GIUNTA
REGIONALE
Omissis
DELIBERAZIONE 07.05.2015, n. 348
Azioni urgenti per la tutela dell’Orso bruno
marsicano e per la sorveglianza sanitaria sulla fauna. Integrazioni e
rettifiche.
LA GIUNTA REGIONALE
VISTA la deliberazione n. 315 del 29.04.2015;
CONSIDERATO che la medesima necessita di
integrazioni e rettifiche a seguito di nuovi approfondimenti;
RITENUTO, conseguentemente, di dover procedere in
tal senso e, sul piano formale, di dover riportare integralmente il nuovo testo
del provvedimento al fine di consentire una più facile lettura;
TANTO PREMESSO, viene di seguito riportato il nuovo
provvedimento, che sostituisce integralmente la citata deliberazione n. 315 del
29.04.2015:
VISTA la Delibera di Giunta regionale 14.06.2010, n.
469, Piano d’azione interregionale per la tutela dell’Orso bruno marsicano
(PATOM) e considerato il ruolo cruciale della Regione Abruzzo nella
concretizzazione delle principali azioni di tutela concordate con gli altri
enti, nell’ambito del territorio regionale che rappresenta la maggior parte
dell’areale attuale della specie;
CONSIDERATI i contenuti della Relazione sullo stato
di avanzamento attività degli impegni dei sottoscrittori del Protocollo di
Intesa per l’attuazione delle priorità d’azione previste nel piano d’azione per
la tutela dell’orso bruno marsicano (PATOM), redatta dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nell’ottobre 2014;
RISCONTRATE le numerose criticità nel corso
dell’attuazione del protocollo, tra le quali assume valenza prioritaria quella
dell’accertamento di focolai di TBC bovina sui pascoli del Comune di Gioia dei
Marsi, nella ZPE del PNALM, che ha impegnato l’Ente Parco Nazionale d’Abruzzo
Lazio e Molise sia nell’azione politica che in quella operativa, con la collaborazione
del Corpo Forestale dello Stato;
CONSIDERATO che, a partire dal 2011, fino
all’ottobre 2015, nel territorio del PNALM dei Comuni di Gioia dei Marsi e
Lecce nei Marsi sono stati isolati in 2 allevamenti bradi di bovini vari casi
di TBC, che almeno un individuo di orso, nel marzo 2014 è deceduto in tale
area, manifestando, alle indagini necroscopiche, i segni della malattia;
CONSIDERATO che le indagini successive hanno
rilevato che un’intera mandria di bovini, tenuta allo stato brado, non era
stata sottoposta ai controlli sanitari obbligatori per almeno 2 anni stante
l’impossibilità dell’allevatore di recuperarla e metterla a disposizione degli
operatori della competente ASL, e questo in ragione della gestione al pascolo
brado, che non garantisce un controllo costante degli animali al pascolo, né
sotto il profilo gestionale che sanitario;
CONSIDERATO che la gravità della situazione ha
indotto i Ministeri dell'Ambiente e della Salute a costituire un tavolo
interministeriale permanente, denominato “Gruppo di Lavoro interministeriale
per la gestione del rischio sanitario dell’orso bruno marsicano”, con sede
presso il Min. della Salute, incaricato di effettuare una analisi del rischio
sanitario riferito alla specie in funzione della sua salvaguardia e conservazione;
CONSIDERATO che l’acclarata presenza dell’infezione
da più di 3 anni nell’areale principale degli ultimi esemplari di orso
marsicano pone un’oggettiva criticità che rappresenta sia un rischio concreto per
la conservazione della specie sia, più in generale, un indicatore della scarsa
capacità di gestione e controllo degli animali al pascolo, soprattutto in aree
dove si realizza un’interazione continua con la fauna selvatica che necessita
di essere monitorata, sia a beneficio della sanità degli allevamenti, sia della
tutela della fauna selvatica;
VISTO che l’Ente Parco, supportato dalle indicazioni
del citato tavolo tecnico sanitario istituito presso il Min. Salute, ha
espresso a più riprese le sue preoccupazioni sottolineando la necessità, dopo
anni di ricorrenti casi di tbc, di dichiarare il temporaneo divieto di pascolo
nei siti dove si registra la maggior promiscuità tra fauna selvatica e armenti
bradi;
VISTO il Decreto del Ministero della Salute n. 592/1995
“Regolamento concernente il piano nazionale di eradicazione della TBC negli
allevamenti bovini e bufalini”, che nell’Allegato 3 indica in 2 anni la
