LEGGE REGIONALE 21.05.2015, N. 10

Norme per l’alienazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica

 

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 10

 

VISTO l’art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

 

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

 

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 30/3 del 5.5.2015

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

PROMULGA

 

LEGGE REGIONALE  21  MAGGIO 2015 N. 10

 

Norme per l’alienazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica

 

e ne dispone la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

 

Art. 1

(Oggetto)

 

1.         L’alienazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica avviene attraverso Piani di Vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica che sono tesi esclusivamente a determinare:

a.           la razionale ed economica gestione dell’Edilizia Sociale;

b.           il rinnovo del parco alloggi di Edilizia Sociale;

c.           condizioni per la riduzione degli oneri gestionali del patrimonio di Edilizia Sociale.

2.         Ai fini del comma 1, le Aziende territoriali di edilizia residenziale (ATER) e i Comuni della Regione, possono proporre o modificare, con aggiornamenti biennali, i Piani di Vendita del patrimonio immobiliare di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà nella misura massima prevista dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) e successive integrazioni e modificazioni.

3.         I Piani di Vendita sono proposti dalla competente Direzione regionale alla Giunta regionale che li propone al Consiglio regionale per l'approvazione.

4.         Possono essere inseriti nei Piani di Vendita esclusivamente gli alloggi costruiti o ristrutturati da almeno dieci anni, ricompresi in edifici integralmente di proprietà degli enti ovvero in edifici già in prevalenza ceduti in proprietà.

 

Art. 2

(Alienazione degli alloggi)

 

1.         Dei Piani di Vendita è data equilibrata informazione ai portatori di interesse. L’alienazione degli alloggi siti in edifici a proprietà mista è prioritaria.

2.         Gli Enti proprietari prioritariamente procedono all’alienazione degli alloggi inseriti nei Piani di Vendita in favore degli assegnatari degli stessi da almeno cinque anni o dei familiari conviventi, fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell’assegnatario, purché in regola con il pagamento dei relativi canoni di locazione.

3.         Hanno diritto all’acquisto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica gli assegnatari o loro familiari conviventi aventi i requisiti per la permanenza richiesti dall’articolo 25 della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) e successive modifiche e integrazioni.

4.         Al fine di pervenire alla vendita di tutti gli alloggi inseriti nell’edificio, sono applicati i seguenti criteri:

a.         gli Enti proprietari favoriscono le procedure di mobilità consensuale tra gli assegnatari non interessati all’acquisto e altri assegnatari di unità abitative interessati all’acquisto delle unità abitative poste in vendita;

b.         nel caso in cui l’assegnatario rifiuti due o più proposte di mobilità verso unità abitative di dimensioni, caratteristiche e zone idonee alla composizione soddisfacente del nucleo familiare, si rimanda ad un provvedimento amministrativo, da approvarsi in sede deliberante nella commissione competente del Consiglio regionale, che stabilisce incentivi e sanzioni per giungere alla mobilità;

c.         gli assegnatari che hanno perso il titolo al mantenimento dell’alloggio, purché in possesso dei requisiti di edilizia agevolata stabiliti dalla Regione, con regolamento da adottarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, possono acquistare gli alloggi al momento che verranno posti a libero mercato con una riduzione del 10 per cento sul valore determinato a base d’asta pubblica.

5.         Espletate le procedure dei commi 2 e 4 si procede alle alienazioni mediante procedure di rilevanza pubblica in conformità alle normative vigenti, ponendo a base d’asta il valore di mercato secondo il valore determinato dall'Agenzia del territorio e la valutazione dell'Osservatorio economico sull'edilizia.

