L. 31.07. 2002, n. 179 - L. 28.01.1994 e s.m.i. - D.M. 24.01.1996 – D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna - Ufficio n. 7 Opere Marittime. Autorizzazione alle operazioni di prelievo, movimentazione, recupero e smaltimento dei fanghi di dragaggio del porto di Pescara.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

Omissis

 

DETERMINA

 

per le motivazioni indicate in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate,

 

1.         di prendere atto degli esiti delle riunioni del 02.10.2014, del 24.10.2014 e del 10.02.2015 e dei pareri espressi dagli Enti partecipanti;

2.         di autorizzare il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per il Lazio, L’Abruzzo e la Sardegna, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., della Legge 31.07.2002 n. 179, della L. R.  19.12.2007, n. 45 e s.m.i., delle Linee Guida ISPRA, 2007 e della D.G.R. n. 218 del 28.03.2013 all’esecuzione delle seguenti attività:

-        operazioni di dragaggio del Porto Canale di Pescara, così come descritte negli elaborati trasmessi in allegato all’istanza, consistenti in escavo subacqueo di circa 10.000 mc di materiale;

-        operazioni di deposito finalizzato a processo di dewatering, riduzione volumetrica e caratterizzazione in vasche provvisorie ed, in particolare, ai sensi degli artt. 184-quater e 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., alle seguenti operazioni di gestione di rifiuti

 

 

 

 

 

CER    Operazione     Capacità Massima Istantanea            Potenzialità Annua

170506            R5/R12/R13/D15       4,5 t     20 t/anno

 

-        sversamento, nella parte residuale della vasca di colmata, dei sedimenti non idonei a ripascimento e rientranti in tipologia A e B del Manuale ICRAM, prima della loro messa a dimora definitiva, per un termine massimo di deposito pari a 30 mesi, ai sensi dell’art. 5-bis, comma 5 della L. 28.01.1994, n. 84 e s.m.i., a far data dall’avvio delle operazioni di sversamento;

3.         di stabilire che l’autorizzazione è condizionata al rispetto delle condizioni stabilite negli elaborati progettuali esaminati, in premessa indicati, ed alle prescrizioni e condizioni di seguito riportate:

-        almeno 7 giorni prima dell’inizio delle attività dovrà essere inviata la comunicazione di inizio campionamento ed il relativo verbale, nonché gli esiti del campionamento stesso, all’Autorità Competente al rilascio dell’autorizzazione;

-        in relazione alle fasi di cantiere, si effettui il maggior contenimento possibile del fenomeno di sollevamento e dispersione di sabbie e polveri dai cumuli di sedimento, con particolare riguardo alle giornate ventose e prevedendone la bagnatura se del caso.  Per il trasporto, si preveda l’utilizzo di mezzi telonati o coperti;

-        i cumuli dei sedimenti depositati temporaneamente non dovranno essere di altezza superiore a quella indicata sulle planimetrie allegate al Piano di utilizzo della colmata e dopo il campionamento dovranno essere coperti con teli traspiranti sino alla loro destinazione finale;

-        si dovranno adottare tutte le precauzioni atte ad impedire il contatto dei sedimenti con il mare durante le operazioni di sversamento dei fanghi di dragaggio;

-        effettuare attività di monitoraggio a breve termine, durante l’esecuzione dei lavori consistente in:

a.  analisi a campione sui sedimenti in fase di escavazione;

b.  analisi a campione sui sedimenti dopo lo stoccaggio definitivo in vasca di colmata;

c.  analisi a campione sull’acqua nella fase di movimentazione dei fanghi.

-        effettuare attività di monitoraggio a medio-lungo termine successivamente alla conclusione dei lavori nell’area marina prospiciente la zona portuale di Pescara consistente in:

a.  analisi a campione dell’acqua marina;

b.  analisi a campione sui sedimenti marini;

c.  analisi a campione sulla fauna marina a fini sanitari ed alimentari;

-        le operazioni di dragaggio dovranno essere condotte in modo da ridurre al massimo l’intorbidimento delle acque marine;

-        la stazione appaltante dovrà sottoporre le aree di dragaggio ad azioni di monitoraggio che dovranno essere individuate in apposito piano di monitoraggio come previsto dai punti 4.1.1.1 e 4.1.2.1 del “Manuale per la movimentazione dei sedimenti marini” dell’APAT - ICRAM, allo scopo di verificare tutte le condizioni di salvaguardia ambientale, in particolare delle aree marine antistanti le zone di movimentazione dei sedimenti. Le attività di controllo e monitoraggio sono demandate agli organismi tecnici previsti dal D.M. 24.01.1996. Il Piano di monitoraggio e le sue conclusioni saranno sottoposti anche alla valutazione del Servizio OO.MM. e Qualità delle acque marine della Dipartimento OO.PP. e all'ARTA Direzione centrale (se effettuato da organismo diverso), oltre che alla struttura regionale di riferimento;

