupero abitativo dei sottotetti
comporta la corresponsione del contributo relativo al costo di costruzione, da
corrispondere a conguaglio, se già in parte corrisposto, o per intero in caso
contrario, e in misura doppia degli oneri di urbanizzazione previsti dalla L.R. n. 89/1998. La maggiorazione degli oneri di
urbanizzazione sarà versata alla Regione Abruzzo per i fini e gli obiettivi
delle leggi regionali che dispongono interventi a favore dei Comuni.
9. Le domande per il permesso di costruire
o D.I.A. devono essere inoltrate al Comune di residenza entro il 31 dicembre
2015. Contestualmente alla proposizione della domanda, il richiedente deve
corrispondere il maggior onere spettante alla Regione mediante versamento su
c/c postale n. 13633672 intestato alla Regione Abruzzo. Nell'ipotesi di diniego
della concessione la somma verrà restituita al richiedente.
10. Nello stato di previsione dell’entrata
del bilancio regionale è istituito nell’ambito della UPB 03.05.002 il cap.
35020 denominato: Entrate derivanti dalla maggiorazione degli oneri di
urbanizzazione per il recupero dei sottotetti, con uno stanziamento di €
1.500.000,00.
11. Le entrate di cui al comma 10
confluiscono sul bilancio regionale senza alcun vincolo di destinazione della
spesa.
LEGGE
REGIONALE 29 MAGGIO 2007, N. 12
Integrazione
all'art. 15 della legge regionale n. 141/1997 recante: "Norme per
l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con
finalità turistiche e ricreative", così come modificato dall'art. 2, comma
1 della L.R. 4 dicembre 2006, n. 42 recante
"Disposizioni urgenti in materia di demanio marittimo, turismo ed attività
sportive".
Art. 1
(Integrazione all’art. 15 della L.R. n. 141/1997)
1. Dopo la lettera c) del comma 2
dell’art. 15 della L.R. n. 141/1997 (Norme per
l’attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con
finalità turistiche e ricreative) così come modificato dall’art. 2, comma 1
della L.R. 4.12.2006, n. 42 (Disposizioni urgenti in
materia di demanio marittimo, turismo ed attività sportive) è aggiunta la
seguente lettera:
“c-bis) Per l’anno 2015 i comuni
che, pur avendo approvato il P.D.C., non abbiano
ancora assegnato in concessione le nuove aree in esso previste e non abbiano
approvato il regolamento di cui alla lettera b), possono rilasciare concessioni
demaniali marittime a carattere stagionale o temporaneo per attività turistiche
e ricreative [PAROLE SOPPRESSE DALL’ART. 1 BIS, COMMA 1, L.R.
31 LUGLIO 2007, N. 28].
LEGGE
REGIONALE 10 GENNAIO 2012, N. 1
Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 -
2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012).
Art. 63
(Disciplina delle misure di
pubblicità dell'Autorità competente in materia di valutazione ambientale)
1. Le convocazioni del Comitato di
Coordinamento Regionale competente in materia di Valutazione Impatto Ambientale
(CCR-VIA) e i relativi ordini del giorno sono pubblicati tempestivamente e
comunque almeno 7 giorni prima della data di svolgimento della riunione, sul
sito web della Regione Abruzzo. Le convocazioni sono inviate anche per via
telematica ai Consiglieri regionali.
2. La Direzione regionale competente
organizza, entro il 1° giugno 2015, una informativa digitale alla quale possono
iscriversi tutti gli interessati e, in particolare, enti, singoli cittadini,
comitati, associazioni, organi di informazione. La informativa digitale rende
noto tempestivamente gli avvisi di presentazione delle istanze di cui agli
articoli 20 e 23 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale), le convocazioni del Comitato e relativo ordine
del giorno, le decisioni con la descrizione delle relative prescrizioni; la
Direzione regionale fornisce, altresì, copia dei pareri del Comitato. In ogni
caso, tutti i verbali dei pareri del Comitato sono pubblicati sul sito web
della Regione Abruzzo.
3. Al fine di facilitare la partecipazione
del pubblico e delle istituzioni territoriali ai procedimenti anche ai fini
della presentazione delle osservazioni, contestualmente alla pubblicazione
della sintesi non tecnica, su richiesta dei soggetti interessati sono resi
disponibili, in formato digitale per la consultazione via web, tutti i
documenti progettuali dei progetti sottoposti a Compatibilità Ambientale,
Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione di Incidenza Ambientale.
4. La Direzione competente pubblica sul
sito web della Regione Abruzzo l'avvenuto deposito di istanze per la
Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) e il relativo studio di incidenza
ambientale e di cui al D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 (Regolamento recante
attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e s.m.i. necessari per la valutazione delle opere che possono
avere incidenza sulle aree Natura2000. Lo studio di incidenza ambientale viene
reso disponibile in formato digitale per la consultazione via web, su richiesta
dei soggetti interessati. Per motivi legati alla tutela di specie ed habitat,
la Direzione competente può richiedere a chi consulta tale documentazione
un'adeguata riservatezza circa l'utilizzo delle informazioni contenute nello
studio.
5. Ai fini del coordinamento delle
politiche di conservazione dei siti della rete Natura2000, i comuni competenti
per le procedure di VINCA di cui alla DGR 22 marzo 2002, n.119 e s.m.i., comunicano entro 5 giorni alla Regione Abruzzo
l'avvio della procedura e, successivamente, gli esiti comprese le prescrizioni.
Tali comunicazioni possono avvenire anche per via digitale attraverso appositi
modelli e procedure predisposte dalla Direzione regionale competente. L'avvio
della procedura e l'esito sono segnalate dalla Direzione regionale competente
sul sito web della Regione Abruzzo.
6. La Direzione competente cura un
database delle procedure di Valutazione di Incidenza Ambientale e, entro il 28
febbraio di ogni anno, pubblica sul proprio sito web un rapporto riassuntivo
sulle procedure di VINCA relative all'anno precedente in cui siano elaborati
indicatori relativi agli habitat ed alle specie interessate, le misure di
mitigazione e compensazione intraprese, anche ai fini della valutazione
dell'incidenza complessiva, compresi gli effetti sinergici, dei piani e dei
progetti sugli habitat e sulle specie tutelati.
