Istituzione di regimi di aiuto ai sensi degli articoli 26 e 27 del Reg. n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (Ce) n. 1857/2006 – Legge regionale n. 15/2003.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (Ce) n. 1857/2006, di seguito denominato anche “Regolamento di esenzione”;

 

VISTI gli “Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali” 2014-2020 (2014/C 204/01) della Commissione europea, di seguito denominati anche “Orientamenti 2014-2020”;

 

VISTA la Legge regionale 10 novembre 2014, n. 39 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei), ed in particolare l’articolo 14;

 

VISTA la Legge regionale 14 settembre 1999, n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo) e s.m.i.;

 

VISTA la Legge regionale 23 ottobre 2003, n. 15, (Interventi a sostegno delle aziende zootecniche della Regione Abruzzo a seguito di emergenze zootecniche, sanitarie e veterinarie);

 

PREMESSO che:

-        gli aiuti previsti dalla legge regionale n. 15/2003 sono stati considerati compatibili con il mercato comune dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2004) 4542, del 18/XI/2004 – Aiuto di Stato N. 10/04 confermata successivamente, in maniera definitiva, con nota della Commissione europea n. AGR 12186, del 18 maggio 2005;

-        la Commissione Europea, Direzione Generale AGRI, con nota prot. ARES (2014) 377916 del 13 novembre 2014 ha precisato che la durata massima dei regimi di aiuti di Stato, inizialmente di durata illimitata, è di 7 anni a decorrere dalla data del 31 dicembre 2007 (Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 - (2006/c 319/01); tali regimi scadono pertanto al 31 dicembre 2014;

-        la Commissione con la medesima nota ha altresì precisato che, se un regime di aiuto deve essere applicato dopo il 31 dicembre 2014, deve essere previamente dichiarato compatibile a seguito di notifica da parte dello Stato membro interessato;

 

DATO ATTO che con le Deliberazioni della Giunta regionale n. 661/P del 12 luglio 2005 e 158/P del 10 marzo 2008, sono stati approvati, in linea con la richiamata Decisione n. C(2004) 4542, del 18/XI/2004 – Aiuto di Stato N. 10/04, i criteri e le procedure per l’attuazione delle misure di aiuto di cui all’articolo 2, della L.R. 15/2003;

 

VISTO il Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli (PPRIC) 2011-2014 sulla verifica della conformità alla normativa in materia di alimenti, mangimi, benessere e sanità degli animali e sanità dei vegetali ai sensi del Reg. (CE) n. 882/2004, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione 7 febbraio 2011, n. 74, ed, in particolare, Il libro delle regole della Regione Abruzzo 2011-2014, approvato con determinazione dirigenziale n. DG21/42, del 30 marzo 2011, della Direzione Politiche della salute – Servizio Sanità veterinaria e sicurezza alimentare;

 

VISTO Il programma dei controlli in Sanità veterinaria e Sicurezza alimentare - Anno 2014 – approvato con determinazione dirigenziale n. DG/21/227, del 24 dicembre 2013;

 

VISTO, infine, Le misure sanitarie per la lotta alla febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) nella Regione Abruzzo, approvato con decreto n. 121, del 9 ottobre 2014 del Presidente della Regione Abruzzo in qualità di Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

 

CONSIDERATO che il regime di aiuti da istituire con il presente provvedimento, tenuto conto di quanto previsto dall’ articolo 2 della menzionata legge regionale, è riconducibile alle misure “in esenzione dall’obbligo di  notifica” previste dall’articolo 26 (Aiuti destinati ad indennizzare le PMI attive nella produzione primaria di prodotti agricoli per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione delle epizoozie od organismi vegetali nocivi ai vegetali e gli aiuti destinati ad indennizzare le perdite causate da tali epizoozie») e dall’articolo 27 (Aiuti al settore zootecnico e aiuti per i capi morti) del Reg. (UE) n. 702/2014, ed in particolare dai seguenti paragrafi e lettere:

-              Articolo 26, paragrafo 9, lettere a) e b);

-              Articolo 27, paragrafo 1, lettera c);

 

DATO ATTO che il regime di aiuti di cui alla presente determinazione assicura il rispetto di tutte le condizioni di cui al Capo I - Disposizioni comuni del Reg. (UE) n. 702/2014, ed in particolare che:

-              gli aiuti rientrano tra le categorie esentate, previste dall’articolo 1, del Reg. (UE) 702/2014;

-              il regime di aiuti esclude il pagamento di aiuti individuali a favore di imprese destinatarie di ordini di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti  illegittimi ed incompatibili con il mercato interno, a meno che l’impresa destinataria dell’ingiunzione di recupero non abbia rimborsato l’intero importo oggetto dell’ingiunzione di recupero, ovvero non abbia depositato il medesimo importo in un conto corrente bloccato;

