PSR 2007/2013 della Regione Abruzzo. “Ulteriori disposizioni finalizzate all’ottimizzazione delle risorse” ai sensi della D.G.R. n. 424 del 29/05/2015” Approvazione modifiche disposizioni attuative misura 124 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale

 

IL DIRETTORE REGIONALE

 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

VISTO l’art. 29 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale” del succitato Reg. 1698/2005;

VISTO il Reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO l’art. 20 del precitato Reg. (CE) 1974/2006 che riconosce i costi della cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale, di cui all’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005, che riguardano operazioni preliminari come la progettazione, lo sviluppo e il collaudo di prodotti, processi e tecnologie, nonché investimenti materiali e/o immateriali connessi alla cooperazione, precedenti all’uso commerciale dei nuovi prodotti, processi e tecnologie.

VISTO il Reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Reg. (CE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Abruzzo approvato dalla Commissione Europea C(2008) 701 del 15/02/2008, approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 217 del 21/03/2008 e modificato con successiva decisione C/2009/10341 del 17/12/2009, recepita dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 787 del 21.12.2009, pubblicato sul B.U.R.A. n. 2 Straordinario del 29.01.2010;

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione n. C(2012) 8498 del 26/11/2012 che approva la revisione del P.S.R. Abruzzo 2007/2013 e la relativa presa d’atto di cui alla D.G.R. n. 939 del 29/12/2012;

VISTA D.G.R. 517 del 09 agosto 2012 e s.m.i. - Disposizioni regionali attuative del D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125, “disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (CE) n. 79/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale” – Misure 124, 126 e 311, azione 1;

VISTO il documento “Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e ad interventi analoghi” - intesa Conferenza Stato-Regioni del 17 ottobre 2013 e disponibile sul sito www.politicheagricole.it;

RICHIAMATE le Deliberazioni della G.R. n. 144 del 21/02/2011 e n. 573 del 08/08/2012 con le quali sono stati approvati i bandi per la misura 1.2.4 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale”;

PRESO ATTO delle difficoltà manifestate dai beneficiari per portare a termine gli interventi ammessi a finanziamento nei termini previsti, in merito:

-                              alla mancata disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione degli interventi;

-                              dell’oggettivo indebolimento della capacità di accesso al  credito;

CONSIDERATO che le disposizioni attuative di cui ai bandi sopra richiamati prevedono quanto di seguito riportato:

-                              DGR n. 144 del 21/02/2011: “L’erogazione degli acconti è possibile esclusivamente nel caso non sia stato richiesto l’anticipo. Possono essere concessi due acconti rispettivamente al raggiungimento del 40 e del 75% della spesa ammessa.

-                              DGR n. 573 del 08/08/2012 - l’erogazione di “acconti in corso d’opera commisurati alle forniture, opere e interventi realizzati ed erogati a seguito dell’accertamento parziale delle opere realizzate. Possono essere concessi due acconti rispettivamente al raggiungimento del 40% e del 80 % della spesa ammessa. In caso di erogazione dell’anticipazione di potrà procedere all’erogazione solo del secondo acconto, al raggiungimento dell’80% della spesa ammessa, detratta la somma erogata a titolo di anticipazione”.

VISTA la D.G.R. n. 424 del 29/05/2015 avente per oggetto “Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (PSR) della Regione Abruzzo. Ulteriori disposizioni finalizzate all’ottimizzazione delle risorse” con la quale è stato, tra l’altro, deliberato di demandare all’AdG del PSR 2007/2013, in prosieguo di tempo, ogni ulteriore iniziativa utile a massimizzare l’utilizzo dei finanziamenti del Programma;

RITENUTO opportuno, per quanto sopra specificato autorizzare i beneficiari dei provvedimenti di concessione per la Misura 1.2.4, quale misura volta ad agevolare la disponibilità di liquidità da parte delle imprese destinatarie degli aiuti, a presentate domande di pagamento, per acconto in corso d’opera, al raggiungimento di quote di almeno il 20% della somma ammessa a contributo, in deroga a quanto previsto da entrambe le disposizioni attuative approvate con le Deliberazioni di Giunta regionale n. 144 del 21/02/2011 e n. 573 del 08/08/2012, fermo restante che l’eventuale sommatoria delle somme erogate, nel caso in cui siano state presentate anche domande di anticipo, non ecceda il limite massimo dell’80% del contributo concesso;

CONSTATATO altresì che, in applicazione del paragrafo 3 dell’articolo 56 del Reg. (CE) n. 1974/2006 l’organismo pagatore, sulla base delle autorizzazioni predisposte dalla regione, può procedere allo svincolo della garanzia fidejussoria, dopo l’approvazione dell’acconto, qualora sia accertato che l’importo delle spese effettivamente sostenute, corrispondenti all’aiuto pubblico concesso per l’investimento, superi l’importo dell’anticipo erogato;

