ATTO
DI PROMULGAZIONE N. 14
VISTO
l’art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22
novembre 1999 n. 1;
VISTI
gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;
VISTO
il verbale del Consiglio Regionale n. 33/6 del 26.5.2015
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
LEGGE
REGIONALE 9 GIUGNO 2015 N. 14
Nuova
disciplina per l’istituzione dei distretti rurali della Regione Abruzzo e
modifica alla legge regionale 3 marzo 1988, n. 25 (norme in materia di usi
civici e gestione delle terre civiche - esercizio delle funzioni
amministrative)
E ne dispone la pubblicazione
sul bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.
Art.
1
(Istituzione)
1. La Regione Abruzzo istituisce i distretti
rurali quali strumenti di sviluppo e di corretta gestione del territorio in
aree fortemente caratterizzate dall'attività agricola (decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a
norma dell'articolo 7 della Legge 5 marzo 2001, n. 57”).
Art.
2
(Definizione)
1.
I distretti rurali sono sistemi locali
caratterizzati da identità storiche e territoriali omogenee, derivanti
dall'integrazione tra attività agricole ed altre attività locali (agriturismo,
turismo rurale, artigianato, valori legati all'ambiente e alla tradizione
contadina, attività turistico-culturali), nonché dalla produzione di beni e
servizi di particolare specificità, coerenti con storia e vocazioni naturali
del territorio.
Art.
3
(Finalità)
1. La Regione Abruzzo, al fine di promuovere
i distretti rurali, interviene con politiche finalizzate a:
a. favorire i processi di riorganizzazione
interna del distretto, rafforzando e consolidando il coordinamento e le
relazioni tra le imprese;
b. rendere coerenti le strutture produttive
esistenti e le infrastrutture di servizio alle necessità economiche ambientali
e territoriali;
c. migliorare la qualità di conformità dei
processi e delle aziende;
d. promuovere la sicurezza degli alimenti;
e. sostenere la presenza sui mercati
nazionali ed internazionali delle imprese;
f. valorizzare la produzione agricola;
g. migliorare la qualità territoriale,
ambientale e paesaggistica dello spazio rurale;
h. contribuire al mantenimento e alla
crescita dell'occupazione;
i. valorizzare ed incrementare la filiera
foresta-legno e la filiera agro-energia con il relativo mercato delle biomasse.
2. La Regione Abruzzo realizza le finalità
previste dalla presente legge con il coinvolgimento delle Istituzioni e dei
soggetti operanti sul territorio del distretto, anche con l'utilizzo di
strumenti di programmazione negoziata.
Art.
4
(Individuazione
dei distretti rurali e costituzione delle società di distretto)
1. Il Comitato promotore si costituisce
mediante protocollo d’intesa tra gli enti locali e i soggetti privati che
operano nel sistema integrato in ambito locale così come definito dall'articolo
3.
2. I soggetti aderenti al protocollo d'intesa
sono rappresentativi delle caratteristiche del territorio e devono appartenere
alle strutture produttive, tradizionali, storiche e sociali del territorio del
distretto.
3. I soggetti di cui al comma 2 sono:
a. enti locali territoriali ed altri enti
pubblici;
b. soggetti privati produttivi operanti
nell'ambito del distretto;
c. associazioni di rappresentanza della
cooperazione;
d. organizzazioni professionali agricole,
sindacali e ambientaliste.
4. Nel protocollo d'intesa viene individuato
un ente locale o soggetto privato con funzioni di referente e coordinatore per
lo svolgimento delle attività organizzative.
5. La Giunta regionale, previa valutazione
tecnica della competente struttura regionale, riconosce con proprio atto i
distretti rurali.
6. Dopo l’avvenuto riconoscimento, il nucleo
promotore del distretto avvia la costituzione della società di distretto,
costituita da imprenditori privati e loro rappresentanze, enti locali, parti
sociali, nel rispetto di quanto indicato nel protocollo d’intesa tenuto conto
di eventuali osservazioni formulate dalla Regione. Il Comitato promotore cessa
le sue funzioni al momento della costituzione della società di distretto.
Art.
5
(Piano
di distretto)
1. Il Comitato promotore del distretto, in
sinergia con i soggetti aderenti, elabora il piano di distretto entro novanta
giorni dal riconoscimento del distretto stesso.
2. Il Comitato promotore del distretto
assicura la partecipazione delle istituzioni locali e delle rappresentanze
economiche e sociali del territorio distrettuale attraverso strumenti
permanenti di concertazione istituzionale.
Art.
6
(Contenuti
e procedure del piano)
1. Il Piano di distretto è adottato dalla
Regione sentite le rappresentanze economiche, sociali e istituzionali
maggiormente rappresentative del territorio regionale interessato, e i suoi
contenuti, che assumono maggiore o minore rilevanza in funzione della tipologia
di distretto, sono così rappresentati:
a. processi di coesione e correlazione tra i
diversi settori produttivi presenti all'interno del distretto rurale;
b. riorganizzazione delle filiere
produttive, comprese quelle foresta-legno e dell'agro-energia, ai fini
dell'incremento della competitività e della salvaguardia ambientale;
c. sostenibilità ambientale anche attraverso
la promozione dell'efficienza energetica e lo sviluppo di risorse energetiche
da fonti rinnovabili;
d. mantenimento e crescita occupazionale dei
settori produttivi economici anche attraverso azioni di formazione;
e. creazione e miglioramento di strutture
produttive ed infrastrutture di servizio adeguate per le esigenze funzionali
del distretto;
f. sviluppo di relazioni economiche fra i
soggetti del distretto in chiave interprofessionale;
g. conservazione, tutela e valorizzazione
delle connotazioni paesaggistiche ed ambientali del territorio, anche
attraverso la promozione della multifunzionalità dell'agricoltura.
