Recepimento osservazioni Commissione UE ed integrazioni alla determinazione n. DPD/27/29 del 20 febbraio 2015, recante: “Istituzione di regimi di aiuto ai sensi degli articoli 26 e 27 del Reg. n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (Ce) n. 1857/2006 – Legge regionale n. 15/2003.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. DPD27/29 del 20 febbraio 2015, recante: “Istituzione di regimi di aiuto ai sensi degli articoli 26 e 27 del Reg. n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (Ce) n. 1857/2006 – Legge regionale n. 15/2003”

 

VISTA la nota della Commissione europea – Direzione Generale dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale – Direzione I. Legislazione e procedure – 1.2. Condizioni di concorrenza – Ares (2015)1312521 – Aiuti di Stato SA. 41209 (Abruzzo) – agri.ddg4.i.2(2015)1443877 del 25 marzo 2015 – con la quale sono state formulate alcune osservazioni riguardanti:

il rispetto del paragrafo 3, dell’articolo 26 del regolamento (UE) n. 702/2014;

la procedura di calcolo dell’indennizzo delle perdite dovute alle epizoozie, alla luce delle disposizioni dell’articolo 26, paragrafo 9, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione;

la data di entrata in vigore del regime di aiuti;

 

RITENUTO, quindi, di potere  recepire, ad integrazione di quanto disposto con la precedente determinazione n. DPD/27/29 del 20 febbraio 2015, le osservazioni formulate dalla Commissione europea con la richiamata nota e di potere assicurare la stessa Commissione che:

a.       gli aiuti di cui alla determinazione dirigenziale n. DPD27/29 del 20 febbraio 2015, non riguardano misure per le quali la legislazione unionale stabilisce che i relativi costi sono a carico del beneficiario, a meno che il costo di tali misure non sia interamente compensato da oneri obbligatori imposti ai beneficiari;

b.      l’indennizzo delle perdite dovute alle epizoozie di cui all’articolo 26, paragrafo 9., lettera a)  è calcolato, per le diverse specie, categorie, e tipologie di animali abbattuti, soppressi o morti, sulla base del valore di mercato rilevato nell’ultimo bollettino settimanale dell’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA). Si tratta della stessa fonte di dati utilizzata per la concessione di aiuti già approvata dalla Commissione europea nel quadro del precedente fascicolo n. 10/04 -lettera SG(2004) D/205270 del 19.11.2004-;

c.       l’indennizzo delle perdite di reddito per fermo d’impresa dovute alle epizoozie di cui all’articolo 26, paragrafo 9., lettera b), è calcolato sulla base delle unità di bovino adulto (UBA) abbattute, decedute o sottoposte a fermo d’impresa a seguito delle misure di profilassi raccomandate o ordinate dalle Autorità sanitarie competenti per un periodo massimo d’interruzione dell’attività produttiva pari a otto mesi per i bovini, quattro mesi per gli ovini, caprini  ed equini, a partire dalla data dell’ordinanza di abbattimento o di sequestro degli animali emessa dall’Autorità sanitaria competente, ovvero dalla data di decesso degli animali accertato dalla stessa Autorità. L’importo dell’aiuto de quo è stabilito impiegando i dati strutturali e gli indicatori economici definiti dalla Rete di Informazione Contabile Agricola (RICA) dell’Unione europea che fa riferimento alla Produzione Standard, così come di seguito meglio specificato:

-             la Produzione Standard  rappresenta il valore annuo, espresso in euro, della produzione animale che include le vendite, i reimpieghi, l’autoconsumo e i cambiamenti nello stock dei prodotti, al prezzo franco azienda e non include i pagamenti diretti, l’IVA e le tasse sui prodotti;

-             il suddetto indicatore annuo è moltiplicato per il numero di UBA aziendali interessate dall’evento e certificate dall’Autorità sanitaria competente e diviso per 365 (numero giorni anno)  al fine di determinare la Produzione Standard giornaliera;

-             accertato il periodo di fermo d’impresa (massimo otto mesi per i bovini e quattro mesi per gli ovini, caprini  ed equini) si moltiplica quest’ultimo parametro per la Produzione Standard giornaliera e si determina l’aiuto effettivo erogabile; va da sé che l’aiuto in questione deve intendersi al netto di eventuali rimborsi percepiti mediante coperture  assicurative aventi per oggetto il mancato reddito aziendale;

-             si tratta in sostanza della stessa fonte di dati utilizzata per la concessione di aiuti già approvati nel quadro del precedente fascicolo n. 10/04 -lettera SG(2004) D/205270 del 19.11.2004- nonché del fascicolo n. 488/03 – lettera SG(2004) D/201184 del 23.03.2004;

d.      il regime di aiuti di cui alla determinazione dirigenziale n. DPD27/29 del 20 febbraio 2015, entrerà in vigore alla data di pubblicazione della stessa e del presente provvedimento sul BURAT e la pubblicazione sarà disposta soltanto dopo il ricevimento della ricevuta della Commissione contrassegnata da un numero di identificazione degli aiuti, così come stabilito dall’articolo 9, paragrafo 1., secondo comma, del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione;

 

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato elaborato in raccordo con il Servizio Affari Comunitari e Cooperazione Interistituzionale limitatamente ai profili riguardanti l’applicazione del regolamento (UE) n. 702/2014;

 

RITENUTO, di dovere inviare la presente determinazione al Servizio Affari Comunitari e Cooperazione Interistituzionale per gli adempimenti connessi alla comunicazione alla Commissione europea mediante il sistema di notifica elettronica SANI 2 (State Aid Notifications Interactive) ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 794/2004;

