Concessione
di derivazione ad uso idroelettrico dal fiume Aventino, con portata di moduli
medi 6,50 (650,00 l/s) d’acqua, e moduli 25,00 (2500,00 l/s) di cui mod. 1,30 (130,00 l/s) sono concessi in via precaria, e con
opera di presa in loc. “Ponte” a quota 744,60 m.s.l.m. e restituzione in loc.
“Torre” a quota 675,00 m.s.l.m. in comune di Palena
(CH), per produrre, sul salto di mt. 69,60, la potenza nominale media di KW
443,53. Ditta Nuova Energia SpA - Codice Univoco:
CH/D/11650.
IL
DIRETTORE REGIONALE
Omissis
VISTA la domanda del
20/06/2005, acquisita al protocollo del Genio Civile di Pescara, Ufficio di
Chieti con il n. RA/1119 del 21/06/2005, modificata in data 25/02/2014 ed
acquisita al protocollo del Genio Civile di Pescara, Ufficio di Chieti con il
n. RA/55585, ai sensi dell’art. 16 del Regolamento D.P.G.R. n. 3/Reg. del
13.08.2007, proposta dalla Società Nuova Energia S.r.l., a cui è subentrata la
Società Nuova Energia S.p.A., per la concessione di derivazione d’acqua ad uso
idroelettrico dal fiume Aventino nel Comune di Palena (CH);
Omissis
PRECISATO che:
1)
la derivazione richiesta dalla Società Nuova Energia S.p.A., con istanza
20/06/2005 e modificata in data 25/02/2014, di cui alle premesse, consiste nel
prelievo dal fiume Aventino, con opera di presa in loc.
“Ponte” a quota 744,60 m.s.l.m. e restituzione in loc. “Torre” a quota 675,00 m.s.l.m.
in comune di Palena (CH), per produrre, sul salto di mt. 69,60, la potenza
nominale media di KW 443,53;
2)
la suddetta domanda era in concorrenza con le istanze presentate dalla Società
GHB Energy Srl del 15/03/2005, acquisita al
protocollo del Genio Civile di Pescara, Ufficio di Chieti con il n. RA/509 del
17/03/2005 e con l’istanza del Comune di Palena del 19/09/2006, acquisita al
protocollo del Genio Civile di Pescara, Ufficio di Chieti con il n. RA/2584 del
28/09/2005;
3)
sull’istanza di concessione è stata esperita la rituale e completa istruttoria,
nel corso della quale sono state presentate opposizioni e relative
controdeduzioni;
VISTO il disciplinare
repertorio n. 8551, relativo alla concessione di derivazione d’acqua dal fiume
Aventino, con opera di presa in loc. “Ponte” a quota
744,60 m.s.l.m. e restituzione in loc.
“Torre” a quota 675,00 m.s.l.m. in comune di Palena
(CH), sottoscritto presso il Servizio Genio Civile Regionale di Pescara –
Ufficio di Chieti, in data 16/03/2015 dall’Ing. Agostino Terenzini
nato a Lettopalena (CH) il 28.11.1949, nella sua qualità di Legale
Rappresentante ed Amministratore Unico Società Nuova Energia S.p.A, e dall’Ing. Emidio Primavera in qualità di Dirigente
del Servizio Genio Civile di Pescara, Ufficio di Chieti;
DETERMINA
Art.
1
Salvo i diritti dei
terzi, dei riservatari, dei vincoli del P.R.G.A., superate o respinte le
richieste di cui non si è fatta ragione nelle premesse della presente Determina
e nel disciplinare di concessione e fatti salvi eventuali futuri adempimenti
regionali ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 152/2006,
così come modificata dal D. Lgs. 258/00 e s.m.i., è concesso alla Società Nuova Energia S.p.A. con
sede legale nel Comune di Palena (CH), di derivare acqua ad uso idroelettrico
dal fiume Aventino nel comune di Palena (CH), stabilendo la portata di moduli
medi 6,50 (650,00 l/s) d’acqua, e moduli 25,00 (2.500,00 l/s) di cui moduli
1,30 (130,00 l/s) sono concessi in via precaria.
Art.
2
La concessione avrà la
durata di 30 (trenta) anni successivi e continui subordinatamente
all’osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n. di
repertorio n. 8551 del 16/03/2015, che si approva, e verso il pagamento del
canone annuo di € 18.628,26 (Euro diciottomilaseicentoventotto/26),
a decorrere improrogabilmente dalla data della presente Determina, anche se la
società concessionaria non possa o non voglia farne uso, in tutto o in parte,
della concessione salvo il diritto di rinuncia ai sensi della legge del
18.10.1942, n. 1434. Oltre al canone, la Società concessionaria corrisponderà
alla Regione Abruzzo l’addizionale regionale di € 1.862,83 (Euro milleottocentosessantadue/83), pari al 10 per cento del
canone dovuto. Inoltre a favore dei comuni del Bacino Imbrifero Montano del
fiume Sangro, ai sensi della legge n. 959 del 27/12/1953, delimitato con
decreto ministeriale del 14/12/1954 il versamento del sovraccanone
annuo di € 10.147,97 (diecimilacentoquarantasette/97)
in ragione di € 22,88 per chiloWatt di potenza
nominale tassabile e agli Enti rivieraschi interessati, la Provincia di Chieti
e il Comune di Palena (CH) il versamento del sovraccanone
annuo di € 2.536,90 (duemilacinquecentotrentasei/90)
in ragione di € 5,72 per chiloWatt di potenza
nominale tassabile. Entro sessanta giorni dalla notifica della determina di
concessione la Società nuova Energia S.p.A. ai sensi dell’art. 6 comma 3
lettera e) del D.P.G.R. n. 3/Reg. del 13.08.2007, dovrà fare dichiarazione
della derivazione secondo l’Allegato Tecnico Scheda I, ai sensi dell’art. 6
comma 5 del medesimo D.P.G.R..
Omississ
Art.
6
Ai
sensi dell’art. 3, comma 4, della L. 241/1990 e s.m.i.,
nei confronti del presente provvedimento è ammesso il ricorso davanti al
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche entro il termine di sessanta giorni
dalla data di notifica dello stesso, o dalla data in cui l’interessato ne abbia
avuto piena conoscenza. Per quanto non previsto in questo Atto Concessorio, si rinvia alle vigenti normative in materia..
IL
DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Ing.
Emidio Primavera