CONSIGLIO
REGIONALE
Omissis
DELIBERAZIONE 14.04.2015, n. 28/5
Risoluzione: Petrolizzazioni
in Adriatico.
IL CONSIGLIO REGIONALE
VISTA la risoluzione a firma dei consiglieri Mazzocca, D'Alessandro, Paolini, Balducci e Monticelli
recante: Petrolizzazioni in Adriatico;
UDITA l'illustrazione del consigliere Mazzocca;
UDITI gli interventi dei consiglieri Mercante e
D'Alessandro;
all'unanimità
L'APPROVA
nel testo che di seguito si trascrive:
«Il Consiglio regionale
Premesso che:
a. la
vicenda delle "petrolizzazioni" nel mare
Adriatico, ormai da diversi anni, ha catalizzato l'attenzione della comunità
abruzzese ed ha conseguentemente determinato un ampio e diffuso movimento
d'opinione di decisa contrarietà, comprendente associazioni, rappresentanze
sociali e di categoria, forze politiche ed istituzioni ai vari livelli
territoriali;
b. recentemente,
le vicende relative alle piattaforme petrolifere "Ombrina Mare 2" ed
"Elsa 2", entrambe previste al largo della costa teatina, hanno
suscitato forti contrarietà nella comunità abruzzese;
c. nel
particolare, il progetto denominato "Ombrina Mare" contempla la
realizzazione, su un fondale a circa 20 mt. di profondità e ad una distanza
dalla costa pari a poco più di 6 chilometri, le seguenti strutture:
-
una piattaforma di produzione gas
pliocenico ed olio da cui si dipartiranno da un minimo di 4 a un massimo di 6
pozzi di produzione;
-
un serbatoio galleggiante per il
trattamento e lo stoccaggio della produzione di olio;
-
sealines
ed ombelicali per il trasferimento tra la piattaforma e il serbatoio
galleggiante;
-
sealines
per il trasferimento del gas pliocenico dalla nuova piattaforma e la
piattaforma esistente Santo Stefano Mare 9, per complessivi 17 chilometri circa
di tubazioni sommerse di vario diametro;
d. nel
dicembre del 2009 la società "Medoilgas
Italia" richiede la pronuncia di compatibilità ambientale per il progetto
di "Sviluppo del giacimento Ombrina a mare nell'ambito dell'istanza di
conferimento della concessione di coltivazione convenzionalmente denominata d
30 B.C. –MD" ubicato nel Mare Adriatico adiacente la costa abruzzese;
e. a
seguito dell'emanazione del D.Lgs. 128/2010
(integrativo del D.Lgs. 152/2006, Codice per
l'ambiente) ponendo il divieto, entro le 12 miglia marine dal perimetro esterno
delle aree marine e costiere protette, di attività di ricerca e prospezione di
coltivazioni di idrocarburi liquidi e gassosi, il procedimento autorizzativo
viene accantonato. La commissione tecnica regionale di verifica VIA-VAS esprime
il proprio parere negativo basato sui vincoli contenuti nella nuova normativa
(dall'art. 6 del D.Lgs. 152/2006 così come modificato
dal già citato D.Lgs. 128/2010);
f. di
fatto la pratica amministrativa restò sospesa, mentre poteva essere opportunamente
decretata, da parte della Regione Abruzzo, la conclusione del relativo
procedimento;
g. successivamente,
la società ha provveduto a promuovere nuovamente le proprie ragioni inserendosi
nel procedimento purtroppo ancora in itinere, contribuendo di fatto a riavviare
l'iter tecnico-amministrativo del progetto, chiedendo al Ministero la
prosecuzione dell'attività istruttoria per giungere a una compiuta analisi nel
merito, all'uopo favorito dalle introduzioni normative contenute nel Decreto
Sviluppo del Governo Monti;
CONSIDERATO che:
a. il
Consiglio regionale d'Abruzzo, con propria risoluzione del 27 luglio 2010,
evidenziava l'enorme impatto negativo che la realizzazione della piattaforma
avrebbe causato al turismo, alla pesca e a varie zone protette che sorgono
lungo il litorale della costa teatina, accogliendo il parere di centinaia e
centinaia di cittadini, associazioni ed enti locali e del parere negativo,
formulato sulla procedura di VIA relativa all'impianto;
b. grazie
all'impegno dell'allora Ministro Andrea Orlando, che obbligò la società
