ATTO
DI PROMULGAZIONE N. 15
VISTO
l’art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22
novembre 1999 n. 1;
VISTI
gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;
VISTO
il verbale del Consiglio Regionale n. 33/7 del 26.5.2015
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
LEGGE REGIONALE 9
GIUGNO 2015 N. 15
Il
sistema di Governance turistica regionale
e ne dispone la
pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.
Art.
1
(Il
sistema di governance regionale)
1. La Regione Abruzzo favorisce processi di
aggregazione programmatica, progettuale, operativa e coordinata tra soggetti
pubblici e privati per sviluppare una cultura di governo locale del turismo,
connessa alle strategie e alle programmazioni regionali, nazionali e
comunitarie.
2. La Regione Abruzzo, al fine di ottimizzare
la competitività dell’offerta turistica regionale, favorisce e sostiene la
creazione, la individuazione e l’attivazione di interazioni su base tematica e
intersettoriale, il raccordo ed il coordinamento fra livelli locali e regionali
fra attori pubblici e privati.
Art.
2
(Sistemi
Turistici Locali)
1. I Sistemi Turistici Locali (STL) sono
contesti turistici omogenei, comprendenti ambiti territoriali appartenenti
anche a regioni diverse, caratterizzati dall’offerta integrata di beni
culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici
dell’agricoltura e dell’artigianato locali, e dalla presenza diffusa di imprese
turistiche singole o associate.
2. Gli STL rispondono ai seguenti requisiti:
a. gli STL non hanno struttura operativa e
si avvalgano della operatività di due o più Destination
Management Company (DMC) orientate alla competitività della offerta di
destinazione territoriale con proprio logo e caratterizzazione, a seconda delle
peculiarità territoriali e della caratterizzazione delle diverse offerte
turistiche;
b. in un unico STL possono operare più DMC,
minimo due, ciascuna con un progetto di sviluppo turistico, contemplando
attività ed interventi coordinati, integrati e anche in cooperazione
all’interno dello stesso STL, raccordati in seno alla partnership di STL e
coerenti con l’intera programmazione regionale, nazionale e comunitaria.
3. Ai progetti di sviluppo turistico
territoriali possono partecipare anche le Product Management Company (PMC).
Art.
3
(Definizione
DMC)
1. La Destination
Management Company (DMC) è un’organizzazione di governance
locale e project management aperta all’accesso ed
alla partecipazione di operatori pubblici o privati, che elabora e gestisce lo
sviluppo turistico riferito ad una o più destinazioni attraverso la
partecipazione finanziaria degli attori interessati ed in connessione con la
programmazione regionale, nazionale, comunitaria.
2. La DMC opera in totale raccordo con la Regione
Abruzzo al fine di garantire supporto logistico per la gestione di reti e
piattaforme regionali articolate territorialmente relativamente alle
destinazioni di competenza, per la attivazione e gestione di servizi alle
imprese e ai turisti.
Art.
4
(Attività
DMC)
1. La DMC predispone il progetto di sviluppo
turistico di destinazione, lo condivide con il proprio STL se già riconosciuto,
lo attua e lo gestisce in riferimento al ruolo assegnato, al mandato o al
contratto conferito o stipulato.
2. La DMC è soggetto beneficiario, attuatore
e gestore di finanziamenti e sovvenzioni in regime di aiuto a favore di
impresa, nei limiti delle normative vigenti europee, statali e regionali.
3. La DMC è “Organismo Intermedio” per
l’attuazione di specifiche azioni, interventi, attività o progetti in qualità
di soggetto gestore di piani e programmi europei, nazionali e regionali.
4. La DMC è soggetto gestore di servizi per
gli operatori pubblici e privati connessi alla offerta della destinazione,
ovvero come soggetto fornitore di servizi per turisti, consumatori ed utenti,
ivi compresi quelli di informazione ed assistenza turistica: in tal senso le
DMC possono gestire gli uffici di informazione e accoglienza nel proprio
territorio di competenza in raccordo con le PMC.
5. La DMC opera per ottimizzare, all’interno
delle proposte turistiche di destinazione, l’accessibilità e l’utilizzo di
risorse, servizi ricettivi, servizi complementari, consumi delle produzioni
locali, per migliorare le attività degli operatori pubblici e privati coinvolti
nella offerta turistica della destinazione interessata, per confezionare
offerte turistiche competitive e specializzate per mercati, per target e per
periodi, inserendole nelle proposte a marchio territoriale della destinazione e
nelle proposte per linee di prodotto regionali realizzate dalle PMC.
