CONSIGLIO REGIONALE

 

Omissis

 

DELIBERAZIONE 14.04.2015, n. 28/2

Risoluzione: Esenzione pedaggio autostradale e telepass.

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

 

VISTA la risoluzione a firma dei consiglieri Di Pangrazio e Berardinetti recante: Esenzione pedaggio autostradale e telepass;

 

UDITA l'illustrazione del consigliere Berardinetti;

 

a maggioranza Statutaria

 

 

L'APPROVA

 

nel testo che di seguito si trascrive:

 

«Il Consiglio regionale

 

Premesso che:

-          La procedura adottata su recente decisione assunta dal Ministero delle Infrastrutture in merito al pagamento del pedaggio alle Associazioni di Volontariato e ai mezzi di soccorso impegnati nel trasporto di persone ammalate o invalide costituisce un aggravio e un appesantimento dei compiti dei volontari quotidianamente impegnati in encomiabile azione di sostegno alle persone ammalate.

-          La richiamata decisione è vincolata dalla diversa e restrittiva interpretazione data oggi dell’art. 373 del regolamento di attuazione del Codice della Strada (comma 2, lettera c), nonostante le recenti diverse espressioni della Corte di Giustizia Europea e del Consiglio di Stato.

Considerato che:

-                      La terza sezione del Consiglio di Stato con sentenza  n. 9060/2012 ha infatti affermato: “La nazione di servizio socio sanitario deve infatti ritenersi comprensiva di qualsiasi attività diretta a promuovere la salute psico-fisica e il benessere dei cittadini e quindi anche l’assistenza ed il trasporto degli infermi; pertanto, contrariamente a quanto affermato dall’appellante, non si esaurisce nel solo sevizio di assistenza medica di emergenza (118), ma comprende nel suo ambito altre attività dirette a garantire in vario modo l’effettività dei principi, di rango costituzionale, solidaristici e di tutela della salute dei cittadini”

Considerato inoltre  che:

-          Il Consiglio di Stato ha ricordato: “Anche la Corte di Giustizia CE ha sottolineato che i servizi pubblici di soccorso comprendono solitamente, non solo i servizi di trasporto medico d’urgenza, ma anche i servizi di trasporto qualificato consistenti nel trasferimento mediante veicolo sanitario, con adeguata assistenza specialistica, di persone malate, infortunate o comunque bisognose di assistenza ma la cui situazione non riveste carattere di emergenza (Corte di Giustizia CE, Sez. III, 29.04.2010 n. 160),

 

Tutto ciò premesso

 

IMPEGNA

 

 Il Presidente e la Giunta Regionale

 

a chiedere al Governo Italiano, nelle more di un’ulteriore più precisa definizione della norma in questione, art. 373 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, che sia ripristinato il transito in esenzione sulla rete autostradale, senza ulteriore aggravio per le organizzazioni di volontariato, mediante l’utilizzo di Telepass speciali come avvenuto sino al 31 dicembre 2014».