7. La Direzione competente, anche
attraverso accordi e convenzioni con enti di controllo quali l'ARTA, assicura
il monitoraggio circa le modalità di esecuzione dei progetti approvati dal
Comitato CCRVIA attraverso le procedure di Compatibilità Ambientale,
Valutazione Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza Ambientale. I
controlli sulla conformità rispetto ai progetti approvati e alle eventuali
prescrizioni sono effettuati su almeno il 20% dei progetti annualmente
approvati per ognuna delle tipologie, scelti casualmente.
8. L'attività di monitoraggio per i
progetti prescelti avviene sia nelle fasi di cantiere, al fine di verificare le
modalità di conduzione dello stesso, sia alla fine dell'opera al momento del
collaudo al fine di verificare la corrispondenza dell'opera o del piano
rispetto a quanto approvato.
9. Qualora il Comitato CCR-VIA abbia
disposto nell'ambito del parere che il proponente realizzi studi di
monitoraggio, questi sono effettuati da organismi terzi. La Direzione regionale
competente disciplina la realizzazione di tali studi e predispone un elenco di
enti ed istituti di ricerca particolarmente qualificati nel settore relativo
alla tipologia di opera, piano o programma approvato, che fungono da
riferimento per il proponente. Gli oneri degli studi sono a carico del
proponente.
10. Entro il 28 febbraio di ogni anno la
Direzione regionale competente pubblica sul proprio sito web un riassunto delle
attività di verifica svolte. Il rapporto elenca i progetti verificati per
ognuna delle procedure nonché il numero e la tipologia delle non conformità
riscontrate sia rispetto ai progetti approvati sia rispetto alle prescrizioni.
11. Il Comitato CCR-VIA o una sua
delegazione, su richiesta di un ente istituzionale, di almeno due associazioni
di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale o di almeno 100
cittadini, è tenuto a svolgere un sopralluogo sui luoghi interessati dal piano
o progetto; in tal caso comunica la data del sopralluogo agli interessati,
compreso il proponente, che possono partecipare, pubblicandone altresì il
relativo avviso sul sito web della Regione Abruzzo.
12. I soggetti interessati possono fare
richiesta di audizione presso il Comitato CCR-VIA. L'audizione è normalmente
assentita. Eventuali dinieghi devono essere trasmessi per tempo e adeguatamente
motivati dalla Direzione regionale competente e ne devono essere resi edotti i
membri del Comitato CCR-VIA prima dell'avvio della discussione sulla relativa
istanza.
13. E' fatto obbligo per la Direzione
regionale competente di trasmettere o rendere disponibile per tempo, anche per
via telematica, ai componenti del Comitato CCR-VIA tutta la documentazione
progettuale, il parere istruttorio degli uffici regionali e copia delle
osservazioni pervenute, relativa ai piani o progetti per i quali il CCR-VIA è
chiamato ad esprimersi.
14. Le istruttorie dei piani e dei progetti
presentati al CCR-VIA per il parere sono svolte da personale con titoli e
specializzazioni adeguate alla tipologia di piano o progetto da esaminare,
quali pubblicazioni scientifiche di carattere nazionale o internazionale. Il
personale è scelto preferibilmente tra i dipendenti della Regione Abruzzo e
degli Enti strumentali della Regione. Qualora non vi siano specialisti in un
determinato settore o nello stesso Comitato CCR-VIA aventi i titoli sopra
ricordati, la Direzione regionale competente dispone convenzioni e/o accordi
con enti ed organismi pubblici particolarmente qualificati, aventi all'attivo
pubblicazioni scientifiche di carattere nazionale sulla tipologia di piano o
progetto in esame.
LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 2012, N. 39
Disciplina della professione di maestro di sci.
Art. 2
(Figura professionale del maestro
di sci)
1. E' maestro di sci chi insegna
professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone
singole ed a gruppi di persone, le tecniche sciistiche nella specifica
disciplina per la quale ha ottenuto l'iscrizione all'Albo; le diverse tecniche
sciistiche sono esercitate con i rispettivi attrezzi su piste di sci, itinerari
sciistici, skiweg, percorsi di sci fuori pista ed
escursioni sciistiche che non comportano difficoltà e che richiedono l'uso di
tecniche e di materiali alpinistici, quali corda, piccozza e ramponi.
2. La Giunta Regionale, sentiti il
Collegio Regionale dei maestri di sci e l'Associazione Nazionale Esercenti
Funiviari (ANEF) regionale, individua le aree sciistiche attrezzate da
destinare a campi scuola, a sede operativa di Scuola Sci e snowpark,
nonché le caratteristiche degli itinerari sciistici, skiweg,
percorsi fuori pista ed escursioni sciistiche sui quali i maestri di sci
svolgono la propria attività.
Art. 6
(Prove d'esame)
1. Gli esami finali dei corsi di
formazione professionale dei maestri di sci comprendono tre sezioni:
a) tecnica,
consistente nella esecuzione pratica di prove previste dalla progressione
tecnica elaborata dalla FISI;
b) culturale,
consistente in un colloquio su nozioni di medicina, pronto soccorso ed
antinfortunistica, psicologia e pedagogia, preparazione psicofisica nella
pratica dello sci, tracciatura percorsi di gara, preparazione attrezzo ed
equipaggiamento, pericoli della montagna, orientamento topografico,
meteorologia neve e valanghe, ambiente e territorio montani della Regione
Abruzzo, elementi di fisica e di biomeccanica dello sci, diritti, doveri e
responsabilità professionali del maestro di sci, leggi e regolamenti
professionali, normativa previdenziale e fiscale della professione del maestro
di sci, storia dello sci, organizzazione e sviluppo turistico, marketing,
lingue straniere, informatica;
c) didattica,
consistente nella descrizione dell'impostazione di lezioni pratiche, con
evidenziazione degli aspetti pedagogici, metodologici e tecnici.
2. I programmi sono costantemente adeguati
alla dinamica evolutiva tecnica e culturale dello sci.
3. L'esame è superato se il candidato
raggiunge la sufficienza in ciascuna delle tre sezioni; la valutazione è
espressa in sessantesimi.
4. È ammesso alla prova culturale chi ha
superato quella tecnica; è ammesso alla prova didattica chi ha superato quella
culturale.
5. Il mancato superamento della prova
tecnica comporta la ripetizione di tale prova, nella sessione immediatamente
successiva. Il mancato superamento della prova culturale o di quella didattica
comporta la ripetizione di tali singole prove.
