L.
18 maggio 1989 n. 183 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della
difesa del suolo” e s.m.i. Decreto Legge 11 giugno
1998 n. 180, convertito con la legge 3 agosto 1998, n. 267 e s.m.i. Decreto
Legislativo 03.04.2006 n. 152 e s.m.i.. Piano Stralcio
di Bacino per l’assetto idrogeologico “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi”
nell’ambito dei Bacini di rilievo regionale dell’Abruzzo. Approvazione modifica
perimetrazione di aree a pericolosità da frana localizzate in diversi Comuni in Provincia di Chieti ricadenti nel
territorio regionale ricompreso all’interno del Bacino Interregionale del Fiume
Sangro
LA
GIUNTA REGIONALE
VISTA la legge 18.05.89
n. 183 recante “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del
suolo” e successive modificazioni, ed in particolare:
-
l’art. 17, comma 1, che definisce il
«piano di bacino», individuandolo come lo strumento conoscitivo, normativo e
tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e
le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla
valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base
delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato;
-
l’art. 17, comma 6 ter, che prevede la
possibilità della redazione ed approvazione dello stesso Piano di bacino anche
per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali;
VISTA la Legge della
Regione Abruzzo 16 settembre 1998 n. 81 “Norme per il riassetto organizzativo e
funzionale della difesa del suolo” e successive modificazioni ed integrazioni,
istitutiva dell’Autorità dei bacini di rilievo regionale abruzzesi;
VISTO il Decreto
Legislativo 03.04.2006 n. 152 ed, in particolare, l’art. 170, comma 2 bis, come
da ultimo modificato con L. n. 13/2006, che proroga, nelle more della
costituzione dei distretti idrografici di cui al titolo II della parte terza
del medesimo D.Lgs. n. 152/200, le Autorità di Bacino
di cui alla L. n. 183/89 fino alla data di entrata in vigore di apposito
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ne definisca la relativa
disciplina, facendo conseguentemente salvi gli atti posti in essere “medio
tempore” dalle medesime Autorità;
VISTO il verbale
consiliare n. 103/5 del 27.05.2008 (pubblicato sul BURA n. 49 Speciale del
18.06.08 ) con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per
l’assetto idrogeologico “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi” riferito al
territorio della Regione Abruzzo ricompreso all’interno del Bacino
Interregionale del Fiume Sangro;
VISTA la L.R. n. 5 del
10.03.2015 recante “Soppressione dell’Autorità dei bacini di rilievo regionale
abruzzesi ed interregionale del Fiume Sangro, modifiche alle leggi regionali
9/2011, 39/2014, 2/2013, 77/1999, 9/2000, 5/2008 e disposizioni urgenti per il
funzionamento dell’Agenzia Sanitaria Nazionale” pubblicata sul BURA Speciale n.
