OPCM n. 4014   del 14 marzo 2012 - Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” - Ditta ASM SPA, Via dell’Industria, zona industriale di Bazzano (AQ). Integrazione del Decreto n. 2 del 18.12.2012, a firma del Soggetto Attuatore per la rimozione delle macerie ex O.P.C.M. n. 3923/2011, avente pèr oggetto “Autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di un impianto di messa in riserva (R13) delle macerie prodotte dal sisma del 6.04.2009 e del ripristino ambientale del sito denominato “Ex Teges” (invaso n. 1 e n. 2) - loc. “Pontignone di Paganica” del Comune dell’Aquila (AQ)”. Integrazione.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

Omissis

 

DECRETA

 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

 

1.             di accogliere l’istanza formulata dalla ASM Spa in data 30.05.2013, prot,. n. 829  e, pertanto, di INTEGRARE, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 208 del D. Lgs.n. 152/06 e s.m.i. e della L.R. n. 45/07 e s.m.i., il Decreto n. 2/2012, assunto dal Soggetto Attuatore per la Rimozione delle Macerie ex O.P.C.M. n. 3923/2011, con il quale è stato  approvato, ai sensi dell’art. 2, co. 6, let. c) dell’O.P.C.M. n. 4014 del 23 marzo 2012, il progetto di un impianto per la messa in riserva (R 13) delle macerie prodotte dal sisma del 6 aprile 2009 e del ripristino ambientale del sito denominato ex Teges, ( invaso n. 1 e n. 2), ubicato in loc. Pontignone di Paganica del Comune dell’Aquila, nel senso di poter conferire nel sito in esame anche il CER 17.09.04 derivante dalla “filiera privata” delle macerie, in considerazione che  il suddetto rifiuto è esattamente corrispondente al CER 170904, con il quale viene classificato il CER 200309 a seguito di caratterizzazione;

2.             di confermare quanto altro riportato nel citato Decreto n. 2/2012, in merito al quale si invita la Società beneficiaria del presente provvedimento a inviare ogni comunicazione e documentazione ivi prevista allo scrivente Servizio Gestione Rifiuti della Giunta Regionale d’Abruzzo, nonché la tempestiva istanza di eventuale proroga, da formularsi nei termini se nelle forme stabilite dalla legge;

3.             di trasmettere copia del presente provvedimento alla Società A.S.M. Spa dell’Aquila,  al Comune di L’Aquila,  all’Amministrazione Provinciale di L’Aquila, all’A.R.T.A. Sede Centrale di Pescara  ed  all’A.R.T.A. Distretto di L’Aquila;

4.             di trasmettere, altresì, ai sensi dell’art. 208, comma 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila;

5.             di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

 

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica;

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing Gianfranco Piselli