Recepimento
osservazioni Commissione UE ed integrazioni alla determinazione n. DPD/27/29
del 20 febbraio 2015, recante: “Istituzione di regimi di aiuto ai sensi degli
articoli 26 e 27 del Reg. n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che
dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di
aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il
regolamento della Commissione (Ce) n. 1857/2006 – Legge regionale n. 15/2003.
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTA la determinazione
dirigenziale n. DPD27/29 del 20 febbraio 2015, recante: “Istituzione di regimi
di aiuto ai sensi degli articoli 26 e 27 del Reg. n. 702/2014 della Commissione
del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale
e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (Ce) n.
1857/2006 – Legge regionale n. 15/2003”
VISTA la nota della
Commissione europea – Direzione Generale dell’Agricoltura e dello Sviluppo
Rurale – Direzione I. Legislazione e procedure – 1.2. Condizioni di concorrenza
– Ares (2015)1312521 – Aiuti di Stato SA. 41209 (Abruzzo) –
agri.ddg4.i.2(2015)1443877 del 25 marzo 2015 – con la quale sono state
formulate alcune osservazioni riguardanti:
il rispetto del
paragrafo 3, dell’articolo 26 del regolamento (UE) n. 702/2014;
la procedura di calcolo
dell’indennizzo delle perdite dovute alle epizoozie, alla luce delle
disposizioni dell’articolo 26, paragrafo 9, lettere a) e b), del regolamento
(UE) n. 702/2014 della Commissione;
la data di entrata in
vigore del regime di aiuti;
RITENUTO, quindi, di
potere recepire, ad integrazione di
quanto disposto con la precedente determinazione n. DPD/27/29 del 20 febbraio
2015, le osservazioni formulate dalla Commissione europea con la richiamata
nota e di potere assicurare la stessa Commissione che:
a. gli aiuti di cui alla determinazione
dirigenziale n. DPD27/29 del 20 febbraio 2015, non riguardano misure per le
quali la legislazione unionale stabilisce che i
relativi costi sono a carico del beneficiario, a meno che il costo di tali
misure non sia interamente compensato da oneri obbligatori imposti ai
beneficiari;
b. l’indennizzo delle perdite dovute alle
epizoozie di cui all’articolo 26, paragrafo 9., lettera a) è calcolato, per le diverse specie,
categorie, e tipologie di animali abbattuti, soppressi o morti, sulla base del
valore di mercato rilevato nell’ultimo bollettino settimanale dell’Istituto di
Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA). Si tratta della stessa
fonte di dati utilizzata per la concessione di aiuti già approvata dalla
Commissione europea nel quadro del precedente fascicolo n. 10/04 -lettera
SG(2004) D/205270 del 19.11.2004-;
c. l’indennizzo delle perdite di reddito per
fermo d’impresa dovute alle epizoozie di cui all’articolo 26, paragrafo 9.,
lettera b), è calcolato sulla base delle unità di bovino adulto (UBA)
abbattute, decedute o sottoposte a fermo d’impresa a seguito delle misure di
profilassi raccomandate o ordinate dalle Autorità sanitarie competenti per un
periodo massimo d’interruzione dell’attività produttiva pari a otto mesi per i
bovini, quattro mesi per gli ovini, caprini
ed equini, a partire dalla data dell’ordinanza di abbattimento o di
sequestro degli animali emessa dall’Autorità sanitaria competente, ovvero dalla
data di decesso degli animali accertato dalla stessa Autorità. L’importo
dell’aiuto de quo è stabilito impiegando i dati strutturali e gli indicatori
economici definiti dalla Rete di Informazione Contabile Agricola (RICA)
dell’Unione europea che fa riferimento alla Produzione Standard, così come di
seguito meglio specificato:
-
la Produzione Standard rappresenta il valore annuo, espresso in
euro, della produzione animale che include le vendite, i reimpieghi,