 

RITENUTO, infine, di autorizzare il Servizio Gabinetto di Presidenza della Regione Abruzzo a pubblicare integralmente il presente provvedimento nel BURAT, ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza;

 

CONSIDERATO, infine, che il presente atto è di mera esecuzione della citata legge regionale n. 15/2003;

 

VISTA la legge regionale 14 settembre 1999, n. 77, che attribuisce al dirigente la competenza ad adottare il presente atto;

 

DETERMINA

 

per i motivi esposti in narrativa:

 

1.      di recepire, ad integrazione di quanto disposto con la precedente determinazione n. DPD27/29 del 20 febbraio 2015, le osservazioni formulate dalla Commissione europea con la richiamata nota e di potere assicurare la stessa Commissione che:

a.       gli aiuti di cui alla determinazione dirigenziale n. DPD27/29 del 20 febbraio 2015, non riguardano misure per le quali la legislazione unionale stabilisce che i relativi costi sono a carico del beneficiario, a meno che il costo di tali misure non sia interamente compensato da oneri obbligatori imposti ai beneficiari;

b.       l’indennizzo delle perdite dovute alle epizoozie di cui all’articolo 26, paragrafo 9., lettera a)  è calcolato, per le diverse specie, categorie, e tipologie di animali abbattuti, soppressi o morti, sulla base del valore di mercato rilevato nell’ultimo bollettino settimanale dell’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA). Si tratta della stessa fonte di dati utilizzata per la concessione di aiuti già approvata dalla Commissione europea nel quadro del precedente fascicolo n. 10/04 -lettera SG(2004) D/205270 del 19.11.2004-;

c.       l’indennizzo delle perdite di reddito per fermo d’impresa dovute alle epizoozie di cui all’articolo 26, paragrafo 9., lettera b), è calcolato sulla base delle unità di bovino adulto (UBA) abbattute, decedute o sottoposte a fermo d’impresa a seguito delle misure di profilassi raccomandate o ordinate dalle Autorità sanitarie competenti per un periodo massimo d’interruzione dell’attività produttiva pari a otto mesi per i bovini, quattro mesi per gli ovini, caprini  ed equini, a partire dalla data dell’ordinanza di abbattimento o di sequestro degli animali emessa dall’Autorità sanitaria competente, ovvero dalla data di decesso degli animali accertato dalla stessa Autorità. L’importo dell’aiuto de quo è stabilito impiegando i dati strutturali e gli indicatori economici definiti dalla Rete di Informazione Contabile Agricola (RICA) dell’Unione europea che fa riferimento alla Produzione Standard, così come di seguito meglio specificato:

-            la Produzione Standard  rappresenta il valore annuo, espresso in euro, della produzione animale che include le vendite, i reimpieghi, l’autoconsumo e i cambiamenti nello stock dei prodotti, al prezzo franco azienda e non include i pagamenti diretti, l’IVA e le tasse sui prodotti;

-            il suddetto indicatore annuo è moltiplicato per il numero di UBA aziendali interessate dall’evento e certificate dall’Autorità sanitaria competente e diviso per 365 (numero giorni anno)  al fine di determinare la Produzione Standard giornaliera;

-            accertato il periodo di fermo d’impresa (massimo otto mesi per i bovini e quattro mesi per gli ovini, caprini  ed equini) si moltiplica quest’ultimo parametro per la Produzione Standard giornaliera e si determina l’aiuto effettivo erogabile; va da sé che l’aiuto in questione deve intendersi al netto di eventuali rimborsi percepiti mediante coperture  assicurative aventi per oggetto il mancato reddito aziendale;

-            si tratta in sostanza della stessa fonte di dati utilizzata per la concessione di aiuti già approvati nel quadro del precedente fascicolo n. 10/04 -lettera SG(2004) D/205270 del 19.11.2004- nonché del fascicolo n. 488/03 – lettera SG(2004) D/201184 del 23.03.2004;

-            il regime di aiuti di cui alla determinazione dirigenziale n. DPD/27/29 del 20 febbraio 2015, entrerà in vigore alla data di pubblicazione della stessa e del presente provvedimento sul BURAT e la pubblicazione sarà disposta soltanto dopo il ricevimento della ricevuta della Commissione contrassegnata da un numero di identificazione degli aiuti, così come stabilito dall’articolo 9, paragrafo 1., secondo comma, del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione;

2.      di inviare la presente determinazione al Servizio Affari Comunitari e Cooperazione Interistituzionale per gli adempimenti connessi alla comunicazione alla Commissione europea mediante il sistema di notifica elettronica SANI 2 (State Aid Notifications Interactive) ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 794/2004;

3.      di stabilire che il regime di cui alla determinazione dirigenziale n. DPD27/29 del 20 febbraio 2015, entri in vigore alla data di pubblicazione della stessa e del presente provvedimento sul BURAT e che la pubblicazione sarà disposta soltanto dopo il ricevimento della ricevuta della Commissione contrassegnata da un numero di identificazione degli aiuti, così come stabilito dall’articolo 9, paragrafo 1., secondo comma, del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione;

4.      di autorizzare, infine, il Servizio Gabinetto di Presidenza della Regione Abruzzo a pubblicare integralmente il presente provvedimento nel BURAT, ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vacat

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Dott. Antonio Di Paolo

 

Segue Allegato

Allegato