GIUNTA REGIONALE

 

Omissis

 

DELIBERAZIONE 07.05.2015, n. 348

Azioni urgenti per la tutela dell’Orso bruno marsicano e per la sorveglianza sanitaria sulla fauna. Integrazioni e rettifiche.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTA la deliberazione n. 315 del 29.04.2015;

 

CONSIDERATO che la medesima necessita di integrazioni e rettifiche a seguito di nuovi approfondimenti;

 

RITENUTO, conseguentemente, di dover procedere in tal senso e, sul piano formale, di dover riportare integralmente il nuovo testo del provvedimento al fine di consentire una più facile lettura;

 

TANTO PREMESSO, viene di seguito riportato il nuovo provvedimento, che sostituisce integralmente la citata deliberazione n. 315 del 29.04.2015: 

 

VISTA la Delibera di Giunta regionale 14.06.2010, n. 469, Piano d’azione interregionale per la tutela dell’Orso bruno marsicano (PATOM) e considerato il ruolo cruciale della Regione Abruzzo nella concretizzazione delle principali azioni di tutela concordate con gli altri enti, nell’ambito del territorio regionale che rappresenta la maggior parte dell’areale attuale della specie;

 

CONSIDERATI i contenuti della Relazione sullo stato di avanzamento attività degli impegni dei sottoscrittori del Protocollo di Intesa per l’attuazione delle priorità d’azione previste nel piano d’azione per la tutela dell’orso bruno marsicano (PATOM), redatta dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nell’ottobre 2014;

 

RISCONTRATE le numerose criticità nel corso dell’attuazione del protocollo, tra le quali assume valenza prioritaria quella dell’accertamento di focolai di TBC bovina sui pascoli del Comune di Gioia dei Marsi, nella ZPE del PNALM, che ha impegnato l’Ente Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise sia nell’azione politica che in quella operativa, con la collaborazione del Corpo Forestale dello Stato;

 

CONSIDERATO che, a partire dal 2011, fino all’ottobre 2015, nel territorio del PNALM dei Comuni di Gioia dei Marsi e Lecce nei Marsi sono stati isolati in 2 allevamenti bradi di bovini vari casi di TBC, che almeno un individuo di orso, nel marzo 2014 è deceduto in tale area, manifestando, alle indagini necroscopiche, i segni della malattia;

 

CONSIDERATO che le indagini successive hanno rilevato che un’intera mandria di bovini, tenuta allo stato brado, non era stata sottoposta ai controlli sanitari obbligatori per almeno 2 anni stante l’impossibilità dell’allevatore di recuperarla e metterla a disposizione degli operatori della competente ASL, e questo in ragione della gestione al pascolo brado, che non garantisce un controllo costante degli animali al pascolo, né sotto il profilo gestionale che sanitario;

 

CONSIDERATO che la gravità della situazione ha indotto i Ministeri dell'Ambiente e della Salute a costituire un tavolo interministeriale permanente, denominato “Gruppo di Lavoro interministeriale per la gestione del rischio sanitario dell’orso bruno marsicano”, con sede presso il Min. della Salute, incaricato di effettuare una analisi del rischio sanitario riferito alla specie in funzione della sua salvaguardia e conservazione;

 

CONSIDERATO che l’acclarata presenza dell’infezione da più di 3 anni nell’areale principale degli ultimi esemplari di orso marsicano pone un’oggettiva criticità che rappresenta sia un rischio concreto per la conservazione della specie sia, più in generale, un indicatore della scarsa capacità di gestione e controllo degli animali al pascolo, soprattutto in aree dove si realizza un’interazione continua con la fauna selvatica che necessita di essere monitorata, sia a beneficio della sanità degli allevamenti, sia della tutela della fauna selvatica;

 

VISTO che l’Ente Parco, supportato dalle indicazioni del citato tavolo tecnico sanitario istituito presso il Min. Salute, ha espresso a più riprese le sue preoccupazioni sottolineando la necessità, dopo anni di ricorrenti casi di tbc, di dichiarare il temporaneo divieto di pascolo nei siti dove si registra la maggior promiscuità tra fauna selvatica e armenti bradi;

