CONSIGLIO
REGIONALE
Omissis
DELIBERAZIONE 14.04.2015, n. 28/2
Risoluzione: Esenzione pedaggio autostradale e
telepass.
IL CONSIGLIO REGIONALE
VISTA la risoluzione a firma dei consiglieri Di Pangrazio e Berardinetti recante: Esenzione pedaggio autostradale
e telepass;
UDITA l'illustrazione del consigliere Berardinetti;
a maggioranza Statutaria
L'APPROVA
nel testo che di seguito si trascrive:
«Il Consiglio regionale
Premesso che:
-
La procedura adottata su recente
decisione assunta dal Ministero delle Infrastrutture in merito al pagamento del
pedaggio alle Associazioni di Volontariato e ai mezzi di soccorso impegnati nel
trasporto di persone ammalate o invalide costituisce un aggravio e un
appesantimento dei compiti dei volontari quotidianamente impegnati in
encomiabile azione di sostegno alle persone ammalate.
-
La richiamata decisione è vincolata
dalla diversa e restrittiva interpretazione data oggi dell’art. 373 del
regolamento di attuazione del Codice della Strada (comma 2, lettera c), nonostante
le recenti diverse espressioni della Corte di Giustizia Europea e del Consiglio
di Stato.
Considerato che:
-
La
terza sezione del Consiglio di Stato con sentenza n. 9060/2012 ha infatti affermato: “La
nazione di servizio socio sanitario deve infatti ritenersi comprensiva di
qualsiasi attività diretta a promuovere la salute psico-fisica e il benessere
dei cittadini e quindi anche l’assistenza ed il trasporto degli infermi;
pertanto, contrariamente a quanto affermato dall’appellante, non si esaurisce nel
solo sevizio di assistenza medica di emergenza (118), ma comprende nel suo
ambito altre attività dirette a garantire in vario modo l’effettività dei
principi, di rango costituzionale, solidaristici e di tutela della salute dei
cittadini”
Considerato inoltre
che:
-
Il Consiglio di Stato ha ricordato:
“Anche la Corte di Giustizia CE ha sottolineato che i servizi pubblici di
soccorso comprendono solitamente, non solo i servizi di trasporto medico d’urgenza,
ma anche i servizi di trasporto qualificato consistenti nel trasferimento
mediante veicolo sanitario, con adeguata assistenza specialistica, di persone
malate, infortunate o comunque bisognose di assistenza ma la cui situazione non
riveste carattere di emergenza (Corte di Giustizia CE, Sez. III, 29.04.2010 n.
160),
Tutto ciò premesso
IMPEGNA
Il Presidente
e la Giunta Regionale
a chiedere al Governo Italiano, nelle more di
un’ulteriore più precisa definizione della norma in questione, art. 373 del
Regolamento di attuazione del Codice della Strada, che sia ripristinato il
transito in esenzione sulla rete autostradale, senza ulteriore aggravio per le
organizzazioni di volontariato, mediante l’utilizzo di Telepass speciali come
avvenuto sino al 31 dicembre 2014».