Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (PSR) Regione Abruzzo. Approvazione modifiche alle disposizioni attuative della Misura 322 “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTI:

-        il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

-        il Regolamento (CE) n. 1974 del 15 dicembre 2006 e s.m.i. recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005;

-        il Regolamento (CE) n. 1975 del 7 dicembre 2006 e s.m.i. che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno;

-        il Reg. (UE) n. 65/2011 e s.m.i. della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

-        il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 Regione Abruzzo vigente, di cui alla Decisione della Commissione Europea CE(2012) 8498 del 26/11/2012 e s.m.i.;

 

VISTE le D.G.R. n. 10 del 14 gennaio 2013 e n. 380 del 27 maggio 2013, con le quali sono state approvate le disposizioni attuative della misura di cui all’oggetto;

 

PRESO ATTO delle difficoltà manifestate dai beneficiari per portare a termine gli interventi a finanziamento nei termini previsti, in merito:

-        alla mancata disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione degli interventi;

-        dell’oggettivo indebolimento della capacità di accesso al credito;

-        CONSIDERATO che le disposizioni attuative di cui alle D.G.R. suddette, al paragrafo 11 “MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO” - ultimo periodo, prevedono che “Per un importo di spesa totale ammessa a contributo inferiore di € 30.000,00 si farà luogo al solo saldo dopo l’accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori eseguiti con esclusione dell’anticipo e dell’acconto del contributo”;

 

CONSIDERATO, inoltre, che le stesse norme attuative, al par. 10.1 – ultimo capoverso, prevedono che “I lavori devono essere ultimati, con l’acquisizione di ogni necessaria autorizzazione, fatturati e pagati con le modalità previste dal presente bando, entro 18 mesi dalla data di ricezione della notifica per gli interventi che prevedono la realizzazione di opere edili ed entro 6 mesi per gli interventi che non prevedono opere edili”;

 

PRESO ATTO:

-        del limite temporale assoluto per la conclusione del programma entro la data del 31 dicembre 2015, termine di chiusura della programmazione 2007-2013 entro il quale concludere l’istruttoria degli accertamenti amministrativi, compresa la liquidazione da parte delle strutture regionali competenti e l’erogazione da parte dell’organismo pagatore (AGEA);

-        della D.G.R. n. 138 del 03/03/2014, con cui si stabilisce “la data del 30 giugno 2015 quale termine ultimo per la conclusione di opere e lavori ammessi a finanziamento ai sensi dei bandi attuativi delle singole misure del PSR 2007/2013, pena la decadenza dal finanziamento, e che, laddove diversamente disposto dai rispettivi bandi, sia altresì rideterminato in 30 giorni successivi alla conclusione di opere e lavori medesimi il termine ultimo entro il quale il beneficiario deve presentare alle Strutture competenti la domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale corredata dagli specifici documenti prescritti dai rispettivi bandi”;

 

DATO ATTO che le disposizioni citate si sono rivelate un ostacolo di fatto all’avanzamento e alla chiusura dei lavori sottesi, a causa della sussistenza delle problematiche finanziarie sopra menzionate, del contesto socio-economico e della tempistica richiesta dalle notifiche suddette;

 

CONSTATATO che, alla luce di quanto sopra, si rende necessario consentire la presentazione delle domande di anticipazione e di acconto anche ai progetti che prevedono una spesa complessiva inferiore a € 30.000,00, nel rispetto di quanto stabilito dalla suddetta D.G.R. n. 138 del 03/03/2014;

 

RITENUTO opportuno, per quanto sopra specificato:

-        autorizzare i beneficiari dei provvedimenti di concessione per la Misura 3.2.2 a presentate domande di pagamento di anticipazione e di acconto in corso d’opera la cui eventuale sommatoria, nel caso siano presentate in entrambe le tipologie, non ecceda il limite massimo dell’80% del contributo concesso, anche per i progetti che prevedono spese ammissibili inferiori a € 30.000,00;

-        ricondurre, per gli stessi beneficiari, al 30 giugno 2015 il termine ultimo per la conclusione di opere e lavori ammessi a finanziamento, pena la decadenza dal beneficio, e nei 30 giorni successivi alla conclusione di opere e lavori medesimi il beneficiario deve presentare alle Strutture competenti la domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale corredata dagli specifici documenti prescritti dai rispettivi bandi;

 

VISTA la L.R. 77/1999;

 

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche Agricole, apponendo la propria firma in calce al presente provvedimento, ha attestato la regolarità tecnico-amministrativa e la legittimità della presente deliberazione.

 

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

 

DELIBERA

 

per le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:

 

1.         di autorizzare, i beneficiari dei provvedimenti di concessione per la Misura 3.2.2 a presentate domande di pagamento di anticipazione e di acconto in corso d’opera la cui eventuale sommatoria, nel caso siano presentate in entrambe le tipologie, non ecceda il limite massimo dell’80% del contributo concesso, anche per i progetti che prevedono spese ammissibili inferiori a € 30.000,00;

2.         di ricondurre, per gli stessi beneficiari, al 30 giugno 2015 il termine ultimo per la conclusione di opere e lavori ammessi a finanziamento, pena la decadenza dal beneficio,

3.         di stabilire che, nei 30 giorni successivi alla conclusione di opere e lavori di cui sopra, gli stessi beneficiari devono presentare alle Strutture competenti la domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale corredata dagli specifici documenti prescritti dai rispettivi bandi

4.         di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.A.T. e sul sito internet della Regione Abruzzo, quale notifica agli interessati.