6. Sono esonerati dalla frequenza delle
lezioni delle discipline corrispondenti, aventi analogo contenuto, gli allievi
che ne fanno richiesta e che hanno frequentato e superato i relativi esami dei
corsi per maestro di sci alpino, di sci di fondo e di snowboard.
7. Le assenze ai corsi di formazione,
debitamente giustificate, non possono superare il 20% della durata del corso.
8. Agli allievi che superano gli esami dei
corsi è rilasciato l'attestato di abilitazione all'esercizio della professione
di maestro di sci.
Art. 9
(Validità dell'iscrizione all'Albo
regionale ed aggiornamento professionale)
1. L'iscrizione nell'Albo regionale ha
validità triennale con l'aggiornamento professionale regolarmente effettuato.
2. I maestri di sci iscritti all'Albo
annualmente versano la quota stabilita dal Collegio regionale dei maestri di
sci ai sensi dell'articolo 16 [PAROLE SOPPRESSE DALL'ART. 9, COMMA 1, L.R. 30 DICEMBRE 2013, N. 59].
3. In caso di mancato versamento della
quota, [PAROLE SOPPRESSE DALL'ART. 9, COMMA 2, L.R.
30 DICEMBRE 2013, N. 59] ovvero di mancata presentazione dell'attestato di
frequenza del corso di aggiornamento professionale il Collegio regionale dei
maestri di sci dispone, previa diffida, la cancellazione dall'Albo regionale.
4. La mancata partecipazione al corso di
aggiornamento professionale per motivato impedimento comporta l'obbligo di
frequentare quello immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento,
ferma restando l'iscrizione all'Albo regionale.
5. Gli istruttori nazionali di sci e gli
allenatori federali possono presentare, come titolo equivalente, l'attestato di
frequenza del corso tenuto dalla FISI per il loro aggiornamento; sono altresì
equivalenti le attestazioni di frequenza di corsi di specializzazione nello
sci, se svolti dalle Regioni o dalla FISI.
6. I corsi di aggiornamento sono istituiti
dalla Giunta Regionale, sentito il Collegio regionale, anche in
compartecipazione con altre Regioni.
7. La quota di partecipazione ai corsi di
aggiornamento è stabilita dalla Giunta regionale, sentito il Collegio
regionale; la quota è commisurata agli oneri previsti per lo svolgimento dei
corsi.
Art. 10
(Corsi di specializzazione)
1. La Giunta Regionale, su proposta
motivata del Collegio Regionale ed in conformità ai criteri tecnici definiti
dalla FISI, istituisce per i maestri di sci abilitati, anche in
compartecipazione con altre Regioni, corsi di specializzazione per:
a) insegnamento
ai bambini;
b) insegnamento
alle persone con disabilità;
c) direzione
di scuola di sci;
d) tracciatura
di piste, percorsi e organizzazione gare;
e) sicurezza
sui luoghi di lavoro quali piste da sci, segreterie, campi scuola, asili neve
ed altro;
e-bis) tutti gli argomenti derivanti dalle ultime
novità emerse sia in campo tecnico che in campo professionale.
2. La specializzazione, conseguita previo
superamento di esame finale, è annotata nell'Albo regionale.
3. La Giunta regionale, sentito il Collegio
regionale:
a) definisce
i programmi dei corsi di specializzazione che possono prevedere
l'approfondimento di una o più lingue europee;
b) definisce
la composizione delle commissioni di esame;
c) stabilisce
le condizioni per l'ammissione ai corsi;
d) fissa
la quota di partecipazione ai corsi di specializzazione.
4. La specializzazione non costituisce
titolo obbligatorio e vincolante ai fini dell'esercizio delle attività nelle
quali è stata conseguita.
5. La quota di partecipazione ai corsi di
specializzazione è stabilita dalla Giunta regionale, sentito il Collegio
regionale; la quota è commisurata agli oneri previsti per lo svolgimento dei
corsi di specializzazione.
Art. 12
(Comitato tecnico)
1. La Giunta regionale, sentito il
Collegio regionale, nomina il Comitato tecnico che valuta le prove dimostrative
attitudinali e quelle finali dei corsi ed elabora i progetti formativi per gli
aspiranti maestri di sci e per i maestri di sci.
2. I progetti formativi di cui al comma 1
contengono:
a) piano
di studi;
b) programmi
per attività formative articolate in moduli differenziati per livelli
formativi;
c) programmi
per attività di aggiornamento e di specializzazione;
d) criteri
di valutazione delle prove.
3. I programmi per le attività formative,
di aggiornamento e specializzazione ed i criteri di valutazione delle prove
sono definiti tenuto conto dei criteri tecnici stabiliti dalla FISI.
4. Il Comitato tecnico è presieduto da un
componente designato dal Presidente della Regione ed è composto da:
a) un
rappresentante del Collegio, designato dal Consiglio direttivo del Collegio;
b) un
rappresentante dell'Associazione regionale dei maestri di sci d'Abruzzo,
riconosciuta a livello nazionale, designato dal Consiglio direttivo della
stessa;
c) un
dipendente regionale della Direzione competente in materia di formazione,
almeno di categoria D;
d) un
dipendente regionale della Direzione competente in materia di sport, almeno di
categoria D;
e) un
dipendente regionale della Direzione competente in materia di turismo, almeno
di categoria D;
f) dieci
maestri della disciplina dello sci alpino, di cui almeno tre istruttori
nazionali, designati dal Collegio regionale;
g) otto
maestri della disciplina dello sci di fondo, di cui almeno due istruttori
nazionali, designati dal Collegio regionale;
h) otto
maestri della disciplina dello snowboard, di cui almeno due istruttori
nazionali, designati dal Collegio regionale;
i) un
rappresentante della FISI, designato dal Comitato regionale abruzzese FISI;
l) un
rappresentante per le discipline relative alle persone con disabilità,
designato dal Consiglio direttivo del Collegio regionale.
5. Fanno altresì parte del Comitato,
figure professionali per le materie di cui agli articoli 5 e 6.
6. Per ciascuno dei componenti effettivi,
con esclusione dei maestri di sci, è nominato un componente supplente.
7. La segreteria del Comitato è assicurata
da un dipendente regionale della Direzione competente in materia di formazione,
almeno di categoria C o in caso di impedimento dello stesso, da un componente
il Comitato Tecnico.
