L.R. 01 marzo 2012, n. 11. “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale”   Associazione “IL CERCHIO DELLA VITA” – Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale. Sezione Prima – Articolazione a).

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

PREMESSO

-                              che, la Legge 07 dicembre 2000 , n. 383, “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale”, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta princìpi fondamentali e norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e stabilisce i princìpi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale, nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti;

-                              che la citata Legge 383/2000, ha altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti;

 

RILEVATO che, sono considerate associazioni di promozione sociale, di cui all’art. 2 della medesima L. 383/2000, le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti, che svolgono attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;

 

PRESO ATTO che la Regione Abruzzo, con L.R. 01.03.2012, n. 11 recante “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale”, pubblicata sul B.U.R.A.T. n.13 ordinario del 14.03.2012, da attuazione alla L. 383/2000 con l’istituzione, tra l’altro, del Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

 

CONSIDERATO

-                              che l’art. 6, della citata L.R.11/12 prevede l’istituzione del richiamato Registro Regionale, distinto in due Sezioni, nonché i requisiti per l’iscrizione al Registro stesso;

-                              che il comma 3 dell’art. 7 della menzionata legge L.R. 11/12,  individua, in relazione alla tipologia di attività prevalentemente svolta dall’associazione, le seguenti articolazioni:

a)             socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell’inclusione sociale;

b)             solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale;

c)             ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;

-                              che le Associazioni di Promozione Sociale possono fare richiesta di iscrizione al Registro Regionale se dimostrano il possesso dei requisiti definiti al comma 2 dell’art. 6 della L.R. 11/2012;

-                              che la perdita di uno solo dei requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha per effetto l’avvio della procedura di cancellazione dal Registro Regionale;

-                              che l’iscrizione al Registro Regionale, di cui alla Legge 11/12, è incompatibile con l’iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di cui alla legge regionale 12 agosto 1993, n. 37 (Legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul volontariato);

-                              che l’iscrizione è condizione necessaria per l’accesso a contributi o finanziamenti pubblici ed ai fini della stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici;

 

RILEVATO che ai sensi dell’art. 9 della L.R.11/12 le Associazioni di Promozione Sociale iscritte al registro regionale sono tenute a trasmettere al competente servizio regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, la documentazione prevista al comma 1 lett. a) b) e c), e che il mancato rispetto degli adempimenti di cui al medesimo comma 1 comporta la cancellazione dal registro regionale;

 

DATO ATTO

-                              che, con determinazione n. DL27/284 del 01 agosto 2012, è stato istituito il Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale e che, con la medesima determinazione n. DL27/284, sono stati approvati i modelli all. a), istanza d’iscrizione, e all. b), dichiarazione del legale rappresentante;

-                              che tali modelli devono essere necessariamente utilizzati  per la richiesta di iscrizione al citato Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

 

VISTA l’istanza, acquisita dalla Direzione al protocollo n. RA/87715/DL33a del 27/03/2014, presentata dall’Associazione denominata “Il Cerchio della Vita” di Lanciano concernente la richiesta di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, nella Sezione Prima Articolazione a);

 

RILEVATO

-                              che il competente Ufficio ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata all'istanza sopramenzionata, ed ha riscontrato una carenza della documentazione inviata;

-                              che con nota prot. n. RA/118374/DL29 del 02/05/2014, il medesimo Ufficio ha provveduto a richiedere l'integrazione della documentazione mancante alla Associazione;

 

PRESO ATTO che l'Associazione de qua ha trasmesso, con nota acquisita dalla Direzione al protocollo n. RA/139954/DL33a del 23/05/2014, la documentazione richiesta;

 

DATO ATTO che il competente Ufficio in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata all'istanza sopramenzionata, ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione al registro regionale, dell’Associazione in oggetto menzionata;

 

RITENUTO pertanto, di poter procedere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, alla iscrizione dell’Associazione “Il Cerchio della Vita” di Lanciano, alla Sezione Prima, Articolazione a) socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell’inclusione sociale, del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

 

VISTA la L.R. 26 agosto 2014, n. 35 recante Modifiche alla L.R. 77/1999 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

 

DETERMINA

 

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:

 

-                              di prendere atto che, con nota acquisita dalla Direzione al protocollo n. RA/87715/DL33a del 27/03/2014, integrata con nota prot. n. RA/118374/DL29 del 02/05/2014, l’Associazione denominata “Il Cerchio della Vita” con sede legale nel Comune di Lanciano (CH) in Corso Trento e Trieste, n. 43, ha presentato istanza di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito con L.R.11/12;

-                              di dare atto che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata alle sopra menzionate istanze ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione al Registro Regionale dell’Associazione de qua alla Sezione Prima, nell’Articolazione a) socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell’inclusione sociale;

-                              di iscrivere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, l’Associazione denominata “Il Cerchio della Vita” con sede legale nel Comune di Lanciano (CH) in Corso Trento e Trieste, n. 43, alla Sezione Prima del Registro Regionale, nella seguente Articolazione a) socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell’inclusione sociale;

-                              di definire quale elemento integrativo dell’efficacia del presente atto gli adempimenti relativi all’istituto della cd. Amministrazione aperta, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, artt. 26 e 27;

-                              di utilizzare ai fini dell’integrazione del presente atto di iscrizione l’attestazione dell’avvenuta pubblicazione recante la data e la firma del Dirigente del Servizio;

-                              di disporre la notifica del presente provvedimento all’associazione interessata;

-                              di trasmettere copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e al Componente la Giunta preposto alle Politiche Sociali;

-                              di disporre ai sensi del comma 5 art. 8, della L.R.11/2012, la pubblicazione integrale della presente determinazione sul B.U.R.A.T

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Tamara Agostini