LEGGE
REGIONALE 21.05.2015, N. 10
Norme
per l’alienazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale
pubblica
ATTO
DI PROMULGAZIONE N. 10
VISTO l’art. 121 della
Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;
VISTI gli artt. 34 e 44
del vigente Statuto regionale;
VISTO il verbale del
Consiglio Regionale n. 30/3 del 5.5.2015
IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
LEGGE REGIONALE 21
MAGGIO 2015 N. 10
Norme per l’alienazione
e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica
e ne dispone la
pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.
Art. 1
(Oggetto)
1. L’alienazione degli alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica avviene attraverso Piani di Vendita del patrimonio di
edilizia residenziale pubblica che sono tesi esclusivamente a determinare:
a. la razionale ed economica gestione
dell’Edilizia Sociale;
b. il rinnovo del parco alloggi di
Edilizia Sociale;
c. condizioni per la riduzione degli
oneri gestionali del patrimonio di Edilizia Sociale.
2. Ai fini del comma 1, le Aziende
territoriali di edilizia residenziale (ATER) e i Comuni della Regione, possono
proporre o modificare, con aggiornamenti biennali, i Piani di Vendita del
patrimonio immobiliare di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà nella
misura massima prevista dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia
di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) e successive
integrazioni e modificazioni.
3. I Piani di Vendita sono proposti dalla
competente Direzione regionale alla Giunta regionale che li propone al
Consiglio regionale per l'approvazione.
4. Possono essere inseriti nei Piani di
Vendita esclusivamente gli alloggi costruiti o ristrutturati da almeno dieci
anni, ricompresi in edifici integralmente di proprietà degli enti ovvero in
edifici già in prevalenza ceduti in proprietà.
Art. 2
(Alienazione degli
alloggi)
1. Dei Piani di Vendita è data equilibrata
informazione ai portatori di interesse. L’alienazione degli alloggi siti in
edifici a proprietà mista è prioritaria.
2. Gli Enti proprietari prioritariamente
procedono all’alienazione degli alloggi inseriti nei Piani di Vendita in favore
degli assegnatari degli stessi da almeno cinque anni o dei familiari
conviventi, fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell’assegnatario,
purché in regola con il pagamento dei relativi canoni di locazione.
3. Hanno diritto all’acquisto degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica gli assegnatari o loro familiari
conviventi aventi i requisiti per la permanenza richiesti dall’articolo 25
della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l’assegnazione e la
gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la
determinazione dei relativi canoni di locazione) e successive modifiche e
integrazioni.
4. Al fine di pervenire alla vendita di
tutti gli alloggi inseriti nell’edificio, sono applicati i seguenti criteri:
a. gli Enti proprietari favoriscono le
procedure di mobilità consensuale tra gli assegnatari non interessati
all’acquisto e altri assegnatari di unità abitative interessati all’acquisto
delle unità abitative poste in vendita;
b. nel caso in cui l’assegnatario rifiuti
due o più proposte di mobilità verso unità abitative di dimensioni,
caratteristiche e zone idonee alla composizione soddisfacente del nucleo
familiare, si rimanda ad un provvedimento amministrativo, da approvarsi in sede
deliberante nella commissione competente del Consiglio regionale, che
stabilisce incentivi e sanzioni per giungere alla mobilità;
c. gli assegnatari che hanno perso il
titolo al mantenimento dell’alloggio, purché in possesso dei requisiti di
edilizia agevolata stabiliti dalla Regione, con regolamento da adottarsi entro
sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, possono acquistare
gli alloggi al momento che verranno posti a libero mercato con una riduzione
del 10 per cento sul valore determinato a base d’asta pubblica.
5. Espletate le procedure dei commi 2 e 4
si procede alle alienazioni mediante procedure di rilevanza pubblica in
conformità alle normative vigenti, ponendo a base d’asta il valore di mercato
secondo il valore determinato dall'Agenzia del territorio e la valutazione
dell'Osservatorio economico sull'edilizia.
