IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTA
la L.R. 31 luglio 2012 n° 38 “Disciplina delle attività agrituristiche in
Abruzzo”- art. 4 - comma 1, che prevede l’istituzione, presso la Direzione
Agricoltura della Giunta regionale, dell’elenco regionale degli imprenditori
agricoli che sono provvisti di certificato di abilitazione all’esercizio
dell’attività agrituristica, definiti “Imprenditori Agrituristici”;
VISTO
l’art 68 comma 1 della L.R. 18 febbraio 2010 n° 5, abrogato dall’art. 21
della L.R. 31 luglio 2012 n° 38, che
prevedeva l’istituzione, presso la Giunta regionale, dell’elenco regionale
degli imprenditori agricoli provvisti di certificato di abilitazione
all’esercizio dell’attività agrituristica (Imprenditori agrituristici);
VISTE
la L.R. 31/05/1994 n° 32 ex art. 6 e la L.R. n. 12 del 4/03/1998, abrogate
dall’art. 21 della L.R. 31 luglio 2012
n° 38, che stabilivano le procedure e le modalità per l’iscrizione nell’albo
regionale dei soggetti abilitati all’esercizio dell’agriturismo;
CONSIDERATO
che, ai sensi dell’art. 4 comma 3 della L.R. 38/2012, la tenuta dell’elenco regionale degli
“Imprenditori Agrituristici” ha come finalità il monitoraggio, il controllo e
gli adempimenti previsti dall’articolo 13 della legge 20 febbraio 2006, n. 96
(Disciplina dell’Agriturismo);
RICHIAMATA
la determinazione dirigenziale n. DH26/11 del 09/05/2012 recante per oggetto:
“L.R. 18 febbraio 2010, n. 5 art. 68: Istituzione Elenco Regionale degli
imprenditori agrituristici”, pubblicata sul BURA n. 30 del 01/06/2012;
RILEVATO
che con la richiamata determinazione n. DH26/11 del 09/05/2012 si è provveduto
ad istituire, ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 68 della L.R.
n° 5/2010, l’elenco regionale degli imprenditori agrituristici e ad iscrivere
in tale elenco sia coloro che erano già iscritti nell’albo regionale dei
soggetti abilitati all’esercizio dell’agriturismo ai sensi di quanto previsto
dall’articolo 6 della legge regionale 32/94 e dall’art. 3 della L.R. n. 12 del
4/03/1998 che coloro che risultavano provvisti, ai sensi degli artt. 70 e 78 della
L.R n° 5/2010, del certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività
agrituristica per un totale complessivo di n° 1846 imprenditori agrituristici
nella Regione Abruzzo;
REPUTATO
necessario provvedere, ai sensi della L.R. 31 luglio 2012 n° 38 e del relativo
Regolamento di attuazione (Decreto 27 maggio 2014, n. 4/Reg. Regolamento di
attuazione della L.R. 31 luglio 2012, n. 38 “Disciplina delle attività
agrituristiche in Abruzzo” Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico della
Regione Abruzzo Ordinario 11/06/2014, n. 23), alla istituzione dell’Elenco
Regionale degli “Imprenditori Agrituristici” articolato in Elenchi Provinciali
degli “Imprenditori Agrituristici”;
DATO
ATTO che il Servizio Interventi
Strutturali - Ufficio Agriturismo, Multifunzionalità, Diversificazione e
Ricambio Generazionale ha provveduto ad elaborare gli allegati Elenchi
provinciali impiegando i dati contenuti nei Certificati di abilitazione
all’attività agrituristica rilasciati dai competenti Servizi Ispettorati
Provinciali dell’Agricoltura (SIPA) successivamente all’adozione della
determinazione dirigenziale n. DH26/11 del 09/05/2012 e trasmessi al Servizio
Interventi Strutturali medesimo;
RITENUTO
di dover articolare i suddetti elenchi in sezioni distinte a seconda che il
rilascio del certificato di abilitazione sia avvenuto ai sensi della L.R. n°
5/2010 e, quindi, quale aggiornamento dell’elenco approvato con DH26/11 del 09/05/2012, o ai sensi della L.R.
