ATTO DI PROMULGAZIONE N. 16

 

VISTO l’art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

 

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

 

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 34/5 del 23.6.2015

 

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

PROMULGA

 

LEGGE REGIONALE 26 GIUGNO 2015 N. 16

Integrazione alla L.R. 1° marzo 2012, n. 11 (Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale) e disposizioni per la conclusione delle procedure di assegnazione delle sedi farmaceutiche

 

 

E ne dispone la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

 

Art. 1

(Integrazione alla L.R. 11/2012)

 

1.           Dopo l’articolo 8 del Capo II della L.R. 1° marzo 2012, n. 11 (Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale) è inserito il seguente:

 

“Art. 8 bis

(Iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale dei Comitati locali e provinciali dell’Associazione Italiana della Croce Rossa)

 

1.      Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 bis del D.Lgs. 28 settembre 2012, n. 178 (Riorganizzazione dell'Associazione Italiana della Croce Rossa (C.R.I.) a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183) e successive modificazioni ed integrazioni, i Comitati locali e provinciali della Associazione Italiana della Croce Rossa esistenti alla data del 31 dicembre 2013 sul territorio abruzzese sono iscritti di diritto nel Registro regionale delle associazioni di promozione sociale.

2.      Ai fini di cui al comma 1, i Comitati locali e provinciali presentano istanza sottoscritta dal legale rappresentante al Servizio della Giunta regionale competente in materia.

3.      All’istanza di cui al comma 2 è allegata la seguente documentazione:

a.       copia conforme dello statuto;

b.       comunicazione della sede legale, con indicazione dell'indirizzo e dei recapiti telefonici e di posta elettronica;

c.       copia conforme del certificato di attribuzione del Codice Fiscale/Partita IVA.

4.      Entro trenta giorni dal rinnovo degli organi statutariamente previsti, i Comitati locali e provinciali trasmettono alla Regione l’elenco nominativo di coloro che ricoprono le cariche associative e ogni altro atto necessario ai fini del mantenimento dell’iscrizione nel Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, fatto salvo quanto previsto al comma 5.

5.      A seguito delle procedure previste dall'articolo 4 del D.Lgs. 178/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, i Comitati locali e provinciali provvedono alla trasmissione della documentazione necessaria per la definizione degli aspetti patrimoniali e finanziari derivanti dall'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale.".

 

Art. 2

(Proroga contratti)

 

1.      I contratti di lavoro a tempo determinato dei dipendenti assegnati presso il Dipartimento per la Salute e il Welfare - Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale (ora Servizio Assistenza Farmaceutica, Attività Trasfusionali e Trapianti - Innovazione e Appropriatezza) - per le strette necessità connesse al completamento del concorso straordinario per l'assegnazione di n. 85 sedi farmaceutiche, sono prorogati fino alla conclusione delle procedure concorsuali per la copertura delle nuove sedi farmaceutiche e comunque non oltre il 31.12.2015.

2.      L'onere finanziario complessivo derivante dalla suddetta proroga, pari ad € 50.000,00, trova capienza sui capitoli 11208 e 11209 del bilancio regionale 2015, che presenta l'accertata disponibilità.

 

Art. 3

(Entrata in vigore)

 

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 26.06.2015

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso

 

 

 

Testi vigenti alla data della presente pubblicazione degli articoli 1-bis e 4 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 "riorganizzazione dell'associazione italiana della croce rossa (c.r.i.) a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183" citati dalla legge regionale 26 giugno 2015 n. 16 "integrazione alla l.r. 1° marzo 2012, n. 11 (disciplina delle associazioni di promozione sociale) e disposizioni per la conclusione delle procedure di assegnazione delle sedi farmaceutiche" (in questo stesso bollettino)

 

 

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

DECRETO LEGISLATIVO 28 SETTEMBRE 2012, N. 178

Riorganizzazione dell'Associazione Italiana della Croce Rossa (C.R.I.) a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