 

VISTO il Decreto del Ministero della Salute n. 592/1995 “Regolamento concernente il piano nazionale di eradicazione della TBC negli allevamenti bovini e bufalini”, che nell’Allegato 3 indica in 2 anni la resistenza dei batteri nel suolo;

 

RITENUTO di dover provvedere alla chiusura dei pascoli alti del Comune di Gioia dei Marsi, località Sperone, Gola Macrana, Gioia Vecchia, Rifugio del Diavolo, Acqua Ventilata (in gran parte all’interno dei territori del Parco Nazionale), e nelle aree contigue dei territori dei Comuni di Lecce dei Marsi e Bisegna per il principio di massima cautela e in via precauzionale, per motivi di salute pubblica oltre che di sanità animale ed a beneficio della tutela dell’Orso bruno marsicano;

 

RITENUTO necessario ed improrogabile facilitare l’operatività dei servizi veterinari delle competenti AASSLL e degli enti parco nell’effettuare, rispettivamente, tempestivi controlli sul bestiame nelle aree maggiormente critiche, ed un programma di sorveglianza sanitaria della fauna selvatica, anche delle malattie non direttamente pertinenti il rischio zoonosico e sulla sanità pubblica ma delle altre patologie in grado di influenzare negativamente la sopravvivenza dell’Orso bruno marsicano;

 

RITENUTO improrogabile, nelle more della definizione del Regolamento per la tutela e la gestione dei sistemi silvo-pastorali, prevista dalla Legge Regione Abruzzo 3/2014, provvedere ad una più corretta gestione degli animali al pascolo, in visione della imminente stagione pascoliva, anche ai fini della conservazione del valore agronomico e produttivo dei pascoli montani, così come disciplinato dalla Legge citata che, in attesa della emanazione del Regolamento previsto dall’ articolo 5 della Legge medesima rinvia alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestali ( PM e PF) vigenti nelle Province abruzzesi;

 

CONSIDERATO pertanto che, come recentemente ribadito dal Comandante Regionale del CFS nella nota prot. 4704 del 31 marzo 2015, la Legge Regione Abruzzo 3/2014 ha abrogato definitivamente l’ articolo 3 della Legge Regione Abruzzo n. 105 del 30.12.1994 con la conseguente vigenza dell’ art. 66 delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale vigenti nelle Province abruzzesi e ripristino dei calendari di immonticazione e demonticazione ( art. 66 c. 2) e dei principi di custodia ( art. 66 c. 3 e 4)

 

RITENUTO di dover applicare, anche per gli animali al pascolo, il disposto relativo alla custodia dei bovini, del Decreto Legislativo 1° settembre 1998, n. 331 "Attuazione della direttiva 97/2/CE relativa alle norme minime per la protezione dei vitelli”, Allegato I, p.to a) “Tutti i vitelli allevati in locali di stabulazione devono essere controllati dal proprietario e dalla persona responsabile almeno due volte al giorno e quelli allevati all'esterno almeno una volta al giorno. I vitelli che presentano sintomi di malattie o ferite debbono ricevere immediatamente le opportune cure e, qualora un vitello non reagisca al trattamento dell'allevatore, dev'essere consultato al più presto un veterinario” e che tale norma impedisca la conduzione dei bovini allo stato brado, concepita come la possibilità di mantenere mandrie incontrollate sui pascoli senza alcun controllo;

 

CONSIDERATA la pericolosità della TBC, inclusa fra le malattie ad obbligo di denuncia ai sensi del DM 592/95, e non potendo escludere che l’infezione si sia estesa ai pascoli del parco e delle aree circostanti, nonché l’urgenza nell’intensificazione dei controlli nell’area in questione con controlli periodici su tutti i capi di bestiame e, nelle aree interne e periferiche al Parco, sugli ungulati selvatici rinvenuti morti o oggetto di prelievo venatorio;

