DIPARTIMENTO
SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE
SERVIZIO
PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO
DETERMINAZIONE
11.05.2015 DPD27 n. 100
Reg.
(CE) n.1698/05 – Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Asse II – Misura 214 –Azione
II - (AGRICOLTURA BIOLOGICA)- Reg (UE) n. 335/2013 e
Reg. (UE) n. 1305/2013. - BANDO CONDIZIONATO per la presentazione delle domande
di aiuto per l’annualità 2015.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RICHIAMATI:
-
il
Reg. (CE) n. 1698/05 del Consiglio del 20
settembre 2005, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale FEARS);
-
il
Reg.(CE) n.1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 recante disposizioni per l’applicazione del Reg. CE 1698/05 del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale (FEARS)
-
il
Reg. (CE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce
modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto
riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per
le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
-
il
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Abruzzo approvato dalla
Commissione Europea C(2008) 701 del 15/02/2008, e approvato dalla Giunta
Regionale con D.G.R. n. 217 del 21/03/2008 e modificato con successiva
decisione C/2009/10341 del 17/12/2009, recepita dalla Giunta Regionale con
deliberazione n. 787 del 21.12.2009, e pubblicato sul B.U.R.A. n. 2 Straordinario
del 29.01.2010;
-
la
Decisione di esecuzione della Commissione n. C(2012) 8498 del 26/11/2012 che
approva la revisione del P.S.R. Abruzzo 2007/2013 e la relativa presa d’atto di
cui alla D.G.R. n. 939 del 29/12/2012;
-
il
Regolamento di esecuzione (UE) n.335/2013 della Commissione del 12/04/2013, che
modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione
del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
-
il
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17/12/2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEARS) e che abroga il Reg. (CE) n.
1698/2005 del Consiglio;
-
il
Reg. (CE) n. 1975/2006 della Commissione recante modalità di applicazione del
Reg. CE 1698/05 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure
di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno allo sviluppo rurale
e s. m. e i.;
VISTO il regolamento (UE)
n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune
e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE)
n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
VISTO il regolamento (UE)
n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di
sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento
(CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
VISTO il regolamento (UE)
n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che
stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il
regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e
modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n.
1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
Visto il Regolamento delegato
(UE) n. 639/2014 della
Commissione, dell’11 marzo
2014, che integra il Regolamento
(UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme
sui pagamenti diretti
agli agricoltori nell’ambito
dei regimi di
sostegno previsti dalla
politica agricola comune e che modifica l’allegato X di tale
Regolamento;
VISTO il regolamento
delegato (UE) n. 640/2014 della commissione dell’11 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il
rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili
ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
VISTO il regolamento di
esecuzione (UE) n. 907/2014 della Commissione del 11 marzo 2014
che integra il Reg UE 1306/2013
ed particolare alla lettera b) dell’art. 41 precisa “ a norma dell’articolo
36, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento
UE 1306/2013 i pagamenti intermedi
effettuati dalla Commissione sono assoggettati all’obbligo di rispettare
l’importo globale del contributo del FEARS assegnato ad ogni Asse prioritario
per l’intero periodo coperto dal programma interessato;”
VISTO il regolamento di
esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTO il D:M n. 6513 del 18 novembre 2014, recante “Disposizioni
nazionali di applicazione del
Regolamento (UE) n. 1307/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”;
Visto il D.M. n. 162 del
12/01/2015 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014 – 2020;
VISTO il D.M. n. 1420 del
26 febbraio 2015 recanti Disposizioni modificative ed integrative del decreto
ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
Visto il D.M. n. 1922 del
20/03/2015 recanti ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della
gestione della PAC 2014-2020.
VISTO il D.M. n. 180 del 23.01.2015 - Disciplina del regima di Condizionalità ai
sensi del Reg. (UE) n.1306/2013
e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti
diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale.
VISTO il Reg. (CE) n.