8. Il Comitato dura in carica quattro
anni; i titolari delle designazioni possono formulare nuove designazioni in
sostituzione di quelle precedenti.
9. Il Comitato è validamente costituito
con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in prima convocazione e
con la maggioranza dei presenti in seconda convocazione e può essere articolato
in gruppi di lavoro per esigenze connesse a tematiche specifiche.
10. La partecipazione al Comitato costituisce
per i dipendenti regionali obbligo di servizio. I dipendenti regionali
parteciperanno senza diritto a compensi, fatto salvo il rimborso delle spese
secondo il trattamento spettante al personale dipendente non dirigente
dell'Amministrazione regionale.
Art. 13
(Commissioni e sottocommissioni
d'esame)
1. Le prove dimostrative attitudinali e
gli esami finali dei corsi di formazione per i maestri di sci sono espletati da
tre distinte Commissioni: una per lo sci alpino, una per lo sci di fondo ed una
per lo snowboard.
2. Ogni Commissione è composta dai
componenti del Comitato Tecnico di cui all'articolo 12, ad eccezione dei
maestri di sci designati che ne fanno parte per la disciplina in cui sono
specializzati.
3. Per l'espletamento delle prove tecniche
e per quelle di didattica, le Commissioni sono articolate in sottocommissioni
distinte per lo sci alpino, lo sci di fondo e lo snowboard.
4. La sottocommissione per lo sci alpino è
composta da:
a) un
rappresentante del Collegio regionale, già componente del Comitato tecnico,
senza diritto di voto;
b) un
rappresentante dell'Associazione regionale dei maestri di sci d'Abruzzo
riconosciuta a livello nazionale, senza diritto di voto, già componente del
Comitato tecnico;
c) un
dipendente regionale appartenente ad una delle Direzioni di cui alle lettere
c), d) ed e) del comma 4, dell'art. 12 senza diritto di voto;
d) otto
maestri di sci alpino, di cui almeno due istruttori nazionali, già componenti
del Comitato tecnico, designati per ciascuna prova dimostrativa attitudinale e
per i relativi esami finali, dal Collegio regionale; non più di uno dei maestri
di sci alpino, già designati, può essere componente del Consiglio direttivo del
Collegio regionale;
5. La sottocommissione per lo sci di fondo
è composta da:
a) un
rappresentante del Collegio regionale, già componente del Comitato tecnico,
senza diritto di voto;
b) un
rappresentante dell'Associazione regionale dei maestri di sci d'Abruzzo
riconosciuta a livello nazionale senza diritto di voto, già componente del
Comitato tecnico;
c) un
dipendente regionale appartenente ad una delle Direzioni di cui alle lettere
c), d) ed e) del comma 4, dell'art. 12 senza diritto di voto;
d) sei
maestri di sci di fondo, di cui almeno un istruttore nazionale, già componenti
del Comitato tecnico, designati per ciascuna prova dimostrativa attitudinale e
per i relativi esami finali, dal Collegio regionale; non più di uno dei maestri
di sci di fondo, già designati, può essere componente del Consiglio direttivo
del Collegio regionale.
6. La sottocommissione per lo snowboard è
composta da:
a) un
rappresentante del Collegio regionale, già componente del Comitato tecnico,
senza diritto di voto;
b) un
rappresentante dell'Associazione regionale dei maestri di sci d'Abruzzo riconosciuta
a livello nazionale senza diritto di voto, già componente del Comitato tecnico;
c) un
dipendente regionale appartenente ad una delle Direzioni di cui alle lettere
c), d) ed e) del comma 4 dell'art. 12 senza diritto di voto;
d) sei
maestri di snowboard, di cui almeno un istruttore nazionale, già componenti del
Comitato tecnico, designati, per ciascuna prova dimostrativa attitudinale e per
i relativi esami finali, dal Collegio regionale; non più di uno dei maestri di
snowboard, già designati, può essere componente del Consiglio direttivo del
Collegio regionale.
7. Le sottocommissioni sono validamente
costituite con la presenza della maggioranza dei componenti aventi diritto al
voto.
8. La segreteria delle sottocommissioni è
assicurata dal dipendente regionale che cura la segreteria del Comitato tecnico
o in caso di impedimento dello stesso, da un componente la sottocommissione.
9. Ai componenti della Commissione tecnica
e delle sottocommissioni d'esame è corrisposta una indennità di partecipazione
per ogni seduta, nonché il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio
nella misura prevista per il personale regionale a totale carico del Collegio
regionale dei maestri di sci.
10. Nell'esercizio delle funzioni previste
dalla presente legge, i componenti delle Commissioni e delle sottocommissioni
sono assicurati per i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi e
per gli infortuni; il Collegio Regionale stipula le relative polizze di
assicurazione stabilendo modalità e massimali.
Art. 15
(Maestri di sci di altre Regioni e
altri Stati)
1. I maestri di sci, iscritti negli albi
di altre Regioni o Province autonome, che intendono esercitare stabilmente la
professione nella Regione Abruzzo, devono richiedere preventivamente
l'iscrizione nell' Albo regionale.
2. L'iscrizione di cui al comma 1 è
effettuata dal Collegio regionale ai sensi dell'articolo 4 e ne è data
comunicazione al Collegio della Regione o Provincia autonoma di provenienza.
3. [COMMA ABROGATO DALL'ART. 7, COMMA 1, L.R. 19 MARZO 2013, N. 7]
4. I maestri di sci iscritti negli albi di
altre Regioni o Province autonome, che intendono esercitare la professione
temporaneamente nella Regione Abruzzo, anche in forma saltuaria, ne danno
preventiva comunicazione al Collegio regionale ed indicano: le località nelle
quali intendono esercitare, il periodo di attività, il recapito in Abruzzo e la
loro posizione fiscale, allegando certificazione di attribuzione di numero di
Partita Iva e copia della polizza di responsabilità civile; rispettano gli
altri adempimenti indicati dal Collegio regionale relativamente alla tutela
professionale.
5. [COMMA ABROGATO DALL'ART. 7, COMMA 1, L.R. 19 MARZO 2013, N. 7]
6. Ai maestri di sci provenienti da altri
Stati membri dell'Unione Europea, non iscritti negli albi di altre Regioni o
Province autonome, che intendono esercitare la professione di maestro di sci
stabilmente o temporaneamente in Abruzzo, anche in forma saltuaria, si
applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
(Attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle
qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE, che adegua
determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito
dell'adesione di Bulgaria e Romania).