38/2012 in quanto rilasciati successivamente all’entrata in vigore del
Regolamento di attuazione della L.R. 31 luglio 2012, n. 38 “Disciplina delle
attività agrituristiche in Abruzzo” Pubblicato sul Bollettino Ufficiale
Telematico della Regione Abruzzo Ordinario dell’11/06/2014, n. 23;
DATO
ATTO che il Certificato di
abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica per gli imprenditori
specificati negli allegati elenchi che hanno conseguito la medesima ai sensi
della L.R. n° 5/2010 decade in caso di mancato avvio dell’attività
agrituristica entro il quinquennio successivo alla data di iscrizione
nell’elenco regionale degli imprenditori agrituristici, mentre decade in caso
di mancato avvio dell’attività agrituristica entro il triennio successivo alla
data di iscrizione nell’elenco regionale degli imprenditori agrituristici per
coloro che abbiano conseguito l’abilitazione ai sensi dell’art. 4 della L.R.
38/2012 e che, in ogni caso, tali termini vanno calcolati dalla data di
rilascio del certificato in quanto l’iscrizione si intende effettuata alla data
di rilascio del certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività
agrituristica così come stabilito dall’art. 7 comma 5 punto c) del vigente
Regolamento di attuazione della L.R. 31 luglio 2012, n. 38;
DATO
ATTO, altresì, che il Certificato di
abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica per gli imprenditori
iscritti negli elenchi approvati con determinazione dirigenziale n. DH26/11 del
09/05/2012 decade in caso di mancato avvio dell’attività agrituristica entro il
quinquennio successivo alla data di adozione della determinazione medesima;
RITENUTO
che la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo e sul sito internet della Regione Abruzzo abbia valore di
notifica nei confronti degli Imprenditori Agrituristici, nonché dei Soggetti
individuati al comma 1 dell’art. 14 della L.R. 38/2012 ai fini dell’attività di
vigilanza e controllo sugli Operatori agrituristici, ed infine nei confronti
dei Servizi territorialmente competenti
del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca (già “Servizi
Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura”) ai fini degli adempimenti di
rispettiva competenza ai sensi del comma 2 dell’art. 14 della L.R. 38/2012, ed
in particolare dell’art. 21 del relativo regolamento attuativo n. 27/2013;
RITENUTO,
inoltre, che siano i Servizi territorialmente competenti del Dipartimento
Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca a provvedere direttamente
all’aggiornamento ed alla pubblicazione degli Elenchi di rispettiva competenza
con cadenza almeno annuale, entro il
mese di gennaio di ciascun anno, sulla base di tutte le modifiche che dovessero
essere accertate dagli stessi, disponendo anche le cancellazioni per decadenza
dell’abilitazione dei soggetti già ricompresi nell’Elenco Regionale degli
imprenditori agrituristici istituito con determinazione dirigenziale n. DH26/11
del 09/05/2012 ai sensi della L.R. 18 febbraio 2010, n. 5 art. 68;
VISTA
la L.R. 77/99 e successive modificazioni ed integrazioni;
DETERMINA
per quanto esposto in premessa:
-
di
istituire l’Elenco Regionale degli “Imprenditori
Agrituristici” articolato in Elenchi Provinciali degli “Imprenditori
Agrituristici” formulati sulla base nei Certificati di abilitazione
all’attività agrituristica rilasciati dai competenti Servizi Ispettorati
Provinciali dell’Agricoltura (SIPA) successivamente all’adozione della
determinazione dirigenziale n. DH26/11 del 09/05/2012 e trasmessi al Servizio
Interventi Strutturali medesimo;
-
di
articolare i suddetti Elenchi Provinciali in
sezioni distinte a seconda che il rilascio del certificato di abilitazione sia
avvenuta ai sensi della L.R. n° 5/2010, quindi, quale aggiornamento dell’elenco
approvato con DH26/11 del 09/05/2012, o
ai sensi della L.R. 38/2012 in quanto rilasciati successivamente all’entrata in
vigore del Regolamento di attuazione della L.R. 31 luglio 2012, n. 38
“Disciplina delle attività agrituristiche in Abruzzo” Pubblicato sul Bollettino
Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo Ordinario dell’11/06/2014, n. 23;
-
di
dare atto che il Certificato di abilitazione
all’esercizio dell’attività agrituristica per gli imprenditori specificati