resistenza dei batteri nel suolo;
RITENUTO di dover provvedere alla chiusura dei
pascoli alti del Comune di Gioia dei Marsi, località Sperone, Gola Macrana, Gioia Vecchia, Rifugio del Diavolo, Acqua
Ventilata (in gran parte all’interno dei territori del Parco Nazionale), e
nelle aree contigue dei territori dei Comuni di Lecce dei Marsi e Bisegna per
il principio di massima cautela e in via precauzionale, per motivi di salute
pubblica oltre che di sanità animale ed a beneficio della tutela dell’Orso
bruno marsicano;
RITENUTO necessario ed improrogabile facilitare
l’operatività dei servizi veterinari delle competenti AASSLL e degli enti parco
nell’effettuare, rispettivamente, tempestivi controlli sul bestiame nelle aree
maggiormente critiche, ed un programma di sorveglianza sanitaria della fauna
selvatica, anche delle malattie non direttamente pertinenti il rischio zoonosico e sulla sanità pubblica ma delle altre patologie
in grado di influenzare negativamente la sopravvivenza dell’Orso bruno
marsicano;
RITENUTO improrogabile, nelle more della definizione
del Regolamento per la tutela e la gestione dei sistemi silvo-pastorali,
prevista dalla Legge Regione Abruzzo 3/2014, provvedere ad una più corretta
gestione degli animali al pascolo, in visione della imminente stagione
pascoliva, anche ai fini della conservazione del valore agronomico e produttivo
dei pascoli montani, così come disciplinato dalla Legge citata che, in attesa
della emanazione del Regolamento previsto dall’ articolo 5 della Legge medesima
rinvia alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestali ( PM e PF) vigenti
nelle Province abruzzesi;
CONSIDERATO pertanto che, come recentemente ribadito
dal Comandante Regionale del CFS nella nota prot.
4704 del 31 marzo 2015, la Legge Regione Abruzzo 3/2014 ha abrogato
definitivamente l’ articolo 3 della Legge Regione Abruzzo n. 105 del 30.12.1994
con la conseguente vigenza dell’ art. 66 delle Prescrizioni di Massima e
Polizia Forestale vigenti nelle Province abruzzesi e ripristino dei calendari
di immonticazione e demonticazione
( art. 66 c. 2) e dei principi di custodia ( art. 66 c. 3 e 4)
RITENUTO di dover applicare, anche per gli animali
al pascolo, il disposto relativo alla custodia dei bovini, del Decreto
Legislativo 1° settembre 1998, n. 331 "Attuazione della direttiva 97/2/CE
relativa alle norme minime per la protezione dei vitelli”, Allegato I, p.to a)
“Tutti i vitelli allevati in locali di stabulazione devono essere controllati
dal proprietario e dalla persona responsabile almeno due volte al giorno e
quelli allevati all'esterno almeno una volta al giorno. I vitelli che
presentano sintomi di malattie o ferite debbono ricevere immediatamente le
opportune cure e, qualora un vitello non reagisca al trattamento
dell'allevatore, dev'essere consultato al più presto un veterinario” e che tale
norma impedisca la conduzione dei bovini allo stato brado, concepita come la
possibilità di mantenere mandrie incontrollate sui pascoli senza alcun
controllo;
CONSIDERATA la pericolosità della TBC, inclusa fra
le malattie ad obbligo di denuncia ai sensi del DM 592/95, e non potendo
escludere che l’infezione si sia estesa ai pascoli del parco e delle aree
circostanti, nonché l’urgenza nell’intensificazione dei controlli nell’area in
questione con controlli periodici su tutti i capi di bestiame e, nelle aree
interne e periferiche al Parco, sugli ungulati selvatici rinvenuti morti o
oggetto di prelievo venatorio;
RITENUTO altresì indispensabile avviare un programma
di sorveglianza sanitaria della fauna selvatica condiviso tra i servizi
veterinari delle aree protette e i servizi veterinari AASSLL, in stretta
collaborazione e secondo modalità operative condivise nel rispetto delle
rispettive competenze e finalità istituzionali;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1109
dell’11 novembre 2005 con la quale è stato istituito il “Comitato regionale per
il controllo della fauna selvatica e la sanità delle popolazioni animali
migranti”;
RITENUTO, alla luce dei recenti accadimenti sopra
citati, nonché dell’attualità dei temi inerenti le interazioni tra animali