6. E’ consentita, altresì, la vendita a
valore di mercato, con le medesime procedure del comma 5, di interi fabbricati
ad un unico acquirente nel rispetto dei seguenti criteri e procedure:
a. gli Enti Proprietari esplicano una
espressa motivata richiesta nei Piani di Vendita al competente Dipartimento
della Giunta regionale;
b. gli alloggi ricompresi nel fabbricato
sono liberi: a tal riguardo è consentito agli Enti di attuare le procedure di
mobilità di cui al comma 4;
c. la valutazione del prezzo di vendita
tiene conto di eventuali varianti in corso a strumenti urbanistici vigenti,
compresi gli Accordi di Programma tra la Regione ed i Comuni interessati ai
sensi degli articoli 8 bis e 8 ter della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18
(Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della
Regione Abruzzo); in tale ultimo caso gli Accordi di Programma contengono la
valutazione di eventuali alloggi sociali posti in permuta, la quantificazione
delle opere di riqualificazione urbana poste a carico dell’acquirente;
d. la delibera della Giunta regionale di
approvazione del Piano di Vendita definisce gli indirizzi attuativi.
7. Sono soggette ad alienazione con asta pubblica
anche le unità immobiliari ad uso non abitativo ricomprese in edifici destinati
ad edilizia residenziale pubblica assumendo come prezzo base il valore di
mercato determinato dall’Ente proprietario, secondo criteri omogenei
individuati dal Dipartimento regionale competente in materia di lavori
pubblici.
Art. 3
(Determinazione del
prezzo di cessione ai soggetti assegnatari)
1. Il prezzo di vendita di ciascun
alloggio ai soggetti assegnatari è costituito dal valore che risulta applicando
un moltiplicatore pari a cento alla sua rendita catastale. E’ possibile una
riduzione del prezzo di cessione, così determinato, nella misura del 20 per
cento in ragione della obsolescenza dell’alloggio.
2. Il prezzo determinato ai sensi del
comma 1 è aumentato dei costi sostenuti per interventi di manutenzione
straordinaria, di restauro, di risanamento o di ristrutturazione effettuati
negli ultimi dieci anni.
3. Il prezzo di vendita può essere
corrisposto:
a. in unica soluzione all’atto di
acquisto con una riduzione del 10 per cento;
b. con il pagamento all’atto di acquisto
almeno del 20 per cento e dilazione del pagamento della parte rimanente in non
più di dieci anni, con l’applicazione di un interesse pari al tasso legale e
previa iscrizione ipotecaria a garanzia della parte del prezzo dilazionata.
4. E’ fatto salvo il diritto all’acquisto,
alle condizioni previste dalle previgenti normative, da parte di coloro che,
all’entrata in vigore della presente legge, hanno accettato il prezzo di
cessione dell’alloggio.
Art. 4
(Limiti al
trasferimento di proprietà)
1. La proprietà degli alloggi acquistati
ai sensi della presente legge non può essere trasferita a nessun titolo, né su
di essi può costituirsi alcun diritto reale di godimento per un periodo di
dieci anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto e comunque
fino a quando non sia stato pagato interamente il prezzo degli alloggi.
2. In caso di vendita degli alloggi, gli
enti proprietari hanno diritto di prelazione.
3. Il diritto di prelazione si estingue
con il versamento all’ente cedente, da parte dell’acquirente dell’alloggio
venduto, di un importo pari al 10 per cento del valore calcolato sulla base
degli estimi catastali.
4. Le prescrizioni di cui ai commi 1, 2 e
3 non si applicano agli alloggi acquistati ai sensi dell’articolo 2, comma 6.
Art. 5
(Gestione e reimpiego
dei proventi)
1. I proventi delle vendite rimangono
nella disponibilità degli enti proprietari sul conto corrente di contabilità
speciale presso la sezione provinciale di tesoreria.