 

RITENUTO altresì indispensabile avviare un programma di sorveglianza sanitaria della fauna selvatica condiviso tra i servizi veterinari delle aree protette e i servizi veterinari AASSLL, in stretta collaborazione e secondo modalità operative condivise nel rispetto delle rispettive competenze e finalità istituzionali;

 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1109 dell’11 novembre 2005 con la quale è stato istituito il “Comitato regionale per il controllo della fauna selvatica e la sanità delle popolazioni animali migranti”;

 

RITENUTO, alla luce dei recenti accadimenti sopra citati, nonché dell’attualità dei temi inerenti le interazioni tra animali domestici e selvatici, la sorveglianza e la gestione sanitaria della fauna selvatica, di dover promuovere le attività di un comitato di tecnici che operi a favore della definizione e dell’attuazione di un programma di sorveglianza sanitaria della fauna selvatica condiviso tra i servizi veterinari delle aree protette e i servizi veterinari AASSLL, in stretta collaborazione e secondo modalità operative condivise nel rispetto delle rispettive competenze e finalità istituzionali;

 

RITENUTO pertanto di dover aggiornare il suddetto Comitato con il nome di “Comitato regionale per la sorveglianza sanitaria della fauna” le cui modalità di funzionamento sono assimilate a quanto previsto nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 1109 dell’11 novembre 2005, e di riformularne la composizione come di seguito indicato:

-          il Dirigente del Servizio Veterinario della Regione Abruzzo o suo delegato;

-          un rappresentante dell’IZSAM;

-          un rappresentante della Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Teramo;

-          un rappresentante per ciascun servizio veterinario ASL;

-          un rappresentante medico veterinario per ciascun Ente Parco Nazionale e per il Parco Regionale;

-          un rappresentante medico veterinario del Corpo Forestale dello Stato.

-          il rappresentante della Regione Abruzzo per la Autorità di Gestione del PATOM ( limitatamente alle problematiche afferenti la conservazione dell’ Orso bruno marsicano);

-          i sindaci dei comuni interessati da eventuali provvedimenti sanitari;

 

CONSIDERATO inoltre che, anche a seguito di quanto discusso dal Gruppo di Lavoro interministeriale per la gestione del rischio sanitario dell’Orso bruno marsicano, il Ministero della Salute è in procinto di emanare un piano di sorveglianza della fauna selvatica rispetto alle patologie con obbligo di denuncia. In parallelo il Ministero dell’Ambiente con il supporto di ISPRA sta definendo uno specifico piano per il Parco Nazionale d’Abruzzo e che tali piani andranno immediatamente recepiti e resi operativi, in modo congiunto, dai rappresentanti tecnici del suddetto Comitato;

 

CONSIDERATA inoltre la necessità di disciplinare e rendere attuativo e costante il controllo sanitario sugli animali oggetto di abbattimento, nell’ambito di attività venatoria e nel corso dell’effettuazione dei piani di limitazione e controllo (art. 19 della Legge 11.02.92 n. 157) mediante l’attivazione di “centri di sosta o centri di raccolta”, registrati ai sensi del Reg. n. 852/04/CE, art. 6, comma 2, nei quali i servizi veterinari possono svolgere le attività di controllo sanitario necessarie, soprattutto sulla specie cinghiale, che nella Regione Abruzzo ormai raggiunge popolazioni di certo interesse sotto il profilo demografico ed epidemiologico e può rappresentare  anche un potenziale rischio zoonosico in grado di influenzare negativamente la sopravvivenza dell’Orso bruno marsicano;

 

tutto quanto sopra visto e considerato:

 

DELIBERA

 