6.         E’ consentita, altresì, la vendita a valore di mercato, con le medesime procedure del comma 5, di interi fabbricati ad un unico acquirente nel rispetto dei seguenti criteri e procedure:

a.         gli Enti Proprietari esplicano una espressa motivata richiesta nei Piani di Vendita al competente Dipartimento della Giunta regionale;

b.         gli alloggi ricompresi nel fabbricato sono liberi: a tal riguardo è consentito agli Enti di attuare le procedure di mobilità di cui al comma 4;

c.         la valutazione del prezzo di vendita tiene conto di eventuali varianti in corso a strumenti urbanistici vigenti, compresi gli Accordi di Programma tra la Regione ed i Comuni interessati ai sensi degli articoli 8 bis e 8 ter della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo); in tale ultimo caso gli Accordi di Programma contengono la valutazione di eventuali alloggi sociali posti in permuta, la quantificazione delle opere di riqualificazione urbana poste a carico dell’acquirente;

d.         la delibera della Giunta regionale di approvazione del Piano di Vendita definisce gli indirizzi attuativi.

7.         Sono soggette ad alienazione con asta pubblica anche le unità immobiliari ad uso non abitativo ricomprese in edifici destinati ad edilizia residenziale pubblica assumendo come prezzo base il valore di mercato determinato dall’Ente proprietario, secondo criteri omogenei individuati dal Dipartimento regionale competente in materia di lavori pubblici.

 

Art. 3

(Determinazione del prezzo di cessione ai soggetti assegnatari)

 

1.         Il prezzo di vendita di ciascun alloggio ai soggetti assegnatari è costituito dal valore che risulta applicando un moltiplicatore pari a cento alla sua rendita catastale. E’ possibile una riduzione del prezzo di cessione, così determinato, nella misura del 20 per cento in ragione della obsolescenza dell’alloggio.

2.         Il prezzo determinato ai sensi del comma 1 è aumentato dei costi sostenuti per interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento o di ristrutturazione effettuati negli ultimi dieci anni.

3.         Il prezzo di vendita può essere corrisposto:

a.           in unica soluzione all’atto di acquisto con una riduzione del 10 per cento;

b.           con il pagamento all’atto di acquisto almeno del 20 per cento e dilazione del pagamento della parte rimanente in non più di dieci anni, con l’applicazione di un interesse pari al tasso legale e previa iscrizione ipotecaria a garanzia della parte del prezzo dilazionata.

4.         E’ fatto salvo il diritto all’acquisto, alle condizioni previste dalle previgenti normative, da parte di coloro che, all’entrata in vigore della presente legge, hanno accettato il prezzo di cessione dell’alloggio.

 

 

Art. 4

(Limiti al trasferimento di proprietà)

 

1.         La proprietà degli alloggi acquistati ai sensi della presente legge non può essere trasferita a nessun titolo, né su di essi può costituirsi alcun diritto reale di godimento per un periodo di dieci anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto e comunque fino a quando non sia stato pagato interamente il prezzo degli alloggi.

2.         In caso di vendita degli alloggi, gli enti proprietari hanno diritto di prelazione.

3.         Il diritto di prelazione si estingue con il versamento all’ente cedente, da parte dell’acquirente dell’alloggio venduto, di un importo pari al 10 per cento del valore calcolato sulla base degli estimi catastali.

4.         Le prescrizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano agli alloggi acquistati ai sensi dell’articolo 2, comma 6.

 

Art. 5

(Gestione e reimpiego dei proventi)

 

1.         I proventi delle vendite rimangono nella disponibilità degli enti proprietari sul conto corrente di contabilità speciale presso la sezione provinciale di tesoreria.

2.         L’utilizzo dei proventi derivanti dai Piani di Vendita viene sottoposto annualmente dalle ATER e dai Comuni al Consiglio regionale per l'approvazione.

3.         Le ATER programmano l’utilizzo dei proventi entro l’esercizio finanziario successivo all’incasso:

a.         nella misura minima dell’80 per cento per la manutenzione degli alloggi nonché per la realizzazione dei programmi finalizzati alla valorizzazione, riqualificazione e all’incremento del patrimonio abitativo pubblico anche attraverso la compartecipazione a Programmi di Rigenerazione Urbana, che sono disciplinati dalla Giunta regionale con apposito provvedimento da approvare entro centosessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge;

b.         la parte residua può essere utilizzata per il ripiano dei deficit finanziari delle ATER, desunti dai relativi bilanci.