2. L’utilizzo dei proventi derivanti dai
Piani di Vendita viene sottoposto annualmente dalle ATER e dai Comuni al
Consiglio regionale per l'approvazione.
3. Le ATER programmano l’utilizzo dei
proventi entro l’esercizio finanziario successivo all’incasso:
a. nella misura minima dell’80 per cento
per la manutenzione degli alloggi nonché per la realizzazione dei programmi
finalizzati alla valorizzazione, riqualificazione e all’incremento del
patrimonio abitativo pubblico anche attraverso la compartecipazione a Programmi
di Rigenerazione Urbana, che sono disciplinati dalla Giunta regionale con
apposito provvedimento da approvare entro centosessanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge;
b. la parte residua può essere utilizzata
per il ripiano dei deficit finanziari delle ATER, desunti dai relativi bilanci.
4. I Comuni con popolazione superiore a
tremila abitanti utilizzano i proventi per la realizzazione dei programmi
finalizzati alla valorizzazione, riqualificazione e all’incremento del
patrimonio abitativo pubblico attraverso l’attuazione di Programmi di
Rigenerazione Urbana di cui al comma 3.
5. I Comuni con popolazione inferiore ai
tremila abitanti utilizzano i proventi prioritariamente per interventi di
manutenzione straordinaria e recupero degli alloggi, il 20 per cento dei
proventi può essere destinato alla realizzazione di opere di urbanizzazione nei
quartieri dove sono localizzati immobili di Edilizia Residenziale Pubblica.
6. I proventi delle vendite di cui al
presente articolo sono soggetti alla normativa europea di servizi di interesse
economico generale.
7. La Giunta regionale provvede alla
verifica del rispetto della normativa europea di cui al comma 6.
Art. 6
(Pubblicità)
1. Gli Enti proprietari adottano tutte le
necessarie misure di pubblicità sia dei Piani di Vendita che delle forme che
disciplinano le modalità di presentazione delle domande di acquisto.
Art. 7
(Locazioni con patto di
futura vendita)
1. Gli alloggi in regime di canone
concordato, costruiti con fonti di finanziamento regionale e/o con i proventi
della legge 560/1993, già occupati da legittimi assegnatari ovvero da assegnare
agli aventi titolo, possono essere ricompresi in un programma di locazione con
patto di futura vendita. La durata della locazione non potrà essere inferiore a
otto anni. I proventi derivanti dalle locazioni predette sono gestiti secondo
il disposto di cui all’articolo 5. Agli stessi trovano applicazione i commi 6 e
7 del predetto articolo 5.
2. I programmi di cui al comma 1
contengono: l’individuazione degli alloggi, l’epoca di costruzione e il
relativo stato di efficienza, il valore degli stessi, comprensivo delle parti
comuni, determinato sulla scorta del costo dell’intervento costruttivo,
dell’area, degli oneri di urbanizzazione e delle spese di attivazione, lo
schema tipo di contratto proposto. I programmi di locazione con patto di futura
vendita sono elaborati dagli Enti proprietari, sottoposti al parere obbligatorio
non vincolante della Giunta regionale, sentita la competente Commissione
consiliare.
3. Alla sottoscrizione del contratto,
subordinato alla insussistenza di condizioni di morosità e alla previa
risoluzione consensuale di precedente locazione, è versata, dall’assegnatario
promissario acquirente, una caparra confirmatoria ai sensi dell’articolo 1385
del codice civile pari al 5 per cento del prezzo di cessione. Per tutto il
periodo della locazione, il canone è versato con regolarità ed è imputato e
riconosciuto come anticipazione versata sul prezzo di vendita nella misura del
90 per cento. Sono inoltre versati all’Ente proprietario ovvero assolti
direttamente dall’assegnatario, tutti gli oneri accessori, come spese di
condominio, di amministrazione e manutenzione straordinaria, di funzionamento
dei servizi comuni, di imposte, tasse e simili. Non sono consentiti innovazioni
o interventi edilizi che possono alterare la consistenza originaria
dell’alloggio. Al termine della locazione, l’importo eventualmente a residuo,
al netto della caparra confirmatoria e dei canoni versati, è corrisposto
contestualmente alla stipula dell’atto di vendita. Sono altresì a carico
dell’acquirente le eventuali spese dell’atto.
