ATTO
DI PROMULGAZIONE N. 16
VISTO l’art. 121 della
Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;
VISTI gli artt. 34 e 44
del vigente Statuto regionale;
VISTO il verbale del
Consiglio Regionale n. 34/5 del 23.6.2015
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
LEGGE REGIONALE 26
GIUGNO 2015 N. 16
Integrazione alla L.R.
1° marzo 2012, n. 11 (Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale) e
disposizioni per la conclusione delle procedure di assegnazione delle sedi
farmaceutiche
E ne dispone la
pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.
Art. 1
(Integrazione alla L.R.
11/2012)
1. Dopo l’articolo 8 del Capo II della
L.R. 1° marzo 2012, n. 11 (Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale)
è inserito il seguente:
“Art. 8 bis
(Iscrizione al Registro
regionale delle associazioni di promozione sociale dei Comitati locali e
provinciali dell’Associazione Italiana della Croce Rossa)
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1
bis del D.Lgs. 28 settembre 2012, n. 178
(Riorganizzazione dell'Associazione Italiana della Croce Rossa (C.R.I.) a norma
dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183) e successive modificazioni
ed integrazioni, i Comitati locali e provinciali della Associazione Italiana
della Croce Rossa esistenti alla data del 31 dicembre 2013 sul territorio
abruzzese sono iscritti di diritto nel Registro regionale delle associazioni di
promozione sociale.
2. Ai fini di cui al comma 1, i Comitati locali
e provinciali presentano istanza sottoscritta dal legale rappresentante al
Servizio della Giunta regionale competente in materia.
3. All’istanza di cui al comma 2 è allegata
la seguente documentazione:
a. copia conforme dello statuto;
b. comunicazione della sede legale, con
indicazione dell'indirizzo e dei recapiti telefonici e di posta elettronica;
c. copia conforme del certificato di
attribuzione del Codice Fiscale/Partita IVA.
4. Entro trenta giorni dal rinnovo degli
organi statutariamente previsti, i Comitati locali e provinciali trasmettono
alla Regione l’elenco nominativo di coloro che ricoprono le cariche associative
e ogni altro atto necessario ai fini del mantenimento dell’iscrizione nel
Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, fatto salvo quanto
previsto al comma 5.
5. A seguito delle procedure previste
dall'articolo 4 del D.Lgs. 178/2012 e successive
modificazioni ed integrazioni, i Comitati locali e provinciali provvedono alla
trasmissione della documentazione necessaria per la definizione degli aspetti
patrimoniali e finanziari derivanti dall'iscrizione al Registro regionale delle
associazioni di promozione sociale.".
Art. 2
(Proroga contratti)
1. I contratti di lavoro a tempo determinato
dei dipendenti assegnati presso il Dipartimento per la Salute e il Welfare -
Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale (ora Servizio Assistenza
Farmaceutica, Attività Trasfusionali e Trapianti - Innovazione e
Appropriatezza) - per le strette necessità connesse al completamento del
concorso straordinario per l'assegnazione di n. 85 sedi farmaceutiche, sono
prorogati fino alla conclusione delle procedure concorsuali per la copertura
delle nuove sedi farmaceutiche e comunque non oltre il 31.12.2015.
2. L'onere finanziario complessivo derivante
dalla suddetta proroga, pari ad € 50.000,00, trova capienza sui capitoli 11208
e 11209 del bilancio regionale 2015, che presenta l'accertata disponibilità.
Art. 3
(Entrata in vigore)
La presente legge entra
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).
La presente legge
regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Abruzzo.
L’Aquila, addì
26.06.2015
IL
PRESIDENTE
Dott.
Luciano D’Alfonso
Testi vigenti alla data
della presente pubblicazione degli articoli 1-bis e 4 del decreto legislativo
28 settembre 2012, n. 178 "riorganizzazione dell'associazione italiana
della croce rossa (c.r.i.) a norma dell'articolo 2
della legge 4 novembre 2010, n. 183" citati dalla legge regionale 26
giugno 2015 n. 16 "integrazione alla l.r. 1°
marzo 2012, n. 11 (disciplina delle associazioni di promozione sociale) e
disposizioni per la conclusione delle procedure di assegnazione delle sedi
farmaceutiche" (in questo stesso bollettino)
Avvertenza
I testi coordinati qui
pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale
dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14
luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e
sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche sono
evidenziate in grassetto.
Le abrogazioni e le
soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore
grigio.
I testi vigenti delle
norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva
(il portale della legge vigente)", all'indirizzo web
"www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di
ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.
