Cava di inerti in località “Santa Pelagia” – Comuni di Ofena (AQ) e Capestrano (AQ). Ditta Di Carlo Mario srl con sede in Capestrano (AQ) Autorizzazione alla variante del ripristino ambientale.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

Omissis

 

DETERMINA

 

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, la ditta Di Carlo Mario s.r.l. con sede legale in via Degli Api, 3 Capestrano (AQ), è autorizzata alla variante del recupero ambientale della cava di inerti, autorizzata con provvedimento n. DI8/13, sita in località “Santa Pelagia” nei Comuni di Capestrano (AQ) e Ofena (AQ), individuata in catasto al foglio di mappa n.7 particelle nn. 695 e 40 del Comune censuario di Capestrano (AQ) e foglio di mappa n. 40 particella n.1 del Comune Censuario di Ofena (AQ), alle seguenti condizioni:

1.             La materia prima seconda prodotta dall’impianto sito in via Degli Api, 3 nel Comune di Capestrano (AQ) di proprietà della stessa ditta, per essere utilizzata deve essere sempre conforme a tutte le normative vigenti per l’utilizzo proposto, garantita da periodiche analisi presso laboratori accreditati, nel rispetto dell’allegato C4 della Circ. Min. Amb. N. 5205 del 15/07/2005;

2.             Prima dell’inizio dei lavori deve essere aggiornato il DSS redatto ai sensi dell’art.6 del D.Lgs n.624/1996 e comunicato agli Organi di Vigilanza il nominativo del Direttore Responsabile, cosi come ogni eventuale variazione;

3.             In fase di avanzamento dei lavori di coltivazione e/o ripristino deve essere presentata, dal direttore dei lavori, una relazione semestrale in aggiunta a quella prevista dall’art. 52 del D. Lgs. 624/1996 in merito alla stabilità dei fronti sia esistenti che in fase di ricostituzione con il materiale di riporto redatta a cura di un tecnico regolarmente iscritto all’albo professionale e che abbia specifica competenza in materia, corredata da una planimetria quotata con l’indicazione delle rampe e delle vie di circolazione dei mezzi, supportata da documentazione fotografica contenente una specifica dichiarazione in materia di pubblica sicurezza e incolumità;

4.             Ogni eventuale variazione in ordine alla coltivazione e ripristino, della titolarità dell’attività, deve essere preventivamente comunicata e autorizzata dal Servizio Risorse del Territorio;

5.             La Ditta deve verificare scrupolosamente se la tipologia del materiale lavorato o se le attività pregresse svolte sul sito di provenienza richiedano la ricerca di ulteriori parametri significativi necessari a restituire l’area di cava alla destinazione finale autorizzata;

6.             Il Direttore Responsabile, alla chiusura dell’attività di coltivazione della cava, dovrà redigere una dettagliata relazione finale che attesti la regolarità dell’opera eseguita;

7.             La durata dell’attività di cava resta confermata fino al 10.02.2019 e restano ferme ed invariate tutte le altre prescrizioni e le condizioni contenute nella Determinazione Dirigenziale DI8/13 del 05.02.2014 di coltivazione della cava e nel progetto ad essa allegato, non in contrasto con la presente autorizzazione;

8.             A conclusione dei lavori ed a completamento delle opere di ripristino dovranno essere rimosse tutte le attrezzature e gli impianti utilizzati per restituire l’area alla sua originaria destinazione;

9.             Il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini minerari e non esime l’esercente dal munirsi di ogni ulteriore e/o nulla osta previsto da altra vigente normativa;

10.         Sono fatte salve tutte le disposizioni in materia di antinquinamento e tutela paesaggistica ambientale;

11.         Di tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento trovano applicazione le vigenti disposizioni legislative in materia di Materie Prime Secondarie (MPS);

12.         La presente Determinazione deve essere pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificata all’esercente nei modi consentiti dalla legge, nonché trasmesso ai Comuni di Capestrano (AQ) e Ofena (AQ) ed al Corpo Forestale dello Stato Comando Provinciale dell’Aquila;

13.         Avverso il presente Provvedimento è ammesso, nei termini e modi di Legge decorrenti dalla data di notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n. 1034/1971) oppure, in via alternativa , ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. 1199/1971).

 

 

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Ezio Faieta