 

Art. 1-bis

(Trasformazione dei comitati locali e provinciali)

1.      I comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013, ad eccezione dei comitati provinciali delle province autonome di Trento e di Bolzano, assumono, alla data del 1° gennaio 2014, la personalità giuridica di diritto privato, sono disciplinati dalle norme del titolo II del libro primo del codice civile e sono iscritti di diritto nei registri provinciali delle associazioni di promozione sociale, applicandosi ad essi, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, la legge 7 dicembre 2000, n. 383. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, i predetti comitati, con istanza motivata con riferimento a ragioni di carattere organizzativo, possono chiedere al Presidente nazionale della CRI il differimento, comunque non oltre il 30 giugno 2014, del termine di assunzione della personalità giuridica di diritto privato. Sulla base delle istanze pervenute, il Presidente, nei successivi dieci giorni, trasmette, ai fini della successiva autorizzazione, al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione da cui risulti l'assenza di oneri per la finanza pubblica derivanti dal predetto differimento. Le istanze non autorizzate entro il 20 dicembre 2013 si intendono respinte.

2.      I comitati locali e provinciali, costituiti in associazioni di diritto privato, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi ai comitati locali e provinciali esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, ivi compresi i rapporti relativi alle convenzioni stipulate dalla CRI con enti territoriali e organi del Servizio sanitario nazionale.

3.      Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso i comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013 esercita il diritto di opzione tra il passaggio al comitato centrale o ai comitati regionali, l'assunzione da parte dei comitati locali e provinciali, ovvero il passaggio in mobilità presso altre amministrazioni pubbliche. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 6, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. I restanti rapporti proseguono fino alla naturale scadenza. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione nonché, per quanto di competenza, con il Ministro della difesa, sono disciplinate le modalità organizzative e funzionali dell'Associazione anche con riferimento alla sua base associativa privatizzata.

4.      I comitati locali e provinciali si avvalgono, con oneri a loro totale carico, del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato già operante nell'ambito dell'espletamento di attività in regime convenzionale ovvero nell'ambito di attività finanziate con fondi privati, ai sensi dell'articolo 6, comma 9.

 

Art. 4

(Patrimonio)

 

1.           Il Commissario e successivamente il Presidente nazionale, fino al 31 dicembre 2015, con il parere conforme di un comitato nominato con la stessa composizione e modalità di designazione e nomina di quello di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a) nonché, dalla predetta data fino al 31 dicembre 2017, l'Ente:

a.  redigono, almeno entro il 31 dicembre 2015, e di seguito aggiornano lo stato di consistenza patrimoniale e l'inventario dei beni immobili di proprietà o comunque in uso della CRI, nonché elaborano e aggiornano un piano di valorizzazione degli immobili per recuperare le risorse economiche e finanziarie per il ripiano degli eventuali debiti accumulati anche a carico di singoli comitati, con riferimento all'ultimo conto consuntivo consolidato approvato e alle esigenze di bilancio di previsione a decorrere dall'anno 2013;

b.  identificano i beni immobili, non pervenuti all'attuale CRI con negozi giuridici modali, da mantenere all'Ente a garanzia di potenziali debiti per procedure giurisdizionali in corso, fino alla definizione della posizione debitoria;

c.  dismettono, nella fase transitoria e in deroga alla normativa vigente in materia economico-finanziaria e di contabilità degli enti pubblici non economici, nei limiti del debito accertato anche a carico dei bilanci dei singoli comitati e con riferimento ai conti consuntivi consolidati e alle esigenze di bilancio di previsione a decorrere dall'anno 2013, gli immobili pervenuti alla CRI, a condizione che non provengano da negozi giuridici modali e che non siano necessari al perseguimento dei fini statutari e allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico dell'Associazione;

