CONSIGLIO REGIONALE

 

Omissis

 

DELIBERAZIONE 14.04.2015, n. 28/5

Risoluzione: Petrolizzazioni in Adriatico.

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

 

VISTA la risoluzione a firma dei consiglieri Mazzocca, D'Alessandro, Paolini, Balducci e Monticelli recante: Petrolizzazioni in Adriatico;

 

UDITA l'illustrazione del consigliere Mazzocca;

 

UDITI gli interventi dei consiglieri Mercante e D'Alessandro;

 

all'unanimità

 

L'APPROVA

 

nel testo che di seguito si trascrive:

 

«Il Consiglio regionale

 

Premesso che:

a.         la vicenda delle "petrolizzazioni" nel mare Adriatico, ormai da diversi anni, ha catalizzato l'attenzione della comunità abruzzese ed ha conseguentemente determinato un ampio e diffuso movimento d'opinione di decisa contrarietà, comprendente associazioni, rappresentanze sociali e di categoria, forze politiche ed istituzioni ai vari livelli territoriali;

b.         recentemente, le vicende relative alle piattaforme petrolifere "Ombrina Mare 2" ed "Elsa 2", entrambe previste al largo della costa teatina, hanno suscitato forti contrarietà nella comunità abruzzese;

c.         nel particolare, il progetto denominato "Ombrina Mare" contempla la realizzazione, su un fondale a circa 20 mt. di profondità e ad una distanza dalla costa pari a poco più di 6 chilometri, le seguenti strutture:

-          una piattaforma di produzione gas pliocenico ed olio da cui si dipartiranno da un minimo di 4 a un massimo di 6 pozzi di produzione;

-          un serbatoio galleggiante per il trattamento e lo stoccaggio della produzione di olio;

-          sealines ed ombelicali per il trasferimento tra la piattaforma e il serbatoio galleggiante;

-          sealines per il trasferimento del gas pliocenico dalla nuova piattaforma e la piattaforma esistente Santo Stefano Mare 9, per complessivi 17 chilometri circa di tubazioni sommerse di vario diametro;

d.         nel dicembre del 2009 la società "Medoilgas Italia" richiede la pronuncia di compatibilità ambientale per il progetto di "Sviluppo del giacimento Ombrina a mare nell'ambito dell'istanza di conferimento della concessione di coltivazione convenzionalmente denominata d 30 B.C. –MD" ubicato nel Mare Adriatico adiacente la costa abruzzese;

e.         a seguito dell'emanazione del D.Lgs. 128/2010 (integrativo del D.Lgs. 152/2006, Codice per l'ambiente) ponendo il divieto, entro le 12 miglia marine dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, di attività di ricerca e prospezione di coltivazioni di idrocarburi liquidi e gassosi, il procedimento autorizzativo viene accantonato. La commissione tecnica regionale di verifica VIA-VAS esprime il proprio parere negativo basato sui vincoli contenuti nella nuova normativa (dall'art. 6 del D.Lgs. 152/2006 così come modificato dal già citato D.Lgs. 128/2010);

f.         di fatto la pratica amministrativa restò sospesa, mentre poteva essere opportunamente decretata, da parte della Regione Abruzzo, la conclusione del relativo procedimento;

g.         successivamente, la società ha provveduto a promuovere nuovamente le proprie ragioni inserendosi nel procedimento purtroppo ancora in itinere, contribuendo di fatto a riavviare l'iter tecnico-amministrativo del progetto, chiedendo al Ministero la prosecuzione dell'attività istruttoria per giungere a una compiuta analisi nel merito, all'uopo favorito dalle introduzioni normative contenute nel Decreto Sviluppo del Governo Monti;