l’autoconsumo e i cambiamenti nello stock dei prodotti, al prezzo franco
azienda e non include i pagamenti diretti, l’IVA e le tasse sui prodotti;
-
il suddetto indicatore annuo è
moltiplicato per il numero di UBA aziendali interessate dall’evento e
certificate dall’Autorità sanitaria competente e diviso per 365 (numero giorni
anno) al fine di determinare la
Produzione Standard giornaliera;
-
accertato il periodo di fermo d’impresa
(massimo otto mesi per i bovini e quattro mesi per gli ovini, caprini ed equini) si moltiplica quest’ultimo
parametro per la Produzione Standard giornaliera e si determina l’aiuto
effettivo erogabile; va da sé che l’aiuto in questione deve intendersi al netto
di eventuali rimborsi percepiti mediante coperture assicurative aventi per oggetto il mancato
reddito aziendale;
-
si tratta in sostanza della stessa fonte
di dati utilizzata per la concessione di aiuti già approvati nel quadro del
precedente fascicolo n. 10/04 -lettera SG(2004) D/205270 del 19.11.2004- nonché
del fascicolo n. 488/03 – lettera SG(2004) D/201184 del 23.03.2004;
d. il regime di aiuti di cui alla determinazione
dirigenziale n. DPD27/29 del 20 febbraio 2015, entrerà in vigore alla data di
pubblicazione della stessa e del presente provvedimento sul BURAT e la
pubblicazione sarà disposta soltanto dopo il ricevimento della ricevuta della
Commissione contrassegnata da un numero di identificazione degli aiuti, così
come stabilito dall’articolo 9, paragrafo 1., secondo comma, del regolamento
(UE) n. 702/2014 della Commissione;
DATO ATTO che il
presente provvedimento è stato elaborato in raccordo con il Servizio Affari
Comunitari e Cooperazione Interistituzionale
limitatamente ai profili riguardanti l’applicazione del regolamento (UE) n.
702/2014;
RITENUTO, di dovere
inviare la presente determinazione al Servizio Affari Comunitari e Cooperazione
Interistituzionale per gli adempimenti connessi alla
comunicazione alla Commissione europea mediante il sistema di notifica
elettronica SANI 2 (State Aid Notifications
Interactive) ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 794/2004;
RITENUTO, infine, di autorizzare
il Servizio Gabinetto di Presidenza della Regione Abruzzo a pubblicare
integralmente il presente provvedimento nel BURAT, ai sensi delle norme vigenti
in materia di trasparenza;
CONSIDERATO, infine, che
il presente atto è di mera esecuzione della citata legge regionale n. 15/2003;
VISTA la legge
regionale 14 settembre 1999, n. 77, che attribuisce al dirigente la competenza
ad adottare il presente atto;
DETERMINA
per i motivi esposti in
narrativa:
1. di recepire, ad integrazione di quanto
disposto con la precedente determinazione n. DPD27/29 del 20 febbraio 2015, le
osservazioni formulate dalla Commissione europea con la richiamata nota e di
potere assicurare la stessa Commissione che:
a. gli aiuti di cui alla determinazione
dirigenziale n. DPD27/29 del 20 febbraio 2015, non riguardano misure per le
quali la legislazione unionale stabilisce che i
relativi costi sono a carico del beneficiario, a meno che il costo di tali
misure non sia interamente compensato da oneri obbligatori imposti ai
beneficiari;
b. l’indennizzo delle perdite dovute alle
epizoozie di cui all’articolo 26, paragrafo 9., lettera a) è calcolato, per le diverse specie,
categorie, e tipologie di animali abbattuti, soppressi o morti, sulla base del
valore di mercato rilevato nell’ultimo bollettino settimanale dell’Istituto di
Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA). Si tratta della stessa
fonte di dati utilizzata per la concessione di aiuti già approvata dalla
Commissione europea nel quadro del precedente fascicolo n. 10/04 -lettera
SG(2004) D/205270 del 19.11.2004-;
c. l’indennizzo delle perdite di reddito per