domestici e selvatici, la sorveglianza e la gestione sanitaria della fauna
selvatica, di dover promuovere le attività di un comitato di tecnici che operi
a favore della definizione e dell’attuazione di un programma di sorveglianza
sanitaria della fauna selvatica condiviso tra i servizi veterinari delle aree
protette e i servizi veterinari AASSLL, in stretta collaborazione e secondo
modalità operative condivise nel rispetto delle rispettive competenze e
finalità istituzionali;
RITENUTO pertanto di dover aggiornare il suddetto
Comitato con il nome di “Comitato regionale per la sorveglianza sanitaria della
fauna” le cui modalità di funzionamento sono assimilate a quanto previsto nella
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1109 dell’11 novembre 2005, e di
riformularne la composizione come di seguito indicato:
-
il Dirigente del Servizio Veterinario
della Regione Abruzzo o suo delegato;
-
un rappresentante dell’IZSAM;
-
un rappresentante della Facoltà di
Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Teramo;
-
un rappresentante per ciascun servizio
veterinario ASL;
-
un rappresentante medico veterinario per
ciascun Ente Parco Nazionale e per il Parco Regionale;
-
un rappresentante medico veterinario del
Corpo Forestale dello Stato.
-
il rappresentante della Regione Abruzzo
per la Autorità di Gestione del PATOM ( limitatamente alle problematiche
afferenti la conservazione dell’ Orso bruno marsicano);
-
i sindaci dei comuni interessati da
eventuali provvedimenti sanitari;
CONSIDERATO inoltre che, anche a seguito di quanto
discusso dal Gruppo di Lavoro interministeriale per la gestione del rischio
sanitario dell’Orso bruno marsicano, il Ministero della Salute è in procinto di
emanare un piano di sorveglianza della fauna selvatica rispetto alle patologie
con obbligo di denuncia. In parallelo il Ministero dell’Ambiente con il supporto
di ISPRA sta definendo uno specifico piano per il Parco Nazionale d’Abruzzo e
che tali piani andranno immediatamente recepiti e resi operativi, in modo
congiunto, dai rappresentanti tecnici del suddetto Comitato;
CONSIDERATA inoltre la necessità di disciplinare e
rendere attuativo e costante il controllo sanitario sugli animali oggetto di
abbattimento, nell’ambito di attività venatoria e nel corso dell’effettuazione
dei piani di limitazione e controllo (art. 19 della Legge 11.02.92 n. 157)
mediante l’attivazione di “centri di sosta o centri di raccolta”, registrati ai
sensi del Reg. n. 852/04/CE, art. 6, comma 2, nei quali i servizi veterinari
possono svolgere le attività di controllo sanitario necessarie, soprattutto
sulla specie cinghiale, che nella Regione Abruzzo ormai raggiunge popolazioni
di certo interesse sotto il profilo demografico ed epidemiologico e può
rappresentare anche un potenziale
rischio zoonosico in grado di influenzare
negativamente la sopravvivenza dell’Orso bruno marsicano;
tutto quanto sopra visto e considerato:
DELIBERA
1. la
richiesta di chiusura, riservatamente agli animali sensibili alla TBC, dei
pascoli alti localizzati nel territorio del Comune di Gioia dei Marsi, località
Sperone, Gola Macrana, Gioia Vecchia, Rifugio del
Diavolo, Acqua Ventilata e nelle aree contigue nei territori dei Comuni di
Lecce dei Marsi e Bisegna per il principio di massima cautela e in via
precauzionale, per motivi di salute pubblica oltre che di sanità animale, per
le stagioni pascolive 2015 e 2016, demandando ai Comuni competenti per
territorio e al Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise la definizione
dell’area interdetta e l’emanazione di specifiche ordinanze Sindacali di
recepimento ed attuazione, dopo aver acquisito parere dell’ufficio sanitario
della ASL competente e sentito il “Comitato regionale per la sorveglianza
sanitaria della fauna” entro 15 giorni; in caso di mancata emanazione delle
ordinanze suddette, entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla
pubblicazione della presente Deliberazione, il Presidente della Giunta
regionale, in quanto autorità sanitaria regionale, ai sensi dell'art. 32 della
legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n.