25 del 11.03.2015, ed in particolare:
1. l’art. 1, comma 1, in base a cui la
Regione Abruzzo, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, da emanarsi
su proposta del Dipartimento competente in materia di Difesa del Suolo entro
quindici giorni dall’entrata in vigore
della legge, sopprime le Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi ed
interregionale del Fiume Sangro istituite, rispettivamente, con legge regionale
16 settembre 1998 n. 81 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale
della difesa del suolo) e con legge regionale 24 agosto 2001 n. 43 (Istituzione
dell’Autorità di Bacino di rilievo interregionale del Fiume Sangro);
2. l’art. 2, al comma 1, che così recita “Con
il decreto del Presidente della Giunta Regionale di cui all’articolo 1 è
nominato un commissario liquidatore per lo svolgimento delle attività
conseguenti alla soppressione delle Autorità dei Bacini di rilievo regionale
abruzzesi ed interregionale del Fiume Sangro e sono disciplinati i compiti, le
funzioni e la durata dell’incarico, che non può in ogni caso superare i
centottanta giorni a decorrere dalla data di notifica della nomina”;
3. l’art. 5, comma 3, secondo cui i
riferimenti alle Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi ed
interregionale del Fiume Sangro contenuti nella legge regionale n. 81/98, nei
regolamenti e nelle delibere regionali si intendono riferiti al Dipartimento
regionale competente in materia di difesa del suolo e/o ai competenti Organi
Istituzionali della Regione Abruzzo;
VISTO il Decreto
Presidenziale n. 37 del 14 aprile 2015 con cui, in attuazione dell’art. 1 della
L.R. n. 5/2015 sopra specificato, sono state soppresse le Autorità dei Bacini
di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del Fiume Sangro e nominato il
Commissario Liquidatore, designato nell’Ing. Luciano Di Biase;
EVIDENZIATO che tra i
compiti del Commissario Liquidatore, enucleati nel suddetto decreto
presidenziale n. 37/2015, è prevista, tra l’altro, la proposizione alla
valutazione del Dipartimento competente in materia di Difesa del Suolo degli
atti che lo stesso Dipartimento provvede a sottoporre all’approvazione della
Giunta Regionale (punto 3, lettera e del dispositivo del Decreto Presidenziale n. 37/2015);
VISTA la nota Prot.
RA/126651 del 12.05.2015 (ALL. 1) con cui è stato trasmesso, al Dipartimento
OO.PP., il decreto n. 4 del 12.05.2015 del Commissario Liquidatore
dell’Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del
Fiume Sangro completo di Allegato A e B che costituisce, parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione (ALL. 2), con il quale sono approvate
e proposte alla valutazione del Dipartimento competente in materia di Difesa del
Suolo le modifiche delle perimetrazioni
di talune aree a pericolosità da frana localizzate nei Comuni di Palena, Archi,
Bomba, Montebello sul Sangro, Pizzoferrato e Gessopalena (CH), ricadenti
all’interno del territorio della Regione Abruzzo ricompreso nel Bacino
interregionale del Fiume Sangro, siccome individuate e riportate nello
specifico Elaborato cartografico (ALL. 3), predisposto dall’Autorità dei Bacini
di rilievo regionale dell’Abruzzo ed interregionale del Fiume Sangro, a seguito
di verifica e modifica delle perimetrazioni ex art. 24 , commi 3 e 4, delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione
del Piano Stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico, approvato con verbale consiliare n. 103/5 del 27.05.2008,
che così dispongono:
-
comma 3: “Le correzioni di errori
materiali e le conseguenti modifiche delle cartografie di Piano non
costituiscono varianti del Piano e sono approvate con delibera del Comitato
Istituzionale dell’Autorità di bacino”;
-
comma 4: “Le modifiche delle cartografie
di Piano e degli allegati tecnici di programmazione e pianificazione possono
essere approvate con delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di
bacino senza necessità di avviare le procedure di Variante di Piano nei
seguenti casi:
a. nuove emergenze ambientali;
b. proposte di nuove perimetrazioni di aree
pericolose e/o di rischio non incluse nelle cartografie di Piano basate su
studi di dettaglio prodotti dai Comuni interessati, predisposti dai propri
" Uffici tecnici e/o da professionisti, iscritti all’albo professionale,
con documentata esperienza in materia di difesa del suolo. Detti studi,
trasmessi all’Autorità di bacino, che potrà avvalersi della Commissione
tecnico-scientifica di cui all’art. 22, dovranno, senza eccezione, essere
predisposti secondo gli appropriati indirizzi tecnici delle presenti norme fra
cui gli Allegati F, G e H alle presenti norme;
c. proposte di riduzione della
perimetrazione o della classe di pericolosità di aree pericolose del Piano
basate su studi di dettaglio prodotti dai Comuni interessati, predisposti dai
propri Uffici tecnici e/o da Professionisti, iscritti all’albo professionale,
con documentata esperienza in materia di difesa del suolo, purché la modifica
proposta non riguardi una superficie superiore al 30% di ciascuna area
perimetrata. Detti studi, trasmessi all’Autorità di bacino, che potrà avvalersi
della Commissione tecnico-scientifica di cui all’art. 22, dovranno, senza
eccezione, essere predisposti secondo gli appropriati indirizzi tecnici delle
presenti norme fra cui gli Allegati F, G e H alle presenti norme”.
