Pubblicazione
elenco delle Associazioni di Promozione Sociale iscritte al Registro Regionale alla data del 31
dicembre 2014. Ottemperanza art. 7, comma 5, L.R. 01 marzo 2012, n. 11.
“Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale”.
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PREMESSO:
- che, la Legge 07 dicembre 2000 , n. 383,
“Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale”, in attuazione degli
articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione,
detta princìpi fondamentali e norme per la valorizzazione dell'associazionismo
di promozione sociale e stabilisce i princìpi cui le regioni e le province
autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni
pubbliche e le associazioni di promozione sociale, nonché i criteri cui debbono
uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti;
- che la citata Legge 383/2000, ha
altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di
consolidare e rafforzare quelle già esistenti;
RILEVATO che, sono
considerate associazioni di promozione sociale, di cui all’art. 2 della
medesima L. 383/2000, le associazioni riconosciute e non riconosciute, i
movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti, al fine di
svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza
finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;
PRESO ATTO che la Regione
Abruzzo, con L.R. 01.03.2012, n. 11 recante “Disciplina delle Associazioni di
Promozione Sociale”, pubblicata sul B.U.R.A.T. n.13 ordinario del 14.03.2012, da attuazione alla L. 383/2000 con l’istituzione, tra
l’altro, del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale;
CONSIDERATO:
- che l’art. 6, della citata L.R.11/12
prevede l’istituzione del richiamato Registro regionale, distinto in due
Sezioni, nonché i requisiti per l’iscrizione al Registro stesso;
- che il comma 3 dell’art. 7 della
menzionata legge L.R. 11/12,
individua, in relazione alla tipologia di attività prevalentemente
svolta dall’associazione, le seguenti articolazioni:
a. socio-sanitaria, assistenziale, educativa
e dell’inclusione sociale;
b. solidarietà, diritti dei cittadini,
ricerca etica e spirituale;
c. ambiente, cultura e patrimonio
storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
- che le associazioni di promozione
sociale possono fare richiesta di iscrizione al Registro Regionale se
dimostrano il possesso dei requisiti definiti al comma 2 dell’art. 6 della L.R.
11/2012;
- che la perdita di uno solo dei
requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha per effetto l’avvio della procedura
di cancellazione dal Registro Regionale;
- che l’iscrizione al Registro Regionale,
di cui alla Legge 11/12, è incompatibile con l’iscrizione al Registro Regionale
delle Organizzazioni di Volontariato di cui alla legge regionale 12 agosto
1993, n. 37 (Legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul volontariato);
- che l’iscrizione è condizione necessaria
per l’accesso a contributi o finanziamenti pubblici ed ai fini della stipula di
convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici;
RILEVATO che ai sensi
dell’art. 9 comma 1, della L.R.11/12 le Associazioni di Promozione Sociale
iscritte al registro regionale sono tenute a trasmettere al competente servizio
regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, la documentazione prevista nelle
lett. a) b) e c), e che il mancato rispetto degli
adempimenti di cui al medesimo comma 1 comporta la cancellazione dal registro
regionale, nonché quelle risultanti non più in possesso dei requisiti previsti
per l’iscrizione a seguito di controllo e verifiche disposte dalla Regione nel
corso dell’anno precedente;
PRESO ATTO che, solo
parte delle le Associazioni di Promozione Sociale regolarmente iscritte al Registro Regionale, in
ottemperanza ai prescritti adempimenti successivi all’iscrizione, hanno inviato
entro il termine previsto, 30 settembre 2014,
la documentazione elencata al menzionato art 9, comma 1, lett. a) b) e c),
DATO ATTO che il compente ufficio ha proceduto
all’esame della documentazione sopra
descritta esclusivamente per le
Associazioni di Promozione Sociale che hanno rispettato il termine previsto del
30 settembre 2014;
DATO ATTO inoltre che, il
competente ufficio ai sensi e per gli effetti dell’art.10 bis della legge
241/1990 ha invitato le Associazioni di Promozione Sociale inadempienti a
trasmettere, nel termine di giorni 10, la menzionata documentazione di cui
all’art. 9, comma 1, della L.R.11/12, comunicando formale avvio di
cancellazione dal Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale,
come previsto dall’art. 9 comma 2, della L.R. 01 marzo 2012, n. 11, ferma
restando la facoltà da parte delle Associazioni stesse di far pervenire
osservazioni in merito, corredate da relativa documentazione, entro e non oltre
il termine prescritto;
RITENUTO che le
Associazioni di Promozione Sociale sono oggetto di verifica ai sensi della
legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e s.m.i. e della DGR n. 210 del 31 marzo 2014 “Adozione su
proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione del Piano
Triennale della Prevenzione della Corruzione 2013-2016, di cui alla Legge 190/2012.