-              gli aiuti non saranno concessi alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, n. 14 del Reg. (UE) 702/2014, ad eccezione degli aiuti per la rimozione e la distruzione dei capi morti ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera c) in conformità a quanto previsto dall’articolo 1 paragrafo 6 lettera b) dello stesso regolamento;

-              il regime non impone ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, paragrafo 7, del Reg. (UE) 702/2014:

a.       il possesso del requisito della sede legale e/o operativa sul territorio della regione Abruzzo;

b.       l’obbligo ai beneficiari degli aiuti di utilizzare prodotti o servizi nazionali;

-              gli aiuti soddisfano il requisito della trasparenza di cui all’articolo 5 del Reg. (UE) 702/2014, in quanto sono concessi sotto forma di sovvenzioni;

-              gli aiuti concedibili soddisfano il requisito di avere un effetto di incentivazione di cui all’articolo 6 del Reg. (UE) 702/2014, in virtù della deroga stabilita dalle lettere d) ed e), del paragrafo 5, dell’articolo citato, in quanto l’effetto di incentivazione per tali tipologie di aiuti può essere “non richiesto” o “presunto”;

-              ai fini del calcolo dell’intensità di aiuto e dei costi ammissibili, di cui all’articolo 26 del Reg. (UE) 702/2014, le cifre sono utilizzate al lordo di qualsiasi imposta o altro onere e i costi ammissibili sono corredati di prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7 del medesimo Reg. (UE) 702/2014; l’imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale IVA;

-              gli aiuti previsti dal presente provvedimento non possano essere cumulati con altri aiuti che riguardano gli stessi costi ammissibili, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 8 del Regolamento (UE) n.702/2014;

-              gli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 9 del Reg. (UE) 702/2014 saranno soddisfatti attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Giunta regionale, dei dati e delle informazioni previste dal medesimo articolo 9;

-              per assicurare gli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 12 del Reg. (UE) 702/2014, la presente determinazione è trasmessa al Servizio “Affari Comunitari e Cooperazione Interistituzionale”, affinché sia comunicata alla Commissione europea attraverso il sistema SANI2, almeno dieci giorni lavorativi prima dell’entrata in vigore del regime di aiuti di cui alla presente determinazione;

 

DATO ATTO altresì che il regime di aiuti assicura il rispetto delle condizioni specifiche di cui all’articolo 26 del Reg. (UE) 702/2014, ed in particolare:

-              gli aiuti sono concessi esclusivamente alle PMI, come definite nell’Allegato I del medesimo regolamento, attive nella produzione primaria di prodotti agricoli;

-              gli aiuti sono erogati nell’ambito dei programmi pubblici a livello unionale, nazionale o regionale di prevenzione controllo o eradicazione delle epizoozie o nell’ambito di misure di emergenza imposte dall’autorità competente (paragrafo 2);

-              gli aiuti non riguardano misure per le quali la legislazione dell’Unione europea stabilisce che i costi sono a carico del beneficiario, a meno che non siano interamente compensati da oneri obbligatori di servizio pubblico (paragrafo 3);

-              gli aiuti sono concessi unicamente per le epizoozie indicate nell’elenco compilato dall’organizzazione mondiale della sanità animale o nell’elenco delle malattie degli animali e delle zoonosi di cui agli allegati I e II del Reg. (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (paragrafo 4);

-              gli aiuti sono pagati direttamente all’azienda interessata o ad un’associazione di cui l’azienda è socia, e in tale ultimo caso l’importo non potrà superare quello cui è ammissibile l’azienda stessa, (paragrafo 5):

-              è rispettato il termine di tre anni, per l’introduzione del regime, precisando che detto termine decorre dalla data in cui sono stati registrati i costi o le perdite causati dall’epizoozia o dall’organismo nocivo ai vegetali, e che gli aiuti saranno erogati entro quattro anni da tale data (paragrafo 6);

-              dall’importo degli aiuti sono detratti tutti i costi non direttamente collegati alle epizoozie e agli organismi nocivi ai vegetali che sarebbero stati comunque sostenuti dal beneficiario, (paragrafo 9);

-              che gli aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati da epizoozie od organismi nocivi ai vegetali sono limitati ai costi e ai danni causati dalle epizoozie e dagli organismi nocivi ai vegetali di cui la competente autorità ha formalmente riconosciuto le fattispecie previste dal paragrafo 10;

-              gli aiuti sono concessi nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 11;

-              dagli aiuti previsti dal presente provvedimento sono esclusi gli imprenditori agricoli per i quali è accertato che l’epizoozia o la presenza dell’organismo nocivo sia stata causata deliberatamente dal beneficiario o sono la conseguenza della sua negligenza, paragrafo 12;