4.         I Comuni con popolazione superiore a tremila abitanti utilizzano i proventi per la realizzazione dei programmi finalizzati alla valorizzazione, riqualificazione e all’incremento del patrimonio abitativo pubblico attraverso l’attuazione di Programmi di Rigenerazione Urbana di cui al comma 3.

5.         I Comuni con popolazione inferiore ai tremila abitanti utilizzano i proventi prioritariamente per interventi di manutenzione straordinaria e recupero degli alloggi, il 20 per cento dei proventi può essere destinato alla realizzazione di opere di urbanizzazione nei quartieri dove sono localizzati immobili di Edilizia Residenziale Pubblica.

6.         I proventi delle vendite di cui al presente articolo sono soggetti alla normativa europea di servizi di interesse economico generale.

7.         La Giunta regionale provvede alla verifica del rispetto della normativa europea di cui al comma 6.

 

Art. 6

(Pubblicità)

 

1.         Gli Enti proprietari adottano tutte le necessarie misure di pubblicità sia dei Piani di Vendita che delle forme che disciplinano le modalità di presentazione delle domande di acquisto.

 

Art. 7

(Locazioni con patto di futura vendita)

 

1.         Gli alloggi in regime di canone concordato, costruiti con fonti di finanziamento regionale e/o con i proventi della legge 560/1993, già occupati da legittimi assegnatari ovvero da assegnare agli aventi titolo, possono essere ricompresi in un programma di locazione con patto di futura vendita. La durata della locazione non potrà essere inferiore a otto anni. I proventi derivanti dalle locazioni predette sono gestiti secondo il disposto di cui all’articolo 5. Agli stessi trovano applicazione i commi 6 e 7 del predetto articolo 5.

2.         I programmi di cui al comma 1 contengono: l’individuazione degli alloggi, l’epoca di costruzione e il relativo stato di efficienza, il valore degli stessi, comprensivo delle parti comuni, determinato sulla scorta del costo dell’intervento costruttivo, dell’area, degli oneri di urbanizzazione e delle spese di attivazione, lo schema tipo di contratto proposto. I programmi di locazione con patto di futura vendita sono elaborati dagli Enti proprietari, sottoposti al parere obbligatorio non vincolante della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.

3.         Alla sottoscrizione del contratto, subordinato alla insussistenza di condizioni di morosità e alla previa risoluzione consensuale di precedente locazione, è versata, dall’assegnatario promissario acquirente, una caparra confirmatoria ai sensi dell’articolo 1385 del codice civile pari al 5 per cento del prezzo di cessione. Per tutto il periodo della locazione, il canone è versato con regolarità ed è imputato e riconosciuto come anticipazione versata sul prezzo di vendita nella misura del 90 per cento. Sono inoltre versati all’Ente proprietario ovvero assolti direttamente dall’assegnatario, tutti gli oneri accessori, come spese di condominio, di amministrazione e manutenzione straordinaria, di funzionamento dei servizi comuni, di imposte, tasse e simili. Non sono consentiti innovazioni o interventi edilizi che possono alterare la consistenza originaria dell’alloggio. Al termine della locazione, l’importo eventualmente a residuo, al netto della caparra confirmatoria e dei canoni versati, è corrisposto contestualmente alla stipula dell’atto di vendita. Sono altresì a carico dell’acquirente le eventuali spese dell’atto.

4.         In caso di morte dell’assegnatario, durante la locazione, possono succedere nei relativi diritti, inerenti l’alloggio, uno o più eredi, purché conviventi al momento del decesso. In mancanza della volontà di subentrare o succedere nei diritti predetti da parte degli eredi, il contratto si intende risolto senza che alcuno possa avanzare pretese né sulla caparra, né sui canoni in precedenza versati.

5.         In caso di inadempimento del conduttore nel pagamento dei canoni e degli accessori durante la locazione, o del residuo importo ancora dovuto a fine locazione, si verifica la risoluzione del contratto. L’Ente proprietario ha diritto alla restituzione dell’immobile e acquisisce la caparra confirmatoria nonché i canoni in precedenza corrisposti per il loro intero importo.