d.  trasferiscono all'Associazione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i beni pervenuti alla CRI attraverso negozi giuridici modali e concedono in uso gratuito, con spese di manutenzione ordinaria a carico dell'usuario, alla medesima data quelli necessari allo svolgimento dei fini statutari e dei compiti istituzionali;

e.  compiono le attività necessarie per ricavare reddito, attraverso negozi giuridici di godimento, dagli immobili non necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico;

f.  esercitano la rinuncia a donazioni modali di immobili non più proficuamente utilizzabili per il perseguimento dei fini statutari;

g.  restituiscono, sentite le amministrazioni pubbliche titolari dei beni demaniali o patrimoniali indisponibili in godimento, i beni stessi ove non necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico;

h.  trasferiscono all'Associazione, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e con le modalità di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), i beni mobili acquistati con i contributi del Ministero della difesa per l'esercizio dei compiti affidati al Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie, nonché i beni mobili acquisiti con contributi pubblici e finalizzati all'esercizio dei compiti elencati all'articolo 1, comma 4.

2.      Sino al 31 dicembre 2017 il Commissario, e successivamente il Presidente dell'Ente, provvede al ripiano dell'indebitamento pregresso della CRI mediante procedura concorsuale disciplinata dal presente articolo. A tale fine accerta la massa passiva risultante dai debiti insoluti per capitale, interessi e spese accertati anche a carico dei bilanci dei singoli comitati e con riferimento all'ultimo conto consuntivo consolidato approvato, ed istituisce apposita gestione separata, nella quale confluiscono esclusivamente i predetti debiti la cui causa giuridica si sia verificata in data anteriore al 31 dicembre 2011 anche se accertata successivamente. Nell'ambito di tale gestione separata è, altresì, formata la massa attiva con l'impiego del ricavato dall'alienazione degli immobili prevista dal comma 1, lettera c) per il pagamento anche parziale dei debiti, mediante periodici stati di ripartizione, secondo i privilegi e le graduazioni previsti dalla legge.

3.      Avverso il provvedimento del Commissario o del Presidente dell'Ente che prevede l'esclusione, totale o parziale, di un credito dalla massa passiva, i creditori esclusi possono proporre ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla notifica, al Ministro della salute, che si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento decidendo allo stato degli atti.

4.      Il Commissario o il Presidente dell'Ente è autorizzato a definire transattivamente, con propria determinazione, le pretese dei creditori, in misura non superiore al 70 per cento di ciascun debito complessivo, con rinuncia ad ogni altra pretesa e con la liquidazione obbligatoria entro trenta giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione.

5.      Il Commissario o il Presidente dell'Ente, entro il 31 ottobre 2016, predispone il piano di riparto finale e lo sottopone al Ministero della Salute che lo approva entro il 31 dicembre 2017.

6.      L'atto di approvazione di cui al comma 5 è trasmesso al Tribunale di Roma, che, verificatane la correttezza formale, pronuncia, con ordinanza, l'esdebitazione della CRI e dell'Ente, con liberazione di essi dai debiti di cui al comma 2 residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti. Con tale atto è disposta la cancellazione dei pignoramenti e delle ipoteche a qualunque titolo ed in qualunque momento iscritte su beni della CRI. Contro l'atto di approvazione del piano i creditori possono proporre reclamo al Tribunale di Roma, in composizione collegiale, funzionalmente competente, che decide con ordinanza in camera di consiglio. Contro tale provvedimento può essere proposto soltanto ricorso alla Corte di cassazione per motivi di legittimità.

7.      Per quanto non disposto dal presente articolo si applicano le norme sulla liquidazione coatta amministrativa di cui al titolo V del regio decreto n. 267 del 1942, e successive modificazioni in quanto compatibili, intendendosi che le funzioni del comitato di cui all'articolo 198 dello stesso regio decreto sono svolte dal comitato di cui al comma 1 fino al 31 dicembre 2015 e da quello di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a) sino al 31 dicembre 2017.