-              gli aiuti sono concessi nel rispetto delle intensità di aiuto fissate nel paragrafo 13;

 

DATO ATTO altresì che il regime di aiuti assicura il rispetto delle condizioni specifiche di cui all’articolo 27 del Reg. (UE) 702/2014, ed in particolare:

-              gli aiuti sono concessi fino al 100 % dei costi per la rimozione dei capi morti e fino al 75 % dei costi per la distruzione di tali capi;

-              gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettere c) dell’articolo citato sono subordinati all'esistenza di un programma coerente che consenta di monitorare e garantire lo smaltimento sicuro dei capi morti nello Stato membro interessato;

-              gli aiuti sono erogati in natura e non comportano pagamenti diretti ai beneficiari;

-              gli aiuti sono versati agli operatori o agli organismi economici che:

a.       operano a valle delle aziende attive nel settore zootecnico; nonché

b.       prestano servizi connessi alla rimozione e alla distruzione dei capi morti.

STABILITO che gli aiuti previsti dal presente provvedimento non possono essere concessi ad imprenditori agricoli che:

a.       non siano in regola con le vigenti norme specifiche del settore sanitario e veterinario o non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi inerenti la normativa vigente in materia di prevenzione e profilassi sanitaria;

b.      siano detentori di animali di interesse zootecnico non in regola con la normativa europea, nazionale e regionale in materia di identificazione e registrazione dei capi;

 

STABILITO altresì che:

a.       gli aiuti di cui al presente provvedimento e previsti dall’articolo 27, paragrafo 1, lettera c) del Reg. 702/2014 saranno concessi esclusivamente alle PMI che operano nel settore zootecnico come definite nell’Allegato I del medesimo regolamento;

b.      che ai fini dell’accertamento del rispetto delle condizioni, di cui all’articolo 1, paragrafo 5, lettera a) (clausola Deggendorf) e paragrafo 6 lettera b) (impresa in difficoltà) del Reg. 702/2014 si provvederà all’acquisizione, prima della concessione, di specifiche autodichiarazioni da parte delle imprese richiedenti, nel rispetto del DPR n. 445/2000;

 

RITENUTO necessario stabilire che il regime di cui alla presente determinazione scade il 31 dicembre 2017;

 

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato elaborato in raccordo con il Servizio Affari Comunitari e Cooperazione Interistituzionale limitatamente ai profili riguardanti l’applicazione del regolamento (UE) n. 702/2014;

 

RITENUTO, per quanto in narrativa, di dover istituire, ai sensi della Legge regionale n. 15/2003, ed in conformità con la normativa europea sugli aiuti di Stato il regime di aiuti come sopra individuato;

 

DETERMINA

 

per i motivi esposti in narrativa:

1.      di istituire un regime d’aiuti a favore delle PMI, ai sensi dell’articolo 26 paragrafo 9, lettere a) e b) e dell’articolo 27 paragrafo 1, lettera c) del Regolamento (UE) n. 702/2014:

2.      di stabilire che il regime scade il 31 dicembre 2017;

3.      di stabilire che il regime ha una previsione di spesa complessiva di €. 1.320.000 ed annuale pari a €. 440.000 e che trova copertura finanziaria nel capitolo 102419 UPB 07.02.009 i cui stanziamenti sono determinati con legge di bilancio, ai sensi della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo);

4.      di stabilire che le informazioni e dati relativi agli aiuti concessi in attuazione della presente determinazione saranno inseriti sulla Banca Dati SIAN (http://www.sian.it/portale-sian/) a cura del Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche Agricole;

5.      di inviare la presente determinazione al Servizio Affari Comunitari e Cooperazione Interistituzionale per gli adempimenti connessi alla comunicazione alla Commissione europea mediante il sistema di notifica elettronica SANI 2 (State Aid Notifications Interactive) ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 794/2004;

6.      di stabilire che il regime di cui alla presente determinazione entri in vigore alla data di pubblicazione della stessa sul BURAT e che la pubblicazione sarà disposta decorsi almeno dieci giorni lavorativi dalla comunicazione alla Commissione europea mediante il sistema di notifica elettronica SANI 2 (State Aid Notifications Interactive);

7.      di stabilire che gli obblighi di pubblicazione ed informazione di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) n. 702/2014 saranno soddisfatti attraverso la pubblicazione sul sito della Giunta regionale, nella sezione dedicata agli Aiuti di Stato dei dati e delle informazioni richiesti dal medesimo articolo 9;

8.      di autorizzare, infine, il Servizio Gabinetto di Presidenza della Regione Abruzzo a pubblicare integralmente il presente provvedimento nel BURAT, ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vacat

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Dott. Antonio Di Paolo

 

Segue Allegato

Allegato