IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTA
la legge 1766/27 nonché il Regolamento per l’esecuzione della stessa approvato
con R.D. n. 332/28;
VISTO il D.P.R. n. 616/77;
VISTA la L.R. n. 25/88;
VISTA la L.R. n. 68/99 e
successive modifiche e integrazioni;
DATO
ATTO che con la Determinazione Dirigenziale n. DH41/905/Usi Civici del
26/11/2014 il Dirigente del Servizio Politiche Forestali Demanio Civico e Armentizio della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo
Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione ha approvato le richieste di
legittimazione con contestuale affrancazione di terre civiche site nel Comune
di L’Aquila;
VISTO
l’allegato “A” elenco n. 3/Bagno datato 15/09/2014 allegato alla Determinazione
Dirigenziale sopra richiamata dal quale si evincono le Ditte che hanno
richiesto la legittimazione con contestuale affrancazione, i dati catastali
nonché il canone annuo da corrispondere al Comune di L’Aquila, oltre alle 10
annualità pregresse nonché l’affrancazione del canone;
CONSIDERATO
che le spese relative alla voltura catastale nonché alla trascrizione nei
Registri Immobiliari sono a totale carico delle Ditte indicate nell’allegato
“A” elenco n. 3/Bagno datato 15/09/2014 sopra richiamato;
VISTA
la L.R. n. 68/99 ed in particolare gli artt. 2
(valori base di riferimento) e 3 (legittimazione ed affrancazione) modificati
con l’art. 104 della L.R. n. 6/2005;
RITENUTO
che sussistono le condizione per concedere l’istituto della legittimazione e
contestuale affrancazione, ai sensi della Legge 1766/27 e L.R.
n. 68/99, a favore delle Ditte di cui al più volte citato allegato “A” elenco
n. 3/Bagno datato 15/09/2014;
DATO
ATTO il Dirigente del Servizio Politiche Forestali, Demanio Civico e Armentizio e il Direttore della Direzione Politiche
Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione hanno
espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa
nonché sulla legittimità del presente provvedimento:
DECRETA
1. sono legittimate nel possesso con
contestuale affrancazione le terre civiche site nel Comune di L’Aquila a favore
di n. 6 Ditte indicate nell’allegato “A” elenco n. 3/Bagno datato 15/09/2014
formato da n. 2 facciate;
2. è fatto obbligo al Comune di riscuotere
i canoni come indicati nel più volte citato allegato “A” elenco n. 3/Bagno
datato 15/09/2014, nonché di accordare contestualmente l’affrancazione del
canone di cui trattasi;
3. il comune è autorizzato ad applicare la
riduzione prevista dal 4° comma dell’art. 2 della L.R.
n. 68/99 alle Ditte che ne avranno fatto richiesta e che ne abbiano diritto;
4. è fatto obbligo al Comune a reinvestire
il capitale di affranco introitato in conseguenza dell’attuazione del presente
decreto ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 3/98;
5. la validità ed efficacia del presente
decreto di legittimazione è espressamente condizionata all’avvenuto pagamento,
da parte del beneficiario, di tutte le somme da esso dovute al Comune e
dall’espletamento delle necessarie formalità di intestazione. Trascorso il
termine perentorio di giorni 180 (centoottanta) decorrenti dalla data di
comunicazione del presente decreto al beneficiario senza che siano state
completate le procedure di pagamento del prezzo e di volturazione
e trascrizione presso i competenti registri pubblici, il presente Decreto
decadrà automaticamente (per il solo beneficiario inadempiente), ed i beni
resteranno nella libera disponibilità del Comune, con ogni conseguenza di
reintegra contro il richiedente la legittimazione;
6. al comune è fatto obbligo, trascorso il
termine di 180 giorni di cui al precedente n. 5), di trasmettere alla Regione
Abruzzo, e per essa al Servizio procedente, formale comunicazione in ordine
all’avvenuto adempimento, o meno, delle condizioni imposte per il completamento
della procedura, e la conseguente trasformazione dei beni di uso civico in beni
privati.
7. di autorizzare il Dirigente del
Servizio Politiche Forestali Demanio Civico e Armentizio
della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e
Pesca, Emigrazione, con proprie Determinazioni, a rettificare eventuali errori
materiali dovuti da trascrizione di dati.
Il
Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione
e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da
tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi della legge 01/12/81, n.
692.
Il
Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso
giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al
Capo delle Stato nel termine di 120 giorni: termini decorrenti dalla data di
comunicazione diretta al beneficiario, ove effettuata, o da quella della
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
IL PRESIDENTE
Dott.
Luciano D’Alfonso
Segue allegato