7. Ai cittadini dei Paesi Terzi che
intendono esercitare stabilmente l'esercizio della professione di maestro di
sci, si applicano le disposizioni di cui al DPR 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento
recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma
dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n.
286).
Art. 16
(Collegio regionale dei maestri di
sci)
1. È istituito, come organo di
autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio regionale dei
maestri di sci; fanno parte del Collegio gli iscritti nell'Albo regionale.
2. Sono organi del Collegio:
a) l'assemblea
costituita da tutti gli iscritti all'Albo;
b) il
consiglio direttivo, composto dai rappresentanti eletti fra tutti i membri del
Collegio nel numero stabilito dal regolamento di cui alla lettera d) del comma
3; nel Consiglio direttivo è assicurata la rappresentanza per la disciplina
alpina, per quella di fondo e per quella dello snowboard;
c) il
presidente, eletto dal consiglio direttivo fra i suoi componenti.
3. L'assemblea:
a) elegge
il consiglio direttivo;
b) approva
annualmente il bilancio;
c) elegge
il componente del Collegio nazionale dei maestri di sci, di cui all'articolo 15
della L. n. 81/1991;
d) adotta
i regolamenti per il funzionamento del Collegio, su proposta del Consiglio
direttivo;
e) si
pronuncia su ogni questione posta dal Consiglio direttivo o su richiesta di
almeno un quinto dei suoi componenti.
4. Le sedute dell'assemblea sono valide,
in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei suoi componenti,
ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti; le decisioni
sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.
5. Il Consiglio direttivo del Collegio:
a) svolge
le funzioni concernenti le iscrizioni e la tenuta dell'Albo professionale e
dell'elenco delle Scuole sci;
b) vigila
sull'esercizio della professione e sull'osservanza delle regole di deontologia
professionale;
c) applica
le sanzioni disciplinari;
d) collabora
con le competenti autorità regionali e designa i componenti delle commissioni,
delle sottocommissioni, e le diverse componenti rappresentative;
e) provvede
agli adempimenti stabiliti dalla presente legge;
f) stabilisce
la misura del contributo a carico degli iscritti all'Albo;
g) disciplina
l'uso della divisa regionale indicando le caratteristiche della stessa e del
distintivo della Regione Abruzzo nonché le modalità per l'identificazione dei
maestri che sono approvati dalla Giunta regionale;
h) cura
le relazioni con le associazioni dei maestri di sci anche di altri Stati, con
altri collegi professionali, con l'associazione nazionale dei maestri di sci;
i) esprime
pareri su richiesta della Regione o di altre autorità amministrative
sull'ordinamento e sull'attività dei maestri di sci, sulla diffusione della
pratica dello sci e sul turismo invernale in genere;
j) contribuisce
alla diffusione dello sport sciistico, della conoscenza del territorio
sciistico, delle misure di prevenzione e sicurezza sulle piste, dei pericoli
per l'ambiente;
k) nomina
i componenti delle commissioni tecniche; propone i programmi dei corsi di
formazione ed i criteri per le materie d'esame, da sottoporre all'approvazione
della Regione;
l) promuove
le iniziative di carattere culturale e professionale per i maestri di sci.
6. Le sedute del Consiglio direttivo sono
valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei suoi
componenti ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei
componenti; le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti; in
caso di parità prevale il voto del presidente.
7. I distintivi di cui al comma 5, lettera
g), sono forniti ai Maestri di sci dal Collegio regionale.
8. Possono far parte del Collegio
regionale i maestri di sci di altre Regioni, che non hanno istituito il proprio
Collegio o che non hanno aderito a quello di altra Regione.
9. Il Collegio regionale dei maestri di
sci dura in carica quattro anni.
Art. 18
(Scuole di sci)
1. La scuola di sci è un'organizzazione a
base associativa, cui fanno capo più maestri di sci, per esercitare in modo
coordinato l'attività professionale.
2. [COMMA ABROGATO DALL'ART. 14, COMMA 1, L.R. 30 DICEMBRE 2013, N. 59]
3. La segnalazione certificata di inizio
attività per l'apertura delle scuole di sci è presentata allo Sportello Unico
per le Attività Produttive (SUAP) del Comune territorialmente competente e
contiene l'indicazione dei seguenti elementi:
a) denominazione
della scuola;
b) avvenuta
adozione di statuti e regolamenti ispirati a criteri di democraticità e di
effettiva partecipazione di tutti gli associati;
c) idoneità
ad operare per l'intera stagione invernale;
d) disponibilità
di una sede operativa, dotata di segreteria e locali idonei all'accoglienza
degli utenti, ubicata nell'area sciistica attrezzata di cui all'art. 2, comma
2;
e) idoneità
a prestare assistenza nelle operazioni straordinarie di soccorso;
f) disponibilità
a collaborare con le autorità scolastiche per favorire la più ampia diffusione
della pratica dello sci nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché con enti ed
operatori turistici nelle azioni promozionali, pubblicitarie ed operative
intese ad incrementare l'afflusso turistico nelle stazioni invernali; per tali
funzioni le scuole di sci sono ritenute strutture di pubblica utilità;
g) l'avvenuta
stipulazione di una polizza di assicurazione contro i rischi per responsabilità
civile verso terzi.
4. La segnalazione certificata di inizio
attività è corredata della seguente documentazione:
a) elenco
dei maestri di sci componenti stabilmente la scuola con i relativi dati
anagrafici;
b) verbale
della riunione in cui è stato nominato il direttore che assume la funzione di
rappresentante legale;
c) atto
costitutivo, statuto-regolamento della scuola;
d) copia
della polizza di assicurazione.
5. La scuola di sci garantisce un'offerta
di servizi per tutte le specializzazioni sciistiche e la presenza di maestri di
sci durante l'apertura delle strutture.
6. Per migliorare l'offerta e
l'accoglienza nelle stazioni invernali, la scuola sci può attivare servizi ed
attività, strumentali al completamento dell'offerta, quali il nolo sci, l'asilo
neve ed altro.
7. I maestri possono far parte di una sola
scuola di sci, fermo restando il libero esercizio della professione.
8. All'esterno della sede della scuola è
affissa l'insegna recante la dicitura "Scuola di sci", unitamente al
logo della Regione Abruzzo.
