IL DIRETTORE REGIONALE
VISTO il Regolamento
(CE) n. 1698/2005 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
VISTO l’art. 29
“Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti processi e tecnologie nei
settori agricolo e alimentare e in quello forestale” del succitato Reg.
1698/2005;
VISTO il Reg. (CE) n.
1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE)
n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO l’art. 20 del
precitato Reg. (CE) 1974/2006 che riconosce i costi della cooperazione per lo
sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e
alimentare e in quello forestale, di cui all’articolo 29, paragrafo 2, del
regolamento (CE) n. 1698/2005, che riguardano operazioni preliminari come la
progettazione, lo sviluppo e il collaudo di prodotti, processi e tecnologie,
nonché investimenti materiali e/o immateriali connessi alla cooperazione,
precedenti all’uso commerciale dei nuovi prodotti, processi e tecnologie.
VISTO il Reg. (CE) n.
1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE)
n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Reg. (CE) n.
65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di
applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda
l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure
di sostegno dello sviluppo rurale;
VISTO il Programma di
Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Abruzzo approvato dalla Commissione
Europea C(2008) 701 del 15/02/2008, approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R.
n. 217 del 21/03/2008 e modificato con successiva decisione C/2009/10341 del
17/12/2009, recepita dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 787 del
21.12.2009, pubblicato sul B.U.R.A. n. 2 Straordinario del 29.01.2010;
VISTA la Decisione di
esecuzione della Commissione n. C(2012) 8498 del 26/11/2012 che approva la revisione del P.S.R. Abruzzo 2007/2013 e la relativa
presa d’atto di cui alla D.G.R. n. 939 del 29/12/2012;
VISTA D.G.R. 517 del
09 agosto 2012 e s.m.i. - Disposizioni regionali
attuative del D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125, “disciplina del regime di
condizionalità ai sensi del Reg. (CE) n. 79/2009 e delle riduzioni ed
esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei
Programmi di Sviluppo Rurale” – Misure 124, 126 e 311, azione 1;
VISTO il documento
“Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e ad
interventi analoghi” - intesa Conferenza Stato-Regioni del 17 ottobre 2013 e
disponibile sul sito www.politicheagricole.it;
RICHIAMATE le
Deliberazioni della G.R. n. 144 del 21/02/2011 e n. 573 del 08/08/2012 con le
quali sono stati approvati i bandi per la misura 1.2.4 “Cooperazione per lo
sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e
alimentare e in quello forestale”;
PRESO ATTO delle
difficoltà manifestate dai beneficiari per portare a termine gli interventi
ammessi a finanziamento nei termini previsti, in merito:
-
alla
mancata disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione
degli interventi;
-
dell’oggettivo
indebolimento della capacità di accesso al
credito;
CONSIDERATO che le
disposizioni attuative di cui ai bandi sopra richiamati prevedono quanto di
seguito riportato:
-
DGR n. 144 del 21/02/2011: “L’erogazione degli acconti è
possibile esclusivamente nel caso non sia stato richiesto l’anticipo. Possono
essere concessi due acconti rispettivamente al raggiungimento del 40 e del 75%
della spesa ammessa.
-
DGR n. 573 del 08/08/2012 -
l’erogazione di “acconti in corso d’opera commisurati alle forniture, opere e
interventi realizzati ed erogati a seguito dell’accertamento parziale delle
opere realizzate. Possono essere concessi due acconti rispettivamente al
raggiungimento del 40% e del 80 % della spesa ammessa. In caso di erogazione
dell’anticipazione di potrà procedere all’erogazione solo del secondo acconto,
al raggiungimento dell’80% della spesa ammessa, detratta la somma erogata a titolo
di anticipazione”.
VISTA
la D.G.R. n. 424 del 29/05/2015 avente per oggetto “Programma di Sviluppo
Rurale 2007/2013 (PSR) della Regione Abruzzo. Ulteriori disposizioni
finalizzate all’ottimizzazione delle risorse” con la quale è stato, tra
l’altro, deliberato di demandare all’AdG del PSR
2007/2013, in prosieguo di tempo, ogni ulteriore iniziativa utile a massimizzare
l’utilizzo dei finanziamenti del Programma;
RITENUTO opportuno, per
quanto sopra specificato autorizzare i beneficiari dei provvedimenti di
concessione per la Misura 1.2.4, quale misura volta ad agevolare la
disponibilità di liquidità da parte delle imprese destinatarie degli aiuti, a
presentate domande di pagamento, per acconto in corso d’opera, al
raggiungimento di quote di almeno il 20% della somma ammessa a contributo, in
deroga a quanto previsto da entrambe le disposizioni attuative approvate con le
Deliberazioni di Giunta regionale n. 144 del 21/02/2011 e n. 573 del
08/08/2012, fermo restante che l’eventuale sommatoria delle somme erogate, nel
caso in cui siano state presentate anche domande di anticipo, non ecceda il
limite massimo dell’80% del contributo concesso;
CONSTATATO altresì che, in
applicazione del paragrafo 3 dell’articolo 56 del Reg. (CE) n. 1974/2006
l’organismo pagatore, sulla base delle autorizzazioni predisposte dalla
regione, può procedere allo svincolo della garanzia fidejussoria,