CONSIDERATO che:

a.         il Consiglio regionale d'Abruzzo, con propria risoluzione del 27 luglio 2010, evidenziava l'enorme impatto negativo che la realizzazione della piattaforma avrebbe causato al turismo, alla pesca e a varie zone protette che sorgono lungo il litorale della costa teatina, accogliendo il parere di centinaia e centinaia di cittadini, associazioni ed enti locali e del parere negativo, formulato sulla procedura di VIA relativa all'impianto;

b.         grazie all'impegno dell'allora Ministro Andrea Orlando, che obbligò la società proponente ad un ulteriore passaggio istruttorio con il rinvio alla Commissione VIA per la procedura AIA, si verificò l'introduzione di un importante elemento procedurale ostativo sia alla promulgazione del Decreto di Compatibilità Ambientale (da parte dei Ministeri dell'Ambiente e dei Beni Culturali), sia alla convocazione della Conferenza dei Servizi da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, e sia la conseguente emanazione del Decreto Concessorio definitivo;

c.         conseguentemente, nel mese di luglio del 2013 il Ministero dell'Ambiente impone alla "Medoilgas Italia" di sottoporre il progetto, preventivamente al rilascio del Decreto di Compatibilità Ambientale, a specifica procedura AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale);

d.         avverso tale decisione la società proponente ha avanzato ricorso amministrativo al Tar Lazio, in quanto ritenuta contraddittoria rispetto a quanto già disposto dallo stesso Ministero; il Mattm, infatti, nell'ottobre 2012 comunicò formalmente a "Medoilgas" che la procedura di VIA poteva essere completata anche senza l'obbligo del preventivo svolgimento della procedura di AIA, in precedenza subordinata solo nel caso in cui si fosse presentata la necessità di procedere alla re-immissione nel sottosuolo delle acque prodotte associate al greggio e provenienti dallo stesso giacimento;

e.         la decisione del Tar del Lazio, avvenuta nell'aprile del 2014, respinge il ricorso della 'Medoilgas' sul progetto petrolifero 'Ombrina Mare', costituendo di fatto una battuta di arresto per le trivellazioni petrolifere in mare in Abruzzo. Secondo il Tar, infatti, la zona interessata rientra in una zona sottoposta a tutela quale "bene culturale primario", in base a una legge della Regione Abruzzo, così come stabilito nella L.R. 93/1994, nella quale vengono espressamente tutelati "i trabocchi e il loro intorno, compreso il tratto di mare che concorre a formare il quadro di insieme". Questa disposizione, scrivono i giudici, "non può ritenersi non entrata in vigore in ragione della mancanza della perimetrazione" del parco Trabocchi. Perimetrazione che, come si dirà in seguito, attende ancora di essere compiutamente definita;

f.         pur tuttavia, la sentenza del Tar non ferma la "Medoilgas" che, forte del fatto che la decisione del TAR Lazio non incidesse sull'iter autorizzativo del progetto e avendo già quasi ultimato gli studi propedeutici all'avvio della procedura di AIA, nel maggio del 2014 pubblica l'avviso del deposito presso il Ministero dell'ambiente della documentazione inerente l'integrazione dello studio di impatto ambientale, ai fini del rilascio della autorizzazione ambientale integrata (AIA) imposta prima dall'allora ministro Orlando e poi confermata dalla sentenza del Tar stesso;

RILEVATO che:

a)         la nuova Giunta regionale, appena insediatasi, a partire dal giugno 2014, svolge un'intensa attività di raccordo tra le istituzioni, le organizzazioni sociali ed economiche, i centri di ricerca scientifica e le università, i comitati e le associazioni ambientaliste al fine di concertare le azioni di contrasto dell'attività petrolifera, a partire dalla redazione di un'imponente mole di osservazioni da sottoporre all'attenzione del comitato VIA nazionale;

b)        le dette osservazioni sono state debitamente fatte proprie dalla Giunta regionale con l'approvazione di due distinti atti deliberativi (Del. GRA n. 490 del 25.7.2014 inerente "Ombrina Mare 2" e Del. GRA n. 619 del 30.9.2014 relativa ad "Elsa 2"); gli atti richiamati evidenziano una diversa visione dello sviluppo regionale rispetto alla prospettiva di diventare distretto minerario;

c)         la Regione Abruzzo, inoltre, prima tra nove, ha presentato ricorso alla Corte Costituzionale contro quanto previsto nell'art. 38 del D.L. 133/2014 (Decreto "Sblocca Italia", convertito in Legge 164/2014) che riporta in capo al governo le scelte in materia di estrazione e coltivazione dei pozzi di idrocarburi. Ricorso retiterato anche a seguito della parziale modifica del citato art. 38 in occasione della approvazione dell'ultima 'Legge Finanziaria' nazionale;