4. In caso di morte dell’assegnatario,
durante la locazione, possono succedere nei relativi diritti, inerenti
l’alloggio, uno o più eredi, purché conviventi al momento del decesso. In
mancanza della volontà di subentrare o succedere nei diritti predetti da parte
degli eredi, il contratto si intende risolto senza che alcuno possa avanzare
pretese né sulla caparra, né sui canoni in precedenza versati.
5. In caso di inadempimento del conduttore
nel pagamento dei canoni e degli accessori durante la locazione, o del residuo
importo ancora dovuto a fine locazione, si verifica la risoluzione del
contratto. L’Ente proprietario ha diritto alla restituzione dell’immobile e
acquisisce la caparra confirmatoria nonché i canoni in precedenza corrisposti
per il loro intero importo.
Art. 8
(Unicità della
gestione)
1. Per favorire l’unicità della gestione
degli alloggi i Comuni possono trasferire gratuitamente la proprietà
dell’intero patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica alle ATER o viceversa
nel rispetto della normativa europea sui servizi di interesse economico generale.
Art. 9
(Abrogazione norme)
1. E’ abrogata la legge regionale 19
dicembre 2001, n. 76.
2. Al comma 1 dell’articolo 36 della legge
regionale 20 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l’assegnazione e la gestione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi
canoni di locazione) le parole "15 aprile 2014" sono sostituite dalle
seguenti: "28 febbraio 2015".
3. Alla lettera a) del comma 4
dell’articolo 36 della L.R. 96/1996 le parole "15 aprile 2014" sono
sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2015".
Art. 10
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).
La presente legge
regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Abruzzo.
La presente legge
regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Abruzzo
TESTO
DELL'ARTICOLO 36 DELLA
LEGGE REGIONALE 20 OTTOBRE 1996, N. 96
"Norme per
l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e
per la determinazione dei relativi canoni di locazione"
COORDINATO CON LA LEGGE
REGIONALE DI MODIFICA 21.05.2015 n. 10
"Norme per
l’alienazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale
pubblica"
(pubblicata in questo
stesso Bollettino)
****************
Avvertenza
I testi coordinati qui
pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio
regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge
regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa
regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati
il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche sono
evidenziate in grassetto.
Le abrogazioni e le
soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore
grigio.
I testi vigenti delle
norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva
(il portale della legge vigente)", all'indirizzo web
"www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di
ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.
I testi vigenti delle leggi
della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti
delle leggi regionali", all'indirizzo web
"www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre
un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE
considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può
essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni
cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
****************
LEGGE REGIONALE 20
OTTOBRE 1996, N. 96
Norme per
l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e
per la determinazione dei relativi canoni di locazione.
Art. 36
(Occupazioni e cessioni
illegali degli alloggi)
1. Nei confronti di coloro che alla data
del 28 febbraio 2015 occupino senza titolo un alloggio di edilizia residenziale
pubblica è consentita l'assegnazione dell'alloggio medesimo, nel rispetto di
quanto previsto dall'art. 13 comma 3.
2. La relativa richiesta, corredata di
idonea documentazione probatoria, deve essere formulata al Sindaco del Comune
nel quale l’alloggio è ubicato ed all’ente gestore dell’alloggio stesso.