4.         di stabilire che l’autorizzazione di cui al punto 2. è concessa per un periodo di 10 (dieci) anni dalla data di emanazione del presente provvedimento ed è comprensiva sia della fase di realizzazione delle vasche che della fase di gestione delle attività;

5.         di precisare che l’autorizzazione di cui al precedente punto 2., è prorogabile nelle forme stabilite dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dalla L.R. 45/07 e s.m.i., su istanza motivata da parte del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche ;

6.         di stabilire che l’esercizio delle attività, è preceduto dall’invio allo scrivente Servizio della seguente documentazione:

-        documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie in conformità a quanto stabilito nel seguente punto 13);

-        comunicazione alla quale deve essere allegata un dichiarazione del Direttore dei Lavori contenente:

      l’ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;

      l’avvenuta effettuazione con esito positivo della verifica di idoneità funzionale;

      il nominativo del Responsabile della gestione dell’impianto, in possesso di idonee e documentate conoscenze tecniche data di avvio delle attività;

7.         di disporre che Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche presenti il certificato di collaudo dell’impianto che attesti, tra l’altro, in funzione anche della tipologia di impianto:

-        la conformità dell’impianto realizzato con il progetto a suo tempo approvato;

-        la funzionalità dei sistemi di stoccaggio e dei processi di smaltimento e recupero, in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da smaltire;

-        l’idoneità delle singole opere civili ed elettromeccaniche dell’impianto a conseguire i rispettivi risultati funzionali;

-        il regolare funzionamento dell’impianto nel suo complesso a regime di minima e di massima potenzialità;

-        l’idoneità dell’impianto a garantire il rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli prescritti come condizione nel provvedimento di approvazione;

-        la predisposizione e l’attuazione delle attività di monitoraggio e di controllo previste;

8.         di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

9.         di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori  prescrizioni:

-        deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

-        deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

-        devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

-        devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;

10.       di richiamare il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche al rispetto, per quanto applicabili, degli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190 (Registro di carico e scarico) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e alla trasmissione con cadenza semestrale, alla Provincia di PESCARA ed all’ARTA - Distretto Provinciale di PESCARA di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, in conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 778 del 11.10.2010;

11.       di richiamare il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche all’osservanza degli  adempimenti e degli obblighi derivanti dalle vigenti normative che regolano il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (S.I.S.T.R.I.), come riportato all’art. 188 ter del suddetto D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

12.       di dare atto che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208 comma 13) del Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e dell’art. 45, comma 16) della Legge Regionale 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;

13.       di obbligare il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche beneficiario del presente provvedimento, secondo quanto riportato in premessa,  a prestare prima dell’avvio delle attività dell’impianto, adeguate garanzie finanziarie ai sensi della D.G.R. n. 790/2007 e s.m.i.; inoltre per tutta la durata delle operazioni di cantiere necessarie alla realizzazione dell’impianto, il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche sia munito di adeguata polizza assicurativa a tutela di terzi, per eventuali danni derivanti dalla realizzazione delle opere e di quanto altro ad esse connesso;

14.       di fare salve eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; si precisa in tal senso che la presente autorizzazione viene rilasciata nei limiti di quanto disposto dalle vigenti normative in campo ambientale e che, gli ulteriori provvedimenti di natura edilizia e di igiene e sanità, da emanarsi da parte delle competenti Autorità, devono essere richiesti e/o acquisiti successivamente al rilascio della presente autorizzazione; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

15.       di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica, ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con l’eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti dalla parte IV del D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i.;

16.       di redigere il presente provvedimento in n. 2 originali, di cui uno viene notificato ai sensi di legge al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato interregionale per le OO.PP. per il Lazio, L’Abruzzo e la Sardegna – Ufficio n. 7 Opere Marittime ed uno alla Direzione Marittima di Pescara;

17.       di disporre l’invio del presente provvedimento al MATTM - Direzione QdV, all’ISPRA, al Comune di Pescara, all’ARTA Direzione Centrale, all’’ARTA Dipartimento Provinciale di Pescara, alla Direzione Regionale Trasporti – Servizio OO.MM., alla Direzione regionale dell’Assessorato all’Agricoltura - Servizio Economia Ittica;

18.       di trasmettere altresì, ai sensi dell’art. 208, comma 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila

19.       di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente agli estremi, all’oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT).

 

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica del presente atto.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Gianfranco Piselli