2. Il Piano di distretto deve prevedere
almeno:
a. l'analisi sintetica della situazione
esistente e delle prospettive della produzione, lavorazione, trasformazione e
commercializzazione, distribuzione e consumo dei prodotti del distretto
compresi quelli della filiera foresta-legno e della filiera dell'agro-energia,
nonché delle problematiche ambientali e territoriali;
b. la descrizione della situazione esistente
ed una valutazione delle prospettive delle diverse forme di interrelazione e
interdipendenza tra imprese della produzione, della lavorazione, della
trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, dei prodotti
agro-forestali e della produzione di energia da fonti rinnovabili, ed altri
soggetti locali;
c. l'indicazione delle politiche agricole e
rurali, agro-forestali e agro-energetiche significative per il distretto, la
tutela e la valorizzazione delle produzioni agricole, delle produzioni della
filiera foresta-legno e della filiera dell'agro-energia, delle risorse
ambientali e territoriali, del paesaggio e delle tradizioni rurali;
d. la definizione di progetti di
innovazione;
e. l'adesione di un numero minimo di imprese
(PMI), comunque non inferiore a dieci, nonché le associazioni di categoria più
rappresentative del settore cui fanno riferimento le imprese;
f. le proposte di interventi per
l'ammodernamento e la razionalizzazione dei processi produttivi e per la
valorizzazione delle produzioni del distretto privilegiando l'utilizzo in forma
integrata degli strumenti finanziari disponibili.
3. Il Piano di distretto è approvato dalla
Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, entro
sessanta giorni.
4. Il Piano di distretto può essere
modificato, su proposta delle società di distretto con le procedure previste
dai commi 1 e 2.
Art.
7
(Clausola
Valutativa)
1. La Giunta regionale, con cadenza biennale,
presenta alla Commissione consiliare competente una relazione dalla quale
emergono le modalità di attuazione e gestione della politica con particolare
riferimento a:
a. numero dei distretti rurali di nuova
istituzione;
b. tipologie dei soggetti aderenti (pubblici
e privati);
c. i progetti, le attività e risorse
previsti nei Piani di distretto approvati;
d. gli interventi e i progetti realizzati e
le risorse utilizzate;
e. le criticità riscontrate nella fase di
attuazione.
Art.
8
(Distretto
agroalimentare della pesca)
1. E'
istituito il distretto agroalimentare della pesca con le modalità e le
procedure di cui agli articoli 4, 5 e 6.
Art.
9
(Sostituzione
dell’art. 16 della L.R. 25/1988)
1. L’art. 16 della L.R. 3 marzo 1988, n. 25
(Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche – Esercizio
delle funzioni amministrative) è sostituito con il seguente:
“Art.
16
(Forme
organizzative di utilizzazione delle terre civiche di categoria “A”)
1. Le terre civiche di categoria “A” o quelle
comunque aventi le caratteristiche della categoria stessa, sono gestite:
a. dai comuni e/o dalle amministrazioni
separate dei beni civici;
b. attraverso le forme associative,
consortili o contrattuali previste dal codice civile promosse dai comuni e/o
dalle amministrazioni separate dei beni civici a cui possono partecipare, in
qualità di soci, i proprietari pubblici e privati di beni agro-silvo-pastorali, le imprese e cooperative agricole e
forestali, gli imprenditori agricoli e coltivatori diretti e, in genere, i
soggetti della filiera bosco-legno. Tali forme di gestione necessitano di
autorizzazione da parte dell’Amministrazione regionale;
c. attraverso concessioni di utenza di terre
civiche, che costituiscano una sufficiente unità colturale in relazione ai fini
produttivi nel settore boschivo e pascolivo cui le terre stesse sono destinate,
in favore di società cooperative e loro consorzi e/o coltivatori diretti o
imprenditori agricoli.
2. Le forme di gestione di cui alla lettera
a) del comma 1 del presente articolo non necessitano di autorizzazione da parte
dell’Amministrazione regionale.
3. Le concessioni in utenza di cui alla
lettera c) del comma 1 del presente articolo sono proposte dal comune o dall’amministrazione
separata frazionale ed autorizzate, a seguito di apposita istruttoria, con
apposito atto dal Servizio regionale di cui all’art. 4 della presente legge e
per la durata massima prevista nei piani adottati dagli enti gestori nel
rispetto della L.R. 3/2014. Nell’istruttoria e nella concessione si terrà conto
della capacità tecnica e della professionalità dei richiedenti in relazione
alle particolari esigenze derivanti dalla destinazione delle terre ad attività
colturali, boschive e pascolive.”.
Art. 10
(Norma
finanziaria)
1. Per la prima applicazione della presente
legge per l'anno 2015, non si prevedono oneri a carico del bilancio della
Regione.
Art.
11
(Disposizioni
transitorie e finali)
1. La legge regionale 3 marzo 2005, n. 18
(Istituzione dei distretti rurali) è abrogata.
Art.
12
(Entrata
in vigore)
La presente legge entra
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT)
La presente legge
regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Abruzzo.
L’Aquila, addì
09.06.2015
IL
PRESIDENTE
Dott.
Luciano D’Alfonso