3. L'ammontare dei canoni da recuperare è
rateizzabile a tasso legale per un periodo di ammortamento non superiore a due
anni. All'estinzione del debito avrà luogo la stipula del contratto di
locazione tra l'assegnatario e l'Ente gestore ed il Comune provvederà ad
emettere il relativo provvedimento di assegnazione il cui effetto retroagisce
alla data di inizio dell’effettiva occupazione e comunque alla data non
anteriore al 1° gennaio 2000. Nel periodo di ammortamento è dovuto il canone
determinato ai sensi della legge regionale all'epoca vigente.
4. L'assegnazione è subordinata:
a. al protrarsi dell'occupazione dello
stesso nucleo familiare, per almeno un mese anteriore alla data del 28 febbraio
2015;
b. all’accertamento del possesso da
parte degli occupanti dei requisiti descritti dall’art. 2 della L.R. n. 55 del
1986 e successive modificazioni ed integrazioni; a tale accertamento - alla
data di effettiva occupazione - provvede la competente commissione di cui
all’art. 7 della L.R. n. 55 del 1986 e successive modificazioni ed
integrazioni, previa istruttoria del Comune territorialmente competente;
c. al recupero dei canoni arretrati da
parte degli enti gestori riferiti al periodo di occupazione senza titolo del
richiedente la sanatoria.
d. alla verifica della persistenza dei
requisiti, in applicazione, per quanto compatibile, delle disposizioni di cui
all'art. 12, L.R. n. 96 del 1996. Per quanto attiene alla verifica delle
condizioni reddituali del nucleo familiare, la stessa si intende soddisfatta se
l'ammontare dei redditi, calcolati ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 96 del
1996, risulta inferiore al limite stabilito per la perdita dello status di
assegnatario.
5. Dalla data del parere favorevole emesso
dalla Commissione assegnazione alloggi, l'Ente gestore, su segnalazione del
Comune, applicherà il canone sociale in base all'art. 25 della L.R. 96/1996 con
effetto dalla data di inizio dell'effettiva occupazione e comunque alla data
non anteriore al 1° gennaio 2000. Nel caso di non accoglimento della richiesta
di sanatoria, l'Ente gestore provvederà al recupero delle somme a conguaglio
applicando il canone di locazione relativo al periodo dell'occupazione abusiva.
6. Non sono sanabili le occupazioni senza
titolo relativi ad alloggi E.R.P ottenute con violenza o in violazione della
legge penale e quelle effettuate successivamente ad atti deliberativi di
assegnazione da parte degli organi competenti.
7. Il provvedimento di assegnazione è
adottato dal Sindaco del Comune nel quale è situato l’alloggio, anche in deroga
all’art. 13 della legge n. 55 del 1986 e successive modificazioni, in caso di
sottoutilizzazione dell’alloggio l’assegnatario è inserito d’ufficio nella
graduatoria della mobilità obbligatoria.
8. Per le occupazioni per le quali non è
consentita la sanatoria l’ente gestore competente per territorio dispone, con
proprio atto, il rilascio degli alloggi occupati senza titolo.
9. Il provvedimento di assegnazione
retroagisce al momento della effettiva occupazione e comunque a data non
anteriore al 1° gennaio 2000.
10. A tal fine diffida preventivamente, con
lettera raccomandata, l’occupante senza titolo idoneo a rilasciare l’alloggio
entro quindici giorni e gli assegna lo stesso termine per la presentazione di
deduzioni scritte e di documenti.
11. L’atto dell’ente gestore, che deve
contenere il termine per il rilascio non eccedente i trenta giorni, costituisce
a norma del 3° comma art. 18 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, titolo
esecutivo nei confronti dei soggetti di cui al precedente 1° comma e non è
soggetto a graduatoria o proroghe.
12 Sono fatte salve le disposizioni
dell’art. 53 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive integrazioni e
modificazioni.
13. Successivamente all’entrata in vigore
della presente legge all’accertamento dei requisiti previsti dal precedente
comma 3, provvede la commissione di cui all’art. 7 della presente legge.