d)        nel luglio del 2014 la Regione Abruzzo invia al Ministero le osservazioni necessarie per l'integrazione dei procedimenti AIA-VIA, non senza mettere in evidenza "l'omessa approfondita considerazione nel procedimento ambientale sinora condotto, sia della particolare complessità ed invasività del progetto …sia dei notevoli impatti ambientali prodotti in mare e a terra…, sia della valutazione dei rischi connessi alla realizzazione dell'impianto in esame…". Inoltre nel documento regionale si fa espresso riferimento all'omissione dell'esistenza di aree protette e SIC;

e)         la procedura, a tutt'oggi, è ferma al "Parere Istruttorio Conclusivo" della commissione tecnica VIA-AIA del Ministero dell'Ambiente rilasciato, seppur con una ingente mole di prescrizioni, alla "Rockhopper Italia SpA" (ex Medoilgas Italia SpA) per la coltivazione di idrocarburi relativa al progetto "Ombrina Mare 2";

f)         ai fini della conclusione dell'iter procedimentale, restano da emettere i competenti provvedimenti governativi, ovvero il Decreto di Compatibilità Ambientale (interministeriale a cura del Ministero dell'Ambiente e del Ministero dei Beni Culturali) e il consequenziale Decreto di Concessione (del Ministero dello Sviluppo Economico) che ad oggi non risultano ancora promulgati;

g)        analogo iter procedimentale è stato seguito anche per il progetto denominato "Elsa 2" (che per brevità si omette di riportare) e, pertanto, il dispositivo della presente risoluzione è da riferirsi ad entrambi i progetti;

RITENUTO, trovandosi i rispettivi iter procedimentali ormai in fase conclusiva, che solo un'azione politica forte e determinata può scongiurare la realizzazione delle piattaforme "Ombrina Mare 2" ed "Elsa 2";

RILEVATO, infine, come l'evidente inerzia mostrata dalla scorsa Giunta regionale, che non è riuscita a definire il perimetro del 'Parco Nazionale della Costa Teatina' nell'ampio arco temporale di 66 mesi, ha costretto il Governo a nominare un 'Commissario Ad Acta' per adempiere a tale obbligo, propedeutico alla sua piena operatività;

 

tutto ciò premesso, considerato, ritenuto e rilevato,

 

IMPEGNA

 

il Presidente della Giunta Regionale

 

1.         ad attivarsi per favorire la rapida conclusione delle procedure di perimetrazione del Parco dei Trabocchi della costa teatina, dando piena attuazione alla L.R. 93/1994, che tutela "i trabocchi e il loro intorno, compreso il tratto di mare che concorre a formare il quadro d'insieme";

2.         ad intervenire presso i Ministri dell'Ambiente e dei Beni Culturali affinché non firmino i Decreti di Compatibilità Ambientale inerenti i progetti denominati 'Ombrina Mare 2' ed 'Elsa 2';

3.         nell'eventualità che il/i decreto/i fosse/ro firmato/i, a promuovere l'impugnativa presso il TAR del Lazio dando mandato alla competente Avvocatura regionale;

4.         ad intervenire presso il Ministro dello sviluppo economico affinché non firmi i Decreti di Concessione inerenti i progetti denominati 'Ombrina Mare 2' ed 'Elsa 2';

5.         nell'eventualità che il/i decreto/i fosse/ro firmato/i, a promuovere l'impugnativa presso il TAR del Lazio dando mandato alla competente Avvocatura regionale;

6.         a chiedere al governo di emanare un decreto legge che modifichi l'art. 6, comma 17, del Codice dell'Ambiente (nella versione introdotta dal Decreto Sviluppo 2012) nella direzione indicata da progetti di legge e risoluzioni presentate alla Camera dei Deputati e al Senato da diverse forze politiche, e più precisamente al fine di impedire le attività di ricerca e prospezione di idrocarburi nei tratti di mare antistanti le aree protette e ripristinando il divieto di ricerca e coltivazione entro le 12 miglia dalla costa».