IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per
le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente
riportate;
1.
La ditta Inerti Valfino S.r.l. con sede legale in Elice (PE), Contrada
Madonna degli Angeli, nel prosieguo semplicemente ditta, è autorizzata alla
proroga di anni 3 (tre) ovvero fino al 11/03/2016 dei termini per la coltivazione
della cava di ghiaia in località “S. Agnese” nel Comune di Città S. Angelo
(PE), distinta in catasto al foglio n.56 particelle nn.
10p e 12p- alle stesse condizioni della Determinazione Dirigenziale n. DI3/18
del 10/03/2010 e alle ulteriori seguenti condizioni:
2.
Le terre e rocce da scavo
potranno essere conferite in cava nelle modalità previste dall’art. 41 bis del
D.L. 21/06/2013 n. 69; a condizione che non devono essere superati i valori
delle concentrazioni soglia di contaminazione (csc) di cui alle colonne A e B
della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152
del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla
destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e non devono costituire
fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee.
3.
La Ditta inoltre deve
tenere, presso il cantiere a disposizione degli Organi di Vigilanza, un
registro delle operazioni di conferimento, con fogli timbrati e numerati, nel
quale annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative
del materiale e sul sito di provenienza.
4.
Il Direttore dei lavori, alla
chiusura dell’attività di coltivazione della cava, dovrà redigere una
dettagliata relazione finale, sottoscritta dalla Ditta, dell’opera eseguita,
corredata di tutta la certificazione atta a dimostrare il completo e regolare
ripristino dell’area oggetto dell’intervento estrattivo.
5.
Ogni eventuale
variazione in ordine alle caratteristiche del sito, dei materiali conferiti o
della titolarità dell’attività deve essere preventivamente comunicata al
Servizio Risorse del Territorio per la predisposizione dei relativi interventi;
6.
La Ditta deve verificare
scrupolosamente se la tipologia del materiale lavorato o se le attività
pregresse svolte sul sito di provenienza richiedano la ricerca di ulteriori
parametri significativi oltre quelli previsti nel progetto allegato alla
presente autorizzazione;
7.
La presente Determinazione
deve essere pubblicata per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo e notificata all’esercente nei modi consentiti dalla legge, nonché
trasmesso al Comune di Città S. Angelo (PE) e al Comando Provinciale di Pescara
del Corpo Forestale dello Stato.
8.
Avverso il presente
Provvedimento è ammesso, nei termini e modi di Legge decorrenti dalla data di
notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n. 1034/1971)
oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica (D.P.R. 1199/1971)
Il DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Ing..
Ezio Faieta