proponente ad un ulteriore passaggio istruttorio con il rinvio alla Commissione
VIA per la procedura AIA, si verificò l'introduzione di un importante elemento
procedurale ostativo sia alla promulgazione del Decreto di Compatibilità
Ambientale (da parte dei Ministeri dell'Ambiente e dei Beni Culturali), sia
alla convocazione della Conferenza dei Servizi da parte del Ministero dello
Sviluppo Economico, e sia la conseguente emanazione del Decreto Concessorio definitivo;
c. conseguentemente,
nel mese di luglio del 2013 il Ministero dell'Ambiente impone alla "Medoilgas Italia" di sottoporre il progetto,
preventivamente al rilascio del Decreto di Compatibilità Ambientale, a
specifica procedura AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale);
d. avverso
tale decisione la società proponente ha avanzato ricorso amministrativo al Tar
Lazio, in quanto ritenuta contraddittoria rispetto a quanto già disposto dallo
stesso Ministero; il Mattm, infatti, nell'ottobre
2012 comunicò formalmente a "Medoilgas" che
la procedura di VIA poteva essere completata anche senza l'obbligo del
preventivo svolgimento della procedura di AIA, in precedenza subordinata solo
nel caso in cui si fosse presentata la necessità di procedere alla
re-immissione nel sottosuolo delle acque prodotte associate al greggio e
provenienti dallo stesso giacimento;
e. la
decisione del Tar del Lazio, avvenuta nell'aprile del 2014, respinge il ricorso
della 'Medoilgas' sul progetto petrolifero 'Ombrina Mare', costituendo di fatto una battuta di arresto per le
trivellazioni petrolifere in mare in Abruzzo. Secondo il Tar, infatti, la zona
interessata rientra in una zona sottoposta a tutela quale "bene culturale
primario", in base a una legge della Regione Abruzzo, così come stabilito nella
L.R. 93/1994, nella quale vengono espressamente tutelati "i trabocchi e il
loro intorno, compreso il tratto di mare che concorre a formare il quadro di
insieme". Questa disposizione, scrivono i giudici, "non può ritenersi
non entrata in vigore in ragione della mancanza della perimetrazione" del
parco Trabocchi. Perimetrazione che, come si dirà in seguito, attende ancora di
essere compiutamente definita;
f. pur
tuttavia, la sentenza del Tar non ferma la "Medoilgas"
che, forte del fatto che la decisione del TAR Lazio non incidesse sull'iter
autorizzativo del progetto e avendo già quasi ultimato gli studi propedeutici
all'avvio della procedura di AIA, nel maggio del 2014 pubblica l'avviso del
deposito presso il Ministero dell'ambiente della documentazione inerente
l'integrazione dello studio di impatto ambientale, ai fini del rilascio della
autorizzazione ambientale integrata (AIA) imposta prima dall'allora ministro
Orlando e poi confermata dalla sentenza del Tar stesso;
RILEVATO che:
a) la
nuova Giunta regionale, appena insediatasi, a partire dal giugno 2014, svolge
un'intensa attività di raccordo tra le istituzioni, le organizzazioni sociali
ed economiche, i centri di ricerca scientifica e le università, i comitati e le
associazioni ambientaliste al fine di concertare le azioni di contrasto
dell'attività petrolifera, a partire dalla redazione di un'imponente mole di
osservazioni da sottoporre all'attenzione del comitato VIA nazionale;
b) le
dette osservazioni sono state debitamente fatte proprie dalla Giunta regionale
con l'approvazione di due distinti atti deliberativi (Del. GRA n. 490 del
25.7.2014 inerente "Ombrina Mare 2" e Del. GRA n. 619 del 30.9.2014
relativa ad "Elsa 2"); gli atti richiamati evidenziano una diversa
visione dello sviluppo regionale rispetto alla prospettiva di diventare
distretto minerario;
c) la
Regione Abruzzo, inoltre, prima tra nove, ha presentato ricorso alla Corte
Costituzionale contro quanto previsto nell'art. 38 del D.L. 133/2014 (Decreto
"Sblocca Italia", convertito in Legge 164/2014) che riporta in capo