9. [COMMA ABROGATO DALL'ART. 14, COMMA 4, L.R. 30 DICEMBRE 2013, N. 59]
10. [COMMA ABROGATO DALL'ART. 14, COMMA 5, L.R. 30 DICEMBRE 2013, N. 59]
11. Per garantire la funzionalità e la
continuità del servizio turistico e per una maggiore sicurezza degli utenti le
concessioni degli impianti scioviari, prevedono la
messa a disposizione a titolo gratuito a favore delle scuole di sci autorizzate
ed i liberi professionisti in regola con gli adempimenti di legge, da parte dei
concessionari, di spazi territoriali delimitati ad esclusivo uso didattico,
dotati di impianti di manovra o similari, quali tapis roulant, nonché di un
piccolo impianto di produzione di neve programmata.
12. Le scuole di sci entro e non oltre il
trenta novembre di ciascun anno, comunicano al Comune territorialmente
competente ed al Collegio Regionale, esclusivamente le variazioni che
interessano l'organico dei maestri di sci, lo statuto-regolamento, la sede ed
il recapito, gli estremi del rinnovo della polizza assicurativa e
contestualmente trasmettono la dichiarazione, a firma del Direttore, che i
maestri facenti parte dell'organico della scuola sono in regola con la
normativa sull'insegnamento e non sono componenti di altre scuole.
13. Le Scuole di sci, operanti nello stesso
comprensorio sciistico, possono attuare iniziative di coordinamento e di
cooperazione per garantire uniformità nei servizi e nell'offerta all'utenza.
14. Il comune territorialmente competente per
le attività di vigilanza e controllo sul corretto e regolare funzionamento
delle scuole sci si avvale del Collegio regionale.
Art. 19
(Esercizio della libera
professione)
1. I maestri di sci, iscritti nell'Albo
professionale della Regione Abruzzo, che esercitano la libera professione,
comunicano, entro e non oltre il trenta novembre di ciascun anno, [PAROLE
SOPPRESSE DALL'ART. 15, COMMA 1, L.R. 30 DICEMBRE
2013, N. 59] al Collegio regionale, di essere in regola con la normativa
fiscale ed assicurativa allegando certificazione di attribuzione di numero di
Partita Iva e copia della polizza di responsabilità civile.
Art. 24
(Divisa regionale)
1. I maestri di sci iscritti all'Albo
regionale utilizzano la divisa adottata dal Consiglio direttivo del Collegio
regionale che reca il distintivo con il logo ed i colori della Regione Abruzzo;
i maestri possono, inoltre utilizzare la divisa dell'Associazione Italiana dei
Maestri di Sci (AMSI) con il logo ed i colori della Regione Abruzzo. Per la
violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, sono comminate le
sanzioni disciplinari, di cui all'art. 17, comma 1 e dal Regolamento del
Collegio regionale.
LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2013, N. 2
Disposizioni finanziarie per la redazione del
bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge
finanziaria regionale 2013).
Art. 55
(Definizione delle domande di
sanatoria presentate ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 28 febbraio
1985, n. 47, Capo IV, ed alla legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39)
1. Le domande di sanatoria presentate ai
sensi e nei termini previsti dalle disposizioni di cui alla legge 47/1985, capo
IV, alla legge 724/1994, art. 39 ed alla legge 326/2003 art. 32, il cui
procedimento non sia ancora definito alla data di entrata in vigore della
presente legge per carenza di documentazione, comprese quelle per le quali
l'integrazione è già stata richiesta, sono definite dai Comuni entro il 31
dicembre 2015.
2. Al fine di consentire la celere
definizione dei procedimenti di cui al comma 1, i soggetti che hanno la
disponibilità degli immobili per i quali è stata richiesta la sanatoria
trasmettono all'ufficio comunale competente, entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, una dichiarazione sostitutiva
redatta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, attestante:
a) la
disponibilità dell'immobile da parte del dichiarante;
b) la
sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle riduzioni della somma
dovuta a titolo di oblazione previste dalla legge 47/1985, art. 34, comma 3, e
dalla legge n. 724/1994, art. 39, comma 13;
c) la
descrizione dello stato delle opere abusive comprensiva dell'indicazione della
superficie e della volumetria delle stesse;
d) la
residenza del dichiarante, in caso di sanatoria di opere abusive realizzate su
immobili destinati ad abitazione;
e) la
data di iscrizione alla Camera di Commercio, industria e artigianato ed
agricoltura, nonché la sede dell'impresa in caso di sanatoria di opere abusive
realizzate su immobili destinati ad ospitare attività imprenditoriali;
f) l'avvenuta
esecuzione delle opere di adeguamento sismico di cui alla legge 47/1985, art.
35, commi 5, 6, 7 e 8 nei casi prescritti nella legge stessa;
g) l'avvenuta
variazione catastale, da allegare in copia con visura aggiornata.
3. Resta ferma la facoltà del comune di
verificare la veridicità della dichiarazione formulata ai sensi del comma 2. Se
tale accertamento dà esito negativo, il comune trasmette gli atti del
procedimento alla Procura della Repubblica competente per territorio e comunica
al dichiarante l'avvenuta decadenza dal beneficio di cui al presente articolo.
4. Il dirigente dell'Ufficio comunale
competente, verificata la regolarità della dichiarazione sostitutiva presentata
ed accertato l'avvenuto pagamento della somma dovuta a titolo di oblazione, se
sussistono i presupposti di legge, rilascia il titolo edilizio in sanatoria.
5. Le disposizioni di cui al presente
articolo non si applicano agli abusi edilizi realizzati sulle aree del
territorio regionale sottoposte ai vincoli di cui all'art. 33 della legge
47/1985.
LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 2013, N. 36
Attribuzione delle funzioni relative al servizio di
gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19
dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti).
Art. 3
(Commissario Unico Straordinario)
1. Ai fini della costituzione dell'AGIR di
cui all'articolo 4, con decreto del Presidente della Giunta regionale, viene
nominato, senza oneri per il bilancio regionale, entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un Commissario Unico straordinario,
scelto tra i dirigenti e funzionari regionali, di enti e di società partecipate
dalla Regione Abruzzo, che opera in base alle modalità ed agli indirizzi
definiti con atto della Giunta regionale e svolge in particolare i seguenti
compiti:
a) verifica
della corretta attuazione delle disposizioni nazionali e regionali in materia
di riorganizzazione degli ATO e di soppressione delle Autorità d'Ambito
eventualmente istituite ai sensi dell'articolo 7 della L.R.
