IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PREMESSO
-
che, la Legge 07 dicembre 2000 , n. 383, “Disciplina
delle Associazioni di Promozione Sociale”, in attuazione degli articoli 2, 3,
secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta princìpi
fondamentali e norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione
sociale e stabilisce i princìpi cui le regioni e le province autonome devono
attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le
associazioni di promozione sociale, nonché i criteri cui debbono uniformarsi le
amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti;
-
che la citata Legge 383/2000, ha altresì, lo scopo di favorire il formarsi
di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti;
RILEVATO
che, sono considerate associazioni di promozione
sociale, di cui all’art. 2 della medesima L. 383/2000, le associazioni
riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o
federazioni costituiti, che svolgono attività di utilità sociale a favore di
associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della
libertà e dignità degli associati;
PRESO
ATTO che la Regione Abruzzo, con L.R. 01.03.2012, n. 11
recante “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale”, pubblicata sul
B.U.R.A.T. n.13 ordinario del 14.03.2012, da
attuazione alla L. 383/2000 con l’istituzione, tra l’altro, del Registro
regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;
CONSIDERATO
-
che l’art. 6, della citata L.R.11/12 prevede l’istituzione del richiamato Registro
Regionale, distinto in due Sezioni, nonché i requisiti per l’iscrizione al
Registro stesso;
-
che il comma 3 dell’art. 7 della
menzionata legge L.R. 11/12, individua,
in relazione alla tipologia di attività prevalentemente svolta
dall’associazione, le seguenti articolazioni:
a)
socio-sanitaria, assistenziale,
educativa e dell’inclusione sociale;
b)
solidarietà, diritti dei
cittadini, ricerca etica e spirituale;
c)
ambiente, cultura e
patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
-
che le
Associazioni di Promozione Sociale possono fare richiesta di iscrizione al
Registro Regionale se dimostrano il possesso dei requisiti definiti al comma 2
dell’art. 6 della L.R. 11/2012;
-
che la
perdita di uno solo dei requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha per effetto
l’avvio della procedura di cancellazione dal Registro Regionale;
-
che l’iscrizione
al Registro Regionale, di cui alla Legge 11/12, è incompatibile con
l’iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di cui
alla legge regionale 12 agosto 1993, n. 37 (Legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge
quadro sul volontariato);
-
che l’iscrizione
è condizione necessaria per l’accesso a contributi o finanziamenti pubblici ed
ai fini della stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli
altri Enti pubblici;
RILEVATO che ai sensi
dell’art. 9 della L.R.11/12 le Associazioni di Promozione Sociale iscritte al
registro regionale sono tenute a trasmettere al competente servizio regionale,
entro il 30 settembre di ogni anno, la documentazione prevista al comma 1 lett. a) b) e c), e che
il mancato rispetto degli adempimenti di cui al medesimo comma 1 comporta
la cancellazione dal registro regionale;
DATO ATTO
-
che, con determinazione n. DL27/284
del 01 agosto 2012, è stato attivato il Registro Regionale delle Associazioni
di Promozione Sociale e che, con la medesima determinazione n. DL27/284, sono
stati approvati i modelli ALL. A), ISTANZA d’iscrizione, e all.
b), dichiarazione del legale rappresentante;
-
che tali modelli devono essere
necessariamente utilizzati per la
richiesta di iscrizione al citato Registro Regionale delle Associazioni di
Promozione Sociale;
VISTA l’istanza, prot. n. 194/14/OTR del 16/10/2014 acquisita dalla
Direzione al protocollo n. RA 280105/DL33a del 24/10/2014, presentata
dall’Associazione denominata “ON THE ROAD Onlus” di
Martinsicuro (TE) concernente la richiesta di iscrizione al Registro Regionale
delle Associazioni di Promozione Sociale, nella Sezione Prima Articolazione a),
integrata con nota prot. n. 63/15/OTR del 23/04/2015
acquisita dalla Direzione al protocollo n. RA 111004/DL33a del 27/04/2015;
DATO
ATTO che
il competente Ufficio in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla
verifica istruttoria della documentazione allegata all'istanza sopramenzionata,
ed ha riscontrato la regolarità,
la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione al
registro regionale, dell’Associazione in oggetto menzionata;
RITENUTO
pertanto, di poter procedere, ai sensi delle sopra
richiamate disposizioni normative, alla iscrizione dell’Associazione “ON THE ROAD Onlus” di Martinsicuro (TE), alla Sezione Prima, Articolazione a) socio-sanitaria, assistenziale,
educativa e dell’inclusione sociale, del Registro Regionale delle Associazioni
di Promozione Sociale;
VISTA la L.R. 26 agosto
2014, n. 35 recante Modifiche alla L.R. 77/1999 “Norme in materia di
organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa, che
qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:
-
di prendere atto che, con nota acquisita dalla Direzione
al protocollo n. RA 280105/DL33 a del 24/10/2014, integrata con nota prot. n. RA
111004/DL33a del 27/04/2015, l’Associazione denominata “ON THE ROAD Onlus” con sede legale nel Comune di Martinsicuro (TE) alla
Via delle Lancette, n. 27, ha presentato istanza di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito con
L.R.11/12;
-
di dare atto che il competente Ufficio, in
applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata alle sopra
menzionate istanze ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la
sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione al Registro Regionale
dell’Associazione de qua alla Sezione Prima, nell’Articolazione a)
socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell’inclusione sociale;
-
di iscrivere, ai sensi delle sopra richiamate
disposizioni normative, l’Associazione denominata “ON THE ROAD Onlus” con sede legale nel Comune di Martinsicuro (TE) alla
Via delle Lancette, n. 27, alla Sezione
Prima del Registro Regionale, nella seguente Articolazione a) socio-sanitaria, assistenziale, educativa e
dell’inclusione sociale;
-
di definire quale elemento integrativo dell’efficacia
del presente atto gli adempimenti relativi all’istituto della cd.
Amministrazione aperta, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo
2013, n. 33, artt. 26 e 27;
-
di utilizzare ai fini dell’integrazione del presente
atto di iscrizione l’attestazione dell’avvenuta pubblicazione recante la data e
la firma del Dirigente del Servizio;
-
di disporre la notifica del presente provvedimento
all’associazione interessata;
-
di trasmettere copia del presente atto al Direttore
Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e al Componente la Giunta preposto
alle Politiche Sociali;
-
di disporre ai sensi del comma 5 art. 8, della
L.R.11/2012, la pubblicazione integrale della presente determinazione sul
B.U.R.A.T.
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Tamara Agostini