6. La DMC opera in totale raccordo con la
Regione Abruzzo e con altri organismi di settore, in coerenza con la
programmazione regionale, nazionale e comunitaria nel pieno rispetto delle
attività rispettivamente assegnate ed attuate, garantendo supporto logistico
per la gestione di reti e piattaforme regionali articolate territorialmente
relativamente alle destinazioni di competenza, per la attivazione e gestione di
servizi alle imprese e ai turisti.
Art.
5
(Definizione
PMC)
1. La Product Management Company (PMC) è
un’organizzazione di governance regionale e project management aperta all’accesso ed alla
partecipazione di operatori pubblici o privati, che elabora e gestisce lo
sviluppo turistico riferito ad uno o più prodotti regionali attraverso la
partecipazione finanziaria degli attori interessati ed in connessione con la
programmazione regionale, nazionale, europea.
2. La PMC opera in totale raccordo con la
Regione Abruzzo al fine di garantire supporto logistico per la gestione di reti
e piattaforme regionali articolate tematicamente relativamente alle linee di
prodotto di competenza, per la attivazione e gestione di servizi alle imprese e
ai turisti.
3. La PMC opera per ottimizzare, all’interno
delle proposte turistiche di una o più linee di prodotto, l’accessibilità e
l’utilizzo di risorse, servizi ricettivi, servizi complementari, consumi delle
produzioni locali, per migliorare le attività degli operatori pubblici e
privati coinvolti nella offerta turistica della linea o delle linee di prodotto
interessate, per confezionare offerte turistiche competitive e specializzate
per mercati, per target e per periodi, utilizzando proposte provenienti dalle
DMC, elaborando direttamente proposte per linee di prodotto regionali
realizzate dalla PMC.
Art.
6
(Attività
PMC)
1. La PMC predispone il progetto di sviluppo
turistico di destinazione, lo condivide con il proprio STL se già riconosciuto
e con le DMC, lo attua e lo gestisce in riferimento al ruolo assegnato, al
mandato o al contratto conferito o stipulato.
2. La PMC è soggetto beneficiario, attuatore
e gestore di finanziamenti e sovvenzioni di regimi di aiuto a favore di
impresa, nei limiti delle normative vigenti comunitarie, statali e regionali.
3. La PMC è “Organismo Intermedio” per
l’attuazione di specifiche azioni, interventi, attività o progetti in qualità
di soggetto gestore di piani e programmi europei, nazionali, regionali.
4. La PMC è soggetto gestore di servizi per
gli operatori pubblici e privati connessi alla offerta della destinazione,
soggetto fornitore di servizi per turisti, consumatori ed utenti, ivi compresi
quelli di informazione ed assistenza turistica: in tal senso le PMC possono
gestire gli uffici di informazione ed accoglienza sul territorio regionale in
raccordo con le DMC.
5. La PMC opera come polo specialistico per
sensibilizzare e supportare operatori pubblici e privati dell’ambito
territoriale per la creazione di linee di prodotto ed eventuali reti di
impresa.
6. La PMC opera in totale raccordo con la
Regione Abruzzo e con altri organismi di settore, in coerenza con la
programmazione regionale, nazionale e comunitaria nel pieno rispetto delle
attività rispettivamente assegnate ed attuate, garantendo supporto logistico
per la gestione di reti e piattaforme regionali articolate tematicamente
relativamente alle linee di prodotto di competenza, per la attivazione e
gestione di servizi alle imprese e ai turisti.
Art.
7
(Riconoscimento
STL, DMC, PMC)
1. Sono istituiti presso il Servizio preposto
del Dipartimento regionale competente in materia gli elenchi contenenti il
sistema di governance territoriale.
2. Negli elenchi di cui al comma 1 sono
inseriti gli STL, le DMC, le PMC esistenti alla data dell’entrata in vigore
della presente legge.
3. Con deliberazione della Giunta regionale
sono stabiliti i criteri e le modalità di accertamento dei requisiti per
l’inserimento negli elenchi di cui al comma 1, e costituite con avviso pubblico
di selezione contenuto ai sensi della DGR n° 175 del 21.02.2005 e del Piano del
Turismo 2010-2012 della Regione Abruzzo.
4. Entro centottanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge la Giunta regionale predispone le Linee Guida
operative per l’attuazione del sistema di governance
locale.
Art.
8
(Norma
finanziaria)
1. La presente legge non comporta oneri a
carico del bilancio regionale.
Art.
9
(Abrogazioni)
1. La legge regionale 17 maggio 2004, n. 17
(Sistemi turistici locali) è abrogata.
Art.
10
(Entrata
in vigore)
La presente legge entra
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).
La presente legge
regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Abruzzo
L’Aquila, addì
09.06.2015
IL
PRESIDENTE
Dott.
Luciano D’Alfonso
.