Cava di calcare in localitàS. Agnesenel Comune di Città S. Angelo (PE) Ditta Inerti Valfino s.r.l. – Contrada Madonna Degli Angeli – ELICE (PE) – DI3/18 del 10/03/2010 -  Autorizzazione alla variante al ripristino ambientale e proroga.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

Omissis

 

DETERMINA

 

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente riportate;

1.             La ditta Inerti Valfino S.r.l. con sede legale in Elice (PE), Contrada Madonna degli Angeli, nel prosieguo semplicemente ditta, è autorizzata alla proroga di anni 3 (tre) ovvero fino al 11/03/2016 dei termini per la coltivazione della cava di ghiaia in località “S. Agnese” nel Comune di Città S. Angelo (PE), distinta in catasto al foglio n.56 particelle nn. 10p e 12p- alle stesse condizioni della Determinazione Dirigenziale n. DI3/18 del 10/03/2010 e alle ulteriori seguenti condizioni:

2.             Le terre e rocce da scavo potranno essere conferite in cava nelle modalità previste dall’art. 41 bis del D.L. 21/06/2013 n. 69; a condizione che non devono essere superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione (csc) di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e non devono costituire fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee.

 

3.             La Ditta inoltre deve tenere, presso il cantiere a disposizione degli Organi di Vigilanza, un registro delle operazioni di conferimento, con fogli timbrati e numerati, nel quale annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative del materiale e sul sito di provenienza.

4.             Il Direttore dei lavori, alla chiusura dell’attività di coltivazione della cava, dovrà redigere una dettagliata relazione finale, sottoscritta dalla Ditta, dell’opera eseguita, corredata di tutta la certificazione atta a dimostrare il completo e regolare ripristino dell’area oggetto dell’intervento estrattivo.

5.             Ogni eventuale variazione in ordine alle caratteristiche del sito, dei materiali conferiti o della titolarità dell’attività deve essere preventivamente comunicata al Servizio Risorse del Territorio per la predisposizione dei relativi interventi;

6.             La Ditta deve verificare scrupolosamente se la tipologia del materiale lavorato o se le attività pregresse svolte sul sito di provenienza richiedano la ricerca di ulteriori parametri significativi oltre quelli previsti nel progetto allegato alla presente autorizzazione;

7.             La presente Determinazione deve essere pubblicata per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificata all’esercente nei modi consentiti dalla legge, nonché trasmesso al Comune di Città S. Angelo (PE) e al Comando Provinciale di Pescara del Corpo Forestale dello Stato.

8.             Avverso il presente Provvedimento è ammesso, nei termini e modi di Legge decorrenti dalla data di notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n. 1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. 1199/1971)

 

 

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing.. Ezio Faieta