fermo d’impresa dovute alle epizoozie di cui all’articolo 26, paragrafo 9.,
lettera b), è calcolato sulla base delle unità di bovino adulto (UBA)
abbattute, decedute o sottoposte a fermo d’impresa a seguito delle misure di
profilassi raccomandate o ordinate dalle Autorità sanitarie competenti per un
periodo massimo d’interruzione dell’attività produttiva pari a otto mesi per i
bovini, quattro mesi per gli ovini, caprini
ed equini, a partire dalla data dell’ordinanza di abbattimento o di
sequestro degli animali emessa dall’Autorità sanitaria competente, ovvero dalla
data di decesso degli animali accertato dalla stessa Autorità. L’importo
dell’aiuto de quo è stabilito impiegando i dati strutturali e gli indicatori
economici definiti dalla Rete di Informazione Contabile Agricola (RICA)
dell’Unione europea che fa riferimento alla Produzione Standard, così come di
seguito meglio specificato:
-
la Produzione Standard rappresenta il valore annuo, espresso in
euro, della produzione animale che include le vendite, i reimpieghi,
l’autoconsumo e i cambiamenti nello stock dei prodotti, al prezzo franco
azienda e non include i pagamenti diretti, l’IVA e le tasse sui prodotti;
-
il suddetto indicatore annuo è
moltiplicato per il numero di UBA aziendali interessate dall’evento e
certificate dall’Autorità sanitaria competente e diviso per 365 (numero giorni
anno) al fine di determinare la Produzione
Standard giornaliera;
-
accertato il periodo di fermo d’impresa
(massimo otto mesi per i bovini e quattro mesi per gli ovini, caprini ed equini) si moltiplica quest’ultimo
parametro per la Produzione Standard giornaliera e si determina l’aiuto effettivo
erogabile; va da sé che l’aiuto in questione deve intendersi al netto di
eventuali rimborsi percepiti mediante coperture
assicurative aventi per oggetto il mancato reddito aziendale;
-
si tratta in sostanza della stessa fonte
di dati utilizzata per la concessione di aiuti già approvati nel quadro del
precedente fascicolo n. 10/04 -lettera SG(2004) D/205270 del 19.11.2004- nonché
del fascicolo n. 488/03 – lettera SG(2004) D/201184 del 23.03.2004;
-
il regime di aiuti di cui alla
determinazione dirigenziale n. DPD/27/29 del 20 febbraio 2015, entrerà in
vigore alla data di pubblicazione della stessa e del presente provvedimento sul
BURAT e la pubblicazione sarà disposta soltanto dopo il ricevimento della
ricevuta della Commissione contrassegnata da un numero di identificazione degli
aiuti, così come stabilito dall’articolo 9, paragrafo 1., secondo comma, del
regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione;
2. di inviare la presente determinazione al
Servizio Affari Comunitari e Cooperazione Interistituzionale
per gli adempimenti connessi alla comunicazione alla Commissione europea
mediante il sistema di notifica elettronica SANI 2 (State Aid
Notifications Interactive) ai sensi dell’articolo 3
del regolamento (CE) n. 794/2004;
3. di stabilire che il regime di cui alla
determinazione dirigenziale n. DPD27/29 del 20 febbraio 2015, entri in vigore
alla data di pubblicazione della stessa e del presente provvedimento sul BURAT
e che la pubblicazione sarà disposta soltanto dopo il ricevimento della
ricevuta della Commissione contrassegnata da un numero di identificazione degli
aiuti, così come stabilito dall’articolo 9, paragrafo 1., secondo comma, del
regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione;
4. di autorizzare, infine, il Servizio
Gabinetto di Presidenza della Regione Abruzzo a pubblicare integralmente il
presente provvedimento nel BURAT, ai sensi delle norme vigenti in materia di
trasparenza
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vacat
IL
DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dott.
Antonio Di Paolo
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