dopo l’approvazione dell’acconto, qualora sia accertato che l’importo delle
spese effettivamente sostenute, corrispondenti all’aiuto pubblico concesso per
l’investimento, superi l’importo dell’anticipo erogato;
RITENUTO opportuno,
quale ulteriore misura volta ad agevolare la disponibilità di liquidità da
parte delle imprese destinatarie degli aiuti, prendere atto:
-
che,
ad interpretazione autentica della disposizione sopra richiamata, non è affatto
esclusa la possibilità di non procedere allo svincolo della garanzia fidejussoria, qualora sia accertato che l’importo delle
spese effettivamente sostenute superi l’importo dell’anticipo erogato;
-
che,
pertanto, nulla osta che a seguito della liquidazione e dell’erogazione degli
acconti in corso d’opera al raggiungimento di quote di almeno il 30% della
somma ammessa a contributo (collaudi parziali), secondo la sopra proposta
deroga a quanto previsto nei bandi soprarichiamati si possa procedere, su
richiesta esplicita del beneficiario, alla conservazione in essere della
garanzia fidejussoria;
-
che
la suddetta conservazione su base volontaria della garanzia fidejussoria
debba comportare, pertanto, l’automatica traslazione dell’anticipazione
garantita, nella misura della corrispondente aliquota di acconto liquidato,
sulla rimanente parte della concessione non ancora oggetto di accertamento
amministrativo;
-
che
debba restare comunque salva la possibilità, su esplicita richiesta
dell’interessato e nel rispetto delle procedure facenti capo all’organismo
pagatore, di procedere allo svincolo della garanzia fidejussoria,
qualora sia accertato che l’importo delle spese effettivamente sostenute e
documentate corrisponda o superi il cumulo risultante dell’anticipazione
originariamente corrisposta e dagli ulteriori pagamenti ammissibili in acconto;
-
che,
qualora non ricorra il caso della condizione di cui all’ultimo punto sopra
richiamato, lo svincolo della garanzia fidejussoria
si intende procrastinato successivamente l’approvazione del saldo finale;
DATO ATTO, altresì del limite temporale
assoluto per la conclusione del programma entro la data del 31 dicembre 2015,
termine di chiusura della programmazione 2007-2013 entro il quale concludere
l’istruttoria degli accertamenti amministrativi, compresa la liquidazione da
parte delle strutture regionali competenti e l’erogazione da parte
dell’organismo pagatore (AGEA);
RITENUTO
pertanto, con riferimento ai progetti con scadenza dei termini di fine lavori
al 30 giugno 2015, di consentire, previa ponderata valutazione delle strutture
tecniche preposte, la concessione della proroga del termine di conclusione
degli interventi fino al 31 agosto 2015 con presentazione delle domande di
saldo (rilascio telematico su portale SIAN e presentazione della copia cartacea
alle competenti strutture) entro i successivi dieci giorni.
VISTA
la L.R. 77/1999;
DETERMINA
per le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono
integralmente richiamate:
1.
di
autorizzare, i beneficiari dei provvedimenti di
concessione per la Misura 1.2.4, a presentate domande di pagamento, per acconto
in corso d’opera, al raggiungimento di quote di almeno il 20% della somma
ammessa a contributo, in deroga a quanto previsto da entrambe le disposizioni
attuative approvate con le Deliberazioni di Giunta regionale n. 144 del
21/02/2011 e n. 573 del 08/08/2012, fermo restante che l’eventuale sommatoria
delle somme erogate, nel caso in cui siano state presentate anche domande di
anticipo, non ecceda il limite massimo dell’80% del contributo concesso;
2.
di stabilire altresì:
-
che
ove sia stata corrisposta una anticipazione dietro presentazione di polizza fidejussoria, il beneficiario può, mantenendo la garanzia,
conseguire gli ulteriori acconti di cui al punto 1);
-
che
il mantenimento su base volontaria della garanzia fidejussoria
comporti, pertanto, l’automatica traslazione dell’anticipazione garantita sulla
rimanente parte della concessione non ancora oggetto di accertamento amministrativo;
-
che
resta comunque salva la possibilità, su esplicita richiesta dell’interessato e
nel rispetto delle procedure facenti capo all’organismo pagatore, di procedere
allo svincolo della garanzia fidejussoria, qualora
sia accertato che l’importo delle spese effettivamente sostenute e documentate
corrisponda o superi il cumulo risultante dell’anticipazione originariamente
corrisposta e dagli ulteriori pagamenti ammissibili in acconto;
-
che,
qualora non ricorra il caso della condizione di cui all’ultimo punto sopra
richiamato, lo svincolo della garanzia fidejussoria
si intende procrastinato successivamente l’approvazione del saldo finale;
3.
di consentire, con
riferimento ai progetti con scadenza dei termini di fine lavori entro il 30
giugno 2015, previa ponderata valutazione delle strutture tecniche preposte, la
concessione della proroga del termine di conclusione degli interventi fino al
31 agosto 2015 con presentazione delle domande di saldo (rilascio telematico su
portale SIAN e presentazione della copia cartacea alle competenti strutture)
entro i successivi dieci giorni
4.
di pubblicare la presente
determinazione sul Bollettino Ufficiale Regionale e sul sito internet
della Regione Abruzzo
IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Antonio Di
Paolo