DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE

SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO

 

DETERMINAZIONE 11.05.2015 DPD27 n. 100

Reg. (CE) n.1698/05 – Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Asse II – Misura 214 –Azione II - (AGRICOLTURA BIOLOGICA)- Reg (UE) n. 335/2013 e Reg. (UE) n. 1305/2013. - BANDO CONDIZIONATO per la presentazione delle domande di aiuto per l’annualità 2015.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

RICHIAMATI:

-                il Reg. (CE)  n. 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale FEARS);

-                il Reg.(CE) n.1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006  recante disposizioni  per l’applicazione del Reg. CE 1698/05 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS)

-                il Reg. (CE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

-                il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Abruzzo approvato dalla Commissione Europea C(2008) 701 del 15/02/2008, e approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 217 del 21/03/2008 e modificato con successiva decisione C/2009/10341 del 17/12/2009, recepita dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 787 del 21.12.2009, e pubblicato sul B.U.R.A. n. 2 Straordinario del 29.01.2010;

-                la Decisione di esecuzione della Commissione n. C(2012) 8498 del 26/11/2012 che approva la revisione del P.S.R. Abruzzo 2007/2013 e la relativa presa d’atto di cui alla D.G.R. n. 939 del 29/12/2012;

-                il Regolamento di esecuzione (UE) n.335/2013 della Commissione del 12/04/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

-                il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEARS) e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

-                il Reg. (CE) n. 1975/2006 della Commissione recante modalità di applicazione del Reg. CE 1698/05 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno allo sviluppo rurale e s. m. e i.;

 

VISTO il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

 

VISTO il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

 

VISTO il regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

Visto il  Regolamento  delegato  (UE)  n.  639/2014  della  Commissione,  dell’11  marzo  2014,  che integra il  Regolamento  (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui  pagamenti  diretti  agli  agricoltori  nell’ambito  dei  regimi  di  sostegno  previsti  dalla  politica agricola comune e che modifica l’allegato X di tale Regolamento;

 

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della commissione dell’11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

 

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 907/2014 della Commissione del 11 marzo  2014  che integra il Reg UE 1306/2013  ed particolare alla lettera b) dell’art. 41 precisa “ a norma dell’articolo 36, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento  UE 1306/2013  i pagamenti intermedi effettuati dalla Commissione sono assoggettati all’obbligo di rispettare l’importo globale del contributo del FEARS assegnato ad ogni Asse prioritario per l’intero periodo coperto dal programma interessato;”

 

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

 

VISTO il D:M n. 6513 del 18 novembre 2014, recante “Disposizioni nazionali di applicazione del  Regolamento  (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”;

Visto il D.M. n. 162 del 12/01/2015 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014 – 2020;

 

VISTO il D.M. n. 1420 del 26 febbraio 2015 recanti Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

Visto il D.M. n. 1922 del 20/03/2015 recanti ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.

 

VISTO il D.M.  n. 180 del 23.01.2015   - Disciplina del regima di Condizionalità ai sensi del Reg. (UE)  n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale.

 

VISTO il Reg. (CE) n. 834/2007 sull’agricoltura biologica e il Reg. (CE) n. 889/2008 con le modalità di applicazione;

Visto il D.M. n. 18321 del 9 agosto 2012 (gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione, documento giustificativo   e certificato di conformità) s.m.i.;

 

DATO ATTO CHE  l’Autorità di Gestione del PSR.,  con la comunicazione acquisita in prot.103379 RA in data 20.04.2015,  invita il Servizio competente a voler dare seguito a tutte le  procedure necessarie  all’apertura dei termini anche per la presentazione delle domande di  aiuto  di che trattasi;

 

RITENUTO quindi recepire quanto espresso in premessa   precisando che:

-           possono  essere aperti i termini del Bando Condizionato per la presentazione delle domande di aiuto -annualità 2015- per beneficiare delle provvidenze previste dalla misura 214- (Agricoltura Biologica);

-           il termine ultimo  per la presentazione delle domande di aiuto per l’anno 2015  è stabilito al 15  giugno 2015;