45/2007 e adozione degli atti necessari alla liquidazione delle stesse ai sensi
della normativa vigente;
b) proposta
al Presidente della Giunta regionale del commissariamento dei consorzi
obbligatori comprensoriali istituiti ai sensi della legge regionale 8 settembre
1988, n. 74 (Piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei
rifiuti solidi urbani, tossici e nocivi);
c) promozione
dell'unitarietà delle gestioni all'interno dell'ATO Abruzzo di cui al comma 1
dell'articolo 2, anche con l'introduzione di sistemi di premialità,
nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di
affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica;
d) elaborazione
dello schema di convenzione dell'AGIR di cui all'articolo 4, previo parere del
Consiglio delle Autonomie locali di cui alla legge regionale 11 dicembre 2007,
n. 41 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali), da
proporre alla Giunta regionale che lo approva con proprio atto, sentita la
Commissione consiliare competente;
e) elaborazione
dello schema di statuto contenente le norme di funzionamento dell'AGIR di cui
all'articolo 4, da proporre alla Giunta regionale che lo approva con proprio
atto, sentita la Commissione consiliare competente;
f) svolgimento
dei compiti dell'Assemblea e del Direttore generale dell'AGIR di cui
all'articolo 4 fino alla nomina degli stessi;
g) svolgimento
delle funzioni e delle attività necessarie per l'affidamento del servizio di
gestione integrata dei rifiuti, fino alla nomina degli stessi.
2. Il Commissario Unico Straordinario
invia ai comuni dell'ATO Abruzzo la convenzione di cui al comma 1, lett. d),
che è approvata in conformità al testo inviato, entro il termine perentorio di
30 giorni dalla data di ricevimento. In caso di inerzia del comune interessato,
il Commissario Unico Straordinario è autorizzato ad attivare i poteri
sostitutivi, in particolare per:
a) l'approvazione
della convenzione e dello statuto dell'AGIR;
b) la
sottoscrizione dell'atto costitutivo dell'AGIR di cui all'articolo 4.
3. La durata dell'incarico del Commissario
Unico Straordinario è fissata in 180 giorni decorrenti dalla notifica del
provvedimento di nomina, entro il quale deve effettuarsi l'elezione del
presidente dell'Assemblea di cui all'articolo 7, comma 1.
4. Il Commissario Unico Straordinario, per
lo svolgimento dei compiti assegnati e per far fronte alle necessità
organizzative, può avvalersi di uffici e servizi degli enti locali, previa
intesa con gli stessi. Allo stesso modo opera il presidente dell'Assemblea, il
presidente del Consiglio direttivo, il Direttore generale, successivamente
eletti, fino alla costituzione dell'ufficio dell'AGIR per lo svolgimento delle
attività tecnico - amministrative di cui all'articolo 6.
****************
Riferimenti
normativi
Il
testo dei commi 34 e 34-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n.
662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), vigente alla data
della presente pubblicazione, è il seguente:
Art. 1
(Misure in materia di sanità,
pubblico impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza e
assistenza)
(Omissis)
34. Ai fini della determinazione della quota capitaria, in sede di ripartizione del Fondo sanitario
nazionale, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, il Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro della sanità,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i pesi da attribuire ai
seguenti elementi: popolazione residente, frequenza dei consumi sanitari per
età e per sesso, tassi di mortalità della popolazione, indicatori relativi a
particolari situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire i
bisogni sanitari delle regioni ed indicatori epidemiologici territoriali. Il
CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, può vincolare quote del Fondo sanitario nazionale alla
realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, con
priorità per i progetti sulla tutela della salute materno-infantile,
della salute mentale, della salute degli anziani nonché per quelli finalizzati
alla prevenzione, e in particolare alla prevenzione delle malattie ereditarie,
nonché alla realizzazione degli obiettivi definiti dal Patto per la salute
purché relativi al miglioramento dell'erogazione dei LEA. Nell'ambito della
prevenzione delle malattie infettive nell'infanzia le regioni, nell'ambito
delle loro disponibilità finanziarie, devono concedere gratuitamente i vaccini
per le vaccinazioni non obbligatorie quali antimorbillosa, antirosolia,
antiparotite , antipertosse e antihaemophulius influenzae tipo B quando queste vengono richieste dai
genitori con prescrizione medica. Di tale norma possono usufruire anche i
bambini extracomunitari non residenti sul territorio nazionale.
34-bis.
Per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo
nazionale indicati nel comma 34 le regioni elaborano specifici progetti sulla
scorta di linee guida proposte dal Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali ed approvate con accordo in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. La Conferenza permanente per i rapporti tra l o Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della
sanità, individua i progetti ammessi a finanziamento utilizzando le quote a tal
fine vincolate del Fondo sanitario nazionale ai sensi del comma 34. Le regioni
impegnate nei Piani di rientro individuano i progetti da realizzare in coerenza
con gli obiettivi dei Programmi operativi. La predetta modalità di ammissione
al finanziamento è valida per le linee progettuali attuative del Piano
sanitario nazionale fino all'anno 2008. A decorrere dall'anno 2009, il Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, provvede a ripartire tra le regioni le quote
vincolate del Fondo sanitario nazionale ai sensi del comma 34 all'atto
dell'adozione della propria delibera di ripartizione delle somme spettanti alle
regioni a titolo di finanziamento della quota indistinta di Fondo sanitario
nazionale di parte corrente. Al fine di agevolare le regioni nell'attuazione
dei progetti di cui al comma 34, il Ministero dell'economia e delle finanze
provvede ad erogare, a titolo di acconto, il 70 per cento dell'importo
complessivo annuo spettante a ciascuna regione, mentre l'erogazione del
restante 30 per cento è subordinata all'approvazione da parte della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, dei progetti presentati dalle regioni, comprensivi di una
relazione illustrativa dei risultati raggiunti nell'anno precedente. Le mancate
presentazione ed approvazione dei progetti comportano, nell'anno di
riferimento, la mancata erogazione della quota residua del 30 per cento ed il
recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno
successivo, dell'anticipazione del 70 per cento già erogata. A decorrere
dall'anno 2013, il predetto acconto del 70 per cento è erogato a seguito
dell'intervenuta intesa, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla
ripartizione delle predette quote vincolate per il perseguimento degli
obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel comma
34.