 

Art. 8

(Unicità della gestione)

 

1.         Per favorire l’unicità della gestione degli alloggi i Comuni possono trasferire gratuitamente la proprietà dell’intero patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica alle ATER o viceversa nel rispetto della normativa europea sui servizi di interesse economico generale.

 

Art. 9

(Abrogazione norme)

 

1.         E’ abrogata la legge regionale 19 dicembre 2001, n. 76.

2.         Al comma 1 dell’articolo 36 della legge regionale 20 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) le parole "15 aprile 2014" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2015".

3.         Alla lettera a) del comma 4 dell’articolo 36 della L.R. 96/1996 le parole "15 aprile 2014" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2015".

 

Art. 10

(Entrata in vigore)

 

1.         La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo

 

TESTO

DELL'ARTICOLO 36 DELLA LEGGE REGIONALE 20 OTTOBRE 1996, N. 96

 

"Norme per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione"

COORDINATO CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 21.05.2015 n. 10

"Norme per l’alienazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica"

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

 

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

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LEGGE REGIONALE 20 OTTOBRE 1996, N. 96

Norme per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione.

 

Art. 36

(Occupazioni e cessioni illegali degli alloggi)

 

1.         Nei confronti di coloro che alla data del 28 febbraio 2015 occupino senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica è consentita l'assegnazione dell'alloggio medesimo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 comma 3.

2.         La relativa richiesta, corredata di idonea documentazione probatoria, deve essere formulata al Sindaco del Comune nel quale l’alloggio è ubicato ed all’ente gestore dell’alloggio stesso.

3.         L'ammontare dei canoni da recuperare è rateizzabile a tasso legale per un periodo di ammortamento non superiore a due anni. All'estinzione del debito avrà luogo la stipula del contratto di locazione tra l'assegnatario e l'Ente gestore ed il Comune provvederà ad emettere il relativo provvedimento di assegnazione il cui effetto retroagisce alla data di inizio dell’effettiva occupazione e comunque alla data non anteriore al 1° gennaio 2000. Nel periodo di ammortamento è dovuto il canone determinato ai sensi della legge regionale all'epoca vigente.

4.         L'assegnazione è subordinata:

a.           al protrarsi dell'occupazione dello stesso nucleo familiare, per almeno un mese anteriore alla data del 28 febbraio 2015;

b.           all’accertamento del possesso da parte degli occupanti dei requisiti descritti dall’art. 2 della L.R. n. 55 del 1986 e successive modificazioni ed integrazioni; a tale accertamento - alla data di effettiva occupazione - provvede la competente commissione di cui all’art. 7 della L.R. n. 55 del 1986 e successive modificazioni ed integrazioni, previa istruttoria del Comune territorialmente competente;

c.           al recupero dei canoni arretrati da parte degli enti gestori riferiti al periodo di occupazione senza titolo del richiedente la sanatoria.

d.           alla verifica della persistenza dei requisiti, in applicazione, per quanto compatibile, delle disposizioni di cui all'art. 12, L.R. n. 96 del 1996. Per quanto attiene alla verifica delle condizioni reddituali del nucleo familiare, la stessa si intende soddisfatta se l'ammontare dei redditi, calcolati ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 96 del 1996, risulta inferiore al limite stabilito per la perdita dello status di assegnatario.

5.         Dalla data del parere favorevole emesso dalla Commissione assegnazione alloggi, l'Ente gestore, su segnalazione del Comune, applicherà il canone sociale in base all'art. 25 della L.R. 96/1996 con effetto dalla data di inizio dell'effettiva occupazione e comunque alla data non anteriore al 1° gennaio 2000. Nel caso di non accoglimento della richiesta di sanatoria, l'Ente gestore provvederà al recupero delle somme a conguaglio applicando il canone di locazione relativo al periodo dell'occupazione abusiva.

6.         Non sono sanabili le occupazioni senza titolo relativi ad alloggi E.R.P ottenute con violenza o in violazione della legge penale e quelle effettuate successivamente ad atti deliberativi di assegnazione da parte degli organi competenti.

