L.
31.07. 2002, n. 179 - L. 28.01.1994 e s.m.i. - D.M.
24.01.1996 – D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale
per le OO.PP. per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna - Ufficio n. 7 Opere Marittime.
Autorizzazione alle operazioni di prelievo, movimentazione, recupero e
smaltimento dei fanghi di dragaggio del porto di Pescara.
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa, che qui di
seguito si intendono integralmente riportate,
1. di
prendere atto degli esiti delle riunioni del 02.10.2014, del 24.10.2014 e del
10.02.2015 e dei pareri espressi dagli Enti partecipanti;
2. di
autorizzare il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato
Interregionale per le OO.PP. per il Lazio, L’Abruzzo e la Sardegna, ai sensi
del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.,
della Legge 31.07.2002 n. 179, della L. R.
19.12.2007, n. 45 e s.m.i., delle Linee Guida
ISPRA, 2007 e della D.G.R. n. 218 del 28.03.2013 all’esecuzione delle seguenti
attività:
-
operazioni di dragaggio del Porto Canale
di Pescara, così come descritte negli elaborati trasmessi in allegato
all’istanza, consistenti in escavo subacqueo di circa 10.000 mc di materiale;
-
operazioni di deposito finalizzato a
processo di dewatering, riduzione volumetrica e
caratterizzazione in vasche provvisorie ed, in particolare, ai sensi degli
artt. 184-quater e 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., alle seguenti operazioni di gestione di rifiuti
CER Operazione Capacità Massima Istantanea Potenzialità Annua
170506 R5/R12/R13/D15 4,5 t 20
t/anno
-
sversamento, nella parte residuale della
vasca di colmata, dei sedimenti non idonei a ripascimento e rientranti in
tipologia A e B del Manuale ICRAM, prima della loro messa a dimora definitiva,
per un termine massimo di deposito pari a 30 mesi, ai sensi dell’art. 5-bis,
comma 5 della L. 28.01.1994, n. 84 e s.m.i., a far
data dall’avvio delle operazioni di sversamento;
3. di
stabilire che l’autorizzazione è condizionata al rispetto delle condizioni
stabilite negli elaborati progettuali esaminati, in premessa indicati, ed alle
prescrizioni e condizioni di seguito riportate:
-
almeno 7 giorni prima dell’inizio delle
attività dovrà essere inviata la comunicazione di inizio campionamento ed il
relativo verbale, nonché gli esiti del campionamento stesso, all’Autorità
Competente al rilascio dell’autorizzazione;
-
in relazione alle fasi di cantiere, si
effettui il maggior contenimento possibile del fenomeno di sollevamento e
dispersione di sabbie e polveri dai cumuli di sedimento, con particolare
riguardo alle giornate ventose e prevedendone la bagnatura se del caso. Per il trasporto, si preveda l’utilizzo di
mezzi telonati o coperti;
-
i cumuli dei sedimenti depositati
temporaneamente non dovranno essere di altezza superiore a quella indicata
sulle planimetrie allegate al Piano di utilizzo della colmata e dopo il
campionamento dovranno essere coperti con teli traspiranti sino alla loro
destinazione finale;
-
si dovranno adottare tutte le
precauzioni atte ad impedire il contatto dei sedimenti con il mare durante le
operazioni di sversamento dei fanghi di dragaggio;
-
effettuare attività di monitoraggio a
breve termine, durante l’esecuzione dei lavori consistente in:
a. analisi a campione sui sedimenti in fase di
escavazione;
b. analisi a campione sui sedimenti dopo lo
stoccaggio definitivo in vasca di colmata;
c. analisi a campione sull’acqua nella fase di
movimentazione dei fanghi.
-
effettuare attività di monitoraggio a
medio-lungo termine successivamente alla conclusione dei lavori nell’area
marina prospiciente la zona portuale di Pescara consistente in:
a. analisi a campione dell’acqua marina;
b. analisi a campione sui sedimenti marini;
c. analisi a campione sulla fauna marina a fini
sanitari ed alimentari;
-
le operazioni di dragaggio dovranno
essere condotte in modo da ridurre al massimo l’intorbidimento delle acque
marine;
-
la stazione appaltante dovrà sottoporre
le aree di dragaggio ad azioni di monitoraggio che dovranno essere individuate
in apposito piano di monitoraggio come previsto dai punti 4.1.1.1 e 4.1.2.1 del
“Manuale per la movimentazione dei sedimenti marini” dell’APAT - ICRAM, allo
scopo di verificare tutte le condizioni di salvaguardia ambientale, in
particolare delle aree marine antistanti le zone di movimentazione dei
sedimenti. Le attività di controllo e monitoraggio sono demandate agli
organismi tecnici previsti dal D.M. 24.01.1996. Il Piano di monitoraggio e le
sue conclusioni saranno sottoposti anche alla valutazione del Servizio OO.MM. e
Qualità delle acque marine della Dipartimento OO.PP. e all'ARTA Direzione
centrale (se effettuato da organismo diverso), oltre che alla struttura
regionale di riferimento;
4. di
stabilire che l’autorizzazione di cui al punto 2. è concessa per un periodo di
10 (dieci) anni dalla data di emanazione del presente provvedimento ed è
comprensiva sia della fase di realizzazione delle vasche che della fase di
gestione delle attività;
5. di
precisare che l’autorizzazione di cui al precedente punto 2., è prorogabile
nelle forme stabilite dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dalla L.R. 45/07 e s.m.i.,
su istanza motivata da parte del Provveditorato Interregionale per le Opere
Pubbliche ;
6. di
stabilire che l’esercizio delle attività, è preceduto dall’invio allo scrivente
Servizio della seguente documentazione:
-
documentazione attestante la prestazione
delle garanzie finanziarie in conformità a quanto stabilito nel seguente punto
13);
-
comunicazione alla quale deve essere
allegata un dichiarazione del Direttore dei Lavori contenente:
• l’ultimazione delle opere in conformità al
progetto approvato;
• l’avvenuta effettuazione con esito
positivo della verifica di idoneità funzionale;
• il nominativo del Responsabile della
gestione dell’impianto, in possesso di idonee e documentate conoscenze tecniche
data di avvio delle attività;
7. di