****************
Riferimenti normativi
Il testo degli articoli
8-bis e 8-ter della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 (Norme per la
conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo),
vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:
Art. 8-bis
(Disciplina
dell’accordo di programma)
1. Al fine di assicurare il coordinamento
di tutte le attività necessarie all’attuazione di opere, interventi e programmi
d’intervento di prevalente interesse regionale, e che richiedono l’azione
integrata e coordinata di enti locali, o comunque di amministrazioni, soggetti
pubblici e società a partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici,
la Regione promuove accordi di programma ai sensi dell’art. 27 della legge n.
142 del 1990.
2. Qualora l’iniziativa dell’accordo di
programma non competa alla Regione a norma del comma 1, l’iniziativa spetta al
Sindaco o al Presidente della provincia, ai sensi dell’art. 27 della legge n.
142 del 1990.
3. Ai fini di cui al comma 1 sono ritenuti
di prevalente interesse regionale in particolare: le opere, gli interventi, i
programmi previsti dal piano di sviluppo, dai piani di settore e dai progetti
speciali territoriali anche in attuazione del Quadro di riferimento regionale o
comunque derivanti da programmi approvati dagli organi regionali. Il componente
della Giunta, competente per materia promuove l’accordo di programma, anche su
richiesta di uno o più soggetti interessati, quando ricorrono le condizioni
previste dal comma 1, mediante la presentazione della relativa proposta alla
Giunta regionale per l’approvazione.
4. La proposta di accordo di programma:
a. indica le opere, i programmi, gli
interventi, l’ambito territoriale e gli obiettivi generali di questi;
b. individua le amministrazioni pubbliche,
gli enti, le aziende pubbliche, e le società a prevalente partecipazione
pubblica dei quali sia prevista l’azione integrata;
c. dispone il termine entro il quale
deve essere definito l’accordo di programma.
5. Per verificare la possibilità di
arrivare all’accordo di programma i rappresentanti di tutte le amministrazioni
interessate partecipano alla conferenza di servizi convocata ai sensi dell’art.
27 comma 4 della legge n. 142 del 1990. In caso positivo questi possono formare
il Comitato dei rappresentanti delle amministrazioni.
6. Il Comitato è presieduto
rispettivamente dal Presidente della Giunta regionale, dal Presidente della
Giunta provinciale, dal Sindaco, o dai rispettivi assessori competenti per materia,
se delegati del Comitato fanno parte anche gli eventuali soggetti privati
interessati, che vengono dal Presidente invitati a partecipare.
7. Al Comitato possono aderire, senza
interrompere il corso del procedimento, anche altri soggetti pubblici interessati.
Svolge le funzioni di segretario del Comitato un funzionario nominato
dall’amministrazione procedente, il quale svolge altresì il ruolo di
responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 4 della legge n. 241 del 1990.
8. Al Comitato compete:
a. ricercare le intese sugli obiettivi degli
interventi in relazione agli interessi di ciascuno dei partecipanti;
b. definire l’entità delle spese
individuando le fonti di finanziamento;
c. sottoscrivere eventuali protocolli
preliminari alla definizione dell’accordo di programma;
d. elaborare e coordinare le proposte
tecniche e finanziarie necessarie, e di procedere agli opportuni studi e
verifiche;
e. proporre al Presidente della Giunta o
l’assessore competente per materia, se delegato, che le dispone per decreto, le
eventuali consulenze tecnico-specialistiche, indicando le fonti di
finanziamento;
f. valutare le istanze dei privati per
definire le ipotesi di eventuali accordi a norma dell’art. 11 della legge n.
241 del 1990 da stipularsi dalle singole amministrazioni partecipanti al
procedimento per l’accordo di programma, in relazione alle rispettive
competenze e d’intesa tra le medesime.