7.         Il provvedimento di assegnazione è adottato dal Sindaco del Comune nel quale è situato l’alloggio, anche in deroga all’art. 13 della legge n. 55 del 1986 e successive modificazioni, in caso di sottoutilizzazione dell’alloggio l’assegnatario è inserito d’ufficio nella graduatoria della mobilità obbligatoria.

8.         Per le occupazioni per le quali non è consentita la sanatoria l’ente gestore competente per territorio dispone, con proprio atto, il rilascio degli alloggi occupati senza titolo.

9.         Il provvedimento di assegnazione retroagisce al momento della effettiva occupazione e comunque a data non anteriore al 1° gennaio 2000.

10.       A tal fine diffida preventivamente, con lettera raccomandata, l’occupante senza titolo idoneo a rilasciare l’alloggio entro quindici giorni e gli assegna lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti.

11.       L’atto dell’ente gestore, che deve contenere il termine per il rilascio non eccedente i trenta giorni, costituisce a norma del 3° comma art. 18 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, titolo esecutivo nei confronti dei soggetti di cui al precedente 1° comma e non è soggetto a graduatoria o proroghe.

12        Sono fatte salve le disposizioni dell’art. 53 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive integrazioni e modificazioni.

13.       Successivamente all’entrata in vigore della presente legge all’accertamento dei requisiti previsti dal precedente comma 3, provvede la commissione di cui all’art. 7 della presente legge.

 

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Riferimenti normativi

 

Il testo degli articoli 8-bis e 8-ter della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

 

Art. 8-bis

(Disciplina dell’accordo di programma)

 

1.         Al fine di assicurare il coordinamento di tutte le attività necessarie all’attuazione di opere, interventi e programmi d’intervento di prevalente interesse regionale, e che richiedono l’azione integrata e coordinata di enti locali, o comunque di amministrazioni, soggetti pubblici e società a partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici, la Regione promuove accordi di programma ai sensi dell’art. 27 della legge n. 142 del 1990.

2.         Qualora l’iniziativa dell’accordo di programma non competa alla Regione a norma del comma 1, l’iniziativa spetta al Sindaco o al Presidente della provincia, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 142 del 1990.

3.         Ai fini di cui al comma 1 sono ritenuti di prevalente interesse regionale in particolare: le opere, gli interventi, i programmi previsti dal piano di sviluppo, dai piani di settore e dai progetti speciali territoriali anche in attuazione del Quadro di riferimento regionale o comunque derivanti da programmi approvati dagli organi regionali. Il componente della Giunta, competente per materia promuove l’accordo di programma, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, quando ricorrono le condizioni previste dal comma 1, mediante la presentazione della relativa proposta alla Giunta regionale per l’approvazione.

4.         La proposta di accordo di programma:

a.       indica le opere, i programmi, gli interventi, l’ambito territoriale e gli obiettivi generali di questi;

b.       individua le amministrazioni pubbliche, gli enti, le aziende pubbliche, e le società a prevalente partecipazione pubblica dei quali sia prevista l’azione integrata;

c.           dispone il termine entro il quale deve essere definito l’accordo di programma.

5.         Per verificare la possibilità di arrivare all’accordo di programma i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate partecipano alla conferenza di servizi convocata ai sensi dell’art. 27 comma 4 della legge n. 142 del 1990. In caso positivo questi possono formare il Comitato dei rappresentanti delle amministrazioni.

6.         Il Comitato è presieduto rispettivamente dal Presidente della Giunta regionale, dal Presidente della Giunta provinciale, dal Sindaco, o dai rispettivi assessori competenti per materia, se delegati del Comitato fanno parte anche gli eventuali soggetti privati interessati, che vengono dal Presidente invitati a partecipare.

7.         Al Comitato possono aderire, senza interrompere il corso del procedimento, anche altri soggetti pubblici interessati. Svolge le funzioni di segretario del Comitato un funzionario nominato dall’amministrazione procedente, il quale svolge altresì il ruolo di responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 4 della legge n. 241 del 1990.