112/1998 emetterà, in tal senso, un’Ordinanza contingibile e urgente;
2. nel
caso in cui i servizi veterinari della
ASSL competente, a seguito degli esiti del controllo sanitario condotto nel
corso del 2015 sui pascoli ed animali selvatici nell’ area di cui al precedente
punto 1 ritengano che non permangano le motivazioni per la chiusura degli
stessi pascoli anche per la stagione
pascoliva 2016 provvedono ad informare i Comuni competenti per territorio o il
Presidente della Giunta Regionale ed a richiedere la sospensione della chiusura
disposta ai sensi del presente Atto deliberativo;
3. la conduzione
degli animali al pascolo incontrollato, ovvero “brado”, nel territorio della
Regione Abruzzo, nelle more della emanazione del Regolamento previsto dall’
articolo 5 della Legge Regione Abruzzo 3/2014, che abroga l’ articolo 3 della Legge Regione
Abruzzo n. 105 del 30.12.1994, è disciplinato dall’ art. 66 delle Prescrizioni
di Massima e Polizia Forestale vigenti nelle Province abruzzesi con il relativo
ripristino dei calendari di immonticazione e demonticazione ( art. 66 c. 2) e dei principi di custodia (
art. 66 c. 3 e 4)dalle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestali ( PM e PF)
vigenti nelle Province abruzzesi;
4. l’istituzione
del “Comitato regionale per la sorveglianza sanitaria della fauna”, le cui
modalità di funzionamento sono assimilate a quanto previsto nella Deliberazione
di Giunta regionale n. 1109 dell’11 novembre 2005, e che sarà composto come di
seguito indicato:
- il
Dirigente del Servizio Veterinario della Regione Abruzzo o suo delegato;
- un
rappresentante dell’IZSAM;
- un
rappresentante della Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli
Studi di Teramo;
- un
rappresentante per ciascun servizio veterinario ASL;
- un rappresentante medico veterinario
per ciascun Ente Parco Nazionale e per il Parco Regionale;
- un
rappresentante medico veterinario del Corpo Forestale dello Stato;
- il rappresentante della Regione Abruzzo
per la Autorità di Gestione del PATOM ( limitatamente alle problematiche afferenti la
conservazione dell’ orso bruno marsicano);
- I
sindaci dei Comuni interessati.
Il Dirigente del Servizio Veterinario della Regione
Abruzzo è incaricato di raccogliere le rispettive nomine e di rendere operativo
il Comitato entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della
presente Deliberazione;
5. il suddetto
Comitato è incaricato di redigere un piano per la sorveglianza sanitaria della
fauna, con priorità per i rischi sanitari per l’orso bruno marsicano e con
interventi condivisi da attuare prioritariamente nell’area PATOM, da sottoporre
all’ente regionale e ai parchi e entro e
non oltre 90 giorni dalla pubblicazione della presente Deliberazione;
6. di
demandare ai competenti uffici regionali, in collaborazione con gli ATC, la
pianificazione e l’attivazione, entro la prossima stagione venatoria, di “centri
di sosta o centri di raccolta”, registrati ai sensi del Reg. n. 852/04/CE, art.
6, comma 2, nei quali i servizi veterinari possano svolgere le attività di
controllo sanitario necessarie, soprattutto sulla specie cinghiale, che nella
Regione Abruzzo ormai raggiunge popolazioni di certo interesse sotto il profilo
demografico ed epidemiologico.