I testi vigenti delle
leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi
vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti
non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi
regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre
un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE
considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può
essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni
cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
DECRETO LEGISLATIVO 28
SETTEMBRE 2012, N. 178
Riorganizzazione
dell'Associazione Italiana della Croce Rossa (C.R.I.) a norma dell'articolo 2
della legge 4 novembre 2010, n. 183.
Art. 1-bis
(Trasformazione dei
comitati locali e provinciali)
1. I comitati locali e provinciali esistenti
alla data del 31 dicembre 2013, ad eccezione dei comitati provinciali delle
province autonome di Trento e di Bolzano, assumono, alla data del 1° gennaio
2014, la personalità giuridica di diritto privato, sono disciplinati dalle
norme del titolo II del libro primo del codice civile e sono iscritti di
diritto nei registri provinciali delle associazioni di promozione sociale,
applicandosi ad essi, per quanto non diversamente disposto dal presente
decreto, la legge 7 dicembre 2000, n. 383. Entro venti giorni dalla data di
entrata in vigore del presente articolo, i predetti comitati, con istanza
motivata con riferimento a ragioni di carattere organizzativo, possono chiedere
al Presidente nazionale della CRI il differimento, comunque non oltre il 30 giugno
2014, del termine di assunzione della personalità giuridica di diritto privato.
Sulla base delle istanze pervenute, il Presidente, nei successivi dieci giorni,
trasmette, ai fini della successiva autorizzazione, al Ministero dell'economia
e delle finanze una relazione da cui risulti l'assenza di oneri per la finanza
pubblica derivanti dal predetto differimento. Le istanze non autorizzate entro
il 20 dicembre 2013 si intendono respinte.
2. I comitati locali e provinciali,
costituiti in associazioni di diritto privato, subentrano in tutti i rapporti
attivi e passivi ai comitati locali e provinciali esistenti alla data di
entrata in vigore del presente articolo, ivi compresi i rapporti relativi alle
convenzioni stipulate dalla CRI con enti territoriali e organi del Servizio
sanitario nazionale.
3. Il personale con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato in servizio presso i comitati locali e provinciali
esistenti alla data del 31 dicembre 2013 esercita il diritto di opzione tra il
passaggio al comitato centrale o ai comitati regionali, l'assunzione da parte
dei comitati locali e provinciali, ovvero il passaggio in mobilità presso altre
amministrazioni pubbliche. Resta in ogni caso fermo quanto previsto
dall'articolo 6, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. I restanti rapporti proseguono
fino alla naturale scadenza. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze
e per la pubblica amministrazione e la semplificazione nonché, per quanto di competenza,
con il Ministro della difesa, sono disciplinate le modalità organizzative e
funzionali dell'Associazione anche con riferimento alla sua base associativa
privatizzata.
4. I comitati locali e provinciali si
avvalgono, con oneri a loro totale carico, del personale con rapporto di lavoro
a tempo determinato già operante nell'ambito dell'espletamento di attività in
regime convenzionale ovvero nell'ambito di attività finanziate con fondi
privati, ai sensi dell'articolo 6, comma 9.
Art. 4
(Patrimonio)
1. Il Commissario e successivamente il
Presidente nazionale, fino al 31 dicembre 2015, con il parere conforme di un
comitato nominato con la stessa composizione e modalità di designazione e
nomina di quello di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a) nonché, dalla
predetta data fino al 31 dicembre 2017, l'Ente:
a. redigono, almeno entro il 31 dicembre 2015, e
di seguito aggiornano lo stato di consistenza patrimoniale e l'inventario dei
beni immobili di proprietà o comunque in uso della CRI, nonché elaborano e aggiornano
un piano di valorizzazione degli immobili per recuperare le risorse economiche
e finanziarie per il ripiano degli eventuali debiti accumulati anche a carico
di singoli comitati, con riferimento all'ultimo conto consuntivo consolidato
approvato e alle esigenze di bilancio di previsione a decorrere dall'anno 2013;
b. identificano i beni immobili, non pervenuti
all'attuale CRI con negozi giuridici modali, da mantenere all'Ente a garanzia
di potenziali debiti per procedure giurisdizionali in corso, fino alla
definizione della posizione debitoria;
c. dismettono, nella fase transitoria e in deroga
alla normativa vigente in materia economico-finanziaria e di contabilità degli
enti pubblici non economici, nei limiti del debito accertato anche a carico dei