1.         la richiesta di chiusura, riservatamente agli animali sensibili alla TBC, dei pascoli alti localizzati nel territorio del Comune di Gioia dei Marsi, località Sperone, Gola Macrana, Gioia Vecchia, Rifugio del Diavolo, Acqua Ventilata e nelle aree contigue nei territori dei Comuni di Lecce dei Marsi e Bisegna per il principio di massima cautela e in via precauzionale, per motivi di salute pubblica oltre che di sanità animale, per le stagioni pascolive 2015 e 2016, demandando ai Comuni competenti per territorio e al Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise la definizione dell’area interdetta e l’emanazione di specifiche ordinanze Sindacali di recepimento ed attuazione, dopo aver acquisito parere dell’ufficio sanitario della ASL competente e sentito il “Comitato regionale per la sorveglianza sanitaria della fauna” entro 15 giorni; in caso di mancata emanazione delle ordinanze suddette, entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla pubblicazione della presente Deliberazione, il Presidente della Giunta regionale, in quanto autorità sanitaria regionale, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998 emetterà, in tal senso, un’Ordinanza contingibile e urgente;

2.         nel caso in cui  i servizi veterinari della ASSL competente, a seguito degli esiti del controllo sanitario condotto nel corso del 2015 sui pascoli ed animali selvatici nell’ area di cui al precedente punto 1 ritengano che non permangano le motivazioni per la chiusura degli stessi pascoli anche per la  stagione pascoliva 2016 provvedono ad informare i Comuni competenti per territorio o il Presidente della Giunta Regionale ed a richiedere la sospensione della chiusura disposta ai sensi del presente Atto deliberativo;

3.         la conduzione degli animali al pascolo incontrollato, ovvero “brado”, nel territorio della Regione Abruzzo, nelle more della emanazione del Regolamento previsto dall’ articolo 5 della Legge Regione Abruzzo 3/2014, che   abroga l’ articolo 3 della Legge Regione Abruzzo n. 105 del 30.12.1994, è disciplinato dall’ art. 66 delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale vigenti nelle Province abruzzesi con il relativo ripristino dei calendari di immonticazione e demonticazione ( art. 66 c. 2) e dei principi di custodia ( art. 66 c. 3 e 4)dalle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestali ( PM e PF) vigenti nelle Province abruzzesi;

4.         l’istituzione del “Comitato regionale per la sorveglianza sanitaria della fauna”, le cui modalità di funzionamento sono assimilate a quanto previsto nella Deliberazione di Giunta regionale n. 1109 dell’11 novembre 2005, e che sarà composto come di seguito indicato:

-          il Dirigente del Servizio Veterinario della Regione Abruzzo o suo delegato;

-          un rappresentante dell’IZSAM;

-          un rappresentante della Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Teramo;

-          un rappresentante per ciascun servizio veterinario ASL;

-          un rappresentante medico veterinario per ciascun Ente Parco Nazionale e per il Parco Regionale;

-          un rappresentante medico veterinario del Corpo Forestale dello Stato;

-        il rappresentante della Regione Abruzzo per la Autorità di Gestione del PATOM ( limitatamente     alle problematiche afferenti la conservazione dell’ orso bruno marsicano);

-          I sindaci dei Comuni interessati.

Il Dirigente del Servizio Veterinario della Regione Abruzzo è incaricato di raccogliere le rispettive nomine e di rendere operativo il Comitato entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della presente Deliberazione;

5.         il suddetto Comitato è incaricato di redigere un piano per la sorveglianza sanitaria della fauna, con priorità per i rischi sanitari per l’orso bruno marsicano e con interventi condivisi da attuare prioritariamente nell’area PATOM, da sottoporre all’ente regionale e ai parchi e  entro e non oltre 90 giorni dalla pubblicazione della presente Deliberazione;

6.         di demandare ai competenti uffici regionali, in collaborazione con gli ATC, la pianificazione e l’attivazione, entro la prossima stagione venatoria, di “centri di sosta o centri di raccolta”, registrati ai sensi del Reg. n. 852/04/CE, art. 6, comma 2, nei quali i servizi veterinari possano svolgere le attività di controllo sanitario necessarie, soprattutto sulla specie cinghiale, che nella Regione Abruzzo ormai raggiunge popolazioni di certo interesse sotto il profilo demografico ed epidemiologico.