disporre che Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche presenti il
certificato di collaudo dell’impianto che attesti, tra l’altro, in funzione
anche della tipologia di impianto:
-
la conformità dell’impianto realizzato
con il progetto a suo tempo approvato;
-
la funzionalità dei sistemi di
stoccaggio e dei processi di smaltimento e recupero, in relazione alla quantità
e qualità dei rifiuti da smaltire;
-
l’idoneità delle singole opere civili ed
elettromeccaniche dell’impianto a conseguire i rispettivi risultati funzionali;
-
il regolare funzionamento dell’impianto
nel suo complesso a regime di minima e di massima potenzialità;
-
l’idoneità dell’impianto a garantire il
rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli prescritti come condizione nel
provvedimento di approvazione;
-
la predisposizione e l’attuazione delle
attività di monitoraggio e di controllo previste;
8. di
prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono
essere esercitate altre attività afferenti alla gestione dei rifiuti e, così
come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti
e/o attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione
Abruzzo;
9. di
precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle
seguenti ulteriori prescrizioni:
-
deve essere evitato ogni danno o
pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della
collettività e dei singoli;
-
deve essere garantito il rispetto delle
esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria,
dell’acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da
rumori ed odori;
-
devono essere salvaguardate la fauna e
la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;
-
devono essere promossi, con l’osservanza
di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il
riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;
10. di
richiamare il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche al rispetto,
per quanto applicabili, degli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei
rifiuti) e dell’art. 190 (Registro di carico e scarico) del D.Lgs.
152/06 e s.m.i. e alla trasmissione con cadenza
semestrale, alla Provincia di PESCARA ed all’ARTA - Distretto Provinciale di
PESCARA di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati,
la provenienza e la loro destinazione, in conformità con le disposizioni di cui
alla D.G.R. n. 778 del 11.10.2010;
11. di
richiamare il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche
all’osservanza degli adempimenti e degli
obblighi derivanti dalle vigenti normative che regolano il sistema informatico
di controllo della tracciabilità dei rifiuti (S.I.S.T.R.I.), come riportato
all’art. 188 ter del suddetto D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
12. di
dare atto che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente
autorizzazione comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208
comma 13) del Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.
e dell’art. 45, comma 16) della Legge Regionale 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;
13. di
obbligare il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche beneficiario
del presente provvedimento, secondo quanto riportato in premessa, a prestare prima dell’avvio delle attività
dell’impianto, adeguate garanzie finanziarie ai sensi della D.G.R. n. 790/2007
e s.m.i.; inoltre per tutta la durata delle
operazioni di cantiere necessarie alla realizzazione dell’impianto, il
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche sia munito di adeguata
polizza assicurativa a tutela di terzi, per eventuali danni derivanti dalla
realizzazione delle opere e di quanto altro ad esse connesso;
14. di
fare salve eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti pareri, nulla-osta e
prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre
disposizioni e direttive vigenti in materia; si precisa in tal senso che la
presente autorizzazione viene rilasciata nei limiti di quanto disposto dalle
vigenti normative in campo ambientale e che, gli ulteriori provvedimenti di
natura edilizia e di igiene e sanità, da emanarsi da parte delle competenti
Autorità, devono essere richiesti e/o acquisiti successivamente al rilascio
della presente autorizzazione; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di
terzi;
15. di
dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica, ove
risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi
di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute
nell’autorizzazione, con l’eventuale e conseguente applicazione dei
provvedimenti previsti dalla parte IV del D.Lgs
3.04.2006, n. 152 e s.m.i.;
16. di
redigere il presente provvedimento in n. 2 originali, di cui uno viene
notificato ai sensi di legge al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
– Provveditorato interregionale per le OO.PP. per il Lazio, L’Abruzzo e la
Sardegna – Ufficio n. 7 Opere Marittime ed uno alla Direzione Marittima di
Pescara;
17. di
disporre l’invio del presente provvedimento al MATTM - Direzione QdV, all’ISPRA, al Comune di Pescara, all’ARTA Direzione
Centrale, all’’ARTA Dipartimento Provinciale di Pescara, alla Direzione
Regionale Trasporti – Servizio OO.MM., alla Direzione regionale
dell’Assessorato all’Agricoltura - Servizio Economia Ittica;
18. di
trasmettere altresì, ai sensi dell’art. 208, comma 18 del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i. copia del presente provvedimento
all’Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di
Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila
19. di
disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente agli
estremi, all’oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo (BURAT).
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso
giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta
giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni
dalla notifica del presente atto.
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing.
Gianfranco Piselli