RITENUTO opportuno, quale ulteriore misura volta ad agevolare la disponibilità di liquidità da parte delle imprese destinatarie degli aiuti, prendere atto:

-                              che, ad interpretazione autentica della disposizione sopra richiamata, non è affatto esclusa la possibilità di non procedere allo svincolo della garanzia fidejussoria, qualora sia accertato che l’importo delle spese effettivamente sostenute superi l’importo dell’anticipo erogato;

-                              che, pertanto, nulla osta che a seguito della liquidazione e dell’erogazione degli acconti in corso d’opera al raggiungimento di quote di almeno il 30% della somma ammessa a contributo (collaudi parziali), secondo la sopra proposta deroga a quanto previsto nei bandi soprarichiamati si possa procedere, su richiesta esplicita del beneficiario, alla conservazione in essere della garanzia fidejussoria;

-                              che la suddetta conservazione su base volontaria della garanzia fidejussoria debba comportare, pertanto, l’automatica traslazione dell’anticipazione garantita, nella misura della corrispondente aliquota di acconto liquidato, sulla rimanente parte della concessione non ancora oggetto di accertamento amministrativo;

-                              che debba restare comunque salva la possibilità, su esplicita richiesta dell’interessato e nel rispetto delle procedure facenti capo all’organismo pagatore, di procedere allo svincolo della garanzia fidejussoria, qualora sia accertato che l’importo delle spese effettivamente sostenute e documentate corrisponda o superi il cumulo risultante dell’anticipazione originariamente corrisposta e dagli ulteriori pagamenti ammissibili in acconto;

-                              che, qualora non ricorra il caso della condizione di cui all’ultimo punto sopra richiamato, lo svincolo della garanzia fidejussoria si intende procrastinato successivamente l’approvazione del saldo finale;

DATO ATTO, altresì del limite temporale assoluto per la conclusione del programma entro la data del 31 dicembre 2015, termine di chiusura della programmazione 2007-2013 entro il quale concludere l’istruttoria degli accertamenti amministrativi, compresa la liquidazione da parte delle strutture regionali competenti e l’erogazione da parte dell’organismo pagatore (AGEA);

RITENUTO pertanto, con riferimento ai progetti con scadenza dei termini di fine lavori al 30 giugno 2015, di consentire, previa ponderata valutazione delle strutture tecniche preposte, la concessione della proroga del termine di conclusione degli interventi fino al 31 agosto 2015 con presentazione delle domande di saldo (rilascio telematico su portale SIAN e presentazione della copia cartacea alle competenti strutture) entro i successivi dieci giorni.

VISTA la L.R. 77/1999;

 

DETERMINA

 

per le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:

1.             di autorizzare, i beneficiari dei provvedimenti di concessione per la Misura 1.2.4, a presentate domande di pagamento, per acconto in corso d’opera, al raggiungimento di quote di almeno il 20% della somma ammessa a contributo, in deroga a quanto previsto da entrambe le disposizioni attuative approvate con le Deliberazioni di Giunta regionale n. 144 del 21/02/2011 e n. 573 del 08/08/2012, fermo restante che l’eventuale sommatoria delle somme erogate, nel caso in cui siano state presentate anche domande di anticipo, non ecceda il limite massimo dell’80% del contributo concesso;

2.             di stabilire altresì:

-                             che ove sia stata corrisposta una anticipazione dietro presentazione di polizza fidejussoria, il beneficiario può, mantenendo la garanzia, conseguire gli ulteriori acconti di cui al punto 1);

-                             che il mantenimento su base volontaria della garanzia fidejussoria comporti, pertanto, l’automatica traslazione dell’anticipazione garantita sulla rimanente parte della concessione non ancora oggetto di accertamento amministrativo;

-                             che resta comunque salva la possibilità, su esplicita richiesta dell’interessato e nel rispetto delle procedure facenti capo all’organismo pagatore, di procedere allo svincolo della garanzia fidejussoria, qualora sia accertato che l’importo delle spese effettivamente sostenute e documentate corrisponda o superi il cumulo risultante dell’anticipazione originariamente corrisposta e dagli ulteriori pagamenti ammissibili in acconto;

-                             che, qualora non ricorra il caso della condizione di cui all’ultimo punto sopra richiamato, lo svincolo della garanzia fidejussoria si intende procrastinato successivamente l’approvazione del saldo finale;

3.                  di consentire, con riferimento ai progetti con scadenza dei termini di fine lavori entro il 30 giugno 2015, previa ponderata valutazione delle strutture tecniche preposte, la concessione della proroga del termine di conclusione degli interventi fino al 31 agosto 2015 con presentazione delle domande di saldo (rilascio telematico su portale SIAN e presentazione della copia cartacea alle competenti strutture) entro i successivi dieci giorni

4.                  di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale Regionale e sul sito internet della Regione Abruzzo

 

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Antonio Di Paolo