GIUNTA REGIONALE

 

Omissis

 

DELIBERAZIONE 11.04.2015 N. 266

L.R. 10 marzo 1983, n. 11 - art. 9, L.R. 7 giugno 1969, n. 36 - art. 8 – Elezioni del 1° marzo 2015 per il rinnovo degli organi consortili del Consorzio di Bonifica CENTRO Bacino Saline, Pescara, Alento e Foro con sede in Chieti. Validazione.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTE le disposizioni normative di cui all’oggetto, con particolare riguardo alle competenze della Giunta regionale ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 23 giugno 1962, n. 947, dell’art. 1 e 2 comma 1° del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 e degli art. 9 e 15 della L.R. 10 marzo 1983, n. 11;

 

PRESO ATTO

-           che con nota prot. 11556 del 17 novembre 2014, acquisita dalla Giunta Regionale al prot. RA306890 del 18 novembre 2014, il Presidente del Consorzio di Bonifica Centro ha comunicato che con Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 12 del 14 novembre 2014 è stata fissata la data del 1° marzo 2015 per la Convocazione dell’Assemblea dei Consorziati al fine di procedere alle elezioni dei nuovi Organi consortili;

-           che con D.G.R. 29 luglio 2014 n. 494, pubblicata sul B.U.R.A. n. 34 Ordinario del 27 Agosto 2014, la Giunta regionale ha richiesto al Consiglio regionale la nomina dei quattro membri di diritto secondo quanto previsto dall’art. 7 della L.R. 10 marzo 1983, n. 11, come modificato dall’art. 2 della L.R. 24 agosto 2001, n. 39, ovvero di riconfermare i nominativi in precedenza designati con gli specifici decreti del Presidente del Consiglio Regionale;

 

CONSTATATO che a seguito delle suddette elezioni consortili, svoltesi in data 1° marzo 2015, il Consorzio di Bonifica Centro, con nota prot. 3384 del 3 marzo 2015, acquisita agli atti della Giunta regionale in pari data al prot. RA54997, ha trasmesso nei termini stabiliti i verbali relativi alle operazioni elettorali, ai sensi dell’art. 9 della L.R. 10 marzo 1983, n. 11;

 

CONSIDERATO che, ai sensi dall’art. 8 commi 1 e 2 della L.R. 36/1996 (norme da considerarsi reviviscenti a seguito dell’abrogazione dell’art. 3 della L.R. 41/2004 per effetto dell’art. 51 della L.R. 34/2007), le “votazioni sono valide” quando il numero dei consorziati partecipanti al voto in almeno due delle tre sezioni previste dall’art. 8 della L.R. 11/83, sia almeno pari al:

-    10% degli aventi diritto al voto iscritti nella prima sezione o della contribuenza della   sezione;

-    15% degli aventi diritto al voto iscritti nella seconda sezione o della contribuenza della sezione;

-    15% degli aventi diritto al voto iscritti nella terza sezione o della contribuenza della sezione;

 

CONSIDERATO che dalla lettura dei suddetti verbali emerge che in tutte le sezioni si è raggiunto il quorum previsto dalla succitata norma;

 

RITENUTO pertanto di poter accertare ai sensi dell’art. 8 della L.R. 36/1996, la validità delle elezioni per il rinnovo degli Organi consortili del Consorzio di Bonifica Centro, tenutesi il 1° marzo 2015;

 

PRESO ATTO che non sono pervenuti, alla Giunta regionale, ricorsi formulati ai sensi dell’art. 9 della L.R. 10 marzo 1983, n. 11 nei termini ivi previsti;

 

VISTA la L.R. 77/1999;

 

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento Attività Produttive e Politiche Agricole ed il Dirigente del Servizio Interventi Strutturali, ognuno per quanto di propria competenza, apponendo la propria firma in calce al presente provvedimento, hanno attestato la regolarità tecnico-amministrativa e la legittimità della presente deliberazione.

 

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

 

DELIBERA

 

per le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:

 

1.           di prendere atto che le elezioni per il rinnovo degli Organi consortili del Consorzio di Bonifica CENTRO Bacino Saline, Pescara, Alento e Foro con sede in Chieti, tenutesi in data 1° marzo 2015, sono valide ai sensi dall’art. 8 commi 1 e 2 della L.R. 36/1996 per le motivazioni espresse in premessa;

2.           di prendere atto, altresì, che non sono pervenuti alla Giunta Regionale ricorsi formulati ai sensi dell’art. 9 della L.R. 10 marzo 1983, n. 11 nei termini ivi previsti;

3.           di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.A. e sul sito internet della Regione Abruzzo.