Art. 8-ter
(Contenuti dell’accordo
di programma)
1. L’accordo di programma deve prevedere:
a. il programma di attuazione degli
interventi e delle opere, eventualmente articolato in fasi funzionali con
l’indicazione dei tempi relativi;
b. la quantificazione del costo complessivo
e di quello relativo alle eventuali fasi di esecuzione;
c. il piano finanziario con la ripartizione
degli oneri;
d. le modalità di attuazione;
e. gli adempimenti attribuiti ai soggetti
interessati, le responsabilità dell’attuazione e le eventuali garanzie;
f. le sanzioni per gli inadempimenti;
g. l’eventuale procedimento arbitrale per la
risoluzione delle controversie che dovessero sorgere nell’attuazione
dell’accordo e la composizione del collegio arbitrale;
h. gli eventuali accordi da stipularsi con i
privati interessati ai sensi dell’art. 8-bis, comma 8, lett.
f);
i. le modalità di controllo sull’esecuzione
dell’accordo che compete al Comitato di cui al comma 5 dell’art. 8-bis della
presente legge, eventualmente munito di poteri sostitutivi.
2. L’accordo di programma, acquisito il
consenso unanime dei soggetti di cui all’art. 8-bis che abbiano partecipato
all’accordo medesimo, è sottoscritto dai rappresentanti dei soggetti stessi ed
è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, o per sua delega
dall’assessore competente per materia, dal Presidente della provincia o dal
Sindaco.
3. Il decreto di approvazione dell’accordo
di programma pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ha
valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le
opere in esso previste e determina l’eventuale e conseguente variazione degli
strumenti urbanistici, qualora sia emanato con decreto del Presidente della
Giunta regionale o del Presidente della Giunta provinciale.
4. Qualora l’accordo determini variazioni
degli strumenti urbanistici comunali l’accordo dev’essere ratificato dal
Consiglio comunale entro trenta giorni dalla data di notifica. In questo caso,
si applica quanto previsto al comma 3 solo dopo la ratifica del Consiglio
comunale.
5. Qualora l’accordo di programma comporti
modificazioni del Q.R.R. o dei Piani territoriali regionali, queste devono
essere approvate dal Consiglio regionale.
6. Nel caso in cui non venga raggiunto il
consenso unanime per l’accordo di programma, trovano applicazione le procedure
di attuazione delle opere, interventi e programmi d’intervento previsti dalle
leggi nazionali o regionali di settore.
Il testo dell'articolo
25 della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l’assegnazione e la
gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la
determinazione dei relativi canoni di locazione), vigente alla data della
presente pubblicazione, è il seguente:
Art. 25
(Calcolo del canone di
locazione)
Il canone di locazione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è determinato secondo le
seguenti fasce:
1. il canone di locazione è pari a lire
25.000 mensili per alloggio qualora il reddito annuo complessivo del nucleo
familiare sia costituito esclusivamente da pensione sociale oppure da pensione
minima I.N.P.S. Lo stesso canone si applica per gli assegnatari che risultino
effettivamente disoccupati o, comunque, privi di reddito;
2. canone sociale pari al 4,2% del reddito
imponibile familiare qualora il reddito di tutti i componenti non sia superiore
all’importo di due pensioni minime I.N.P.S. e derivanti esclusivamente da
lavoro dipendente, pensione e/o percepito ai seguenti titoli: trattamento di
cassaintegrati, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi
assistenziali e assegno del coniuge separato o divorziato; il canone così
determinato non può essere comunque inferiore a quello relativo al precedente
punto 1;
3. reddito annuo complessivo del nucleo
familiare fino all’importo stabilito quale limite di reddito per l’accesso: il
canone è pari al 75% di quello stabilito ai sensi dagli articoli precedenti;
4. reddito annuo, complessivo del nucleo
familiare compreso fra il limite superiore indicato al precedente punto 3) ed
il valore risultante dalla maggiorazione del 25% del suddetto limite: il canone
è pari al 90% di quello stabilito ai sensi degli articoli precedenti;
5. reddito annuo complessivo del nucleo
familiare compreso fra il limite superiore indicato al precedente punto 4) ed
il valore stabilito quale limite per la decadenza: il canone è pari a quello
stabilito ai sensi degli articoli precedenti;
6. reddito annuo complessivo del nucleo
familiare compreso fra il limite superiore indicato al precedente punto 5) e la
maggiorazione del 50% di tale limite: il canone è pari a quello stabilito ai
sensi degli articoli precedenti aumentato del 100%;
7. reddito annuo complessivo del nucleo
familiare oltre il limite superiore indicato al precedente punto 6): il canone
è pari a quello stabilito ai sensi degli articoli precedenti aumentato del
150%.
