Concessione di derivazione ad uso idroelettrico dal fiume Aventino, con portata di moduli medi 6,50 (650,00 l/s) d’acqua, e moduli 25,00 (2500,00 l/s) di cui mod. 1,30 (130,00 l/s) sono concessi in via precaria, e con opera di presa in loc. “Ponte” a quota 744,60 m.s.l.m. e restituzione in loc. “Torre” a quota 675,00 m.s.l.m. in comune di Palena (CH), per produrre, sul salto di mt. 69,60, la potenza nominale media di KW 443,53. Ditta Nuova Energia SpA - Codice Univoco: CH/D/11650.

 

IL DIRETTORE REGIONALE

 

Omissis

 

VISTA la domanda del 20/06/2005, acquisita al protocollo del Genio Civile di Pescara, Ufficio di Chieti con il n. RA/1119 del 21/06/2005, modificata in data 25/02/2014 ed acquisita al protocollo del Genio Civile di Pescara, Ufficio di Chieti con il n. RA/55585, ai sensi dell’art. 16 del Regolamento D.P.G.R. n. 3/Reg. del 13.08.2007, proposta dalla Società Nuova Energia S.r.l., a cui è subentrata la Società Nuova Energia S.p.A., per la concessione di derivazione d’acqua ad uso idroelettrico dal fiume Aventino nel Comune di Palena (CH);

 

Omissis

 

PRECISATO che:

1) la derivazione richiesta dalla Società Nuova Energia S.p.A., con istanza 20/06/2005 e modificata in data 25/02/2014, di cui alle premesse, consiste nel prelievo dal fiume Aventino, con opera di presa in loc. “Ponte” a quota 744,60 m.s.l.m. e restituzione in loc. “Torre” a quota 675,00 m.s.l.m. in comune di Palena (CH), per produrre, sul salto di mt. 69,60, la potenza nominale media di KW 443,53;

2) la suddetta domanda era in concorrenza con le istanze presentate dalla Società GHB Energy Srl del 15/03/2005, acquisita al protocollo del Genio Civile di Pescara, Ufficio di Chieti con il n. RA/509 del 17/03/2005 e con l’istanza del Comune di Palena del 19/09/2006, acquisita al protocollo del Genio Civile di Pescara, Ufficio di Chieti con il n. RA/2584 del 28/09/2005;

3) sull’istanza di concessione è stata esperita la rituale e completa istruttoria, nel corso della quale sono state presentate opposizioni e relative controdeduzioni;

 

VISTO il disciplinare repertorio n. 8551, relativo alla concessione di derivazione d’acqua dal fiume Aventino, con opera di presa in loc. “Ponte” a quota 744,60 m.s.l.m. e restituzione in loc. “Torre” a quota 675,00 m.s.l.m. in comune di Palena (CH), sottoscritto presso il Servizio Genio Civile Regionale di Pescara – Ufficio di Chieti, in data 16/03/2015 dall’Ing. Agostino Terenzini nato a Lettopalena (CH) il 28.11.1949, nella sua qualità di Legale Rappresentante ed Amministratore Unico Società Nuova Energia S.p.A, e dall’Ing. Emidio Primavera in qualità di Dirigente del Servizio Genio Civile di Pescara, Ufficio di Chieti;

 

DETERMINA

 

Art. 1

 

Salvo i diritti dei terzi, dei riservatari, dei vincoli del P.R.G.A., superate o respinte le richieste di cui non si è fatta ragione nelle premesse della presente Determina e nel disciplinare di concessione e fatti salvi eventuali futuri adempimenti regionali ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 152/2006, così come modificata dal D. Lgs. 258/00 e s.m.i., è concesso alla Società Nuova Energia S.p.A. con sede legale nel Comune di Palena (CH), di derivare acqua ad uso idroelettrico dal fiume Aventino nel comune di Palena (CH), stabilendo la portata di moduli medi 6,50 (650,00 l/s) d’acqua, e moduli 25,00 (2.500,00 l/s) di cui moduli 1,30 (130,00 l/s) sono concessi in via precaria.

 

Art. 2

 

La concessione avrà la durata di 30 (trenta) anni successivi e continui subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n. di repertorio n. 8551 del 16/03/2015, che si approva, e verso il pagamento del canone annuo di € 18.628,26 (Euro diciottomilaseicentoventotto/26), a decorrere improrogabilmente dalla data della presente Determina, anche se la società concessionaria non possa o non voglia farne uso, in tutto o in parte, della concessione salvo il diritto di rinuncia ai sensi della legge del 18.10.1942, n. 1434. Oltre al canone, la Società concessionaria corrisponderà alla Regione Abruzzo l’addizionale regionale di € 1.862,83 (Euro milleottocentosessantadue/83), pari al 10 per cento del canone dovuto. Inoltre a favore dei comuni del Bacino Imbrifero Montano del fiume Sangro, ai sensi della legge n. 959 del 27/12/1953, delimitato con decreto ministeriale del 14/12/1954 il versamento del sovraccanone annuo di € 10.147,97 (diecimilacentoquarantasette/97) in ragione di € 22,88 per chiloWatt di potenza nominale tassabile e agli Enti rivieraschi interessati, la Provincia di Chieti e il Comune di Palena (CH) il versamento del sovraccanone annuo di € 2.536,90 (duemilacinquecentotrentasei/90) in ragione di € 5,72 per chiloWatt di potenza nominale tassabile. Entro sessanta giorni dalla notifica della determina di concessione la Società nuova Energia S.p.A. ai sensi dell’art. 6 comma 3 lettera e) del D.P.G.R. n. 3/Reg. del 13.08.2007, dovrà fare dichiarazione della derivazione secondo l’Allegato Tecnico Scheda I, ai sensi dell’art. 6 comma 5 del medesimo D.P.G.R..

 

Omississ

 

Art. 6

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L. 241/1990 e s.m.i., nei confronti del presente provvedimento è ammesso il ricorso davanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica dello stesso, o dalla data in cui l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza. Per quanto non previsto in questo Atto Concessorio, si rinvia alle vigenti normative in materia..

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Ing. Emidio Primavera