bilanci dei singoli comitati e con riferimento ai conti consuntivi consolidati
e alle esigenze di bilancio di previsione a decorrere dall'anno 2013, gli
immobili pervenuti alla CRI, a condizione che non provengano da negozi
giuridici modali e che non siano necessari al perseguimento dei fini statutari
e allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico
dell'Associazione;
d. trasferiscono all'Associazione, a decorrere
dal 1° gennaio 2016, i beni pervenuti alla CRI attraverso negozi giuridici
modali e concedono in uso gratuito, con spese di manutenzione ordinaria a
carico dell'usuario, alla medesima data quelli necessari allo svolgimento dei
fini statutari e dei compiti istituzionali;
e. compiono le attività necessarie per ricavare
reddito, attraverso negozi giuridici di godimento, dagli immobili non necessari
allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico;
f. esercitano la rinuncia a donazioni modali di
immobili non più proficuamente utilizzabili per il perseguimento dei fini
statutari;
g. restituiscono, sentite le amministrazioni
pubbliche titolari dei beni demaniali o patrimoniali indisponibili in
godimento, i beni stessi ove non necessari allo svolgimento dei compiti
istituzionali e di interesse pubblico;
h. trasferiscono all'Associazione, a decorrere
dal 1° gennaio 2016 e con le modalità di cui all'articolo 2, comma 3, lettera
a), i beni mobili acquistati con i contributi del Ministero della difesa per
l'esercizio dei compiti affidati al Corpo militare volontario e al Corpo delle
infermiere volontarie, nonché i beni mobili acquisiti con contributi pubblici e
finalizzati all'esercizio dei compiti elencati all'articolo 1, comma 4.
2. Sino al 31 dicembre 2017 il Commissario, e
successivamente il Presidente dell'Ente, provvede al ripiano dell'indebitamento
pregresso della CRI mediante procedura concorsuale disciplinata dal presente
articolo. A tale fine accerta la massa passiva risultante dai debiti insoluti
per capitale, interessi e spese accertati anche a carico dei bilanci dei
singoli comitati e con riferimento all'ultimo conto consuntivo consolidato
approvato, ed istituisce apposita gestione separata, nella quale confluiscono
esclusivamente i predetti debiti la cui causa giuridica si sia verificata in
data anteriore al 31 dicembre 2011 anche se accertata successivamente.
Nell'ambito di tale gestione separata è, altresì, formata la massa attiva con
l'impiego del ricavato dall'alienazione degli immobili prevista dal comma 1,
lettera c) per il pagamento anche parziale dei debiti, mediante periodici stati
di ripartizione, secondo i privilegi e le graduazioni previsti dalla legge.
3. Avverso il provvedimento del Commissario o
del Presidente dell'Ente che prevede l'esclusione, totale o parziale, di un
credito dalla massa passiva, i creditori esclusi possono proporre ricorso,
entro il termine di trenta giorni dalla notifica, al Ministro della salute, che
si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento decidendo allo stato degli
atti.
4. Il Commissario o il Presidente dell'Ente è
autorizzato a definire transattivamente, con propria
determinazione, le pretese dei creditori, in misura non superiore al 70 per
cento di ciascun debito complessivo, con rinuncia ad ogni altra pretesa e con
la liquidazione obbligatoria entro trenta giorni dalla conoscenza
dell'accettazione della transazione.
5. Il Commissario o il Presidente dell'Ente,
entro il 31 ottobre 2016, predispone il piano di riparto finale e lo sottopone
al Ministero della Salute che lo approva entro il 31 dicembre 2017.
6. L'atto di approvazione di cui al comma 5 è
trasmesso al Tribunale di Roma, che, verificatane la correttezza formale,
pronuncia, con ordinanza, l'esdebitazione della CRI e
dell'Ente, con liberazione di essi dai debiti di cui al comma 2 residui nei
confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti. Con tale atto è disposta
la cancellazione dei pignoramenti e delle ipoteche a qualunque titolo ed in
qualunque momento iscritte su beni della CRI. Contro l'atto di approvazione del
piano i creditori possono proporre reclamo al Tribunale di Roma, in
composizione collegiale, funzionalmente competente, che decide con ordinanza in
camera di consiglio. Contro tale provvedimento può essere proposto soltanto
ricorso alla Corte di cassazione per motivi di legittimità.
7. Per quanto non disposto dal presente
articolo si applicano le norme sulla liquidazione coatta amministrativa di cui
al titolo V del regio decreto n. 267 del 1942, e successive modificazioni in
quanto compatibili, intendendosi che le funzioni del comitato di cui all'articolo
198 dello stesso regio decreto sono svolte dal comitato di cui al comma 1 fino
al 31 dicembre 2015 e da quello di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a) sino
al 31 dicembre 2017.