VISTO e ritenuto meritevole di approvazione  il bando pubblico, di cui all’Allegato A della presente determinazione, relativo alla misure 214 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo, predisposto dall’Ufficio Attuazione dei Programmi Agroambientali del Servizio Produzioni Agricole e Mercato;

 

 

RITENUTO  inoltre di precisare che:

-                le ditte richiedenti non possono vantare alcun diritto al premio fino alla stesura definitiva della graduatoria delle domande  di aiuto dichiarate ammesse e finanziabili e comunque fino all’approvazione da parte della Commissione Europea della rimodulazione finanziaria 2007-2013;

-                i richiedenti non possono altresì, in alcuna sede, rivendicare alcun diritto nei confronti della Regione, dell’Organismo Pagatore, dello Stato e della Commissione Europea nel caso non sia possibile concedere i premi  per incompatibilità delle disposizioni di cui al  Bando allegato, con i provvedimenti adottati a livello Comunitario in sede di approvazione della modifica del PSR 2007-2013 e/o del nuovo PSR 2014-2020;

-                in caso non vi sia piena rispondenza tra quanto previsto dall’allegato Bando e quanto previsto dalla specifica Misura del PSR Abruzzo 2014-2020, gli interessati hanno facoltà di rinunciare senza penalità alla richiesta di aiuto presentata, oppure sono tenuti ad adeguarsi a quanto previsto nelle nuove disposizioni, sia riguardo agli impegni da rispettare che riguardo agli eventuali nuovi importi dovuti anche dalla prevista demarcazione tra il I e il II Pilastro – aiuti accoppiati art 52 greening art. 43 del Reg UE 1306/2013, fermo restando il possesso di nuovi requisiti di ammissibilità che dovessero essere successivamente previsti;

 

Per le motivazioni espresse in premessa:

 

DETERMINA

Di:

1.       approvare il bando condizionato di cui all’allegato  a, (composto di 12 facciate), quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, redatto dall’ufficio attuazione programmi agroambientali del servizio  produzioni agricole e mercato, relativo alle misure 214  del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della regione abruzzo;

2.       stabilire che le domande per la partecipazione al bando  di cui al precedente punto 1) vanno presentate a partire dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul sito www.regione.abruzzo.it/agricoltura e fino al 15 giugno 2015, salvo eventuali successive proroghe  che si ritengono fin da questo momento  accordate;

3.       precisare che i richiedenti non possono, in alcuna sede, rivendicare alcun diritto nei confronti della regione, dell’organismo pagatore, dello stato e della commissione europea nel caso non sia possibile concedere i premi  in caso di incompatibilità delle disposizioni di cui al  bando allegato, con i provvedimenti adottati a livello comunitario in sede approvazione della modifica del psr 2007-2013 e/o  di approvazione del nuovo psr 2014-2020;

4.       stabilire che  in caso non vi sia piena rispondenza tra quanto previsto dall’allegato bando e quanto previsto dalla specifica misura del psr abruzzo 2014-2020, gli interessati hanno facoltà di rinunciare senza penalità alla richiesta di aiuto presentata, oppure sono tenuti ad adeguarsi a quanto previsto nelle nuove disposizioni, sia riguardo agli impegni da rispettare che riguardo agli eventuali nuovi importi dovuti anche dalla prevista demarcazione tra il i e il ii pilastro – aiuti accoppiati art 52 greening art. 43 del reg ue 1306/2013, fermo restando il possesso di nuovi requisiti di ammissibilità che dovessero essere successivamente previsti;

5.       pubblicare  il presente provvedimento sul b.u.r.a.t.;

6.       autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento anche sul portale web del dipartimento sviluppo economico e politiche agricole:  www.regione.abruzzo.it/agricoltura;

7.       autorizzare, altresì, la pubblicazione della presente determinazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14/03/2013, n°.33, sul sito istituzionale, sezione “trasparenza, valutazione e merito”

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Luca Valente

 

Segue Allegato

Allegato 1