RITENUTO di dover
procedere, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 24,
comma 4, lettera c) delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio di
bacino per l’assetto idrogeologico e dell’art. 5, comma 3, della L.R. n.
5/2015, alla presa d’atto di quanto stabilito nel decreto del Commissario
Liquidatore dell’Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi ed
interregionale del Fiume Sangro, n. 4/2015 all’approvazione da parte della
Giunta Regionale le modifiche delle perimetrazioni di talune aree a
pericolosità da frana localizzate nei Comuni di Palena, Archi, Bomba,
Montebello sul Sangro, Pizzoferrato e Gessopalena (CH), ricadenti all’interno
del territorio della Regione Abruzzo ricompreso nel Bacino interregionale del
Fiume Sangro, siccome individuate e riportate nello specifico Elaborato
cartografico (ALL. 3), che, allegato alla presente deliberazione, ne
costituisce parte integrante e sostanziale (ALL. 3);
DATO ATTO della coerenza
del presente provvedimento con gli indirizzi ed obiettivi assegnati al
Dipartimento OO.PP. Governo del Territorio e Politiche Ambientali, attestata con la firma in calce allo stesso,
a norma dell’art. 23 della L.R. n. 77/99 e s.m.i.;
DATO ATTO della
legittimità e regolarità tecnica ed amministrativa del presente provvedimento
attestata dal Direttore Regionale del Dipartimento OO.PP. Governo del
Territorio e Politiche Ambientali e dal Dirigente del Servizio Difesa del
Suolo, con le firme apposte in calce allo stesso, a norma degli art. 23 e 24
della L.R. n. 77/99 e s.m.i;
DOPO puntuale
istruttoria favorevole da parte della Struttura proponente;
Ad unanimità di voti
espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Per le finalità di cui
alle premesse, quali parti integranti e sostanziali del presente deliberato,
di;
1. approvare, ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto dell’art. 24, comma 4 lettera c), delle Norme Tecniche di
Attuazione del Piano Stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico, di cui al
verbale consiliare n. n. 103/5 del 27.05.2008,
e dell’art. 5, comma 3, della L.R. n. 5/2015, citati in premessa, le
modifiche delle perimetrazioni di talune aree a pericolosità da frana
localizzate nei Comuni di Palena, Archi, Bomba, Montebello sul Sangro,
Pizzoferrato e Gessopalena (CH), ricadenti all’interno del territorio della
Regione Abruzzo ricompreso nel Bacino interregionale del Fiume Sangro, siccome
individuate e riportate nello specifico Elaborato cartografico (ALL. 3),
predisposto dall’Autorità dei Bacini di rilievo regionale dell’Abruzzo ed
interregionale del Fiume Sangro, a seguito di verifica e aggiornamento della
perimetrazione ex art. 24 , comma 4, lettera c), delle vigenti Norme Tecniche
di Attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico
“Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi” citato in premessa riferito al
territorio regionale ricompreso nel Bacino interregionale del Fiume Sangro;
2. dare mandato al Dipartimento Regionale
competente in materia di difesa del suolo di procedere alla pubblicazione della
presente deliberazione sul BURA della Regione Abruzzo;
3. dare atto che nelle aree, siccome
modificate ai sensi del punto 1) del dispositivo della presente deliberazione,
si applicano, a far data dalla pubblicazione sul BURA del presente
provvedimento, le relative Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l’assetto
idrogeologico “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi” di cui al Verbale
Consiliare n. 103/5 del 27.05.2008.
Segue Allegato