8.         Al Comitato compete:

a.       ricercare le intese sugli obiettivi degli interventi in relazione agli interessi di ciascuno dei partecipanti;

b.       definire l’entità delle spese individuando le fonti di finanziamento;

c.       sottoscrivere eventuali protocolli preliminari alla definizione dell’accordo di programma;

d.       elaborare e coordinare le proposte tecniche e finanziarie necessarie, e di procedere agli opportuni studi e verifiche;

e.       proporre al Presidente della Giunta o l’assessore competente per materia, se delegato, che le dispone per decreto, le eventuali consulenze tecnico-specialistiche, indicando le fonti di finanziamento;

f.       valutare le istanze dei privati per definire le ipotesi di eventuali accordi a norma dell’art. 11 della legge n. 241 del 1990 da stipularsi dalle singole amministrazioni partecipanti al procedimento per l’accordo di programma, in relazione alle rispettive competenze e d’intesa tra le medesime.

 

Art. 8-ter

(Contenuti dell’accordo di programma)

 

1.         L’accordo di programma deve prevedere:

a.       il programma di attuazione degli interventi e delle opere, eventualmente articolato in fasi funzionali con l’indicazione dei tempi relativi;

b.       la quantificazione del costo complessivo e di quello relativo alle eventuali fasi di esecuzione;

c.       il piano finanziario con la ripartizione degli oneri;

d.       le modalità di attuazione;

e.       gli adempimenti attribuiti ai soggetti interessati, le responsabilità dell’attuazione e le eventuali garanzie;

f.       le sanzioni per gli inadempimenti;

g.       l’eventuale procedimento arbitrale per la risoluzione delle controversie che dovessero sorgere nell’attuazione dell’accordo e la composizione del collegio arbitrale;

h.       gli eventuali accordi da stipularsi con i privati interessati ai sensi dell’art. 8-bis, comma 8, lett. f);

i.       le modalità di controllo sull’esecuzione dell’accordo che compete al Comitato di cui al comma 5 dell’art. 8-bis della presente legge, eventualmente munito di poteri sostitutivi.

2.         L’accordo di programma, acquisito il consenso unanime dei soggetti di cui all’art. 8-bis che abbiano partecipato all’accordo medesimo, è sottoscritto dai rappresentanti dei soggetti stessi ed è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, o per sua delega dall’assessore competente per materia, dal Presidente della provincia o dal Sindaco.

3.         Il decreto di approvazione dell’accordo di programma pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere in esso previste e determina l’eventuale e conseguente variazione degli strumenti urbanistici, qualora sia emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale o del Presidente della Giunta provinciale.

4.         Qualora l’accordo determini variazioni degli strumenti urbanistici comunali l’accordo dev’essere ratificato dal Consiglio comunale entro trenta giorni dalla data di notifica. In questo caso, si applica quanto previsto al comma 3 solo dopo la ratifica del Consiglio comunale.

5.         Qualora l’accordo di programma comporti modificazioni del Q.R.R. o dei Piani territoriali regionali, queste devono essere approvate dal Consiglio regionale.

6.         Nel caso in cui non venga raggiunto il consenso unanime per l’accordo di programma, trovano applicazione le procedure di attuazione delle opere, interventi e programmi d’intervento previsti dalle leggi nazionali o regionali di settore.

 

Il testo dell'articolo 25 della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

 

Art. 25

(Calcolo del canone di locazione)

 

Il canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è determinato secondo le seguenti fasce:

1.         il canone di locazione è pari a lire 25.000 mensili per alloggio qualora il reddito annuo complessivo del nucleo familiare sia costituito esclusivamente da pensione sociale oppure da pensione minima I.N.P.S. Lo stesso canone si applica per gli assegnatari che risultino effettivamente disoccupati o, comunque, privi di reddito;

2.         canone sociale pari al 4,2% del reddito imponibile familiare qualora il reddito di tutti i componenti non sia superiore all’importo di due pensioni minime I.N.P.S. e derivanti esclusivamente da lavoro dipendente, pensione e/o percepito ai seguenti titoli: trattamento di cassaintegrati, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali e assegno del coniuge separato o divorziato; il canone così determinato non può essere comunque inferiore a quello relativo al precedente punto 1;

