IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PREMESSO
-
che, la Legge 07
dicembre 2000 , n. 383, “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale”,
in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18
della Costituzione, detta princìpi fondamentali e norme per la valorizzazione
dell'associazionismo di promozione sociale e stabilisce i princìpi cui le
regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra
le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale, nonché i
criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali
nei medesimi rapporti;
-
che la citata Legge 383/2000, ha altresì, lo scopo di favorire il formarsi di
nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti;
RILEVATO
che, sono considerate associazioni di promozione
sociale, di cui all’art. 2 della medesima L. 383/2000, le associazioni
riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o
federazioni costituiti, che svolgono attività di utilità sociale a favore di
associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della
libertà e dignità degli associati;
PRESO
ATTO che la Regione Abruzzo, con L.R. 01.03.2012, n. 11
recante “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale”, pubblicata sul
B.U.R.A.T. n.13 ordinario del 14.03.2012, da
attuazione alla L. 383/2000 con l’istituzione, tra l’altro, del Registro
regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;
CONSIDERATO
-
che l’art. 6, della citata L.R.11/12 prevede l’istituzione del richiamato
Registro Regionale, distinto in due Sezioni, nonché i requisiti per
l’iscrizione al Registro stesso;
-
che il comma 3 dell’art. 7 della menzionata legge L.R. 11/12, individua, in relazione alla tipologia di
attività prevalentemente svolta dall’associazione, le seguenti articolazioni:
a)
socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell’inclusione sociale;
b)
solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale;
c)
ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo
sociale;
-
che le Associazioni di Promozione Sociale possono fare richiesta di
iscrizione al Registro Regionale se dimostrano il possesso dei requisiti
definiti al comma 2 dell’art. 6 della L.R. 11/2012;
-
che la perdita di uno solo dei requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha
per effetto l’avvio della procedura di cancellazione dal Registro Regionale;
-
che l’iscrizione al Registro Regionale, di cui alla Legge 11/12, è
incompatibile con l’iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di
Volontariato di cui alla legge regionale 12 agosto 1993, n. 37 (Legge 11 agosto
1991, n. 266. Legge quadro sul volontariato);
-
che l’iscrizione è condizione necessaria per l’accesso a contributi o
finanziamenti pubblici ed ai fini della stipula di convenzioni con la Regione,
gli Enti locali e gli altri Enti pubblici;
RILEVATO
che ai sensi dell’art. 9 della L.R.11/12 le
Associazioni di Promozione Sociale iscritte al registro regionale sono tenute a
trasmettere al competente servizio regionale, entro il 30 settembre di ogni
anno, la documentazione prevista al comma 1 lett. a)
b) e c), e che il mancato rispetto degli adempimenti di cui al medesimo comma 1
comporta la cancellazione dal registro regionale;
DATO
ATTO
-
che, con determinazione n. DL27/284 del 01 agosto 2012, è stato istituito il
Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale e che, con la
medesima determinazione n. DL27/284, sono stati approvati i modelli all. a), istanza d’iscrizione, e all.
b), dichiarazione del legale rappresentante;
-
che tali modelli devono essere necessariamente utilizzati per la richiesta di iscrizione al citato
Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;
VISTA
l’istanza, acquisita dalla Direzione al protocollo
n. RA/87715/DL33a del 27/03/2014, presentata dall’Associazione denominata “Il
Cerchio della Vita” di Lanciano concernente la richiesta di iscrizione al
Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, nella Sezione
Prima Articolazione a);
RILEVATO
-
che il competente Ufficio ha proceduto alla verifica istruttoria della
documentazione allegata all'istanza sopramenzionata, ed ha riscontrato una
carenza della documentazione inviata;
-
che con nota prot. n. RA/118374/DL29 del
02/05/2014, il medesimo Ufficio ha provveduto a richiedere l'integrazione della
documentazione mancante alla Associazione;
PRESO
ATTO che l'Associazione de qua ha trasmesso, con nota
acquisita dalla Direzione al protocollo n. RA/139954/DL33a del 23/05/2014, la
documentazione richiesta;
DATO
ATTO che il competente Ufficio in applicazione delle
richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione
allegata all'istanza sopramenzionata, ed ha riscontrato la regolarità, la
conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione al
registro regionale, dell’Associazione in oggetto menzionata;
RITENUTO
pertanto, di poter procedere, ai sensi delle sopra
richiamate disposizioni normative, alla iscrizione dell’Associazione “Il
Cerchio della Vita” di Lanciano, alla Sezione Prima, Articolazione a)
socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell’inclusione sociale, del
Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;
VISTA
la L.R. 26 agosto 2014, n. 35 recante Modifiche alla
L.R. 77/1999 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della
Regione Abruzzo”;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente
richiamate e trascritte:
-
di prendere atto che, con nota acquisita dalla Direzione al protocollo n. RA/87715/DL33a
del 27/03/2014, integrata con nota prot. n.
RA/118374/DL29 del 02/05/2014, l’Associazione denominata “Il Cerchio della
Vita” con sede legale nel Comune di Lanciano (CH) in Corso Trento e Trieste, n.
43, ha presentato istanza di iscrizione al Registro Regionale delle
Associazioni di Promozione Sociale, istituito con L.R.11/12;
-
di dare atto che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha
proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata alle sopra
menzionate istanze ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la
sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione al Registro Regionale
dell’Associazione de qua alla Sezione
Prima, nell’Articolazione a) socio-sanitaria, assistenziale, educativa e
dell’inclusione sociale;
-
di iscrivere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, l’Associazione
denominata “Il Cerchio della Vita” con sede legale nel Comune di Lanciano (CH)
in Corso Trento e Trieste, n. 43, alla Sezione Prima del Registro Regionale,
nella seguente Articolazione a) socio-sanitaria, assistenziale, educativa e
dell’inclusione sociale;
-
di definire quale elemento integrativo dell’efficacia del presente atto gli
adempimenti relativi all’istituto della cd. Amministrazione aperta, ai sensi
del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, artt. 26 e 27;
-
di utilizzare ai fini dell’integrazione del presente atto di iscrizione l’attestazione
dell’avvenuta pubblicazione recante la data e la firma del Dirigente del
Servizio;
-
di disporre la notifica del presente provvedimento all’associazione interessata;
-
di trasmettere copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e
Welfare e al Componente la Giunta preposto alle Politiche Sociali;
-
di disporre ai sensi del comma 5 art. 8, della L.R.11/2012, la pubblicazione
integrale della presente determinazione sul B.U.R.A.T
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Tamara Agostini