I canoni relativi alle
fasce dalla 3^ alla 7^ non possono comunque essere inferiori al canone relativo
alla fascia 2.
I redditi per
l’inserimento nella fascia di reddito di cui al punto 1) si intendono
effettivi; quelli ai punti 2), 3), 4), 5), 6) e 7) si intendono determinati con
le modalità stabilite dal primo comma, lett. f)
dell’art. 2 della presente legge. Ai soli fini del calcolo del canone, gli
emolumenti di cui al precedente art. 2 lett. f) si
considerano al netto dei redditi da lavoro prodotto da figli maggiorenni
facenti parte del nucleo familiare dell’assegnatario e che non si riproducono
in modo continuativo per oltre due anni.
Nel computo del reddito
imponibile sono altresì escluse le indennità «una tantum» percepite a titolo di
risarcimento per danni fisici, nonché le indennità di accompagnamento per i
portatori di handicap.
Gli assegnatari, il cui
nucleo familiare comprende uno o più componenti, conviventi o comunque a totale
carico del capo famiglia, affetto da menomazione di qualsiasi genere che
comportano una diminuzione permanente pari al 100% della capacità lavorativa,
certificata dalla competente U.S.L., sono collocati nella fascia inferiore a
quella determinata con le modalità previste dal presente articolo.
Il canone di locazione
non potrà, comunque, essere inferiore a quello previsto al punto 1 del
precedente comma 1.
Contestualmente alla
proposta per la definizione annua dell’ammontare annuo delle quote b) e c) di
cui all’art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513 è comunicato alla Regione la
percentuale di eccedenza delle entrate per canoni di locazione rispetto
all’ammontare complessivo delle spese di amministrazione e manutenzione degli
alloggi, nonché dello 0,50% del valore locativo di cui all'art. 12 della legge
27 luglio 1978, n. 392.
La Regione a partire
dal primo anno di applicazione dei canoni di cui alla presente legge e per gli
anni successivi, apporta modifiche con deliberazione della Giunta regionale,
sentita la competente commissione consiliare, alle percentuali sul reddito
annuo complessivo del nucleo familiare relativo alle varie fasce di canone,
allo scopo di garantire nel tempo la maggiore entrata rispetto alle spese di
amministrazione e manutenzione da destinare alle finalità di cui al penultimo
comma dell’art. 25 della citata legge n. 513 del 1977.
In sede di prima
applicazione della presente legge, il canone di locazione di cui al comma 1,
punto 1) è stabilito in L. 15.000 per i primi 12 mesi. I canoni di locazione di
cui al comma 1, punti 6) e 7) sono incrementati di un'addizionale pari ad un
punto percentuale per ogni scaglione di dieci milioni di reddito imponibile, a
partire da L. 71.000.000.
Tale addizionale è
destinata dagli enti gestori al finanziamento del fondo sociale di cui all’art.
29 della presente legge regionale.
Per gli assegnatari
inseriti nelle fasce corrispondenti ai numeri 3, 4, 5 del precedente comma 1, i
canoni dovuti eccedenti rispettivamente 6 - 6,6 - 7,2% sono a carico del fondo
sociale di cui al successivo art. 29.