(Omissis)
Il
testo dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina
della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e
delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo
11 della legge 29 settembre 2000, n. 300), vigente alla data della presente
pubblicazione, è il seguente:
Art. 6
(Soggetti in posizione apicale e
modelli di organizzazione dell'ente)
1. Se il reato è stato commesso dalle
persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se
prova che:
a) l'organo
dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del
fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della
specie di quello verificatosi;
b) il
compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il
loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi
poteri di iniziativa e di controllo;
c) le
persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di
organizzazione e di gestione;
d) non
vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla
lettera b).
2. In relazione all'estensione dei poteri
delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera
a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:
a) individuare
le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
b) prevedere
specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle
decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
c) individuare
modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la
commissione dei reati;
d) prevedere
obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul
funzionamento e l'osservanza dei modelli;
e) introdurre
un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure
indicate nel modello.
3. I modelli di organizzazione e di
gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2,
sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni
rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di
concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni
sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.
4. Negli enti di piccole dimensioni i
compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti
direttamente dall'organo dirigente.
4-bis.
Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e
il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni
dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b).
5. E' comunque disposta la confisca del
profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.
Il
testo del comma 19 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
(Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività
economica), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:
Art. 6
(Riduzione dei costi degli apparati
amministrativi)
(Omissis)
19. Al fine del perseguimento di una maggiore
efficienza delle società pubbliche, tenuto conto dei principi nazionali e
comunitari in termini di economicità e di concorrenza, le amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono,
salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile, effettuare aumenti di
capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare
garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato,
per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano
utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti
alle società di cui al primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di
servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico
interesse ovvero alla realizzazione di investimenti. Al fine di salvaguardare
la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di
gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su
richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della
Corte dei Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo
periodo del presente comma.
(Omissis)
Il
testo dell'articolo 35 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 6 (Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009 -
2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2009)), vigente alla
data della presente pubblicazione, è il seguente:
Articolo 35
Norma transitoria
1. Le strutture pubbliche e private che
alla data del 1° gennaio 2009 erogavano prestazioni socio – sanitarie a seguito
di “Progetti obiettivo” approvati con provvedimento di Giunta regionale, sono
provvisoriamente autorizzate ed accreditate, ai sensi dell’art. 8 ter del D.Lgs. n. 502/1992 e
successive modificazioni ed integrazioni[PAROLE SOPPRESSE DALL'ART. 6, COMMA 1,
L.R. 21 DICEMBRE 2012, N. 67], a continuare ad
erogare le stesse prestazioni in attesa di una puntuale ridefinizione della
normativa regionale, che consenta alle suddette strutture di accedere
all’accreditamento istituzionale, fermo restando l’obbligo del possesso dei
requisiti strutturali, organizzativi e di personale.
Il
testo dell'articolo 17 della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2
(Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e
pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale
2013)), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:
Art. 17
(Interventi in favore della
marineria di Pescara)
1. Al fine di tutelare le risorse ittiche
del mare, è autorizzato il differimento dal 5.10.2012 al 28.2.2013
dell'intervento finanziario straordinario per l'erogazione di aiuti a favore
delle imprese armatrici di navi da pesca di stanza nel porto di Pescara che
esercitano la pesca a strascico, approvato con delibera della Giunta regionale
n. 404 del 25 giugno 2012.
2. L'aiuto di cui al comma 1 è corrisposto
nel rispetto dell'art. 9 del Reg. (CE) n. 736/2008 e dell'art. 24 del Reg. (CE)
n. 1198/2006 fino a concorrenza dell'importo di euro 650.000,00, in conformità
alla scheda informativa comunicata alla Commissione europea in data 21 giugno
2012.
3. Nell'anno 2013, previo esperimento dei
necessari adempimenti volti a conformarle alla vigente normativa comunitaria in
materia di aiuti di stato alla Pesca, sono applicate ulteriori misure di aiuto
a favore della Marineria di Pescara, in dipendenza dei disagi arrecati
dall'insabbiamento del Porto di Pescara, in aderenza alle statuizioni dettate
dall'art. 34, commi 32 e 33, del D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito con
modifiche in L. 17.12.2012, n. 221.
4. Al finanziamento degli interventi di
cui ai commi 1, 2 e 3 si provvede con le risorse assegnate alla Regione Abruzzo
dall'art. 34, commi 32 e 33, del D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito con
modifiche in L. 17.12.2012, n. 221.
5. Nello stato di previsione dell'entrata
del Bilancio 2013 è istituito il capitolo 23101 - UPB 02.02.006 denominato
"Aiuti alla marineria pescarese ex art. 34, commi 32 e 33, del D.L.
18.10.2012, n. 179, convertito con modifiche in L. 17.12.2012, n. 221",
con lo stanziamento di euro 3.000.000,00 per competenza e per cassa.
6. Nello stato di previsione della spesa
del Bilancio 2013 è istituito il capitolo 141501 - UPB 08.01.016 denominato
"Aiuti alla marineria pescarese ex art. 34, commi 32 e 33, del D.L.
18.10.2012, n. 179 convertito con modifiche in L. 17.12.2012, n. 221", con
lo stanziamento di euro 3.000.000,00 per competenza e per cassa.
7. La competente Direzione della Giunta
regionale è autorizzata ad utilizzare lo stanziamento di cui al comma 2 per gli
aiuti di cui ai commi 1 e 2, fino a concorrenza dell'importo di euro
650.000,00. La medesima Direzione regionale è, altresì, autorizzata ad
utilizzare lo stanziamento di cui al comma 6, nei limiti di euro 500.000,00,
per sopperire al disagio socio economico dei lavoratori marittimi imbarcati
sulle Unità da pesca di lunghezza fuori tutta superiore a 12 metri con sistemi
a strascico, volante e circuizione, escluse le unità abilitate alla pesca con
draga idraulica, di stanza nel porto di Pescara al 31/12/2012. Il contributo
individuale è computato in relazione ai periodi di forzosa inattività dei
predetti natanti causata dalle problematiche dell'insabbiamento dei fondali
portuali, ed è proporzionale al periodo di iscrizione del marittimo nel ruolino
d'equipaggio delle stesse Unità nell'arco temporale compreso tra il 9/7/2012 e
il 31/5/2013.