3.         reddito annuo complessivo del nucleo familiare fino all’importo stabilito quale limite di reddito per l’accesso: il canone è pari al 75% di quello stabilito ai sensi dagli articoli precedenti;

4.         reddito annuo, complessivo del nucleo familiare compreso fra il limite superiore indicato al precedente punto 3) ed il valore risultante dalla maggiorazione del 25% del suddetto limite: il canone è pari al 90% di quello stabilito ai sensi degli articoli precedenti;

5.         reddito annuo complessivo del nucleo familiare compreso fra il limite superiore indicato al precedente punto 4) ed il valore stabilito quale limite per la decadenza: il canone è pari a quello stabilito ai sensi degli articoli precedenti;

6.         reddito annuo complessivo del nucleo familiare compreso fra il limite superiore indicato al precedente punto 5) e la maggiorazione del 50% di tale limite: il canone è pari a quello stabilito ai sensi degli articoli precedenti aumentato del 100%;

7.         reddito annuo complessivo del nucleo familiare oltre il limite superiore indicato al precedente punto 6): il canone è pari a quello stabilito ai sensi degli articoli precedenti aumentato del 150%.

I canoni relativi alle fasce dalla 3^ alla 7^ non possono comunque essere inferiori al canone relativo alla fascia 2.

I redditi per l’inserimento nella fascia di reddito di cui al punto 1) si intendono effettivi; quelli ai punti 2), 3), 4), 5), 6) e 7) si intendono determinati con le modalità stabilite dal primo comma, lett. f) dell’art. 2 della presente legge. Ai soli fini del calcolo del canone, gli emolumenti di cui al precedente art. 2 lett. f) si considerano al netto dei redditi da lavoro prodotto da figli maggiorenni facenti parte del nucleo familiare dell’assegnatario e che non si riproducono in modo continuativo per oltre due anni.

Nel computo del reddito imponibile sono altresì escluse le indennità «una tantum» percepite a titolo di risarcimento per danni fisici, nonché le indennità di accompagnamento per i portatori di handicap.

Gli assegnatari, il cui nucleo familiare comprende uno o più componenti, conviventi o comunque a totale carico del capo famiglia, affetto da menomazione di qualsiasi genere che comportano una diminuzione permanente pari al 100% della capacità lavorativa, certificata dalla competente U.S.L., sono collocati nella fascia inferiore a quella determinata con le modalità previste dal presente articolo.

Il canone di locazione non potrà, comunque, essere inferiore a quello previsto al punto 1 del precedente comma 1.

Contestualmente alla proposta per la definizione annua dell’ammontare annuo delle quote b) e c) di cui all’art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513 è comunicato alla Regione la percentuale di eccedenza delle entrate per canoni di locazione rispetto all’ammontare complessivo delle spese di amministrazione e manutenzione degli alloggi, nonché dello 0,50% del valore locativo di cui all'art. 12 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

La Regione a partire dal primo anno di applicazione dei canoni di cui alla presente legge e per gli anni successivi, apporta modifiche con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, alle percentuali sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare relativo alle varie fasce di canone, allo scopo di garantire nel tempo la maggiore entrata rispetto alle spese di amministrazione e manutenzione da destinare alle finalità di cui al penultimo comma dell’art. 25 della citata legge n. 513 del 1977.

In sede di prima applicazione della presente legge, il canone di locazione di cui al comma 1, punto 1) è stabilito in L. 15.000 per i primi 12 mesi. I canoni di locazione di cui al comma 1, punti 6) e 7) sono incrementati di un'addizionale pari ad un punto percentuale per ogni scaglione di dieci milioni di reddito imponibile, a partire da L. 71.000.000.

Tale addizionale è destinata dagli enti gestori al finanziamento del fondo sociale di cui all’art. 29 della presente legge regionale.

Per gli assegnatari inseriti nelle fasce corrispondenti ai numeri 3, 4, 5 del precedente comma 1, i canoni dovuti eccedenti rispettivamente 6 - 6,6 - 7,2% sono a carico del fondo sociale di cui al successivo art. 29.