Art. 1, comma 8 della legge
06 novembre 2012, n. 190”;
RITENUTO pertanto di
dover procedere, nelle more del perfezionamento delle attività sopra descritte,
a norma del comma 5, dell’art. 7, della L.R.11/12, alla pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale, dell’elenco Associazioni di Promozione Sociale iscritte
all’Albo regionale alla data del 31 dicembre 2014, come riportato nell'Elenco
allegato alla presente determinazione, All. A),
quale parte integrante e sostanziale;
PRECISATO che l’Elenco di
cui sopra è strutturato in base a dati identificativi quali: il numero di
iscrizione all’Albo Regionale, il numero del
provvedimento
di iscrizione, la denominazione, l’indirizzo della sede legale,
la sezione di appartenenza e l'articolazione;
DATO ATTO che la presente
determinazione si basa su una mera ricognizione delle posizioni afferenti ai
soggetti iscritti all’Albo, non incidendo sullo “status giuridico” di ciascuno,
legittimato dai rispettivi provvedimenti costitutivi;
VISTA la L.R. 26 agosto
2014, n. 35 recante Modifiche alla L.R. 77/1999 “Norme in materia di
organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;
DETERMINA
per
le motivazioni esposte in narrativa che si intendono qui integralmente
richiamate e trascritte:
-
di
prendere atto che:
• ai sensi dell’art. 9 comma 1, della
L.R.11/12 le Associazioni di Promozione Sociale iscritte al registro regionale
sono tenute a trasmettere al competente servizio regionale, entro il 30
settembre di ogni anno, la documentazione prevista nelle lett.
a) b) e c) e che il mancato rispetto
degli adempimenti di cui al medesimo comma 1 comporta la cancellazione dal
registro regionale, nonché quelle risultanti non più in possesso dei requisiti
previsti per l’iscrizione a seguito di controllo e verifiche disposte dalla
Regione nel corso dell’anno precedente
• solo parte delle Associazioni di
Promozione Sociale regolarmente iscritte al Registro Regionale, in
ottemperanza ai prescritti adempimenti successivi all’iscrizione, hanno inviato
entro il termine previsto, 30 settembre 2014,
la documentazione elencata al menzionato art 9, comma 1, lett. a) b) e c),
• il compente ufficio ha proceduto all’esame della
documentazione sopra descritta
esclusivamente per le Associazioni di Promozione Sociale che hanno rispettato
il termine previsto del 30 settembre 2014;
• il competente ufficio, inoltre, ai sensi
e per gli effetti dell’art.10 bis della legge 241/1990 ha invitato le
Associazioni di Promozione Sociale inadempienti a trasmettere, nel termine di
giorni 10, la menzionata documentazione di cui all’art. 9, comma 1, della
L.R.11/12, comunicando formale avvio di cancellazione dal Registro Regionale
delle Associazioni di Promozione Sociale, come previsto dall’art. 9 comma 2,
della L.R. 01 marzo 2012, n. 11, ferma restando la facoltà da parte delle
Associazioni stesse di far pervenire osservazioni in merito, corredate da
relativa documentazione, entro e non oltre il termine prescritto;
• le Associazioni di Promozione Sociale risultano
essere oggetto di verifica ai sensi della legge 190/2012 “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione” e s.m.i. e della DGR n. 210 del 31
marzo 2014 “Adozione su proposta del Responsabile per la prevenzione della
corruzione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2013-2016, di
cui alla Legge 190/2012. Art. 1, comma 8 della legge 06 novembre 2012, n. 190”;
-
di prendere, inoltre, atto che il compente
ufficio ha esaminato la documentazione sopra descritta ed ha proceduto, entro
il 31 dicembre 2014, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative,
alla revisione del Registro stesso mediante la cancellazione delle Associazioni
che non hanno rispettato le prescrizioni di cui al menzionato art. 9, nonché
quelle risultanti non più in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione a
seguito di controllo e verifiche disposte dalla Regione nel corso dell’anno
precedente;
-
di
procedere, nelle more del perfezionamento delle attività sopra descritte, a
norma del comma 5, dell’art. 7, della L.R.11/12, alla pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, dell’elenco Associazioni di
Promozione Sociale regolarmente iscritte all’Albo regionale alla data del 31 dicembre
2014, come riportato nell'Elenco allegato alla presente determinazione, Allegato A), quale parte integrante e
sostanziale;
-
di
precisare che l’Elenco di cui sopra è strutturato in base a dati identificativi
quali: il numero di iscrizione all’Albo Regionale, il numero del provvedimento di iscrizione, la denominazione, l’indirizzo
della sede legale, la sezione di appartenenza e l'articolazione;
-
di
dare atto che la presente determinazione si basa su una mera ricognizione delle
posizioni afferenti ai soggetti iscritti all’Albo, non incidendo sullo “status
giuridico” di ciascuno, legittimato dai rispettivi provvedimenti
costitutivi;
-
di
disporre contestualmente la trasmissione del presente provvedimento
all'Osservatorio nazionale dell'Associazionismo ai sensi dell'art. 7, comma 6,
L.R.11/12;
-
di
trasmettere copia del presente provvedimento al Componente la Giunta preposto
alle Politiche Sociali e al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e
Welfare.
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa
Tamara Agostini
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