Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. – Autorizzazione Integrata Ambientale n. 64/26 del 27/10/08 e ss.mm.ii. Rimozione diffida DA13/259/26 del 15/05/15

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

Omissis

 

DISPONE

 

-                              di sospendere, in via cautelare, per un periodo di mesi 3 decorrenti dalla data di comunicazione del presente provvedimento, l’efficacia della determina n. DA13/259/26 del 15.05.2015 con cui è stato inibito l’esercizio dell’ attività della Ditta Veco, e ciò al fine di consentire l’espletamento dei controlli e monitoraggi da parte della Ditta, dell’ARTA e della ASL territorialmente competente necessari alla verifica del reale stato emissivo dell’impianto e la rispondenza del funzionamento dell’impianto alle disposizioni tutte di legge, nonché lo svolgimento delle procedure di impatto ambientale ritenute necessarie dall’Autorità competente in materia di VIA;

-                              di confermare che il funzionamento dell’impianto in via provvisoria per mesi 3 deve essere eseguito nel rispetto del Quadro Riassuntivo delle Emissioni trasmesso dalla ditta e datato Aprile 2015 e valutato positivamente da ARTA con nota del  03/04/15 prot. 1973, con le prescrizioni ivi riportate;

 

 

e deve rispettare le seguenti ulteriori prescrizioni:

 

a.              l’effettuazione, nei tempi tecnici più brevi, degli approfondimenti richiesti da ARTA nella nota prot. 3316 del 10/06/15 per la matrice acque sotterranee e per quanto riguarda gli analiti da ricercare sia per lo studio dei profili stratigrafici e curve piezometriche all’interno del sito nonché la produzione di opportuna documentazione atta a provare l’efficacia, anche a lungo termine, degli interventi realizzati circa la sistemazione del piazzale e la gestione delle acque meteoriche;

b.             sensibile riduzione del rumore rispetto alle analisi effettuate da ARTA nel 2013 con l’obiettivo di una progressiva riduzione degli stessi anche nei tre mesi di autorizzazione provvisoria. Il tutto dovrà essere adeguatamente documentato attraverso un’analisi di impatto anche presso i recettori. Tali verifiche dovranno essere esplicitate con specifico riferimento alle sorgenti più significative, descrivendo le modalità degli interventi. Non verranno effettuate lavorazioni nel periodo notturno dalle ore 23:00 alle ore 06:00;

c.              pieno rispetto delle BAT di settore;

 

Inoltre

DISPONE

 

-                              di assegnare all’ARTA e alla ASL territorialmente competente il termine non superiore a giorni 90 per la trasmissione delle risultanze complessive dei controlli, al fine di consentire la emanazione dei conseguenti provvedimenti definitivi.

-                              Per quanto non sopra espresso restano ferme le prescrizioni dell’AIA n.64/26 e ss.mm.ii.

-                              Il responsabile del procedimento mette a disposizione, per la consultazione da parte del pubblico, copia del presente provvedimento presso l’ufficio Qualità dell’aria, inquinamento acustico, elettromagnetico – Servizio politica energetica, qualità dell’aria, SINA – Dipartimento opere pubbliche, governo del territorio e politiche ambientali.

-                              Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Iris Flacco