negli allegati elenchi che hanno conseguito la medesima ai sensi della L.R. n°
5/2010 decade in caso di mancato avvio dell’attività agrituristica entro il
quinquennio successivo alla data di iscrizione nell’elenco regionale degli
imprenditori agrituristici, mentre decade in caso di mancato avvio
dell’attività agrituristica entro il triennio successivo alla data di
iscrizione nell’elenco regionale degli imprenditori agrituristici per coloro
che abbiano conseguito l’abilitazione ai sensi dell’art. 4 della L.R. 38/2012 e
che, in ogni caso, tali termini vanno calcolati dalla data di rilascio del
certificato in quanto l’iscrizione si intende effettuata alla data di rilascio
del certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica così
come stabilito dall’art. 7 comma 5 punto c) del vigente Regolamento di
attuazione della L.R. 31 luglio 2012, n. 38;
-
di
dare atto, altresì, che il Certificato di
abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica per gli imprenditori
iscritti negli elenchi approvati con determinazione dirigenziale n. DH26/11 del
09/05/2012 decade in caso di mancato avvio dell’attività agrituristica entro il
quinquennio successivo alla data di adozione della determinazione medesima;
-
di
pubblicare la presente determinazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito internet della Regione
Abruzzo;
-
di
dare atto che la pubblicazione del presente
provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito
internet della Regione Abruzzo ha valore di notifica nei confronti degli
Imprenditori Agrituristici, nonché dei Soggetti individuati al comma 1
dell’art. 14 della L.R. 38/2012 ai fini dell’attività di vigilanza e controllo
sugli Operatori agrituristici, ed infine nei confronti dei Servizi territorialmente competenti del
Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca (già “Servizi Ispettorati
Provinciali dell’Agricoltura”) ai fini degli adempimenti di rispettiva
competenza ai sensi del comma 2 dell’art. 14 della L.R. 38/2012, ed in
particolare dell’art. 21 del relativo regolamento attuativo n. 27/2013;
-
di
dare atto, infine, che saranno direttamente i
Servizi territorialmente competenti del Dipartimento Politiche dello Sviluppo
Rurale e della Pesca a provvedere all’aggiornamento ed alla pubblicazione degli
Elenchi di rispettiva competenza con
cadenza almeno annuale, entro il mese di gennaio di ciascun anno, sulla
base di tutte le modifiche che dovessero essere accertate dagli stessi,
disponendo anche le cancellazioni per decadenza dell’abilitazione dei soggetti
già ricompresi nell’Elenco Regionale degli imprenditori agrituristici istituito
con determinazione dirigenziale n. DH26/11 del 09/05/2012 ai sensi della “L.R.
18 febbraio 2010, n. 5 art. 68;
-
di
considerare parti integranti e sostanziali del
presente provvedimento i seguenti elenchi:
·
Allegato n. 1 – Aggiornamento
dell’Elenco della provincia di L’Aquila degli “Imprenditori Agrituristici”
abilitati ai sensi della L.R. n° 5/2010 formato da n. 3 (tre) facciate;
·
Allegato n. 2 - Elenco della
provincia di L’Aquila degli “Imprenditori Agrituristici” abilitati ai sensi
della L.R. 38/2012 formato da n. 1 (una) facciata;
·
Allegato n. 3 - Aggiornamento
dell’Elenco della provincia di Chieti degli “Imprenditori Agrituristici”
abilitati ai sensi della L.R. n° 5/2010 formato da n. 2 (due) facciate;
·
Allegato n. 4 - Elenco della
provincia di Chieti degli “Imprenditori Agrituristici” abilitati ai sensi della
L.R. 38/2012 formato da n. 1 (una) facciata;
·
Allegato n. 5 - Aggiornamento
dell’Elenco della provincia di Pescara degli “Imprenditori Agrituristici”
abilitati ai sensi della L.R. n° 5/2010
formato da n. 2 (due) facciate;
·
Allegato n. 6 - Elenco della
provincia di Pescara degli “Imprenditori Agrituristici” abilitati ai sensi
della L.R. 38/2012 formato da n. 1 (una) facciata;
·
Allegato n. 7 - Aggiornamento
dell’Elenco della provincia di Teramo degli “Imprenditori Agrituristici”
abilitati ai sensi della L.R. n° 5/2010
formato da n. 5 (cinque) facciate;
·
Allegato n. 8 - Elenco della
provincia di Teramo degli “Imprenditori Agrituristici” abilitati ai sensi della
L.R. 38/2012 formato da n. 2 (due) facciate
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Elvira Di Vitantonio
Segue Allegato