al governo le scelte in materia di estrazione e coltivazione dei pozzi di
idrocarburi. Ricorso retiterato anche a seguito della
parziale modifica del citato art. 38 in occasione della approvazione
dell'ultima 'Legge Finanziaria' nazionale;
d) nel
luglio del 2014 la Regione Abruzzo invia al Ministero le osservazioni
necessarie per l'integrazione dei procedimenti AIA-VIA, non senza mettere in
evidenza "l'omessa approfondita considerazione nel procedimento ambientale
sinora condotto, sia della particolare complessità ed invasività del progetto
…sia dei notevoli impatti ambientali prodotti in mare e a terra…, sia della
valutazione dei rischi connessi alla realizzazione dell'impianto in
esame…". Inoltre nel documento regionale si fa espresso riferimento
all'omissione dell'esistenza di aree protette e SIC;
e) la
procedura, a tutt'oggi, è ferma al "Parere Istruttorio Conclusivo"
della commissione tecnica VIA-AIA del Ministero dell'Ambiente rilasciato,
seppur con una ingente mole di prescrizioni, alla "Rockhopper
Italia SpA" (ex Medoilgas
Italia SpA) per la coltivazione di idrocarburi
relativa al progetto "Ombrina Mare 2";
f) ai
fini della conclusione dell'iter procedimentale, restano da emettere i
competenti provvedimenti governativi, ovvero il Decreto di Compatibilità
Ambientale (interministeriale a cura del Ministero dell'Ambiente e del
Ministero dei Beni Culturali) e il consequenziale Decreto di Concessione (del
Ministero dello Sviluppo Economico) che ad oggi non risultano ancora promulgati;
g) analogo
iter procedimentale è stato seguito anche per il progetto denominato "Elsa
2" (che per brevità si omette di riportare) e, pertanto, il dispositivo
della presente risoluzione è da riferirsi ad entrambi i progetti;
RITENUTO, trovandosi i rispettivi iter
procedimentali ormai in fase conclusiva, che solo un'azione politica forte e
determinata può scongiurare la realizzazione delle piattaforme "Ombrina
Mare 2" ed "Elsa 2";
RILEVATO, infine, come l'evidente inerzia mostrata
dalla scorsa Giunta regionale, che non è riuscita a definire il perimetro del
'Parco Nazionale della Costa Teatina' nell'ampio arco temporale di 66 mesi, ha
costretto il Governo a nominare un 'Commissario Ad Acta' per adempiere a tale
obbligo, propedeutico alla sua piena operatività;
tutto ciò premesso, considerato, ritenuto e
rilevato,
IMPEGNA
il Presidente della Giunta Regionale
1. ad
attivarsi per favorire la rapida conclusione delle procedure di perimetrazione del
Parco dei Trabocchi della costa teatina, dando piena attuazione alla L.R.
93/1994, che tutela "i trabocchi e il loro intorno, compreso il tratto di
mare che concorre a formare il quadro d'insieme";
2. ad
intervenire presso i Ministri dell'Ambiente e dei Beni Culturali affinché non
firmino i Decreti di Compatibilità Ambientale inerenti i progetti denominati
'Ombrina Mare 2' ed 'Elsa 2';
3. nell'eventualità
che il/i decreto/i fosse/ro firmato/i, a promuovere l'impugnativa presso il TAR
del Lazio dando mandato alla competente Avvocatura regionale;
4. ad
intervenire presso il Ministro dello sviluppo economico affinché non firmi i
Decreti di Concessione inerenti i progetti denominati 'Ombrina Mare 2' ed 'Elsa
2';
5. nell'eventualità
che il/i decreto/i fosse/ro firmato/i, a promuovere l'impugnativa presso il TAR
del Lazio dando mandato alla competente Avvocatura regionale;
6. a
chiedere al governo di emanare un decreto legge che modifichi l'art. 6, comma
17, del Codice dell'Ambiente (nella versione introdotta dal Decreto Sviluppo
2012) nella direzione indicata da progetti di legge e risoluzioni presentate
alla Camera dei Deputati e al Senato da diverse forze politiche, e più
precisamente al fine di impedire le attività di ricerca e prospezione di
idrocarburi nei tratti di mare antistanti le aree protette e ripristinando il
divieto di ricerca e coltivazione entro le 12 miglia dalla costa».