IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTA
la legge 1766/27 nonché il Regolamento per l’esecuzione della stessa approvato
con R.D. n. 332/28;
VISTO
il D.P.R. n. 616/77;
VISTA
la L.R. n. 25/88;
VISTA
la L.R. n. 68/99 e successive modifiche e
integrazioni;
DATO
ATTO che con la Determinazione Dirigenziale n. DH41/920/Usi Civici del
01/12/2014 il Dirigente del Servizio Politiche Forestali Demanio Civico e Armentizio della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo
Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione ha approvato le richieste di
legittimazione con contestuale affrancazione di terre civiche site nel Comune
di L’Aquila Frazione di Tempera;
VISTO
l’allegato “A” elenco n. 5/Tempera datato 23/07/2013 rettificato il 01/12/2014
allegato alla Determinazione Dirigenziale sopra richiamata dal quale si
evincono le Ditte che hanno richiesto la legittimazione con contestuale
affrancazione, i dati catastali nonché il canone annuo da corrispondere al
Comune di L’Aquila, oltre alle 10 annualità pregresse nonché l’affrancazione
del canone;
CONSIDERATO
che le spese relative alla voltura catastale nonché alla trascrizione nei
Registri Immobiliari sono a totale carico delle Ditte indicate nell’allegato
“A” elenco n. 5/Tempera datato 23/07/2013 rettificato il 01/12/2014 sopra
richiamato;
VISTA
la L.R. n. 68/99 ed in particolare gli artt. 2
(valori base di riferimento) e 3 (legittimazione ed affrancazione) modificati
con l’art. 104 della L.R. n. 6/2005;
RITENUTO
che sussistono le condizione per concedere l’istituto della legittimazione e
contestuale affrancazione, ai sensi della Legge 1766/27 e L.R.
n. 68/99, a favore delle n. 9 Ditte di cui al più volte citato allegato “A”
elenco n. 5/Tempera datato 23/07/2013 rettificato il 01/12/2014;
DATO
ATTO il Dirigente del Servizio Politiche Forestali, Demanio Civico e Armentizio e il Direttore della Direzione Politiche
Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione hanno
espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa
nonché sulla legittimità del presente provvedimento:
DECRETA
1. sono legittimate nel possesso con
contestuale affrancazione le terre civiche site nel Comune di L’Aquila Frazione
Tempera a favore di n. 9 Ditte indicate nell’allegato “A” elenco n. 5/Tempera
datato 23/07/2013 rettificato il 01/12/2014 formato da due facciate;
2. è fatto obbligo al Comune di riscuotere
i canoni come indicati nel più volte citato allegato “A” elenco n. 5/Tempera
datato 23/07/2013 rettificato il 01/12/2014, nonché di accordare contestualmente
l’affrancazione del canone di cui trattasi; tali somme devo essere, da parte
del Comune, trasferite all’Amministrazione Separata Beni Uso Civico della
Frazione di Tempera;
3. il Comune è autorizzato ad applicare la
riduzione prevista dal 4° comma dell’art. 2 della L.R.
n. 68/99 alle Ditte che ne avranno fatto richiesta e che ne abbiano diritto;
4. è fatto obbligo all’Amministrazione
Separata beni Uso Civico della Frazione di Tempera a reinvestire il capitale di
affranco introitato in conseguenza dell’attuazione del presente decreto ai
sensi dell’art. 5 della L.R. n. 3/98;
5. la validità ed efficacia del presente
decreto di legittimazione e affrancazione è espressamente condizionata
all’avvenuto pagamento, da parte del beneficiario, di tutte le somme da esso
dovute al Comune e dall’espletamento delle necessarie formalità di
intestazione. Trascorso il termine perentorio di giorni 180 (centoottanta)
decorrenti dalla data di comunicazione del presente decreto al beneficiario
senza che siano state completate le procedure di pagamento del prezzo e di volturazione e trascrizione presso i competenti registri
pubblici, il presente Decreto decadrà automaticamente (per il solo beneficiario
inadempiente), ed i beni resteranno nella libera disponibilità del Comune, con
ogni conseguenza di reintegra contro il richiedente la legittimazione;
6. al Comune è fatto obbligo, trascorso il
termine di 180 giorni di cui al precedente n. 5), di trasmettere alla Regione
Abruzzo, e per essa al Servizio procedente, formale comunicazione in ordine
all’avvenuto adempimento, o meno, delle condizioni imposte per il completamento
della procedura, e la conseguente trasformazione dei beni di uso civico in beni
privati.
7. di autorizzare il Dirigente del
Servizio Politiche Forestali Demanio Civico e Armentizio
della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e
Pesca, Emigrazione, con proprie Determinazioni, a rettificare eventuali errori
materiali dovuti da trascrizione di dati.
Il
Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione
e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da
tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi della legge 01/12/81, n.
692.
Il
presente decreto è adottato sulla scorta della documentazione acquisita agli
atti e delle dichiarazioni fornite dai soggetti interessati, valutate nella
loro oggettiva risultanza documentale. Qualora, successivamente alla sua
formalizzazione e messa in esecuzione dovesse risultare, da significative
circostanze, fatti o documenti forniti da terzi, la non conformità di cui al
presente atto, al modello legale delle condizioni fattuali e giuridiche alla
base della positiva conclusione del procedimento di legittimazione verrà
avviato, ai sensi di legge, da parte del Servizio Politiche Forestali Demanio
Civico ed Armentizio della Direzione Politiche
Agricole, partecipato procedimento di riesame per l’accertamento della conferma
di validità, o invece di annullamento, di esso decreto o parte di esso.
Il
Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso
giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al
Capo delle Stato nel termine di 120 giorni: termini decorrenti dalla data di
comunicazione diretta al beneficiario, ove effettuata, o da quella della
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D’Alfonso
Segue allegato