834/2007 sull’agricoltura biologica e il Reg. (CE) n. 889/2008 con le modalità
di applicazione;
Visto il D.M. n. 18321
del 9 agosto 2012 (gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione,
documento giustificativo e certificato
di conformità) s.m.i.;
DATO ATTO CHE l’Autorità di
Gestione del PSR., con la comunicazione
acquisita in prot.103379 RA in data 20.04.2015,
invita il Servizio competente a voler dare seguito a tutte le procedure necessarie all’apertura dei termini anche per la presentazione
delle domande di aiuto di che trattasi;
RITENUTO quindi recepire
quanto espresso in premessa precisando
che:
- possono
essere aperti i termini del Bando Condizionato per la
presentazione delle domande di aiuto -annualità 2015- per beneficiare delle
provvidenze previste dalla misura 214- (Agricoltura Biologica);
- il termine ultimo per la presentazione delle domande di
aiuto per l’anno 2015 è stabilito al
15 giugno 2015;
VISTO e ritenuto
meritevole di approvazione
il bando pubblico, di cui all’Allegato A della presente
determinazione, relativo alla misure 214 del Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Abruzzo, predisposto dall’Ufficio Attuazione dei Programmi
Agroambientali del Servizio Produzioni Agricole e Mercato;
RITENUTO inoltre di precisare che:
-
le
ditte richiedenti non possono vantare alcun diritto al premio fino alla stesura
definitiva della graduatoria delle domande
di aiuto dichiarate ammesse e finanziabili e comunque fino
all’approvazione da parte della Commissione Europea della rimodulazione
finanziaria 2007-2013;
-
i
richiedenti non possono altresì, in alcuna sede, rivendicare alcun diritto nei
confronti della Regione, dell’Organismo Pagatore, dello Stato e della
Commissione Europea nel caso non sia possibile concedere i premi per incompatibilità delle disposizioni di cui
al Bando allegato, con i provvedimenti
adottati a livello Comunitario in sede di approvazione della modifica del PSR
2007-2013 e/o del nuovo PSR 2014-2020;
-
in caso non vi sia piena rispondenza tra quanto
previsto dall’allegato Bando e quanto previsto dalla specifica Misura del PSR
Abruzzo 2014-2020, gli interessati hanno facoltà di rinunciare senza penalità
alla richiesta di aiuto presentata, oppure sono tenuti ad adeguarsi a quanto
previsto nelle nuove disposizioni, sia riguardo agli impegni da rispettare che
riguardo agli eventuali nuovi importi dovuti anche dalla prevista demarcazione
tra il I e il II Pilastro – aiuti accoppiati art 52 greening
art. 43 del Reg UE 1306/2013, fermo restando il possesso di nuovi requisiti di
ammissibilità che dovessero essere successivamente previsti;
Per le motivazioni
espresse in premessa:
DETERMINA
Di:
1. approvare il bando condizionato di cui all’allegato a,
(composto di 12 facciate), quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, redatto dall’ufficio attuazione programmi agroambientali del
servizio produzioni agricole e mercato,
relativo alle misure 214 del programma
di sviluppo rurale 2007-2013 della regione abruzzo;
2. stabilire che le domande per la
partecipazione al bando
di cui al precedente punto 1) vanno presentate a partire dalla
data di pubblicazione della presente determinazione sul sito
www.regione.abruzzo.it/agricoltura e fino al 15 giugno 2015, salvo eventuali
successive proroghe che si ritengono fin
da questo momento accordate;
3. precisare che i richiedenti non possono,
in alcuna sede, rivendicare alcun diritto nei confronti della regione,
dell’organismo pagatore, dello stato e della commissione europea nel caso non
sia possibile concedere i premi in caso di incompatibilità delle
disposizioni di cui al bando allegato,
con i provvedimenti adottati a livello comunitario in sede approvazione della
modifica del psr 2007-2013 e/o di approvazione del nuovo psr
2014-2020;
4. stabilire che in caso non vi sia piena rispondenza tra
quanto previsto dall’allegato bando e quanto previsto dalla specifica misura
del psr abruzzo 2014-2020,
gli interessati hanno facoltà di rinunciare senza penalità alla richiesta di
aiuto presentata, oppure sono tenuti ad adeguarsi a quanto previsto nelle nuove
disposizioni, sia riguardo agli impegni da rispettare che riguardo agli
eventuali nuovi importi dovuti anche dalla prevista demarcazione tra il i e il
ii pilastro – aiuti accoppiati art 52 greening art.
43 del reg ue 1306/2013, fermo restando il possesso
di nuovi requisiti di ammissibilità che dovessero essere successivamente
previsti;
5. pubblicare il presente provvedimento sul
b.u.r.a.t.;
6. autorizzare la pubblicazione del presente
provvedimento anche sul portale web del dipartimento sviluppo economico e
politiche agricole:
www.regione.abruzzo.it/agricoltura;
7. autorizzare, altresì, la pubblicazione
della presente determinazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto
legislativo 14/03/2013, n°.33, sul sito istituzionale, sezione “trasparenza,
valutazione e merito”
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.
Luca Valente
Segue Allegato